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Esenzioni per gli accordi verticali di fornitura e distribuzione

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Esenzioni per gli accordi verticali di fornitura e distribuzione

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 330/2010 — applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.

Articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO E DELL’ARTICOLO 101 DEL TFUE?

L’articolo 101, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta gli accordi che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza Tuttavia, il paragrafo 3 dell’articolo 101 del TFUE esenta gli accordi che producono vantaggi tali da compensare gli effetti anticoncorrenziali.

Il regolamento prevede una esenzione per categorie in base all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE per gli accordi verticali * che soddisfano una serie di requisiti. Ad esempio, tali accordi possono aiutare un produttore ad entrare in un nuovo mercato o ad evitare che si crei una situazione in cui un distributore «si avvantaggia» degli sforzi promozionali di un altro distributore o consente a un fornitore di ammortizzare un investimento fatto per uno specifico cliente.

PUNTI CHIAVE

Requisiti per l’applicazione del regolamento

Alcuni requisiti devono essere soddisfatti prima che un accordo verticale specifico sia esentato dall’articolo 101, paragrafo 1 del TFUE:

  • l’accordo non contiene nessuna delle restrizioni «fondamentali» stabilite nel regolamento;
  • deve esserci una soglia della quota di mercato del 30 % sia per i fornitori che per gli acquirenti;
  • il regolamento prevede alcune condizioni collegate a tre restrizioni specifiche.

Restrizioni «fondamentali»

Vi sono cinque restrizioni fondamentali che portano all’esclusione dell’intero accordo dai benefici del regolamento, anche se le quote di mercato del fornitore e dell’acquirente sono inferiori al 30 %. Esse sono considerate restrizioni gravi alla concorrenza a causa del probabile danno che provocano ai consumatori. Nella maggior parte dei casi saranno vietate e si ritiene improbabile che gli accordi verticali che le contengono soddisfino le condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3 del TFUE:

  • 1.

    ai fornitori non è consentito fissare il prezzo (minimo) al quale i distributori possono rivendere i loro prodotti (imposizione dei prezzi di rivendita).

  • 2.

    la suddivisione del mercato in base al territorio o al cliente è vietata. I distributori possono continuare ad essere liberi di decidere dove e a chi vendere. Il regolamento prevede alcune eccezioni a tale norma che permettono, ad esempio alle imprese di attuare un sistema di distribuzione esclusiva o distribuzione selettiva;

  • 3.

    ai distributori selezionati è vietato vendere a distributori non autorizzati, ma non sono sottoposti a limitazioni relativa agli utenti finali a cui possono vendere;

  • 4.

    i distributori selezionati devono essere liberi di vendere o acquistare i beni contrattuali a o da altri distributori selezionati all’interno della rete.

  • 5.

    un accordo tra un produttore di pezzi di ricambio e un acquirente che incorpora questi nei suoi prodotti non può impedire o limitare le vendite da parte del produttore di questi pezzi di ricambio agli utenti finali, a riparatori indipendenti o a prestatori di servizi.

La limitazione della quota di mercato al 30 %

Un accordo verticale è coperto da questo regolamento se né il fornitore né l’acquirente dei beni o servizi hanno una quota di mercato superiore al 30%. Per il fornitore, si tratta della sua quota di mercato su mercato di fornitura rilevante, cioè è il mercato sul quale vende i beni o servizi ad essere decisivo per l’applicazione dell’esenzione per categoria. Per l’acquirente, è la sua quota di mercato sul mercato di vendita rilevante, cioè il mercato sul quale vende i beni o servizi, ad essere decisivo per l’applicazione del regolamento.

Le restrizioni escluse

Il regolamento si applica a tutte le restrizioni verticali diverse da quelle di cui sopra. Impone comunque, condizioni specifiche a tre restrizioni verticali:

  • obbligo di non concorrenza durante il contratto;
  • obbligo di non concorrenza dopo la conclusione del contratto;
  • l’esclusione di marchi specifici in un sistema di distribuzione selettiva.

Quando tali condizioni non sono soddisfatte, queste restrizioni verticali sono escluse dall’esenzione del regolamento. Tuttavia il regolamento continua ad essere applicato alla parte rimanente dell’accordo verticale se tale parte può operare in modo indipendente dalle restrizioni verticali non esentate.

La Commissione europea ha pubblicato anche gli orientamenti sulle restrizioni verticali. Essi descrivono l’approccio adottato nei confronti degli accordi verticali non coperti dal regolamento.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 1 giugno 2010 e scadrà il 31 maggio 2022.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Accordi verticali: accordi per la vendita e l’acquisto di beni e servizi conclusi tra imprese operanti ciascuna ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, ad esempio tra produttori e commercianti all’ingrosso o dettaglianti.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 330/2010 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo un valore documentario.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

DOCUMENTI CORRELATI

Orientamenti sulle restrizioni verticali (GU C 130 del 19.5.2010, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 08.05.2020

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