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Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1922/2006 che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento istituisce l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) che aiuta le istituzioni dell’Unione europea e gli Stati membri dell’Unione europea a integrare il principio di uguaglianza di genere nelle proprie politiche e a lottare contro la discriminazione fondata sul sesso.

PUNTI CHIAVE

Gli obiettivi dell’EIGE

L’Istituto fornisce alle istituzioni dell’Unione europea (Unione) e agli Stati membri le proprie competenze tecniche per contribuire:

  • alla promozione e al rafforzamento dell’uguaglianza di genere;
  • all’inclusione dell’integrazione di genere in tutte le politiche dell’Unione nelle politiche nazionali che ne derivano;
  • alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso;
  • alla sensibilizzazione di cittadine e cittadini dell’Unione in merito all’uguaglianza di genere e all’esigenza di affrontare la violenza contro le donne.

L’attività di EIGE

  • L’Istituto basa la propria attività su dati oggettivi, affidabili e comparabili a livello europeo.
  • È responsabile della raccolta, dell’analisi e della diffusione delle informazioni relative all’uguaglianza di genere.
  • Si occupa di sviluppare:
    • metodi per migliorare l’obiettività, la comparabilità e l’attendibilità dei dati a livello europeo, definendo criteri atti a migliorare la coerenza delle informazioni e a tenere conto delle questioni di genere nella raccolta dei dati;
    • il dialogo e la cooperazione con organizzazioni non governative e enti attivi nel settore delle pari opportunità, università ed esperti, centri di ricerca, parti sociali e altri organismi affini che operano attivamente per conseguire la parità a livello nazionale ed europeo.
  • Sviluppa, analizza, valuta e diffonde strumenti metodologici a sostegno dell’integrazione di genere in tutte le politiche dell’Unione e nazionali.
  • Conduce indagini sulla situazione dell’uguaglianza di genere in Europa.
  • Organizza riunioni di esperti a sostegno del lavoro di ricerca dell’Istituto, incoraggia lo scambio di informazioni tra ricercatori e ricercatrici e promuove l’integrazione della prospettiva di genere nella loro ricerca.
  • Diffonde informazioni su esempi positivi di ruoli non conformi agli stereotipi per le donne e gli uomini di ogni estrazione sociale, presenta i suoi risultati e le sue iniziative volte a pubblicizzare e valorizzare tali esempi di successo.
  • Per sensibilizzare cittadine e cittadini dell’Unione in materia di uguaglianza di genere, organizza conferenze, campagne e riunioni a livello europeo e costituisce un fondo di documentazione accessibile al pubblico.

Funzionamento

  • L’Istituto conduce le proprie attività in maniera autonoma e trasparente.
  • È governato da un consiglio di amministrazione, presieduto da un direttore e assistito da un forum di esperti.
  • La sua sede è a Vilnius (Lituania).
  • In particolare, l’EIGE lavora a stretto contatto con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (si veda la sintesi), l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (si veda la sintesi), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (si veda la sintesi) e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (si veda la sintesi).

Bilancio

  • Ogni anno, l’istituto elabora uno stato di previsione di tutte le entrate e le spese, che devono risultare in pareggio. Lo stato di previsione, che deve comprendere un progetto di tabella dell’organico è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione europea al più tardi entro il 31 maggio. In seguito, lo stato di previsione è trasmesso all’autorità di bilancio dell’Unione (composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea), insieme al progetto preliminare di bilancio dell’Unione. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente alla tabella dell’organico e all’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione, che in seguito presenta all’autorità di bilancio.
  • In conformità del quadro finanziario pluriennale per il periodo interessato, l’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione annuale provenienti dal bilancio generale dell’Unione e adotta la tabella dell’organico.
  • Il bilancio dell’EIGE è adottato dal relativo consiglio di amministrazione e diventa definitivo in seguito all’adozione definitiva del bilancio dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
  • Le ulteriori fonti di entrate dell’EIGE possono comprendere pagamenti ricevuti per servizi prestati, qualsiasi contributo finanziario da parte di organizzazioni internazionali o di paesi terzi nonché qualsiasi contributo volontario proveniente dagli Stati membri.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 19 gennaio 2007.

CONTESTO

  • L’uguaglianza di genere costituisce un diritto fondamentale previsto dal trattato di Lisbona, nonché un settore strategico prioritario dell’Unione. Ciononostante, occorrono ulteriori progressi per raggiungere una reale uguaglianza di genere nella vita professionale e nella vita privata. In tal senso, l’EIGE svolge un ruolo importante mettendo a disposizione le competenze richieste per sostenere l’elaborazione di politiche in materia di uguaglianza di genere in tutta l’Unione.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1922/2006 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).

Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 74).

Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90).

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 14.12.2021

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