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Salute e sicurezza sul luogo di lavoro per lavoratori interinali

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro per lavoratori interinali

 

SINTESI DI:

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a migliorare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per i lavoratori interinali

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Intende garantire che i paesi dell’Unione europea (UE) emettano norme atte a migliorare le tutele legate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori con contratti interinali* o a tempo determinato*, al fine di allinearle con quelle di cui godono altri lavoratori.

PUNTI CHIAVE

La direttiva 89/391/CEE del Consiglio sulla salute e la sicurezza dei lavoratori si applica anche ai lavoratori interinali*. La direttiva attuale la integra con le condizioni elencate di seguito.

Informazione e formazione

  • Prima di iniziare a lavorare, i lavoratori interinali devono essere informati in merito ai rischi connessi alle proprie mansioni e, in particolare, relativamente alle eventuali qualifiche professionali, alle competenze e alla sorveglianza medica speciale richiesta.
  • Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione adeguata alla proprie mansioni e adatta al proprio livello di qualifica ed esperienza.

Sorveglianza medica speciale

Qualora un lavoro risulti particolarmente pericoloso per la sicurezza o la salute dei lavoratori interinali o richieda sorveglianza medica speciale, i paesi dell’UE possono proibirne l’impiego. Se i lavoratori interinali sono abituati a tale tipo di lavoro, il datore di lavoro deve fornire un’adeguata sorveglianza medica speciale che, se necessario, può estendersi oltre il periodo di impiego.

Servizi sanitari e di sicurezza

I servizi sanitari e di sicurezza interni all’organizzazione devono essere informati delle funzioni assegnate ai lavoratori interinali.

Aziende e agenzie per l’impiego

  • Se i lavoratori interinali sono forniti all’impresa da un’agenzia o altre aziende per l’impiego, queste ultime devono essere informate in merito alle qualifiche richieste e alle peculiarità specifiche del lavoro; tali informazioni devono essere trasmesse ai lavoratori interessati. Queste informazioni possono essere inserite nel contratto di messa a disposizione.
  • Tuttavia, l’organizzazione che impiega il lavoratore interinale è responsabile per gli aspetti relativi alla sicurezza, all’igiene e alla salute delle condizioni di lavoro.

Responsabilità dei paesi dell’UE

I paesi dell’UE devono riferire alla Commissione europea ogni cinque anni in merito all’attuazione della direttiva, riportando i punti di vista di lavoratori e datori di lavoro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 15 luglio 1991. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 1992.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Contratto interinale: un contratto di lavoro tra un’agenzia di lavoro interinale e un lavoratore con il quale quest’ultimo si impegna a svolgere un’attività all’interno di un’organizzazione sotto la sua supervisione.

Contratto a tempo determinato (o a durata determinata): un contratto di lavoro stipulato direttamente tra un datore di lavoro e un lavoratore per una durata specifica o per completare una determinata attività.

Lavoratore interinale: termine utilizzato per chiarezza nella presente sintesi, indicante una persona che lavori nell’ambito di uno qualsiasi dei due rapporti di lavoro appena descritti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19-21)

Le successive modifiche alla direttiva 91/383/CEE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1-8)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.12.2016

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