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Programma InvestEU (2021-2027)

Programma InvestEU (2021-2027)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce il programma InvestEU, costituito da tre elementi:

  • il fondo InvestEU, che fornisce una garanzia dell’Unione europea (Unione) per sostenere le operazioni di finanziamento degli investimenti in linea con le politiche interne dell’Unione;
  • il polo di consulenza InvestEU, che sostiene lo sviluppo di progetti, l’accesso ai finanziamenti e l’assistenza alla creazione di capacità;
  • il portale InvestEU, che promuove la visibilità dei progetti in cerca di finanziamenti e fornisce informazioni sulle opportunità di investimento.

PUNTI CHIAVE

L’obiettivo generale del programma InvestEU è quello di sostenere finanziamenti che contribuiscano:

  • alla competitività, ivi inclusi la ricerca, l’innovazione, la di e il progresso scientifico e tecnologico;
  • alla crescita economica, alla sostenibilità e all’occupazione;
  • alle transizioni verde e digitale;
  • alla resilienza sociale e all’inclusività;
  • alla cultura, all’istruzione e alla formazione;
  • all’integrazione dei mercati dei capitali e al rafforzamento del mercato interno;
  • alla coesione economica, sociale e territoriale;
  • alla ripresa sostenibile e inclusiva dell’economia dell’Unione, anche attraverso il sostegno al capitale per le piccole e medie imprese (PMI), dopo la crisi da COVID-19;
  • al sostegno degli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), un’iniziativa istituita ai sensi del regolamento di modifica (UE) 2024/795 che mira a rafforzare la sovranità e la sicurezza dell’UE, a rafforzare la sua competitività e a ridurne le dipendenza strategiche in tre settori tecnologici strategici: tecnologie digitali e innovazione tecnologica profonda, tecnologie pulite e a basso consumo di risorse e biotecnologie.

InvestEU copre diverse aree politiche (tramite quattro «ambiti di intervento» dedicati) per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali:

  • infrastrutture sostenibili che vanno dai trasporti, l’energia e la connettività digitale all’economia circolare e alle tecnologie innovative;
  • ricerca, innovazione e digitalizzazione, compreso lo sviluppo del prodotto e il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato;
  • finanziamenti a favore delle PMI, ivi comprese quelle innovative e quelle che operano nei settori culturali e creativi;
  • investimenti sociali e competenze riguardanti la microfinanza, l’imprenditoria sociale, la salute, la parità di genere, l’istruzione, la formazione e altri servizi sociali.

InvestEU ha una garanzia di bilancio di 26,2 miliardi di euro (ai prezzi attuali) finanziata dalle risorse di NextGenerationEU e dal quadro finanziario pluriennale (2021-2027). Tale importo corrisponde al comparto dell’Unione.

La garanzia può essere aumentata dai contributi degli Stati membri dell’Unione, tramite i comparti degli Stati membri, e dei paesi terzi. È suddivisa come segue:

  • 14,8 miliardi di EUR disponibili per sostenere la ripresa economica post-COVID-19 nell’ambito del calendario stabilito per l’uso delle risorse di NextGenerationEU;
  • 11,3 miliardi di EUR per il periodo del quadro finanziario pluriennale (2021-2027).

La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (Gruppo BEI) ) formano un partenariato in base al quale il Gruppo BEI attua il 75% della garanzia dell’Unione e assume compiti specifici in relazione al rischio finanziario del programma. Possono partecipare al programma banche e istituti di promozione nazionali e istituzioni finanziarie internazionali.

La Commissione:

  • selezionerà partner esecutivi* in aggiunta al Gruppo BEI;
  • concluderà un accordo di garanzia con ciascun partner.

Per beneficiare del sostegno del Fondo InvestEU, le operazioni di finanziamento e investimento devono:

  • rispettare le varie condizioni stabilite nel regolamento finanziario dell’Unione [Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 — si veda la sintesi];
  • contribuire agli obiettivi politici dell’Unione e rientrare in un’area ammissibile ai sensi dell’allegato II (energia, infrastrutture di trasporto, ambiente e risorse, connettività digitale, ricerca, sviluppo e innovazione, tecnologie digitali, PMI, settori culturali e creativi, turismo, recupero di siti industriali, uso sostenibile del suolo e delle acque, bioeconomia, investimenti sociali, difesa, spazio, mari e oceani);
  • non figurare nell’elenco delle attività escluse dell’allegato V(B), come il gioco d’azzardo, il tabacco, lo sviluppo immobiliare, il petrolio, i combustibili fossili o le violazioni dei diritti umani;
  • essere coerenti con gli orientamenti sugli investimenti.

Il fondo InvestEU può anche sostenere progetti e operazioni in paesi terzi che partecipano al programma.

La garanzia dell’Unione:

  • può essere utilizzata a copertura dei rischi per vari tipi di finanziamento (prestiti, garanzie, strumenti del mercato dei capitali o altre forme di credito), di capitale o quasi capitale forniti dai partner esecutivi, direttamente o indirettamente attraverso intermediari finanziari:
  • riguarda:
    • il debito: tutto il capitale e gli interessi pendenti dovuti al partner esecutivo, le perdite a seguito di ristrutturazione e, in certe condizioni, le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro;
    • gli investimenti nel capitale o nel quasi-capitale: importi investiti e i costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro;
    • finanziamenti o garanzie di un partner esecutivo a favore di un altro ente finanziario in certe condizioni per gli importi utilizzati e i costi associati.

Il regolamento stabilisce una struttura di governance che si compone di quanto segue.

  • Il comitato consultivo si riunisce almeno due volte all’anno e presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo in merito alla progettazione di prodotti finanziari, agli sviluppi di mercato, alle condizioni di mercato, ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali.
  • Il comitato direttivo fornisce una guida strategica e operativa per i partner esecutivi, adotta il quadro metodologico del rischio e supervisiona l’attuazione del programma InvestEU.
  • Il quadro di valutazione contiene vari elementi forniti dai partner esecutivi, come una descrizione del finanziamento proposto e dell’impatto dell’investimento, in modo che il comitato per gli investimenti possa effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell’Unione.
  • Il comitato per gli investimenti è un organo pienamente indipendente di esperti che esamina le proposte di finanziamento e di investimento presentate all’interno dei quattro «ambiti di intervento» e verifica se soddisfano le condizioni del regolamento e se possono pertanto beneficiare del sostegno della garanzia dell’Unione.
  • Le verifiche della conformità vengono effettuate dalla Commissione per confermare che le operazioni di finanziamento e investimento proposte da partner esecutivi diversi dalla BEI rispettino la normativa e le politiche dell’Unione.

Istituito dalla Commissione, il polo di consulenza InvestEU:

  • fornisce consulenza per l’individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l’attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento;
  • aiuta i promotori di progetti e gli intermediari a sviluppare e a dare origine a progetti;
  • funge da sportello centrale, gestito dalla Commissione, per l’assistenza allo sviluppo di progetti per gli enti pubblici e i promotori di progetti;
  • è a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati, incluse le PMI e le start-up, degli enti pubblici, delle banche e degli istituti di promozione nazionali, degli intermediari finanziari e di altri intermediari.

Istituito dalla Commissione, il portale InvestEU:

  • è una banca dati facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti sui progetti pubblicati;
  • mette a disposizione dei promotori alla ricerca di finanziamenti un canale con il quale possono rendere visibili a investitori potenziali i loro progetti.

Il regolamento stabilisce i requisiti di rendicontabilità, monitoraggio, valutazione e trasparenza come segue.

  • Rendicontabilità. Il Parlamento europeo o il Consiglio dell’Unione europea può chiedere al presidente del comitato direttivo di riferire sulle prestazioni del fondo InvestEU e di rispondere oralmente o per iscritto alle domande.
  • Monitoraggio e relazioni. L’allegato III contiene un elenco dettagliato degli indicatori chiave di prestazione e monitoraggio. I partner esecutivi li usano nelle loro relazioni alla Commissione, che a sua volta riferisce annualmente sui risultati del programma InvestEU. Il Gruppo BEI riferisce annualmente sugli ostacoli agli investimenti.
  • Valutazione. La Commissione:
    • presenterà una relazione di valutazione intermedia del programma al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 settembre 2024;
    • presenterà alle due istituzioni una relazione di valutazione finale, in particolare sull’uso della garanzia dell’Unione, al più tardi il 31 dicembre 2031;
    • invierà le sue conclusioni delle valutazioni anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni.
  • Trasparenza. I partner esecutivi e consultivi devono riconoscere i finanziamenti dell’Unione agli intermediari e ai destinatari finali e promuovere le loro attività sostenute dalla garanzia dell’Unione.

Il regolamento:

  • conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati;
  • emenda il regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1 gennaio 2021.

CONTESTO

  • Il programma InvestEU riunisce sotto lo stesso tetto molte forme diverse di finanziamento dell’Unione. Questo rende il finanziamento dei progetti d’investimento più semplice, più efficiente e più flessibile e aiuta a raggiungere il duplice obiettivo dell’Unione di una transizione verde e della trasformazione digitale.
  • La garanzia dell’Unione è usata per ottenere il contributo di importanti fondi privati e pubblici alla ripresa economica e sociale e alla competitività dell’Europa, allineando gli interessi degli investitori alle priorità politiche dell’Unione.
  • Gli Stati membri possono utilizzare InvestEU per attuare parte dei loro piani nazionali nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
  • Si stima che la garanzia dell’Unione potrebbe mobilitare un investimento totale in tutta l’Unione di oltre 372 miliardi di euro entro il 2027, di cui il 30 % sarà destinato al raggiungimento degli obiettivi climatici.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Partner esecutivo. Una controparte idonea, come il Gruppo BEI, il Fondo europeo per gli investimenti, altri istituti finanziari internazionali o un istituto finanziario nazionale o una banca di promozione con cui la Commissione ha concluso un accordo di garanzia.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/523 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 18).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 03.05.2024

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