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Dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione europea

Dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione europea (UE) e definisce gli obiettivi del dispositivo e i criteri per l’erogazione dei fondi.

A maggio 2022, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la Commissione europea ha presentato il suo piano REPowerEU per rendere l’Unione indipendente dai combustibili fossili della Russia. Il regolamento di modifica (UE) 2023/435 consente agli Stati membri dell’Unione di introdurre i capitoli REPowerEU nei propri piani di ripresa e resilienza al fine di accelerare la transizione dell’Unione verso l’energia pulita.

Un ulteriore regolamento di modifica, il regolamento (UE) 2024/795, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), consente agli Stati membri di introdurre misure a sostegno delle operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi di STEP nei loro piani di ripresa e resilienza.

PUNTI CHIAVE

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza si prefigge di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale a livello dell’Unione tramite:

Il finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza è a disposizione delle misure che «non arrecano danni notevoli», ovvero che non danneggiano l’ambiente e non vanno a incidere sulle spese ricorrenti delle seguenti sei aree politiche:

  • transizione verde;
  • trasformazione digitale;
  • crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
  • coesione sociale e territoriale;
  • salute, resilienza economica, sociale e istituzionale;
  • politiche per le generazioni future, tra cui istruzione e competenze.

Possono essere concesse alcune eccezioni temporanee per quanto riguarda i capitoli REPowerEU per misure che affrontino problemi immediati di sicurezza energetica dell’Unione, che riducano al minimo i possibili danni ambientali e che non compromettano gli obiettivi climatici dell’Unione.

Il bilancio del dispositivo per la ripresa e la resilienza è di 648 miliardi di euro (ai prezzi del 2022):

  • è costituito da 357 miliardi di euro in sovvenzioni;
  • è costituito da 291 miliardi di euro di prestiti;
  • non sostituisce le spese di bilancio nazionali ricorrenti, tranne in casi giustificati;
  • costituisce un supplemento al sostegno finanziario nell’ambito di altri programmi dell’Unione;
  • rispetta il principio di addizionalità* dei finanziamenti dell’Unione.

Con la modifica del regolamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza per includere REPowerEU, sono state messe a disposizione degli Stati membri sovvenzioni supplementari nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) e della riserva di adeguamento alla Brexit (BAR). Pertanto, i 357 miliardi di euro in sovvenzioni sono ora suddivisi in 338 miliardi di euro in sovvenzioni originali per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, 17,3 miliardi di euro in sovvenzioni ETS e 1,6 miliardi di euro in sovvenzioni BAR. Inoltre, gli Stati membri avevano la possibilità di richiedere un sostegno sui prestiti fino ad agosto 2023. Del totale disponibile di 385 miliardi di euro, quasi 291 miliardi di euro erano stati impegnati entro la fine del 2023. Queste due modifiche (più sovvenzioni disponibili attraverso ETS e BAR e meno prestiti richiesti rispetto alla dotazione totale disponibile) hanno portato a una dotazione totale di 648 miliardi di euro entro la fine del 2023. L’importo precedentemente menzionato di 723 miliardi di euro rappresentava l’importo massimo delle sovvenzioni per il dispositivo per la ripresa e la resilienza (338 miliardi di euro) e dei rispettivi prestiti (385 miliardi di euro) ai sensi del relativo regolamento.

Il regolamento di modifica (UE) 2024/795 istituisce l’iniziativa STEP, che mira a rafforzare la sovranità e la sicurezza dell’Unione, accelerandone la transizione verde e digitale, potenziandone la competitività e riducendone le dipendenze strategiche in tre settori industriali strategici: tecnologie digitali e delle innovazioni delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie. Il regolamento di modifica consente di sfruttare le risorse provenienti dai programmi esistenti dell’Unione, come ad esempio, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, senza la necessità di creare nuovi fondi. Le nuove norme permettono agli Stati membri di includere nel proprio piano di ripresa e resilienza, come costi stimati, l’importo del contributo in denaro ai fini del comparto degli Stati membri. Ciò è esclusivamente il caso di misure a sostegno delle operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi di STEP. Gli Stati membri possono decidere di assegnare fino al 10 % della loro dotazione nazionale agli strumenti rilevanti per STEP nell’ambito di InvestEU (si veda la sintesi).

Per beneficiare del sostegno nell’ambito del dispositivo, gli Stati membri hanno preparato e presentato piani nazionali di ripresa e resilienza, delineando le riforme e gli investimenti che avrebbero attuato dall’inizio della pandemia nel febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2026, con tappe e obiettivi chiari. Gli Stati membri possono ricevere un finanziamento corrispondente a un importo massimo concordato in precedenza. I piani dovevano assegnare almeno il 37 % del bilancio alle misure verdi e il 20 % alle misure digitali. I piani dovevano inoltre essere coerenti con:

Gli Stati membri possono inoltre rivedere i loro piani sulla base delle motivazioni legali disponibili stabilite nel regolamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresa la capacità di dimostrare che circostanze oggettive rendono impraticabile l’attuazione di determinate tappe e obiettivi.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è basato sulle prestazioni. Ciò significa che la Commissione versa gli importi a ciascuno Stato membro solo quando hanno raggiunto le tappe e gli obiettivi concordati al fine di completare le riforme e gli investimenti inclusi nel loro piano. Dopo aver conseguito tali tappe e obiettivi concordati, i governi richiedono un pagamento su tale base (fino a due volte all’anno).

La Commissione:

  • valuta i piani degli Stati membri in base alla loro rilevanza, efficacia, efficienza e coerenza;
  • se propone l’approvazione di un piano nazionale da parte del Consiglio, stabilisce le tappe e gli obiettivi che uno Stato membro deve soddisfare nelle proprie riforme e nei propri progetti di investimento, nonché il contributo finanziario del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • può rifiutare o accettare emendamenti ai piani;
  • trasmette prontamente i piani nazionali al Parlamento europeo e al Consiglio;
  • monitora l’attuazione del dispositivo e misura i risultati ottenuti;
  • valuta le richieste di pagamento dagli Stati membri per verificare che le tappe e gli obiettivi siano stati raggiunti e, in tal caso, dispensa loro i fondi corrispondenti o può altrimenti decidere di sospendere (parzialmente) il pagamento fino a quando lo Stato membro non soddisfi correttamente la tappa o l’obiettivo pertinenti;
  • stabilisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
  • presenta relazioni annuali al Parlamento e al Consiglio.

Gli Stati membri:

  • devono prevenire, rilevare e rettificare qualsiasi tipo di frode, corruzione o conflitto di interessi nell’impiego dei fondi dell’Unione;
  • comunicare due volte all’anno il progresso dei propri piani nell’ambito del semestre europeo.

Ogni due mesi, la commissione del Parlamento competente può invitare la Commissione a discutere i progressi compiuti nell’ambito del dispositivo.

La Commissione ha presentato le seguenti relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio:

Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

Nel dicembre 2021 la Commissione ha lanciato il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, una piattaforma pubblica online progettata per mostrare i progressi compiuti nell’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel suo insieme e dei singoli piani nazionali per la ripresa e la resilienza.

Atti delegati

Il regolamento delegato (UE) 2021/2105 integra il regolamento (UE) 2021/241 definendo una metodologia per la comunicazione delle spese sociali. Questa metodologia, che comprende la rendicontazione della spesa sociale per bambini e giovani e per la parità di genere nell’ambito del dispositivo, si basa sulla spesa stimata fornita nei piani approvati per la ripresa e la resilienza.

Il regolamento delegato (UE) 2021/2106 integra il regolamento (UE) 2021/241 stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2021/241 è in vigore dal 19 febbraio 2021.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2023/435 è in vigore dal 1o marzo 2023.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2024/795 è in vigore dal 1o marzo 2024.

CONTESTO

  • Il dispositivo per la ripresa e la resilienza rappresenta il fulcro del pacchetto di stimoli NextGenerationEU dell’Unione. Ciò permette alla Commissione di raccogliere capitali a favore della riparazione dei danni economici e sociali immediati provocati dalla pandemia di COVID-19.
  • Il dispositivo è in stretta correlazione con le priorità della Commissione a garanzia di una ripresa sostenibile e inclusiva che promuove la transizione verde e digitale.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Principio di addizionalità. Uno dei principi fondamentali dei fondi strutturali e di investimento dell’Unione. Tale principio afferma che i contributi dei fondi strutturali e di investimento dell’Unione non sostituiscono le spese strutturali di carattere pubblico o equivalente che spettano a uno Stato membro nelle regioni interessate.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/241 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale (GU L 429 del 1.12.2021, pag. 79).

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU L 433I, 22.12.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.04.2024

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