Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra Unione europea e Brasile

Accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra Unione europea e Brasile

SINTESI DI:

Accordo tra l’Unione europea e il Brasile sulla sicurezza dell’aviazione civile

Decisione 2010/489/UE relativa alla firma a nome dell’Unione europea di un accordo tra Unione europea e Brasile sulla sicurezza dell’aviazione civile

Decisione 2011/694/UE sulla conclusione dell’accordo tra Unione europea e Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile

QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

L’accordo mira a:

  • facilitare lo scambio di prodotti dell’aeronautica civile tra l’Unione europea (Unione) e il Brasile;
  • eliminare duplicazioni inutili durante la certificazione di prodotti dell’aeronautica civile;
  • ridurre i costi per le autorità e l’industria aeronautica;
  • promuovere la cooperazione tra le autorità dell’aviazione civile dell’Unione e del Brasile.

La decisione del 2010 approva la firma dell’accordo negoziato dalla Commissione europea a nome dell’Unione.

La decisione del 2011 approva e conclude ufficialmente l’accordo a nome dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

L’accordo si applica:

  • alle approvazioni di aeronavigabilità e al controllo sui prodotti per l’aeronautica civile;
  • al mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili in servizio;
  • alle approvazioni e al controllo degli impianti di manutenzione;
  • alle certificazioni e alle prove ambientali sui prodotti per l’aeronautica civile;
  • alle attività di cooperazione connesse;
  • alle iniziative e allo scambio di informazioni pertinenti in materia di sicurezza.

Le parti possono in seguito decidere di ampliare l’ambito di applicazione dell’accordo.

Obblighi generali

  • L’Unione e il Brasile hanno stabilito in maniera reciproca che le proprie norme e i propri sistemi per la certificazione dell’aeronavigabilità e ambientale o per l’accettazione di prodotti per l’aeronautica civile sono sufficientemente equivalenti.
  • L’accordo prevede l’accettazione o il riconoscimento reciproci delle approvazioni rilasciate dall’altra parte, come specificato negli allegati all’accordo.
  • L’accordo non limita alcuna delle parti nella definizione del livello di protezione che ritiene adeguato per motivi di sicurezza o ambientali.
  • Le parti provvedono a che i rispettivi agenti tecnici e autorità competenti adempiano alle responsabilità loro incombenti in forza di tale accordo.

Cooperazione, assistenza e trasparenza

L’Unione e il Brasile accettano di cooperare in vari modi, tra cui:

  • la costante trasmissione di informazioni all’altra parte sulle rispettive proposte di modifiche significative a leggi, regolamenti, norme e requisiti pertinenti, nonché ai rispettivi sistemi di certificazione, offrendo la possibilità di presentare osservazioni;
  • l’elaborazione di procedure sulla cooperazione regolamentare e sulla trasparenza per tutte le attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo.
  • la partecipazione al controllo della qualità interno dell’altra parte per promuovere la comprensione e la compatibilità tra i sistemi regolamentari in materia di sicurezza dell’aviazione civile;
  • l’autorizzazione alla partecipazione alle rispettive attività di ispezione e verifica a campione o, se del caso, all’esecuzione di ispezioni e verifiche congiunte;
  • la reciproca cooperazione e assistenza in procedimenti investigativi o esecutivi su eventuali casi sospetti o presunti di violazione di disposizioni legislative o regolamentari nell’ambito dell’accordo;
  • la comunicazione immediata all’altra parte di qualsiasi indagine che incida su interessi comuni.

Informazioni in materia di sicurezza

L’Unione e il Brasile concordano di:

  • assumere un’impostazione proattiva in materia di sicurezza;
  • coordinare le politiche e le iniziative in materia di sicurezza, scambiarsi dati e informazioni e sviluppare programmi comuni;
  • fornire reciprocamente, su richiesta e senza indugio, informazioni e assistenza relative a incidenti, inconvenienti o eventi connessi;
  • condividere informazioni in materia di sicurezza relative alle operazioni di volo e ai risultati delle attività di sorveglianza, tra cui le ispezioni a terra.

Comitato misto

L’effettivo funzionamento dell’accordo è supervisionato da un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti che si riunisce periodicamente.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile sulla sicurezza dell’aviazione civile (GU L 273 del , pag. 3).

Decisione 2010/489/UE del Consiglio, del , relativa alla firma di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile sulla sicurezza dell’aviazione civile (GU L 243 del , pag. 1).

Decisione 2011/694/UE del Consiglio, del , sulla conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile (GU L 273 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

Top