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Ecodesign and energy labelling requirements — household refrigerators
Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica — apparecchi di refrigerazione
Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica — apparecchi di refrigerazione
Il regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile* per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di apparecchi di refrigerazione* alimentati da rete elettrica*, con una capacità compresa tra 10 e 1 500 litri.
Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 stabilisce norme sull’etichettatura e la fornitura di ulteriori informazioni sul prodotto di questi apparecchi di refrigerazione.
Il Regolamento della Commissione (EU) 2019/2019:
Le autorità nazionali devono applicare le procedure di verifica stabilite dall’allegato IV quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.
Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova e alterare automaticamente le loro prestazioni.
L’allegato V illustra i parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le migliori tecnologie disponibili sul mercato degli apparecchi di refrigerazione in termini di indice di efficienza energetica e di emissioni di rumore.
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 a partire dal 1o marzo 2021.
Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 stabilisce gli obblighi su:
Le autorità nazionali applicano la procedura di verifica stabilita dall’allegato IX per l’esecuzione quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.
La classe di efficienza energetica è determinata in base all’indice definito nell’allegato II.
La Commissione europea riesaminerà il regolamento alla luce del progresso tecnologico a sei anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame valuta, tra l’altro, la possibilità di affrontare aspetti dell’economia circolare e se introdurre icone per gli scomparti che possono contribuire a ridurre lo spreco alimentare e per il consumo annuo di energia.;
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1060/2020 a partire dal 1o marzo 2021.
Nessuno dei regolamenti si applica a:
Entrambi i regolamenti si applicano dal 1o marzo 2021.
La direttiva 2009/125/CE stabilisce un quadro per definire i requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all’energia. Essa incarica la Commissione di impostarli per i prodotti che sono ampiamente venduti e commercializzati nell’UE e che hanno un impatto ambientale significativo. Il regolamento (UE) 2017/1369 stabilisce un quadro per definire i requisiti di etichettatura energetica per i prodotti connessi all’energia per consentire ai consumatori di scegliere prodotti più efficienti e ridurre il loro consumo di energia.
Per ulteriori informazioni, si consulti:
Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (OJ L 315 del 5.12.2019, pag. 187).
Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
Le successive modifiche alla direttiva 2009/125/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 31.10.2019