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Decisioni in materia di responsabilità matrimoniale e genitoriale: competenza, riconoscimento ed esecuzione

Decisioni in materia di responsabilità matrimoniale e genitoriale: competenza, riconoscimento ed esecuzione

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso abroga il regolamento (CE) n. 2201/2003, noto come il regolamento «Bruxelles II bis», per fornire norme più efficaci a tutela dei minori e dei loro genitori coinvolti in controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale, ad esempio in materia di affidamento, diritti di visita e sottrazione di minori.
  • Ha lo scopo di accelerare le procedure a causa della necessità di muoversi rapidamente per proteggere l’interesse superiore del minore in molte di queste circostanze.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica alle materie civili1 relative a:

  • divorzio;
  • separazione personale;
  • annullamento del matrimonio;
  • responsabilità genitoriale (attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale), in particolare:
    • il diritto di affidamento e il diritto di visita;
    • la tutela, la curatela2 ed altri istituti analoghi;
    • minori in affidamento presso una famiglia o un istituto;
    • protezione del minore legata ai beni del minore.

Le obbligazioni alimentari sono escluse dall’ambito del regolamento.

In un contesto transfrontaliero, il regolamento prevede quanto segue:

  • stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio;
  • stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale quali il diritto di affidamento e il diritto di visita di un minore in un altro Stato membro;
  • procedimenti di ritorno migliorati in caso di sottrazione di minore con l’introduzione di scadenze chiare affinché i casi possano essere risolti in tempi brevi; le autorità giurisdizionali di primo e secondo grado decidono entro sei settimane;
  • promuove la mediazione;
  • viene data ai minori l’opportunità di essere sentiti nei procedimenti in cui sono coinvolti;
  • elimina la necessità di una procedura intermediaria («exequatur») per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, risparmiando tempo e spese agli individui;
  • norme più chiare sulla collocazione dei minori in un altro Stato membro, che comprendono la necessità del consenso in tutte le situazioni, con l’eccezione dei minori collocati presso un genitore.
  • una più efficace attuazione delle decisioni, introducendo possibili motivazioni per la sospensione o il rifiuto dell’esecuzione;
  • facilita la circolazione delle decisioni, degli atti pubblici3 e di taluni accordi all’interno dell’UE stabilendo disposizioni relative alla loro esecuzione in altri Stati membri;
  • migliore cooperazione tra le autorità centrali e i diversi Stati membri e tra le autorità giurisdizionali, nel rispetto dei diritti delle parti e della riservatezza.

L’interesse superiore del minore rimane la considerazione primaria, in conformità con l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite del , come attuati dal diritto e dalle relative procedure nazionali.

Il regolamento integra la Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori che tratta le decisioni che ordinano il ritorno del minore al proprio paese di origine.

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2019/1111 abroga il regolamento (CE) n. 2201/2003 a partire dal .

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal . Alcune disposizioni riguardanti gli atti delegati e l’obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni alla Commissione europea si applicano a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

  1. Materie civili: i procedimenti giudiziari civili e le decisioni che ne derivano. Ai fini del regolamento, la nozione dovrebbe applicarsi alle domande, ai provvedimenti o alle decisioni in materia di «responsabilità genitoriale» ai sensi del regolamento e conformemente ai suoi obiettivi e sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
  2. Curatela: istituto in base al quale un individuo è legalmente incaricato di prendersi cura degli interessi di un soggetto che, a causa della sua giovane età, o incapacità di intendere e di volere, o per altra motivazione, non è in grado di occuparsene autonomamente. Si applica al tutore dei beni del minore preso a carico (cioè un bambino posto dall’autorità giudiziaria sotto la cura di un tutore) come distinto dal tutore della persona.
  3. Atti pubblici: definiti nel regolamento (CE) n. 805/2004 come:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del , relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

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