Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Origine geografica delle bevande spiritose

Origine geografica delle bevande spiritose

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Mira a fornire regole sulla definizione, descrizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose*, compreso il loro utilizzo in altri alimenti, e sulla protezione delle indicazioni geografiche* indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
  • Contengono le regole per un’etichettatura più chiara per bevande spiritose quali whisky, brandy, acquavite di vino e vodka nonché per combinazioni di tali bevande spiritose con altri alimenti. Tali regole sono applicabili in tutto il territorio dell’Unione europea (Unione) e sono in linea con le norme sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
  • Esso mira inoltre a garantire un’ulteriore armonizzazione dei metodi di produzione di bevande spiritose consentite in tutta l’Unione, ad esempio per quanto riguarda il contenuto massimo di zucchero di alcune bevande spiritose.
  • Intende poi semplificare ulteriormente le procedure di Indicazione geografica, allo scopo di:
    • permettere alla Commissione europea di concentrarsi soltanto su elementi di rilevanza europea;
    • definire più chiaramente le modifiche a livello nazionale ed europeo, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;
    • ridurre i tempi di elaborazione delle domande.
  • Punta ad aumentare la protezione delle Indicazioni geografiche:
    • quando i prodotti vengono utilizzati alla stregua di ingredienti;
    • quando sussiste un conflitto con marchi commerciali, e
    • con le merci in transito nell’Unione europea.
  • Esso abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 con decorrenza dal 25 maggio 2021, ad eccezione del Capo III (Indicazioni geografiche) che è stato abrogato a partire dall’8 giugno 2019.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il regolamento fornisce la definizione di bevande spiritose e delle categorie di bevande spiritose consentite nell’Unione.
  • Contiene regole dettagliate sulla loro produzione, descrizione, presentazione ed etichettatura, nonché sull’utilizzo dei nomi di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari.
  • Le bevande spiritose sono uno dei quattro settori coperti dalle norme europee sulle indicazioni geografiche. Gli altri settori sono quelli dei prodotti alimentari, del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Alcole etilico

L’alcole utilizzato nella produzione di bevande spiritose e altre bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o gli altri ingredienti autorizzati, dovrebbe essere costituito esclusivamente da alcol etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose rientranti nelle categorie da 1 a 14 di Allegato I del regolamento.

Un atto delegato — regolamento delegato (UE) 2022/1303 — modifica il regolamento (UE) 2019/787, aggiornando la definizione e i requisiti dell’alcole etilico di origine agricola, in linea con i progressi tecnici. L’alcole etilico di origine agricola è ora definito come un liquido che rispetta i seguenti requisiti:

  • è stato ottenuto dalla fermentazione alcolica, seguita dalla distillazione di prodotti esclusivamente agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  • non ha un sapore percepibile se non quello delle materie prime utilizzate per la sua produzione;
  • il suo titolo alcolometrico minimo (noto anche come «% vol. di alcol») è pari al 96,0 %;
  • i livelli massimi di impurità non superano i seguenti parametri:
    • acetato di etile: 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
    • acetaldeide (somma di aldeide acetica e 1,1-dimetilacetale): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
    • alcoli superiori (somma di: 1-propanolo, 1-butanolo, 2-butanolo, 2-metil-1-propanolo, 2-metil-1-butanolo e 3-metil-1-butanolo): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
    • metanolo: 30 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
    • furfurale: 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Protezione delle indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento sono tutelate contro:

  • qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la notorietà della denominazione protetta, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
  • qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o dei servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
  • qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto utilizzato che possa indurre in errore sulla sua origine;
  • qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Disciplinare

Il disciplinare comprende almeno gli elementi seguenti:

  • il nome da proteggere come indicazione geografica, quale utilizzata nella grafia originale con una trascrizione in caratteri latini (se del caso);
  • la categoria della bevanda spiritosa;
  • le caratteristiche, comprese le materie prime a partire dalle quali è prodotta, nonché le principali caratteristiche del prodotto e il confronto con le bevande spiritose della stessa categoria;
  • la definizione della zona geografica;
  • la descrizione del metodo di produzione e, in particolare, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti;
  • il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica della bevanda spiritosa e la sua origine geografica;
  • i requisiti specifici in materia di etichettatura o confezionamento.

Registrazione

  • Le domande di registrazione di un’indicazione geografica possono essere presentate solo da gruppi che operano con la bevanda spiritosa in questione.
  • In via provvisoria, a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro dell’Unione può concedere a un nome una protezione a livello nazionale.
  • Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli Stati membri o i paesi terzi oppure ogni residente in un paese terzo avente un interesse legittimo può presentare alla Commissione una notifica di opposizione.
  • La Commissione mantiene un registro elettronico delle indicazioni geografiche riconosciute, accessibile al pubblico, creato per mezzo di atti delegati.
  • Gli Stati membri procedono a controlli riguardo all’uso delle indicazioni geografiche registrate e delle bevande spiritose in generale e adottano tutte le misure necessarie in caso di violazione delle prescrizioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Viene applicato dall’8 giugno 2019 per quanto riguarda le norme relative alle indicazioni geografiche.
  • È in vigore dal 25 maggio 2021 per quanto riguarda le altre disposizioni sulla produzione, la descrizione, la presentazione e l’etichettatura delle bevande spiritose.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Bevanda spiritosa. Bevanda alcolica destinata al consumo umano che possiede caratteristiche organolettiche particolari e un titolo alcolometrico minimo del 15 % (14 per advocaat o liquore a base d’uovo).
Indicazione geografica. Una denominazione che identifica un prodotto come originario di un paese, una regione o una località in cui una particolare qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è essenzialmente dovuta alla sua origine geografica. Fattori naturali, umani e di lavorazione contribuiscono a queste caratteristiche distintive.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2019/787 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione, del 12 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.09.2022

Top