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Il nuovo regolamento di accreditamento e verifica dell’Unione europea

Il nuovo regolamento di accreditamento e verifica dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori delle relazioni sulle emissioni degli operatori

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento intende garantire che le relazioni relative alle emissioni di gas a effetto serra* nell’Unione europea (Unione) siano solide, trasparenti, coerenti e precise stabilendo norme per controllare le relazioni sulle emissioni presentate nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS UE) dell’Unione e l’accreditamento delle persone incaricate della verifica delle relazioni degli operatori.

PUNTI CHIAVE

  • Il presente regolamento di accreditamento e verifica si riferisce al sistema ETS UE istituito dalla direttiva 2003/87/CE (si veda la sintesi) e, in particolare, all’articolo 15 della medesima.
  • È stato modificato per comprendere i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 relativi all’assegnazione gratuita delle quote di emissione.

Conformità

  • È presente una procedura annuale di monitoraggio, comunicazione e verifica del sistema ETS UE, nota come ciclo di conformità ETS.
  • Gli impianti industriali e gli operatori aerei interessati dal sistema ETS UE devono disporre di un piano approvato per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni annuali.
  • Gli operatori devono presentare una relazione annuale.
  • I dati relativi a un determinato anno devono essere controllati da un verificatore accreditato entro il 31 marzo dell’anno successivo.
  • Le norme dell’Unione concernenti il ciclo di conformità sono stabilite in questo regolamento di accreditamento e verifica e nel regolamento di monitoraggio e comunicazione, ovvero il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Verifica

  • Occorre che una relazione verificata risulti attendibile per i lettori e che rappresenti in maniera fedele ciò che pretende mostrare. Le norme dell’Unione sull’accesso del pubblico alle informazioni ambientali sono stabilite nella direttiva 2003/4/CE (si veda la sintesi).
  • Il processo di verifica delle relazioni deve favorire le procedure di garanzia della qualità e di controllo della qualità e aiutare gli operatori o gli operatori aerei a migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni.
  • Il regolamento di accreditamento e verifica stabilisce una serie di norme di verifica, tra cui:
    • obblighi generali;
    • obblighi precontrattuali;
    • le informazioni fornite dagli operatori;
    • un piano di verifica;
    • controllo dei dati;
    • la relazione di verifica.
  • Il regolamento di accreditamento e verifica stabilisce altresì le norme e i requisiti per i verificatori, tra cui figurano:
    • l’ambito dell’accreditamento;
    • la procedura di controllo;
    • imparzialità e indipendenza.

Accreditamento

Il regolamento di accreditamento e verifica definisce le norme per l’accreditamento dei verificatori da parte degli organismi di accreditamento negli Stati membri dell’Unione. I verificatori devono dimostrare di:

  • possedere le competenze per controllare le relazioni degli operatori;
  • rispettare le norme e i requisiti del processo di verifica durante l’esecuzione dei controlli;
  • adempiere ai requisiti richiesti ai verificatori.

Il regolamento definisce inoltre i requisiti per gli organismi di accreditamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2019.
  • Ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 600/2012 a partire dal 31 dicembre 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Emissioni: il rilascio di gas a effetto serra nell’atmosfera da fonti presenti in un impianto o il rilascio da un velivolo che esegue un’attività del trasporto aereo elencata nell’allegato I dei gas specificati in relazione a tale attività (direttiva 2003/87/CE, articolo 3, lettera b).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2018/2067 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).

Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 21.12.2021

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