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Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sui sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sui sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

 

SINTESI DI:

Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Decisione (UE) 2017/2240 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Decisione (UE) 2018/219 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO?

  • L’accordo è volto a collegare il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione (ETS dell’UE) con il sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera (ETS della Svizzera). L’UE riconosce che i sistemi di scambio di quote di emissione costituiscono uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Il collegamento dei sistemi per consentire lo scambio di quote di emissione tra i sistemi contribuirà a costruire un solido mercato internazionale del carbonio e a rafforzare ulteriormente gli sforzi di riduzione delle emissioni delle parti che hanno collegato i loro sistemi, contribuendo inoltre al raggiungimento degli obiettivi definiti dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
  • Il collegamento dei due sistemi diventerà pienamente operativo solo dopo che la Svizzera avrà introdotto nella propria legislazione nazionale tutte le norme necessarie, in particolare per quanto riguarda l’estensione dell’ETS al trasporto aereo. Tuttavia, ai sensi del presente accordo, il Comitato misto che ha istituito ha iniziato a funzionare a partire dalla firma dell’accordo (novembre 2017) per garantire il coordinamento tra le parti, anche sugli sviluppi relativi all’entrata in vigore delle regole svizzere pertinenti.

PUNTI CHIAVE

Limitazione e scambio: come funzione l’ETS dell’UE

  • L’ETS dell’UE, stabilito dalla direttiva 2003/87/CE, funziona in base al principio di «limitazione e scambio». Viene stabilito un tetto sulla quota totale di determinati gas a effetto serra che possono essere emessi dagli impianti per la produzione di energia e da altre installazioni industriali che rientrano nel sistema. La limitazione viene ridotta col tempo, così le emissioni totali diminuiscono.
  • Oltre agli impianti fissi, l’ETS dell’UE si applica a tutti i voli tra gli aeroporti dell’UE e allo Spazio economico europeo.
  • All’interno del limite, le società ricevono o acquistano quote di emissione* che possono quindi scambiare l’una con l’altra secondo necessità. Prima del 2021 esse potevano anche utilizzare quantità limitate di crediti internazionali da progetti di risparmio delle emissioni in tutto il mondo per la conformità con il sistema. Il limite al numero totale di quote disponibili garantisce che rispettino il loro valore.
  • Ogni anno le società devono consegnare quote sufficienti per coprire tutte le loro emissioni, in caso contrario sono previste pesanti sanzioni. Se una società riduce le proprie emissioni, può conservare le quote di riserva per coprire le sue esigenze future oppure venderle a un’altra società che non dispone di quote.
  • Lo scambio offre flessibilità che garantisce che le emissioni vengano ridotte dove è più conveniente. Promuove inoltre gli investimenti in tecnologie pulite a basse emissioni di carbonio.

Accordo tra l’UE e la Svizzera

  • L’accordo stabilisce gli obiettivi e i principi chiave, nonché la struttura istituzionale, per collegare i sistemi di scambio di quote di emissioni dell’UE e della Svizzera.
  • Quando il collegamento tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera diventerà operativo, le quote di emissione che provengono da un sistema saranno idonee alla conformità con l’altro sistema.

Criteri essenziali

  • Per garantire la compatibilità dei due sistemi, devono essere soddisfatti alcuni criteri essenziali, stabiliti in un allegato all’accordo. Tali criteri riflettono ampiamente le disposizioni della legislazione o degli atti di esecuzione dell’UE sull’ETS. Entrambi i sistemi possono adottare misure più rigorose dei criteri essenziali.
  • L’accordo prevede la possibilità di sviluppi legislativi futuri nei sistemi collegati senza la necessità di una sostanziale rinegoziazione, purché i sistemi continuino a soddisfare i criteri essenziali.

Scambio e coordinamento delle informazioni

L’accordo definisce un processo per la condivisione e il coordinamento delle informazioni in settori di rilevanza. Ciò ha lo scopo di assicurare la corretta applicazione del presente accordo e l’integrità permanente dei sistemi collegati. Il processo consente alle parti di tenersi reciprocamente informate sugli sviluppi legislativi pertinenti.

Trasporto aereo

  • L’accordo chiarisce che la Svizzera rispecchierà le disposizioni dell’ETS dell’UE sul trasporto aereo nell’ETS della Svizzera per l’entrata in vigore del collegamento dei due sistemi di scambio di quote di emissioni.
  • Gli operatori del trasporto aereo saranno amministrati da uno stato SEE o dalla Svizzera con la modalità dello «sportello unico». Ciò significa che una singola autorità si assume la responsabilità dell’attuazione dei due sistemi in modo tale che gli operatori dovranno relazionarsi CON una sola autorità nell’ambito del sistema collegato.
  • La situazione speciale dell’aeroporto binazionale di Basilea è volta a evitare il doppio conteggio, qualora la Svizzera raggiungesse un accordo bilaterale sulla copertura delle attività dell’aeroporto di Basilea.

Comitato misto

L’accordo stabilisce un comitato misto come principale struttura di governo. Il comitato misto:

  • comprende rappresentanti di entrambe le parti ed è responsabile dell’amministrazione e della corretta attuazione dell’accordo;
  • svolge un ruolo chiave nel processo di condivisione e coordinamento delle informazioni, nonché nel valutare se le parti continuano a soddisfare i criteri essenziali;
  • può proporre modifiche agli articoli dell’accordo e apportare modifiche agli allegati;
  • è diventato funzionale dalla data della firma dell’accordo in base all’accordo sull’applicazione provvisoria di determinati articoli.

Meccanismo di risoluzione delle controversie

Le controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’accordo possono essere sottoposte da entrambe le parti al comitato misto ai fini di una risoluzione. Se il comitato misto non riesce a risolvere la controversia entro sei mesi essa è deferita, su richiesta di una delle parti, alla Corte permanente di arbitrato.

Disposizioni tecniche

Oltre ai principi, agli obiettivi e alle disposizioni istituzionali, l’accordo contiene disposizioni tecniche che disciplinano il funzionamento di registri, la contabilità, la vendita mediante asta, le informazioni sensibili e la sicurezza.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 2020.

CONTESTO

Per maggiori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Quota di emissione: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, attribuito nel quadro dell’ETS dell’UE o dell’ETS della Svizzera.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3).

Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1).

Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Nota relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 1).

Decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione Europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato misto (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 25.10.2003, pag. 32).

Le modifiche successive alla direttiva 2003/87/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1).

Emendamento di Doha al protocollo di Kyoto (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 6).

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33, del 7.2.1994, pagg. 13-28).

Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 17.01.2020

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