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Horizon 2020: rules for participation and dissemination (2014-20)
Orizzonte 2020: regole per la partecipazione e la diffusione (2014-2020)
Orizzonte 2020: regole per la partecipazione e la diffusione (2014-2020)
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Orizzonte 2020: regole per la partecipazione e la diffusione (2014-2020)
Il presente regolamento stabilisce le norme per la partecipazione al programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea (UE) Orizzonte 2020 e le norme che disciplinano l'utilizzo e la diffusione dei risultati.
ATTO
Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006.
SINTESI
Il regolamento disciplina:
Forme di finanziamento
Queste comprendono:
Soggetti ammissibili alle sovvenzioni
La regola di base è che i soggetti, che siano individui o soggetti giuridici (indipendentemente dal luogo di stabilimento), o le organizzazioni internazionali possono partecipare ad un'azione alle condizioni previste dal presente regolamento, dal programma di lavoro e dall'invito pertinente. Più in particolare, le condizioni minime richiedono che almeno tre soggetti distinti, con sede in diversi paesi dell'UE o paesi associati, possono partecipare a un'azione, anche se possono essere imposte deroghe o condizioni aggiuntive.
Proposte di sovvenzione
Le proposte sono in linea di principio presentate in seguito alla pubblicazione degli inviti, che specificano termini e scadenze entro le quali i richiedenti devono essere informati dei risultati del processo di valutazione e la data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione (in totale, il tempo per una sovvenzione è limitato a otto mesi dal termine ultimo di presentazione, salvo in casi debitamente giustificati). È anche possibile effettuare inviti congiunti per progetti cofinanziati con i paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori prioritari di interesse comune e di reciproco vantaggio atteso in cui vi sia un evidente valore aggiunto per l'UE. Inoltre è previsto un supporto specifico per le PMI mediante inviti emessi nell'ambito dello strumento riservato alle PMI.
Valutazione della sovvenzione
Esperti indipendenti, provenienti principalmente dalla ricerca e dalle comunità accademiche, valutano le domande sulla base dell'eccellenza, dell'impatto e della qualità ed efficienza di esecuzione. Essi stilano una classifica sulla base della quale avviene la selezione. I gruppi di esperti devono avere una composizione equilibrata in termini di competenze, esperienze, conoscenze, nazionalità e genere. La Commissione esamina sistematicamente le proposte che sollevano questioni etiche.
Convenzione di sovvenzione e attuazione
I partecipanti selezionati per il finanziamento stipulano una convenzione di sovvenzione che stabilisce i diritti e gli obblighi di ciascuna parte. Tutti gli scambi con i partecipanti, compresa la conclusione di convenzioni di sovvenzione, sono effettuati tramite sistemi elettronici istituiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento.
I partecipanti attuano azioni nel rispetto della convenzione di sovvenzione, utilizzando risorse e mezzi adeguati, anche quando si richiede la partecipazione di terzi e subappaltatori. Nel caso di un consorzio, viene designato un membro in qualità di coordinatore e principale punto di contatto tra il consorzio e la Commissione.
Finanziamento di azioni
Nel caso delle sovvenzioni, il regolamento stabilisce che il finanziamento non può superare i costi totali ammissibili, una volta detratte le entrate dell’azione, come definito nel regolamento finanziario dell'UE (articolo 126). Il contributo dell'UE può variare ed arrivare al 70-100 % del totale dei costi ammissibili.
Utilizzo dei risultati
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Regolamento (UE) n. 1290/2013 |
23.12.2013 |
- |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104-173).
Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (2013/743/UE) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965-1041).
Ultima modifica: 25.06.2014