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Orizzonte 2020: regole per la partecipazione e la diffusione (2014-2020)

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Orizzonte 2020: regole per la partecipazione e la diffusione (2014-2020)

Il presente regolamento stabilisce le norme per la partecipazione al programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea (UE) Orizzonte 2020 e le norme che disciplinano l'utilizzo e la diffusione dei risultati.

ATTO

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006.

SINTESI

Il regolamento disciplina:

  • la partecipazione ad azioni indirette di ricerca e innovazione, realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013, ovvero azioni finanziate dall'UE e realizzate dai partecipanti. Non si applica alle azioni dirette realizzate direttamente dal Centro comune di ricerca della Commissione;
  • le modalità con cui i risultati della ricerca sono utilizzati e diffusi.

Forme di finanziamento

Queste comprendono:

  • sovvenzioni (contributi finanziari diretti provenienti dal bilancio dell'UE a favore dei partecipanti selezionati per mezzo di inviti a presentare proposte);
  • premi (finanziamenti dati come premio a seguito di un concorso);
  • appalti (per esempio, gli appalti indetti dalle autorità pubbliche di R&S, che consentono loro di dirigere la ricerca per le specifiche esigenze del settore pubblico);
  • strumenti finanziari (per esempio, capitali di rischio e quasi-equity, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, che possono essere combinati con sovvenzioni).

Soggetti ammissibili alle sovvenzioni

La regola di base è che i soggetti, che siano individui o soggetti giuridici (indipendentemente dal luogo di stabilimento), o le organizzazioni internazionali possono partecipare ad un'azione alle condizioni previste dal presente regolamento, dal programma di lavoro e dall'invito pertinente. Più in particolare, le condizioni minime richiedono che almeno tre soggetti distinti, con sede in diversi paesi dell'UE o paesi associati, possono partecipare a un'azione, anche se possono essere imposte deroghe o condizioni aggiuntive.

Proposte di sovvenzione

Le proposte sono in linea di principio presentate in seguito alla pubblicazione degli inviti, che specificano termini e scadenze entro le quali i richiedenti devono essere informati dei risultati del processo di valutazione e la data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione (in totale, il tempo per una sovvenzione è limitato a otto mesi dal termine ultimo di presentazione, salvo in casi debitamente giustificati). È anche possibile effettuare inviti congiunti per progetti cofinanziati con i paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori prioritari di interesse comune e di reciproco vantaggio atteso in cui vi sia un evidente valore aggiunto per l'UE. Inoltre è previsto un supporto specifico per le PMI mediante inviti emessi nell'ambito dello strumento riservato alle PMI.

Valutazione della sovvenzione

Esperti indipendenti, provenienti principalmente dalla ricerca e dalle comunità accademiche, valutano le domande sulla base dell'eccellenza, dell'impatto e della qualità ed efficienza di esecuzione. Essi stilano una classifica sulla base della quale avviene la selezione. I gruppi di esperti devono avere una composizione equilibrata in termini di competenze, esperienze, conoscenze, nazionalità e genere. La Commissione esamina sistematicamente le proposte che sollevano questioni etiche.

Convenzione di sovvenzione e attuazione

I partecipanti selezionati per il finanziamento stipulano una convenzione di sovvenzione che stabilisce i diritti e gli obblighi di ciascuna parte. Tutti gli scambi con i partecipanti, compresa la conclusione di convenzioni di sovvenzione, sono effettuati tramite sistemi elettronici istituiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento.

I partecipanti attuano azioni nel rispetto della convenzione di sovvenzione, utilizzando risorse e mezzi adeguati, anche quando si richiede la partecipazione di terzi e subappaltatori. Nel caso di un consorzio, viene designato un membro in qualità di coordinatore e principale punto di contatto tra il consorzio e la Commissione.

Finanziamento di azioni

Nel caso delle sovvenzioni, il regolamento stabilisce che il finanziamento non può superare i costi totali ammissibili, una volta detratte le entrate dell’azione, come definito nel regolamento finanziario dell'UE (articolo 126). Il contributo dell'UE può variare ed arrivare al 70-100 % del totale dei costi ammissibili.

Utilizzo dei risultati

  • I risultati rimangono di proprietà dei partecipanti che li hanno prodotti. Qualora i risultati possano essere sfruttati a livello commerciale o industriale, devono essere protetti. Norme specifiche vengono applicate nel caso in cui i partecipanti non intendano applicare o intendano abbandonare la tutela dei loro risultati.
  • I destinatari dei finanziamenti dell'UE sono tenuti a sfruttare i risultati, soprattutto mediante il trasferimento e la concessione di licenze. Essi sono inoltre tenuti a diffondere i loro risultati nel più breve tempo possibile. Ulteriori obblighi saranno forniti nella convenzione di sovvenzione.
  • Un partecipante beneficia gratuitamente dei diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se necessario per svolgere il suo lavoro nell'ambito dell'azione o per sfruttare i propri risultati. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione godono dei diritti di accesso esclusivamente ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell’Unione, se giustificati a sviluppare, attuare e monitorare le politiche e i programmi dell'UE. Tali diritti di accesso dell'UE si limitano ad un uso non commerciale e non concorrenziale e sono concessi a titolo gratuito.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 1290/2013

23.12.2013

-

GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 81-103

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104-173).

Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (2013/743/UE) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965-1041).

Ultima modifica: 25.06.2014

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