EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

 

SINTESI DI:

Direttiva 2013/48/UE — diritto di avvalersi di un difensore, di comunicare con terzi e con le autorità consolari al momento della privazione della libertà personale

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Questa legge si propone di assicurare che gli indagati e gli imputati in un procedimento penale nonché le persone oggetto di un procedimento di esecuzione di mandato di arresto europeo (di seguito «cittadini») si possano avvalere di un difensore e abbiano diritto, anche se private della libertà personale, di comunicare con terzi.

PUNTI CHIAVE

Diritto di avvalersi di un difensore

I cittadini devono poter avvalersi di un difensore senza indebito ritardo:

  • prima di essere interrogati dalle forze dell’ordine (ad esempio la polizia) o da un’autorità giudiziaria;
  • nel corso di atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove (ad es. confronti);
  • dal momento della privazione della libertà;
  • a tempo debito prima che compaiano dinanzi a un giudice competente in materia penale.

Più specificamente, la legge disciplina:

  • il diritto di incontrare in privato e di comunicare con un difensore;
  • il diritto per il difensore di partecipare efficacemente quando la persona è interrogata e di essere presente agli atti di indagine e di raccolta delle prove;
  • La riservatezza di tutte le forme di comunicazione (incontri, corrispondenza, conversazioni telefoniche, ecc.).

Per quanto riguarda le persone oggetto di mandato d’arresto europeo, la direttiva stabilisce il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione e di nominare un difensore nello Stato membro di emissione.

Diritti in caso di privazione della libertà

I cittadini privati della libertà hanno il diritto, senza indebito ritardo:

  • di informare almeno una persona di loro scelta della privazione della loro libertà. Se la persona arrestata è un minore, il titolare della potestà genitoriale deve essere informato il più presto possibile;
  • di comunicare con almeno una persona di loro scelta.

Se sono privati della libertà in un paese dell’UE diverso dal proprio, hanno il diritto di informare le loro autorità consolari, di ricevere visite da parte loro, di comunicare con esse e di ricevere l’assistenza legale da loro predisposta.

Eccezioni

La direttiva prevede la possibilità di derogare temporaneamente da certi diritti in circostanze eccezionali e sotto condizioni rigorosamente stabilite (come ad esempio quando vi sia una necessità urgente di evitare serie conseguenze avverse per la vita, la libertà o la integrità fisica di una persona).

Gratuito patrocinio

La direttiva (UE) 2016/1919 stabilisce le regole comuni minime riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e per le persone ricercate, rivolte ad assicurare l’efficacia della direttiva (UE) 2013/48. La direttiva stabilisce che gli Stati membri assicurino che gli indagati o imputati che non hanno risorse sufficienti per coprire i costi dell’assistenza di un difensore hanno il diritto al patrocinio a spese dello Stato quando ciò sia nell’interesse della giustizia. Gli Stati membri possono ricorrere ad una valutazione delle risorse (per determinare se la persona sia priva di risorse sufficienti a sostenere i costi dell’assistenza legale), una valutazione del merito (per determinare se il ricorso al patrocinio gratuito sia nell’interesse della giustizia) o entrambe al fine di determinare se debba essere concessa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La direttiva (UE) 2016/1919 è l’ultimo strumento legale pianificato come parte della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di persone indagate o imputate in procedimenti penali adottata dal Consiglio nel novembre 2009.

Questa direttiva dovrà diventare legge negli Stati membri entro il 5 maggio 2019.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 26 novembre 2013 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 27 novembre 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013 pagg. 1-12).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pagg. 1-8).

Successive modifiche al regolamento (UE) 2016/1919 sono state inserite nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (GU C 378 del 24.12.2013, pagg. 8-10).

Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali (GU C 378 del 24.12.2013, pagg. 11-14)

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 del 1.6.2012, pagg. 1-10)

Direttiva 2010/64/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pagg. 1-7).

Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (GU C 295 del 4.12.2009, pagg. 1-3)

Ultimo aggiornamento: 23.11.2017

Top