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Sistema di controllo per lo spazio senza frontiere dell'UE

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Sistema di controllo per lo spazio senza frontiere dell'UE

Questa legge crea un quadro per un meccanismo di controllo specifico studiato per verificare l'applicazione della cosiddetta legislazione «Schengen» nell'Unione europea. Essa mira a garantire che siano effettivamente applicate norme elevate ed uniformi nei paesi dell'Unione europea (UE) dello spazio Schengen, un'area che comprende 26 paesi, 22 dei quali sono paesi dell'UE e 4 sono paesi terzi. In tale area non si applicano controlli alle frontiere interne.

ATTO

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013 , che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen

SINTESI

L'obiettivo principale del meccanismo di valutazione e di controllo è quello di garantire un elevato livello di fiducia reciproca tra i paesi appartenenti allo «spazio Schengen» per quanto riguarda la loro capacità di applicare correttamente le norme pertinenti in tutti i campi della legislazione Schengen (l'« acquis di Schengen»).

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MECCANISMO

Il meccanismo di valutazione copre tutti gli aspetti della legislazione in questo campo. Per quanto riguarda le frontiere, esso mira a coprire sia l'efficacia dei controlli di frontiera alle frontiere esterne, sia l'assenza di controlli alle frontiere interne.

I paesi dell'UE e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell'attuazione di tutto il meccanismo, con la Commissione che fornisce un ruolo di coordinamento generale.

CONTROLLI CON O SENZA PREAVVISO

Per attuare il meccanismo di valutazione, si stabilisce un programma di valutazione pluriennale (5 anni) e un programma di valutazione annuale sotto il coordinamento della Commissione. Queste valutazioni dovrebbero svolgersi regolarmente sul territorio di tutti gli Stati Schengen, sotto forma di ispezioni con e senza preavviso.

PIANO D'AZIONE PER COLMARE LE CARENZE

Le valutazioni in loco devono essere effettuate da esperti appositamente formati e designati dai paesi dell'UE, selezionati in modo neutro, sulla base di un'analisi dei rischi condotta dall'Agenzia Frontex (relativamente alle frontiere esterne) e del supporto di Europol, Eurojust e di altri organismi pertinenti dell'UE nei settori contemplati dai rispettivi mandati.

A seguito di questa analisi e dei risultati dell'ispezione in loco, gli esperti redigono una relazione con il coordinamento della Commissione. Una serie di raccomandazioni può quindi essere inviata al paese dell'UE ispezionato. Qualora l'attuazione della legislazione di tale paese sia considerata carente o sia stata riscontrata una grave negligenza dei suoi obblighi, esso deve presentare un piano d'azione per colmare queste carenze.

CONTROLLO E FOLLOW-UP

Una relazione sull'attuazione di tale piano d'azione deve essere presentata ogni 6 mesi alla Commissione e agli altri paesi dell'UE per confermare che il paese UE monitorato abbia adottato i necessari provvedimenti e le misure atte a colmare le carenze. Una serie di altre relazioni periodiche possono seguire per monitorare l'attuazione delle misure. Se necessario, la Commissione può istituire nuove ispezioni di controllo.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 1053/2013

26.11.2013.

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GU L 295 6.11.2013, pagg. 27-37

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (Gazzetta ufficiale L 295 del 6.11.2013, pagg. 1-10).

Ultimo aggiornamento: 06.10.2014

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