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La politica di asilo dell'Unione europea: determinazione del paese dell'Unione responsabile dell'esame delle domande

La politica di asilo dell'Unione europea: determinazione del paese dell'Unione responsabile dell'esame delle domande

Il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III), che sostituisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 (regolamento Dublino II) stabilisce i criteri e i meccanismi atti a determinare quale paese dell'Unione europea (UE) deve esaminare una domanda di asilo.

ATTO

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

SINTESI

Il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III), che sostituisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 (regolamento Dublino II) stabilisce i criteri e i meccanismi atti a determinare quale paese dell'Unione europea (UE) deve esaminare una domanda di asilo.

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Il regolamento Dublino III stabilisce il paese dell'UE responsabile dell'esame di una domanda di asilo. Offre ai richiedenti una protezione migliore fino al momento in cui viene determinato il loro status. Crea inoltre un nuovo sistema per rilevare tempestivamente i problemi legati ai sistemi di asilo e accoglienza nazionali e combatterne le cause profonde prima che si trasformino in crisi vere e proprie.

PUNTI CHIAVE

Principi e criteri di determinazione della responsabilità

Vengono valutati vari fattori tra cui, in ordine di importanza:

  • circostanze familiari,
  • recente possesso di un visto o di un permesso di residenza in un paese dell'UE,
  • regolarità o irregolarità dell'ingresso nell'UE.

Maggiori garanzie per i richiedenti

Il regolamento contiene maggiori garanzie di tutela per i richiedenti, come ad esempio:

  • diritto di informazione,
  • colloqui personali,
  • più garanzie per i minori e priorità accordata all'interesse superiore del minore per l'intera procedura,
  • maggiore protezione per i figli, i membri della famiglia, le persone a carico e i parenti del richiedente,
  • assistenza legale gratuita, su richiesta,
  • diritto di fare ricorso contro decisioni di trasferimento in un altro paese dell'UE, compresa l'opzione di concedere un effetto sospensivo.

La nuova proposta del 2014 stabilisce le regole per determinare quale paese debba esaminare le domande dei minori non accompagnati.

Trattenimento

In linea generale, i richiedenti non devono essere trattenuti per il solo fatto di chiedere asilo. Tuttavia, il regolamento prevede il trattenimento dei richiedenti in presenza di rischio di fuga (ad esempio in caso di trasferimento in un altro paese dell'UE).

Un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi

Il regolamento Dublino III rende più efficiente il sistema introducendo un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi progettato per:

  • contrastare il malfunzionamento dei sistemi di asilo nazionali, oppure
  • aiutare i paesi dell'UE che devono gestire un elevato numero di richiedenti protezione internazionale alle loro frontiere.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il nuovo regolamento, in vigore dal 1o gennaio 2014, sostituisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 (abrogato).

CONTESTO

L'UE ha lavorato per introdurre un sistema europeo comune di asilo (CEAS). Dal 2011 sono stati adottati vari nuovi testi per migliorare i meccanismi del CEAS.

In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato: Comunicazione della Commissione Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 604/2013

1.1.2014

-

GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31-59

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9-26).

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60-95).

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96-116).

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1-30).

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3-23).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1-43).

Ultimo aggiornamento: 25.05.2020

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