Riciclaggio delle navi
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Mira a prevenire, ridurre e minimizzare incidenti, infortuni e altri effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente quando le navi vengono riciclate e i rifiuti pericolosi che contengono vengono eliminati.
PUNTI CHIAVE
- La normativa si applica a tutte le navi battenti bandiera di un paese dell’UE e alle navi con bandiere di paesi extra-UE che fanno scalo o ancoraggio in un porto dell’Unione. Le uniche eccezioni sono le navi da guerra, le altre navi utilizzate esclusivamente per servizi statali non commerciali e le navi di stazza lorda inferiore a 500. Definisce le responsabilità per gli armatori e per gli impianti di riciclaggio sia nell’UE che in altri paesi.
- Ogni nuova nave deve avere a bordo un inventario dei materiali pericolosi (quali amianto, piombo o mercurio) presenti nella sua struttura o attrezzatura. L’uso di taluni materiali pericolosi è vietato.
- Prima che una nave sia riciclata, il suo proprietario deve fornire alla società che effettua le operazioni le informazioni specifiche sulla nave e preparare un piano di riciclaggio della nave. Tali informazioni identificano, per esempio, il tipo e la quantità di materiali pericolosi e rifiuti che saranno generati dalla nave obsoleta.
- Il riciclaggio può avvenire solo presso gli impianti elencati nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio, che è stato stabilito con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione. Gli impianti possono essere situati nell’Unione europea o in paesi terzi. Essi devono rispettare una serie di requisiti relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente.
- Questi requisiti sono progettati per evitare rischi per la salute dei lavoratori coinvolti e della popolazione vicina e per ridurre al minimo eventuali effetti negativi sull’ambiente. Essi forniscono anche una formazione specifica e dispositivi di protezione per i dipendenti che si occupano dello smantellamento delle navi e richiedono la registrazione di qualsiasi inconveniente o incidente.
- La normativa contiene un processo di autorizzazione per i cantieri di riciclaggio delle navi all’interno dell’UE. Quelli di altri paesi devono presentare una domanda alla Commissione europea e dimostrare di soddisfare tutti i criteri del regolamento.
- Nel 2014 è stata adottata la decisione 2014/241/UE del Consiglio, la quale autorizza i paesi dell’UE con navi battenti la propria bandiera o registrate sotto la propria giurisdizione a ratificare o entrare a far parte della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente. La convenzione riguarda la progettazione e la costruzione delle navi in modo da facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente senza compromettere la sicurezza e l’efficienza operativa delle navi. Richiede inoltre agli impianti di riciclaggio delle navi di operare in modo sicuro e compatibile con l’ambiente, nonché l’istituzione di meccanismi volti a garantire il rispetto delle norme sul riciclaggio delle navi.
- I paesi dell’UE devono presentare ogni 3 anni relazioni sul riciclaggio delle navi, includendo informazioni quali gli elenchi delle navi alle quali è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio e informazioni sul riciclaggio illegale delle navi. La decisione (UE) 2018/853 recante modifica del regolamento stabilisce che le relazioni devono coprire tre anni.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 31 dicembre 2014. Tuttavia, alcune norme si applicano a partire dal 31 dicembre 2020.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1257/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2018/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 155).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2014/241/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, o l’adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell’interesse dell’Unione europea (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 45).
Ultimo aggiornamento: 04.01.2023