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Nuovo approccio dell’UE nella gestione del fallimento delle imprese e dell’insolvenza

Nuovo approccio dell’UE nella gestione del fallimento delle imprese e dell’insolvenza

Ogni anno circa 200 000 imprese nei paesi dell’Unione europea (UE) falliscono e 1,7 milioni di persone perdono il proprio posto di lavoro. La nuova raccomandazione segna uno spostamento verso la ristrutturazione preventiva delle imprese sane per consentire loro di rimanere in attività e tutelare i posti di lavoro, consentendo al contempo ai creditori di recuperare il più possibile dal loro investimento. Essa intende anche garantire agli imprenditori falliti una seconda possibilità.

ATTO

Raccomandazione 2014/135/UE della Commissione su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza.

SINTESI

L’atteggiamento europeo nei confronti dell’insolvenza delle imprese è in continua evoluzione, con la riforma del diritto vigente nell’Unione europea relativo alle insolvenze transfrontaliere già in corso. Questa nuova raccomandazione della Commissione europea, tuttavia, mira a fornire un quadro comune per le norme nazionali in materia di insolvenza.

Il quadro consentirebbe ai debitori di:

  • ristrutturare la propria impresa non appena l’insolvenza diventi evidente;
  • mantenere il controllo della gestione corrente della loro impresa;
  • richiedere una sospensione temporanea delle azioni esecutive presentate dai creditori, se tali azioni dovessero ostacolare le prospettive di un piano di ristrutturazione. La durata della sospensione dovrebbe dipendere dalla complessità della ristrutturazione prevista ed essere concessa per non più di quattro mesi inizialmente e per non più di 12 mesi in totale;
  • richiedere l’omologazione giudiziaria di un piano di ristrutturazione che abbia ripercussioni sugli interessi dei creditori dissenzienti. I creditori sarebbero vincolati da qualsiasi piano che abbia ottenuto un’omologazione giudiziaria. La raccomandazione elenca il contenuto dei piani di ristrutturazione e i requisiti per l’omologazione giudiziaria;
  • ottenere più facilmente nuovi finanziamenti per un piano di ristrutturazione se il giudice ha dichiarato che i nuovi finanziamenti sono esenti da azioni di nullità.

La procedura di ristrutturazione mira ad essere rapida, non costosa e dovrebbe permettere di procedere nelle sue fasi senza l’intervento di un giudice. Potrebbe essere nominato un mediatore o un supervisore per assistere ai negoziati tra il debitore e i creditori.

Seconda opportunità

In seguito a prove convincenti che gli imprenditori onesti che ottengono una seconda possibilità dopo il fallimento hanno più successo nella loro nuova impresa, la Commissione si è convinta a fornire agli imprenditori un nuovo inizio dopo il fallimento.

Gli imprenditori dovrebbero essere ammessi al beneficio della liberazione integrale dai propri debitidopo massimo 3 anni a decorrere dalla data di decisione del giudice di apertura della procedura fallimentare o dalla data di inizio di un piano di ammortamento.

Tuttavia, la raccomandazione riconosce che la liberazione integrale non è opportuna in tutti i casi e i paesi dell’UE possono introdurre leggi più severe per scoraggiare gli imprenditori disonesti o coloro che non rispettano i loro obblighi giuridici nei confronti dei creditori.

Possono inoltre essere contemplate leggi nazionali per la tutela dei mezzi di sostentamento dell’imprenditore e della sua famiglia che consentono all’imprenditore di conservare alcune attività.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Raccomandazione 2014/135/UE

3.4.2014

-

GU L 74 del 14.3.2014

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo: Un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e all’insolvenza [COM(2012) 742 final del 12.12.2012, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza [COM(2012) 744 final del 12.12.2012, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 28.07.2014

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