Cooperazione dell’UE con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico: 11o Fondo europeo di sviluppo
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 2015/322 relativo all’esecuzione dell’11o Fondo europeo di sviluppo
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Garantisce che il Fondo europeo di sviluppo (FES) finanzi attività di cooperazione sulla base dei termini dell’accordo di Cotonou*.
- L’obiettivo primario delle attività di cooperazione dell’Unione europea (Unione) è la riduzione e, a termine, l’eliminazione della povertà.
- La cooperazione deve inoltre contribuire a quanto segue:
- promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile e inclusivo;
- consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i principi pertinenti del diritto internazionale;
- applicare un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani.
PUNTI CHIAVE
- Il FES è finanziato dai contributi diretti degli Stati membri dell’Unione sulla base di quote di contributi specifiche («criteri di ripartizione») ed è regolato da norme finanziarie proprie. Non rientra nel bilancio dell’Unione.
- Le risorse finanziarie totali dell’11o FES ammontano a 30,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. (Si noti che, a partire dal 2021, il FES è stato integrato nel budget dell’Unione.)
- La Banca europea per gli investimenti metterà a disposizione altri 2,6 miliardi di euro delle proprie risorse sotto forma di prestiti.
- Ai sensi dell’11o FES, i «criteri di ripartizione» degli Stati membri sono stati allineati ai criteri usati per il bilancio dell’Unione (sulla base del prodotto interno lordo pro capite).
- L’11o FES è stato preceduto dal 10o FES, che ha funzionato per 6 anni dal 2008 al 2013, con un budget di 22,7 miliardi di euro. Ciò rappresentava circa il 30% della spesa dell’Unione per gli aiuti alla cooperazione allo sviluppo, mentre il resto proveniva direttamente dal bilancio dell’Unione.
- La Commissione europea decide gli stanziamenti finanziari destinati a ogni Stato e regione dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sulla base di criteri stabiliti nell’accordo di Cotonou. Le assegnazioni ai paesi ACP sono stabilite secondo un approccio atto a garantire una cooperazione specifica e su misura che tenga conto:
- delle esigenze;
- della capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi, così come della capacità di assorbimento;
- degli impegni e delle prestazioni;
- dell’impatto potenziale dell’assistenza dell’Unione.
- Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità.
Crisi della sicurezza alimentare e shock economico nei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia
- I fondi FES possono essere riutilizzati una volta disimpegnati previa decisione unanime del Consiglio (UE) 2022/1223. Questo è stato il caso dell’11o FES, per finanziare il Fondo per la pace in Africa e per affrontare la crisi della sicurezza alimentare e lo shock economico nei paesi ACP in seguito alla guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia.
- Questi fondi sosterranno i paesi ACP attraverso l’assistenza umanitaria (150 milioni di euro), la produzione sostenibile e la resilienza dei sistemi alimentari (350 milioni di euro) e il sostegno macroeconomico (100 milioni di euro).
- Il finanziamento fa parte della risposta globale dell’Unione in materia di sicurezza alimentare per aiutare ad affrontare la crisi alimentare. Esso completa l’assistenza umanitaria già mobilitata in tutto il mondo e i fondi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale stanziati per progetti di agricoltura sostenibile, nutrizione di base, l’acqua e i servizi igienico-sanitari e la tutela della sicurezza sociale.
A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE QUESTO REGOLAMENTO?
Viene applicato dal 6 marzo 2015 e rimarrà in vigore fino alla data finale di applicazione dell’accordo interno sull’11o FES.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Accordo di Cotonou. Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo di Stati ACP, oggi nota come Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e l’Unione, firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou, in Benin, che fornisce il quadro per le relazioni dell’Unione con 79 paesi ACP. Il partenariato si basa su tre pilastri complementari:
- cooperazione allo sviluppo,
- cooperazione economica e commerciale,
- dimensione politica.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all’esecuzione dell’11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
Le correzioni successive al regolamento (UE) 2021/947 sono state integrate nel testo originale. Questa versione corretta ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 24.08.2022