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Miglioramento dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

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Miglioramento dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso mira a potenziare le politiche per la qualità dei prodotti agricoli dell’Unione europea (Unione), aumentando la coerenza dei diversi regimi per la qualità.
  • Include misure atte a garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti registrati come DOP (denominazione geografica protetta), IGP (indicazione geografica protetta) e STG (specialità tradizionale garantita) al fine di:
    • tutelare i diritti di proprietà intellettuale;
    • mettere a disposizione dei consumatori le giuste informazioni riguardo a tali prodotti;
    • sostenere le attività agricole e di trasformazione.
  • unitamente ai sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, coerentemente con gli obiettivi della politica di sviluppo rurale dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda prodotti agricoli intesi al consumo umano, ad eccezione delle bevande spiritose e dei prodotti vitivinicoli.

Caratteristiche principali

Gli elementi principali del regolamento sono i seguenti:

  • esso raggruppa in un unico regolamento, le norme relative ai prodotti registrati come DOP, IGP e STG a partire dall’applicazione del regolamento di modifica (UE) 2021/2117;
  • stabilisce un unico corpo di regole per DOP, IGP e STG per quanto riguarda procedure, ruolo dei produttori e controlli ufficiali;
  • rafforza e semplifica il regime per DOP, IGP e STG;
  • rafforza e chiarisce il livello di protezione delle denominazioni registrate e dei simboli comuni dell’Unione;
  • abbrevia e semplifica la procedura per registrare le denominazioni (DOP, IGP e STG);
  • consente di presentare un’obiezione scritta e motivata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
  • richiede che i prodotti dell’Unione registrati e commercializzati come DOP, IGP o STG conformemente a questo regolamento, unitamente ai loro materiali pubblicitari, riportino etichette in cui figurino il simbolo dell’Unione europea e il nome del prodotto;
  • a partire dall’applicazione del regolamento di modifica (UE) 2017/625 (si veda la sintesi), richiede che prima che tali prodotti siano immessi sul mercato, sia eseguito un controllo della conformità con le specifiche del prodotto da parte di:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è in vigore dal 3 gennaio 2013, mentre l’articolo 12, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 3, si applicano dal 4 gennaio 2016, senza effetti negativi sui prodotti già immessi sul mercato prima di tale data.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1151/2012 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 23.09.2022

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