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Trasparenza nel finanziamento dei partiti politici europei

Trasparenza nel finanziamento dei partiti politici europei

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso punta a creare un sistema giuridico, finanziario e regolamentare per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee*. Ne accresce la visibilità, il riconoscimento e l’efficacia, fornendo loro una personalità giuridica* europea e incrementando la flessibilità dei finanziamenti.
  • Il regolamento di modifica (UE, Euratom) 2018/673 rafforza una serie di norme stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, ad esempio per quanto riguarda la registrazione dei partiti politici e delle fondazioni, e la trasparenza relativa ai programmi politici e ai loghi dei partiti.
  • Il regolamento di modifica (UE, Euratom) 2019/493 mira a impedire ai partiti politici europei di utilizzare in modo improprio i dati personali alle elezioni del Parlamento europeo (PE).

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento istituisce l’Autorità per i partiti politici europei (APPF) con carattere indipendente, che registra, controlla e ha il potere di imporre sanzioni ai partiti politici europei e alle fondazioni. Le informazioni sui partiti e sulle fondazioni sono contenute in un registro online disponibile al pubblico.
  • Per farsi registrare presso l’APPF come partito politico europeo, un’alleanza politica* deve soddisfare determinate condizioni. Tra esse figurano:
    • possedere un seggio in uno Stato membro dell’Unione europea (Unione), come indicato nello statuto;
    • avere partiti membri rappresentati in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, dei parlamenti regionali o delle assemblee regionali (una clausola del regolamento (UE) 2018/673); o
    • la ricezione diretta o dei partiti membri, in almeno un quarto degli Stati membri almeno il 3 % dei voti espressi in ciascuno di tali paesi alle ultime elezioni del Parlamento europeo;
    • i suoi partiti membri non possono essere membri di un altro partito politico europeo (per evitare che i singoli membri di un partito nazionale formino più di un partito europeo al fine di ottimizzare l’accesso ai fondi pubblici).
  • Se un partito europeo e le sue fondazioni affiliate non soddisfano le condizioni, o forniscono informazioni false al momento della registrazione, l’APPF può annullare la registrazione; le parti possono anche essere sanzionate o rimosse dal registro per talune violazioni delle regole.
  • I partiti possono utilizzare i finanziamenti dell’Unione per finanziare le campagne elettorali del Parlamento europeo; le spese legate alle campagne devono essere chiaramente identificate come tali dai partiti nei loro bilanci annuali.
  • I partiti politici europei con almeno un deputato al Parlamento europeo possono richiedere il finanziamento dell’Unione.
  • I partiti nazionali devono esporre il logo e il manifesto politico del loro partito europeo affiliato sui loro siti web come condizione per accedere ai fondi. Ciò deve essere fatto dai partiti membri almeno 12 mesi prima che siano presentate le domande di finanziamento.
  • Il regolamento (UE) 2018/673 garantisce che il 10 % del finanziamento annuale dell’Unione venga suddiviso equamente tra i partiti idonei. Il restante 90 % viene distribuito in base al numero di eurodeputati. Si applica la stessa norma di distribuzione per le fondazioni politiche, che possono vedere rimborsato il 90 % delle proprie spese.
  • Le donazioni singole che i partiti e le fondazioni possono accettare ogni anno sono soggette a limitazioni rigorose. Esse non devono superare i 18 000 euro. Tutte le donazioni che eccedono i 12 000 euro devono essere immediatamente segnalate all’APPF. Non è necessario pubblicare i nomi dei donatori che effettuano donazioni inferiori ai 1 500 euro. Non è consentito accettare donazioni anonime.
  • Il regolamento di modifica (UE, Euratom) 2019/493 ha introdotto un sistema di sanzioni ai partiti politici europei e alle fondazioni che violano le norme sulla protezione dei dati per influenzare deliberatamente, o tentare di influenzare, l’esito delle elezioni del Parlamento europeo. Quando un’autorità nazionale di vigilanza decide che ciò si è verificato, ne informa l’APPF, che a sua volta riferisce la questione al comitato di personalità indipendenti. Sulla base del parere del comitato, l’APPF può decidere di imporre una sanzione pecuniaria, che può raggiungere fino al 5 % del bilancio annuale del partito europeo o della fondazione interessata. Al partito o alla fondazione oggetto di sanzione non è consentito ricevere finanziamenti dal bilancio dell’Unione l’anno successivo.
  • Il Parlamento europeo può recuperare le somme indebitamente pagate e le persone colpevoli di frode devono rimborsare i fondi spesi in modo scorretto. La procura europea sarà chiamata a indagare su presunti abusi in futuro (si veda la sintesi).
  • Le norme sui contributi del bilancio dell’Unione ai partiti politici europei sono contenute nel regolamento (UE) 2018/1046, il regolamento finanziario dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stata applicata a partire dal 1o gennaio 2017.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Fondazione politica europea. Un’entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l’autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione europea, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo, svolgendo uno o più dei seguenti compiti:
  • osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea;
  • sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze e studi su tali temi a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile;
  • sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi;
  • creazione di un quadro per le fondazioni politiche nazionali, il mondo accademico e altri soggetti e organismi interessati a lavorare insieme a livello dell’Unione europea.
Personalità giuridica. Avente diritti e doveri, ad esempio per stipulare contratti e stare in giudizio.
Alleanza politica. Una cooperazione strutturata tra partiti politici e/o i cittadini.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 1o luglio 2019, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo (2017/2733(RSP)) (GU C 331 del 18.9.2018, pag. 150).

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.03.2023

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