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Document 52020DC0710

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Digitalizzazione della giustizia nell’Unione europea Un pacchetto di opportunità

COM/2020/710 final

Bruxelles, 2.12.2020

COM(2020) 710 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Digitalizzazione della giustizia nell’Unione europea

Un pacchetto di opportunità

{SWD(2020) 540 final}


1.Introduzione

L'accesso alla giustizia e la facilitazione della cooperazione tra gli Stati membri sono tra gli obiettivi principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea 1 . La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel suo articolo 47 garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale 2 . Disporre di sistemi giudiziari efficaci è inoltre fondamentale per il funzionamento del mercato interno e un prerequisito per la crescita economica. L'accesso alla giustizia deve essere preservato e stare al passo con i cambiamenti, compresa la trasformazione digitale che interessa tutti gli aspetti della nostra vita.

Nell'ultimo decennio la Commissione e gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di disporre di sistemi giudiziari efficienti e hanno adottato una serie di iniziative che hanno prodotto risultati positivi per quanto concerne la digitalizzazione della giustizia. Rimane tuttavia ancora molto da fare. Inoltre, al di là delle conseguenze sanitarie ed economiche immediate, la crisi della COVID-19 ha creato una varietà più ampia di sfide anche per i sistemi giudiziari, sia all'interno dell'Unione che oltre i suoi confini immediati.

Da un lato la pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza la necessità per l'UE di accelerare le riforme per digitalizzare la trattazione delle cause da parte delle istituzioni giudiziarie, lo scambio di informazioni e documenti tra le parti e gli avvocati e l'accesso costante e agevole alla giustizia per tutti 3 . Ha così dato un ulteriore impulso agli sforzi degli Stati membri per utilizzare al meglio gli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei loro sistemi giudiziari. Dall'altro lato l'impatto considerevole sul funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali ha avuto anche ripercussioni negative sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell'UE, comportando in numerosi casi ritardi e ostacoli all'accesso alla giustizia per le persone fisiche e le imprese 4 .

La crisi COVID-19 ha quindi sottolineato la necessità di rafforzare la resilienza dei sistemi giudiziari in tutta l'UE. Ha inoltre sottolineato l'importanza per l'Unione di cooperare ulteriormente con i suoi partner internazionali e di promuovere le migliori pratiche anche in questo settore. Ciò rappresenta una componente importante di una società basata sui valori europei e di un'economia più resiliente.

Nei suoi orientamenti politici 5 la presidente della Commissione europea si è impegnata a fare in modo che l'Europa sia "più ambiziosa" sfruttando le opportunità dell'era digitale in un contesto che garantisca la sicurezza e rispetti l'etica. La recente relazione di previsione strategica 2020 6 riconosce l'importanza fondamentale della trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e dei sistemi giudiziari in tutta l'Unione. Tale transizione dovrebbe operare al servizio di tutti, mettendo le persone al primo posto e aprendo nuove opportunità per i diversi portatori di interessi. Dovrebbe quindi affrontare un'ampia serie di questioni.

Il Consiglio europeo 7 e il Parlamento europeo 8 hanno entrambi riconosciuto il ruolo centrale della digitalizzazione nel contribuire a modernizzare l'economia dell'UE in seguito alla crisi della COVID‑19.

Nella strategia per l'Unione della sicurezza del luglio 2020 la Commissione si è impegnata a compiere azioni volte a garantire che gli operatori preposti all'azione di contrasto e gli operatori della giustizia possano adattarsi meglio alle nuove tecnologie, in particolare avvalendosi di strumenti nuovi, acquisendo competenze nuove e sviluppando tecniche investigative alternative 9 .

Le conclusioni del Consiglio, Accesso alla giustizia - Cogliere le opportunità della digitalizzazione 10 , del 13 ottobre 2020, hanno formulato proposte specifiche per il rafforzamento reciproco delle politiche relative all'accesso effettivo alla giustizia e alla digitalizzazione.

In questo contesto, è essenziale che l'UE porti a pieno regime la digitalizzazione della giustizia. Sebbene siano già stati profusi notevoli sforzi, resta ancora molto da fare a livello tanto nazionale quanto europeo per rafforzare ulteriormente la resilienza dei sistemi giudiziari e la loro capacità di lavorare online. Secondo l'esperienza acquisita dalla Commissione in materia di eGovernment, la trasformazione digitale è un aspetto delle riforme strutturali dei sistemi giudiziari che dovrebbe avere un impatto positivo sui sistemi. Nell'ambito di tali riforme, i processi e la progettazione dei sistemi che li sostengono devono essere sempre sviluppati pensando ai cittadini e alle imprese.

Al fine di sfruttare appieno i vantaggi offerti dalle tecnologie digitali nei procedimenti giudiziari, la presente comunicazione ha quindi un duplice obiettivo: a livello nazionale mira a sostenere ulteriormente gli Stati membri a far progredire i loro sistemi giudiziari nazionali verso l'era digitale, rafforzando la cooperazione e l'adozione di soluzioni digitali da parte delle diverse autorità giudiziarie nazionali, a pieno vantaggio dei cittadini e delle imprese; a livello europeo mira a migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria transfrontaliera tra le autorità competenti. Ciò riguarderebbe in particolare l'ulteriore digitalizzazione dei servizi pubblici di giustizia, la promozione dell'uso di tecnologie di comunicazione a distanza (videoconferenza) sicure e di qualità elevata, l'agevolazione dell'interconnessione delle banche dati e dei registri nazionali e la promozione dell'uso di canali di trasmissione elettronica sicuri tra le autorità competenti.

La presente comunicazione definisce un approccio nuovo alla digitalizzazione della giustizia fondato su un "pacchetto di strumenti": una serie completa di strumenti giuridici, finanziari e informatici ad uso dei vari attori dei nostri sistemi giudiziari, in base alle loro necessità.

La progettazione e l'attuazione della digitalizzazione della giustizia devono garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 11 . L'approccio previsto garantirebbe quindi di fatto che tutti nella nostra Unione possano fare pieno uso di strumenti digitali nuovi o aggiuntivi nel settore della giustizia. È pertanto essenziale garantire che anche le persone con disabilità e i minori abbiano un accesso effettivo alla giustizia a condizioni di parità rispetto agli altri 12 . Nel progettare e introdurre soluzioni digitali nel settore della giustizia è essenziale tenere conto delle considerazioni concernenti la sicurezza, al fine di promuovere l'adozione di tali soluzioni e sviluppare la fiducia dei cittadini. Inoltre migliorando l'accesso alla giustizia, la digitalizzazione contribuirà anche a rafforzare lo Stato di diritto nell'UE.

2.Sfide per i sistemi giudiziari nell'era digitale

Gli Stati membri sono confrontati a varie sfide intrinseche alla digitalizzazione, che differiscono da uno Stato membro all'altro. Ogni anno, dal 2013, la Commissione pubblica un quadro di valutazione UE della giustizia 13 che presenta una panoramica anche per quanto concerne la digitalizzazione dei sistemi giudiziari negli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda l'accesso online alle sentenze o la presentazione e il seguito online di istanze. Due studi recenti analizzano l'uso delle tecnologie innovative 14 e la questione particolare della giustizia penale digitale 15 .

La Commissione ha condotto un'analisi dettagliata e sta presentando una mappatura della digitalizzazione della giustizia in tutti gli Stati membri nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 16 che accompagna la presente comunicazione. Da tale documento emerge un livello di progresso diverso nei vari Stati membri.

Ad esempio:

-le persone fisiche possono accedere a un fascicolo elettronico relativo alle loro cause in corso in 10 Stati membri in tutti i tipi di procedimenti giudiziari in materia civile;

-in materia penale, le vittime possono accedere a un fascicolo elettronico in sette Stati membri, mentre gli imputati lo possono fare in nove Stati membri;

-le prove possono essere presentate a un organo giurisdizionale esclusivamente in formato digitale per tutti i tipi di procedimenti penali in 13 Stati membri;

-in materia civile e commerciale, le prove digitali sono ammissibili in tutti i tipi di procedimenti in 10 Stati membri.

Complessivamente i risultati delineano un panorama decisamente variegato tra gli Stati membri. Dal quadro di valutazione UE della giustizia e dalla mappatura emerge che numerosi settori della giustizia potrebbero trarre vantaggio da un'ulteriore digitalizzazione.

Pur con talune eccezioni 17 , un settore nel quale sono stati riscontrati progressi lenti in termini di digitalizzazione è quello dei registri e delle banche dati. Le persone fisiche, le imprese e gli operatori della giustizia incontrano tutti difficoltà ad accedere alle informazioni alle quali hanno diritto. In numerosi casi tale accesso non è disponibile online, circostanza questa che determina di fatto una serie di inefficienze.

Un'altra questione relativa alla giustizia dell'UE è il persistere dell'utilizzo di fascicoli cartacei, che continua a dominare nei procedimenti giudiziari nazionali e transfrontalieri. Le procedure giuridiche a livello UE richiedono lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti, circostanza che comporta spesso l'uso di moduli standard o ampi volumi di dati. Tuttavia la normativa UE attuale non stabilisce i mezzi da utilizzare né le modalità dettagliate per tali trasferimenti. Di conseguenza la maggior parte della comunicazione rimane cartacea, il che genera inefficienze negli scambi transfrontalieri (principalmente per quanto concerne la velocità, l'affidabilità, la rintracciabilità e i costi), una circostanza che a sua volta complica l'accesso alle informazioni da parte delle persone fisiche e delle imprese e rallenta gli scambi tra le autorità degli Stati membri.

La mancanza di pianificazione e coordinamento lungimiranti ha portato alla creazione di una varietà di strumenti informatici nazionali, con conseguenti sfide per un conseguimento rapido dell'interoperabilità transfrontaliera. Ciò ha portato a un aumento dell'utilizzo di fascicoli cartacei a livello nazionale. Al fine di affrontare questa questione, proteggendo al contempo gli investimenti già effettuati, gli Stati membri hanno esaminato vari approcci alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Tali sforzi hanno assunto nella maggior parte dei casi la forma di iniziative volontarie tra gli Stati membri, le associazioni di operatori della giustizia e la Commissione. Sebbene tale cooperazione abbia prodotto numerosi strumenti efficaci (in particolare e-CODEX 18 ), gli Stati membri non hanno ancora fatto un uso coerente di tali soluzioni.

Al fine di sostenere efficacemente le autorità competenti degli Stati membri nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, le agenzie e gli organismi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni (GAI) hanno individuato la necessità di migliorare le proprie capacità di cooperazione in ambito digitale 19 . Hanno dovuto affrontare una serie di sfide, quali la mancanza di infrastrutture digitali all'avanguardia, di un canale di comunicazione affidabile e delle applicazioni necessarie per lo scambio di prove tra le autorità nazionali e tra tali autorità e le agenzie e gli organismi dell'UE. Di conseguenza è essenziale che agenzie e organismi quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), la Procura europea (EPPO), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) concordino un approccio comune che garantisca una cooperazione agevole e sicura con gli Stati membri, nel rispetto del quadro giuridico applicabile, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati personali.

In sintesi è essenziale che l'UE e i suoi Stati membri superino tali ostacoli in maniera da rendere l'accesso alla giustizia parte integrante del decennio digitale dell'Europa. Ciò riguarda tutti gli attori del sistema giudiziario.



3. Un pacchetto di strumenti per la digitalizzazione della giustizia

La presente comunicazione propone un pacchetto di strumenti per la digitalizzazione della giustizia, con l'obiettivo di affrontare le sfide di cui sopra e di compiere progressi in ambito digitale nel settore della giustizia. La Commissione propone un approccio che tenga conto delle diverse circostanze e competenze nazionali degli Stati membri e rispetti appieno i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Allo stesso tempo, al fine di realizzare un vero e proprio spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è importante che tutti gli Stati membri si adoperino per ridurre le lacune esistenti in materia di digitalizzazione e la frammentazione tra i sistemi giudiziari nazionali e per sfruttare le opportunità disponibili nel contesto dei meccanismi di finanziamento pertinenti dell'UE.

Gli strumenti inclusi nel pacchetto proposto sono classificati in via generale come segue:

1.sostegno finanziario agli Stati membri per sfruttare il potenziale per la creazione di un impatto a lungo termine;

2.iniziative legislative destinate a stabilire i requisiti per la digitalizzazione al fine di promuovere un migliore accesso alla giustizia e una migliore cooperazione transfrontaliera, anche nel settore dell'intelligenza artificiale;

3.strumenti informatici, che possono essere sviluppati nel breve e medio termine ed essere utilizzati in tutti gli Stati membri. È importante che gli strumenti informatici esistenti e nuovi siano interoperabili per impostazione predefinita, accessibili alle persone con disabilità, incentrati sugli utenti, rapidi, sicuri, affidabili, resilienti e basati sui dati 20 , oltre a garantire la tutela della vita privata, la protezione dei dati e la trasparenza;

4.promozione di strumenti nazionali di coordinamento e monitoraggio che consentirebbero un monitoraggio, un coordinamento, una valutazione e uno scambio regolari di esperienze e migliori pratiche.

Il pacchetto di strumenti comprende misure vincolanti e non vincolanti. La digitalizzazione obbligatoria sembra necessaria ad esempio nel settore delle procedure di cooperazione giudiziaria transfrontaliera, al fine di consentire una comunicazione transfrontaliera rapida ed efficace. Tra gli strumenti che possono non essere vincolanti figurano le opportunità di condivisione di informazioni e lo scambio di buone pratiche.

Qualsiasi azione relativa alla digitalizzazione della giustizia deve essere attuata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, quali il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, e dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Il processo di digitalizzazione deve inoltre tenere pienamente conto delle esigenze dei gruppi svantaggiati. Le tecnologie digitali stanno diventando sempre più facili da utilizzare ed accessibili a un'ampia maggioranza di persone, indipendentemente dall'età e dal livello di istruzione, comprese le persone con disabilità. Allo stesso tempo, misure istituzionali, organizzative e tecniche devono garantire il pieno accesso alla giustizia da parte di gruppi svantaggiati e persone in circostanze di vulnerabilità, quali minori o anziani, che potrebbero non disporre dei mezzi o delle competenze digitali necessari. Anche le vittime di reato dovrebbero poter beneficiare degli strumenti digitali conformemente alle esigenze specifiche di ogni vittima.

Occorre garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. In particolare, nei procedimenti penali in ambito digitale, è necessario prestare attenzione che sia evitata qualsiasi interferenza con i diritti della difesa, compreso il diritto di avvalersi di un difensore e il diritto di accedere al materiale probatorio. Analogamente, nei procedimenti civili, occorre garantire la parità delle armi.

3.1.    Sostegno finanziario agli Stati membri

Lo sviluppo di sistemi informatici adeguati da utilizzare nel settore della giustizia richiede tempo e, soprattutto, risorse. Una strategia globale per affrontare la digitalizzazione della giustizia nell'UE deve pertanto occuparsi dell'aspetto dell'accesso ai finanziamenti.

La digitalizzazione dei sistemi giudiziari, l'adozione di soluzioni digitali esistenti e l'introduzione di soluzioni nuove richiedono investimenti significativi in infrastrutture, progettazione, attuazione, manutenzione e formazione 21 . Per conseguire un ritmo di cambiamento sufficiente, occorre adottare un duplice approccio:

·fornendo sostegno finanziario agli Stati membri affinché avviino una trasformazione digitale effettiva dei loro sistemi giudiziari; e

·sostenendo l'attuazione di iniziative a livello UE.

Si dovrebbero utilizzare tutti i mezzi disponibili per sostenere la transizione verso la giustizia digitale, anche ricorrendo ai nuovi strumenti della politica di coesione, ai nuovi programmi "Giustizia" ed "Europa digitale", così come al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza mira di fatto a sostenere gli investimenti e le riforme nazionali essenziali per una ripresa sostenibile 22 . Questo è il motivo per cui, nel definire gli orientamenti per fornire assistenza agli Stati membri nella preparazione e presentazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza, la Commissione ha sottolineato che la trasformazione digitale del settore giudiziario è uno dei settori nei quali gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a concentrare le riforme e gli investimenti 23 . Le iniziative nazionali in questo contesto possono rientrare nell'obiettivo di assegnazione del 20 % della spesa al settore digitale nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di realizzare "un'Europa pronta per l'era digitale".

Le proposte in materia di politica di coesione della Commissione per il periodo 2021‑2027 riconoscono l'ampia necessità di digitalizzazione e rafforzano il legame con le raccomandazioni specifiche per paese nel contesto del semestre europeo, che dal 2016 hanno individuato nella digitalizzazione della giustizia una priorità per taluni Stati membri 24 . Gli Stati membri dovrebbero pertanto sfruttare al massimo le opportunità nel nuovo periodo di programmazione, in particolare nel contesto del Fondo europeo di sviluppo regionale 25 e del Fondo sociale europeo Plus.

Lo strumento di sostengo tecnico 26 fornisce sostegno a tutti gli Stati membri nell'attuazione delle riforme strutturali, anche nel settore della giustizia. La Commissione dispone già di un'esperienza notevole nell'attuazione di progetti concernenti la digitalizzazione dei sistemi giudiziari in diversi Stati membri nel quadro del programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP).

Basandosi sull'esperienza maturata in materia di eGovernment, la Commissione è consapevole che la trasformazione digitale è un aspetto delle riforme strutturali dei sistemi giudiziari che dovrebbe avere un impatto positivo sui sistemi stessi (governance, gestione delle risorse umane, gestione dei casi, ecc.). Un presupposto per la digitalizzazione dei sistemi è la ridefinizione di tali processi e la progettazione dei sistemi che li sostengono, tenendo sempre i cittadini e le imprese in considerazione. Una riforma strutturale, ai fini della trasformazione digitale, che non preveda una ridefinizione dei processi di alto livello avrebbe un impatto limitato.

Per quanto concerne le iniziative di digitalizzazione con una dimensione UE, il sostegno dovrebbe essere disponibile nel contesto del nuovo programma "Giustizia" e del programma "Europa digitale". Entrambi questi strumenti promuovono la digitalizzazione della giustizia sostenendo ad esempio la creazione di soluzioni interoperabili 27 per consentire una cooperazione transfrontaliera più efficiente e un'interconnessione più efficace dei registri e delle banche dati. Il programma "Europa digitale" offrirà inoltre opportunità per pilotare iniziative tecnologiche innovative multisettoriali, in particolare quelle basate sull'intelligenza artificiale e sulle tecnologie del registro distribuito (blockchain).

Azioni proposte

Da chi?

Entro quando?

Sostenere l'erogazione di servizi nuovi per i cittadini e le imprese attraverso la digitalizzazione dei sistemi giudiziari e dei servizi pubblici pertinenti nel contesto dei nuovi strumenti della politica di coesione

Commissione/Stati membri

In corso fino al 2027

Accordare priorità all'inclusione della digitalizzazione delle azioni di giustizia nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza

Stati membri

In corso fino al 2026

Presentare richieste nel quadro dello strumento di supporto tecnico per la digitalizzazione dei sistemi giudiziari

Stati membri

In corso fino al 2027

Offrire sostegno finanziario nel quadro dei programmi "Giustizia" ed "Europa digitale" (2021‑2027) per iniziative che consentano la digitalizzazione della giustizia a livello UE

Commissione/Stati membri

In corso fino al 2027

Attuare progetti concreti per la digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali e dei servizi pubblici pertinenti, ad esempio tramite la creazione di registri e banche dati elettronici, sistemi di gestione delle cause e canali di comunicazione sicuri, nonché dotando le autorità giudiziarie di strumenti di videoconferenza e garantendo l'accessibilità nella digitalizzazione

Stati membri

In corso fino al 2027

3.2.    Rendere il canale digitale l'opzione predefinita nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell'UE

Fino ad oggi la digitalizzazione delle procedure di cooperazione giudiziaria transfrontaliera si è basata principalmente su iniziative volontarie tra gli Stati membri 28 . Tuttavia tale approccio ha raggiunto i suoi limiti evidenti. Ad esempio 29 nel settore del diritto civile e commerciale, sette Stati membri utilizzano strumenti di comunicazione digitale per tutti gli strumenti giuridici pertinenti dell'UE nelle loro comunicazioni con altre autorità competenti, sei li utilizzano in un contesto limitato e sette attualmente non li impiegano affatto. Tale frammentazione genera inefficienze notevoli; tra l'altro l'uso continuato del canale cartaceo si traduce in costi finanziari inutili e in un impatto ambientale negativo. Inoltre l'uso di strumenti di comunicazione digitale da solo non risponde alle esigenze di procedure completamente digitalizzate, che richiedono istituti giuridici adeguati.

La Commissione ha già proposto un nuovo approccio alla digitalizzazione in relazione a determinate normative UE. Il 31 maggio 2018 ha proposto modifiche al regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti 30 e al regolamento sull'assunzione delle prove 31 . Tra le altre cose, tali regolamenti istituiscono un quadro giuridico per la comunicazione tra le autorità nazionali nel contesto della cooperazione transfrontaliera. Le valutazioni dell'impatto della Commissione 32 hanno mostrato chiaramente che la cooperazione attuale basata su documenti cartacei presenta una serie di carenze, con un impatto negativo sul costo e sull'efficacia dei procedimenti giudiziari. Per garantire la pertinenza delle procedure in un mondo sempre più digitale, le modifiche proposte prevedono la trasmissione elettronica come canale predefinito per le comunicazioni e lo scambio di documenti 33 . Nel giugno del 2019 l'UE ha adottato la direttiva sulla ristrutturazione e sulla seconda opportunità 34 , che consente di salvare imprese sane in difficoltà finanziare, nonché di offrire una seconda opportunità alle persone fisiche fallite. Uno dei suoi obiettivi consiste nel digitalizzare gradualmente le procedure di insolvenza, il che contribuirà a ridurne i costi e la durata.

Sulla base di tale esperienza, come annunciato nel suo programma di lavoro per il 2021 35 , la Commissione compirà un ulteriore passo avanti e proporrà una legislazione sull'ulteriore digitalizzazione delle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale. Una tale proposta potrebbe:

·richiedere che gli Stati membri utilizzino per impostazione predefinita canali digitali per le comunicazioni transfrontaliere e lo scambio di dati tra le autorità nazionali competenti;

·richiedere agli Stati membri di accettare la comunicazione elettronica per le procedure transfrontaliere che coinvolgono cittadini e imprese, senza escludere l'uso di comunicazioni cartacee;

·garantire che si faccia riferimento ed uso delle soluzioni e dei principi stabiliti nel regolamento eIDAS 36 , in particolare:

oil principio secondo il quale a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica;

ol'identificazione elettronica 37 e le firme/i sigilli elettronici dovrebbero diventare accettabili per la trasmissione digitale di atti giudiziari e si dovrebbero concordare i relativi livelli di garanzia adeguati;

·fornire una base per il trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati 38 e delle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati, nonché stabilire le responsabilità dei diversi titolari e responsabili del trattamento;

·garantire che tutti i punti di accesso elettronico istituiti per l'uso da parte del pubblico tengano conto delle persone con disabilità 39 ;

·al fine di garantire che i sistemi informatici nazionali siano interoperabili e in grado di comunicare tra loro, definire a grandi linee l'architettura del sistema informatico sottostante per la comunicazione digitale.

Il processo di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria dell'UE comporterebbe certamente costi non trascurabili. A questo proposito gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare del sostegno finanziario dell'UE. Soluzioni informatiche generiche sviluppate a livello UE, per l'utilizzo da parte di tutti gli Stati membri, potrebbero costituire un'importante misura di riduzione dei costi.

Azione proposta

Da chi?

Entro quando?

Proposta legislativa sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera (cfr. programma di lavoro della Commissione per il 2021)

Commissione

Quarto trimestre 2021

3.3.    Intelligenza artificiale (IA)

Uno studio condotto dalla Commissione 40 ha dimostrato che il tasso di adozione di nuove tecnologie, quali l'intelligenza artificiale, varia tra gli Stati membri e all'interno di ciascuno di essi, tuttavia presenta in genere un andamento lento ovunque. L'uso di applicazioni di intelligenza artificiale può offrire numerosi vantaggi, quali l'utilizzo delle informazioni in modi nuovi e altamente efficienti nonché il miglioramento dell'accesso alla giustizia, anche riducendo la durata dei procedimenti giudiziari. Allo stesso tempo il potenziale di opacità o distorsioni insita in alcune applicazioni di IA può altresì determinare rischi e sfide per il rispetto e l'applicazione efficaci dei diritti fondamentali, nonché in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale 41 .

Per sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie di IA, affrontando allo stresso tempo i rischi associati, nel quadro del seguito dato al Libro bianco sull'intelligenza artificiale del febbraio del 2020, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica e ha ricevuto i pareri di vari portatori di interessi in merito all'uso di applicazioni di IA nel settore giudiziario come caso di utilizzo a possibile rischio elevato, in particolare se usate nel contesto di processi decisionali aventi effetti significativi sui diritti delle persone 42 . I requisiti proposti nel Libro bianco in termini di maggiore trasparenza, sorveglianza umana, precisione e robustezza di tali sistemi intendono facilitarne un uso vantaggioso, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali (compresa la non discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale) e la difesa dello Stato di diritto e del giusto processo. Il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale può sostenere il potere decisionale dei giudici o l'indipendenza della magistratura, ma non deve interferire con detto potere o detta indipendenza.

Ricerche recenti della Commissione 43 hanno dimostrato che le autorità giudiziarie stanno adottando sempre più applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. Di particolare interesse nel settore della giustizia sono l'anonimizzazione delle decisioni degli organi giurisdizionali, la conversione da discorso a testo e la trascrizione, la traduzione automatica, i chatbot che sostengono l'accesso alla giustizia e l'automazione dei processi robotici 44 .

Come in altri settori, il ricorso ad applicazioni di intelligenza artificiale nel settore della giustizia potrebbe essere molto vantaggioso. Un migliore coordinamento a livello UE potrebbe evitare la duplicazione degli sforzi nazionali e creare sinergie significative. Potrebbe altresì garantire l'interoperabilità e, in ultima analisi, trasformare progetti pilota che hanno dato buoni risultati in soluzioni a livello UE. Molte soluzioni di intelligenza artificiale attualmente in uso si basano su tecnologie di apprendimento automatico che richiedono l'"addestramento" dei sistemi tramite l'uso di dati pertinenti. Si dovrebbe quindi valutare e perseguire la possibilità di aumentare la disponibilità di insiemi di dati pubblici prodotti dalla magistratura 45 affinché vengano riutilizzati tra l'altro con varie soluzioni di intelligenza artificiale, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, come stabilito nella comunicazione Strategia europea per i dati 46 .

Sebbene i vantaggi dell'introduzione di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale nel sistema giudiziario siano evidenti, esistono anche notevoli rischi associati al loro utilizzo a fini di processo decisionale automatizzato e "attività di polizia predittiva"/"giustizia predittiva". La Commissione ritiene che taluni usi di applicazioni di intelligenza artificiale nel settore della giustizia pongano rischi specifici per i diritti fondamentali. Questo punto di vista è stato condiviso da portatori di interessi quali gli ordini degli avvocati europei e nazionali, gli operatori della giustizia, gli accademici e le organizzazioni della società civile nelle loro reazioni alla consultazione pubblica aperta sul libro bianco sull'intelligenza artificiale (febbraio‑giugno 2020) 47 . Come seguito al libro bianco, la Commissione sta lavorando a un quadro generale per affrontare i rischi delle tecnologie di IA, comprese in particolare le applicazioni di intelligenza artificiale ad alto rischio. Per le applicazioni che presentano un rischio elevato, è necessario affrontare le distorsioni potenziali. A tal fine la Commissione sta valutando la definizione di prescrizioni relative all'eventuale verifica delle applicazioni e la necessità di fornire documentazione pertinente in merito ai loro scopi e alle loro funzionalità.

Quando viene utilizzato l'apprendimento automatico, i rischi di risultati distorti e di potenziali discriminazioni nei confronti delle donne e di gruppi particolari, quali persone appartenenti a un contesto etnico o razziale minoritario, sono elevati e devono essere affrontati. Occorre pertanto prestare particolare attenzione alla qualità dei dati di addestramento utilizzati 48 , nonché alla loro rappresentatività e rilevanza in relazione alla finalità e al contesto dell'applicazione prevista e al modo in cui tali sistemi sono progettati e sviluppati per garantire che possano essere utilizzati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'opacità di alcune applicazioni di intelligenza artificiale può rappresentare una sfida per quanto concerne la necessità di giustificare le decisioni, la parità delle armi in relazione alle parti coinvolte nei procedimenti giudiziari e altri principi. Sono necessarie garanzie adeguate per assicurare la protezione dei diritti fondamentali, comprese la parità di trattamento e la protezione dei dati, e per garantire lo sviluppo e l'uso responsabili e incentrati sulla persona degli strumenti di intelligenza artificiale laddove il loro utilizzo sia in linea di principio opportuno.

In ogni caso il processo decisionale finale deve rimanere un'attività e una decisione umane. Soltanto un giudice può garantire il rispetto effettivo dei diritti fondamentali, bilanciare interessi contrastanti e riflettere i continui cambiamenti della società nell'analisi di una controversia. Allo stesso tempo è importante che le sentenze siano emesse da giudici che comprendono appieno le applicazioni dell'intelligenza artificiale e tutte le informazioni prese in considerazione in tale contesto che potrebbero utilizzare nel loro lavoro, in maniera da poter spiegare le loro decisioni. L'utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale non deve impedire a nessun ente pubblico di fornire spiegazioni in merito alle proprie decisioni. È pertanto importante che i giudici e i pubblici ministeri ricevano formazione sull'uso delle applicazioni di intelligenza artificiale 49 .

Sebbene tali questioni saranno oggetto di ulteriori analisi, alcune misure mirate possono già essere proposte, come segue:

Azioni proposte

Da chi?

Entro quando?

Scambiare migliori pratiche e lezioni tratte sull'uso delle tecnologie innovative nella giustizia da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, delle agenzie e degli organismi GAI nonché delle organizzazioni di professionisti del diritto; a tal fine, la Commissione organizzerà webinar trimestrali di esperti dedicati a singoli argomenti

Commissione / Stati membri/agenzie GAI

Dal primo trimestre 2021 in poi

Esaminare modalità per aumentare la disponibilità di dati pertinenti leggibili da un dispositivo automatico prodotti dalla magistratura per istituire soluzioni affidabili di intelligenza artificiale ad apprendimento automatico ad uso dei portatori di interessi, quali le autorità giudiziarie e gli operatori della giustizia, compreso il settore privato

Commissione/Stati membri

Dal 2021 in poi

3.4.    Strumenti informatici migliori per l'accesso alle informazioni grazie all'interconnessione dei registri

Al fine di esercitare i propri diritti e avere pieno accesso alla giustizia, le persone hanno bisogno di accedere alle informazioni. Possono già utilizzare strumenti di informazione pubblica quali EUR-Lex 50 , che dà accesso a informazioni giuridiche, e il portale europeo della giustizia elettronica 51 , che dà accesso a informazioni sulla giustizia, ma necessitano di modi migliori e più efficienti per accedere a informazioni e documenti personali. In tale contesto è altresì fondamentale garantire l'accessibilità alle persone con disabilità. Le imprese necessitano di strumenti digitali per accedere a informazioni, interagire con le autorità nazionali e beneficiare di un accesso effettivo alla giustizia. L'accesso digitale alla giustizia può facilitare le operazioni, ridurre i costi e gli oneri normativi, nonché migliorare l'accesso al mercato unico da parte di tutte le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Gli operatori della giustizia devono essere in grado di fornire ai propri clienti il miglior sostegno possibile, in particolare comunicando con gli organi giurisdizionali e presentando documenti in maniera sicura ed efficiente. È importante che le autorità nazionali ed europee dispongano di strumenti adeguati per comunicare in modo sicuro a livello transfrontaliero e per scambiarsi prove e documenti. Le agenzie dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni necessitano di mezzi efficienti per sostenere le autorità nazionali e per cooperare efficacemente tra di loro.

Negli ultimi dieci anni, parallelamente alle loro attività in materia di eGovernment 52 , la Commissione e gli Stati membri hanno intrapreso una serie di iniziative che hanno prodotto risultati positivi per quanto concerne la digitalizzazione della giustizia 53 . I cittadini, le autorità pubbliche e le imprese beneficiano già di strumenti digitali che migliorano la trasparenza, facilitano l'accesso alle prove nei procedimenti penali e riducono i ritardi e i costi amministrativi inutili. Ad esempio, il portale europeo della giustizia elettronica costituisce la fonte principale dell'UE di informazioni giuridiche e pratiche nel settore della giustizia per il grande pubblico. Fornisce inoltre accesso ai registri interconnessi, tra l'altro, attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) 54 , che riunisce i registri delle imprese degli Stati membri e dei paesi del SEE, fornisce un accesso pubblico a informazioni su oltre 20 milioni di società a responsabilità limitata in tutta Europa e consente ai registri delle imprese di scambiare informazioni sui casi transfrontalieri.

Dai repertori della giurisprudenza alle informazioni sulle imprese, gli Stati membri gestiscono già una serie di registri e banche dati contenenti informazioni di interesse pubblico o specifico. Tali strumenti aiutano le persone fisiche e le imprese e sono spesso fondamentali per il lavoro degli operatori della giustizia. Numerosi di questi registri sono già stati messi online e in alcuni casi sono state stabilite o sono in corso di istituzione interconnessioni a livello UE.

Gli Stati membri si scambiano informazioni concernenti i precedenti penali dall'aprile del 2012 55 utilizzando il software di attuazione di riferimento messo a disposizione dalla Commissione 56 . Tale approccio è stato rafforzato nell'aprile del 2019 con l'adozione di un regolamento 57 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) 58 . Analogamente lo scambio di informazioni tra le autorità e l'accesso a informazioni in più lingue è stato facilitato attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), che dà accesso a informazioni su oltre 20 milioni di società a responsabilità limitata dell'UE, e il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) 59 . La direttiva (UE) 2019/1151 60 e la direttiva (UE) 2019/2121 61 introducono nuovi requisiti per la digitalizzazione dei registri delle imprese e la fornitura di informazioni tra i registri delle imprese e al pubblico attraverso il BRIS 62 . L'interconnessione dei registri catastali (LRI) è sperimentata da un numero limitato di Stati membri, ma per sfruttare appieno il suo potenziale dovrebbe essere estesa a livello UE. La direttiva (UE) 2015/849 63 impone agli Stati membri di interconnettere i rispettivi registri nazionali dei titolari effettivi. Il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS) fungerà da servizio di ricerca centrale per tutte le informazioni correlate. Ciò migliorerà la trasparenza in merito alla titolarità effettiva in vista di una prevenzione migliore dell'uso del sistema finanziario per fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Un accesso alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali in forma leggibile da un dispositivo automatico costituisce altresì una condizione preliminare, tra l'altro, per una maggiore trasparenza, l'applicazione uniforme del diritto dell'UE e la creazione di sistemi informatici interoperabili. L'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) 64 , un identificatore uniforme che utilizza lo stesso formato riconoscibile per tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri e dell'UE, è stato sviluppato per facilitare la citazione accurata delle sentenze degli organi giurisdizionali. La Commissione valuterà le modalità per promuovere l'uso dell'ECLI ed eventualmente lo renderà obbligatorio.

Gli Stati membri dovrebbero perseguire in via prioritaria la creazione di registri e banche dati elettronici. Le banche dati sono facili da consultare, riducono al minimo i tempi e i costi per gli utenti e sono resistenti a crisi quali quella della COVID-19. La digitalizzazione delle banche dati e dei registri costituisce una condizione preliminare per la loro interconnessione a livello UE a vantaggio degli utenti transfrontalieri e per sostenere il mercato unico. Il regolamento sullo sportello digitale unico 65 prescrive una completa digitalizzazione dell'interfaccia utenti di determinati eventi della vita e procedure importanti per gli utenti transfrontalieri. Le interconnessioni riducono inoltre il rischio di frodi facilitando la ricerca mirata in diversi paesi allo stesso tempo.

La digitalizzazione dei registri e delle banche dati costituisce inoltre un aspetto fondamentale per il conseguimento del rispetto del principio "una tantum" e la creazione di spazi comuni europei di dati in materia di giustizia conformemente alla comunicazione Una strategia europea per i dati.

Inoltre, ove possibile, gli Stati membri dovrebbero ricorrere all'uso della videoconferenza. L'uso della videoconferenza nei procedimenti giudiziari, ove consentito dalla legge, riduce sostanzialmente la necessità di viaggi onerosi e costosi e può facilitare i procedimenti stessi. Sebbene numerose soluzioni di videoconferenza siano già utilizzate a livello nazionale, il piano d'azione 2019-2023 in materia di giustizia elettronica 66 cita come priorità il ricorso alla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri. Tuttavia ciò renderà necessario lo sviluppo di sistemi nazionali in stretto coordinamento a livello UE, al fine di garantire la fiducia reciproca, l'interoperabilità e la sicurezza. Gli Stati membri dovrebbero pertanto scambiarsi regolarmente informazioni sulle attività in corso in questo settore e sulle migliori pratiche. Il ricorso alla videoconferenza non dovrebbe violare il diritto a un processo equo e i diritti della difesa, quali il diritto di assistere al proprio processo, di comunicare in maniera confidenziale con il proprio difensore, di porre domande ai testimoni e di contestare le prove.

Azioni proposte

Da chi?

Entro quando?

Garantire la piena partecipazione degli Stati membri al sistema di interconnessione dei registri fallimentari richiesta dal regolamento (UE) 2015/848

Stati membri

30 giugno 2021

Aggiornare il BRIS affinché sostenga le nuove funzionalità richieste dalla direttiva (UE) 2019/1151

Commissione/Stati membri

Prima serie di modifiche:

1° agosto 2021

Seconda serie di modifiche: 1° agosto 2023

Aggiornare il BRIS affinché sostenga le nuove funzionalità richieste dalla direttiva (UE) 2019/2121

Commissione/Stati membri

31 gennaio 2023

Garantire la piena partecipazione degli Stati membri all'interconnessione dei registri catastali

Commissione/Stati membri

2024

Incoraggiare gli Stati membri a sviluppare strutture di videoconferenza conformi al diritto nazionale, in stretto coordinamento tra loro, e, ove possibile, a utilizzare i finanziamenti dell'UE a tale riguardo

Stati membri

Dal primo trimestre 2021 in poi

3.5.    Strumenti informatici per garantire una cooperazione transfrontaliera sicura in materia civile, commerciale e penale

Fare di e-CODEX lo standard di riferimento per la comunicazione digitale sicura nei procedimenti giudiziari transfrontalieri

e-CODEX è lo strumento principale per stabilire una rete di comunicazione interoperabile, sicura e decentralizzata tra sistemi informatici nazionali nel quadro dei procedimenti giudiziari civili e penali transfrontalieri 67 . Si tratta di un pacchetto software che consente la connessione tra sistemi nazionali, permettendo agli utenti, quali autorità giudiziarie, operatori della giustizia e membri del pubblico, di inviare e ricevere documenti, moduli giuridici, prove e altre informazioni in maniera rapida e sicura. e-CODEX è già utilizzato dal sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES) e da alcuni progetti pilota 68 . Mira inoltre a sostenere il sistema informatico decentralizzato da istituire nel contesto dei nuovi regolamenti sulla notificazione o comunicazione degli atti e sull'assunzione delle prove.

Attualmente e-CODEX è gestito da un consorzio di Stati membri e da altre organizzazioni 69 . Per garantirne la sostenibilità a lungo termine, la Commissione ha adottato una proposta 70 per affidarne lo sviluppo e la gestione ulteriori all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu‑LISA) 71 . È importante che tale legislazione sia in vigore per la data prevista di subentro di eu-LISA nel contesto di e‑CODEX, ossia a partire dal 1° luglio 2023, e la Commissione lavorerà pertanto a stretto contatto con i colegislatori affinché sia dato seguito alla sua proposta. Inoltre l'imminente strategia dell'UE in materia di cibersicurezza fornirà un quadro trasversale, accompagnato da proposte legislative per rafforzare ulteriormente la sicurezza della rete e dei sistemi informativi.

Ampliamento dell'ambito di applicazione di eEDES

Il sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES) è uno strumento informatico tramite il quale le autorità degli Stati membri possono scambiarsi in modo sicuro ordini europei di indagine, richieste di assistenza giudiziaria e prove associate in formato digitale. Attualmente le autorità inviano richieste e ricevono prove tramite mezzi postali (lenti) o elettronici che non sempre garantiscono i livelli di sicurezza necessari. In questo contesto e in una crescente necessità di assicurare la rapida assunzione delle prove elettroniche nelle indagini penali transfrontaliere, gli Stati membri hanno chiesto la creazione di una piattaforma sicura 72 . eEDES è progettato per migliorare direttamente l'efficienza e la velocità delle procedure di cooperazione esistenti, garantendo la sicurezza degli scambi e consentendo la verifica dell'autenticità e dell'integrità dei documenti trasmessi. È inoltre progettato per essere interoperabile con i sistemi nazionali di gestione delle cause. Tutti gli Stati membri dovrebbero connettersi rapidamente a eEDES per generare un vero valore aggiunto europeo.

eEDES dovrebbe essere ulteriormente sviluppato. In particolare, dovrebbe essere ampliato per consentire una comunicazione sicura tra le autorità competenti e i fornitori di servizi pertinenti nel quadro del nuovo regolamento sulle prove elettroniche 73 , una volta adottato, nonché tra le autorità degli Stati membri e le agenzie GAI competenti. In futuro i componenti tecnici sviluppati per eEDES potrebbero evolversi in strumenti riutilizzabili per la digitalizzazione di atti giuridici civili, commerciali e penali transfrontalieri dell'UE. A questo proposito l'ambito di applicazione futuro di eEDES sarà stabilito nella proposta legislativa sulla digitalizzazione delle procedure di cooperazione giudiziaria.

Azione proposta

Da chi?

Entro quando?

Sostenere gli Stati membri sviluppando ed ampliando la portata degli strumenti comuni per la digitalizzazione della cooperazione transfrontaliera in materia civile, commerciale e penale (sulla base dei lavori svolti per eEDES)

Commissione

2024

3.6.    Giustizia penale digitale

La modernizzazione degli strumenti digitali per la cooperazione giudiziaria e lo scambio di informazioni nelle indagini e nei procedimenti penali in tutta l'UE è fondamentale alla luce dell'evoluzione delle minacce alla sicurezza e del ritmo del cambiamento tecnologico. Le agenzie e gli organismi GAI, quali la Procura europea (EPPO), Eurojust ed Europol, devono essere adeguatamente attrezzati per svolgere la loro missione, cooperare tra loro e con le autorità degli Stati membri nonché garantire il coordinamento in materia penale.

Le misure che seguono sono state individuate come le più urgenti nel settore del diritto penale:

·si registra un ampio consenso 74 in merito alla necessità di modernizzare il sistema di gestione dei casi di Eurojust. Tale modernizzazione dovrà essere sostenuta finanziariamente. La Commissione cercherà di sostenere Eurojust in questo lavoro anche attraverso il programma "Europa digitale" 75 ;

·connessioni "hit/no-hit" (riscontro positivo/nessun riscontro) 76 tra i sistemi di gestione dei casi di Eurojust, dell'Europol e dell'EPPO garantiranno che tali soggetti siano sempre a conoscenza di qualsiasi collegamento tra indagini o azioni giudiziarie in merito alle quali stanno lavorando, in linea con i rispettivi mandati. Tali interconnessioni, che consentiranno a dette organizzazioni di constatare se esiste un riscontro positivo tra le informazioni in loro possesso e quelle provenienti da altre agenzie e organismi dell'UE, sono già previste nella maggior parte dei rispettivi atti giuridici che istituiscono le organizzazioni in questione; l'aspetto essenziale è garantire ora che tali interconnessioni funzionino come previsto dalla normativa. Inoltre, attualmente non esistono disposizioni in merito ai collegamenti "riscontro positivo/nessun riscontro" tra l'EPPO ed Europol. Il quadro giuridico di Europol dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La Commissione affronterà questo aspetto nel contesto della propria proposta di rafforzamento del mandato di Europol, che sarà presentata a dicembre del 2020.

La decisione del Consiglio sullo scambio di informazioni e sulla cooperazione in materia di reati di terrorismo 77  e il registro antiterrorismo di Eurojust richiede miglioramenti. La decisione del Consiglio è uno dei pochi strumenti che impone agli Stati membri di condividere informazioni sui loro casi di lotta al terrorismo con Europol ed Eurojust e, in quanto tale, costituisce un elemento portante delle attività di tali agenzie per aiutare gli Stati membri a contrastare il terrorismo. Al fine di massimizzare i benefici, tutti i soggetti devono concordare quali informazioni devono essere fornite e in quale fase dell'iter. Allo stesso tempo occorre garantire la protezione e la sicurezza dei dati in linea con la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie 78 ; inoltre il registro antiterrorismo di Eurojust deve essere integrato in maniera sicura nel suo quadro giuridico e tecnico. A tal fine la Commissione presenterà una proposta legislativa sullo scambio di informazioni digitali nei casi di terrorismo transfrontalieri ed individuerà possibili ulteriori miglioramenti per il quadro di trattamento dei dati di Eurojust.

L'istituzione di una squadra investigativa comune (SIC) è stata ampiamente riconosciuta come una delle fasi più efficienti nello svolgimento di un'indagine transfrontaliera. Le SIC riuniscono investigatori e pubblici ministeri degli Stati membri e di paesi terzi, se necessario con il sostegno di Europol ed Eurojust. La loro efficienza potrebbe essere ulteriormente migliorata da uno specifico ambiente informatico adattato appositamente alle loro esigenze. Ciò renderebbe la cooperazione più semplice e rapida, consentendo la costituzione e il funzionamento delle SIC in modo più efficace, ad esempio attraverso strumenti di comunicazione e di archiviazione e scambio di documenti/prove. La Commissione intende presentare una proposta legislativa di regolamento su una piattaforma di collaborazione tra le SIC.

Anche gli scambi digitali transfrontalieri dovrebbero essere adattati in maniera da garantire lo scambio di fascicoli di grandi dimensioni.

Gli operatori della giustizia dovrebbero essere in grado di individuare e collegare i casi. Tanto le autorità di contrasto quanto quelle giudiziarie devono essere in grado di scoprire se una determinata persona è già oggetto di indagine o di azione penale in un altro Stato membro. Per quanto concerne lo scambio di fascicoli di grandi dimensioni (cfr. sopra), opzioni centralizzate e decentralizzate per affrontare questo problema sono state suggerite dallo studio sulla giustizia penale digitale transfrontaliera, sfruttando soluzioni parziali già disponibili. Qualsiasi azione in tal senso deve essere condotta nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Azione proposta

Da chi?

Entro quando?

Creare un nuovo sistema di gestione dei casi per Eurojust nel contesto del programma "Europa digitale"

Commissione/ Eurojust

Dal primo trimestre del 2021

Creare una task force tecnica che riunisca la Commissione e attori GAI con l'obiettivo di sostenere l'attuazione di meccanismi "riscontro positivo/nessun riscontro" (hit/no-hit) tra le agenzie competenti

Commissione, Eurojust, Europol, EPPO, OLAF

Primo trimestre 2021

Includere una disposizione su un'interconnessione "riscontro positivo/nessun riscontro" tra l'EPPO ed Europol nel quadro giuridico di Europol (da confermare)

Commissione

Quarto trimestre 2020

Presentare una proposta legislativa sullo scambio di informazioni digitali nei casi di terrorismo transfrontalieri (cfr. programma di lavoro della Commissione per il 2021)

Commissione

Quarto trimestre 2021

Presentare una proposta legislativa di regolamento su una piattaforma collaborativa per le squadre investigative comuni (cfr. programma di lavoro della Commissione per il 2021)

Commissione

Quarto trimestre 2021

Elaborare un programma sulla condivisione di fascicoli di grandi dimensioni e sulla creazione di un meccanismo di controllo dei procedimenti giudiziari transfrontalieri

Commissione

2021

3.7.    Il mio spazio di giustizia elettronica

In diversi Stati membri le persone fisiche hanno già accesso elettronico a vari servizi offerti dalla giustizia e dalle pubbliche amministrazioni, ad esempio fornitura di copie autenticate (di un estratto del casellario giudiziale da utilizzare per presentare una domanda di lavoro, di una dichiarazione di stato civile, di un certificato di nascita o di un testamento).

Tali servizi consentono di risparmiare tempo, sono accessibili da qualsiasi luogo 79 e sono disponibili anche in situazioni difficili, come nel caso della pandemia di COVID-19. Tuttavia le persone fisiche e le imprese spesso non sono pienamente consapevoli della loro esistenza. Inoltre, nonostante gli obblighi imposti agli organismi del settore pubblico di rendere i propri siti web e i loro contenuti accessibili alle persone con disabilità, di fatto molte di queste persone devono ancora affrontare ostacoli nell'utilizzo di tali siti web. La Commissione ritiene pertanto che si dovrebbe creare uno strumento denominato "Il mio spazio di giustizia elettronica" che funga da punto di accesso e proponga collegamenti ai servizi nazionali disponibili. Tale spazio dovrebbe far parte del portale europeo della giustizia elettronica e dovrebbe essere gestito in stretta collaborazione con tutti gli Stati membri. Lo strumento si applicherebbe soltanto agli atti giudiziari che una persona, o il suo rappresentante legale, è autorizzata/o a consultare e/o ottenere. Non dovrebbe consentire l'accesso a tutti gli atti giudiziari riguardanti una persona, in particolare quelli concernenti procedimenti penali che richiedono un equilibrio tra la riservatezza delle indagini, il diritto del sospettato/dell'imputato all'informazione e il diritto della vittima all'informazione e alla protezione, nonché nei casi in cui vi siano disposizioni specifiche del diritto dell'UE 80 .

Come primo passo, si potrebbe pubblicare sul portale europeo della giustizia elettronica una raccolta completa di collegamenti al fine di facilitare l'accesso ai servizi elettronici nazionali disponibili forniti dalla giustizia e dalle pubbliche amministrazioni competenti. Si potrebbe quindi prendere in considerazione la possibilità di abbinare più strettamente lo strumento ai sistemi nazionali, in maniera da consentire alle persone fisiche e alle imprese di presentare richieste e ricevere atti direttamente dal portale europeo della giustizia elettronica. Ciò garantirebbe un'esperienza utente uniforme in tutte le lingue ufficiali dell'UE, mentre i sistemi nazionali sono spesso limitati alla lingua o alle lingue nazionali. L'obiettivo non sarebbe quello di sostituire i sistemi nazionali esistenti o futuri.

L'area "Il mio spazio di giustizia elettronica" dovrebbe inoltre facilitare l'accesso alla giustizia nei procedimenti transfrontalieri UE, in particolare per quanto concerne le controversie europee di modesta entità 81 e le ingiunzioni di pagamento europee 82 . In tale contesto, fornirebbe alle persone fisiche, alle imprese e ai loro rappresentanti legali un punto di accesso a livello UE dal quale potrebbero presentare domande elettronicamente e comunicare senza soluzione di continuità con le autorità nazionali competenti. Ciò potrebbe contribuire ad affrontare gli ostacoli pratici in termini di facilità d'uso e velocità di applicazione degli strumenti pertinenti. Attualmente le domande vengono in genere inviate a mezzo posta, il che comporta rischi e ritardi intrinseci.

Azione proposta

Da chi?

Entro quando?

Creare sul portale europeo della giustizia elettronica una raccolta di collegamenti ai servizi elettronici nazionali forniti dalla giustizia e dalle pubbliche amministrazioni

Commissione/ Stati membri

2023

Fornire un punto di accesso a livello UE per consentire alle persone fisiche e alle imprese di avviare controversie europee di modesta entità e presentare domanda di ingiunzione di pagamento europea, nonché di comunicare elettronicamente con le autorità nazionali competenti

Commissione/ Stati membri

2024

3.8.    Strumenti di cooperazione, coordinamento e monitoraggio

Lo stato di digitalizzazione dei sistemi giudiziari è rispecchiato già regolarmente in vari quadri di monitoraggio, quali il quadro di valutazione UE della giustizia, la relazione sullo Stato di diritto e il semestre europeo. Dato che un certo numero di strumenti informatici sarà ulteriormente sviluppato, sarà importante garantire anche la coerenza tra i vari strumenti e promuovere una stretta cooperazione con gli Stati membri dell'UE e le agenzie GAI dell'UE e un ulteriore coordinamento tra gli Stati membri. La Commissione continuerà pertanto a monitorare gli sviluppi in materia di digitalizzazione dei sistemi giudiziari, promuovere la cooperazione attraverso nuove iniziative e fare il punto della situazione periodicamente.

Quadro di valutazione UE della giustizia

Il quadro di valutazione UE della giustizia fornisce già dati comparativi su vari aspetti della digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali, quali la disponibilità e l'uso delle TIC. A partire dal 2021 la Commissione intende includere ulteriori dati sulla digitalizzazione negli Stati membri. Ciò dovrebbe consentire un monitoraggio più approfondito dei settori di progresso e delle sfide.

Condivisione di informazioni sulle iniziative nazionali di digitalizzazione

La Commissione presenterà proposte agli Stati membri sulla creazione di una sezione nel portale europeo della giustizia elettronica dedicata alle iniziative nazionali sulla digitalizzazione della giustizia. Ciò fornirà una panoramica completa dei progetti, incentivando così la convergenza.

Forum ministeriale sulla giustizia digitale e bilancio periodico

La transizione digitale è in corso e prevede la collaborazione con partner a livello tanto nazionale quanto di UE. Un approccio coordinato a sostegno della digitalizzazione e un lavoro continuo con tutti i partner sono aspetti fondamentali ed è necessario un forte impulso politico.

Nel 2021, al fine di mantenere lo slancio, la Commissione organizzerà in modalità online un forum ministeriale sulla giustizia digitale, con la partecipazione di alto livello delle istituzioni dell'UE e dei principali portatori di interessi. Nel lungo termine, valuterà ulteriori forme di cooperazione e coordinamento sulla digitalizzazione della giustizia, dato che le soluzioni devono funzionare nella pratica per tutti gli interessati. Tra le questioni nazionali e a livello UE che richiedono un coordinamento figurano gli sviluppi in corso, le attività pianificate, le opportunità di finanziamento nazionali e a livello UE e le previsioni sulle tecnologie future. Scambi regolari favoriranno la comprensione e la condivisione delle migliori pratiche e consentiranno di monitorare le azioni intraprese, comprese quelle proposte nella presente comunicazione.

Azioni proposte

Da chi?

Entro quando?

Rafforzare il monitoraggio dei progressi in materia di digitalizzazione a livello nazionale attraverso il quadro di valutazione UE della giustizia

Commissione

Dal 2021 in poi

Raccogliere informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica in merito a iniziative nazionali sulla digitalizzazione della giustizia

Commissione/ Stati membri

Dal primo trimestre 2021 in poi

Organizzare un forum ministeriale sulla giustizia digitale

Commissione, Stati membri, portatori di interessi

2021

Effettuare un bilancio periodico dei progressi in materia di digitalizzazione della giustizia

Commissione, Stati membri, portatori di interessi

Dal 2021 in poi

3.9.    La digitalizzazione della giustizia — preparazione al futuro

La tecnologia digitale è in continua evoluzione. Nuovi approcci e soluzioni per la gestione, la protezione e lo scambio di informazioni compaiono continuamente. Tali sviluppi incidono anche sulla digitalizzazione della giustizia. Senza una visione chiara e aggiornata della direzione in cui si stanno muovendo, gli investimenti in sistemi di giustizia digitale corrono il rischio di essere inefficaci e di non conseguire il miglior rapporto costi/benefici. L'emergere di nuove tecnologie comporta inoltre la necessità di una valutazione continua del loro impatto, in particolare per quanto concerne i diritti fondamentali e la protezione dei dati, come dimostrato dagli sviluppi in materia di intelligenza artificiale.

Tutti coloro che lavorano alla digitalizzazione della giustizia devono restare al passo con gli sviluppi. Tutti gli attori dovrebbero avere accesso a informazioni regolarmente aggiornate per poterle valutare da un punto di vista giuridico, tecnico e di bilancio prima di prendere qualsiasi decisione in merito a investimenti e misure di salvaguardia. Inoltre la capacità di ricerca significativa a livello tanto di Stati membri quanto di UE può essere sfruttata per studiare aspetti della tecnologia che sono importanti per la società in generale ma che, essendo di minore interesse commerciale, rimangono sottosviluppati.

Le attività di ricerca e di previsione in corso svolte da vari soggetti, ad esempio il Centro comune di ricerca della Commissione, potrebbero essere orientate e coordinate meglio, al fine di garantire che tutti gli aspetti della digitalizzazione della giustizia ricevano l'attenzione che meritano. Si dovrebbero ricercare sinergie con le attività concernenti l'innovazione e la previsione nel contesto del polo europeo dell'innovazione per la sicurezza interna attualmente in fase di creazione.

Inoltre, come per molte altre politiche, è necessaria la cooperazione non soltanto a livello europeo, ma anche con i nostri partner a livello internazionale al fine di sfruttare al meglio la digitalizzazione per una giustizia più sicura ed efficiente. Anche i criminali sfruttano i vantaggi della digitalizzazione, commettendo reati online o utilizzando strumenti digitali per svolgere attività criminali, ed hanno rapidamente colto le nuove opportunità create dalla crisi della COVID-19. È pertanto fondamentale che le autorità giudiziarie e di contrasto a livello europeo e nel quadro della cooperazione internazionale siano dotate di strumenti appropriati per accedere alle prove elettroniche pertinenti necessarie per indagare in merito a tali reati e perseguirli efficacemente. Il pacchetto relativo alle prove elettroniche 83 consentirà alle autorità giudiziarie e di contrasto nazionali di emettere ordini europei di produzione e ordini europei di conservazione per ottenere prove digitali da fornitori di servizi ai fini dello svolgimento di indagini penali, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il fornitore o sono conservate le informazioni. È importante che i colegislatori portino avanti rapidamente le proposte della Commissione. Inoltre è necessario concludere i negoziati in corso con i nostri partner internazionali, tanto con gli Stati Uniti quanto nel quadro dei negoziati in merito a un secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Azione proposta

Da chi?

Entro quando?

In collaborazione con il Centro comune di ricerca, sviluppare un programma di monitoraggio, analisi e previsione sulla tecnologia digitale pertinente per la giustizia

Commissione/ Stati membri

Secondo trimestre del 2021

Creare un meccanismo, sul portale europeo della giustizia elettronica, che consenta di trasmettere relazioni, analisi, riscontri e scambi regolari di migliori pratiche in materia di strumenti informatici pertinenti per la giustizia

Commissione/ Stati membri

Secondo trimestre del 2021

4. Conclusioni

Sebbene gli sforzi nell'UE abbiano già portato risultati, dai dati emerge la necessità di un cambiamento radicale per sfruttare appieno il potenziale degli strumenti digitali moderni, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

La crisi della COVID-19 ha messo in evidenza sfide e rischi per quanto riguarda il funzionamento efficace dei sistemi giudiziari in circostanze eccezionali e ha sottolineato la necessità di rafforzare la resilienza dei sistemi giudiziari in tutta l'UE. Tale crisi ha altresì innescato un cambiamento significativo verso l'adozione delle tecnologie digitali nelle nostre società. Partendo da questo cambiamento, è importante dare un nuovo impulso alla creazione di un approccio globale alla digitalizzazione della giustizia nell'UE, cogliendo tutte le opportunità possibili e assicurando al contempo garanzie adeguate.

(1)

     Articolo 67 TFUE.

(2)

     Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

(3)

Cfr. relazione sullo Stato di diritto 2020 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2020) 580 final).

(4)

     Per preparare una panoramica delle sfide che i sistemi giudiziari nazionali hanno dovuto affrontare durante la crisi della COVID‑19, la Commissione ha raccolto informazioni sul suo impatto e sulle misure di risposta nazionale;
https://e-justice.europa.eu/content_impact_of_the_covid19_virus_on_the_justice_field-37147-it.do .

Nel contesto del mandato d'arresto europeo, ad esempio, sebbene nessuno Stato membro abbia in genere sospeso l'esecuzione delle consegne, in alcuni casi era diventato impossibile trasferire la persona ricercata nello Stato di emissione del mandato, principalmente in ragione di restrizioni ai viaggi e di cancellazioni di voli. La fattibilità di ogni trasferimento è stata valutata caso per caso. I trasferimenti via terra (ad esempio tra Stati confinanti) hanno in genere continuato ad avvenire fatto salvo in caso di chiusura delle frontiere.

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf .

(6)

      https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_it . 

(7)

     Una tabella di marcia per la ripresa - Verso un'Europa più resiliente, sostenibile ed equa, documento approvato il 23 aprile 2020.

(8)

     Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze.

(9)

     COM(2020) 605 final.

(10)

     GU C 342I del 14.10.2020, pag. 1.

(11)

   Come ad esempio il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, anche per coloro che non hanno accesso agli strumenti digitali o non hanno le competenze necessarie per utilizzarli, e tenendo conto della situazione di anziani e persone svantaggiate.

(12)

     Come indicato nell'articolo 13 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui l'UE e tutti gli Stati membri sono parte.

(13)

      https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_it . 

(14)

     Study on the use of innovative technologies in the justice field;    
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4fb8e194-f634-11ea-991b-01aa75ed71a1 .

(15)

     Cross-border digital criminal justice;    
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1 . 

(16)

     SWD(2020) 540 final.

(17)

     Come nel caso della digitalizzazione dei registri delle imprese degli Stati membri, interconnessi tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese - cfr. sezione 3.4 della presente comunicazione.

(18)

     Comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea.

(19)

     Nel contesto dello studio in materia di giustizia penale digitale (cfr. nota 29), hanno fornito contributi tra l'altro le seguenti agenzie e organismi GAI: Eurojust, Europol ed EPPO.

(20)

     Sfruttando dati sempre più disponibili, in linea con la strategia europea sui dati delineata nella comunicazione della Commissione Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final).

(21)

     La formazione degli operatori della giustizia in materia di strumenti e tecnologie digitali è trattata nella comunicazione della Commissione Garantire la giustizia nell'UE – Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024 (COM(2020) 713).

(22)

     La Commissione eserciterà un controllo per garantire che gli stessi investimenti non vengano finanziati due volte. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza mira a finanziare investimenti aggiuntivi e non a escludere investimenti che potrebbero essere realizzati attraverso altri meccanismi.

(23)

      https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf.

(24)

     Croazia dal 2016, Cipro dal 2017, Belgio dal 2018 e Grecia nel 2020.

(25)

     In particolare nel contesto dell'obiettivo strategico "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa", obiettivo specifico "permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione". Gli investimenti dovrebbero essere coerenti con le strategie di specializzazione intelligente nazionali o regionali e contribuire alla trasformazione economica intelligente.

(26)

     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (COM(2020) 409 final).

(27)

     La Commissione ha annunciato le proprie intenzioni di valutare il quadro europeo di interoperabilità (QEI) al fine di valutare il sostegno che esso offre ai governi per istituire servizi pubblici digitali interoperabili (vale a dire servizi pienamente disponibili online e utilizzabili dalle imprese e dai cittadini in qualsiasi paese dell'UE). L'iniziativa proporrà inoltre una nuova strategia di interoperabilità per i governi dell'UE. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-Interoperable-digital-public-services-European-Interoperability-Framework-evaluation-strategy .

(28)

     Attualmente soltanto pochi Stati membri stanno prendendo parte a un progetto pilota per lo scambio digitale di ingiunzioni di pagamento europee.

(29)

     Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato.

(30)

     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (COM(2018) 379 final).

(31)

     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (COM(2018) 378 final).

(32)

     SWD(2018) 285 final.

(33)

   Il regolamento è stato adottato alla fine del mese di novembre del 2020.

(34)

     Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

(35)

      https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_it .

(36)

     Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(37)

     L'identità digitale costituisce un fattore essenziale per il mercato unico e un fattore determinante della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Sulla base del mandato politico ricevuto dal Consiglio europeo, la Commissione proporrà una revisione del regolamento eIDAS al fine di consentire agli europei di beneficiare di un'identità digitale europea universalmente accettata, che possa essere utilizzata in tutti i procedimenti online, pubblici o privati, che richiedono l'utilizzo dell'identificazione elettronica e dell'autenticazione online. Tali sviluppi sono rilevanti e importanti anche per il settore della giustizia e dovrebbero essere presi in considerazione.

(38)

     Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(39)

     In linea con i requisiti di accessibilità per i servizi di comunicazione elettronica di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(40)

     Study on the use of innovative technologies in the justice field;    
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4fb8e194-f634-11ea-991b-01aa75ed71a1 .

(41)

     Tali questioni sono presentate nella Carta etica europea del Consiglio d'Europa sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari. Tale Carta comprende inoltre indicazioni su come affrontare le sfide e utilizzare le tecnologie di IA in maniera rispettosa dei diritti di tutte le parti interessate. https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment .

(42)

     Libro bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, del 19.2.2020, COM(2020) 65 final.

(43)

     Come ulteriormente illustrato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione e nel documento Study on the use of innovative technologies in the justice field;    
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4fb8e194-f634-11ea-991b-01aa75ed71a1 .

(44)

     Automazione di processi quali l'organizzazione, la pianificazione e la gestione di strutture, la definizione di priorità, la categorizzazione e l'assegnazione di documenti e attività da parte di robot.

(45)

     Nel contesto dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(46)

     COM(2020) 66 final.

(47)

      https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12270-White-Paper-on-Artificial-Intelligence-a-European-Approach/public-consultation .

(48)

     Il concetto di qualità dei dati di addestramento si riferisce al fatto che i dati dovrebbero essere pertinenti, accurati e rappresentativi in relazione alla finalità e al contesto dell'applicazione prevista.

(49)

     COM(2020) 713 final.

(50)

      https://eur-lex.europa.eu/.

(51)

      https://e-justice.europa.eu/ .

(52)

     Sebbene l'eGovernment si occupi del processo globale della trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, è necessaria un'attenzione settoriale. L'attenzione della giustizia elettronica è concentrata sulla digitalizzazione dei sistemi giudiziari, sulle interazioni tra le autorità giudiziarie e con altre autorità competenti nonché dei servizi pubblici pertinenti per i procedimenti giudiziari. Ulteriori informazioni sul lavoro della Commissione in materia di eGovernment sono disponibili qui: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_it ;

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/egovernment-action-plan.

(53)

     Oltre all'attuazione di diversi piani di azione e strategie successivi in materia di giustizia elettronica (attualmente il piano d'azione 2019-2023 in materia di giustizia elettronica europea (2019/C 96/05) e la strategia in materia di giustizia elettronica 2019-2023 (2019/C 96/04)).

(54)

     Istituito dalla direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1), ora codificata dalla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(55)

     Sulla base della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23) e della decisione 2009/316/GAI del Consiglio (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

(56)

     La seconda relazione sull'attuazione di ECRIS sarà adottata a breve.

(57)

     Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

(58)

     Il sistema ECRIS-TCN viene ora sviluppato da eu-LISA.

(59)

     Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

(60)

     Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 80).

(61)

     Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 1).

(62)

     La direttiva (UE) 2019/1151 consente e migliora l'uso di strumenti e processi digitali nel mercato unico. Tale direttiva consente di costituire una società e di registrare una succursale completamente online nonché di depositare, integralmente online, i documenti aziendali richiesti dai registri delle imprese. Questa direttiva fornisce funzionalità nuove al sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), compresi scambi nuovi di informazioni tra i registri delle imprese dell'UE: i) sugli amministratori interdetti; ii) su filiali transfrontaliere e su modifiche alle informazioni societarie; iii) su nuove serie di dati societari disponibili gratuitamente tramite l'interfaccia di ricerca sul portale europeo della giustizia elettronica. La direttiva (UE) 2019/2121 potenzia ulteriormente il BRIS con uno scambio nuovo di informazioni tra i registri delle imprese dell'UE e informazioni pubbliche nuove in merito a conversioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

(63)

     Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(64)

     Conclusioni del Consiglio sull'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) e una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza (GU C 360 del 24.10.2019, pag. 1).

(65)

     Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(66)

     Piano d'azione 2019-2023 in materia di giustizia elettronica europea (GU C 96 del 13.3.2019, pag. 9).

(67)

     e-CODEX è sviluppato e gestito con il sostegno finanziario dell'UE.

(68)

     E-EDES (per lo scambio di ordini europei di indagine e le richieste di assistenza giudiziaria reciproca nei procedimenti penali); lo scambio digitale volontario di domande nel quadro delle ingiunzioni di pagamento europee e dei procedimenti per le controversie di modesta entità; iSupport (un sistema elettronico di gestione delle cause e di comunicazione sicura per il recupero transfrontaliero di obbligazioni alimentari).

(69)

     Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Jersey, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Spagna, Turchia, Ungheria; Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea e Consiglio dei notariati dell'Unione europea.

(70)

     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX), e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (COM(2020) 712).

(71)

 Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

(72)

     Conclusioni del Consiglio sul miglioramento della giustizia penale nel ciberspazio (9 giugno 2016), disponibili in inglese all'indirizzo:    
https://www.consilium.europa.eu/media/24300/cyberspace-en.pdf .

(73)

 La Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento relativo alle prove elettroniche nell'aprile del 2018 (COM(2018) 225 final - 2018/0108 (COD)). Il Consiglio ha definito un approccio generale sul regolamento in occasione del Consiglio GAI del 7 dicembre 2018. La proposta di regolamento è inclusa nell'elenco delle proposte prioritarie in sospeso del programma di lavoro della Commissione del 2021.

(74)

     A seguito delle discussioni sul concetto di "giustizia penale digitale" in occasione del Consiglio GAI tenutosi nel dicembre del 2018, la Commissione ha avviato uno studio, in stretta collaborazione con Eurojust. La sua relazione successiva (14 settembre 2020) presenta una serie completa di sfide che interessano in particolare i sistemi di giustizia penale. In linea con le conclusioni, la Commissione propone le azioni concrete descritte di seguito.

(75)

     COM(2018) 434 final.

(76)

     L'approccio riscontro positivo/nessun riscontro è un approccio basato su dati minimi che divulga conoscenze e dati personali limitati. Consente alla parte richiedente di verificare se esistono informazioni pertinenti in merito a una persona fisica, un'altra entità o un caso nel sistema informatico o nei sistemi informatici di una sua omologa, senza che quest'ultima debba rivelare dettagli che vadano oltre a una semplice risposta "sì, esiste una corrispondenza di dati" o un "no, non vi è alcuna corrispondenza nelle nostre registrazioni".

(77)

     Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).

(78)

 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(79)

     Nel rispetto di un livello appropriato di sicurezza, ad esempio l'uso dell'identificazione e dell'autorizzazione elettronica.

(80)

     Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

(81)

     Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

(82)

     Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

(83)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale, COM(2018) 225 final - 2018/0108 (COD). Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali, COM/2018/226 final - 2018/0107 (COD).

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