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Document COM:2003:797:FIN

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi e la direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

/* COM/2003/0797 def. - COD 2003/0309 */ /* COM/2003/0797 def. - COD 2003/0310 */

52003PC0797(01)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise /* COM/2003/0797 def. - COD 2003/0309 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

La reciproca assistenza tra gli Stati membri è uno strumento essenziale per assicurare un buon funzionamento del mercato interno, per consentire agli Stati membri di riscuotere le imposte, per garantire la parità di trattamento degli operatori economici e per lottare efficacemente contro la frode.

Perché l'assistenza reciproca sia efficace occorre che gli Stati membri possano scambiarsi in modo agevole e rapido, spontaneamente o su richiesta, informazioni relative a dei casi particolari per i quali uno Stato membro non può agire da solo e ha bisogno delle informazioni detenute da uno o più altri Stati membri. Inoltre, nel settore delle accise, la Commissione, che agisce in qualità di custode dei trattati e garante del funzionamento del mercato interno, può aver bisogno, in alcuni casi, di avere accesso a determinati elementi di informazione.

Queste esigenze richiedono l'esistenza di disposizioni legali e di strumenti tecnici semplici ed efficaci.

2. INADEGUATEZZA DEL DISPOSITIVO GIURIDICO ATTUALE ALLE NECESSITÀ DEL MERCATO INTERNO

2.1 In materia di accise, la base giuridica attualmente in vigore della cooperazione amministrativa tra Stati membri è la direttiva 77/799/CEE [1] relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi. Quando è stata adottata, le accise non rientravano nel suo campo di applicazione. La sua estensione alle accise è stata effettuata dalla direttiva 92/12/CEE [2].

[1] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

[2] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio del 20 luglio 2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

Tuttavia, la direttiva 77/799/CEE, che prevede una serie di misure al tempo stesso generali e rigide in materia di scambi di informazioni, non è sufficientemente adeguata alle necessità del mercato interno nel settore delle accise, che richiede al tempo stesso precisione, rapidità e flessibilità.

Infatti, in materia di accise, la cooperazione è troppo centralizzata nel senso che non vi sono sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o tra gli uffici nazionali antifrode in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Questo fatto riduce l'efficacia della cooperazione, ne limita l'uso da parte dei funzionari e comporta termini troppo lunghi.

La cooperazione, inoltre, non è abbastanza intensiva in quanto vi sono troppo pochi scambi automatici o spontanei di informazioni atte a consentire di individuare e prevenire la frode negli scambi intracomunitari.

Infine, mancano regole precise per tutta una serie di aspetti della cooperazione, in particolare riguardo alla presenza di funzionari stranieri al momento dei controlli, alla possibilità di organizzare controlli multilaterali o all'uso che può essere fatto delle informazioni comunicate da un altro Stato membro.

Inoltre, il fatto che alcune disposizioni relative all'assistenza reciproca siano contenute nella direttiva 92/12/CEE non consente di creare la leggibilità, la sicurezza giuridica e l'uniformità che le amministrazioni nazionali e gli operatori economici hanno il diritto di aspettarsi. Per tale ragione, si propone di eliminare dalla direttiva 92/12/CEE le disposizioni intese a instaurare o facilitare la cooperazione amministrativa (comprese le disposizioni relative al registro degli operatori e dei depositi e alla verifica dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa) e di inserirle in un testo unico. Quest'ultimo quindi riprenderebbe, rafforzandole e semplificandole, tutte le disposizioni della direttiva 77/799/CEE e della direttiva 92/12/CEE, al fine di offrire agli utilizzatori uno strumento di cooperazione amministrativa unico ed efficace. È questo l'obiettivo della presente proposta.

È inoltre opportuno precisare che si sta esaminando un progetto di modifica della direttiva 92/12/CEE, al fine di prevedere in particolare lo scambio dei documenti amministrativi di accompagnamento per via elettronica e la coerenza tra disposizioni relative alle accise e disposizioni doganali.

2.2 È altresì opportuno ricordare che, a causa del continuo aumento delle frodi nel campo della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, i direttori generali delle dogane e della fiscalità hanno deciso, il 26 marzo 1997, di creare un gruppo ad hoc incaricato di analizzare la situazione relativa al tabacco e all'alcole e di proporre soluzioni. Il 24 aprile 1998 il gruppo ha trasmesso la sua relazione ai direttori generali delle dogane e della fiscalità, che l'hanno accettata. La relazione è stata poi approvata dal Consiglio ECOFIN del 19 maggio 1998.

Tra i problemi individuati la relazione indica lo scarso coordinamento, anche in materia di assistenza reciproca, tra le diverse amministrazioni, come pure tra queste e la Commissione. Secondo la relazione, non vi sono sufficienti scambi diretti tra le autorità per poter seguire correttamente, dall'inizio alla fine, il movimento di un prodotto soggetto ad accisa. Pertanto i dati scambiati, spesso troppo tardi, non consentono di lottare efficacemente contro le frodi. Tali carenze si traducono nell'assenza di unità d'azione. Questo aspetto rappresenta secondo la relazione una carenza strutturale generale. In sostanza, la relazione afferma che la direttiva 77/799/CEE costituisce un quadro giuridico inadeguato per l'attuazione di una cooperazione veramente efficace.

Pertanto, a tal fine, la relazione raccomanda l'adozione di misure legislative volte a rafforzare i meccanismi di assistenza reciproca e cooperazione amministrativa nel settore delle accise. Tale raccomandazione si deve intendere come relativa a tutti i prodotti soggetti ad accisa e non solo ai prodotti del tabacco e dell'alcole.

Invero la raccomandazione principale della relazione riguardava l'attuazione di un sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Finora la Commissione ha dato la priorità allo sviluppo di tale sistema.

Tuttavia, per dare a questa componente tecnica una reale efficacia occorre prevedere meccanismi di cooperazione amministrativa adeguati alle necessità attuali e future, nonché atti a rafforzare e nello stesso tempo a semplificare la comunicazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, privilegiando in particolare il ricorso ad una comunicazione diretta tra i servizi e mezzi automatizzati.

A tale riguardo, il sistema informatizzato in corso di sviluppo potrebbe essere utilizzato come veicolo per consentire lo scambio automatizzato di informazioni nel quadro dell'assistenza reciproca. Le informazioni scambiate mediante il supporto informatizzato presenterebbero lo stesso valore giuridico che avrebbero se fossero scambiate per posta e su supporto cartaceo, come avviene attualmente. Tale possibilità deve tuttavia essere prevista dalla legislazione.

2.3 Infine, è opportuno notare che un processo identico è stato seguito in materia di IVA [3]. A fini di coerenza con tale proposta, la presente proposta, pur avendo per oggetto misure specificamente relative alle accise, prevede principi analoghi.

[3] REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2003 DEL CONSIGLIO, DEL 7 OTTOBRE 2003, RELATIVO ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 218/92 (GU L 264 DEL 15.10.2003, PAG.1).

3. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa nel settore delle accise, la Commissione propone di rafforzare il dispositivo attualmente contenuto nella direttiva 77/799/CEE, in un quadro giuridico più preciso e direttamente applicabile in ogni Stato membro. La presente proposta definisce regole chiare e vincolanti in materia di cooperazione tra Stati membri. Questo quadro prevede, in particolare, contatti più diretti tra i servizi ai fini di una cooperazione più efficace e più rapida, e permette, inoltre, di rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni e tra queste e la Commissione più intensivi e più rapidi per combattere più efficacemente contro la frode.

3.1. Capo I - Disposizioni generali

3.1.1. Articolo 1 - Obiettivi

Questo articolo riflette, da un lato, il fatto che il regolamento ha ormai una portata ben più vasta delle sole operazioni intracomunitarie e, dall'altro, il fatto che esso definisce d'ora in poi anche le norme che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di scambiare informazioni con la Commissione.

Inoltre, questo articolo mette in evidenza il fatto che il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

3.1.2. Articolo 2 - Definizioni

Dati i nuovi elementi apportati dal regolamento, si sono rivelate necessarie alcune definizioni supplementari rispetto alla direttiva 77/799/CEE. Si tratta di "ufficio centrale di collegamento", "servizio di collegamento", "funzionario competente", "scambio automatico strutturato", "scambio automatico", "sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa", "per via elettronica", "numero di identificazione SEED" e "indagine amministrativa". Altre definizioni sono state leggermente adattate.

3.1.3. Articolo 3 - Decentramento della cooperazione amministrativa

In linea di principio, tutti gli scambi di informazioni devono aver luogo tramite l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE. Se questa procedura non viene seguita, l'informazione fornita viene considerata non valida e non può essere utilizzata nel quadro di un procedimento giudiziario.

La Commissione tuttavia ritiene che la comunicazione diretta tra i funzionari o tra le unità antifrode abbia dei vantaggi considerevoli. Essa infatti consente uno scambio di informazioni più rapido, una migliore comprensione reciproca della richiesta di informazioni e una maggiore motivazione dei funzionari ed evita di sprecare, con richieste inutili, risorse umane limitate. Tuttavia, benché il quadro giuridico esistente autorizzi questo tipo di contatti tra i funzionari, gli Stati membri si avvalgono raramente di tale possibilità e le iniziative prese al riguardo sono spesso molto diverse, il che si traduce in procedure poco precise e eterogenee.

La proposta crea quindi un chiaro quadro giuridico per una cooperazione decentrata e allo stesso tempo assicura una funzione basilare agli uffici centrali di collegamento, dei quali ufficializza la creazione nel settore delle accise.

La struttura definita all'articolo 3 è la seguente:

- ufficialmente, lo scambio di informazioni continuerà ad aver luogo attraverso le autorità competenti, ma d'ora in poi in ogni Stato membro vi dovrà essere un'unica autorità - che eventualmente potrà soprintendere a più amministrazioni;

- ogni autorità designa un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale della cooperazione; l'ufficio centrale di collegamento sarà responsabile della cooperazione su richiesta soltanto quando l'autorità richiedente non sappia a quale ufficio locale rivolgersi o quando la richiesta sia rivolta ad un ufficio locale non competente a farvi seguito; svolgerà invece un ruolo centrale per la comunicazione automatica e spontanea di determinate informazioni;

- ogni autorità può designare anche dei servizi di collegamento, dotati di competenza specifica per lo scambio diretto di informazioni; ovviamente la nozione di servizio di collegamento dovrà essere applicata caso per caso dagli Stati membri, in quanto la situazione varia secondo la loro dimensione;

- è infine previsto che ogni autorità possa inoltre designare dei funzionari competenti per lo scambio diretto di informazioni nel quadro del presente regolamento;

- quando lo scambio di informazioni avviene tra servizi di collegamento o tra funzionari competenti, è necessario che le informazioni passino parallelamente attraverso gli uffici centrali di collegamento; l'ufficio centrale di collegamento è l'unico ufficio competente quando la richiesta di assistenza rende necessario agire fuori dell'ambito territoriale o operativo del servizio di collegamento o del funzionario competente;

- infine, gli uffici centrali di collegamento saranno incaricati di tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti al fine di renderli accessibili agli altri uffici centrali di collegamento.

3.1.4. Articolo 4 - Interferenza con le procedure penali

Quando le informazioni richieste si riferiscono a casi in cui i rappresentanti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri che conducono l'indagine agiscono su mandato, o sotto l'autorità, delle autorità giudiziarie, la comunicazione delle informazioni è spesso rifiutata o fortemente ritardata, così che l'autorità amministrativa dello Stato membro richiedente spesso non riesce ad avviare in tempo utile procedimenti amministrativi o penali contro gli autori di frodi operanti nel suo territorio.

Per tale ragione l'articolo 4 precisa gli obblighi degli Stati membri nel quadro della reciproca assistenza amministrativa in caso di interferenza con le procedure penali, fermo restando il rispetto delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

3.2. Capo II - Cooperazione su richiesta

3.2.1. Un quadro giuridico unico e più vincolante

Per qualsiasi informazione gli Stati membri devono avvalersi dell'articolo 2 della direttiva 77/799/CEE che consente, molto in generale, all'autorità competente di uno Stato membro di chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di comunicarle, in relazione ad un caso specifico, ogni informazione atta a permetterle la corretta determinazione dell'importo delle accise. La direttiva non prevede alcun termine per la risposta.

Al fine di rafforzare il dispositivo, è opportuno dedicare un capo all'insieme delle misure relative allo scambio su richiesta. La proposta ridefinisce i diritti e gli obblighi degli Stati membri e fa una distinzione tra richiesta di informazioni (sezione 1), richiesta di effettuare indagini amministrative (sezione 2), presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative (sezione 4), ricorso a controlli simultanei (sezione 5) e, infine, richiesta di notifica (sezione 6). La sezione 3 impone per la comunicazione un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta (e di un mese quando le informazioni siano già disponibili), ma prevede la possibilità di determinare un termine diverso per casi particolari.

3.2.2. Sezione 1: Richiesta di informazioni (articolo 2 della direttiva 77/799/CEE) e richiesta di effettuare indagini amministrative

L'articolo 5, paragrafo 1, sarebbe d'ora in poi la base giuridica per tutte le richieste di informazioni.

In virtù del paragrafo 2, per procurarsi le informazioni richieste l'autorità interpellata effettua se necessario indagini amministrative.

A tal fine, al paragrafo 3, la richiesta di informazioni può comprendere la richiesta motivata di effettuare un'indagine amministrativa. Tuttavia, lo Stato membro interpellato può non darvi seguito. In tal caso deve informarne immediatamente lo Stato membro richiedente esponendo le ragioni che lo inducono a non dare seguito alla richiesta di indagine.

Sia che si tratti di una semplice richiesta di informazioni o di una richiesta di indagine amministrativa, l'autorità interpellata procede come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità del suo paese. Il paragrafo 4 va tuttavia letto unitamente all'articolo 32. Ai sensi di detto articolo l'autorità interpellata può rifiutare di effettuare indagini o di trasmettere informazioni in diverse circostanze, ossia quando l'onere amministrativo sia eccessivo, quando l'autorità richiedente non abbia esaurito le consuete fonti di informazione, quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano all'amministrazione fiscale di detto Stato né di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni ai suoi fini, quando la trasmissione delle informazioni comprometta l'ordine pubblico o conduca alla divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale o di un procedimento commerciale.

L'articolo 6 precisa che le richieste di informazioni e di indagini amministrative sono trasmesse mediante un formulario tipo. L'esperienza ha mostrato che raggiungere un accordo tra i quindici Stati membri su un formulario tipo è un processo estremamente lungo. Si propone pertanto di adottare tale formulario secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2 (procedura di regolamentazione).

Inoltre, è opportuno precisare che il formulario di verifica dei movimenti, inizialmente previsto all'articolo 15 ter della direttiva 92/12/CEE e reinserito nel campo di applicazione del presente regolamento, costituisce una forma semplificata di richiesta di informazioni. Tale disposizione consente di eliminare ogni ambiguità quanto alla funzione del formulario e della procedura che ne è l'oggetto. Si propone inoltre di reinserire nel dispositivo del presente regolamento il contenuto dell'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 92/12/CEE, relativo ai controlli per sondaggio, in quanto tali controlli sono effettuati mediante il formulario di verifica dei movimenti.

Infine, l'articolo 7 precisa che le informazioni o le indagini possono essere richieste sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi. Si può procedere alla trasmissione di documenti originali se le disposizioni vigenti nello Stato membro interpellato non lo impediscono.

3.2.3. Sezione 2 : Termine per la trasmissione

La Commissione propone un termine massimo di tre mesi per la trasmissione delle informazioni.

Per dei casi particolari, segnatamente casi di frode complessi, che coinvolgono più Stati membri, può essere stabilito di comune accordo un termine diverso.

Qualora l'autorità interpellata non sia in grado di fare seguito alla richiesta entro il termine previsto, essa è tenuta a comunicare senza indugio all'autorità richiedente le circostanze che le impediscono di rispettare tale termine e ad indicare in quale momento potrà fare seguito alla richiesta.

3.2.4. Sezione 3: Presenza di agenti dell'amministrazione fiscale di altri Stati membri (articolo 6 della direttiva 77/799/CEE)

Il programma FISCALIS 2007 [4] prevede un finanziamento comunitario per i controlli multilaterali. Gli Stati membri devono però avvalersi della facoltà offerta dall'articolo 6 della direttiva 77/799/CEE per l'applicazione delle sue disposizioni. Di conseguenza, in conformità al suddetto articolo, alcuni Stati membri hanno autorizzato la presenza nel loro territorio di funzionari degli altri Stati membri. Tuttavia, la legislazione nazionale della maggior parte degli Stati membri non prevede tale possibilità e in pratica la maggior parte degli Stati membri autorizza la presenza di funzionari stranieri durante i controlli soltanto con il consenso del debitore delle accise. Tale consenso è tuttavia improbabile quando il controllo ha lo scopo di determinare l'esistenza di una frode. Inoltre, alcuni Stati membri vietano anche formalmente, adducendo problemi di carattere giuridico, la partecipazione di un funzionario di un altro Stato membro a un'indagine condotta nel loro territorio.

[4] Decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007), GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1.

La presenza di funzionari di un altro Stato membro negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle indagini amministrative possono tuttavia essere molto utili, in particolare nei casi che presentano indizi di consistenti irregolarità o frodi in più Stati membri, nonché nei casi la cui complessità rende auspicabile la presenza dei funzionari. Per tale ragione l'articolo 14 della proposta permette la presenza di agenti dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro quando i due Stati la ritengano opportuna. Nello stesso tempo, gli articoli 11 e 12 contengono disposizioni che precisano diritti e obblighi di tutte le parti nonché le procedure applicabili da parte degli agenti nazionali che effettuano indagini in un altro Stato membro.

3.2.5. Sezione 4: Ricorso a controlli simultanei

La Commissione ritiene che i controlli simultanei debbano essere parte integrante dei normali piani di controllo degli Stati membri. Per incoraggiare l'inserimento da parte degli Stati membri dei controlli simultanei nei loro piani di controllo, alcuni controlli multilaterali sono finanziati sul programma Fiscalis 2007. Tuttavia, la decisione Fiscalis 2007 non costituisce una base giuridica per lo scambio di informazioni nel quadro di un controllo multilaterale. Pertanto, i funzionari che partecipano a un controllo multilaterale devono avvalersi di una delle basi giuridiche che consentono lo scambio di informazioni fiscali (direttiva 77/799/CEE).

La presente proposta prevede, da un lato, la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a controlli simultanei ogni volta che questi sembrino più efficaci dei controlli nazionali (articolo 14) e, dall'altro, fornisce disposizioni che precisano diritti e obblighi di tutte le parti nonché gli elementi essenziali delle procedure da applicare (articolo 14).

3.2.6. Sezione 5: Richiesta di notifica

L'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE [5] permette la notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, concernenti un credito o il suo ricupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

[5] Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE, GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17.

Tuttavia, quando ancora non vi sono crediti, il quadro giuridico attuale non prevede la notifica degli atti o delle decisioni emanati dalle amministrazioni fiscali di altri Stati membri. L'articolo 16 della presente proposta prevede quindi una chiara base legale per tale notifica. Gli articoli 16 e 17 precisano le relative condizioni di applicazione.

3.3. Capo III - Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

3.3.1. Articoli da 18 a 22: Scambio automatico strutturato e scambio automatico di informazioni nei settori a rischio (articoli 3 e 4 della direttiva 77/799/CEE)

La Commissione ha constatato che, pur essendo la maggior parte degli Stati membri favorevole all'intensificazione degli scambi di informazioni pertinenti, tali scambi sono ancora rari. Per aumentare le possibilità di individuare e prevenire le frodi negli scambi intracomunitari, l'articolo 19 prevede alcune situazioni particolari per le quali gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni:

b) situazioni nelle quali si sospetta una frode in un altro Stato membro;

esempio: la mancata restituzione dell'esemplare n. 3 del documento amministrativo di accompagnamento fa supporre che nello Stato membro di destinazione il carico di prodotti soggetti ad accisa sia stato deviato.

b) situazioni che rappresentano un considerevole rischio di frode in un altro Stato membro;

esempio: pagamento dell'accisa in uno Stato membro in cui l'aliquota dell'imposta è bassa, mentre le merci sono deviate verso il mercato di uno Stato membro con tassazione elevata.

c) situazioni in cui nel territorio di uno Stato membro è stato constatato un caso di frode che potrebbe avere ramificazioni in un altro Stato membro;

esempio: lo Stato membro che constata la presenza fisica irregolare dei prodotti soggetti ad accisa ritiene che la frode potrebbe essere stata commessa nello Stato membro di partenza, mediante un DAA a destinazione di un operatore che non esiste o che non è a conoscenza della consegna.

Il quadro giuridico esistente è chiaramente inadeguato all'insieme delle situazioni suindicate. Oggi non esiste alcun obbligo reale in materia di scambio automatico o spontaneo di informazioni. È pertanto necessario prevedere, nella stessa legislazione comunitaria, le categorie di informazioni che devono essere oggetto di scambio.

La proposta quindi prevede due tipi di scambi spontanei: lo scambio automatico strutturato e lo scambio automatico. La differenza tra scambio automatico strutturato e scambio automatico dipenderà dal fatto che l'autorità responsabile della comunicazione sia o no in grado di raccogliere a intervalli regolari le informazioni da scambiare. Sarà ad esempio impossibile per uno Stato membro provvedere allo scambio automatico di un'informazione per la quale nello stesso Stato non esista alcun obbligo di comunicazione da parte delle persone tenute all'assolvimento dell'accisa. In tal caso, si tratterà di uno scambio automatico strutturato.

La proposta stabilisce un quadro, al tempo stesso flessibile ed efficace, all'interno del quale gli Stati membri istituiranno i suddetti scambi di informazioni. La proposta si limita a determinare in quali tipi di situazioni lo scambio debba aver luogo, mentre le categorie esatte di informazioni, per ciascuno degli Stati membri, il carattere automatico o automatico strutturato e, se del caso, la periodicità dello scambio, saranno decisi nel quadro della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Inoltre, le decisioni prese nel quadro della comitatologia non potranno in alcun caso avere ripercussioni sugli obblighi dei debitori d'imposta di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE e dovranno quindi riguardare informazioni già in possesso dell'amministrazione fiscale.

3.4. Capo IV - Archiviazione di informazioni e scambio di informazioni per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie

I quattro articoli del presente capo sono intesi a fissare le linee generali relative alle modalità e ai termini di archiviazione delle informazioni. Essi inoltre determinano le modalità di scambio delle informazioni archiviate.

Il registro degli operatori e dei depositi (SEED), il sistema di informazione preventiva e il sistema di verifica dei movimenti (MVS), istituiti dalla direttiva 92/12/CEE, sono eliminati dall'ambito di detta direttiva mediante modifica della stessa (soppressione degli articoli 15 bis, 15 ter e 19, paragrafo 6) e sono d'ora in poi contemplati dal presente regolamento, previa revisione del loro contenuto. Lo scopo è di conferire loro il carattere di strumento di cooperazione amministrativa.

L'articolo 24 consente di stabilire il principio di un sistema di informazione preventiva. L'articolo 26 prevede l'utilizzazione del sistema informatizzato di cui all'articolo 1, quando sarà operativo, per lo scambio di informazioni nel quadro del presente regolamento.

3.5. Capo V - Relazioni con la Commissione

La presente proposta di regolamento ha come obiettivo l'istituzione di un efficace sistema di assistenza reciproca e scambio di informazioni al fine di garantire il buon funzionamento della circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa. Essa conferisce alla Commissione un ruolo di garante del buon funzionamento della cooperazione amministrativa. Non le conferisce invece in alcun caso un ruolo operativo nelle attività di indagine e di lotta contro la frode fiscale.

La frode in materia di accise, nella sua dimensione intracomunitaria, deve però ricevere una risposta a livello comunitario e essere combattuta mediante un'azione comune degli Stati membri e della Commissione. Gli Stati membri sono responsabili per le misure necessarie al buon funzionamento della circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa; la Commissione invece deve svolgere nel settore una funzione di coordinamento e di stimolo.

Pertanto, è esplicitamente previsto che gli Stati membri debbano fornire tutti i dati statistici necessari alla valutazione; i dettagli dei dati da comunicare saranno precisati nel quadro della comitatologia.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a fornire tutte le informazioni riguardanti metodi e procedimenti usati o che si presume siano stati usati per violare la legislazione in materia di accise, che abbiano permesso di constatare carenze o lacune nel funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento o nelle disposizioni della normativa applicabile in materia di accise.

È altresì necessario prevedere l'obbligo per gli Stati membri di fornire alla Commissione, su sua richiesta, informazioni precise sui movimenti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa, quando tali movimenti sono connessi a procedure doganali.

Infine, è utile comunicare su base volontaria alla Commissione ogni altra informazione, comprese informazioni riguardanti casi precisi. La Commissione, dal canto suo, sarà tenuta a comunicare tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati cui le informazioni in questione non siano ancora state trasmesse.

3.6. Capo VI - Scambio di informazioni con i paesi terzi

Il quadro giuridico attuale non fornisce una base giuridica per lo scambio di informazioni con i paesi terzi. Quando la frode relativa alle accise è connessa a operazioni di importazione o di esportazione, si può ricorrere agli strumenti di cooperazione doganale.

Può tuttavia risultare utile poter ottenere da paesi terzi talune informazioni atte ad integrare opportunamente quelle disponibili a livello nazionale. Per tale ragione l'articolo 28, paragrafo 1, prevede una base giuridica per poter comunicare a qualsiasi Stato membro informazioni provenienti da un paese terzo in forza di un accordo bilaterale. Quando presentano un interesse comunitario, tali informazioni possono anche essere comunicate alla Commissione.

Inoltre, in virtù dell'articolo 28, paragrafo 2, le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento possono essere comunicate a un paese terzo, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite.

3.7. Capo VII - Condizioni relative agli scambi di informazioni

3.7.1. Articolo 29: Scambio in forma elettronica

In forza di questo articolo, le informazioni sono fornite per quanto possibile in forma elettronica, secondo modalità da stabilire nel quadro della comitatologia.

3.7.2. Articolo 30: Traduzioni

Le richieste di assistenza e la documentazione acclusa sono redatte in una lingua scelta di comune accordo; soltanto in casi particolari, debitamente giustificati, possono essere corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata.

Questa disposizione è intesa a facilitare e accelerare lo scambio di informazioni.

3.7.3. Articolo 31: Limiti allo scambio di informazioni

Ai sensi di questo articolo l'autorità interpellata può rifiutare di effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando l'onere amministrativo sia eccessivo, quando l'autorità richiedente non abbia esaurito le consuete fonti di informazione, quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano all'amministrazione fiscale di detto Stato né di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni ai suoi fini, quando la trasmissione delle informazioni sarebbe contraria all'ordine pubblico o condurrebbe alla divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale o di un procedimento commerciale.

È stato aggiunto il paragrafo 2 per allineare l'articolo 31 del regolamento all'articolo 18 della direttiva 76/308/CEE, che offre la possibilità agli Stati membri di concordare un rimborso delle spese effettivamente sostenute nei casi che presentino una difficoltà particolare o comportino spese molto elevate o rientrino nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali.

L'articolo 31, paragrafo 4, come l'articolo 14 della direttiva 76/308/CEE, prevede che l'autorità interpellata informi l'autorità richiedente e la Commissione dei motivi che ostano all'assistenza reciproca.

3.7.4. Articolo 32, paragrafi 1 e 2: Limiti imposti all'utilizzazione delle informazioni (articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 77/799/CEE)

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE, le informazioni provenienti dallo Stato membro interpellato possono essere utilizzate senza restrizioni nello Stato membro richiedente soltanto a fini amministrativi e fiscali. All'atto pratico, questo articolo non è interpretato nello stesso modo da tutti gli Stati membri. Secondo alcuni di essi, quando le informazioni sono utilizzate pubblicamente in un procedimento giudiziario occorre ottenere l'autorizzazione esplicita dello Stato membro interpellato; secondo altri, basta un'autorizzazione tacita.

L'articolo 32 precisa che le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate. Tuttavia, in ogni caso, esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi che comportano l'eventuale applicazione di sanzioni, avviati a seguito di mancata osservanza della normativa fiscale.

Esse si possono altresì utilizzare per l'accertamento della base imponibile, per la riscossione e per il controllo delle accise e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa.

Si possono inoltre utilizzare per l'accertamento di altri dazi, imposte e oneri contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE del 15 marzo 1976. Questa disposizione fa seguito alla raccomandazione del gruppo ad alto livello "Coerenza fiscalità-dogane" di esaminare la possibilità di istituire uno scambio di informazioni tra amministrazioni doganali e fiscali. Essa assicura una base giuridica per tale scambio di informazioni in materia di accise, nonché tra le amministrazioni competenti per le accise e un'altra amministrazione fiscale di uno Stato membro.

Inoltre, il paragrafo 3 limita l'accesso alle informazioni, a livello comunitario, alle persone accreditate dall'Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea, per la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

3.7.5. Articolo 32, paragrafo 3: Necessità di ottenere il consenso dell'autorità interpellata per la comunicazione ad uno Stato membro (articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 77/799/CEE)

L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 77/799/CEE stabilisce una procedura secondo la quale occorre ottenere il consenso dello Stato membro che fornisce le informazioni perché queste possano essere messe a disposizione di un altro Stato membro. Tale procedura può impedire o ritardare la trasmissione di informazioni agli Stati membri che ne hanno bisogno.

L'articolo 32, paragrafo 3, non esige più tale consenso. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall'autorità interpellata possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima.

3.7.6. Articolo 32, paragrafo 4: Ostacoli allo scambio di dati personali

Per alcuni Stati membri è difficile scambiare dati personali a causa delle restrizioni in materia stabilite dalle rispettive legislazioni. Essi sottolineano che le regole relative alla protezione dei dati restringono fortemente le possibilità di scambio di informazioni. In particolare fanno presente che l'attuazione della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [6] può talvolta ostacolare lo scambio di dati personali, anche nei casi in cui la frode è nota e ancora di più in rapporto a informazioni che fanno sembrare molto probabile l'esistenza di una frode.

[6] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Gli Stati membri devono quindi avvalersi dell'articolo 13 della direttiva sopra citata, a norma del quale è consentito derogare alle regole normali quando si tratti di salvaguardare gli interessi finanziari di uno Stato membro (anche in materia tributaria). Per tale ragione l'articolo 32, paragrafo 4, stabilisce che gli Stati membri limitino la portata degli obblighi e dei diritti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva 95/46/CE in modo che la loro regolamentazione in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali non pregiudichi l'efficacia del funzionamento del presente regolamento.

Le norme vigenti in alcuni Stati membri prevedono la notifica dello scambio di informazioni alla persona interessata. Ovviamente, in caso di frode, tale notifica compromette l'efficacia del controllo. Il fatto che alcuni Stati membri notifichino sistematicamente all'interessato ogni richiesta di informazioni fa sì che gli altri Stati membri siano restii a ricorrere alle disposizioni relative alla reciproca assistenza in caso di sospetto di frode.

3.7.7. Articolo 33: Elementi di prova

L'artico 33 precisa che le constatazioni, gli attestati, le informazioni, i documenti, le copie conformi e tutte le informazioni ottenuti da agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dell'autorità richiedente allo stesso titolo di documenti nazionali equivalenti.

3.7.8. Articolo 34

Questa disposizione è intesa a garantire il buon funzionamento del coordinamento a livello nazionale e comunitario, imponendo agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

3.8. Capo VIII: Disposizioni finali

3.8.1. Articoli 35 e 36: Procedure di consultazione e di comitatologia

Le misure necessarie per dare applicazione al presente regolamento sono misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni essenziali dell'atto di base. Pertanto occorre seguire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1999/468/CE).

3.8.2. Articolo 37: Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

La periodicità della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio è prolungata da 2 a 5 anni.

3.8.3. Articolo 38: Applicabilità di norme più favorevoli in materia di assistenza reciproca (Articolo 11 della direttiva 77/799/CEE)

Il paragrafo 1 di questo articolo corrisponde all'articolo 11 della direttiva 77/799/CEE, il paragrafo 2 all'articolo 9, paragrafo 3. La formulazione è stata leggermente modificata.

4. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Poiché occorre sostituire integralmente la direttiva 77/799/CEE per quanto riguarda le accise, queste ultime sono ormai escluse dal campo d'applicazione della direttiva.

È inoltre necessario modificare la direttiva 92/12/CEE al fine di eliminare dal suo campo d'applicazione gli articoli 15 bis, 15 ter e 19, paragrafo 6, che sono ormai ripresi, previa modificazione, nel quadro della proposta di regolamento relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.

5. CONCLUSIONI

La presente proposta mira a rafforzare la cooperazione tra amministrazioni fiscali fornendo loro un quadro giuridico semplice ed efficace per combattere ad armi pari contro i frodatori.

La Commissione presenta la presente proposta in virtù dell'articolo 95 del trattato in quanto ritiene che le misure proposte non costituiscano disposizioni di armonizzazione fiscale, ma siano intese a garantire il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri nel campo delle accise.

In effetti, la proposta non mira a modificare gli obblighi dei soggetti passivi nel settore delle accise né le regole relative all'applicazione delle norme in materia di accise, ma soltanto ad adattare la cooperazione amministrativa alle sfide del mercato interno.

L'articolo 95 costituisce infatti la base giuridica per l'adozione di "misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno."

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 95, il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, che sono contemplate dall'articolo 93.

Secondo l'interpretazione della Commissione, la deroga prevista al paragrafo 2 dell'articolo 95 non può escludere l'applicazione della regola generale fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo 95 quando le disposizioni fiscali non costituiscono l'obiettivo principale della misura proposta.

In effetti, il presente regolamento mira semplicemente a facilitare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri fissando regole comuni per lo scambio di informazioni e per l'accesso alle stesse. Il fatto che il contenuto delle informazioni in questione possa favorire il corretto accertamento e la riscossione delle accise non significa che la tassazione costituisca l'obiettivo principale della proposta. Essa ne è soltanto la conseguenza.

2003/0309(COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [7],

[7] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [8],

[8] GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [9],

[9] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La pratica della frode al di là dei confini degli Stati membri conduce a considerevoli perdite di bilancio nazionali e può provocare distorsioni di concorrenza nei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.

(2) La lotta contro le frodi relative alle accise esige una stretta collaborazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'esecuzione delle disposizioni adottate in materia.

(3) È pertanto opportuno definire le norme secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi reciproca assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme relative alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e alla riscossione delle accise.

(4) La reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa in materia di accise sono disciplinate dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi [10].

[10] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/93/CE (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 23).

(5) Tale strumento giuridico si è rivelato efficace ma è ormai insufficiente per far fronte alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nell'ambito del mercato interno.

(6) Inoltre, la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [11] ha istituito taluni strumenti inerenti allo scambio di informazioni, le cui procedure dovrebbero essere definite nel quadro di uno strumento giuridico generale dedicato alla cooperazione amministrativa in materia di accise.

[11] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(7) Inoltre, si è rivelato necessario prevedere norme più chiare e più cogenti in materia di cooperazione tra Stati membri, in quanto i diritti e gli obblighi di tutte le parti interessate non sono sufficientemente definiti.

(8) Non vi sono inoltre sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali antifrode, in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Ciò riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e implica termini di comunicazione troppo lunghi. Occorre pertanto prevedere contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e più rapida.

(9) La cooperazione infine non è abbastanza intensiva in quanto, oltre alla verifica dei movimenti, prevista all'articolo 15 ter della direttiva 92/12/CEE, vi sono pochi scambi automatici o spontanei di informazioni tra gli Stati membri. Occorre rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni, e tra queste e la Commissione, più intensivi e più rapidi per combattere più efficacemente contro la frode.

(10) È pertanto necessario dotare il settore delle accise di un testo specifico, che riprenda le pertinenti disposizioni della direttiva 77/799/CEE. In tale testo, inoltre, occorre considerare gli elementi atti a consentire di garantire una migliore cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione o il miglioramento degli strumenti relativi alla comunicazione di informazioni in materia di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

(11) La direttiva 77/799/CEE non aveva per oggetto l'armonizzazione delle disposizioni fiscali, ma era intesa ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno facilitando la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali nel settore della fiscalità indiretta. Il presente regolamento persegue lo stesso obiettivo.

(12) Il presente regolamento non deve pregiudicare le altre misure comunitarie che contribuiscono alla lotta contro le frodi relative alle accise.

(13) Il presente regolamento riprende, precisandoli, i sistemi contenuti nella direttiva 92/12/CEE, che mirano a facilitare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (quali il registro degli operatori economici interessati e dei luoghi e il sistema di verifica dei movimenti). Il presente regolamento prevede altresì la messa in atto di un sistema di scambio preventivo di informazioni tra gli Stati membri.

(14) Ai fini del presente regolamento, è opportuno limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [12], per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima.

[12] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(15) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [13].

[13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(16) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, volto a semplificare e rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della necessaria uniformità delle misure da adottare e possono dunque, a causa dell'unità d'azione e dell'efficacia perseguite, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa alle accise collaborano tra loro ai fini dello scambio di ogni informazione utile, nonché con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione.

A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro e con la Commissione ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle accise.

Esso inoltre definisce norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni per via elettronica, in particolare per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa.

2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1) "autorità competente": l'autorità designata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;

2) "autorità richiedente": l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

3) "autorità interpellata": l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

4) "scambio automatico strutturato": la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, man mano che sono disponibili;

5) "scambio automatico": la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, a intervalli regolari prestabiliti;

6) "sistema informatizzato": il sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa previsto dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 [14];

[14] GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.

7) "persona":

a) una persona fisica,

b) una persona giuridica,

c) qualora la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;

8) "permettere l'accesso": consentire di accedere alla base di dati elettronica in questione e di ottenere dati per via elettronica;

9) "per via elettronica": mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

10) "numero di identificazione SEED": il numero di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;

11) "numero di identificazione IVA": il numero di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio [15];

[15] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

12) "circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa": il movimento, tra due o più Stati membri, di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa, ai sensi del titolo III della direttiva 92/12/CEE, o di prodotti soggetti ad accisa che siano stati immessi in consumo, ai sensi degli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE;

13) "indagine amministrativa", tutti i controlli, le verifiche e gli interventi effettuati da agenti o da autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione della legislazione relativa alle accise;

14) "rete CCN/CSI", la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione quale sia l'autorità competente unica designata come autorità a nome della quale sono applicate le disposizioni del presente regolamento, direttamente o per delega.

2. Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, per delega,

(a) dei contatti con gli altri Stati membri nel campo della cooperazione amministrativa,

(b) della gestione e del controllo delle procedure e dei sistemi di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa previsti dalla legislazione comunitaria, e in particolare del repertorio elettronico dei dati previsto all'articolo 23,

(c) del sistema di informazione preventiva previsto all'articolo 24,

(d) delle richieste di verifica rivolte a o da altri Stati membri, previste all'articolo 25,

(e) di ogni altro scambio di informazioni sui movimenti dei prodotti soggetti ad accisa.

Esso ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare dei servizi di collegamento, diversi dall'ufficio centrale di collegamento, autorizzati a scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. Tali servizi di collegamento sono costituiti da ogni ufficio che sia dotato di una specifica competenza territoriale o di una competenza operativa specializzata. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali servizi e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento.

4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può altresì designare, alle condizioni da essa stabilite, dei funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. Quando effettua tale designazione essa può limitare la portata della relativa delega. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

5. I funzionari che scambiano informazioni in virtù degli articoli 11 e 14 sono ritenuti funzionari competenti a tal fine, conformemente alle condizioni definite dalle autorità competenti.

6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta di assistenza o una risposta ad una richiesta di assistenza, ne informa l'ufficio di collegamento del suo Stato membro alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un'azione fuori del suo ambito territoriale o operativo, la trasmette immediatamente all'ufficio centrale di collegamento del suo Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso, il periodo previsto all'articolo 11 decorre dal giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.

Articolo 4

L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto con l'autorizzazione o su richiesta dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, quando un'autorità competente ha, conformemente alla legislazione nazionale, la facoltà di trasmettere le informazioni di cui al primo comma, queste possono essere trasmesse nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento. Ogni comunicazione di questo genere è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se tale autorizzazione risulta necessaria in base alla legislazione nazionale.

Capo II

Cooperazione su richiesta

Sezione 1

Richiesta di informazioni e di indagini amministrative

Articolo 5

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 1, comprese quelle relative a uno o più casi specifici.

2. Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire, se del caso, le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in questione.

3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa ad una specifica indagine amministrativa. Se lo Stato membro decide che un'indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l'autorità richiedente delle ragioni di tale decisione.

4. Per procurarsi le informazioni richieste o per effettuare l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

Articolo 6

Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell'articolo 5 sono trasmesse mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Tuttavia, nelle circostanze di cui all'articolo 25, il documento uniforme di verifica dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa, previsto all'articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento, costituisce una forma semplificata di richiesta di informazioni.

Articolo 7

1. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.

2. Si trasmettono documenti originali soltanto se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata non lo vietano.

Sezione 2

termine per la comunicazione

Articolo 8

L'autorità interpellata effettua le comunicazioni di cui agli articoli 5 e 7 al più presto e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 9

Per alcune categorie di casi specifici, possono essere concordati tra le autorità interpellate e le autorità richiedenti termini diversi da quello di cui all'articolo 8.

Articolo 10

Qualora non sia in grado di fare seguito alla richiesta entro il termine previsto, l'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente delle circostanze che le impediscono di rispettare tale termine e indica quando potrà fare seguito alla richiesta.

Sezione 3

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

Articolo 11

1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari debitamente autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici in cui eseguono i loro compiti i servizi amministrativi dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata, ai fini dello scambio delle informazioni di cui all'articolo 1. Quando le informazioni richieste sono contenute in documenti ai quali i funzionari dell'autorità interpellata hanno accesso, i funzionari dell'autorità richiedente ricevono copia dei documenti contenenti le informazioni richieste.

2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative, ai fini dello scambio delle informazioni di cui all'articolo 1. Le indagini amministrative sono effettuate esclusivamente dai funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo conferiti ai funzionari dell'autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

3. Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro in virtù dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Articolo 12

Allorché le disposizioni nazionali in materia di procedura penale riservano determinati atti ad agenti specificamente designati dalla normativa nazionale, gli agenti dell'autorità richiedente non partecipano a tali atti.

Essi non partecipano alle perquisizioni domiciliari né all'interrogatorio formale delle persone in forza della legge penale. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute, alle condizioni previste dall'articolo 4.

Sezione 4

Controlli simultanei

Articolo 13

Per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 1, due o più Stati membri possono convenire di procedere, ognuno nel proprio territorio, a controlli simultanei sulla situazione, in fatto di accise, di una o più persone che presentino un interesse comune o complementare, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

Articolo 14

1. Uno Stato membro individua autonomamente le persone sulle quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di tale Stato membro informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati delle pratiche proposte per il controllo simultaneo. Per quanto possibile, essa giustifica la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno dettata. Essa indica il termine entro il quale occorre effettuare i controlli.

2. Gli Stati membri interessati decidono in seguito se intendono partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente alla quale è stato proposto un controllo simultaneo conferma all'autorità omologa la propria disponibilità o meno ad effettuare tale controllo.

3. Ciascuna autorità competente designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

4. Le autorità competenti informano quanto prima possibile la Commissione dell'organizzazione di un controllo simultaneo e dei meccanismi di frode identificati in occasione di tale controllo, indicati nelle relazioni e valutazioni fatte sullo stesso. La Commissione ne informa il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

Sezione 5

Richiesta di notifica amministrativa

Articolo 15

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme legislative vigenti per la notifica dei corrispondenti atti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni emanati dalle autorità amministrative relativi all'applicazione della legislazione in materia di accise nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

Articolo 16

La richiesta di notificazione, che precisa il contenuto dell'atto o della decisione da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.

Il formulario tipo della richiesta di notifica è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 17

L'autorità interpellata informa senza indugio l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, più in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.

Capo III

Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Articolo 18

Fatte salve le disposizioni del capo IV, l'autorità competente di ogni Stato membro procede ad uno scambio automatico strutturato o ad uno scambio automatico delle informazioni di cui all'articolo 1 con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

1) se nell'altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata commessa un'infrazione alla legislazione sulle accise;

2) se esiste un rischio di frode nell'altro Stato membro;

3) se nel territorio di uno Stato membro è stata o potrebbe essere stata commessa un'infrazione alla legislazione sulle accise con possibili ramificazioni in un altro Stato membro.

Articolo 19

Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2:

1) le categorie esatte di informazioni,

2) per ciascuno degli Stati membri, il carattere strutturato o automatico dello scambio e, in quest'ultimo caso, la sua periodicità,

3) le modalità di scambio delle informazioni in questione.

Articolo 20

Le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, senza preventiva richiesta e in modo spontaneo, le informazioni di cui all'articolo 1 in loro possesso.

Articolo 21

Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per consentire gli scambi previsti dal presente capo.

Articolo 22

L'attuazione delle disposizioni del presente capo non può obbligare uno Stato membro a imporre nuovi obblighi ai debitori delle accise ai fini della raccolta di informazioni.

Capo IV

Archiviazione e scambio di informazioni concernenti operazioni intracomunitarie

Articolo 23

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro dispone di un repertorio elettronico di dati contenente i seguenti registri:

a) un registro delle persone che hanno la qualità di depositario autorizzato o di operatore registrato ai fini delle accise, ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e d), della direttiva 92/12/CEE;

b) un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali.

2. I registri contengono le indicazioni seguenti, che sono messe a disposizione degli altri Stati membri:

a) il numero di identificazione rilasciato dall'autorità competente per quanto riguarda la persona e i luoghi;

b) il nome e l'indirizzo della persona e dei luoghi;

c) la categoria e la nomenclatura dei prodotti che possono essere depositati o ricevuti dalla persona o che possono essere depositati o ricevuti nei luoghi;

d) gli estremi dell'autorità competente presso la quale si potranno ottenere altre informazioni;

e) la data di rilascio, di modifica e, se del caso, di fine validità del numero di identificazione;

f) le informazioni necessarie per l'identificazione dei depositari autorizzati, degli operatori registrati e dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali;

g) le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone designate in virtù dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE;

h) le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone che intervengono in modo occasionale nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;

i) le informazioni relative alla garanzia obbligatoria in materia di circolazione, di cui all'articolo 13, lettera a), della direttiva 92/12/CEE.

3. Ciascun registro nazionale viene messo a disposizione degli altri Stati membri.

4. Le informazioni da inserire nei registri di cui al paragrafo 2, le modalità di utilizzazione e di aggiornamento dei registri, le norme armonizzate relative alla costituzione del numero di accisa e alla registrazione delle informazioni necessarie per l'identificazione delle persone e dei luoghi, di cui al paragrafo 2, e le modalità di messa a disposizione di tutti gli Stati membri dei registri, di cui al paragrafo 3, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

5. Quando l'identificazione dell'operatore può essere effettuata soltanto mediante un numero di identificazione "IVA", si applica l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio [16].

[16] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

Articolo 24

1. Gli Stati membri realizzano un sistema elettronico di informazione preventiva, che consente all'ufficio centrale di collegamento o ad un servizio di collegamento, quali contemplati all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dello Stato membro di partenza dei prodotti soggetti ad accisa di trasmettere un messaggio di informazione o di allarme all'ufficio di collegamento dello Stato membro di destinazione, al più tardi al momento della partenza dei prodotti. Nel quadro di tale scambio di informazioni, gli uffici centrali di collegamento effettuano un'analisi dei rischi prima dell'invio e dopo il ricevimento dei messaggi.

2. Le informazioni da scambiare, nonché le modalità dello scambio di informazioni, sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 25

1. In applicazione dell'articolo 5, durante o dopo un movimento di prodotti soggetti ad accisa, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro può chiedere informazioni all'ufficio centrale di collegamento di un altro Stato membro. Nel quadro di tale scambio di informazioni, gli uffici centrali di collegamento effettuano un'analisi dei rischi al momento dell'invio e del ricevimento delle richieste.

2. Gli Stati membri collaborano inoltre per introdurre controlli per sondaggio che possono essere effettuati mediante procedure informatizzate.

3. Lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuato mediante un documento uniforme di verifica dei movimenti effettuati. La forma e il contenuto di tale documento, nonché le modalità dello scambio di informazioni, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

4. Uno speditore di prodotti soggetti ad accisa, se non ha ricevuto l'esemplare 3 del documento amministrativo di accompagnamento (DAA) e ha esaurito tutti i mezzi di cui dispone per comprovare il regolare appuramento del movimento in regime sospensivo, può chiedere all'ufficio centrale di collegamento dello Stato membro in cui è stabilito di utilizzare il documento di cui al paragrafo 3. L'ufficio centrale di collegamento decide quale seguito dare a tale richiesta. Se la richiesta viene accolta, lo speditore non è in alcun caso dispensato dalle responsabilità fiscali cui è soggetto.

Articolo 26

1. Quando si utilizza un sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa, l'autorità competente di ciascuno Stato membro memorizza e tratta le informazioni nel quadro di tale sistema.

Per consentire l'uso di tali informazioni nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento, esse sono archiviate per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui si deve consentire l'accesso alle stesse.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni archiviate nel sistema siano aggiornate, complete ed esatte.

Capo V

Relazioni con la Commissione

Articolo 27

1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione relativa all'applicazione che essi danno al presente regolamento, compresi tutti gli elementi statistici necessari per valutare tale applicazione. Tali elementi statistici sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni riguardanti metodi e procedimenti usati o che si presume siano stati usati per violare la legislazione in materia di accise, che abbiano permesso di constatare carenze o lacune nel funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento o nelle disposizioni della normativa applicabile in materia di accise.

4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri le forniscono tutte le informazioni pertinenti, in quanto relative all'immissione in libera pratica, all'esportazione, o al vincolo ad un regime sospensivo o economico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [17], di prodotti soggetti ad accisa.

[17] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

5. Ai fini della valutazione dell'efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione di cui all'articolo 1.

6. La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 agli altri Stati membri interessati.

Capo VI

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 28

1. Quando un paese terzo comunica delle informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, quest'ultima può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse per dette informazioni e in ogni caso a quelli che le richiedono, nella misura in cui le disposizioni in materia di assistenza vigenti nel paese in questione lo consentono.

Tali informazioni possono anche essere comunicate alla Commissione ogniqualvolta rivestano interesse a livello comunitario.

2. Se il paese terzo interessato si è giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione in materia di accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

Capo VII

Condizioni relative allo scambio di informazioni

Articolo 29

Le informazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile per via elettronica, con modalità da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 30

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente. Dette richieste sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata soltanto in casi debitamente motivati dall'autorità interpellata.

Articolo 31

1. L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 1 alle seguenti condizioni:

a) che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;

b) che l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

2. Quando l'assistenza reciproca presenta una particolare difficoltà in quanto comporta spese molto elevate o rientra nel quadro della lotta antifrode contro la criminalità organizzata, le autorità richiedenti e le autorità interpellate possono concordare apposite modalità di rimborso per il caso in questione.

3. Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano all'autorità competente di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.

4. L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti. Tale rifiuto è comunicato alla Commissione dallo Stato membro interpellato.

5. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.

6. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza. Tale rifiuto motivato è comunicato anche alla Commissione.

7. Un importo minimo a partire dal quale possa essere presentata una richiesta di assistenza può essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 32

1. Le informazioni comunicate in applicazione del presente regolamento sono riservate. Esse sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata a informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve e dalle norme corrispondenti cui sono soggette le istanze comunitarie.

Dette informazioni si possono utilizzare per l'accertamento della base imponibile, la riscossione, il controllo amministrativo delle accise, i controlli dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa e le indagini.

Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi che comportano l'eventuale applicazione di sanzioni, avviati a seguito di violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

Esse possono inoltre essere utilizzate per l'accertamento di altri dazi, imposte e oneri contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio [18].

[18] GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne permette l'utilizzazione per altri scopi nello Stato membro dell'autorità richiedente qualora l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità interpellata.

3. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall'autorità interpellata possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima, informandone l'autorità interpellata. L'autorità interpellata può subordinare la trasmissione delle informazioni ad uno Stato terzo al suo consenso preventivo.

4. Gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, e dagli articoli 12 e 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima direttiva.

Articolo 33

Le relazioni, gli attestati e qualsiasi altro documento, nonché le copie conformi o gli estratti degli stessi, ottenuti da agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dalle istanze competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente allo stesso titolo di documenti equivalenti trasmessi da un'altra autorità del suo paese.

Articolo 34

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:

a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 3;

b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento;

c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

2. La Commissione comunica al più presto all'autorità competente di ciascuno Stato membro le informazioni che essa riceve e che è in grado di fornire.

Capo VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 35

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise, in seguito denominato "il comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della Decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 36

Il comitato può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 37

1. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle condizioni di applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 38

1. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.

2. Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su questioni bilaterali nei campi oggetto del presente regolamento, salvo la soluzione di casi particolari, esse ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione, a sua volta, ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 39

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

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