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Document 62019CJ0476

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 ottobre 2020.
Allmänna ombudet hos Tullverket contro Combinova AB.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Göteborg.
Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 124, paragrafo 1, lettera k) – Estinzione dell’obbligazione doganale in caso di mancato utilizzo delle merci – Nozione di “merci utilizzate” – Regime di perfezionamento attivo – Obbligazione doganale sorta a causa dell’inosservanza di regole previste nell’ambito del regime di perfezionamento attivo – Mancata presentazione del conto di appuramento nel termine prescritto.
Causa C-476/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:802

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 ottobre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 124, paragrafo 1, lettera k) – Estinzione dell’obbligazione doganale in caso di mancato utilizzo delle merci – Nozione di “merci utilizzate” – Regime di perfezionamento attivo – Obbligazione doganale sorta a causa dell’inosservanza di regole previste nell’ambito del regime di perfezionamento attivo – Mancata presentazione del conto di appuramento nel termine prescritto»

Nella causa C‑476/19,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammarrätten i Göteborg (Corte d’appello amministrativa di Göteborg, Svezia), con decisione del 19 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2019, nel procedimento

Allmänna ombudet hos Tullverket

contro

Combinova AB,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Allmänna ombudet hos Tullverket, da M. Jeppsson, in qualità di agente;

per il governo ceco, da M. Smolek, O. Serdula e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da K. Simonsson e F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2016, L 267, pag. 2; in prosieguo: il «codice doganale»).

2

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Allmänna ombudet hos Tullverket (Ombudsman dell’amministrazione doganale svedese) (in prosieguo: l’«Ombudsman») e la Combinova AB in merito a un’obbligazione doganale sorta in relazione all’importazione di merci in regime di perfezionamento attivo.

Contesto normativo

3

Il considerando 38 del codice doganale così recita:

«È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore».

4

L’articolo 5 del codice medesimo così dispone:

«Ai fini del codice, si intende per:

(...)

16)

“regime doganale”: uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice:

(...)

b)

regimi speciali;

(...)

37)

“operazioni di perfezionamento”: le operazioni seguenti:

a)

la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;

b)

la trasformazione di merci;

(...)

d)

la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

(...)».

5

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafi 1 e 2, di detto codice:

«1.   Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di:

a)

uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio;

b)

uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all’interno del territorio doganale dell’Unione;

c)

una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota ridotta di dazio all’importazione.

2.   Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è quello in cui:

a)

non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale; oppure

b)

è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un’esenzione dai dazi o di un dazio all’importazione ridotto a causa dell’uso finale delle merci».

6

Il successivo articolo 124 prevede quanto segue:

«1.   Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

(...)

k)

quando, fatto salvo il paragrafo 6, l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 79 e sono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell’Unione.

(...)

6.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l’obbligazione doganale non si estingue per l’autore o gli autori di un tentativo di frode.

(...)».

7

A termini del successivo articolo 211, paragrafo 1:

«È richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali per:

a)

il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale,

(...)

L’autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei regimi di cui al primo comma o la gestione di strutture di deposito».

8

L’articolo 256, paragrafo 1, del codice medesimo, relativo all’ambito di applicazione del regime di perfezionamento attivo, stabilisce quanto segue:

«1. Fatto salvo l’articolo 223, nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

a)

ai dazi all’importazione;

b)

ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

c)

alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione».

9

Ai sensi del successivo articolo 257, paragrafo 1:

«1.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all’articolo 215.

Tale periodo decorre dalla data in cui le merci non unionali sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

Il 23 novembre 2017 la Combinova importava, previa autorizzazione del Tullverket (Amministrazione doganale svedese), merci in regime di perfezionamento attivo ai sensi dell’articolo 256 del codice doganale. Le merci venivano successivamente riesportate l’11 dicembre 2017.

11

Mentre il conto di appuramento doveva essere presentato dalla Combinova all’amministrazione doganale entro il 22 febbraio 2018, ossia entro 30 giorni dalla scadenza, avvenuta il 23 gennaio 2018, del termine per l’appuramento del regime, il conto di appuramento perveniva all’amministrazione medesima solo il 6 marzo 2018.

12

L’amministrazione doganale, ritenendo che il superamento del termine per la presentazione del conto di appuramento comportasse l’insorgere di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79 del codice doganale, decideva di addebitare alla Combinova dazi doganali in misura di SEK (corone svedesi) 121 (circa EUR 11,50) oltre all’imposta sul valore aggiunto di SEK 2790 (circa EUR 265).

13

Con sentenza del 22 agosto 2018, il Förvaltningsrätten i Göteborg (Tribunale amministrativo di Göteborg, Svezia), dinanzi al quale la Combinova aveva impugnato detta decisione, riteneva la decisione stessa fondata e che la Combinova non avesse dimostrato l’esistenza di motivi che consentissero di considerare estinta l’obbligazione doganale.

14

Avverso tale sentenza l’Ombudsman proponeva appello dinanzi al Kammarrätten i Göteborg (Corte d’appello amministrativa di Göteborg, Svezia), chiedendo di dichiarare, in favore della Combinova, l’obbligazione doganale estinta.

15

L’Ombudsman sostiene al riguardo che, ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, tale obbligazione è sorta nel momento in cui avrebbe dovuto essere depositato l’atto di appuramento, ossia il 22 febbraio 2018. Tuttavia, a tale data, le merci oggetto del procedimento principale avevano già lasciato il territorio doganale dell’Unione in seguito alla loro riesportazione, avvenuta l’11 dicembre 2017. Pertanto, non vi era stato alcun uso delle merci al momento della nascita dell’obbligazione doganale o successivamente. Il loro utilizzo anteriormente all’insorgenza dell’obbligazione doganale non avrebbe avuto alcuna relazione con l’insorgenza dell’obbligazione doganale e sarebbe stato conforme al perfezionamento autorizzato dall’amministrazione doganale. Infine, non risulterebbe provato che la Combinova abbia tentato di agire in modo fraudolento.

16

Ciò premesso, a parere dell’Ombudsman, non si potrebbe ritenere che le merci oggetto del procedimento principale siano state utilizzate in modo da impedire l’estinzione dell’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale.

17

Dal canto suo, l’amministrazione doganale, che, pur non essendo autore dell’appello proposto dinanzi al giudice del rinvio, ha presentato proprie osservazioni nell’ambito del procedimento, non sostiene che le merci siano state consumate. A suo parere, si tratterebbe piuttosto di accertare se le merci siano state «utilizzate» ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale. Tuttavia, la nozione di «merci utilizzate», che non sarebbe definita dalla normativa doganale dell’Unione, potrebbe essere intesa in due modi, vale a dire che i beni siano stati utilizzati conformemente alla loro destinazione ovvero che siano stati utilizzati in un modo o nell’altro, il che implicherebbe la loro trasformazione. Il regime del perfezionamento attivo presuppone, fondamentalmente, che le merci abbiano necessariamente subito una qualche trasformazione. Nella specie, in base all’autorizzazione per il perfezionamento attivo, la Combinova avrebbe dovuto riparare e calibrare vari strumenti svolgendo, a norma dell’articolo 5, paragrafo 37, del codice doganale, operazioni di perfezionamento.

18

L’amministrazione doganale aggiunge che, come risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, del codice medesimo, le merci non unionali potrebbero essere utilizzate in regime di perfezionamento attivo. Alla luce di detta disposizione, la locuzione «merci utilizzate» significherebbe quindi che, in una maniera o nell’altra, le merci devono essere trasformate.

19

Orbene, nella specie, non essendo stato sostenuto che le merci oggetto del procedimento principale non siano state trasformate in regime di perfezionamento attivo, non ricorrerebbero le condizioni per l’estinzione dell’obbligazione doganale ex articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale.

20

Il giudice nazionale nutre dubbi sul significato della nozione di «merci utilizzate» di cui a quest’ultima disposizione, sottolineando che tale nozione figura più volte nel codice doganale e che l’articolo 256 del codice medesimo prevede che il regime di perfezionamento attivo consente che le merci non unionali siano utilizzate nel territorio doganale dell’Unione per sottoporle ad una o più operazioni di perfezionamento senza che le merci stesse siano assoggettate, in particolare, a dazi all’importazione.

21

Pertanto, occorre, da un lato, determinare il significato della nozione di «merce utilizzata» ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale e, dall’altro, in linea di principio, accertare il momento di applicabilità di tale disposizione.

22

Ciò premesso, il Kammarrätten i Göteborg (Corte d’appello amministrativa di Göteborg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione sorta a norma dell’articolo 79 del Codice doganale si estingua, conformemente al successivo articolo 124, paragrafo 1, lettera k), a fronte di sufficienti elementi di prova, secondo le autorità doganali, che le merci non siano state utilizzate né consumate e che siano uscite dal territorio doganale dell’Unione. Se, con il termine «utilizzato» si intenda che una merce sia stata trasformata o perfezionata ai fini dell’autorizzazione ottenuta dalla società per la merce medesima o se tale termine riguardi un utilizzo che vada al di là di tale elaborazione o di tale perfezionamento. Se rilevi il fatto che tale utilizzo abbia luogo anteriormente o successivamente al sorgere dell’obbligazione doganale».

Sulla questione pregiudiziale

23

Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che l’uso delle merci cui fa riferimento tale disposizione riguardi unicamente un uso che vada al di là delle operazioni di trasformazione autorizzate dalle autorità doganali nell’ambito del regime di perfezionamento attivo previsto dall’articolo 256 del codice medesimo, o se esso comprenda parimenti un uso conforme a tali operazioni di perfezionamento autorizzate.

24

A termini dell’articolo 256 del codice doganale, il regime di perfezionamento attivo doganale consente di «utilizzare» merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione per una o più operazioni di perfezionamento, senza che tali merci siano soggette, in particolare, a dazi all’importazione.

25

Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che la Combinova ha importato merci in regime di perfezionamento attivo il 23 novembre 2017, dopo aver ottenuto un’autorizzazione in tal senso da parte dell’amministrazione doganale ex articolo 211 del codice doganale, e che le merci stesse sono state riesportate l’11 dicembre 2017. Tuttavia, poiché la Combinova non ha presentato l’attestato di appuramento entro 30 giorni dalla scadenza, avvenuta il 23 gennaio 2018, del termine di appuramento del regime, fissato ai sensi dell’articolo 257 dello stesso codice, è sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79 del codice medesimo.

26

Ai sensi di quest’ultima disposizione, un’obbligazione doganale all’importazione sorge, laddove le merci siano soggette a dazi all’importazione, a seguito della mancata osservanza, segnatamente, di una delle condizioni previste per il vincolo di merci non unionali ad un regime doganale.

27

Orbene, a termini dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale, l’obbligazione doganale sorta ai sensi del precedente articolo 79 si estingue quando è dimostrato, da un lato, che le merci non sono state utilizzate o consumate e, dall’altro, che esse hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione, fermo restando tuttavia che, anche in tal caso, come previsto dall’articolo 124, paragrafo 6, del codice stesso, «l’obbligazione doganale non si estingue per l’autore o gli autori di un tentativo di frode».

28

Mentre i governi estone e ceco e la ricorrente sostengono, in sostanza, che l’uso delle merci cui si riferisce l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale riguarderebbe esclusivamente una tipologia di uso che vada al di là delle operazioni di perfezionamento autorizzate dalle autorità doganali nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, la Commissione ritiene, per contro, fondandosi sul significato abituale del termine «utilizzare» nel linguaggio corrente, che tale uso comprenda anche la trasformazione delle merci conformemente a tale autorizzazione.

29

A tal riguardo, va osservato, anzitutto, che il codice doganale non contiene una definizione della nozione di «merci utilizzate» ai sensi del codice stesso.

30

Inoltre, un’analisi comparativa delle varie versioni linguistiche del codice doganale consente di rilevare che, in talune versioni linguistiche del codice, come quelle in lingua svedese, inglese, finlandese e neerlandese, lo stesso termine è utilizzato negli articoli 256, paragrafo 1, e 124, paragrafo 1, lettera k), mentre in altre versioni linguistiche del codice, come quelle in lingua francese, tedesca e rumena, in ciascuna di tali disposizioni viene utilizzato un termine distinto. Così, nella versione in lingua francese, l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), utilizza il termine «utilisées» e l’articolo 256, paragrafo 1, utilizza il termine «mettre en oeuvre». Del pari, nella versione tedesca vengono utilizzati, rispettivamente, i termini «verwendet» e «unterzogen werden». Per quanto riguarda la versione in lingua rumena, sono utilizzati, rispettivamente, i termini «utilizate» e «folosirea».

31

In tale contesto, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione della disposizione medesima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono essere, infatti, interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze del 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, punto 48; del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e a., C‑168/14, EU:C:2015:685, punto 42, nonché del 23 gennaio 2020, Bundesagentur für Arbeit, C‑29/19, EU:C:2020:36, punto 48).

32

Al riguardo, l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale, letto, alla luce del considerando 38 e in combinato disposto con il successivo paragrafo 6 dello stesso articolo 124, è diretto, come sottolineato dal governo ceco nelle proprie osservazioni scritte, a consentire, in assenza di un tentativo di frode, l’estinzione dell’obbligazione doganale sorta per effetto del precedente articolo 79, qualora, malgrado l’inosservanza di talune condizioni o obblighi derivanti dal codice stesso, risulti dimostrato che le merci non siano state utilizzate in maniera da giustificare l’imposizione di dazi e che esse siano uscite dal territorio doganale dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 5 ottobre 1983, Esercizio Magazzini Generali e Mellina Agosta, 186/82 e 187/82, EU:C:1983:262, punto 14, nonché del 2 aprile 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, punto 29).

33

La nozione di «merci utilizzate», ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale, dev’essere quindi intesa come riferita non a qualsiasi uso, ma solo a quello che fa, di per sé, sorgere un’obbligazione doganale.

34

Tuttavia, nel quadro del regime di perfezionamento attivo, le merci oggetto unicamente di operazioni di perfezionamento attivo autorizzate e di una successiva riesportazione dal territorio dell’Unione e non di un’immissione sul mercato o di altri usi comparabili, non sono soggette a dazi all’importazione.

35

Ne consegue che, nel caso di merci vincolate a tale regime, l’uso delle merci cui fa riferimento l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale dev’essere necessariamente inteso come riferito unicamente all’uso che va al di là delle operazioni di perfezionamento autorizzate dalle autorità doganali.

36

Qualora l’uso delle merci ai sensi di detta disposizione comprendesse anche l’uso conforme a tali operazioni di perfezionamento, l’estinzione, ex articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale, dell’obbligazione doganale sorta ai sensi del precedente articolo 79 sarebbe esclusa nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, il che sarebbe contrario allo scopo della prima di tali disposizioni.

37

Orbene, l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale costituisce, alla luce, in particolare, del riferimento che tale disposizione fa al precedente articolo 79, una disposizione applicabile a tutti i regimi doganali previsti dal codice medesimo.

38

È ben vero che la Corte ha dichiarato, con riguardo al regime di perfezionamento attivo previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), poi sostituito dal codice doganale, che, poiché tale regime comportava un rischio evidente per la corretta applicazione della normativa doganale dell’Unione e la riscossione dei relativi dazi, i beneficiari di quest’ultimo erano tenuti a rispettare rigorosamente gli obblighi che ne derivavano e che, allo stesso modo, occorreva procedere ad un’interpretazione rigorosa delle conseguenze nei loro confronti in caso di inosservanza degli obblighi ad essi incombenti. La Corte ne ha dedotto che dalla violazione dell’obbligo di presentare il conto di appuramento nel termine richiesto derivava il sorgere di un’obbligazione doganale avente ad oggetto il complesso delle merci d’importazione da appurare, ivi incluse quelle riesportate al di fuori del territorio dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2012, Döhler Neuenkirchen, C‑262/10, EU:C:2012:559, punti 4148).

39

Tuttavia, con riguardo al procedimento principale, occorre rilevare che non si chiede alla Corte se sorga o meno un’obbligazione doganale in caso di presentazione tardiva della dichiarazione di appuramento nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, essendo pacifico, nella specie, che un’obbligazione di questo tipo sorga ai sensi dell’articolo 79 del codice doganale, bensì se tale obbligazione possa essere estinta ai sensi del successivo articolo 124, paragrafo 1, lettera k).

40

Orbene, dal tenore dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), emerge chiaramente che un’obbligazione doganale sorta in applicazione del precedente articolo 79 si estingue, salvo in caso di tentativo di frode, quando ricorrono le condizioni previste dalla prima di tali disposizioni.

41

Nella specie, l’obbligazione doganale sorta ex articolo 79 del codice doganale per effetto della tardiva presentazione dell’attestazione di appuramento da parte della Combinova può estinguersi laddove risulti, in particolare, come indicato supra al punto 35, che le merci oggetto del procedimento principale non siano state utilizzate in modo che vada oltre le operazioni di perfezionamento autorizzate dalle autorità doganali, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

42

Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se la circostanza che l’uso delle merci oggetto del procedimento principale sia avvenuto anteriormente o successivamente al sorgere dell’obbligazione doganale rilevi ai fini dell’interpretazione della nozione di «merci utilizzate» ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale.

43

A tal riguardo, quest’ultima disposizione non contiene alcuna indicazione secondo cui il momento in cui avviene l’uso delle merci contemplato da tale disposizione presenti una qualsivoglia rilevanza ai fini della determinazione dell’uso delle merci stesse, ai sensi di tale disposizione.

44

Tuttavia, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, quando l’obbligazione doganale sorge in seguito alla presentazione tardiva del conto di appuramento e quando le merci sono già state riesportate, non si può ritenere che le merci siano state utilizzate, ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice stesso, nel territorio doganale dell’Unione successivamente al sorgere dell’obbligazione doganale.

45

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale dev’essere risolta dichiarando che l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale dev’essere interpretato nel senso che l’uso delle merci cui si riferisce tale disposizione riguarda esclusivamente l’uso eccedente le operazioni di perfezionamento attivo autorizzate dalle autorità doganali nell’ambito del regime di perfezionamento attivo previsto dall’articolo 256 del codice medesimo e non un uso conforme alle operazioni di perfezionamento attivo autorizzate.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, dev’essere interpretato nel senso che l’uso delle merci cui si riferisce tale disposizione riguarda esclusivamente l’uso eccedente le operazioni di perfezionamento attivo autorizzate dalle autorità doganali nell’ambito del regime di perfezionamento attivo previsto dall’articolo 256 del codice medesimo e non un uso conforme alle operazioni di perfezionamento attivo autorizzate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.

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