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Document 62017CN0719

Causa C-719/17: Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Commissione europea / Repubblica ceca

OJ C 112, 26.3.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/19


Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Commissione europea / Repubblica ceca

(Causa C-719/17)

(2018/C 112/26)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková e G. Wils, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

Nel ricorso che è stato proposto alla Corte il 22 dicembre 2017 la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti che è in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, e conseguentemente anche agli obblighi ulteriori riguardanti la ricollocazione stabiliti nell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, da entrambe le suindicate decisioni del Consiglio;

2.

condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel settembre 2015 il Consiglio ha istituito un meccanismo temporaneo di ricollocazione di emergenza mediante due decisioni, ossia la decisione (UE) 2015/1523 e la decisione (UE) 2015/1601, in base alle quali gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare, dall’Italia e dalla Grecia, persone in evidente bisogno di protezione internazionale.

Le decisioni del Consiglio impongono agli Stati membri l’obbligo di offrire ogni tre mesi posti disponibili per la ricollocazione, al fine di garantire una procedura di ricollocazione rapida e adeguata. Mentre quasi tutti gli Stati hanno effettuato le ricollocazioni e hanno assunto impegni in tale materia, la Repubblica ceca non ha effettuato alcuna ricollocazione dall’agosto 2016 e già da più di un anno non ha neppure offerto nuovi posti.

Il 15 giugno 2017 la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione del Trattato contro la Repubblica ceca.

Non avendo ritenuto sufficiente la risposta di tale Stato membro, la Commissione ha deciso pertanto di passare alla fase successiva nella procedura d’infrazione del Trattato mediante l’emissione del parere motivato del 26 luglio 2017.

Poiché la risposta a tale parere non è stata ritenuta sufficiente, la Commissione ha deciso pertanto di proporre ricorso, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, contro la Repubblica ceca per inadempimento degli obblighi in materia di ricollocazione.


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