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Document 62015CN0643
Case C-643/15: Action brought on 2 December 2015 — Slovak Republic v Council of the European Union
Causa C-643/15: Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Repubblica slovacca/Consiglio dell'Unione europea
Causa C-643/15: Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Repubblica slovacca/Consiglio dell'Unione europea
OJ C 38, 1.2.2016, p. 41–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/41 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Repubblica slovacca/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-643/15)
(2016/C 038/55)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentata da: Ministero della giustizia della Repubblica slovacca)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare nulla la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (1) e |
— |
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso la Repubblica slovacca deduce sei motivi:
1. |
Primo motivo di ricorso vertente su una violazione dell’articolo 68 TFUE nonché dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e del principio dell’equilibrio istituzionale Il Consiglio, adottando la decisione impugnata al di là del precedente orientamento del Consiglio europeo, e dunque in contrasto con il suo mandato, ha violato l’articolo 68 TFUE, nonché l’articolo 13, paragrafo 2, TUE e il principio dell’equilibrio istituzionale. |
2. |
Secondo motivo di ricorso vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, degli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 1 e degli articoli 6 e 7 del Protocollo n. 2, nonché dei principi della certezza del diritto, della democrazia rappresentativa e dell’equilibrio istituzionale Un tipo di atto siffatto, quale è la decisione impugnata, non può essere adottato sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Alla luce del suo contenuto, la decisione impugnata ha, infatti, natura di atto legislativo e avrebbe dovuto quindi essere adottata mediante una procedura legislativa, che non è tuttavia prevista all’articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Il Consiglio, adottando la decisione impugnata sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, non soltanto ha violato tale disposizione, ma si è altresì ingerito nei diritti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo. |
3. |
Terzo motivo di ricorso vertente su una violazione delle forme sostanziali che regolano la procedura legislativa, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e dei principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo Per l’ipotesi in cui la Corte di giustizia, in contrasto con quanto dedotto dalla Repubblica slovacca nell’ambito del secondo motivo, giungesse alla conclusione che la decisione impugnata è stata adottata mediante una procedura legislativa (quod non), la Repubblica slovacca deduce, in subordine, la violazione delle forme sostanziali, stabilite agli articoli 16, paragrafo 8, TUE; 15, paragrafo 2, TFUE; 78, paragrafo 3, TFUE; 3 e 4 del Protocollo n. 1, 6 e 7, paragrafi 1 e 2, del Protocollo n. 2, nonché una violazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e dei principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo. In concreto, non è stata rispettata l’esigenza di deliberazione e votazione in seno al Consiglio in seduta pubblica, è stata limitata la partecipazione dei parlamenti nazionali nel processo di adozione della decisione impugnata ed è stata violata l’esigenza della consultazione del Parlamento europeo. |
4. |
Quarto motivo di ricorso vertente sulla violazione delle forme sostanziali, previste agli articoli 78, paragrafo 3, TFUE e 293 TFUE, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo13, paragrafo 2, TUE e dei principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo Prima di approvare la decisione impugnata, il Consiglio ha apportato alla proposta della Commissione numerose modifiche e integrazioni. Con ciò ha violato le forme sostanziali, previste agli articoli 78, paragrafo 3, TFUE e 293 TFUE, nonché l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, l’articolo 13, paragrafo 2, TUE e i principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo. Il Parlamento europeo non è stato, infatti, debitamente consultato e il Consiglio non ha deciso all’unanimità sulle modifiche e integrazioni alla proposta della Commissione. |
5. |
Quinto motivo di ricorso vertente su una violazione dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE in quanto non ricorrono i presupposti per la sua applicabilità In subordine al secondo motivo di ricorso la Repubblica slovacca deduce la violazione dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE in quanto non ricorrono i presupposti per la sua applicabilità, riguardanti il carattere temporaneo delle misure, nonché l’esistenza di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. |
6. |
Sesto motivo vertente su una violazione del principio di proporzionalità La decisione impugnata è manifestamente contraria al principio di proporzionalità, giacché manifestamente essa non è né adeguata né necessaria al conseguimento dell’obiettivo perseguito. |