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Document 62015CN0643

Causa C-643/15: Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Repubblica slovacca/Consiglio dell'Unione europea

OJ C 38, 1.2.2016, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/41


Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Repubblica slovacca/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-643/15)

(2016/C 038/55)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentata da: Ministero della giustizia della Repubblica slovacca)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:

dichiarare nulla la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (1) e

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la Repubblica slovacca deduce sei motivi:

1.

Primo motivo di ricorso vertente su una violazione dell’articolo 68 TFUE nonché dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e del principio dell’equilibrio istituzionale

Il Consiglio, adottando la decisione impugnata al di là del precedente orientamento del Consiglio europeo, e dunque in contrasto con il suo mandato, ha violato l’articolo 68 TFUE, nonché l’articolo 13, paragrafo 2, TUE e il principio dell’equilibrio istituzionale.

2.

Secondo motivo di ricorso vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, degli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 1 e degli articoli 6 e 7 del Protocollo n. 2, nonché dei principi della certezza del diritto, della democrazia rappresentativa e dell’equilibrio istituzionale

Un tipo di atto siffatto, quale è la decisione impugnata, non può essere adottato sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Alla luce del suo contenuto, la decisione impugnata ha, infatti, natura di atto legislativo e avrebbe dovuto quindi essere adottata mediante una procedura legislativa, che non è tuttavia prevista all’articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Il Consiglio, adottando la decisione impugnata sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, non soltanto ha violato tale disposizione, ma si è altresì ingerito nei diritti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.

3.

Terzo motivo di ricorso vertente su una violazione delle forme sostanziali che regolano la procedura legislativa, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e dei principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo

Per l’ipotesi in cui la Corte di giustizia, in contrasto con quanto dedotto dalla Repubblica slovacca nell’ambito del secondo motivo, giungesse alla conclusione che la decisione impugnata è stata adottata mediante una procedura legislativa (quod non), la Repubblica slovacca deduce, in subordine, la violazione delle forme sostanziali, stabilite agli articoli 16, paragrafo 8, TUE; 15, paragrafo 2, TFUE; 78, paragrafo 3, TFUE; 3 e 4 del Protocollo n. 1, 6 e 7, paragrafi 1 e 2, del Protocollo n. 2, nonché una violazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e dei principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo. In concreto, non è stata rispettata l’esigenza di deliberazione e votazione in seno al Consiglio in seduta pubblica, è stata limitata la partecipazione dei parlamenti nazionali nel processo di adozione della decisione impugnata ed è stata violata l’esigenza della consultazione del Parlamento europeo.

4.

Quarto motivo di ricorso vertente sulla violazione delle forme sostanziali, previste agli articoli 78, paragrafo 3, TFUE e 293 TFUE, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo13, paragrafo 2, TUE e dei principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo

Prima di approvare la decisione impugnata, il Consiglio ha apportato alla proposta della Commissione numerose modifiche e integrazioni. Con ciò ha violato le forme sostanziali, previste agli articoli 78, paragrafo 3, TFUE e 293 TFUE, nonché l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, l’articolo 13, paragrafo 2, TUE e i principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo. Il Parlamento europeo non è stato, infatti, debitamente consultato e il Consiglio non ha deciso all’unanimità sulle modifiche e integrazioni alla proposta della Commissione.

5.

Quinto motivo di ricorso vertente su una violazione dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE in quanto non ricorrono i presupposti per la sua applicabilità

In subordine al secondo motivo di ricorso la Repubblica slovacca deduce la violazione dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE in quanto non ricorrono i presupposti per la sua applicabilità, riguardanti il carattere temporaneo delle misure, nonché l’esistenza di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.

6.

Sesto motivo vertente su una violazione del principio di proporzionalità

La decisione impugnata è manifestamente contraria al principio di proporzionalità, giacché manifestamente essa non è né adeguata né necessaria al conseguimento dell’obiettivo perseguito.


(1)  GU L 239, pag. 146.


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