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Document 62013CC0119

Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 9 aprile 2014.
eco cosmetics GmbH & Co. KG contro Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13) e Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH contro Tetyana Bonchyk (C-120/13).
Domande di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Wedding - Germania.
Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Insussistenza di notificazione valida - Effetti - Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva - Opposizione - Riesame in casi eccezionali - Termini.
Cause riunite C-119/13 e C-120/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:248

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 9 aprile 2014 ( 1 )

Cause riunite da C‑119/13 a C‑121/13

eco cosmetics GmbH & Co. KG (C‑119/13)

contro

Virginie Laetitia Barbara Dupuy,

Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH (C‑120/13)

contro

Tetyana Bonchyk

e

Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft (C‑121/13)

contro

Xceed Holding Ltd

[domande di pronuncia pregiudiziale presentate dall’Amtsgericht Wedding (Germania)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Ingiunzione di pagamento europea — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Assenza di notifica validamente effettuata — Riesame — Rispetto dei diritti della difesa — Articolo 47 della Carta»

1. 

Il contesto normativo delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale è costituito dal regolamento (CE) n. 1896/2006 ( 2 ) che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Esse chiedono se, nel caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata al convenuto, quest’ultimo possa chiedere l’applicazione, per analogia, dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006.

2. 

Tale disposizione prevede che, scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento, sia possibile chiedere, in presenza di talune condizioni, il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro d’origine (in prosieguo: il «giudice d’origine»), a causa di circostanze eccezionali. In particolare, il convenuto può chiedere il riesame di tale ingiunzione se la medesima è stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14 del suddetto regolamento e se la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di predisporre le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili.

3. 

Nelle presenti conclusioni, esporrò le ragioni per le quali ritengo che il regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’articolo 20 del medesimo possa essere applicato per analogia a un caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata o la notifica non sia stata validamente effettuata al convenuto. Al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa, il convenuto deve disporre di un mezzo di ricorso indipendente dinanzi al giudice d’origine per poter dimostrare di non avere ricevuto la notifica di tale ingiunzione e, eventualmente, farne dichiarare l’invalidità.

I – Contesto normativo

A – Il diritto dell’Unione

4.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1896/2006, quest’ultimo ha per oggetto «semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento».

5.

L’articolo 13 del medesimo regolamento recita:

«L’ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:

a)

notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;

b)

notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l’atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione della data della notifica;

c)

notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;

d)

notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto».

6.

L’articolo 14 del suddetto regolamento, intitolato «Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto», è redatto nel seguente modo:

«1.   L’ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme:

a)

notifica in mani proprie, presso l’indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del convenuto;

b)

se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;

c)

deposito dell’ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;

d)

deposito dell’ingiunzione presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell’atto o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

e)

notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d’origine;

f)

notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

2.   Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.

3.   La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), è attestata da:

a)

un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:

i)

la forma di notifica,

e

ii)

la data in cui è stata effettuata,

e

iii)

se l’ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso,

oppure

b)

una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b)».

7.

L’articolo 16 del regolamento n. 1896/2006 dispone quanto segue:

«1.   Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

2.   Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

(…)».

8.

Infine, l’articolo 20 del suddetto regolamento prevede che il convenuto possa chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea. Esso dispone che:

«1.   Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice (…) d’origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i)

l’ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14;

e

ii)

la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

b)

il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché, in entrambi i casi, agisca tempestivamente.

2.   Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice (…) d’origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3.   Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l’ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla».

B – La normativa tedesca

9.

Nel diritto tedesco, il procedimento in materia d’ingiunzione di pagamento è disciplinato dal codice di procedura civile (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la «ZPO»). In particolare, gli articoli 692, paragrafo 1, punto 1, e 700, paragrafo 3, primo periodo, della versione della ZPO applicabile alle controversie in esame, dispongono che, a seguito di un’opposizione – sia essa ricevibile o irricevibile, tempestiva, tardiva, chiara o poco chiara – il procedimento d’ingiunzione di pagamento viene automaticamente rimesso al giudice investito della definizione della controversia.

10.

Ai sensi dell’articolo 690, paragrafo 1, punto 5, della ZPO, fin dalla richiesta di emissione dell’ingiunzione di pagamento il creditore è tenuto a indicare il giudice competente a risolvere la controversia in caso di opposizione.

11.

Di contro, riguardo alla domanda d’ingiunzione di pagamento europea, l’Amtsgericht Wedding [Tribunale distrettuale di Wedding (Germania)] precisa che non è prevista l’indicazione del giudice che sarà chiamato a decidere in caso di controversia. La rimessione della causa al giudice competente a decidere la controversia a seguito di un’opposizione avviene, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1896/2006, unicamente in applicazione della normativa dello Stato membro d’origine, vale a dire lo Stato membro nel quale è emessa un’ingiunzione di pagamento europea.

12.

Il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell’articolo 1090, paragrafi 1, primo periodo, e 2, primo periodo, della ZPO, ciò significa che il giudice europeo competente per l’ingiunzione di pagamento europea invita il creditore a nominare un giudice competente in caso di controversia. Finché il creditore non agisce in tal senso o qualora ometta di designare un giudice, il procedimento non viene rimesso ad altro giudice. Il giudice del rinvio giunge quindi alla conclusione che il ricorrente dispone di un’ingiunzione di pagamento europea munita di una dichiarazione di esecutività, mentre il convenuto non ha alcuna possibilità di adire un giudice per far appurare l’osservanza del termine fissato per l’opposizione o il fatto che esso non abbia mai iniziato a decorrere, dal momento che gli atti non sono stati trasmessi a un giudice secondo le norme procedurali generali e che il riesame di cui all’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 non risulta direttamente applicabile.

II – Fatti oggetto delle controversie in esame

A – La causa C119/13

13.

La eco cosmetics GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «eco cosmetics»), con sede in Germania, ha presentato all’Amtsgericht Wedding domanda d’ingiunzione di pagamento europea, a carico della sig.ra Dupuy, residente in Francia. A tal fine, essa ha indicato come indirizzo di residenza di quest’ultima un indirizzo in Francia. Il 22 marzo 2010 l’Amtsgericht Wedding ha accolto la domanda della eco cosmetics ed ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea. Quest’ultima è stata notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso l’indirizzo fornito. Dall’avviso di ricevimento emerge che la notifica è stata effettuata il 31 marzo 2010.

14.

In assenza di alcuna opposizione da parte della sig.ra Dupuy, l’Amtsgericht Wedding ha rilasciato la dichiarazione di esecutività di tale ingiunzione in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006.

15.

Soltanto con lettera del 28 luglio 2010, ricevuta dall’Amtsgericht Wedding il 3 agosto 2010, la sig.ra Dupuy ha presentato opposizione contro l’ingiunzione di pagamento europea. Con lettera del 5 agosto 2010, l’Amtsgericht Wedding ha informato la sig.ra Dupuy del carattere tardivo dell’opposizione e del fatto che essa potesse, al massimo, chiedere un riesame di tale ingiunzione, a norma dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006. Quindi, con lettera del 7 ottobre 2010 la sig.ra Dupuy ha presentato istanza di riesame della suddetta ingiunzione e, con lettera del 13 aprile 2011, ha presentato le relative motivazioni.

16.

Secondo la sig.ra Dupuy, l’ingiunzione di pagamento europea non le è mai stata notificata poiché, dal mese di ottobre del 2009, essa aveva lasciato l’appartamento sito all’indirizzo indicato dalla eco cosmetics. La stessa ha precisato altresì di essere venuta a conoscenza di tale ingiunzione unicamente tramite una lettera della sua banca del 23 luglio 2010. La eco cosmetics ha contestato tali affermazioni.

B – La causa C120/13

17.

La Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH (in prosieguo: la «Raiffeisenbank»), con sede in Austria, ha presentato domanda d’ingiunzione di pagamento europea a carico della sig.ra Bonchyk, residente in Germania. Il 2 settembre 2010, l’Amtsgericht Wedding ha accolto tale domanda ed ha emesso l’ingiunzione. Detto giudice ha provato, per due volte, a far notificare la suddetta ingiunzione per posta agli indirizzi indicati dalla Raiffeisenbank, ma senza successo. Quest’ultima ha allora fornito un nuovo indirizzo. Il 1o febbraio 2011 l’ingiunzione di pagamento europea è stata quindi notificata al nuovo indirizzo mediante deposito nella cassetta delle lettere.

18.

In assenza di opposizione da parte della sig.ra Bonchyk, il 10 marzo 2011 l’Amtsgericht Wedding ha rilasciato la dichiarazione di esecutività di tale ingiunzione. Con fax del 1o giugno 2011, la sig.ra Bonchyk ha presentato opposizione contro la suddetta ingiunzione. La stessa ha indicato, tra l’altro, di essere venuta a conoscenza dell’esistenza dell’ingiunzione per pura casualità e ha precisato, inoltre, che dal 2009 non abitava più all’indirizzo presso il quale le era stata notificata l’ingiunzione di pagamento europea. Infine, essa ha precisato che tale ingiunzione non le è stata mai notificata.

19.

Con lettera del 17 giugno 2011 l’Amtsgericht Wedding ha informato la sig.ra Bonchyk del carattere tardivo dell’opposizione e del fatto che essa potesse, al massimo, chiedere un riesame a norma dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006. Con lettera del 24 giugno 2011 la sig.ra Bonchyk ha quindi presentato domanda di riesame dell’ingiunzione di pagamento europea.

C – La causa C‑121/13.

20.

La Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft (in prosieguo: la «CMS Hasche Sigle»), studio legale con sede in Germania, ha chiesto l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea nei confronti della Xceed Holding Ltd, con sede a Cipro. A tal fine, essa ha indicato un indirizzo a Nicosia (Cipro). Il 4 giugno 2010 l’Amtsgericht Wedding ha accolto tale domanda e, successivamente, ha notificato l’ingiunzione di pagamento europea mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso l’indirizzo indicato dalla CMS Hasche Sigle. Dall’avviso di ricevimento emerge che tale ingiunzione è stata notificata presso tale indirizzo il 30 giugno 2010, posto che sul predetto avviso di ricevimento appaiono una firma e il timbro di uno studio legale, mentre non è stata apposta alcuna croce né sul riquadro «consegnata» né altrove. Il 10 agosto 2010 l’Amtsgericht Wedding ha rilasciato la dichiarazione di esecutività della predetta ingiunzione.

21.

Con lettera del 19 ottobre 2010, ricevuta il 20 ottobre del medesimo anno dall’Amtsgericht Wedding, la Xceed Holding Ltd ha presentato una domanda di riesame avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento europea e, in via cautelare, ha presentato opposizione contro detta ingiunzione.

22.

La Xceed Holding Ltd sostiene, senza che ciò sia contestato, che la predetta ingiunzione non le è stata mai notificata. Quest’ultima espone che fino al 18 maggio 2010 la sua sede era situata a Larnaka (Cipro), successivamente a Limassol (Cipro) e di non aver mai avuto alcun contatto con lo studio legale che ha ricevuto e firmato l’avviso di ricevimento. Essa sarebbe venuta a conoscenza dell’ingiunzione di pagamento europea solo il 7 ottobre 2010, a seguito della messa in mora da parte della CMS Hasche Sigle.

23.

In queste tre cause, l’Amtsgericht Wedding solleva dubbi in merito all’interpretazione del regolamento n. 1896/2006. Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se le domande di riesame presentate dalle tre parti convenute nei procedimenti principali costituiscano un mezzo di ricorso valido.

III – Questioni pregiudiziali

24.

Nel contesto delle tre controversie principali, l’Amtsgericht Wedding ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali. Riproduco di seguito le questioni sottoposte nella causa C‑119/13, le cui questioni prima e terza sono identiche a quelle sottoposte nelle cause C‑120/13 e C‑121/13:

«1)

Se il regolamento (…) n. 1896/2006 (…) debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell’ingiunzione di pagamento europea anche qualora quest’ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata e se, a tale riguardo, sia possibile basarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 1, o sull’articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il convenuto, qualora l’ingiunzione di pagamento non gli sia stata notificata o la notifica non sia stata validamente effettuata, debba rispettare determinati limiti temporali per presentare domanda di riesame e se, a tal fine, occorra basarsi, in particolare, sulla disposizione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 1869/2006.

3)

Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche, sotto il profilo procedurale, derivino dall’accoglimento dell’istanza di riesame e se, in merito, sia possibile fondarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 3, o sull’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in oggetto».

IV – Analisi

25.

Con la prima questione, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell’ingiunzione di pagamento europea qualora quest’ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata, e se sia possibile basarsi, per analogia, sull’articolo 20, paragrafi 1 o 2, del suddetto regolamento.

26.

Nei tre procedimenti principali, il giudice del rinvio parte dal principio che manchi la notifica dell’ingiunzione di pagamento europea oppure che la stessa sia invalida perché non eseguita nel rispetto delle norme minime prescritte dal suddetto regolamento.

27.

In realtà, con le presenti cause ci si chiede quale mezzo di ricorso sia a disposizione del convenuto avverso un’ingiunzione di pagamento europea che non gli sia stata notificata o che non gli sia stata validamente notificata e che sia divenuta esecutiva. Il regolamento n. 1896/2006 nulla dice infatti in ordine agli eventuali mezzi di ricorso offerti al convenuto in circostanze simili e determina, dunque, una lacuna normativa. La questione verte, quindi, sulle conseguenze giuridiche di una mancata notifica o di una notifica invalida.

28.

Il giudice del rinvio e la maggioranza delle parti della controversia sembrano ritenere che l’unico mezzo di ricorso sia costituito dal riesame dell’ingiunzione di pagamento europea sulla base dell’articolo 20 di detto regolamento. Non condivido tale opinione.

29.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del predetto regolamento, quest’ultimo intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti relativi a controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Detto procedimento potrebbe essere definito un «procedimento unilaterale» dal momento che non ha luogo alcuna udienza dinanzi al giudice d’origine e il convenuto appare solo in un momento successivo, ossia quando l’ingiunzione di pagamento europea è stata emanata da tale giudice e notificata al convenuto.

30.

A tal proposito, il regolamento n. 1896/2006 stabilisce norme minime con riferimento alle forme di notifica, suddividendole in due categorie.

31.

In primo luogo, l’articolo 13 di tale regolamento prevede le forme di notifica accompagnate dalla prova della loro ricezione da parte del convenuto. Ciò significa che è attestato che il convenuto ha ricevuto l’ingiunzione di pagamento europea che è stata emessa nei suoi confronti – e, quindi, che ne ha avuto conoscenza – e che il meccanismo previsto dal predetto regolamento ha dunque prodotto i suoi effetti.

32.

Pertanto, se il convenuto decide di presentare opposizione contro l’ingiunzione di pagamento europea, a norma dell’articolo 16 del regolamento n. 1896/2006, il procedimento prosegue dinanzi al giudice d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto l’estinzione del procedimento ( 3 ). Se, invece, il convenuto non presenta opposizione contro detta ingiunzione entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, del predetto regolamento, il giudice d’origine, senza ritardo, dichiara esecutiva la predetta ingiunzione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, mentre l’articolo 19 di detto regolamento stabilisce, in particolare, che l’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri.

33.

Solo in circostanze eccezionali il convenuto potrà chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea, vuoi perché non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili ( 4 ), vuoi perché è manifesto che l’ingiunzione di pagamento è stata emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti da tale regolamento, o a causa di circostanze eccezionali ( 5 ).

34.

In secondo luogo, l’articolo 14 del regolamento n. 1896/2006 contempla le forme di notifica non accompagnate dalla prova del ricevimento da parte del convenuto, ove l’ingiunzione di pagamento europea sia consegnata a un terzo. Il legislatore dell’Unione muove dall’ipotesi che, in tali circostanze, il convenuto sia temporaneamente assente nel momento in cui si presenta l’ufficiale giudiziario o il postino. Ciò significa che, laddove si utilizzino dette forme di notifica, si presume unicamente che il convenuto abbia effettivamente ricevuto l’ingiunzione di pagamento europea emessa nei suoi confronti e, quindi, che sia in linea di principio venuto a conoscenza dei suoi diritti nonché degli effetti giuridici che deriverebbero da un’opposizione o da una mancata risposta entro il termine impartito, vale a dire la dichiarazione di esecutività di tale ingiunzione, ai sensi dell’articolo 18 di detto regolamento.

35.

Tuttavia, il legislatore dell’Unione, anche in questo caso, ha previsto di tenere in considerazione un eventuale ritardo dando la possibilità al convenuto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea, ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

36.

Alla luce di quanto precede, è evidente l’importanza di una valida notifica nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Essa consente di garantire che il convenuto abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per predisporre le proprie difese e, quindi, il rispetto dei diritti della difesa ( 6 ). Già nei suoi lavori preparatori, la Commissione aveva sottolineato questo aspetto, segnalando che, «per garantire un processo giusto, l’ingiunzione di pagamento deve essere accompagnata da un’adeguata informazione del debitore sui suoi diritti ed obblighi processuali. (…) Un’informazione concisa, ma completa, rappresenta un requisito indispensabile per avere un termine breve e per presumere che entro tale termine il debitore possa decidere se contestare o meno la domanda con piena consapevolezza delle conseguenze senza dover ricorrere all’assistenza di un avvocato» ( 7 ).

37.

Proprio in tale aspetto risiede tutto l’interesse del procedimento introdotto dal regolamento n. 1896/2006, vale a dire conciliare la rapidità e l’efficacia di un procedimento giudiziario con il rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di controversie transfrontaliere che riguardano crediti pecuniari non contestati. Il convenuto, dopo essere stato informato ed essere venuto a conoscenza di quanto indicato nei documenti obbligatoriamente allegati alla notifica, può esercitare i suoi diritti con piena cognizione di causa. È la ragione per cui egli dispone, successivamente, solo di mezzi limitati per opporsi all’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea.

38.

Tuttavia, in ragione del fatto che egli è stato personalmente informato dell’emissione di detta ingiunzione, i suoi diritti, segnatamente i suoi diritti di difesa, sono stati pienamente rispettati.

39.

Occorre chiedersi se ciò valga anche qualora, in sede di esecuzione alla predetta ingiunzione emessa, ai sensi del procedimento di cui all’articolo 14 del regolamento n. 1896/2006, emerga che, di fatto, il presunto debitore non l’ha ricevuta, per causa a lui non imputabile.

40.

Certamente no.

41.

Come osservato, la notifica nell’ambito del sistema introdotto da detto regolamento intende tutelare i diritti della difesa. Essa costituisce una presunzione del fatto che il convenuto abbia ricevuto l’ingiunzione di pagamento europea, un momento estremamente importante di questo procedimento. Il rispetto di tali condizioni nell’ambito del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è fondamentale per garantire un equilibrio tra i diversi obiettivi perseguiti dal predetto regolamento.

42.

Il rispetto dei diritti della difesa non può essere garantito attraverso un meccanismo di presunzione laddove l’esecuzione di tale ingiunzione dimostri che detta presunzione è falsa. Occorrerebbe, allora, farne una presunzione assoluta, il che, in materia di diritti della difesa, sarebbe privo di senso.

43.

Volendo semplificare al massimo il meccanismo previsto dal regolamento n. 1896/2006, è proprio ai diritti della difesa e quindi all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») che si arrecherebbe pregiudizio.

44.

Infatti, innanzitutto, qualora si ammettesse l’applicazione, per analogia, dell’articolo 20 di detto regolamento, si priverebbe dei suoi diritti più fondamentali il convenuto in buona fede, il quale, a causa della mancata notifica, nel rispetto delle norme minime, dell’ingiunzione di pagamento europea, non è stato informato dei mezzi di cui poteva disporre per opporsi, diversamente da colui che, invece, ricevendo la notifica regolarmente eseguita, ha potuto godere di tali diritti. A parte il fatto che un’interpretazione del genere sarebbe contraria al rispetto dei diritti della difesa sanciti dall’articolo 47 della Carta, ne risulterebbe anche una violazione del principio di parità di trattamento dei due convenuti in buona fede.

45.

Inoltre, in assenza di notifica al convenuto dell’ingiunzione di pagamento europea, non è nemmeno possibile ritenere che il credito di cui trattasi sia effettivamente un credito non contestato, posto che il convenuto, in assenza di tale notifica, non ha, per l’appunto, mai potuto contestarlo. Dunque, nel caso di specie, non solo si andrebbe contro la finalità stessa del regolamento n. 1896/2006 che, ricordo, introduce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento per i «crediti non contestati» ma, soprattutto, avrebbe luogo una chiara violazione dei diritti della difesa che, inoltre, determinerebbe conseguenze giuridiche gravi per il convenuto. Invero, nel caso in cui, in virtù dell’applicazione per analogia dell’articolo 20 di tale regolamento alla fattispecie in esame, l’istanza di riesame non fosse accolta, l’ingiunzione di pagamento europea conserverebbe la sua natura esecutiva poiché resterebbe valida ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, del predetto regolamento.

46.

Parimenti, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione ha avuto cura di specificare che il giudice d’origine deve garantire, a partire dalla fase di emissione di un’ingiunzione di pagamento europea, che la stessa sia notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale, nel rispetto delle norme minime previste dagli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006 ( 8 ). L’articolo 14 del predetto regolamento, che contempla le forme di notifica senza prova di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento europea da parte del convenuto, è ancor più illuminante a tal proposito, posto che il suo paragrafo 2 recita che «la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza».

47.

Insistendo sull’obbligo del giudice d’origine di assicurarsi che le norme minime in materia di notifica siano pienamente rispettate, il legislatore dell’Unione ha sottolineato la sua volontà di garantire che i diritti della difesa siano rispettati nell’ambito di un procedimento unilaterale nel quale il convenuto, in definitiva, ha la possibilità di far valere i suoi diritti solo in un momento successivo.

48.

Qual è allora l’utilità del procedimento di cui all’articolo 14 del regolamento n. 1896/2006? Essa mi appare evidente. Quest’ultimo introduce una presunzione che consente al procedimento di seguire il suo corso e, in assenza di opposizione, di rilasciare la dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione di pagamento europea. Ciò è logico nella misura in cui la forma di notifica rende probabile che l’ingiunzione pervenga al suo destinatario. Per motivi di efficacia, detta probabilità giustifica il fatto che possano essere avviate le fasi successive del procedimento, posto che, nella maggior parte dei casi, la presunzione si sarà avverata. Invece, nei casi, statisticamente meno frequenti, in cui le cose vadano diversamente, occorrerà ritenere che la notifica non sia stata eseguita. Nel complesso, l’efficacia del sistema sarà stata garantita e le libertà individuali saranno state tutelate.

49.

Peraltro, unicamente alla luce di tale interpretazione, il procedimento di cui all’articolo 14 del regolamento n. 1896/2006 mi pare esente da critiche, in particolare quelle formulate dalla dottrina ( 9 ).

50.

Pertanto, ritengo che un’applicazione per analogia dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 a casi simili a quelli oggetto delle presenti cause non sia conforme né alla lettera del regolamento né al suo spirito e sia contraria all’articolo 47 della Carta. A mio avviso, il predetto regolamento non può tollerare un siffatto squilibrio tra i diritti che intende tutelare.

51.

Peraltro, ritengo che il convenuto non possa essere privato di un mezzo di ricorso in ragione del fatto che fosse semplicemente probabile che la notifica fosse stata eseguita, quando invece la sua opposizione dimostra che egli non ha avuto conoscenza dell’ingiunzione di pagamento europea. Egli deve dunque disporre effettivamente di un mezzo di ricorso di tal genere al fine di poter dimostrare, dinanzi al giudice d’origine, di non aver ricevuto detta ingiunzione. Ritengo che, nel caso in cui tale giudice accerti l’assoluta mancanza di notifica, l’unica conseguenza giuridica che ne potrebbe derivare sia l’invalidità della predetta ingiunzione.

52.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo dunque che il regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che esso osta a un’applicazione per analogia del suo articolo 20 a un caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata al convenuto. Al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa, quest’ultimo deve disporre di un mezzo di ricorso indipendente, dinanzi al giudice d’origine, che gli consenta di dimostrare di non aver ricevuto la notifica di tale ingiunzione e, all’occorrenza, di farne dichiarare l’invalidità.

53.

Tenuto conto della risposta che propongo di dare alla prima questione, non è necessario, a mio avviso, rispondere alla seconda ed alla terza questione.

V – Conclusione

54.

Sulla base dell’insieme delle considerazioni svolte, suggerisco alla Corte di rispondere nel seguente modo alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Amtsgericht Wedding:

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione per analogia del suo articolo 20 a un caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata o la notifica non sia stata validamente effettuata al convenuto.

Al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa, il convenuto deve disporre di un mezzo di ricorso indipendente, dinanzi al giudice dello Stato membro d’origine, che gli consenta di dimostrare di non aver ricevuto la notifica di tale ingiunzione e, all’occorrenza, di farne dichiarare l’invalidità.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1).

( 3 ) V. articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento.

( 4 ) V. articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006.

( 5 ) V. articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento.

( 6 ) V., a proposito della notifica di una domanda giudiziale, sentenza Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punti 32 e 33). V., altresì, sentenza Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, punti da 34 a 36).

( 7 ) V. pag. 38 del libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità [COM (2002) 746 definitivo].

( 8 ) V. articolo 12, paragrafo 5, del regolamento in esame.

( 9 ) La dottrina non ha mancato di sottolineare le carenze del predetto regolamento. V., a tal proposito, Guinchard, E., «L’Europe, la procédure civile et le créancier: l’injonction de payer européenne et la procédure européenne de règlement des petits litiges», Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2008, pag. 465, e Miguet, J., «Procédure d’injonction européenne», Jurisclasseur commercial, fascicolo 185, 2008. V., altresì, Lopez de Tejada, M., e d’Avout, L., «Les non-dits de la procédure européenne d’injonction de payer», Revue critique de droit international privé, 2007, pag. 717.

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