EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0277

Causa C-277/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General (Rinvio pregiudiziale — Sistema europeo comune di asilo — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo — Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda — Portata — Regolarità della procedura nazionale seguita nell’esame di una domanda di protezione sussidiaria a seguito del rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato — Rispetto dei diritti fondamentali — Diritto al contraddittorio)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General

(Causa C-277/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema europeo comune di asilo - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo - Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda - Portata - Regolarità della procedura nazionale seguita nell’esame di una domanda di protezione sussidiaria a seguito del rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - Rispetto dei diritti fondamentali - Diritto al contraddittorio)

2013/C 26/16

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti nella causa principale

Ricorrente: M. M.

Convenuti: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Domanda di protezione sussidiaria a seguito del rifiuto di concessione dello status di rifugiato — Proposta di rigetto della domanda di protezione sussidiaria — Obbligo di fornire al richiedente i risultati dell’esame della sua domanda prima dell’adozione di una decisione definitiva

Dispositivo

L’obbligo in capo allo Stato membro interessato di cooperare con il richiedente asilo, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non può essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui uno straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l’autorità nazionale competente intenda respingere anche questa seconda domanda, tale autorità dovrebbe a tal titolo, prima dell’adozione della sua decisione, informare l’interessato dell’esito negativo che prevede di riservare alla sua domanda nonché comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto di quest’ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere il suo punto di vista in proposito.

Tuttavia, in un sistema come quello messo in atto dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, caratterizzato dall’esistenza di due procedure distinte e successive ai fini dell’esame, rispettivamente, della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto, nell’ambito di ciascuna di tali procedure, dei diritti fondamentali del richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito, nel senso che quest’ultimo deve poter esprimere utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione di qualsiasi decisione che neghi il beneficio della protezione richiesta. In un siffatto sistema, la circostanza che l’interessato sia già stato validamente sentito durante l’istruzione della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non implica che si possa eludere tale formalità nell’ambito della procedura relativa alla domanda di protezione sussidiaria.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


Top