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Document 62010CJ0090

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 settembre 2011.
Commissione europea contro Regno di Spagna.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva "habitat" - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2 - Fissazione di priorità per le zone speciali di conservazione e istituzione di un sistema di protezione adeguata di queste ultime - Insussistenza della garanzia di una tutela giuridica adeguata delle zone speciali di conservazione ubicate nell'arcipelago delle Canarie.
Causa C-90/10.

European Court Reports 2011 I-00134*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:606





Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 – Commissione / Spagna

(causa C‑90/10)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva “habitat” – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2 – Fissazione di priorità per le zone speciali di conservazione e istituzione di un sistema di protezione adeguata di queste ultime – Insussistenza della garanzia di una tutela giuridica adeguata delle zone speciali di conservazione ubicate nell’arcipelago delle Canarie»

1.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 25)

2.                     Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Fissazione delle priorità – Attuazione mediante un ordine di approvazione degli strumenti di gestione corrispondenti – Insussistenza – Mancata adozione delle misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e le perturbazioni significative delle specie – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2) (v. punti 37‑38, 48-49, 53-54, 62‑64 e dispositivo)

3.                     Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Presunzioni – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 47)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) – Siti di importanza comunitaria – Misure di conservazione – Regione biogeografica macaronesica.

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna,

–        omettendo di stabilire, ai sensi dell’art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, priorità per le zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti d’importanza comunitaria della regione biogeografica macaronesica situati in territorio spagnolo e identificati con la decisione della Commissione 28 dicembre 2001, 2002/11/CE, che stabilisce l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43, e

–        non avendo adottato, né applicato, ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 92/43, misure appropriate di conservazione, né un regime di protezione che eviti il degrado degli habitat e le perturbazioni significative delle specie assicurando la tutela giuridica delle zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti menzionati nella decisione 2002/11, situati in territorio spagnolo,

non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza delle summenzionate disposizioni della detta direttiva. 

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)

La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

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