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Document 62009FO0054

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 30 novembre 2009.
Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee.
Pubblico impiego - Dipendenti.
Causa F-54/09.

European Court Reports – Staff Cases 2009 I-A-1-00505; II-A-1-02735

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:166

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

30 novembre 2009

Causa F‑54/09

Giorgio Lebedef

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Congedo ordinario – Comando a metà tempo a fini di rappresentanza sindacale – Assenza ingiustificata – Deduzione dal diritto a congedo ordinario – Art. 60 dello Statuto – Ricorso manifestamente infondato»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Lebedef chiede l’annullamneto delle decisioni del 15 febbraio, 1° aprile, 10 aprile, 20 maggio e 14 luglio 2008, che riguardano complessivamente la deduzione di 39 giorni dal suo diritto a congedo per l’anno 2008.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Funzionari – Rappresentanza – Tutela dei rappresentanti del personale

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 1, sesto comma)

1.      Il giudice comunitario ha il diritto di valutare, a seconda delle circostanze di ciascun caso di specie, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito di un ricorso manifestamente infondato in applicazione dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, senza previamente statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta. Così avviene nel caso in cui la soluzione adottata dal Tribunale in una sentenza anteriore concernente il ricorrente sia trasponibile, mutatis mutandis, servatis servandis, al caso di specie.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 20 gennaio 2009, causa F‑32/08, Klein/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20 e giurisprudenza ivi citata), e 7 luglio 2009, causa F‑39/08, Lebedef/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

2.      L’art. 10 dell’accordo quadro del 27 gennaio 2006, riguardante i rapporti tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali, e l’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto hanno essenzialmente lo stesso contenuto e la stessa finalità, e cioè la tutela dei rappresentanti del personale, differenziandosi in sostanza solo per quanto riguarda i loro rispettivi ambiti di applicazione ratione personae. Infatti, l’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto riguarda i rappresentanti statutari, ossia i membri del comitato del personale e i funzionari che, per delega del comitato, facciano parte di organi statutari, mentre l’art. 10 dell’accordo quadro riguarda i delegati e i rappresentanti sindacali.

(v. punto 49)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Lebedef/Commissione, cit.


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