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Document 62009CJ0163
Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 December 2010.#Repertoire Culinaire Ltd v The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.#Reference for a preliminary ruling: First-tier Tribunal (Tax Chamber) - United Kingdom.#Directive 92/83/EEC - Harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages - Article 20, first indent, and Article 27(1)(e) and (f) - Cooking wine, cooking port and cooking cognac.#Case C-163/09.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 dicembre 2010.
Repertoire Culinaire Ltd contro The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Regno Unito.
Direttiva 92/83/CEE - Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche - Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) - Vino, porto e cognac da cucina.
Causa C-163/09.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 dicembre 2010.
Repertoire Culinaire Ltd contro The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Regno Unito.
Direttiva 92/83/CEE - Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche - Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) - Vino, porto e cognac da cucina.
Causa C-163/09.
European Court Reports 2010 I-12717
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:752
*A9* First-tier Tribunal (Tax Chamber), judgment of 24/04/2009 (LON/2002/8331)
Causa C‑163/09
Repertoire Culinaire Ltd
contro
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)
«Direttiva 92/83/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche — Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) — Vino, porto e cognac da cucina»
Massime della sentenza
1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcol e bevande alcoliche — Alcol etilico — Nozione — Vino da cucina e porto da cucina — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 92/83, art. 20, primo trattino)
2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcol e bevande alcoliche — Esenzione dall’accisa armonizzata — Vino da cucina, porto da cucina e cognac da cucina impiegati per la fabbricazione di prodotti alimentari
[Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, n. 1, lett. e) ed f]
3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcol e bevande alcoliche — Esenzione dall’accisa armonizzata — Vino da cucina, porto da cucina e cognac da cucina impiegati per la fabbricazione di prodotti alimentari
(Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, n. 1)
4. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcol e bevande alcoliche — Esenzione dall’accisa armonizzata — Esenzioni previste dall’art. 27, n. 1, della direttiva
(Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, n. 1)
1. L’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che la definizione dell’alcol etilico contenuta in tale disposizione è applicabile al vino da cucina e al porto da cucina.
La circostanza che il vino da cucina e il porto da cucina siano, in quanto tali, considerati una preparazione alimentare coperta dal capitolo 21 della nomenclatura combinata allegata al regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 2587/91, e che siano inidonei al consumo come bevande è ininfluente ai fini dell’applicabilità di detta disposizione all’alcol etilico in essi contenuto.
(v. punti 26, 27, 30, dispositivo 1)
2. Un’esenzione dall’accisa armonizzata del vino da cucina, del porto da cucina e del cognac da cucina impiegati per la fabbricazione di prodotti alimentari è tale da ricadere nell’ambito dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche.
Siffatti prodotti potrebbero ricadere nella disposizione di cui all'art. 27, n. 1, lett. e), della citata direttiva solamente se fossero impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche.
(v. punti 33, 34, 36, dispositivo 2)
3. L’uniforme applicazione delle disposizioni della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, implica che l’assoggettamento o meno di un prodotto all’accisa o l’esenzione di un prodotto in uno Stato membro debba, in linea di principio, essere riconosciuto dagli altri Stati membri. Una diversa interpretazione comprometterebbe la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla suddetta direttiva e potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci.
Pertanto, nell’ipotesi in cui prodotti quali il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina, che sono stati considerati non soggetti ad accisa o esenti dall’accisa in forza della direttiva 92/83 e immessi al consumo nello Stato membro in cui sono stati prodotti, siano destinati a essere commercializzati in un altro Stato membro, quest’ultimo deve riservare nel proprio territorio un trattamento identico a detti prodotti, salvo il caso in cui ricorrano elementi concreti, oggettivi e verificabili dai quali risulti che il primo Stato membro non ha applicato correttamente le disposizioni di tale direttiva o che, in conformità dell’art. 27, n. 1, della stessa, sia giustificata l’adozione di misure volte a evitare una frode, un’evasione o un abuso in materia di esenzioni nonché ad assicurare l’applicazione agevole e corretta di queste ultime.
(v. punti 41, 42, 45, dispositivo 3)
4. L’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che la concessione dell’esenzione di cui a tale disposizione può essere subordinata al rispetto di condizioni come quelle previste da una normativa nazionale, vale a dire una limitazione dei soggetti autorizzati a presentare una richiesta di rimborso, un termine di quattro mesi per proporre una simile richiesta e la fissazione di un importo minimo di rimborso, soltanto ove risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che simili condizioni sono necessarie per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tale esenzione nonché per evitare frodi, evasioni o abusi. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò sia vero per quanto attiene alle condizioni stabilite da detta normativa.
Invero, da un lato, l’esenzione dei prodotti di cui all’art. 27, n. 1, della direttiva 92/83 costituisce il principio e il suo rifiuto l'eccezione e, dall’altro, la facoltà riconosciuta agli Stati membri da questa disposizione di stabilire le condizioni per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso non può mettere in discussione il carattere incondizionato dell’obbligo di esenzione previsto da tale disposizione.
(v. punti 51, 56, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 dicembre 2010 (*)
«Direttiva 92/83/CEE – Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) – Vino, porto e cognac da cucina»
Nel procedimento C‑163/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) con decisione 24 aprile 2009, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2009, nella causa
Repertoire Culinaire Ltd
contro
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász e J Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Repertoire Culinaire Ltd, dall’avv. P. Dewast, avocat, e dal sig. H. Mercer, barrister;
– per il governo francese, dal sig. B. Cabouat, in qualità di agente;
– per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;
– per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dai sigg. R. Lyal e A. Sauka, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Repertoire Culinaire Ltd (in prosieguo: la «Repertoire Culinaire») e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (in prosieguo: i «Commissioners») in merito al regime fiscale dell’alcol che entra nella composizione del vino, del porto e del cognac da cucina.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 I ‘considerando’ 3, 4, 18-20, 22 e 23 della direttiva 92/83 enunciano quanto segue:
«considerando che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti interessati;
considerando che è utile che dette definizioni si fondino su quelle della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell’adozione della presente direttiva;
(…)
considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a rimborsare le accise sulle bevande alcoliche divenute non idonee al consumo;
considerando che è necessario stabilire a livello comunitario le esenzioni applicabili alle merci trasportate tra Stati membri;
considerando tuttavia che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare esenzioni connesse a destinazioni finali sul loro territorio;
(…)
considerando che gli Stati membri non dovrebbero essere privati dei mezzi per combattere qualsiasi eventuale evasione, frode o abuso in materia di esenzioni;
considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare le esenzioni previste nella presente direttiva mediante rimborso delle accise pagate».
4 L’art. 19, n. 1, di tale direttiva prevede che:
«Gli Stati membri applicano un’accisa sull’alcole etilico conformemente alla presente direttiva».
5 L’art. 20 della stessa direttiva dispone quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intendono per “alcole etilico”:
– tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
(…)».
6 L’art. 27, n. 1, lett. e) ed f), di detta direttiva ha il seguente tenore:
«1. Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono:
(…)
e) impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% vol;
f) impiegati direttamente o come componenti di prodotti [semilavorati] destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti».
7 Ai termini dell’art. 27, n. 6, della direttiva 92/83:
«Gli Stati membri possono accordare le esenzioni precitate mediante il rimborso delle accise pagate».
La normativa nazionale
8 L’art. 4 del Finance Act 1995 (legge finanziaria per il 1995) contempla un meccanismo di rimborso dell’accisa pagata per alcol tassabile, qualora esso sia stato impiegato per la fabbricazione di prodotti alimentari il cui contenuto alcolico non sia superiore a 5 litri di alcol per 100 chilogrammi di prodotto alimentare.
9 Il rimborso ha luogo su domanda da parte di talune categorie di soggetti e non viene accordato per cifre inferiori a GBP 250.
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 La Repertoire Culinaire è una società grossista di prodotti alimentari.
11 Il 10 luglio 2002 un camion trainante e il suo rimorchio sono stati oggetto di controlli ad opera degli agenti dei Commissioners nella zona di controllo doganale a Coquelles (Francia).
12 Per quanto riguarda il carico del suddetto veicolo, il conducente ha esibito un documento dal quale risultava la presenza di undici pallet di vino da cucina e in cui si indicava la Repertoire Culinaire quale destinataria della consegna.
13 Secondo i rilievi dell’agente che ha proceduto all’ispezione di tale carico, questo si componeva di 2 800 l di vino bianco con titolo alcolometrico pari a 11% vol, di 2 800 l di vino rosso con titolo alcolometrico pari a 11% vol, di 160 l di porto con titolo alcolometrico pari a 19% vol e di 80 l di cognac con titolo alcolometrico pari a 40% vol.
14 Tali merci sono state trattenute, in quanto non era provato il pagamento della relativa accisa alle competenti autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
15 Le indagini condotte dal National Discreditation Team (squadra nazionale di ricerca prove) sono giunte alla conclusione che nelle bevande alcoliche trattenute erano presenti «ingredienti».
16 A seguito di tali indagini, il 16 luglio 2002 dette merci sono state confiscate quali beni abbandonati.
17 Informata lo stesso giorno della confisca mediante lettera, il 2 agosto 2002 la Repertoire Culinaire ha chiesto la restituzione delle proprie merci.
18 Con lettera del 28 agosto 2002 i Commissioners hanno respinto tale richiesta.
19 La Repertoire Culinaire ha proposto un ricorso amministrativo avverso tale decisione di rigetto.
20 Con lettera del 17 ottobre 2002 i Commissioners hanno comunicato alla Repertoire Culinaire che, a seguito di riesame, veniva confermata la decisione di non restituirle le merci di cui trattasi, dato che erano soggette ad accisa nel Regno Unito.
21 Il 4 novembre 2002 la Repertoire Culinaire ha presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la decisione 17 ottobre 2002.
22 In tale contesto, il First-tier Tribunal (Tax Chamber) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il vino da cucina e il porto da cucina siano soggetti ad accisa ai sensi della direttiva [92/83] nello Stato membro di importazione in quanto rientranti nella definizione di “alcole etilico” di cui al primo trattino dell’art. 20 [di detta] direttiva.
2) Se sia compatibile con l’obbligo dello Stato membro di accordare l’esenzione di cui all’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83/CEE, in combinato disposto con l’art. 27, n. 6, e/o con l’art. 28 CE e/o con l’efficacia diretta di questi obblighi e/o con i principi della parità di trattamento e di proporzionalità il fatto di limitare l’esenzione per il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina ai casi in cui le bevande alcoliche siano state utilizzate come ingredienti, nonché di riservare il beneficio dell’esenzione a quei soggetti che abbiano utilizzato le bevande alcoliche come ingredienti per la fabbricazione di prodotti alimentari e/o a quei soggetti che svolgano l’attività di grossisti dei suddetti prodotti alimentari e/o che abbiano fabbricato questi ultimi per quella attività e con l’ulteriore condizione che i reclami siano presentati entro un periodo di quattro mesi dal versamento dell’accisa e che l’importo del rimborso non sia inferiore a GPB 250.
3) Se il vino da cucina e il porto da cucina, qualora siano soggetti all’accisa ai sensi del primo trattino dell’art. 20 della direttiva 92/83/CEE, e/o il cognac da cucina, che sono oggetto del presente ricorso, debbano considerarsi esenti da accisa al momento della fabbricazione ai sensi dell’art. 27, n. 1, lett. f), [della direttiva 92/83 e, in subordine, ai sensi dello stesso n. 1, lett. e)].
4) Alla luce degli artt. 10 [CE] e 28 CE, quale effetto abbia sugli obblighi degli Stati membri di cui [agli artt. 20 e 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 o, in via subordinata, allo stesso n. 1, lett. e)] la circostanza che lo Stato membro di fabbricazione abbia esentato il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina dal sistema delle accise ai sensi della direttiva [del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1)] e l’abbia immesso in libera circolazione all’interno dell’Unione europea».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
23 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83 debba essere interpretato nel senso che la definizione dell’«alcole etilico» contenuta in tale disposizione sia applicabile al vino da cucina e al porto da cucina.
24 Va osservato che il vino da cucina e il porto da cucina, che ricadono nel capitolo 21 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nel testo di cui al regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1), in quanto preparazioni alimentari, contengono alcol etilico il quale, a sua volta, ricade nella posizione 2208 di detta nomenclatura e che, qualora detto alcol abbia un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol, rientra nel campo di applicazione dell’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83 (v. sentenza 12 giugno 2008, causa C‑458/06, Gourmet Classic, Racc. pag. I‑4207, punti 35 e 36).
25 A questo riguardo è indubbio che il vino da cucina e il porto da cucina di cui trattasi nella causa principale hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol e che sono ottenuti a partire da bevande alcoliche soggette all’accisa armonizzata in forza della suddetta direttiva, ossia il vino e il vino di porto.
26 Per di più, si deve rammentare che, dal momento che l’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83 si applica anche quando i prodotti previsti da tale disposizione sono parte di un prodotto rientrante in un altro capitolo della nomenclatura combinata allegata al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2587/91, la circostanza che il vino da cucina e il porto da cucina siano, in quanto tali, considerati una preparazione alimentare coperta dal capitolo 21 di detta nomenclatura è ininfluente ai fini dell’applicabilità di detta disposizione all’alcol etilico in essi contenuto (v. sentenza Gourmet Classic, cit., punti 36-38).
27 Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fatto che il vino da cucina e il porto da cucina non sono idonei al consumo quali bevande.
28 Infatti, dall’art. 27, n. 1, della direttiva 92/83, in combinato disposto con il diciottesimo e il ventesimo ‘considerando’ della stessa, risulta in particolare che siffatte circostanze sono ininfluenti rispetto all’esenzione dei prodotti soggetti all’accisa armonizzata.
29 Inoltre, va rilevato che, come risulta dallo stesso titolo della direttiva 92/83, essa mira ad armonizzare le strutture delle accise sia sulle bevande alcoliche che sull’alcol in generale.
30 In tali circostanze, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83 deve essere interpretato nel senso che la definizione dell’«alcole etilico» contenuta in tale disposizione è applicabile al vino da cucina e al porto da cucina.
Sulla terza questione
31 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina di cui trattasi nella causa principale debbano, nell’ipotesi in cui soggiacciano all’accisa armonizzata in forza della direttiva 92/83, essere esentati da detta accisa in quanto prodotti impiegati per la produzione di aromi, ai sensi dell’art. 27, n. 1, lett. e), di tale direttiva, o in quanto prodotti impiegati per la fabbricazione di prodotti alimentari, ai sensi di detto n. 1, lett. f).
32 Al riguardo, sebbene non possa escludersi che il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina possano essere impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche, ai sensi dell’art. 27, n. 1, lett. e), della direttiva 92/83, non è questo l’utilizzo cui tali prodotti sono destinati nella causa principale.
33 Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina di cui alla causa principale sono destinati non alla produzione di aromi, ma alla fabbricazione di prodotti alimentari sotto forma di ingredienti per pietanze pronte.
34 Di conseguenza, a meno che non vengano impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche, un’eventuale esenzione dei prodotti di cui alla causa principale ricade, in linea di principio, sotto l’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83.
35 Invero, in tale contesto va rammentato che, per quanto concerne un’eventuale esenzione dall’accisa armonizzata per il vino da cucina, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che la disposizione pertinente è, in linea di principio, l’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 (sentenza Gourmet Classic, cit., punto 39).
36 Ciò premesso, si deve risolvere la terza questione dichiarando che, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, un’esenzione dall’accisa armonizzata del vino da cucina, del porto da cucina e del cognac da cucina è tale da ricadere nell’ambito dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83.
Sulla quarta questione
37 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la circostanza che prodotti quali il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina di cui alla causa principale siano stati considerati non soggetti all’accisa o esenti dalla stessa in forza della direttiva 92/83 ed immessi al consumo nello Stato membro in cui sono stati prodotti abbia effetto sull’eventuale applicazione a tali prodotti delle disposizioni della medesima direttiva da parte di un altro Stato membro, qualora gli stessi siano destinati ad essere commercializzati in quest’ultimo Stato membro.
38 A questo proposito occorre rilevare che, in forza del primo e del quarto ‘considerando’ della direttiva 92/12, l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno implicano la libera circolazione delle merci, comprese quelle soggette ad accisa, nonché un’esigibilità delle accise identica in tutti gli Stati membri.
39 Inoltre, si deve rammentare che, ai sensi del terzo ‘considerando’ della direttiva 92/83, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti interessati e che, in conformità al diciannovesimo ‘considerando’ della stessa direttiva, è necessario stabilire a livello dell’Unione le esenzioni applicabili alle merci trasportate tra Stati membri.
40 Ne discende che, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e assicurare la libera circolazione delle merci, la determinazione dei prodotti soggetti ad accisa e l’applicazione delle esenzioni devono essere uniformi all’interno dell’Unione, salvo contrarie disposizioni espresse.
41 L’uniforme applicazione delle disposizioni della direttiva 92/83 implica che l’assoggettamento o meno di un prodotto all’accisa o l’esenzione di un prodotto in uno Stato membro debba, in linea di principio, essere riconosciuto dagli altri Stati membri.
42 Una diversa interpretazione comprometterebbe la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla suddetta direttiva e potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci.
43 Tuttavia, in tale contesto uno Stato membro non può essere vincolato da un’applicazione erronea delle disposizioni della direttiva 92/83 operata da un altro Stato membro né essere privato della facoltà, riconosciuta dal ventiduesimo ‘considerando’ e dall’art. 27 della stessa, di adottare misure preordinate ad evitare qualsiasi eventuale evasione, frode o abuso in materia di esenzioni nonché ad assicurare l’applicazione agevole e corretta di queste ultime.
44 Ciò premesso, la constatazione di una simile erronea applicazione o l’adozione di siffatte misure deve fondarsi su elementi concreti, oggettivi e verificabili (v., in tal senso, sentenza 7 dicembre 2000, causa C‑482/98, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑10861, punti 51 e 52).
45 In tali circostanze, si deve risolvere la quarta questione dichiarando che, nell’ipotesi in cui prodotti quali il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina di cui alla causa principale, che sono stati considerati non soggetti ad accisa o esenti dall’accisa in forza della direttiva 92/83 e immessi al consumo nello Stato membro in cui sono stati prodotti, siano destinati a essere commercializzati in un altro Stato membro, quest’ultimo deve riservare nel proprio territorio un trattamento identico a detti prodotti, salvo il caso in cui ricorrano elementi concreti, oggettivi e verificabili dai quali risulti che il primo Stato membro non ha applicato correttamente le disposizioni di tale direttiva o che, in conformità dell’art. 27, n. 1, della stessa, sia giustificata l’adozione di misure volte a evitare una frode, un’evasione o un abuso in materia di esenzioni nonché ad assicurare l’applicazione agevole e corretta di queste ultime.
Sulla seconda questione
46 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, relativamente a prodotti quali il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina di cui alla causa principale, l’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 debba essere interpretato nel senso che la concessione dell’esenzione prevista da tale disposizione può essere, da un lato, riservata ai soggetti che abbiano impiegato detti prodotti quali ingredienti per la fabbricazione di prodotti alimentari e/o ai soggetti che esercitino attività di grossista di simili prodotti alimentari e/o che abbiano prodotto questi ultimi ai fini di una simile attività e, dall’altro, subordinata alla duplice condizione che una richiesta di rimborso sia stata presentata entro il termine di quattro mesi a partire dal versamento dell’accisa e che l’importo del rimborso non sia inferiore a GBP 250.
47 A questo proposito occorre anzitutto rilevare che, conformemente all’art. 27, n. 6, della direttiva 92/83, letto in combinazione con il diciottesimo e il ventitreesimo ‘considerando’ della stessa, gli Stati membri possono accordare le esenzioni contemplate da tale direttiva mediante il rimborso dell’accisa pagata.
48 Peraltro, occorre rammentare che l’obiettivo delle esenzioni previste dalla direttiva 92/83 è, segnatamente, neutralizzare l’incidenza delle accise sull’alcol in quanto prodotto intermedio che entra nella composizione di altri prodotti commerciali o industriali (v. sentenze Italia/Commissione, cit., punto 4, e 19 aprile 2007, causa C‑63/06, Profisa, Racc. pag. I‑3239, punto 17).
49 Infatti, dall’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83, letto in combinazione con il ventesimo ‘considerando’ della stessa, risulta che il riconoscimento dell’esenzione prevista da tale disposizione da parte di uno Stato membro dipende dalla destinazione finale dei prodotti interessati.
50 Analogamente, detto art. 27, n. 1, letto in combinazione con il ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 92/83, prevede che gli Stati membri possano stabilire condizioni per assicurare l’applicazione agevole e corretta delle esenzioni istituite da tale disposizione nonché per prevenire qualsiasi frode, evasione o abuso.
51 In tale contesto si deve rammentare altresì che la Corte ha dichiarato, da un lato, che l’esenzione dei prodotti di cui all’art. 27, n. 1, della direttiva 92/83 costituisce il principio e il suo rifiuto l’eccezione e, dall’altro, che la facoltà riconosciuta agli Stati membri da questa disposizione di stabilire le condizioni per «assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso» non può mettere in discussione il carattere incondizionato dell’obbligo di esenzione previsto da tale disposizione (v. citate sentenze Italia/Commissione, punto 50, e Profisa, punto 18).
52 Ne discende che, nell’ambito dell’esercizio di tale facoltà, incombe allo Stato membro interessato far valere elementi concreti, oggettivi e verificabili che corroborino l’esistenza di un rischio serio di frode, evasione o abuso (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 52) e che le condizioni stabilite da detto Stato membro in base alla facoltà in tal modo riconosciutagli non possono andare oltre quanto necessario per conseguire il suddetto obiettivo.
53 Di conseguenza, se gli Stati membri possono accordare l’esenzione di cui all’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 mediante il rimborso dell’accisa pagata e in connessione alla destinazione dei prodotti interessati, essi non possono, per contro, subordinare l’applicazione di tale esenzione al rispetto di condizioni delle quali non è accertato, in base ad elementi concreti, oggettivi e verificabili, che siano necessarie per assicurare l’applicazione agevole e corretta della predetta esenzione nonché per evitare frodi, evasioni o abusi.
54 Orbene, dagli elementi sottoposti all’esame della Corte sembra risultare che le condizioni previste dalla normativa nazionale di cui alla causa principale, vale a dire una limitazione dei soggetti autorizzati a presentare una richiesta di rimborso, un termine di quattro mesi per proporre una simile richiesta e la fissazione di un importo minimo di rimborso, non sono necessarie né per assicurare l’applicazione agevole e corretta dell’esenzione di cui all’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 né per evitare frodi, evasioni o abusi.
55 Tuttavia, spetta al giudice del rinvio, investito della controversia principale e tenuto ad assumere la responsabilità dell’emananda pronuncia giurisdizionale, verificare se ciò sia vero in base agli elementi concreti, oggettivi e verificabili di cui dispone.
56 In tale contesto, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 deve essere interpretato nel senso che la concessione dell’esenzione di cui a tale disposizione può essere subordinata al rispetto di condizioni come quelle previste dalla normativa nazionale di cui alla causa principale, vale a dire una limitazione dei soggetti autorizzati a presentare una richiesta di rimborso, un termine di quattro mesi per proporre una simile richiesta e la fissazione di un importo minimo di rimborso, soltanto ove risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che simili condizioni sono necessarie per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tale esenzione nonché per evitare frodi, evasioni o abusi. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò sia vero per quanto attiene alle condizioni stabilite da detta normativa.
Sulle spese
57 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che la definizione dell’«alcole etilico» contenuta in tale disposizione è applicabile al vino da cucina e al porto da cucina.
2) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, un’esenzione dall’accisa armonizzata del vino da cucina, del porto da cucina e del cognac da cucina è tale da ricadere nell’ambito dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83.
3) Nell’ipotesi in cui prodotti quali il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina di cui alla causa principale, che sono stati considerati non soggetti ad accisa o esenti dall’accisa in forza della direttiva 92/83 e immessi al consumo nello Stato membro in cui sono stati prodotti, siano destinati a essere commercializzati in un altro Stato membro, quest’ultimo deve riservare nel proprio territorio un trattamento identico a detti prodotti, salvo il caso in cui ricorrano elementi concreti, oggettivi e verificabili dai quali risulti che il primo Stato membro non ha applicato correttamente le disposizioni di tale direttiva o che, in conformità dell’art. 27, n. 1, della stessa, sia giustificata l’adozione di misure volte a evitare una frode, un’evasione o un abuso in materia di esenzioni nonché ad assicurare l’applicazione agevole e corretta di queste ultime.
4) L’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 deve essere interpretato nel senso che la concessione dell’esenzione di cui a tale disposizione può essere subordinata al rispetto di condizioni come quelle previste dalla normativa nazionale di cui alla causa principale, vale a dire una limitazione dei soggetti autorizzati a presentare una richiesta di rimborso, un termine di quattro mesi per proporre una simile richiesta e la fissazione di un importo minimo di rimborso, soltanto ove risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che simili condizioni sono necessarie per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tale esenzione nonché per evitare frodi, evasioni o abusi. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò sia vero per quanto attiene alle condizioni stabilite da detta normativa.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.