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Document 62008TJ0153

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 giugno 2010.
Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato rappresentante apparecchiature per la comunicazione - Disegno o modello internazionale anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Assenza di impressione generale diversa - Utilizzatore informato - Margine di libertà dell’autore - Prova della divulgazione al pubblico di disegno o modello anteriore - Art. 4, n. 1, art. 6, n. 1, lett. b), e n. 2, art. 7, n. 1, e art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 6/2002.
Causa T-153/08.

European Court Reports 2010 II-02517

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:248

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

22 giugno 2010 ( *1 )

Nella causa T-153/08,

Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, con sede in Shenzhen, Guangdong (Cina), rappresentata dagli avv.ti M. Hartmann e M. Helmer,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Bosch Security Systems BV, con sede in Eindhoven (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti C. Gielen, M. Bom e B. van Hunnik,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 febbraio 2008 (procedimento R 1437/2006-3), relativa ad un procedimento di nullità tra la Bosch Security Systems BV e la Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2008,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2008,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2008,

in seguito all’udienza del 19 gennaio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

La ricorrente, la Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, è titolare del disegno o modello comunitario registrato con il numero 214/903-0001 e depositato l’11 agosto 2004, per il quale rivendica, come data di priorità, il 22 aprile 2004 (in prosieguo «il disegno o modello contestato»). Il disegno o modello contestato, destinato ad essere applicato alle «apparecchiature per la comunicazione», è rappresentato come segue:

1.1

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1.2

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1.3

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1.4

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1.5

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1.6

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1.7

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2

Il 2 settembre 2005, l’interveniente, Bosch Security Systems BV, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, in forza dell’art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1). Nella domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente sosteneva che il disegno o modello contestato non era nuovo ed era sprovvisto di carattere individuale, ai sensi dell’art. 4 del regolamento (CE) n. 6/2002, letto in combinato disposto con gli artt. 5 e 6 dello stesso regolamento.

3

A sostegno della sua domanda di nullità, l’interveniente ha opposto il disegno o modello internazionale registrato il 17 maggio 2000, con il riferimento n. DM/055655, reso disponibile al pubblico attraverso la pubblicazione nel Bollettino dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), il 31 maggio 2001, che doveva essere applicato alle «unità destinate ai sistemi per conferenze» (in prosieguo: il «disegno o modello internazionale»). Il disegno o modello internazionale è rappresentato come segue:

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4

L’interveniente ha inoltre presentato un opuscolo, ritagli di stampa e pubblicità risalenti al 2000 e al 2001, raffiguranti il disegno o modello di un dispositivo per conferenze (in prosieguo: il «disegno o modello raffigurato al punto 4»), che, a suo giudizio, era identico al disegno o modello internazionale. Tra le raffigurazioni comunicate dall’interveniente apparivano le seguenti:

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5

Con decisione del 15 settembre 2006, la divisione di annullamento dell’UAMI ha respinto la domanda di nullità.

6

Il 6 novembre 2006, l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 55-60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione della divisione di annullamento.

7

Con decisione dell’11 febbraio 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso. Nel contesto di un raffronto tra, da un lato, il disegno o modello contestato e, dall’altro, il disegno o modello internazionale combinato con le due vedute del disegno o modello riprodotto al punto 4, inizialmente, la commissione di ricorso aveva considerato che il disegno o modello contestato era nuovo, dal momento che i disegni o modelli in causa non erano identici e che le differenze tra loro non erano insignificanti. In un secondo momento essa, ha tuttavia concluso che, con riferimento al margine relativamente elevato di libertà nell’elaborazione del disegno o modello destinato ad essere incorporato in un dispositivo per conferenze, che le differenze tra i disegni o modelli in causa non erano sufficientemente percepibili per produrre un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso che il disegno o modello contestato era sprovvisto di carattere individuale.

Conclusioni delle parti

8

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

9

L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

10

L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

confermare la decisione impugnata;

condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle sostenute per l’intervento nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi alla divisione d’annullamento.

11

In udienza, l’interveniente ha rinunciato al secondo capo delle proprie conclusioni, come pure al terzo capo delle conclusioni nei limiti in cui riguardava i costi esposti dinanzi alla divisione d’annullamento.

In diritto

12

La ricorrente invoca due motivi, relativi, il primo, alla violazione dell’art. 63, n. 1, del regolamento n. 6/2002 e, il secondo, alla violazione dell’art. 4, n. 1, e dell’art. 6 dello stesso regolamento.

In merito al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 63, n. 1, del regolamento n. 6/2002

Argomenti delle parti

13

Secondo la ricorrente la commissione di ricorso ha violato l’art. 63, n. 1, del regolamento n. 6/2002, in quanto ha preso in considerazione fatti che non sarebbero stati dimostrati dall’interveniente. Da una parte, l’interveniente non avrebbe provato la divulgazione dell’opuscolo e degli altri documenti nei quali appariva il disegno o modello raffigurato al punto 4, dal momento che non avrebbe presentato elementi che dimostrerebbero la loro data di pubblicazione ed i loro destinatari. D’altra parte, l’interveniente non avrebbe provato che il disegno o modello riprodotto al punto 4 era identico al disegno o al modello internazionale e, pertanto, non avrebbe provato l’esistenza di un disegno o di un modello anteriore unico. Orbene, mentre alcune rappresentazioni del disegno o del modello riprodotto al punto 4 mostrerebbero il dispositivo per conferenze con il microfono sollevato, il disegno o modello internazionale non conterrebbe alcuna rappresentazione comparabile.

14

L’UAMI e l’interveniente contestano le conclusioni della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

15

In base alla formulazione del ricorso, il primo motivo verte su una violazione dell’art. 63, n. 1, del regolamento n. 6/2002, in base al quale, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità, l’esame effettuato dall’UAMI si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.

16

Tuttavia, la ricorrente sostiene, in sostanza, l’insufficienza delle prove relative a ciò che l’interveniente presenta come un disegno o un modello anteriore unico. In tal senso, occorre considerare che il primo motivo consiste in due censure relative in realtà, da un lato, alla violazione dell’art. 6, n. 1, e dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 6/2002, per quanto riguarda la divulgazione al pubblico del disegno o modello raffigurato al punto 4, e, dall’altro, alla violazione dell’art. 6, n. 1, dello stesso regolamento per quanto riguarda l’assimilazione operata dalla commissione di ricorso del disegno o modello raffigurato al punto 4 con il disegno o modello internazionale.

— Sulla divulgazione al pubblico del disegno o modello raffigurato al punto 4

17

In base all’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

18

L’art. 7, n. 1, del regolamento n. 6/2002 precisa che un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all’art. 6, n. 1, lett. b) del regolamento n. 6/2002, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione europea.

19

Nella fattispecie, occorre esaminare se dagli elementi presentati dinanzi all’UAMI risulti che il disegno o modello raffigurato al punto 4 sia stato divulgato al pubblico anteriormente al 22 aprile 2004, data di priorità rivendicata dalla ricorrente per il disegno o modello contestato.

20

A questo proposito, risulta dall’estratto della rivista spagnola specializzata El Instalador de Telecomunicación, presentato dall’interveniente dinanzi alla divisione d’annullamento, che il dispositivo per conferenze denominato «Concentus», il cui aspetto esterno corrisponde a quello del disegno o modello riprodotto al punto 4, è stato presentato al pubblico in occasione della fiera Matelec che si è svolta a Madrid nel 2000. Le altre pubblicità ed estratti di stampa presentati dall’interveniente alla divisione d’annullamento fanno riferimento ad un dispositivo per conferenze recante lo stesso nome e includono fotografie che, sebbene scattate da diverse angolazioni e a vari livelli di dettaglio, corrispondono al dispositivo per conferenze riprodotto nell’estratto della rivista El Instalador de Telecomunicación.

21

Si deve pertanto considerare che l’interveniente ha dimostrato dinanzi all’UAMI che il disegno o modello riprodotto al punto 4 era stato oggetto di divulgazione a partire dal 2000, in occasione di una fiera commerciale e nella stampa specializzata. Orbene, gli ambienti specializzati del settore di dispositivi di comunicazione che operano nell’Unione seguono, nella normale prassi commerciale, le fiere e le riviste specializzate di questo settore.

22

Occorre quindi concludere che l’interveniente ha dimostrato innanzi all’UAMI che il disegno o modello raffigurato al punto 4 era stato divulgato al pubblico prima del 22 aprile 2004, data della priorità rivendicata per il disegno o modello contestato. Pertanto, il disegno o modello raffigurato al punto 4 poteva essere preso in considerazione dalla commissione di ricorso e la presente censura deve dunque essere respinta.

— In merito all’assimilazione del disegno o modello raffigurato al punto 4 al disegno o modello internazionale

23

Dal momento che l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 6/2002 fa riferimento ad una differenza tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in causa, l’esame del carattere individuale di un disegno o modello comunitario non può essere effettuato con riferimento a elementi specifici derivanti dai vari disegni o modelli precedenti.

24

Di conseguenza, occorre operare un raffronto tra, da un lato, l’impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario contestato e, dall’altro, l’impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli anteriori validamente invocati dal richiedente la nullità.

25

L’obbligo di effettuare un raffronto tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in causa non esclude che siano presi in considerazione, come rappresentazioni di uno stesso disegno o modello anteriore, taluni elementi che sono stati divulgati al pubblico in vari modi, in particolare, da un lato, con la pubblicazione di una registrazione e, dall’altro, con la presentazione al pubblico di un prodotto che incorpora il disegno o modello registrato. Infatti, lo scopo della registrazione di un disegno o modello è di ottenere un diritto esclusivo in particolare sulla fabbricazione e la commercializzazione del prodotto che lo incorpora, cosa che implica che le rappresentazioni che figurano nella domanda di registrazione siano, di norma, strettamente legate all’aspetto del prodotto immesso sul mercato.

26

Premesso ciò, occorre verificare se, nella fattispecie, il disegno o modello internazionale ed il disegno o modello raffigurato al punto 4, così come sono stati invocati dall’interveniente innanzi all’UAMI, costituiscano effettivamente rappresentazioni di uno stesso disegno o modello anteriore.

27

A questo proposito, l’esame delle diverse vedute, presentate innanzi all’UAMI, da un lato, del disegno o del modello internazionale e, dall’altro, del disegno o modello raffigurato al punto 4, non rivela elementi che suggeriscano che i due disegni o modelli differiscono quanto all’aspetto del prodotto rappresentato. Se è vero, in questo contesto, che le rappresentazioni del disegno o modello internazionale non comportano alcuna veduta dell’apparecchio con il coperchio rialzato e che le varie vedute del disegno o modello riprodotto al punto 4 mostrano generalmente l’apparecchio in quest’ultimo stato, la presenza di un coperchio ripiegabile — che quindi può essere sollevato — risulta dalle vedute 1.1 e 1.6 del disegno o modello internazionale.

28

Di conseguenza, se il disegno o modello riprodotto al punto 4 comporta elementi aggiuntivi rispetto al disegno o modello internazionale per quanto riguarda l’interno del coperchio e la superficie superiore del corpo dell’apparecchio che da questo è coperto, esso integra tutti gli elementi dell’aspetto del disegno o modello internazionale.

29

Inoltre, la ricorrente si limita a contestare la prova dell’identità tra il disegno o modello internazionale ed il disegno o modello raffigurato al punto 4, in termini generali, senza presentare argomentazioni relative alle caratteristiche specifiche che le differenziano o altri elementi di fatto che suggeriscono che non si tratta effettivamente di due rappresentazioni di un unico disegno o modello.

30

In queste circostanze, occorre concludere che la commissione di ricorso ha potuto correttamente ritenere che il disegno o modello internazionale ed il disegno o modello riprodotto al punto 4 costituissero varie rappresentazioni di uno stesso disegno o modello anteriore (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore»).

31

Di conseguenza, occorre respingere la presente censura e, pertanto, il primo motivo nella sua integralità.

In merito al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 4, n. 1, e dell’art. 6 del regolamento n. 6/2002

Argomenti delle parti

32

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’art. 4, n. 1, e l’art. 6 del regolamento n. 6/2002 considerando che il disegno o modello contestato era sprovvisto di carattere individuale tenuto conto dell’impressione generale che produrrebbe sull’utilizzatore informato.

33

Infatti, in primo luogo, nel settore dei dispositivi rientranti nella tecnologia dell’informazione, la libertà dell’autore sarebbe limitata dalla funzionalità di questi apparecchi e da una tendenza generale che privilegia gli apparecchi di dimensioni ridotte, piatti e rettangolari, che comportano spesso elementi ripiegabili.

34

Orbene, familiarizzatosi con i prodotti in causa, l’utilizzatore informato sarebbe al corrente delle suddette limitazioni. Di conseguenza, nell’impressione globale prodotta da un disegno o modello, lo stesso attribuirebbe più importanza agli elementi estetici, arbitrari o fuori norma, che agli elementi funzionali.

35

In secondo luogo, riguardo alle limitazioni e alla tendenza cui è soggetta la configurazione di un dispositivo per conferenze, l’impressione generale prodotta dal disegno o modello contestato non sarebbe determinata dalla sua configurazione di base o dai dettagli relativi agli elementi funzionali. Pertanto, nella valutazione dell’utilizzatore informato, il disegno o modello contestato sarebbe caratterizzato, da un punto di vista estetico, in particolare, in primo luogo dall’aspetto asimmetrico dovuto alla combinazione di un altoparlante ripiegabile sul lato destro e di un piccolo pannello sul lato sinistro, poi, da un ornamento in forma d’aquila stilizzata sulla copertura dell’altoparlante ripiegabile posizionato sulla sommità dell’apparecchio e, infine, dalla concezione della testa del microfono e della base dello stelo di quest’ultimo.

36

In terzo luogo, per quanto riguarda il raffronto tra il disegno o modello contestato ed il disegno o modello anteriore, la commissione di ricorso si sarebbe basata sulle somiglianze dettate da considerazioni funzionali o tecniche, e non sull’impressione generale nella quale gli elementi aventi un’incidenza estetica avrebbero più importanza. Orbene, i disegni o modelli in causa differirebbero precisamente per quanto riguarda tali elementi, dal momento che il disegno o modello anteriore sarebbe caratterizzato da una disposizione simmetrica dei suoi vari elementi e che non sarebbe decorato da un’aquila stilizzata sulla sommità.

37

Inoltre i disegni o modelli in causa differirebbero per quanto riguarda molti dettagli aventi una certa importanza nell’impressione generale. Queste differenze riguarderebbero la forma dei fori di ventilazione dell’altoparlante, quelle del microfono, dello stelo di questo ultimo, dei lati del corpo del dispositivo per conferenze e della sua parte posteriore.

38

La ricorrente aggiunge che la presenza, nei due dispositivi per conferenze, di un altoparlante ripiegabile che può essere sollevato sarebbe una caratteristica puramente funzionale, che si trova in numerosi apparecchi del settore delle tecnologie dell’informazione, come i computer o i telefoni portatili. Inoltre il microfono dovrebbe essere messo nel lato sinistro, per non ostruire l’accensione dell’altoparlante e per tenere conto del fatto che la maggior parte degli utenti è destrimano. Per questa stessa ragione, il lettore di carte dovrebbe essere messo nella parte anteriore destra.

39

Peraltro, l’argomento secondo cui le differenze per quanto riguarda i coperchi non sarebbero più visibili quando questi sono sollevati non sarebbe pertinente, dal momento che riguarderebbe soltanto una delle sette vedute del disegno o modello contestato e che non si baserebbe dunque sull’impressione generale prodotta da quest’ultimo. Inoltre, l’ornamento in causa sarebbe visibile anche quando il coperchio è sollevato, dal momento che non sarebbe coperto da alcun altro elemento nella parte posteriore dell’apparecchio.

40

L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

41

In base all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

42

Come è stato già esposto, dall’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 6/2002 emerge che un disegno o modello comunitario registrato si considera presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella che produce su tale utente qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se una priorità è rivendicata, anteriormente alla data di quest’ultima. L’art. 6, n. 2, del regolamento n. 6/2002 precisa inoltre che, per apprezzare tale carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.

43

Emerge infine dal quattordicesimo «considerando» del regolamento n. 6/2002 che, per valutare se un disegno o modello possieda un carattere individuale, occorre tenere conto della natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e, più in particolare, del comparto industriale cui appartiene.

44

Nella fattispecie, come pure risulta dall’esame del primo motivo, il disegno o modello anteriore è stato divulgato al pubblico prima del 22 aprile 2004, data di priorità rivendicata per il disegno o modello contestato.

45

È necessario pertanto verificare se, dal punto di vista dell’utilizzatore informato e tenuto conto del margine di libertà dell’autore di un dispositivo per conferenze, l’impressione generale prodotta dal disegno o modello contestato differisca da quella prodotta dal disegno o modello anteriore.

— In merito all’utilizzatore informato

46

Quanto all’interpretazione della nozione di utilizzatore informato, occorre considerare che la qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato.

47

L’aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza.

48

Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, questa circostanza non implica che l’utilizzatore informato sia in grado di distinguere, al di là dell’esperienza che ha accumulato a motivo dell’utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell’aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest’ultimo da quelli che sono arbitrari.

49

Nello specifico, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 18 della decisione impugnata, che l’utente informato poteva essere «chiunque assiste regolarmente a conferenze o a riunioni formali durante le quali i vari partecipanti dispongono di un dispositivo per conferenze, dotato di un microfono, posto sul tavolo dinanzi a loro».

50

Questa definizione corrisponde all’interpretazione della nozione di utilizzatore informato esposta supra. Infatti, il partecipante ad una conferenza o ad una riunione utilizza il dispositivo per conferenze in conformità con la sua finalità, che consiste nel facilitare, grazie alla trasmissione delle comunicazioni ed alle funzioni associate, come il voto o l’identificazione delle persone, lo scambio di opinioni e di informazioni tra i partecipanti. Del pari, a causa della sua partecipazione regolare a conferenze o a riunioni, l’utilizzatore informato conosce i vari modelli di dispositivo per conferenze e le caratteristiche che questi includono di norma. Inoltre, dal momento che l’utilizzatore deve familiarizzarsi con le varie funzioni e l’interfaccia di un dispositivo per conferenze perché questo possa svolgere la sua funzione, darà prova di un grado relativamente elevato d’attenzione quando avrà a che fare con i prodotti in questione.

— In merito al margine di libertà dell’autore

51

Al punto 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che, sebbene alcune caratteristiche debbono essere presenti in un dispositivo per conferenze perché svolga la sua funzione, il grado di libertà dell’autore di un dispositivo per conferenze è tuttavia relativamente elevato.

52

Per contestare la fondatezza di tale conclusione, la ricorrente sostiene, da un lato, il fatto che numerosi elementi di un dispositivo per conferenze come anche la loro configurazione sono dettati dalla funzione tecnica dell’apparecchio e, d’altra parte, l’esistenza di una tendenza generale che privilegia gli apparecchi di dimensioni ridotte, piatti, rettangolari e che comportano spesso elementi ripiegabili.

53

In merito alla prima circostanza, è certamente vero che, per svolgere la sua funzione essenziale, un dispositivo per conferenze deve disporre, almeno, di un altoparlante e di un microfono, orientati in modo che l’utilizzatore senta il suono riprodotto dall’altoparlante e che le sue parole siano captate dal microfono. Inoltre sono necessari tasti accessibili all’utilizzatore, e ciò, in particolare, per attivare il microfono e regolare il volume dell’altoparlante. Peraltro, qualora i dispositivi per conferenze comportino altresì delle funzioni associate, anche taluni elementi, quali i tasti per il voto, lo schermo ed il lettore di carte, possono risultare necessari dal punto di vista funzionale.

54

Tuttavia, come l’UAMI e l’interveniente hanno rilevato, queste restrizioni riguardano la presenza di alcuni elementi nel dispositivo per conferenze, ma non influiscono, in una misura significativa, sulla loro configurazione e, perciò, sulla forma e l’aspetto generale del dispositivo stesso. In particolare, non sembra che un elemento ripiegabile sia necessario per garantire una qualunque funzionalità dell’apparecchio.

55

Questa conclusione è confermata dall’insieme dei disegni o modelli, così come è stato presentato dall’interveniente innanzi all’UAMI, in cui risultano dispositivi per conferenze dalle forme e dalle configurazioni variabili, che differiscono sensibilmente da quelle utilizzate nel disegno o modello contestato. Così, secondo il modello, il microfono è posizionato o meno su uno stelo, a sinistra, a destra o in mezzo al corpo dell’apparecchio. Parimenti, se è vero che il lettore di carte è di regola posizionato a destra, generalmente non è integrato nell’altoparlante del dispositivo per conferenze, ma nel corpo stesso dell’apparecchio. Inoltre, la presenza di un qualsivoglia elemento ripiegabile costituisce l’eccezione piuttosto che la norma.

56

D’altro canto, la ricorrente non ha presentato elementi atti a suffragare le proprie affermazioni secondo le quali le esigenze tecniche o funzionali limiterebbero considerevolmente il margine di libertà dell’autore di un dispositivo per conferenze.

57

In tali circostanze, la suddetta asserzione non può essere accolta.

58

Quanto alla presunta tendenza generale che privilegia apparecchi di dimensioni ridotte, piatti, rettangolari e che comportano spesso elementi ripiegabili, occorre osservare che la questione intesa ad accertare se un disegno o modello segua o meno una tendenza generale in materia di design è pertinente, tutt’al più, rispetto alla percezione estetica del disegno o modello interessato e può dunque, eventualmente, esercitare un’influenza sul successo commerciale del prodotto nel quale quest’ultimo è incorporato. In compenso, risulta priva di pertinenza nel contesto dell’esame del carattere individuale del disegno o modello interessato che consiste nel verificare se l’impressione globale prodotta da quest’ultimo si differenzi delle impressioni generali prodotte dai disegni o modelli divulgati anteriormente, indipendentemente dalle considerazioni estetiche o commerciali.

59

Del resto, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza della tendenza che invoca, dal momento che non ha presentato esempi di dispositivi per conferenze con le caratteristiche che essa fa valere. Inoltre, la plausibilità della sua affermazione è messa in discussione dall’insieme di disegni o modelli presentato dall’interveniente innanzi all’UAMI. Infatti, i dati comunicati fanno riferimento a dispositivi per conferenze di diverse forme, rettangolari, triangolari o arrotondate, di diverse dimensioni, di cui la maggior parte non è dotata di un altoparlante o di altro elemento ripiegabile.

60

La ricorrente cita altresì, in questo contesto, i computer ed i telefoni cellulari dotati di schermi ripiegabili, come pure i televisori a schermo piatto. Tuttavia, dal momento che l’esame del carattere individuale di un disegno o modello deve prendere in considerazione la natura del prodotto nel quale quest’ultimo è incorporato, questi esempi non sono pertinenti.

61

Infatti, uno schermo ripiegabile permette di ridurre le dimensioni dell’apparecchio e queste ultime costituiscono una caratteristica essenziale nel caso dei computer e dei telefoni cellulari. In modo analogo, uno schermo piatto permette di ridurre sensibilmente la profondità di un televisore e, perciò, di facilitarne il posizionamento. Per contro, un dispositivo per conferenze generalmente non è concepito per essere portatile e la scelta di una forma piatta non ha conseguenze significative per quanto riguarda lo spazio necessario per la sua installazione. Di conseguenza, non risulta che un dispositivo per conferenze sia soggetto agli stessi vincoli degli apparecchi citati dalla ricorrente.

62

Alla luce di tali elementi, si può concludere che la commissione di ricorso non ha commesso un errore laddove ha ritenuto che il margine di libertà dell’autore di un dispositivo per conferenze sia stato relativamente elevato.

— In merito al raffronto delle impressioni generali prodotte dai due disegni o modelli in causa

63

Considerando ciò che è stato sopra esposto sul margine di libertà dell’autore di un dispositivo per conferenze, è opportuno considerare che l’impressione generale prodotta dal disegno o modello contestato è determinata in base agli elementi seguenti:

un supporto rettangolare la cui superficie superiore è inclinata verso l’utente;

un altoparlante rettangolare ripiegabile che copre una parte importante della superficie superiore del supporto e che integra un lettore di carte;

un pannello coperto dall’altoparlante ripiegabile quando quest’ultimo è abbassato, che include vari tasti e schermi;

un microfono con stelo flessibile, posizionato nel lato sinistro.

64

Inoltre, una decorazione stilizzata è situata sul rivestimento dell’altoparlante. Tuttavia, se quest’elemento contribuisce all’impressione generale prodotta dal disegno o modello contestato, il suo ruolo è meno importante di quello degli elementi citati al precedente punto 63.

65

In effetti, come è stato osservato dalla commissione di ricorso al punto 20 della decisione impugnata, durante l’uso del dispositivo per conferenze l’altoparlante è sollevato per poter svolgere la sua funzione. Di conseguenza, l’elemento decorativo in causa si trova sulla parte posteriore dell’apparecchio, e dunque fuori del campo visivo immediato dell’utilizzatore, cosa che implica che non abbia un’incidenza sostanziale sulla percezione di quest’ultimo. L’utente può, tutt’al più, percepire lo stesso elemento decorativo sulle parti posteriori degli apparecchi degli altri partecipanti situati di fronte a lui. Tuttavia, tale percezione si verifica, generalmente, a distanza, cosa che implica che il dettaglio della configurazione della copertura dell’altoparlante sia meno visibile.

66

Occorre inoltre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la considerazione della visibilità ridotta della copertura dell’altoparlante non è contraria alla regola secondo la quale occorre apprezzare l’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato. Infatti, quest’impressione deve necessariamente essere determinata anche alla luce del modo in cui il prodotto in causa è utilizzato, in particolare in base alle modalità di funzionamento cui di norma è soggetto in quella occasione.

67

Gli altri elementi posti in evidenza dalla ricorrente risultano irrilevanti. Infatti, da un lato, l’aspetto leggermente asimmetrico della posizione dell’altoparlante ripiegabile è di per sé considerevolmente meno evidente della presenza dell’altoparlante stesso. Inoltre, ammettendo anche che l’utente informato percepisca l’asimmetria del dispositivo per conferenze come caratteristica significativa, lo sarà ancor meno, soprattutto, in virtù della posizione laterale, e quindi asimmetrica, dello stelo del microfono.

68

D’altro lato, la forma della testa del microfono e della base dello stelo di quest’ultimo rappresentano elementi secondari dell’aspetto di un dispositivo per conferenze che non attireranno l’attenzione dell’utente informato, come ha constatato la commissione di ricorso al punto 19 della decisione impugnata.

69

Quanto all’impressione generale prodotta dal disegno o modello anteriore, questa è determinata essenzialmente dalle caratteristiche enumerate al punto 63, di cui sopra. Infatti, il corpo del dispositivo è globalmente rettangolare, essendo la sua superficie superiore inclinata verso l’utente e dotata di un altoparlante ripiegabile. L’altoparlante ha la stessa forma rettangolare ed integra anche un lettore di carte che presenta lo stesso aspetto esteriore. Il pannello situato sotto l’altoparlante corrisponde, per quanto riguarda sia la forma dei suoi vari elementi che la loro configurazione, al pannello presente nella stessa ubicazione nel disegno o modello contestato. Al pari di quest’ultimo, il disegno o modello anteriore è dotato di un microfono sullo stelo, posizionato nel lato sinistro.

70

Come la commissione di ricorso ha esposto al punto 20 della decisione impugnata, la sola differenza tra i due disegni o modelli in causa, che potrebbe avere una certa rilevanza, riguarda la copertura dell’altoparlante ripiegabile, dal momento che, nel disegno o modello anteriore, quest’ultimo non è dotato dell’elemento decorativo stilizzato presente nel disegno o modello contestato.

71

Tuttavia, da una parte, questa differenza non è particolarmente pronunciata, dato che i coperchi dei due disegni o modelli sono sbalzati e che l’elemento decorativo del disegno o modello contestato è fortemente stilizzato.

72

D’altra parte, come è stato constatato ai punti 64 e 65 di cui sopra, l’importanza di quest’elemento di differenziazione è ridotta a causa della visibilità limitata del coperchio del dispositivo per conferenze quando l’apparecchio è in funzione.

73

Occorre pertanto considerare che l’elemento decorativo stilizzato presente nel disegno o modello contestato non può controbilanciare le somiglianze constatate e non è, quindi, sufficiente a conferire un carattere individuale al suddetto disegno o modello.

74

Le altre differenze invocate dalla ricorrente, per quanto riguarda la forma dei fori di ventilazione dell’altoparlante, quelle della testa del microfono e della base dello stelo di quest’ultimo, come pure dei lati del corpo del dispositivo per conferenze e della sua parte posteriore, hanno scarsa importanza nell’impressione globale prodotta dai due disegni o modelli in causa. Infatti, queste differenze non sono sufficientemente marcate per distinguere i due apparecchi nella percezione dell’utilizzatore informato, tanto più che riguardano, per la maggior parte, elementi di un dispositivo per conferenze che non attirano l’attenzione di quest’ultimo.

75

Alla luce di tali elementi, si deve pertanto constatare che il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore producono la stessa impressione generale sull’utilizzatore informato. Pertanto, è lecito affermare che la commissione di ricorso è giunta a questa stessa constatazione al punto 20 della decisione impugnata e ne ha dedotto che il disegno o modello contestato era sprovvisto di carattere individuale ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 6/2002.

76

Occorre pertanto respingere il secondo motivo e, dunque, il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

77

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI e dell’interveniente.

78

Inoltre, ai sensi dell’art. 136, n. 2, di tale regolamento, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI sono considerate spese ripetibili. Di conseguenza, occorre condannare la ricorrente a pagare le spese sostenute in questa occasione dalla interveniente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

 

Per questi motivi,

 

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

 

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd è condannata alle spese, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Bosch Security Systems BV per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

 

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 giugno 2010.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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