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Document 62008CA0277

Causa C-277/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid — Spagna) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA (Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Congedo per malattia — Ferie annuali che coincidono con un congedo per malattia — Diritto di godere delle ferie annuali in un periodo diverso)

OJ C 267, 7.11.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/20


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid — Spagna) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA

(Causa C-277/08) (1)

(Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Diritto alle ferie annuali retribuite - Congedo per malattia - Ferie annuali che coincidono con un congedo per malattia - Diritto di godere delle ferie annuali in un periodo diverso)

2009/C 267/35

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Madrid

Parti

Ricorrente: Francisco Vicente Pereda

Convenuto: Madrid Movilidad SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de Madrid — Interpretazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 229, pag. 9) — Lavoratore assente per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato dall’impresa, a causa di un incidente sul lavoro sopravvenuto prima delle ferie annuali — Diritto del lavoratore di prendere le sue ferie annuali durante un periodo diverso

Dispositivo

L’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali o a contratti collettivi a termini dei quali un lavoratore, in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’impresa di appartenenza, non abbia il diritto, una volta ristabilitosi, di godere delle ferie annuali in un periodo diverso da quello definito inizialmente, eventualmente al di fuori del periodo di riferimento corrispondente.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


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