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Document 62007CJ0204

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 luglio 2008.
C.A.S. SpA contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Accordo di associazione CEE-Turchia - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Art. 239 - Codice doganale comunitario - Rimborso e sgravio di dazi all’importazione - Concentrato di succhi di frutta proveniente dalla Turchia - Certificati di circolazione - Falsificazione - Situazione particolare.
Causa C-204/07 P.

European Court Reports 2008 I-06135

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:446

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

25 luglio 2008 ( *1 )

«Impugnazione — Accordo di associazione CEE-Turchia — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Art. 239 — Codice doganale comunitario — Rimborso e sgravio di dazi all’importazione — Concentrato di succhi di frutta proveniente dalla Turchia — Certificati di circolazione — Falsificazione — Situazione particolare»

Nel procedimento C-204/07 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 16 aprile 2007,

C.A.S. SpA, rappresentata dall’avv. D. Ehle, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. S. Schønberg, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. Núñez Müller, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra Katarzyna Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 gennaio 2008,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 marzo 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso d’impugnazione la C.A.S. SpA (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 febbraio 2007, causa T-23/03, CAS/Commissione (Racc. pag. II-289) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento dell’art. 2 della decisione della Commissione 18 ottobre 2002 (REC 10/01) (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa a una domanda di sgravio di dazi all’importazione.

Contesto normativo

La normativa relativa all’accordo di associazione

2

La presente impugnazione si colloca nell’ambito dell’Accordo di associazione che ha istituito un’associazione tra la Comunità economica europea (CEE) e la Turchia, sottoscritto ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro. L’Accordo di associazione è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685) (in prosieguo: l’«accordo di associazione»), ed è entrato in vigore il 1o dicembre 1964.

3

L’accordo di associazione comporta una fase preparatoria volta a consentire alla Repubblica di Turchia, ai sensi dell’art. 3, di rafforzare la propria economia con l’aiuto della Comunità europea, una fase transitoria diretta, secondo l’art. 4, alla progressiva attuazione di un’unione doganale e al ravvicinamento delle politiche economiche, ed una fase definitiva che, ai sensi dell’art. 5, è basata sull’unione doganale ed implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche.

4

La fase definitiva considerata dall’accordo di associazione è entrata in vigore il 31 dicembre 1995 [decisione del Consiglio di associazione CE-Turchia 22 dicembre 1995, n. 1, relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale (GU 1996, L 35, pag. 1)]. Le decisioni del Consiglio di associazione adottate durante la fase transitoria erano parimenti applicabili alle importazioni considerate dalla decisione controversa, in quanto realizzate fra il 5 aprile 1995 e il 20 novembre 1997.

5

Fra tali decisioni si riscontra segnatamente la decisione 29 dicembre 1972, n. 5, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l’applicazione degli artt. 2 e 3 del protocollo addizionale all’accordo di Ankara (GU 1973, L 59, pag. 74).

6

L’art. 11 della decisione in parola prevede che gli Stati membri e la Repubblica di Turchia si prestino mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell’autenticità e regolarità dei certificati, allo scopo di garantire l’esatta applicazione delle disposizioni della decisione medesima.

7

L’art. 12 della decisione di cui trattasi stabilisce che «la [Repubblica di] Turchia, gli Stati membri e la Comunità prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, tutte le misure che l’esecuzione delle disposizioni della decisione comporta».

8

La decisione n. 1/95 disciplina dettagliatamente l’attuazione della fase finale dell’unione doganale, e il relativo allegato 7 concerne l’assistenza reciproca tra le autorità amministrative competenti della Comunità e quelle della Repubblica di Turchia nel settore doganale.

9

Gli artt. 3 e 7 di detto allegato prevedono disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l’assistenza che le autorità in parola sono tenute a prestarsi su richiesta di una fra loro e l’adempimento di tale richiesta di assistenza.

10

Inoltre, secondo l’art. 15 della decisione del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia 20 maggio 1996, n. 1, recante modalità d’applicazione della decisione n. 1/95 (GU L 200, pag. 14), gli Stati membri e la Repubblica di Turchia si prestano mutua assistenza, al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni di detta decisione, tramite le rispettive amministrazioni doganali e nell’ambito della mutua assistenza di cui all’allegato 7 della decisione n. 1/95, per il controllo dell’autenticità e regolarità dei certificati.

11

L’art. 13, n. 2, della decisione n. 1/96 a sua volta stabilisce che:

«L’ufficio doganale in cui è effettuato il frazionamento rilascia un estratto del certificato A.TR. per ciascuna parte della spedizione parziale, utilizzando a tal fine un modello di certificato A.TR.

Nella casella 12 dell’estratto devono essere menzionati il numero di registrazione, la data, l’ufficio e il paese di rilascio del certificato iniziale (…)».

La normativa relativa al rimborso e allo sgravio dei dazi doganali

12

L’art. 239, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) (in prosieguo: il «CDC»), stabilisce che:

«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione (…) in situazioni (…):

(…)

dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato (…)».

13

L’art. 905, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento d’applicazione del CDC»), dispone che:

«Quando l’autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell’articolo 239, paragrafo 2 del [CDC], non sia in grado di decidere, sulla base dell’articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell’interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 (…)».

14

L’art. 904, lett. c), del regolamento d’applicazione del CDC è così formulato:

«Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione quando, secondo il caso, l’unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito:

(…)

c)

dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento».

15

L’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC stabilisce che non si procede a una contabilizzazione a posteriori dei dazi risultanti da un’obbligazione doganale quando l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

Fatti

16

La ricorrente è una società di diritto italiano, controllata al 95,1% dalla società Steinhauser GmbH, con sede in Ravensburg [(Germania)]. L’attività principale della ricorrente consiste nella trasformazione di concentrati di succhi di frutta importati e, parallelamente, essa esercita un’attività di importazione di tali prodotti in Italia.

17

In base alle constatazioni del Tribunale, fra il 5 aprile 1995 e il 20 novembre 1997 la ricorrente ha importato ed immesso in libera pratica nella Comunità succo di mela e succo di pera concentrati, dichiarati di provenienza ed originari dalla Turchia. Tali tipi di prodotti, essendo stati importati nella Comunità tramite certificati A.TR.1, hanno beneficiato dell’esenzione dei dazi doganali prevista dall’accordo di associazione e dal protocollo addizionale a detto accordo, sottoscritto il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).

18

Il servizio doganale di Ravenna effettuava un controllo documentale a posteriori relativo all’autenticità del certificato A.TR.1 D 141591, presentato dalla ricorrente in occasione di una delle operazioni di importazione effettuate nel periodo citato. In conformità delle relative disposizioni applicabili veniva chiesto alle autorità turche di verificare l’autenticità del suddetto certificato.

19

Con lettera del 15 maggio 1998 dette autorità hanno comunicato al servizio doganale di Ravenna che dal controllo effettuato risultava che tale certificato non era autentico, non essendo stato rilasciato dalle autorità doganali turche e che, comunque, sarebbero stati effettuati ulteriori controlli.

20

Di conseguenza, le autorità italiane hanno proceduto al controllo a posteriori di 103 certificati A.TR.1 presentati dalla ricorrente in occasione di varie operazioni d’importazione.

21

Con lettera del 10 luglio 1998 la Rappresentanza permanente della Repubblica di Turchia presso l’Unione europea (in prosieguo: la «Rappresentanza permanente turca») ha informato la Commissione del fatto che 22 certificati A.TR.1 presentati dalla ricorrente, elencati nell’allegato a tale lettera e relativi alle esportazioni della società turca Akman verso l’Italia, erano falsi.

22

Successivamente alla lettera in parola, tra il 12 e il 15 ottobre 1998, nonché il 30 novembre e il 2 dicembre 1998, l’Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF) della Commissione, precursore dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ha effettuato alcune verifiche in Turchia.

23

Con lettera dell’8 marzo 1999 la Rappresentanza permanente turca ha comunicato ai servizi doganali di Ravenna che 32 certificati A.TR.1 presentati dalla ricorrente (in prosieguo: i «certificati controversi»), ivi inclusi 18 certificati elencati in allegato alla lettera del 10 luglio 1998, erano irregolari e non erano stati né emessi né convalidati dalle autorità turche. Detti certificati erano indicati in allegato a tale lettera.

24

In seguito, la non autenticità o irregolarità di un numero significativo di certificati A.TR.1 è stata oggetto di una nutrita corrispondenza fra la Commissione, le autorità turche e le autorità italiane, fra cui si annoverano, in particolare, le lettere delle autorità turche del 22 aprile 1999 e del 16 luglio 1999.

25

Secondo le autorità italiane, dal complesso della corrispondenza in parola risultava che le autorità turche ritenevano 48 certificati A.TR.1, ivi inclusi i certificati controversi, non autentici o irregolari.

26

Nella fattispecie i certificati controversi erano considerati come dei «falsi», non essendo stati né rilasciati né convalidati dagli uffici doganali turchi. Invece, gli altri sedici certificati (corrispondenti a dazi per un importo totale di ITL 1904763758, pari a EUR 983728,38) erano considerati «invalidi», in quanto, benché fossero stati rilasciati dalle autorità doganali turche, le merci interessate non erano originarie della Turchia.

27

Poiché l’insieme dei 48 certificati era stato qualificato «falso» o «invalido», le merci contemplate dagli stessi non potevano beneficiare del trattamento preferenziale accordato alle importazioni di prodotti agricoli turchi. L’amministrazione doganale italiana ha perciò richiesto alla ricorrente il pagamento dei dazi doganali dovuti, per un importo totale di ITL 5200954129, pari a EUR 2686068,63.

28

Con lettera del 28 marzo 2000 la ricorrente, fondandosi sull’art. 220, n. 2, lett. b), e sugli artt. 236 e 239 del CDC, ha chiesto ai servizi doganali di Ravenna che i dazi all’importazione non venissero contabilizzati a posteriori ed il «rimborso» dei dazi all’importazione reclamati. A sostegno della sua domanda la ricorrente invocava la propria buona fede, gli errori non rilevabili delle autorità competenti nonché alcuni inadempimenti imputabili alle stesse.

29

A seguito della domanda della ricorrente le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla questione se fosse giustificata, da un lato, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, la non contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione richiesti alla ricorrente e, dall’altro, ai sensi dell’art. 239 del CDC, la concessione del «rimborso» di tali dazi.

30

Con lettera del 3 giugno 2002 la Commissione ha chiesto alcune informazioni complementari alle autorità italiane, che hanno risposto con lettera del 7 giugno 2002.

31

Con lettera del 25 luglio 2002 la Commissione ha informato la ricorrente della propria intenzione di non accogliere la sua domanda. Tuttavia, prima di prendere una decisione definitiva, la Commissione ha invitato la ricorrente a renderle note le sue eventuali osservazioni e a prendere visione del fascicolo al fine di consultare i documenti non riservati.

32

Il 6 agosto 2002 i rappresentanti della ricorrente hanno preso visione del fascicolo amministrativo presso i locali della Commissione. Essi hanno inoltre firmato una dichiarazione relativa all’avvenuta consultazione dei documenti menzionati in allegato allo stesso.

33

Il 18 ottobre 2002 la Commissione ha adottato la decisione controversa, notificata alla ricorrente il 21 novembre 2002, concludendo, in primo luogo, che la contabilizzazione dei dazi all’importazione oggetto della domanda era giustificata.

34

In secondo luogo la Commissione ha affermato che il «rimborso» dei dazi all’importazione per la parte della domanda relativa ai sedici certificati «invalidi» era giustificato, poiché, quanto ad essi, la ricorrente si trovava in una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del CDC.

35

In terzo luogo, per quanto riguarda i certificati controversi, la Commissione ha invece concluso che le circostanze invocate dalla ricorrente non erano atte a configurare una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del CDC. Pertanto, all’art. 2 della decisione controversa, la Commissione ha deciso che il «rimborso» dei corrispondenti dazi all’importazione, pari a EUR 1702340,25, non era giustificato.

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

36

Con atto introduttivo del ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2003, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’art. 2 della decisione controversa.

37

A sostegno delle sue conclusioni essa ha addotto tre motivi, relativi ad una violazione rispettivamente dei suoi diritti di difesa, dell’art. 239 del CDC e dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC.

38

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

Sul primo motivo

39

Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che i suoi diritti della difesa erano stati violati nel corso del procedimento amministrativo per il fatto che, benché avesse preso visione del fascicolo contenente i documenti sui quali la Commissione aveva fondato la decisione impugnata, essa non aveva, tuttavia, potuto consultare taluni documenti di importanza decisiva ai fini della valutazione globale della situazione da parte della Commissione.

40

Il Tribunale ha tuttavia respinto tale motivo in base a quanto esposto ai punti 87-102 della sentenza impugnata.

Sul secondo motivo

41

Il secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 239 del CDC, è articolato in quattro capi. Il primo concerne l’erronea qualifica del certificato di circolazione A.TR.1 D 437214, mentre il secondo ed il terzo capo espongono rispettivamente i gravi inadempimenti imputati alle autorità turche e quelli addebitati alla Commissione, al fine di dimostrare la sussistenza di una situazione particolare ai sensi dell’articolo in parola. Il quarto capo, infine, verte sull’assenza di negligenza manifesta da parte della ricorrente e sulla valutazione dei rischi commerciali.

42

Relativamente al primo capo del motivo di cui trattasi, dopo aver ricordato che la determinazione dell’origine delle merci si basa sulla ripartizione delle competenze fra le autorità dello Stato d’esportazione e quelle dello Stato d’importazione, nel senso che l’origine viene accertata dalle autorità dello Stato d’esportazione, il Tribunale ha innanzitutto esaminato la corrispondenza fra la Commissione, le autorità italiane e le autorità turche.

43

Al riguardo il Tribunale ha rilevato, al punto 122 della sentenza impugnata, che la Commissione, per quanto concerne la parte della decisione impugnata relativa ai certificati falsificati, si era fondata essenzialmente sulla lettera delle autorità turche 8 marzo 1999, indirizzata al servizio doganale di Ravenna.

44

Il Tribunale, tuttavia, da una comparazione tra il contenuto della suddetta lettera e quello delle comunicazioni successive delle autorità turche, ha rilevato, ai punti 124-128 della sentenza impugnata, che emergevano talune ambiguità relativamente alla qualifica del certificato D 437214 e che la Commissione non era stata in grado di concludere validamente che detto certificato fosse stato falsificato prima dell’adozione della decisione controversa.

45

Ciò nondimeno, alla luce del contenuto di una lettera del 22 agosto 2003, ossia di un momento successivo alla decisione controversa, in cui le autorità turche avevano confermato le proprie conclusioni contenute nella lettera 8 marzo 1999, il Tribunale ha dichiarato che tale considerazione, di per sé, non poteva comportare l’annullamento della decisione controversa poiché la ricorrente non aveva alcun interesse legittimo all’annullamento per vizio di forma di una decisione nel caso in cui l’annullamento della stessa potesse solo dar luogo all’adozione di una nuova decisione, identica, nella sostanza, alla decisione annullata.

46

Il Tribunale ha poi esaminato il secondo capo del secondo motivo, relativo a diverse asserite violazioni di obblighi da parte delle autorità turche, fondate sostanzialmente sulla tesi che i certificati controversi erano stati di fatto emessi e convalidati dalle suddette autorità.

47

A tale proposito il Tribunale, dopo aver osservato, ai punti 150-152 della sentenza impugnata, che, da un lato, l’accertamento del carattere originale o falsificato dei documenti emessi dalle autorità turche spettava esclusivamente a queste ultime, e che, dall’altro, dette autorità avevano concluso per la natura falsificata dei certificati controversi, ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui dalle impronte dei timbri e dalle firme apposte sui certificati controversi si doveva concludere che questi erano stati chiaramente emessi ed autenticati dalle autorità turche.

48

Il Tribunale ha infine rilevato che la tenuta di registri dei certificati emessi dalle autorità turche non è prevista espressamente né dall’accordo di associazione né dalle sue disposizioni di attuazione.

49

Ciò non di meno il Tribunale ha riconosciuto che l’allegato II, punto II, n. 12, della decisione n. 1/96 prevede l’iscrizione, nella casella 12 dei certificati A.TR.1, del numero del documento e che l’art. 13 della medesima decisione stabilisce che, in caso di frazionamento dei certificati, la casella 12 dell’estratto indichi, in particolare, il numero di registrazione del certificato iniziale.

50

Tale organo giurisdizionale ha tuttavia considerato che ciò non implica che si trattasse di certificati autentici, dato che i falsari avrebbero tutto l’interesse ad utilizzare per i certificati falsificati un numero di registrazione corrispondente ad un certificato regolare.

51

Per quanto concerne il terzo capo del secondo motivo, relativo ad una serie di asseriti inadempimenti imputabili alla Commissione, il Tribunale si è basato sulle verifiche effettuate dall’UCLAF in Turchia per trarne la conclusione che la Commissione aveva effettivamente vigilato sulla corretta applicazione dell’accordo di associazione.

52

Il Tribunale, al punto 240 della sentenza impugnata, ha parimenti constatato che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare che la Commissione avesse riscontrato difficoltà nell’ambito dell’assistenza amministrativa convenuta con le autorità turche tali da giustificare la consultazione del comitato misto dell’unione doganale CE-Turchia (in prosieguo: il «comitato misto»).

53

Il Tribunale ha poi dichiarato che né l’accordo di associazione, né le decisioni del Consiglio di associazione, né la normativa comunitaria applicabile sancivano un obbligo di trasmettere i facsimile dei timbri e delle firme tra le parti contraenti, né di rendere edotti gli importatori qualora vi fossero dubbi in merito alla validità delle operazioni doganali effettuate dagli importatori medesimi nell’ambito di un regime preferenziale né l’applicazione, da parte dell’UCLAF, di un determinato metodo d’indagine.

54

Quanto al quarto capo del secondo motivo, fondato sull’assenza di negligenza manifesta della ricorrente, è stato respinto quale inconferente dal Tribunale, dopo che quest’ultimo ha osservato che la Commissione non si era pronunciata, nella sezione della decisione controversa relativa ai certificati di cui trattasi, sulla questione della diligenza o negligenza della ricorrente.

Sul terzo motivo

55

Il Tribunale ha altresì respinto il terzo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, poiché la ricorrente non aveva provato che un comportamento attivo delle autorità competenti aveva contribuito all’emissione o all’accettazione dei certificati controversi rivelatisi falsi.

Sulle misure di organizzazione del procedimento e sui mezzi istruttori richiesti

56

Il Tribunale, infine, ha respinto le offerte di prova e i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente come, inter alia, la richiesta d’invitare la Commissione a produrre l’insieme dei documenti che essa sostiene di non aver potuto consultare nell’ambito dell’accesso al fascicolo amministrativo.

Conclusioni delle parti

57

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni presentate nel procedimento di primo grado; in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini di una pronuncia nel merito;

accogliere le istanze dirette alla concessione di misure di organizzazione del procedimento, presentate dalla ricorrente con atti 28 gennaio 2003, 4 agosto 2003 e 11 agosto 2003, nonché

condannare la convenuta del procedimento di primo grado alle spese.

58

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere integralmente l’impugnazione;

confermare le conclusioni presentate dalla Commissione in primo grado e

condannare la ricorrente alle spese, comprese le spese del procedimento in primo grado.

Sull’impugnazione

59

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce nove motivi.

60

In primo luogo essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo la suddivisione delle competenze fra lo Stato d’esportazione e lo Stato d’importazione, poiché le autorità turche, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non fruiscono di una competenza esclusiva per la constatazione dell’autenticità o meno dei certificati controversi.

61

In secondo luogo la ricorrente invoca una violazione del suo diritto di accesso al fascicolo, che non può essere limitato unicamente alla documentazione su cui la Commissione ha basato la decisione controversa.

62

Il terzo e il quarto motivo attengono ad un’errata ripartizione dell’onere della prova in quanto il Tribunale l’avrebbe interamente gravata dell’onere in parola, respingendo altresì le offerte di prova e i mezzi istruttori da essa richiesti.

63

Costituiscono oggetto del quinto motivo errori circa la qualificazione giuridica degli inadempimenti addebitati alle autorità turche e alla Commissione. In proposito la ricorrente fa valere varie censure riferite alla valutazione dei certificati controversi in quanto irregolari o non autentici, alla mancata trasmissione dei facsimile dei timbri e delle firme, alla violazione dell’obbligo di avvertire gli importatori, alla maniera in cui le indagini sono state condotte in Turchia e alla mancata divulgazione della registrazione dei certificati controversi.

64

Con il sesto motivo essa critica la sentenza impugnata in quanto la Commissione non era tenuta a rivolgersi al comitato misto o al consiglio di associazione.

65

La violazione del suo interesse legittimo quanto all’annullamento della decisione controversa relativamente al certificato A.TR.1 D 437214 è l’oggetto del settimo motivo d’impugnazione, mentre la mancata valutazione delle considerazioni di equità e dei rischi nella sentenza impugnata costituiscono l’oggetto dell’ottavo motivo.

66

Da ultimo, nel nono motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di avere violato l’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC.

Osservazioni preliminari

67

Occorre innanzitutto sottolineare che la ricorrente, in udienza, fa valere che l’esecuzione dell’art. 2 della decisione controversa è stata solo parzialmente sospesa, dal momento che essa ha versato una parte dei dazi all’importazione relativi ai certificati controversi. Di conseguenza si realizza l’ipotesi sia del rimborso di dazi all’importazione, per quanto concerne gli importi pagati dalla ricorrente, sia dello sgravio di tali dazi, per quanto concerne i dazi contabilizzati a posteriori ma non corrisposti dalla ricorrente.

68

In secondo luogo va segnalato che la ricorrente, a sostegno della sua impugnazione, ha addotto numerose censure attinenti sia alla violazione di forme sostanziali, sia alla violazione di disposizioni di merito. Tuttavia, alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie e oltre ai motivi relativi ad una violazione del diritto di accesso al fascicolo e dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, dette censure si sostanziano in fin dei conti nella contestazione dell’applicazione fatta dal Tribunale dell’art. 239 del CDC, segnatamente per quanto attiene all’esistenza di una situazione particolare ai sensi dell’articolo in parola. Si deve pertanto esaminare innanzitutto il complesso degli addebiti citati.

Sulla violazione dell’art. 239 del CDC

Argomenti delle parti

69

La ricorrente critica, sostanzialmente, la qualifica giuridica operata dal Tribunale degli inadempimenti imputabili, da un lato, alle autorità turche e, dall’altro, alla Commissione.

70

Quanto agli inadempimenti contestati alle autorità turche, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto sotto vari aspetti:

in sede di valutazione dei certificati controversi, e in particolare del certificato A.TR.1 D 437214, poiché questi ultimi risulterebbero dei falsi;

relativamente all’inadempimento delle dette autorità quanto ai loro obblighi connessi ai facsimile dei timbri e delle firme utilizzati e alla registrazione dei certificati rilasciati;

nell’ambito della reciproca assistenza, sull’esistenza di un concorso delle autorità turche nell’emissione dei certificati controversi e

su altri elementi che, a suo parere, dimostrerebbero inadempimenti delle autorità turche costitutivi di una situazione particolare con riguardo ad essa.

71

Per quanto attiene agli inadempimenti addebitati alla Commissione, la ricorrente asserisce che vi sono sufficienti elementi oggettivi indicativi di violazioni sistematiche e deliberate da parte delle autorità turche, che avrebbero dovuto giustificare un rafforzamento dei controlli sul regime preferenziale da parte della Commissione.

72

La ricorrente, fondandosi sull’art. 93 del regolamento d’applicazione del CDC e sull’art. 4 della decisione n. 1/96, sostiene altresì che la Repubblica di Turchia e la Commissione avevano l’obbligo giuridico di trasmettere ai funzionari doganali competenti facsimile dei timbri utilizzati dalle autorità doganali turche, o di richiedere tali facsmile, anche durante il periodo in questione, ossia dal 1995 al 1997.

73

Essa sottolinea che il Tribunale avrebbe anche commesso un errore di diritto non concludendo per l’obbligo della Commissione di avvertire gli importatori di concentrati di succhi di frutta, al più tardi alla fine del 1994/inizio 1995, delle irregolarità perpetrate in Turchia nell’emissione di certificati A.TR.1, e nemmeno che la Commissione era tenuta a rivolgersi al comitato misto o al consiglio di associazione.

74

L’UCLAF, inoltre, avrebbe violato i doveri ad essa incombenti di condurre indagini corrette in Turchia, in quanto non avrebbe applicato determinati metodi investigativi.

75

Infine, la ricorrente censura al Tribunale di non aver riconosciuto la circostanza che lasciare subire alla ricorrente il pregiudizio derivante dalla decisione controversa, considerato il rapporto tra l’operatore economico e l’amministrazione, contrasta con il principio d’equità sotteso dall’art. 239 del CDC.

76

In via preliminare la Commissione reputa che i motivi dedotti dalla ricorrente relativamente agli inadempimenti addebitati ad essa e alle autorità turche non vertano su questioni di diritto, ma consisterebbero in valutazioni sui fatti, non suscettibili di essere rimesse in discussione nell’ambito di un’impugnazione.

77

Detta istituzione afferma inoltre che le norme giuridiche applicabili al caso di specie non imponevano né alla Repubblica di Turchia né alla Commissione stessa di trasmettere facsimile dei timbri o delle firme, né tanto meno la tenuta di registri dei certificati A.TR.1.

78

Per quanto concerne l’obbligo di avvertire gli importatori, la Commissione fa presente che le importazioni controverse nel caso di specie risalgono al periodo compreso fra aprile 1995 e novembre 1997, mentre l’autenticità e la regolarità del contenuto delle certificazioni turche A.TR.1 hanno iniziato a creare dubbi solo successivamente, ossia a partire dal 1998.

79

Essa sottolinea parimenti che nella fattispecie non vi era alcuna ragione per coinvolgere il comitato misto o il Consiglio di associazione, tenuto conto dell’ineccepibile cooperazione offerta dalle autorità turche.

Giudizio della Corte

— Sulla ricevibilità

80

Conformemente agli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione deve limitarsi a questioni di diritto e può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest’ultimo (v., in particolare, sentenza 28 febbraio 2008, causa C-17/07 P, Neirinck/Commissione, punto 73).

81

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente invoca varie circostanze che, a suo parere, costituiscono una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del CDC.

82

Per costante giurisprudenza l’esistenza di una situazione particolare del genere è accertata qualora emerga dalle circostanze del caso specifico che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano una stessa attività (v., in tal senso, sentenze 25 febbraio 1999, causa C-86/97, Trans-Ex-Import, Racc. pag. I-1041, punti 21 e 22, nonché 7 settembre 1999, causa C-61/98, De Haan, Racc. pag. I-5003, punti 52 e 53). È alla luce di dette circostanze che va esaminata la questione se queste ultime costituiscano una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del CDC.

83

Le censure dedotte nell’ambito dell’impugnazione si sostanziano quindi nella critica all’applicazione operata dal Tribunale nella sentenza impugnata dell’art. 239 del CDC, là dove è stato dichiarato che le circostanze del caso di specie non costituiscono una situazione particolare. Tale qualifica giuridica è una questione di diritto che spetta alla Corte esaminare nell’ambito di un’impugnazione.

84

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dev’essere pertanto respinta.

— Nel merito

85

Si deve sottolineare di primo acchito che, secondo costante giurisprudenza, l’art. 239 del CDC costituisce una clausola generale di equità (v., in particolare, sentenza 3 aprile 2008, causa C-230/06, Militzer & Münch,, Racco. pag. I-1895, punto 50).

86

In conformità dell’art. 239 del CDC il debitore ha diritto al rimborso o allo sgravio dei dazi doganali, purché siano soddisfatte due condizioni, ossia, l’esistenza di una situazione particolare e la mancanza di negligenza manifesta e frode da parte dell’interessato.

87

Quanto alla diligenza della ricorrente e alla mancanza di frode da parte sua occorre precisare che queste ultime non sono oggetto della presente impugnazione. Come, infatti, constatato dal Tribunale al punto 295 della sentenza impugnata, la Commissione non si è pronunciata, nella parte della decisione controversa relativa ai certificati controversi, sulla questione della diligenza o negligenza della ricorrente.

88

Per quanto concerne l’esistenza di una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del CDC, quest’ultima, come ricordato al punto 82 della presente sentenza, è accertata qualora emerga dalle circostanze del caso specifico che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subìto il pregiudizio connesso alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali (v., in tal senso, sentenza 26 marzo 1987, causa 58/86, Coopérative agricole d’approvisionnement des Avirons, Racc. pag. 1525, punto 22).

89

Al fine, quindi, di stabilire se le circostanze del caso di specie costituiscano una situazione particolare che non comporti né negligenza manifesta né frode dell’interessato ai sensi dell’art. 239 del CDC, la Commissione deve prendere in considerazione i fatti rilevanti nella loro interezza (v., in questo senso, sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 160/84, Oryzomyli Kavallas e Oryzomyli Agiou Konstantinou/Commissione, Racc. pag. 1633, punto 16).

90

Tale obbligo comporta, in un caso come quello di specie ove il debitore ha dedotto, a sostegno della sua domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione, l’esistenza di taluni gravi inadempimenti delle autorità turche e della Commissione nel contesto dell’applicazione dell’accordo di associazione, che la Commissione valuti, nell’esame di tale domanda, il complesso dei fatti relativi ai certificati controversi di cui ha avuto notizia nell’ambito della propria funzione di vigilanza e di controllo in merito all’applicazione di tale accordo.

91

Detta conclusione trova del resto riscontro nell’art. 904, lett. c), del regolamento d’applicazione del CDC, il quale prevede che non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione quando l’«unico motivo» a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione del trattamento in parola. In altri termini, la presentazione di certificati falsi, falsificati o non validi non costituisce, di per sé, una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del CDC.

92

Per contro, altre circostanze fatte valere a sostegno di una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione, quali il controllo insufficiente da parte della Commissione della corretta applicazione dell’accordo di associazione, possono costituire una siffatta situazione particolare.

93

Orbene, se la Commissione dispone di un margine discrezionale nell’applicazione dell’art. 239 del CDC, non può prescindere dal suo dovere di contemperare realmente, da un lato, l’interesse della Comunità alla piena osservanza delle disposizioni doganali, che siano comunitarie o che impegnino la Comunità, e, dall’altro, l’interesse dell’importatore in buona fede a non subire i danni che vadano oltre l’ordinario rischio commerciale.

94

Tale ponderazione è sottesa all’economia del menzionato art. 239, il quale, come ricordato al punto 85 della presente sentenza, costituisce una clausola generale di equità. Di conseguenza, in sede di esame di una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione, la Commissione non può validamente limitarsi a tener conto della condotta e dell’agire dell’importatore e dell’esportatore. Essa deve del pari tenere conto, segnatamente, dell’incidenza del proprio comportamento sulla situazione concreta della fattispecie, nell’ambito del suo dovere di vigilanza e di controllo.

95

In proposito va sottolineato che dall’art. 211 CE discende che la Commissione, in quanto guardiana del Trattato CE e degli accordi stipulati in forza di quest’ultimo, è tenuta ad assicurarsi della corretta applicazione, da parte di un paese terzo, degli obblighi che questo ha contratto in forza di un accordo concluso con la Comunità, utilizzando i mezzi previsti dall’accordo o dalle decisioni adottate in virtù di quest’ultimo.

96

Detto obbligo risulta anche dall’accordo di associazione stesso, nonché da numerose decisioni adottate al fine della sua applicazione. Difatti l’art. 7 dell’accordo in parola, letto in combinato disposto con l’art. 211 CE, impone che la Commissione adotti tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi che discendono dall’accordo medesimo.

97

Inoltre, secondo l’art. 24 dell’accordo di cui trattasi, la Commissione è presente nel Consiglio di associazione e partecipa, in quanto rappresentante della Comunità, ai vari comitati, istituiti dal Consiglio in parola al fine di garantire la continuità della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell’accordo. In conformità, quindi, dell’art. 52, n. 2, della decisione n. 1/95, la Commissione può coinvolgere il comitato misto qualora sopraggiungessero difficoltà per la Comunità o per la Repubblica di Turchia nel corso dell’attuazione di detta decisione.

98

La Commissione, del resto, dispone di una rappresentanza permanente in Turchia, che le consente, quanto meno, di essere informata, in modo affidabile, sugli sviluppi di natura giuridica in tale Stato e, più specificamente, sul livello di applicazione del citato accordo.

99

Si deve altresì rilevare che, nell’ambito del suo obbligo di vigilanza e di controllo in merito all’applicazione dell’accordo di associazione, la Commissione gode di notevoli prerogative.

100

Ad esempio la Commissione, conformemente alle disposizioni dell’art. 3, dell’allegato 7, della decisione n. 1/95, può chiedere alle autorità turche tutte le informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale.

101

Ai sensi del n. 4, lett. a) del medesimo articolo detta istituzione può anche richiedere alle autorità turche di prendere le misure necessarie affinché siano sottoposte a rigorosa sorveglianza le persone fisiche o giuridiche per le quali vi siano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale.

102

Inoltre, secondo l’art. 7, nn. 3 e 4, dell’allegato di cui trattasi, i funzionari debitamente autorizzati della Commissione possono ottenere dai rispettivi uffici delle autorità doganali turche informazioni sulle violazioni della normativa doganale o presenziare, d’intesa con dette autorità e alle condizioni da loro stabilite, alle indagini svolte sul territorio turco.

103

Analogamente dispone peraltro anche l’art. 15 della decisione n. 1/96, secondo il quale, allo scopo di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della decisione in parola, gli Stati membri e la Repubblica di Turchia, tramite le rispettive amministrazioni doganali, e nell’ambito della mutua assistenza prevista all’allegato 7 della decisione n. 1/95, si prestano mutua assistenza per il controllo dell’autenticità e della regolarità dei certificati.

104

Di conseguenza la Commissione non può validamente sostenere, come fatto in sede d’udienza, di trovarsi nella stessa situazione della ricorrente per quanto concerne la verifica dei fatti che si sono svolti in un paese terzo, e cioè in Turchia. Al contrario, a tale istituzione incombe l’onere di utilizzare appieno le prerogative di cui gode in base alle disposizioni dell’accordo di associazione e delle decisioni adottate per la sua applicazione al fine di non disattendere i suoi obblighi di vigilanza e di controllo in merito alla corretta applicazione dell’accordo in parola.

105

Siffatto uso s’imporrebbe con ancor di più forza in una situazione in cui le esportazioni verso lo stesso porto comunitario, ossia quello di Ravenna, tramite la stessa società esportatrice turca, durante lo stesso periodo di riferimento, erano state effettuate, secondo le constatazioni riportate nella sentenza impugnata, sia con certificati irregolari, sia con certificati non autentici.

106

L’utilizzo in modo pieno delle prerogative a disposizione della Commissione nell’ambito del suo dovere di vigilanza e di controllo in merito alla corretta applicazione dell’accordo di associazione s’impone anche per il fatto che le valutazioni compiute dalle autorità turche quanto alla non autenticità o irregolarità dei certificati controversi mostrano alcune ambiguità o, per lo meno, alcune incoerenze.

107

Così, come constatato dal Tribunale ai punti 120-128 della sentenza impugnata, da un raffronto tra il contenuto della lettera dell’8 marzo 1999 delle autorità turche e quello delle comunicazioni successive di dette autorità, quale la lettera della Rappresentanza permanente turca all’UCLAF del 22 aprile 1999, emergono alcune ambiguità relativamente al carattere asseritamente non autentico del certificato D 437214.

108

Per quanto concerne altri due certificati A.TR.1, la cui autenticità è stata apprezzata dalle autorità turche nel contesto delle medesime verifiche a posteriori, benché non siano compresi fra i certificati controversi, il Tribunale, ai punti 198-201 della sentenza impugnata, ha parimenti constatato talune incoerenze, poiché le autorità turche, in diverse fasi della procedura, li hanno qualificati o come falsificati, o inesatti, o, ancora, come parzialmente inesatti.

109

Peraltro, come risulta dalla sentenza impugnata, la circostanza che le autorità di cui trattasi abbiano impiegato una varietà di termini per descrivere il risultato delle verifiche dei certificati oggetto d’esame, quali, segnatamente, «falsi» (lettera della Rappresentanza permanente turca all’UCLAF del 10 luglio 1998, citata al punto 41 della sentenza impugnata), «non sono esatti e non sono stati rilasciati e vistati dal[l’] ufficio doganale [turco]» (lettera della direzione generale delle dogane turche dell’8 marzo 1999, citata al punto 123 della sentenza impugnata), «inesatti e non conformi alle regole in materia d’origine» (lettera della Rappresentanza permanente turca all’UCLAF del 22 aprile 1999, citata al punto 124 della sentenza impugnata), «inesatt[i]» (lettera della direzione generale delle dogane turche del 16 luglio 1999, citata al punto 200 della sentenza impugnata) ha parimenti dato adito ad ambiguità.

110

Si aggiunga che i termini divergenti utilizzati dalle autorità turche nello scambio di lettere con la Commissione e le autorità doganali italiane non corrispondono alle nozioni di «autenticità» e di «regolarità» previste agli artt. 11 della decisione n. 5/72 e 15 della decisione n. 1/96.

111

Le ambiguità e le incoerenze descritte in precedenza avrebbero dovuto indurre la Commissione a interrogarsi sulle valutazioni effettuate dalle autorità turche. In tale contesto spettava alla Commissione sincerarsi, nell’ambito del suo compito di vigilanza e di controllo in merito alla corretta applicazione dell’accordo associazione, che le autorità turche avessero qualificato correttamente i certificati in parola, o come inesatti o come non autentici.

112

Tuttavia, è giocoforza constatare che la Commissione non ha utilizzato in modo pieno le prerogative conferitele dall’accordo di associazione e dalle disposizioni d’applicazione.

113

Innanzitutto, se è vero che l’UCLAF ha condotto due indagini in Turchia fra il 12 e il 15 ottobre 1998, e fra il 30 novembre e il 2 dicembre 1998, si deve osservare che il Tribunale ha a torto dichiarato, al punto 218 della sentenza impugnata, che nessuna prova consentiva di supporre che l’UCLAF non avesse potuto svolgere una verifica approfondita, in particolare presso l’amministrazione doganale di Mersin. Dalle relazioni di missione dell’UCLAF del 9 e 23 dicembre 1998 risulta chiaramente che fra le organizzazioni visitate dai suoi incaricati in Turchia non compare l’ufficio doganale dal quale i prodotti in causa sono stati esportati verso la Comunità, vale a dire quello di Mersin. Non è stato perciò possibile verificare l’autenticità dei certificati controversi. Infatti, le due relazioni di missione dell’UCLAF del 9 e 23 dicembre 1998 non si occupano di accertare se i certificati controversi siano stati effettivamente falsificati o, invece, siano stati rilasciati erroneamente dalle autorità turche.

114

Tale constatazione è confermata da una lettera del 9 dicembre 1998, ossia successiva alle indagini condotte dall’UCLAF in Turchia, nella quale il direttore dell’UCLAF, il sig. Knudsen, ha chiesto alle autorità turche di prestare «senza indugi» il loro accordo ad una verifica congiunta presso l’ufficio doganale di Mersin per ottenere dettagli riguardo tutte le esportazioni di concentrati di succhi di frutta effettuati dalla società Akman a partire dalla fine del 1993.

115

In proposito non può essere contestato che, per svolgere una verifica presso i rispettivi uffici delle autorità doganali turche, la Commissione, conformemente all’art. 7, n. 3, dell’allegato 7 della decisione n. 1/95, doveva avere l’assenso di dette autorità. Basti sottolineare che la Commissione non ha fatto presente in alcun modo detto mancato consenso da parte delle autorità turche, che le avrebbe impedito di effettuare una verifica del genere in loco.

116

Risulta, poi, dai punti 244-259 della sentenza impugnata, che la Commissione non ha richiesto alle autorità turche i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati nell’ufficio doganale di Mersin e non li ha trasmessi alle autorità doganali degli Stati membri. Il Tribunale a tale riguardo ha concluso che, durante l’intero periodo relativo alle importazioni controverse, la Repubblica di Turchia e la Commissione non erano soggette ad alcun obbligo di trasmettersi reciprocamente facsimile dei timbri utilizzati negli uffici doganali.

117

È appunto la trasmissione dei facsimile delle impronte dei timbri utilizzati in tali uffici che consente di vigilare efficacemente sul rispetto delle prescrizioni doganali relative alle preferenze tariffarie.

118

L’obbligo che incombe alla Commissione di vigilare affinché l’accordo di associazione sia applicato correttamente richiede che quest’ultima e, per suo tramite, le autorità doganali degli Stati membri, dispongano in ogni momento di tutti gli elementi tali da consentirle di procedere ad un controllo efficace, e i facsimile delle impronte dei timbri e delle firme fanno incontestabilmente parte di tali elementi.

119

È giocoforza sottolineare parimenti che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale al punto 255 della sentenza impugnata, dal tenore dell’art. 15, n. 1, della decisione n. 1/96, come modificata dalla decisione del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia 30 maggio 1997, n. 2 (GU L 249, pag. 18), entrata in vigore il 1osettembre 1997, ossia nel periodo relativo alle importazioni controverse, risulta inequivocabilmente che «le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della [Repubblica di] Turchia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione (…), il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR. (…)».

120

In ogni caso, anche prima dell’entrata in vigore della menzionata decisione, la Commissione, al fine di consentire la corretta applicazione dell’accordo di associazione, avrebbe dovuto richiedere alle autorità turche di trasmetterle i facsimile in parola in base all’art. 3 dell’allegato 7 della decisione n. 1/95, che l’autorizza a richiedere «tutte le informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale».

121

Il fatto che la Repubblica di Turchia abbia trasmesso spontaneamente le impronte dei timbri utilizzati per i certificati A.TR.1, come constatato dal Tribunale al punto 258 della sentenza impugnata, non rimette in discussione la conclusione che la Commissione ha disatteso il suo obbligo di reclamare dalle autorità turche che le fossero trasmessi i facsimile dell’impronta dei timbri e delle firme utilizzati nell’ufficio doganale di Mersin e di trasmetterli a sua volta alle autorità doganali degli Stati membri.

122

Infine, dai punti 153-160 della sentenza impugnata risulta altresì che la Commissione si è limitata semplicemente ad osservare che né l’accordo di associazione né le disposizioni d’applicazione prevedevano espressamente la tenuta, in Turchia, di registri ove fossero iscritti i certificati doganali e che, in ogni caso, l’eventuale esistenza di siffatti registri non comporterebbe che si tratti di certificati autentici, dal momento che i falsari avrebbero tutto l’interesse ad utilizzare per i certificati falsificati un numero di registrazione corrispondente ad un certificato regolare. Detto ragionamento è stato ammesso dal Tribunale ai punti 161 e 162 della sentenza impugnata.

123

La tesi menzionata non può tuttavia essere accolta. A riguardo va sottolineato che la registrazione dei certificati emessi dalle autorità doganali costituisce una prassi indispensabile negli scambi internazionali. Infatti, la mancanza di tali registri rischia di azzerare l’efficacia di ogni controllo a posteriori dei certificati emessi dalle rispettive autorità doganali.

124

Peraltro, l’obbligo per le autorità turche di registrare i certificati A.TR.1 deriva, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 161 della sentenza impugnata, dalle disposizioni d’applicazione dell’accordo di associazione. L’art. 13 della decisione n. 1/96 prevede, infatti, che, in caso di frazionamento dei certificati, alla casella 12 dell’estratto sia menzionato, in particolare, il numero di registrazione del «certificato iniziale». Orbene, anche se detto art. 13 si applica al caso specifico del frazionamento dei certificati, è chiaro che alla casella 12 del formulario del certificato A.TR.1 deve comparire il numero di registrazione del «certificato iniziale», ossia che il certificato iniziale deve, in ogni caso, essere parimenti registrato nei registri doganali dello Stato d’esportazione.

125

Relativamente all’affermazione del Tribunale riportata al punto 162 della sentenza impugnata, secondo cui i falsari avrebbero tutto l’interesse ad utilizzare un numero di registrazione corrispondente ad un certificato regolare già registrato, essa non è tale da esonerare la Commissione dall’obbligo di vigilare sulla corretta applicazione dell’accordo di associazione.

126

Al contrario, dal momento che detta affermazione implica una doppia importazione nella Comunità effettuata con certificati A.TR.1 aventi il medesimo numero di registrazione, l’uno autentico e l’altro no, la Commissione avrebbe dovuto sincerarsi se tale doppia importazione nella Comunità con certificati A.TR.1 recanti il medesimo numero di registrazione avesse effettivamente avuto luogo. Si può dunque dedurre dagli argomenti della Commissione, sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte, che ciò non si è verificato.

127

Inoltre, tenuto conto che nessuna delle due missioni dell’UCLAF è stata effettuata presso l’ufficio doganale di Mersin, come ricordato al punto 113 della presente sentenza, queste non hanno potuto accertare nemmeno l’esistenza di detti registri, né l’iscrizione o la mancanza d’iscrizione dei certificati controversi in tali registri.

128

Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che la Commissione ha disatteso i suoi obblighi di vigilanza e di controllo in merito alla corretta applicazione dell’accordo di associazione.

129

Orbene, qualora la Commissione avesse adempiuto all’obbligo in parola, la falsificazione dei certificati controversi avrebbe potuto essere scoperta e chiarita già dalle prime importazioni nella Comunità e la scala delle perdite economiche, sia per il bilancio comunitario sia per la ricorrente, avrebbe potuto essere limitata. La Commissione, del resto, avrebbe così potuto, dal momento della scoperta delle falsificazioni in parola, mettere in guardia gli importatori in tempo utile e, eventualmente, coinvolgere il comitato misto.

130

In ogni caso se la Commissione avesse usato appieno le prerogative di cui dispone nell’ambito dell’accordo di associazione, i dubbi riguardo alla non autenticità o irregolarità dei certificati controversi avrebbero potuto essere dissipati e la loro autenticità o non autenticità avrebbe potuto essere stabilita con certezza.

131

Da ciò discende che detto inadempimento della Commissione costituisce una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del CDC.

132

Dichiarando quindi che l’esistenza di una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del CDC non era accertata, il Tribunale non ha correttamente applicato detto art. 239 e ha dunque commesso un errore di diritto.

133

Tale motivo è pertanto fondato.

134

Alla luce di quanto precede non occorre esaminare i motivi relativi alla violazione del diritto d’accesso al fascicolo e della violazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC.

Le conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata

135

Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò si verifica nel caso di specie.

136

Dall’insieme delle considerazioni esposte ai punti 85-133 della presente sentenza risulta che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che i requisiti di cui all’art. 239 del CDC non fossero soddisfatti e che, di conseguenza, non si dovesse procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione relativi ai certificati controversi. L’art. 2 della decisione controversa deve quindi essere annullato.

Sulle spese

137

Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

138

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ha chiesto la condanna della Commissione, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 febbraio 2007, causa T-23/03, CAS/Commissione, è annullata.

 

2)

L’art. 2 della decisione della Commissione 18 ottobre 2002 (REC 10/01), è annullato.

 

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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