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Document 62006TJ0215

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2008.
American Clothing Associates SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo costituito da una foglia d’acero - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio di servizi - Art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 6 ter della Convenzione di Parigi - Elementi di diritto presentati dinanzi agli organi dell’UAMI e dinanzi al Tribunale.
Causa T-215/06.

European Court Reports 2008 II-00303

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:55

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

28 febbraio 2008 ( *1 )

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo costituito da una foglia d’acero — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio di servizi — Art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 6 ter della Convenzione di Parigi — Elementi di diritto presentati dinanzi agli organi dell’UAMI e dinanzi al Tribunale»

Nella causa T-215/06,

American Clothing Associates SA, con sede in Evergem (Belgio), rappresentata dagli avv.ti P. Maeyaert e N. Clarembeaux,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 maggio 2006 (procedimento R 1463/2005-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno costituito da una foglia d’acero,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2006,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2006,

in seguito alla trattazione orale del 6 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1

L’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, così dispone:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

h)

i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi;

(…)».

2

Gli artt. 1, 6, 6 ter, 6 sexies e 7, della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, come rivista e modificata (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11847, pag. 108; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»), così recitano:

«Articolo 1

(…)

2)   La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d’invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizi, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.

(…)

Articolo 6

1)   Le condizioni di deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno stabilite in ciascun paese dell’Unione [formata dai paesi cui si applica la Convenzione di Parigi] dalla sua legislazione nazionale.

(…)

Articolo 6 ter

a)

I paesi dell’Unione convengono di rifiutare o d’invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l’utilizzazione non autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei paesi dell’Unione, di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico.

b)

Le disposizioni di cui alla (…) lettera a) si applicano ugualmente agli stemmi, alle bandiere e agli altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative di cui uno o più paesi dell’Unione siano membri, ad eccezione di stemmi, bandiere ed altri emblemi, sigle o denominazioni, che siano stati già oggetto di accordi internazionali in vigore destinati a garantirne la protezione.

c)

Nessun paese dell’Unione potrà essere tenuto ad applicare le disposizioni di cui alla (…) lettera b) a danno dei titolari di diritti acquisiti in buona fede prima dell’entrata in vigore, in tale paese, della presente Convenzione. I paesi dell’Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l’uso o la registrazione previsti dalla precedente lettera a) non sia tale da suggerire, nell’apprezzamento del pubblico, un nesso tra l’organizzazione in questione e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sull’esistenza d’un nesso tra l’utente e l’organizzazione (…).

a)

Per l’applicazione di dette disposizioni, i paesi dell’Unione convengono di comunicarsi reciprocamente, per mezzo dell’Ufficio internazionale, l’elenco degli emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, ch’essi desiderano o desidereranno porre, in modo assoluto o entro certi limiti, sotto la protezione del presente articolo, come pure tutte le modificazioni che saranno apportate successivamente a tale elenco. Ogni paese dell’Unione metterà a disposizione del pubblico, in tempo utile, gli elenchi notificati.

Tuttavia, tale notificazione non è obbligatoria per le bandiere degli Stati (…).

Articolo 6 sexies

I Paesi dell’Unione si impegnano a proteggere i marchi di servizi. Essi non sono tenuti a prevedere la registrazione di tali marchi.

Articolo 7

La natura del prodotto sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto non può, in nessun caso, ostacolare la registrazione del marchio (…)».

Fatti

3

Il 23 luglio 2002 la ricorrente presentava una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento n. 40/94.

4

Il marchio di cui si chiedeva la registrazione, composto dall’immagine di una foglia d’acero e dal gruppo di lettere «rw», in maiuscolo, collocato sotto tale immagine, è di seguito riprodotto:

Image

5

I prodotti e i servizi per i quali veniva richiesta la registrazione ricadono nelle classi 18, 25 e 40, di cui all’accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

«Cuoio e sue imitazioni, articoli in questa materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria» (classe 18);

«Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» (classe 25);

«Servizi di sarti; tassidermia e preparazione d’animali; rilegatura di libri; lavorazione, elaborazione e trattamento di pellami; cuoio, pellicce e tessuti; sviluppo di pellicole e stampaggio di fotografie; lavori su legno; torchiatura della frutta; macinatura di granaglie; lavorazione, tempra e trattamento della superficie di metalli» (classe 40).

6

Con decisione del 7 ottobre 2005, l’esaminatore rifiutava la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e i servizi designati basandosi sull’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, per il motivo che il detto marchio era idoneo a generare nella mente del pubblico l’impressione che esistesse un collegamento tra il marchio medesimo e il Canada, giacché la foglia d’acero presente nel marchio richiesto costituisce un’imitazione dell’emblema dello Stato canadese.

7

Il detto emblema, quale risulta dalla comunicazione dell’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) agli Stati parti della Convenzione di Parigi, del 1o febbraio 1967, nonché dalla banca dati dell’OMPI, è riprodotto in appresso:

Image

8

Il 6 dicembre 2005 la ricorrente ha presentato un ricorso, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell’esaminatore.

9

Con decisione 4 maggio 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata») notificata alla ricorrente il 29 maggio 2006, la prima commissione di ricorso respingeva il ricorso della ricorrente confermando la decisione dell’esaminatore.

10

Sulla base degli elementi richiamati al precedente punto 7, la commissione di ricorso ha constatato che la foglia d’acero di colore rosso costituiva l’emblema del Canada (punto 11 della decisione impugnata). Tenuto conto della giurisprudenza [sentenza del Tribunale 21 aprile 2004, causa T-127/02, Concept/UAMI (ECA), Racc. pag. II-1113, punto 40], la commissione di ricorso ha ritenuto che, nella specie, occorresse verificare se il marchio richiesto contenesse un elemento che poteva essere considerato l’emblema canadese o una sua imitazione «dal punto di vista araldico». La presenza, all’interno del marchio richiesto, dell’elemento denominativo «rw» non poteva impedire l’applicazione dell’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi (punti 12-14 della decisione impugnata).

11

Al riguardo, la commissione di ricorso ha respinto l’argomento della ricorrente, relativo alla differenza di colore tra la foglia d’acero presente nel marchio richiesto e l’emblema canadese. Poiché la domanda di registrazione della ricorrente non indicava alcun colore particolare, il marchio richiesto poteva essere raffigurato con qualsiasi abbinamento di colori, compreso il colore rosso dell’emblema canadese (punto 15 della decisione impugnata).

12

Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che non esistesse alcuna differenza grafica significativa tra le due foglie d’acero considerate. In entrambi i casi si tratterebbe della stessa foglia con undici apici a forma di stella, con cinque lobi poggiati su un gambo, ove gli spazi tra gli apici o i lobi sono visibilmente identici. Di conseguenza, il pubblico interessato avrebbe percepito la foglia d’acero che compone il marchio richiesto come imitazione araldica dell’emblema canadese (punto 16 della decisione impugnata). Pertanto, la registrazione del detto marchio potrebbe indurre il pubblico in errore circa l’origine dei prodotti e dei servizi designati dal marchio medesimo, in considerazione anche della grande varietà di prodotti e servizi che può offrire e promuovere il Canada (punto 17 della decisione impugnata).

13

Secondo la commissione di ricorso, l’asserita notorietà, in Belgio, del marchio RIVER WOODS di cui la ricorrente è titolare non può mettere in discussione le precedenti considerazioni, dato che l’acquisizione del carattere distintivo di un marchio attraverso l’uso che ne viene fatto non si applicherebbe all’ipotesi contemplata dall’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 (punto 19 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha respinto parimenti gli altri argomenti della ricorrente, che sosteneva di aver registrato vari marchi nazionali simili, compresi alcuni marchi canadesi, e invocava la prassi decisionale anteriore dell’UAMI in materia di marchi contenenti la bandiera o l’emblema di uno Stato (punti 20-22 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

14

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

15

L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

16

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94. Il Tribunale ritiene necessario esaminare tale motivo, anzitutto, per la parte che riguarda i servizi appartenenti alla classe 40 indicati nella domanda di marchio e, successivamente, per la parte relativa ai prodotti rientranti nelle classi 18 e 25, indicati nella medesima domanda di marchio.

Sui servizi appartenenti alla classe 40

Argomenti delle parti

17

La ricorrente precisa che, sebbene la questione relativa all’applicazione dell’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi ai marchi di servizi possa sollevare qualche dubbio, essa esporrà i propri argomenti senza operare distinzioni tra i prodotti e i servizi indicati nella domanda di marchio controversa.

18

L’UAMI, da parte sua, riconosce che, preso alla lettera, l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi si applica unicamente ai marchi di fabbrica o di commercio, cioè ai marchi di prodotti. Pertanto, tale disposizione non obbligherebbe gli Stati parti della Convenzione di Parigi, nonché gli Stati o le organizzazioni internazionali — compresa l’Unione europea — che sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio e sono quindi tenuti a rispettare l’art. 6 ter, a rifiutare o ad invalidare la registrazione, come marchi di servizi o come elementi di marchi di servizi, dei segni che riportano o imitano emblemi di Stato o altri segni ufficiali. Tuttavia, secondo l’UAMI, gli Stati e lo stesso UAMI sono indiscutibilmente liberi di farlo.

19

Anzitutto l’OMPI, che amministra la Convenzione di Parigi, riconoscerebbe espressamente tale possibilità, come emergerebbe dal punto 7 delle «Informazioni generali relative all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi» [Informations générales sur l’article 6 ter de la convention de Paris], disponibili sul sito Internet dell’OMPI. Inoltre, l’art. 1 del regolamento n. 40/94 si riferirebbe espressamente alla tutela dei «marchi di prodotti o di servizi», mentre l’art. 7 del regolamento medesimo, relativo agli impedimenti assoluti alla registrazione, non farebbe alcuna distinzione tra i marchi di prodotti e i marchi di servizi. Infine, lo stesso Tribunale avrebbe confermato, nella sentenza ECA, citata al precedente punto 10, che l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi è applicabile anche ai marchi di servizi, poiché il marchio di cui si discuteva in tale causa designava sia prodotti rientranti nella classe 9 che alcuni servizi appartenenti alla classe 41, e il Tribunale non avrebbe operato distinzioni tra prodotti e servizi allorché ha stabilito che la registrazione del detto marchio era stata giustamente negata sulla base dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi.

20

All’udienza, l’UAMI ha chiesto un’interpretazione estensiva dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, che farebbe ricadere nell’ambito di applicazione di tale disposizione anche i marchi di servizi, e questo perché, dopo l’adozione del detto art. 6 ter della Convenzione di Parigi, quest’ultima categoria di marchi avrebbe acquistato maggiore importanza, paragonabile a quella dei marchi di prodotti. D’altronde, secondo l’UAMI, l’OMPI raccomanda una simile interpretazione della disposizione di cui trattasi.

21

Nel controricorso, l’UAMI ha altresì sostenuto che, ad ogni modo, la questione relativa all’applicazione dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi ai marchi di servizi non è stata discussa dinanzi al Tribunale, poiché, da un lato, non era mai stata esaminata nel corso del procedimento dinanzi agli organi dell’UAMI e, dall’altro, nel ricorso, la ricorrente non avrebbe esplicitato in misura sufficiente la tesi secondo cui la disposizione in parola non sarebbe applicabile ai marchi di servizi. Tuttavia, all’udienza, l’UAMI ha ammesso che il Tribunale può esaminare tale questione, malgrado l’assenza di argomenti specifici della ricorrente al riguardo, punto di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

Giudizio del Tribunale

22

Occorre anzitutto rilevare che, tanto dinanzi agli organi dell’UAMI quanto dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto sostanzialmente un unico motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, sostenendo che la registrazione del marchio richiesto non potrebbe essere rifiutata in base all’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi, in quanto il detto marchio non rappresenterebbe né un emblema dello Stato canadese né un’imitazione di quest’ultimo «dal punto di vista araldico».

23

Orbene, l’applicabilità dell’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi ai marchi di servizi costituisce una questione preliminare, la cui soluzione è necessaria per assicurare una corretta applicazione del regolamento n. 40/94 riguardo al motivo dedotto dalla ricorrente. Infatti, per stabilire se il marchio richiesto, sempreché riguardi dei servizi, costituisca un marchio la cui registrazione sarebbe eventualmente contraria all’art. 6 ter, n. 1, lett. a), è necessario accertare se tale disposizione si applichi ai marchi di servizi. Se non fosse questo il caso, il rifiuto, da parte dell’UAMI, di registrare detto marchio al fine di designare servizi costituirebbe effettivamente una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, come sostiene la ricorrente, e questo senza neppure dover esaminare se il marchio richiesto contenga l’emblema dello Stato del Canada o un’imitazione di quest’ultimo «dal punto di vista araldico».

24

Di conseguenza, la questione relativa all’applicabilità dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi ai marchi di servizi faceva parte delle questioni di diritto della controversia devolute alla commissione di ricorso, nonostante che la ricorrente non si sia espressa in merito e la commissione di ricorso abbia omesso di pronunciarsi su tale aspetto [sentenza del Tribunale 1o febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 21]. Tale questione può quindi essere sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale (sentenza HOOLIGAN, cit., punto 22).

25

Per le ragioni richiamate al precedente punto 23, la questione di cui trattasi rientra altresì fra le questioni di diritto della controversia pendente dinanzi al Tribunale. Infatti, occorre rilevare che, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare il quadro della lite, il giudice non può essere vincolato ai soli argomenti invocati dalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (ordinanze della Corte 27 settembre 2004, causa C-470/02 P, UER/M6 e a., punto 69, e 13 giugno 2006, causa C-172/05 P, Mancini/Commissione, punto 41). Ciò vale a fortiori nel caso di specie, in quanto la ricorrente ha espresso dubbi circa l’applicabilità dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi ai marchi di servizi. Quindi, come ha ammesso lo stesso UAMI all’udienza, tale questione non esula dall’ambito della discussione e dev’essere esaminata dal Tribunale, poiché il detto esame risulta necessario al fine di giudicare il motivo unico sollevato dalla ricorrente.

26

Occorre pertanto esaminare se l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi si applichi anche ai marchi di servizi. Al riguardo, è giocoforza constatare che la formulazione di tale disposizione prende esclusivamente in considerazione i «marchi di fabbrica o di commercio». Dall’art. 1, n. 2, dall’art. 6, n. 1, e, infine, dall’art. 6 sexies della Convenzione di Parigi emerge chiaramente che quest’ultima stabilisce una distinzione tra, da una parte, i «marchi di fabbrica o di commercio» che, come si evince dal successivo art. 7, sono registrati per designare prodotti e, dall’altra, i «marchi di servizi». Poiché l’art. 6 ter riguarda soltanto i marchi di fabbrica o di commercio, ossia i marchi di prodotti, si deve concludere che il divieto di registrazione e di utilizzazione sancito da tale disposizione non riguarda i marchi di servizi.

27

Tuttavia, l’UAMI sostiene che il legislatore comunitario può vietare la registrazione di marchi, anche riferiti a servizi, che comprendono tra i loro elementi un emblema di Stato, quand’anche non fosse obbligato a farlo in forza dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi.

28

Orbene, è giocoforza constatare che l’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 si limita ad operare un semplice rinvio all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, precisando che «[s]ono esclusi dalla registrazione (…) i marchi che (…) devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi». Poiché l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi non riguarda i marchi di servizi, questi ultimi non possono costituire marchi che «devono essere esclusi» ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non possono essere colpiti dall’impedimento assoluto alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94. Il fatto, invocato dall’UAMI, che l’art. 7 del regolamento n. 40/94 non introduca distinzioni tra i marchi di prodotti e quelli di servizi, di per sé, non può portare alla conclusione contraria, poiché tale distinzione è operata dall’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, cui fa rinvio l’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94.

29

Infatti, se il legislatore comunitario avesse avuto l’intenzione di vietare, anche per i servizi, la registrazione dei marchi contenenti «stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato», non si sarebbe limitato a fare semplicemente rinvio all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ma avrebbe inserito nello stesso art. 7 del regolamento n. 40/94 un divieto di registrare, vuoi come marchio comunitario, vuoi come elemento di quest’ultimo, «stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato (…) nonché […] qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico» senza perciò distinguere, in maniera implicita ma vincolante, per il solo fatto di rinviare all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, tra marchi di prodotti e marchi di servizi.

30

La sentenza ECA, di cui al precedente punto 10, invocata dall’UAMI, non potrebbe inficiare le precedenti considerazioni, poiché in tale causa il Tribunale non ha affatto esaminato la questione dell’applicabilità dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi ai marchi di servizi, questione che, d’altronde, non era stata sollevata dalle parti in tale procedimento.

31

Infine, quanto all’argomento dell’UAMI secondo cui si dovrebbe interpretare estensivamente l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, esso dev’essere respinto. Da una parte, l’unico documento pertinente dell’OMPI invocato dall’UAMI (v. il precedente punto 19) si limita ad esporre che l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi «non obbliga gli Stati parti della Convenzione di Parigi a rifiutare o ad invalidare la registrazione e a vietare l’utilizzo di emblemi di Stato o di altri segni ufficiali come marchi di servizi o come elementi di questi ultimi. Ciononostante, gli Stati sono liberi di farlo (…)». Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene l’UAMI, tale documento non auspica affatto un’interpretazione estensiva di tale disposizione. Occorre peraltro rilevare che è precisamente al fine di estendere ai marchi di servizi la tutela accordata ai marchi di prodotti dalla Convenzione di Parigi che è stata inserita una disposizione specifica nell’art. 16 del Trattato sul diritto dei marchi, concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994. Tuttavia, tale Trattato, firmato dalla Comunità europea il 30 giugno 1995, non è stato ratificato da quest’ultima.

32

D’altra parte, e soprattutto, si può presumere che, al momento dell’adozione, relativamente recente, del regolamento n. 40/94, il legislatore comunitario fosse cosciente dell’importanza dei marchi di servizi per il commercio moderno e che quindi avrebbe potuto estendere anche a tale categoria di marchi la protezione accordata agli emblemi di Stato dall’art. 6 ter della Convenzione di Parigi. Orbene, poiché il legislatore comunitario non ha ritenuto opportuno operare siffatta estensione del campo di applicazione delle disposizioni pertinenti, non spetta al giudice comunitario sostituirsi al legislatore e adottare un’interpretazione contra legem delle dette disposizioni, il cui significato non è minimamente ambiguo.

33

Da quanto precede risulta che, rifiutando la registrazione del marchio richiesto per i servizi appartenenti alla classe 40, la decisione impugnata ha violato l’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e dev’essere annullata.

Sui prodotti appartenenti alle classi 18 e 25

Argomenti delle parti

34

A titolo preliminare, la ricorrente ricorda la giurisprudenza del Tribunale relativa all’interpretazione dell’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi (sentenza ECA, citata al precedente punto 10, punto 39) per concludere che la registrazione di un marchio che, come il marchio richiesto, non lede il diritto degli Stati di controllare l’uso dei simboli della loro sovranità e non può indurre il pubblico in errore circa l’origine dei prodotti e dei servizi cui verrà applicato non può essere rifiutata sulla base di tale disposizione.

35

Anzitutto, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente considerato irrilevante la presenza dell’elemento verbale «rw» nel marchio richiesto. Secondo la ricorrente, si deve sempre tenere conto della percezione del consumatore medio e, in particolare, dell’impressione d’insieme che il marchio richiesto produce su quest’ultimo (v., per analogia, sentenza della Corte 16 settembre 2004, causa C-404/02, Nichols, Racc. pag. I-8499, punto 35; v. altresì sentenza ECA, citata al precedente punto 10, punto 64). Inoltre, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno (sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23).

36

Nella specie, l’elemento verbale «rw», abbreviazione del marchio principale della ricorrente RIVER WOODS, formerebbe un tutt’uno con l’elemento figurativo del marchio richiesto. Del resto, occorrerebbe tener conto del modo in cui il marchio richiesto verrebbe percepito dal pubblico nelle sue normali condizioni di utilizzo. Nel ricorso, la ricorrente riproduce alcune immagini che, a suo parere, rendono l’idea di tale percezione. La presa in considerazione dell’impressione d’insieme del marchio richiesto, come viene percepito nelle sue normali condizioni di utilizzo, escluderebbe qualsiasi possibilità di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 al caso di specie.

37

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha parimenti errato dichiarando, al punto 16 della decisione impugnata, che, nel caso della foglia d’acero presente nel marchio richiesto, «il pubblico interessato può avere l’impressione che si tratti di un’imitazione araldica dell’emblema canadese».

38

La ricorrente ricorda che la protezione degli emblemi di Stato, accordata dall’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi riguarda le somiglianze in un settore ben definito, quello delle imitazioni dal «punto di vista araldico». In merito, la ricorrente rileva che «[t]ale precisazione riduce effettivamente la portata dell’imitazione vietata rispetto a quella che è normalmente considerata inaccettabile dal diritto dei marchi. Nel caso degli emblemi di Stato contenenti simboli comuni, come un leone, un’aquila o il sole, le imitazioni sono vietate soltanto se riguardano le caratteristiche araldiche di un emblema dello Stato interessato. Di conseguenza, il simbolo in quanto tale rimane utilizzabile e può essere usato nella composizione di marchi di fabbrica o di commercio» (atti della conferenza di revisione dell’Aja del 1925, pag. 245). La ricorrente rinvia altresì alle risoluzioni della conferenza di Lisbona del 1958 sulla revisione della Convenzione di Parigi, riguardanti la questione se la limitazione della tutela prevista dall’art. 6 ter, n. 1, lett. a), alle imitazioni «dal punto di vista araldico» dovesse essere soppressa (atti della conferenza di Lisbona, pagg. 129, 131, 139 e 140).

39

La ricorrente adduce inoltre che, salvo circostanze eccezionali, l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi non mira a proteggere un emblema al di fuori della sua funzione in quanto tale. Orbene, del pari ai marchi e ad ogni altro segno distintivo, un emblema può presentare un carattere più o meno usuale. Secondo la ricorrente, tale circostanza inciderebbe sulla tutela accordata all’emblema di cui trattasi dall’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi. Un emblema che abbia carattere piuttosto usuale e che faccia apparire solo poche caratteristiche araldiche pronunciate godrebbe quindi di una tutela fortemente limitata.

40

Nella specie, il governo canadese avrebbe notificato all’OMPI, quale emblema di Stato, la stessa foglia d’acero di colore rosso, che fa parte della bandiera nazionale canadese. Secondo la ricorrente, il colore rosso di tale foglia è un elemento di fondamentale importanza, come dimostrerebbero, in primo luogo, la menzione sotto la rubrica «tipo» dell’iscrizione di tale emblema nella banca dati dell’OMPI, secondo cui l’emblema in questione è «a colori», in secondo luogo, la riproduzione grafica dello stesso emblema figurante nella banca dati medesima e, in terzo luogo, la circostanza che la tonalità di rosso utilizzata sarebbe specifica e non corrisponderebbe ad un colore molto diffuso per una foglia d’acero. Quest’ultimo elemento distinguerebbe l’emblema canadese dall’immagine che viene di solito in mente pensando ad una foglia d’acero.

41

Secondo la ricorrente, è pacifico che l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi non è diretto a permettere al Canada di monopolizzare la rappresentazione naturale di una foglia d’acero, tanto più che tale albero non crescerebbe soltanto in Canada. Orbene, il marchio richiesto conterrebbe unicamente una rappresentazione naturale di una foglia d’acero di colore nero. Peraltro, se confrontata con l’emblema canadese dal punto di vista grafico, la foglia d’acero raffigurata nel marchio richiesto presenterebbe una differenza per quanto riguarda la larghezza del gambo. Infine, rispetto alla percezione del consumatore medio, che verrà messo a confronto con il marchio richiesto nell’ambito delle normali condizioni di utilizzo di quest’ultimo, la foglia d’acero raffigurata in tale marchio formerebbe un tutt’uno con l’elemento verbale distintivo e dominante «rw» e non presenterebbe caratteristiche araldiche.

42

Di conseguenza, sarebbe impossibile sostenere che il marchio richiesto costituisce un’imitazione dell’emblema canadese «dal punto di vista araldico». Infatti, la registrazione del detto marchio non pregiudicherebbe né l’emblema canadese in quanto tale né il controllo dell’uso di tale emblema da parte dello Stato canadese.

43

In terzo luogo, la ricorrente contesta la conclusione della decisione impugnata (punto 17), secondo cui la registrazione del marchio richiesto potrebbe indurre il pubblico in errore circa l’origine dei prodotti e dei servizi che designerà.

44

La ricorrente sostiene che, per valutare il rischio di errore circa l’origine dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio richiesto, si deve tenere conto, da un lato, della percezione del consumatore medio e, dall’altra, dei prodotti e dei servizi di cui trattasi. Sarebbe d’altronde necessario che il nesso tra i prodotti o i servizi designati ed un paese, eventualmente suggerito dal marchio richiesto, fosse a tal punto diretto e concreto da indurre il consumatore in errore [v., per analogia, sentenza del Tribunale 12 gennaio 2005, causa T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS/UAMI (EUROPREMIUM), Racc. pag. II-65, punti 24, 25 e 41].

45

Orbene, nella specie, il marchio richiesto, considerato nel suo insieme, non sarebbe idoneo ad indurre in errore il consumatore medio. Il riferimento della decisione impugnata alla grande varietà di prodotti e servizi che possono essere offerti e promossi dal Canada, una delle più grandi economie mondiali, non sarebbe convincente, giacché simili considerazioni potrebbero ugualmente valere per molti altri paesi. Nel caso presente, l’esistenza di un nesso sufficientemente concreto e diretto tra i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio richiesto ed il paese di cui trattasi, ossia il Canada, non sarebbe stata dimostrata.

46

Al contrario, messo a confronto con il marchio richiesto, con riferimento ai prodotti o ai servizi designati da quest’ultimo, il consumatore vi percepirebbe un elemento denominativo che forma un tutt’uno con l’elemento decorativo di fantasia, che presenta, al massimo, una leggerissima connotazione geografica. Tale connotazione sarebbe ancor meno evidente che nel caso di altri marchi, come, per esempio, il marchio Mont Blanc, registrato per le penne o per la crema. Infatti, in questi ultimi casi, il consumatore non percepirebbe alcun nesso tra l’origine della penna o della crema di cui trattasi e la regione del Monte Bianco. Dopo tutto, nel settore dell’abbigliamento, l’uso di segni del tipo di quello che compone il marchio richiesto sarebbe frequente.

47

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente escluso, ritenendolo irrilevante nella fattispecie, l’esame relativo alla notorietà del marchio della ricorrente RIVER WOODS e all’uso, da parte di quest’ultima, di marchi derivati come quello richiesto.

48

Sul piano fattuale, la ricorrente richiama numerosi documenti allegati al ricorso, i quali, a suo parere, proverebbero che essa ha già ampiamente utilizzato i detti marchi derivati, in particolare il marchio richiesto, e che, inoltre, il suo marchio RIVER WOODS è uno dei marchi più rinomati in Belgio.

49

Sul piano giuridico, la ricorrente precisa che il suo argomento svolto dinanzi alla commissione di ricorso non verteva sull’acquisizione di un carattere distintivo attraverso l’uso. La ricorrente ammette che tale considerazione sarebbe fuori luogo, tenuto conto del tenore dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi.

50

Tuttavia, la ricorrente ritiene che, a causa dell’uso intenso dei detti marchi derivati e della notorietà del suo marchio RIVER WOODS, il consumatore che sarà messo a confronto con il marchio richiesto non penserà in nessun caso che i prodotti o i servizi da esso designati provengano dal Canada o godano di un qualsiasi riconoscimento ufficiale da parte di tale Stato. Di conseguenza, l’uso e la notorietà indicati in precedenza costituirebbero aspetti rilevanti ai fini della valutazione di un impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi; e questo tanto più che nessuno Stato o organizzazione internazionale avrebbero formulato obiezioni sull’utilizzo del marchio RIVER WOODS o di altri marchi derivati della ricorrente.

51

Infine, la ricorrente adduce che la commissione di ricorso non ha preso abbastanza in considerazione i molti altri marchi nazionali e comunitari anteriori che raffigurano una bandiera o un emblema di Stato e che la ricorrente ha citato dinanzi all’UAMI. È certamente vero che ciascun marchio deve essere giudicato in funzione delle caratteristiche proprie e non sulla base di una prassi anteriore dell’UAMI o di registrazioni anteriori in paesi europei o altrove. Tuttavia, tali elementi potrebbero costituire indicazioni utili circa la possibilità di registrazione di un segno come marchio comunitario.

52

Ciò sarebbe tanto più vero in quanto le altre registrazioni citate dalla ricorrente evidenziano l’applicazione di disposizioni di trattati internazionali, come quelle della Convenzione di Parigi, o la prassi seguita nel paese di origine dell’emblema considerato. Tale paese si troverebbe nella posizione migliore per definire la portata della tutela accordata al proprio emblema e sarebbe, inoltre, l’autore della notificazione di quest’ultimo come emblema ai sensi dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi. Pertanto, l’adozione, al di fuori del paese interessato, di una concezione della tutela accordata all’emblema nazionale di tale paese più rigida di quella adottata al suo interno sarebbe difficilmente giustificabile. Infatti, poiché, nella specie, l’UAMI rappresenterebbe in qualche modo il Canada, esso sarebbe tenuto a prendere in considerazione la prassi canadese in materia di tutela dell’emblema di cui trattasi.

53

Al riguardo, la ricorrente asserisce di aver chiesto la registrazione come marchio canadese di un marchio identico a quello richiesto. Tale marchio non si sarebbe visto opporre un impedimento assoluto alla registrazione, ma sarebbe stato successivamente abbandonato per altri motivi. Al fine di accettare la registrazione del marchio in questione, l’Ufficio canadese dei marchi avrebbe unicamente chiesto alla ricorrente di sottoscrivere la seguente rinuncia (disclaimer text): «Si rinuncia al diritto dell’uso esclusivo della rappresentazione della foglia d’acero a undici punte al di fuori del marchio». Tale posizione dell’Ufficio canadese dei marchi rifletterebbe semplicemente il principio secondo cui sono «l’impressione d’insieme» del marchio e la sua «percezione come un tutt’uno» che dovrebbero essere prese in considerazione.

54

D’altra parte, la ricorrente avrebbe registrato presso l’Ufficio canadese dei marchi altri due marchi contenenti entrambi una foglia d’acero che, in un caso, era ricoperta da un motivo ispirato alla bandiera degli Stati Uniti e, nell’altro, recava al suo interno il gruppo di lettere «rw». Tale registrazione sarebbe stata preceduta da una rinuncia espressa in termini uguali a quella menzionata nel precedente punto. Sia questi ultimi due marchi che un marchio identico a quello richiesto sarebbero stati parimenti registrati negli Stati Uniti.

55

Tuttavia, l’UAMI avrebbe mancato di subordinare la registrazione del marchio richiesto al requisito dell’accettazione da parte della ricorrente di un’analoga rinuncia, mentre avrebbe dovuto prevedere tale possibilità, in quanto si tratta di marchi contenenti elementi ispirati agli emblemi ed ai simboli di uno Stato, che possono generare dubbi circa la portata della tutela di questi ultimi.

56

La ricorrente rileva, inoltre, che l’UAMI stesso ha registrato altri suoi marchi che, alla luce della decisione impugnata, avrebbero potuto essere rifiutati. Al riguardo, nel ricorso, essa riproduce tre marchi comunitari di cui sarebbe titolare. Il primo, registrato con il n. 2793479, reca una foglia d’acero che presenta, all’interno, il gruppo di lettere «rw». Il secondo, registrato con il n. 2788115, contiene, in particolare, una foglia d’acero ricoperta da un motivo che riprende il disegno della bandiera degli Stati Uniti. Il terzo contiene, tra gli altri elementi, una bandiera simile a quella degli Stati Uniti. La ricorrente peraltro segnala che tanto il marchio richiesto quanto i tre marchi sopra descritti sono già stati accettati dall’Ufficio per la proprietà intellettuale del Benelux nonché da altri uffici nazionali dei marchi.

57

Infine, la ricorrente rileva che il rifiuto, da parte dell’UAMI, di registrare il marchio richiesto non è conforme alla prassi di tale organismo in materia di marchi contenenti una foglia d’acero o un altro emblema di Stato. La ricorrente riproduce nel ricorso 29 segni che contengono una foglia d’acero, ovvero bandiere e altri emblemi di Stato, e fornisce la prova del fatto che tutti i detti segni sono stati registrati come marchi comunitari.

58

L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

59

L’art. 6 ter, n. 1, lett. a) della Convenzione di Parigi ha come scopo di escludere la registrazione e l’utilizzazione di marchi di fabbrica o di commercio che siano identici ad emblemi di Stato o che presentino talune similitudini con essi (sentenza ECA, citata al precedente punto 10, punto 39). Gli emblemi di Stato sono protetti non solo contro la registrazione e l’utilizzazione di marchi che sono identici a loro o che li comprendono, ma anche contro l’inserimento in questi marchi di qualsiasi imitazione degli emblemi «dal punto di vista araldico» (sentenza ECA, citata al precedente punto 10, punto 40).

60

Pertanto, nella specie, il fatto che il marchio richiesto contenga anche l’elemento denominativo «rw» non osta di per sé all’applicazione del detto articolo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (v., in tal senso, sentenza ECA, cit. al precedente punto 10, punto 41).

61

È a torto che, in tale contesto, la ricorrente richiama la sentenza Nichols, citata al precedente punto 35 (punto 35). Occorre anzitutto constatare che il punto 35 di tale sentenza, invocato dalla ricorrente, non è pertinente. Ad ogni modo, si deve rilevare che la detta sentenza riguarda l’interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. a) e b), della prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1). Si tratta di una disposizione formulata in maniera analoga all’art. 7, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94, a tenore della quale sono esclusi dalla registrazione come marchi comunitari tanto i segni non conformi all’art. 4 del regolamento medesimo, cioè i segni che non possono costituire marchi comunitari, quanto i marchi privi di carattere distintivo.

62

Orbene, indipendentemente dalla citazione erronea della ricorrente, vero è che, secondo una giurisprudenza costante, qualora si tratti di un marchio complesso, un eventuale carattere distintivo può essere esaminato, in parte, per ciascuno dei suoi termini o dei suoi elementi, considerati separatamente, ma deve, in ogni caso, basarsi sulla percezione complessiva del detto marchio da parte del pubblico pertinente e non sulla presunzione che elementi privi isolatamente di carattere distintivo non possano, una volta combinati, presentare un carattere del genere. Infatti, il mero fatto che ciascuno di tali elementi, considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare siffatto carattere (v. sentenza della Corte 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punto 29, e giurisprudenza ivi citata).

63

Da tale giurisprudenza emerge, quindi, che il solo fatto che un elemento di un marchio complesso sia privo di carattere distintivo non osta alla registrazione del marchio di cui trattasi come marchio comunitario, qualora quest’ultimo, sotto il profilo della sua percezione complessiva, presenti siffatto carattere.

64

Per contro, lo stesso non può dirsi riguardo all’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, che rinvia all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi. Infatti, quest’ultima disposizione vieta, non solo la registrazione dei marchi che consistono unicamente in un emblema di Stato o in un’imitazione di quest’ultimo «dal punto di vista araldico», ma anche la registrazione o l’utilizzo di un emblema di Stato o di un’imitazione «dal punto di vista araldico» di un emblema di Stato come elemento di un marchio complesso.

65

Pertanto, ai fini della valutazione di un marchio complesso alla luce di tale disposizione, occorre tenere conto di ognuno degli elementi che lo compongono ed è sufficiente che uno di essi costituisca un emblema di Stato o una sua imitazione «dal punto di vista araldico» per impedire la registrazione del marchio interessato, indipendentemente dalla percezione globale da esso suscitata.

66

È altresì erroneo il richiamo della ricorrente alla sentenza ECA di cui al precedente punto 10 (punto 64). Da un lato, al punto 64 di tale sentenza, il Tribunale si è limitato a ricordare i termini della decisione della commissione di ricorso contestata in tale precedente. Dall’altro, questo stesso passaggio è ripreso nella parte della sentenza concernente la deroga introdotta dall’art. 6 ter, n. 1, lett. c), della Convenzione di Parigi e riguarda, in particolare, la percezione del pubblico interessato relativamente all’esistenza di un nesso tra il titolare del marchio richiesto e l’organizzazione internazionale il cui emblema compare nel marchio medesimo. Tale passo della sentenza ECA, citata al precedente punto 10, non potrebbe quindi essere interpretato a favore della registrazione, come marchio comunitario, di un marchio che, oltre all’emblema di uno Stato o di un’organizzazione internazionale, contenga anche altri elementi. Infatti, tale tesi è stata espressamente respinta dalla sentenza ECA, citata al precedente punto 10 (v. il precedente punto 59).

67

Di conseguenza, nella specie, occorre analizzare se la foglia d’acero raffigurata nel marchio richiesto possa essere percepita come emblema dello Stato canadese o come una sua imitazione «dal punto di vista araldico». La ricorrente ritiene che ciò non accada nella fattispecie e invoca, da una parte, la differenza di colore tra la foglia d’acero del marchio richiesto e la foglia che costituisce l’emblema dello Stato canadese e, dall’altra, alcune differenze grafiche tra le due foglie a livello del gambo.

68

Orbene, riguardo alla differenza di colore, dato che la domanda di registrazione non menziona i colori del marchio richiesto, quest’ultimo potrebbe essere rappresentato con una combinazione di colori qualsiasi e quindi anche con una foglia d’acero di colore rosso. Pertanto, il fatto che la foglia d’acero dell’emblema canadese sia di colore rosso non ha alcuna importanza nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza ECA, citata al precedente punto 10, punto 45). D’altronde, occorre notare che l’emblema canadese, del pari alla foglia d’acero raffigurata nel marchio richiesto, può apparire nelle riproduzioni in bianco e nero (v., in tal senso, sentenza ECA, citata al precedente punto 10, punto 46).

69

Ne consegue che la decisione impugnata ha giustamente respinto, al punto 15, l’argomento della ricorrente relativo alla differenza di colore tra le due foglie d’acero.

70

In merito alle differenze grafiche tra le due foglie a livello del gambo, al fine di stabilire se un marchio sia contrario o meno alle disposizioni dell’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi, occorre operare un confronto tra il marchio e l’emblema dello Stato interessato «dal punto di vista araldico».

71

Al riguardo, si deve rilevare che gli stemmi e gli altri emblemi araldici sono disegnati sulla base di una descrizione relativamente semplice, che comprende determinate indicazioni circa la disposizione e il colore del campo, cui si aggiunge l’elenco dei diversi elementi che compongono l’emblema (per esempio un leone, un’aquila, un fiore, ecc.), con l’indicazione dei loro colori e della loro posizione all’interno dell’emblema. Tale descrizione araldica non comporta, invece, indicazioni dettagliate circa la forma dell’emblema e gli elementi specifici che lo compongono, sicché è possibile realizzare diverse interpretazioni artistiche di uno stesso emblema a partire da una medesima descrizione araldica. Se è vero che ciascuna di tali interpretazioni può distinguersi dalle altre per alcuni dettagli, è altrettanto vero che si tratterà in tutti i casi di imitazioni «dal punto di vista araldico» dell’emblema considerato.

72

Di conseguenza, all’atto del confronto «dal punto di vista araldico» ai sensi dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, occorre fare riferimento alla descrizione araldica dell’emblema interessato e non ad un’eventuale descrizione geometrica dell’emblema stesso che è, per sua natura, più dettagliata (sentenza ECA, citata al precedente punto 10, punto 44).

73

Nella presente fattispecie, il Canada ha notificato all’Ufficio internazionale dell’OMPI una rappresentazione della foglia d’acero che costituisce il suo emblema di Stato (v. il precedente punto 7), senza accompagnarla da alcuna descrizione. Orbene, è evidente che una descrizione araldica di tale emblema indicherebbe unicamente che si tratta di una foglia d’acero di colore rosso, senza fornire ulteriori precisazioni in merito alla sua forma particolare, non essendo tali precisazioni necessarie o abituali per una descrizione araldica.

74

Un confronto tra la foglia d’acero notificata come emblema dello Stato del Canada ed il marchio richiesto rivela, è vero, alcune differenze di grafica a livello del gambo delle due foglie, poiché i due incavi da un lato e dall’altro della nervatura centrale sono più profondi nel caso della foglia d’acero che compone l’emblema canadese. Tuttavia, un dettaglio quale la profondità esatta delle dentellature non comparirebbe mai nella descrizione araldica dell’emblema in parola ma, eventualmente, in una descrizione geometrica molto più dettagliata, la quale, tuttavia, è irrilevante ai fini del confronto «dal punto di vista araldico».

75

Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente concluso, al punto 16 della decisione impugnata, che, malgrado la «sottile differenza nella larghezza dei gambi» delle due foglie, «il pubblico interessato nella Comunità percepirà il [marchio richiesto] essenzialmente come un’imitazione dell’emblema canadese». Infatti, benché il detto pubblico non venga definito nella decisione impugnata, si può trattare solo del grande pubblico, cui si rivolgono gli articoli di consumo corrente contrassegnati dal marchio richiesto. Orbene, tale pubblico, composto da consumatori medi, i quali, secondo la giurisprudenza [sentenza del Tribunale 15 settembre 2005, causa T-320/03, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY), Racc. pag. II-3411, punto 69], sono considerati normalmente informati e ragionevolmente attenti ed accorti, non presta particolare attenzione ai dettagli degli emblemi e dei marchi come, eventualmente, la diversa larghezza dei gambi delle due foglie d’acero in questione.

76

La ricorrente contesta altresì la conclusione della decisione impugnata, al punto 17, secondo cui «la registrazione del marchio richiesto potrebbe indurre il pubblico in errore circa l’origine dei prodotti e dei servizi ai quali il marchio di cui trattasi si applicherà».

77

Orbene, al riguardo, occorre rilevare che l’applicazione dell’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi non è soggetta alla condizione dell’esistenza di una possibilità che il pubblico interessato cada in errore circa l’origine dei prodotti designati dal marchio richiesto o l’esistenza di un nesso tra il titolare del detto marchio e lo Stato il cui emblema compare nel marchio medesimo.

78

Infatti, l’art. 6 ter, n. 1, lett. c), seconda frase, che si riferisce a tale nesso, riguarda unicamente gli emblemi e gli altri segni delle organizzazioni internazionali intergovernative menzionate allo stesso n. 1, lett. b), e non gli emblemi e gli altri segni di Stato di cui al n. 1, lett. a). Le «disposizioni di cui sopra», menzionate all’art. 6 ter, n. 1, lett. c), seconda frase, sono evidentemente le disposizioni cui si riferisce lo stesso n. 1, lett. c), prima frase, ossia le «disposizioni di cui alla lettera b)», relative agli emblemi delle organizzazioni internazionali. Tale interpretazione è confermata dal riferimento, che ricorre due volte, all’«organizzazione» interessata, nel testo del n. 1, lett. c), seconda frase.

79

Per quanto attiene al riferimento, contenuto nell’art. 6 ter, n. 1, lett. c), seconda frase, alla «registrazione [prevista] dalla precedente lettera a)», esso mira unicamente a precisare che sono interessati dalla disposizione di cui al n. 1, lett. c), soltanto la registrazione o l’uso, «sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi», degli emblemi delle organizzazioni di cui alla lett. b) «nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico». Per contro, tale riferimento, da solo, non può essere interpretato in maniera tale da estendere anche agli emblemi di Stato la portata della deroga prevista alla lett. c), poiché siffatta estensione sarebbe in contrasto con il resto del testo non equivoco di quest’ultima disposizione.

80

Da quanto precede si evince che i punti 17 e 18 della decisione impugnata, relativi alla possibilità che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra la ricorrente e il Canada, non incidono sul dispositivo di tale decisione, che risulta a buon diritto fondato sulle considerazioni esposte ai punti 14-16 della decisione impugnata, secondo il cui tenore il marchio richiesto comporta un’imitazione «dal punto di vista araldico» dell’emblema dello Stato canadese. Occorre pertanto respingere, in quanto inoperante, l’argomento della ricorrente relativo all’erroneità della conclusione esposta dalla commissione di ricorso al punto 17 della decisione impugnata.

81

Lo stesso ragionamento vale per l’argomento relativo alla mancata presa in considerazione dell’asserita notorietà del marchio della ricorrente RIVER WOODS. Infatti, dalle spiegazioni fornite al riguardo dalla ricorrente dinanzi al Tribunale (v. il precedente punto 50), emerge che essa ha invocato tale asserita notorietà per confutare la tesi secondo cui il pubblico interessato, trovandosi di fronte al marchio richiesto, stabilirà un collegamento tra la ricorrente ed il Canada. Orbene, come è stato testé rilevato, l’esistenza di un tale nesso, anche supponendo che sia provata, è irrilevante ai fini della presente controversia.

82

Infine, sono altrettanto inconferenti gli argomenti della ricorrente relativi alle presunte registrazioni di altri marchi nazionali o comunitari, identici o simili al marchio richiesto o, più in generale, contenenti raffigurazioni di bandiere o di altri emblemi di Stato.

83

Infatti, per quanto riguarda la prassi dell’UAMI stesso, si deve rilevare che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario, che le commissioni di ricorso devono adottare in forza del regolamento n. 40/94, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio comunitario deve essere valutata unicamente in base al detto regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi anteriore delle commissioni di ricorso (v. sentenza ECA, citata al precedente punto 10, punto 71, e giurisprudenza ivi citata).

84

Riguardo alle registrazioni di marchi nazionali anteriori, occorre ricordare che il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e che persegue obiettivi specifici, e che, inoltre, l’applicazione di tale regime è indipendente da ogni sistema nazionale. Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno in quanto marchio comunitario deve essere valutato soltanto sul fondamento della normativa comunitaria pertinente. Pertanto, l’UAMI e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o di un paese terzo, che ha ammesso il carattere registrabile di questo stesso segno in quanto marchio nazionale. Le registrazioni effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri rappresentano quindi un elemento che, pur non essendo determinante, può soltanto essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario. Le stesse considerazioni valgono a fortiori per le registrazioni di marchi diversi da quello richiesto nella fattispecie (v. sentenza ECA, citata al precedente punto 10, punto 70, e giurisprudenza ivi citata).

85

Più in particolare, in merito alla prassi asseritamente meno restrittiva dell’ufficio canadese dei marchi, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha né provato né affermato in termini non equivoci di aver usufruito di un’autorizzazione delle autorità canadesi competenti che le consentisse di registrare il marchio richiesto. L’asserita circostanza che la ricorrente avrebbe depositato in Canada una domanda di registrazione di un marchio identico a quello richiesto, domanda che sarebbe stata successivamente ritirata per motivi indipendenti dall’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, non dimostra in nessun modo l’esistenza di una simile autorizzazione. In assenza di una registrazione definitiva in Canada del marchio richiesto, non è affatto certo che, in una fase ulteriore della procedura di registrazione, le autorità canadesi non avrebbero sollevato un’obiezione per la presenza, nel marchio richiesto, della stessa foglia d’acero che compone l’emblema dello Stato canadese.

86

Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso non ha violato le disposizioni dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e dell’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi allorché ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nelle classi 18 e 25. Ne consegue che il ricorso è infondato e va pertanto respinto, nella parte in cui è diretto a contestare il diniego di registrazione del marchio richiesto per i prodotti appartenenti alle dette due classi.

Sulle spese

87

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 87, n. 3, di tale regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

88

Nella fattispecie, tanto la ricorrente quanto l’UAMI sono rimaste parzialmente soccombenti nelle loro rispettive conclusioni. Conseguentemente, si deve disporre che le parti sopportino ciascuna le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 maggio 2006 (procedimento R 1463/2005-1) è annullata, nella parte in cui riguarda la registrazione del marchio richiesto per i servizi che rientrano nella classe 40 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, corrispondenti alla seguente descrizione: «Servizi di sarti; tassidermia e preparazione d’animali; rilegatura di libri; lavorazione, elaborazione e trattamento di pellami; cuoio, pellicce e tessuti; sviluppo di pellicole e stampaggio di fotografie; lavori su legno; torchiatura della frutta; macinatura di granaglie; lavorazione, tempra e trattamento della superficie di metalli».

 

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

 

3)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

 

Vilaras

Dehousse

Šváby

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 febbraio 2008.

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

M. Vilaras


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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