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Document 62006CA0518

Causa C-518/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Assicurazione responsabilità civile auto — Artt. 43 CE e 49 CE — Direttiva 92/49/CEE — Normativa nazionale che impone alle imprese di assicurazione l’obbligo di contrarre — Restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi — Protezione sociale delle vittime di incidenti stradali — Proporzionalità — Libertà tariffaria delle imprese di assicurazioni — Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine)

OJ C 153, 4.7.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 153/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-518/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Assicurazione responsabilità civile auto - Artt. 43 CE e 49 CE - Direttiva 92/49/CEE - Normativa nazionale che impone alle imprese di assicurazione l’obbligo di contrarre - Restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi - Protezione sociale delle vittime di incidenti stradali - Proporzionalità - Libertà tariffaria delle imprese di assicurazioni - Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine)

2009/C 153/08

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e N. Yerrel, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentante: M. Fiorilli, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Himmanen, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 49 CE — Violazione degli artt. 6, 9, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1) — Calcolo dei premi di assicurazione — Obblighi imposti agli assicuratori aventi sede in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


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