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Document 62004CJ0258

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 settembre 2005.
Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Liège - Belgio.
Persone in cerca di occupazione - Cittadinanza europea - Divieto di discriminazione - Articolo 39 CE - Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione - Concessione subordinata al completamento di studi secondari nello Stato membro interessato.
Causa C-258/04.

European Court Reports 2005 I-08275

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:559

Causa C-258/04

Office national de l’emploi

contro

Ioannis Ioannidis

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège)

«Persone in cerca di occupazione — Cittadinanza europea — Principio di non discriminazione — Articolo 39 CE — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione — Concessione subordinata al completamento di studi secondari nello Stato membro interessato»

Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 9 giugno 2005 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2005 

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione — Concessione subordinata al completamento di studi secondari in un istituto scolastico dello Stato membro interessato — Inammissibilità — Giustificazione — Mancanza

(Art. 39 CE)

L’art. 39 CE osta a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato, per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.

Infatti, in quanto vincola la concessione dell’indennità a favore dei giovani in cerca di prima occupazione al requisito che il richiedente abbia ottenuto il diploma richiesto in detto Stato membro, tale condizione può essere soddisfatta più facilmente dai cittadini nazionali e rischia di sfavorire quindi soprattutto i cittadini di altri Stati membri.

Una siffatta disparità di trattamento può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale. A questo proposito, anche se è legittimo che il legislatore nazionale voglia essere sicuro dell’esistenza di un nesso reale tra chi richiede la detta indennità e il mercato geografico del lavoro interessato, un’unica condizione relativa al luogo di conseguimento del diploma di maturità presenta un carattere troppo generale ed esclusivo che eccede quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

(v. punti 28-31, 38 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 settembre 2005 (*)

«Persone in cerca di occupazione – Cittadinanza europea – Divieto di discriminazione – Articolo 39 CE – Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione – Concessione subordinata al completamento di studi secondari nello Stato membro interessato»

Nel procedimento C-258/04,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour du travail de Liège (Belgio) con decisione 7 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2004, nella causa tra

Office national de l’emploi

e

Ioannis Ioannidis,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni scritte presentate:

–       per l’Office national de l’emploi, dagli avv.ti Y. Denoiseux e G. Lewalle;

–       per il governo belga, dagli avv.ti Y. Denoiseux e G. Lewalle;

–       per il governo ellenico, dalle sig.re S. Bodina e Z. Chatzipavlou e dal sig. M. Apessos, in qualità di agenti;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Condou e dal sig. D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE.

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Ioannidis e l’Office national de l’emploi (Ufficio nazionale del lavoro; in prosieguo: l’«ONEM») relativamente alla decisione con cui quest’ultimo ha rifiutato di concedere all’interessato il beneficio dell’indennità di disoccupazione prevista dalla normativa belga.

 Ambito normativo

 La normativa comunitaria

3       L’art. 12, primo comma, CE stabilisce:

«Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

4       Ai sensi dell’art. 17 CE:

«1.      È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. (…)

2.      I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».

5       L’art. 18, n. 1, CE prevede che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal detto Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

6       In forza dell’art. 39, n. 2, CE, la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

7       Ai sensi dell’art. 39, n. 3, CE, «fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, [la libera circolazione dei lavoratori] importa il diritto:

a)      di rispondere a offerte di lavoro effettive;

(...)».

8       Ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»), il lavoratore cittadino di uno Stato membro beneficia, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

 La normativa nazionale

9       La normativa belga prevede la concessione ai giovani che hanno appena terminato gli studi e che sono in cerca di prima occupazione di un’indennità di disoccupazione, designata con l’espressione «allocations d’attente» (indennità di disoccupazione giovanile).

10     L’art. 36, n. 1, primo comma, del regio decreto 25 novembre 1991, recante regolamentazione della disoccupazione (Moniteur belge del 31 dicembre 1991, pag. 29888), come modificato dal regio decreto 13 dicembre 1996 (Moniteur belge del 31 dicembre 1996, pag. 32265; in prosieguo: il «regio decreto») stabilisce:

«Per essere ammesso al godimento dell’indennità di disoccupazione giovanile il giovane lavoratore deve rispondere ai seguenti requisiti:

1°      non essere più soggetto all’obbligo scolastico;

2°      a) o aver terminato studi completi del ciclo secondario superiore o del ciclo secondario inferiore di formazione tecnica o professionale in un istituto scolastico organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una comunità;

(...)

h) o avere seguito gli studi o una formazione in un altro Stato membro dell’Unione europea, se sono nel contempo soddisfatte le seguenti condizioni:

–       il giovane deve produrre una documentazione da cui risulti che gli studi o la formazione sono dello stesso livello ed equivalenti a quelli di cui alle lettere precedenti;

–       al momento della richiesta dell’indennità, il giovane deve essere a carico, in qualità di figlio, di lavoratori migranti, tali ai sensi dell’art. 48 del Trattato CE, residenti in Belgio;

(...)».

 La causa principale e la questione pregiudiziale

11     Dopo aver terminato i suoi studi principali in Grecia, il sig. Ioannidis, cittadino greco, è arrivato in Belgio nel 1994. Il titolo di studio rilasciato all’interessato in Grecia è stato riconosciuto equivalente al certificato omologato di insegnamento secondario superiore che dà accesso in Belgio all’insegnamento superiore di tipo breve.

12     A conclusione di un ciclo triennale di studi, il sig. Ioannidis ha ottenuto, il 29 giugno 2000, il diploma di specializzazione in kinesiterapia rilasciato dall’istituto superiore della provincia di Liegi André Vésale e successivamente si è iscritto come persona in cerca di occupazione a tempo pieno presso l’Ufficio comunitario e regionale della formazione professionale e del lavoro.

13     Dal 10 ottobre 2000 al 29 giugno 2001, l’interessato ha seguito in Francia, nell’ambito di un contratto di lavoro concluso in qualità di tecnico con una società civile di professionisti formata da medici specializzati in otorinolaringoiatria, una formazione retribuita in rieducazione vestibolare.

14     Il 7 agosto 2001, dopo essere ritornato in Belgio, il sig. Ioannidis ha presentato all’ONEM una domanda di indennità di disoccupazione giovanile.

15     Con decisione 5 ottobre 2001, l’ONEM ha respinto tale domanda poiché il sig. Ioannidis non aveva terminato i suoi studi secondari in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una delle tre comunità del Belgio, come richiede l’art. 36, n. 1, primo comma, punto 2, lett. a), del regio decreto.

16     Il sig. Ioannidis ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunal du travail de Liège. Con sentenza 7 ottobre 2002, questo giudice ha annullato la detta decisione constatando che «al momento della sua domanda intesa a percepire l’indennità, il richiedente era lui stesso lavoratore migrante, avendo lavorato in Francia», e che «l’art. 36 del regio decreto (…), come interpretato dall’amministrazione, è chiaramente incompatibile con l’art. [39 CE]».

17     La Cour du travail de Liège, dinanzi alla quale ha interposto appello l’ONEM contro questa sentenza, ha constatato che il sig. Ioannidis non soddisfa nessuna delle condizioni poste in maniera alternativa dalla normativa nazionale. In particolare, egli non soddisfa né le prescrizioni dell’art. 36, n. 1, primo comma, punto 2, lett. a), del regio decreto, poiché non ha terminato i suoi studi secondari in Belgio, né quelle della stessa disposizione, sub h). Il giudice del rinvio fa rilevare che l’interessato ha terminato, in un altro Stato membro, studi del ciclo secondario superiore relativamente ai quali è dimostrato mediante i documenti presentati che essi sono equivalenti a quelli indicati nella stessa disposizione, sub a), del regio decreto e sono dello stesso livello di questi. Per contro, secondo tale giudice, da nessun documento o elemento del fascicolo risulta che, alla data della presentazione della domanda di indennità di disoccupazione giovanile, i genitori del sig. Ioannidis fossero lavoratori migranti residenti in Belgio.

18     Nutrendo dubbi sull’esistenza di un’eventuale discriminazione indiretta nei confronti del sig. Ioannidis, relativa al fatto che il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile è stata rifiutata all’interessato unicamente perché non ha terminato i suoi studi del ciclo secondario superiore in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto dalle autorità pubbliche belghe, mentre egli ha completato studi equivalenti nel suo paese d’origine, la Cour du travail de Liège a deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto comunitario (e segnatamente gli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE) osti a che la normativa di uno Stato membro (quale quella belga di cui al regio decreto 25 novembre 1991, recante norme in materia di disoccupazione), nel riconoscere alle persone in cerca di impiego di età inferiore in linea di principio a 30 anni un’indennità cosiddetta di disoccupazione giovanile sulla base degli studi secondari compiuti, imponga a quelle tra tali persone che siano cittadini di altri Stati membri – in termini uguali a quelli previsti per i cittadini nazionali – la condizione secondo cui tale indennità viene concessa solo se gli studi richiesti siano stati terminati in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una delle tre comunità nazionali [come previsto dal suddetto regio decreto, all’art. 36, n. 1, primo comma, punto 2, lett. a)], sicché l’indennità di disoccupazione giovanile di cui trattasi viene rifiutata ad un giovane in cerca di occupazione che, senza essere membro della famiglia di un lavoratore migrante, sia però cittadino di un altro Stato membro nel quale egli, prima di circolare nel territorio dell’Unione, aveva proseguito ed ultimato studi secondari, riconosciuti equivalenti ai prescritti studi dalle autorità dello Stato in cui viene chiesto il beneficio della detta indennità».

 Sulla questione pregiudiziale

19     Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto comunitario si opponga a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro che è alla ricerca di una prima occupazione, per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.

20     In via preliminare, occorre rilevare che il fatto che il giudice del rinvio abbia formulato la questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto comunitario non si oppone a che la Corte fornisca al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in particolare, in questo senso, sentenze 12 dicembre 1990, causa C‑241/89, SARPP, Racc. pag. I‑4695, punto 8, e 7 settembre 2004, C‑456/02, Trojani, Racc. pag. I‑7573, punto 38).

21     Nell’ambito della presente causa, occorre ricordare che i cittadini di uno Stato membro alla ricerca di un’occupazione in un altro Stato membro rientrano nel campo di applicazione dell’art. 39 CE e, pertanto, beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto al n. 2 di tale disposizione.

22     Come la Corte ha già dichiarato, tenuto conto dell’istituzione della cittadinanza dell’Unione e dell’interpretazione giurisprudenziale del diritto alla parità di trattamento di cui godono i cittadini dell’Unione, non si può più escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 39, n. 2, CE una prestazione di natura finanziaria destinata a facilitare l’accesso all’occupazione sul mercato del lavoro di uno Stato membro (sentenza 23 marzo 2004, causa C‑138/02, Collins, Racc. pag. I‑2703, punto 63).

23     È pacifico che le indennità di disoccupazione giovanile previste dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale sono prestazioni sociali, il cui obiettivo è di facilitare, per i giovani, il passaggio dalla scuola al mercato del lavoro (sentenza 11 luglio 2002, causa C‑224/98, D’Hoop, Racc. pag. I‑6191, punto 38).

24     È anche pacifico che, alla data della presentazione della domanda intesa ad ottenere il beneficio delle dette indennità, il sig. Ioannidis aveva la qualità di cittadino di uno Stato membro che, avendo terminato i suoi studi, si trovava alla ricerca di un’occupazione in un altro Stato membro.

25     In tale contesto, l’interessato è legittimato ad avvalersi dell’art. 39 CE per sostenere che non può costituire oggetto di discriminazioni basate sulla cittadinanza per quanto riguarda la concessione dell’indennità di disoccupazione giovanile.

26     Secondo una costante giurisprudenza, il principi di parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione, che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato (v., in particolare, sentenze 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu, Racc. pag. 153, punto 11, e 15 marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar, Racc. I‑2119, punto 51).

27     La normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale introduce una disparità di trattamento tra i cittadini che hanno terminato i loro studi di ciclo secondario in Belgio e quelli che li hanno completati in un altro Stato membro, in quanto solo i primi hanno diritto all’indennità di disoccupazione giovanile.

28     Questa condizione rischia di sfavorire soprattutto i cittadini di altri Stati membri. Infatti, la detta condizione, in quanto vincola la concessione di questa indennità al requisito che il richiedente abbia ottenuto il diploma richiesto in Belgio, può essere più facilmente soddisfatta dai cittadini nazionali.

29     Una siffatta disparità di trattamento può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale (sentenze 23 maggio 1996, causa C‑237/94, O’Flynn, Racc. I‑2617, punto 19, e Collins, sopra menzionata, punto 66).

30     Come la Corte ha già dichiarato, è legittimo che il legislatore nazionale voglia essere sicuro dell’esistenza di un nesso reale tra chi richiede la detta indennità e il mercato geografico del lavoro interessato (sentenza D’Hoop, sopra menzionata, punto 38).

31     Tuttavia, un’unica condizione relativa al luogo di conseguimento del diploma di maturità presenta un carattere troppo generale ed esclusivo. Essa infatti privilegia indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra chi richiede l’indennità di disoccupazione giovanile ed il mercato geografico del lavoro, escludendo ogni altro elemento rappresentativo. Essa eccede così quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito (sentenza D’Hoop, sopra menzionata, punto 39).

32     Per il resto, dall’art. 36, n. 1, primo comma, punto 2°, lett. h), del regio decreto, risulta che colui che è in cerca di occupazione non ha terminato i suoi studi secondari in Belgio ha tuttavia diritto all’indennità di disoccupazione giovanile se ha seguito studi o una formazione dello stesso livello ed equivalenti in un altro Stato membro e se è a carico di lavoratori migranti, ai sensi dell’art. 39 CE, residenti in Belgio.

33     Il fatto che i genitori del sig. Ioannidis non siano lavoratori migranti residenti in Belgio non può in ogni caso giustificare il rifiuto dell’indennità richiesta. Infatti, questa condizione non può essere giustificata con l’intento di assicurarsi dell’esistenza di un nesso reale tra chi chiede l’indennità e il mercato geografico del lavoro interessato. Essa è certo basata su un elemento che può essere considerato rappresentativo di un grado reale ed effettivo di collegamento. Tuttavia, non si può escludere che una persona, quale il sig. Ioannidis, che, dopo un ciclo di studi secondari terminato in uno Stato membro, continua studi superiori in un altro Stato membro e ivi ottiene un diploma sia in grado di giustificare un nesso reale con il mercato del lavoro di tale Stato, anche se non è a carico di lavoratori migranti residenti nel detto Stato. Pertanto, una tale condizione va anche al di là di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

34     Occorre aggiungere che l’indennità di disoccupazione giovanile costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (sentenza D’Hoop, sopra menzionata, punto 17).

35     Ora, secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 7 del regolamento n. 1612/68, che comprende tutti i benefici che, collegati o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente riconosciuti ai lavoratori nazionali, a causa principalmente della loro qualità obiettiva di lavoratore o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, mira anche ad impedire le discriminazioni operate a danno dei discendenti che siano a carico del lavoratore (v., in particolare, sentenze 30 settembre 1975, causa 32/75, Cristini, Racc. pag. 1085, punto 19; 20 giugno 1985, causa 94/84, Deak, Racc. pag. 1873, punto 22, e 8 giugno 1999, causa C‑337/97, Meeusen, Racc. pag. I‑3289, punto 22).

36     Ne deriva che i figli a carico dei lavoratori migranti che risiedono in Belgio derivano il loro diritto all’indennità di disoccupazione giovanile dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, indipendentemente dal fatto che, in questo caso di specie, esista un nesso reale con il mercato geografico del lavoro interessato.

37     Sulla base delle considerazioni che precedono, non è necessario pronunciarsi sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE.

38     Pertanto, occorre risolvere la questione posta nel senso che l’art. 39 CE osta a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato, per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.

 Sulle spese

39     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

L’art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato, per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.

Firme


* Lingua processuale: il francese.

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