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Document 61991CJ0275

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 febbraio 1993.
Alfredo Iacobelli contro Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) e Union nationale des fédérations mutualistes neutres.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles - Belgio.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1408/71 e 574/72 - Prestazioni di invalidità e vecchiaia.
Causa C-275/91.

European Court Reports 1993 I-00523

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:46

61991J0275

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 3 FEBBRAIO 1993. - ALFREDO IACOBELLI CONTRO INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE E UNION NATIONALE DES FEDERATIONS MUTUALISTES NEUTRES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES - BELGIO. - PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - REGOLAMENTI (CEE) N. 1408/71 E (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO - PRESTAZIONI D'INVALIDITA E DI VECCHIAIA. - CAUSA C-275/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00523


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione invalidità ° Presupposti per l' attribuzione delle prestazioni ° Questioni di diritto nazionale ° Calcolo delle prestazioni ° Liquidazione in forza delle normative cui il lavoratore è stato soggetto ° Normativa di uno Stato membro che impone all' interessato di scegliere fra due prestazioni alternative ° Presa in considerazione, da parte dell' ente dello Stato membro che effettua la liquidazione, della prestazione scelta dall' interessato

(Regolamenti del Consiglio nn. 1408/71, artt. 44, n. 2, e 46, nonché 574/72, art. 36, n. 4)

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione invalidità ° Calcolo delle prestazioni ° Art. 40 del regolamento n. 1408/71 ° Liquidazione in forza delle normative cui il lavoratore è stato soggetto ° Attribuzione da parte di uno Stato membro, in conseguenza della scelta effettuata dal lavoratore, di una pensione di vecchiaia in sostituzione di una pensione di invalidità ° Ammissibilità

(Regolamenti del Consiglio nn. 1408/71, artt. 40, n. 1, e 46, n. 1, secondo comma, e 574/72, art. 36, n. 4)

Massima


1. Le norme di indole procedurale sancite dall' art. 44, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e nell' art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72 non implicano alcuna modifica delle condizioni alle quali gli Stati membri subordinano la concessione delle prestazioni di invalidità. Spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire se l' interessato possa rinunciare ad una pensione d' invalidità per fruire più tardi di una pensione di vecchiaia per lui più conveniente.

Ne consegue che, se una normativa nazionale impone all' istante di operare una scelta tra due prestazioni alternative, la prestazione da prendere in considerazione, in applicazione della prima frase dell' art. 44, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e per il calcolo da effettuare in virtù dell' art. 46 del detto regolamento, è solo la prestazione della quale intende fruire il richiedente.

2. L' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 e l' art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72 non ostano a che l' ente di uno Stato membro, al quale l' ente di un altro Stato membro ha trasmesso una domanda di pensione di invalidità a norma dell' art. 40 del regolamento n. 1408/71, conceda ad un lavoratore una pensione di vecchiaia in sostituzione di una pensione di invalidità alla quale l' interessato ha rinunciato per fruire della pensione di vecchiaia a lui più favorevole.

Parti


Nel procedimento C-275/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Alfredo Iacobelli

e

Institut national d' assurance maladie-invalidité (INAMI),

Union nationale des fédérations mutualistes neutres,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 46, n. 1, secondo comma, in fine, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e dell' art. 36, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 nella loro versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Iacobelli, attore nella causa principale, dal signor D. Rossini, delegato sindacale,

° per l' INAMI, convenuta nella causa principale, dall' avv. Jean-Jacques Masquelin, del foro di Bruxelles,

° per il governo della Repubblica ellenica, dai signori Vasileios Kontolaimos, consigliere aggiunto e Ioannis Chalkias, mandatario giudiziario, dell' avvocatura dello Stato ellenico in qualità di agenti,

° per il governo della Repubblica italiana, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della convenuta, del governo ellenico e della Commissione, rappresentata dal signor D. Gouloussis, membro del servizio giuridico, all' udienza del 2 luglio 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 settembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza del 15 ottobre 1991, giunta alla Corte il successivo 23 ottobre, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e dell' art. 36, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio del 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, come modificati e coordinati dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra il signor Iacobelli, cittadino italiano, e l' Institut national d' assurance maladie-invalidité belge (in prosieguo: l' "INAMI") e l' Union national des fédérations mutualistes neutres.

3 Emerge dal fascicolo che il signor Iacobelli lavorava in Italia tra il 1936 e il 1964 e in Belgio dal 13 agosto 1964. Vittima di infortunio sul lavoro il 9 dicembre 1977, chiedeva una pensione d' invalidità all' INAMI, che istruiva la pratica conformemente all' art. 36 del regolamento n. 574/72. Il signor Iacobelli veniva dichiarato invalido il 9 dicembre 1978 e ° a decorrere dal 1 agosto 1980 ° gli veniva riconosciuta una pensione di invalidità in base alla sola legge belga.

4 A norma dell' art. 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71, l' INAMI con sollecito del 20 marzo 1979, chiedeva all' Istituto nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l' "INPS") di liquidare la pensione di invalidità secondo la legge italiana. Il 26 maggio 1981, l' INPS comunicava all' INAMI che al signor Iacobelli spettava una pensione di invalidità a norma della legge italiana, calcolata proporzionalmente, a decorrere dal 1 gennaio 1979, ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. b) del regolamento n. 1408/71. Il 24 febbraio 1982, l' INPS comunicava all' INAMI la sua decisione di riconoscere al signor Iacobelli una pensione di vecchiaia in sostituzione della pensione di invalidità già concessa in precedenza, ma non corrisposta, a decorrere dal 1 dicembre 1980, data alla quale l' interessato aveva compiuto 60 anni, età pensionabile secondo la normativa italiana sulle pensioni maschili.

5 In una lettera inviata successivamente all' INAMI, l' INPS precisava che nessuna prestazione di invalidità sarebbe stata versata dall' ente italiano, poiché l' interessato vi aveva espressamente rinunciato con dichiarazione 6 dicembre 1982. Emerge dal fascicolo che questa rinuncia era stata dettata dal fatto che la normativa italiana allora vigente non prevedeva la possibilità di trasformare una pensione di invalidità in una pensione di vecchiaia che, nella fattispecie, era superiore alla pensione d' invalidità spettante al signor Iacobelli.

6 Data la situazione, dall' ottobre 1983 l' INAMI sospendeva le prestazioni corrisposte al signor Iacobelli. Il 3 agosto 1985 questi impugnava detta decisione dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, che ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se gli artt. 36, n. 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 e 46, n. 1, secondo comma, 'in fine' , del regolamento (CEE) n. 1408/71, che esso applica, ostino a che l' istituzione di uno Stato membro, cui è presentata, dall' istituzione di un altro Stato membro, una domanda di pensione d' invalidità in base all' art. 40 del regolamento (CEE) n. 1408/71, conceda ad un lavoratore migrante la pensione di vecchiaia in luogo della pensione d' invalidità, qualora risulti che la pensione di vecchiaia, il cui diritto esista in forza della sola normativa nazionale, sia più vantaggiosa della pensione d' invalidità, calcolata con il sistema del cumulo e della ripartizione proporzionale, ossia ostino all' interpretazione data dal resistente agli artt. 241, n. 1, del regio decreto 4 novembre 1963, emanato in applicazione della legge 9 agosto 1963, che istituisce ed organizza un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l' invalidità, e 76 quater, n. 2, nuovo primo comma, di tale legge".

7 Per una più ampia illustrazione dei fatti e del contesto giuridico della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 Con la questione pregiudiziale, il giudice nazionale intende in sostanza accertare, da un lato, se l' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 e l' art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72 ostino a che l' ente previdenziale di uno Stato membro, al quale l' ente previdenziale di un altro Stato membro ha trasmesso una domanda di pensione di invalidità ex art. 40 del regolamento n. 1408/71, conceda ad un lavoratore una pensione di vecchiaia invece della pensione di invalidità alla quale l' interessato ha rinunciato per ottenere una pensione di vecchiaia per lui più vantaggiosa e, d' altra parte, se ° in caso di soluzione affermativa di questo punto ° la perdita della spettanza delle prestazioni di invalidità dovute dall' ente del secondo Stato membro, in base al diritto nazionale di detto Stato, sia compatibile con il diritto comunitario.

9 L' INAMI ritiene che emerga dall' art. 44, n. 2, del regolamento n. 1408/71, che si applica alle prestazioni d' invalidità in virtù dell' art. 40, n. 1, dello stesso regolamento, nonché dell' art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72, che si debbano liquidare prestazioni in forza di tutti i regimi ai quali il lavoratore, subordinato o meno, è stato soggetto, allorché l' interessato presenta una domanda di pensione e che detta norma ammetta deroghe solo in materia di prestazioni di vecchiaia spettanti in virtù della normativa di uno o più Stati membri. Nella fattispecie, trattandosi di una pensione di invalidità, sarebbe dunque un diritto irrinunciabile.

10 Si deve osservare che, conformemente all' articolo 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71, inserito nel capitolo relativo all' invalidità, le disposizioni del capitolo 3, relativo alla vecchiaia e alla morte, sono applicabili per analogia, allorché il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto successivamente o alternativamente alla disciplina di due o più Stati membri, uno dei quali almeno non subordina l' entità delle prestazioni di invalidità alla durata dei periodi assicurativi. Il signor Iacobelli si trova per l' appunto in questa situazione.

11 Ai sensi dell' art. 44, n. 2, di detto regolamento, che quindi si applica per analogia all' invalidità:

"Fatto salvo l' art. 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non appena l' interessato abbia presentato una domanda di liquidazione. Si deroga a tale norma se l' interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri".

12 Dal canto suo, l' art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72, inserito nel capitolo relativo all' invalidità, alla vecchiaia e al decesso (pensioni), recita:

"Una domanda di prestazioni presentata all' istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa, a meno che, in conformità dell' articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri".

13 Senza dover valutare se la norma enunciata all' art. 44, n. 2, in fine, sia applicabile nell' ipotesi dell' invalidità, si deve osservare che le disposizioni summenzionate hanno indole procedurale e non implicano alcuna modifica delle condizioni alle quali gli Stati membri subordinano la concessione delle prestazioni di invalidità. Spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire se l' interessato possa rinunciare ad una pensione d' invalidità per fruire più tardi di una pensione di vecchiaia per lui più conveniente.

14 Ne consegue che, come ha assicurato l' avvocato generale (paragrafo 23 delle conclusioni), se una normativa nazionale impone all' istante di operare una scelta tra due prestazioni alternative, la prestazione da prendere in considerazione, in applicazione della prima frase dell' art. 44, n. 2 del regolamento e per il calcolo da effettuare in virtù dell' art. 46 di detto regolamento, è solo la prestazione della quale intende fruire il richiedente.

15 Detta interpretazione è quella corretta, tanto più che l' argomento svolto dall' INAMI comporterebbe che l' interessato sarebbe privato di un diritto che gli spetta in virtù della sola legislazione nazionale il che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, striderebbe con l' art. 51 del Trattato (v., tra l' altro, sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni, Racc. pag. 1149, punto 21 della motivazione).

16 Si deve perciò rispondere al giudice nazionale che l' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento 1408/71 e l' art. 36, n. 4 del regolamento n. 574/72, nella versione modificata, non ostano a che l' ente di uno Stato membro, al quale l' ente di un altro Stato membro ha trasmesso una domanda di pensione d' invalidità a norma dell' art. 40 del regolamento n. 1408/71, conceda ad un lavoratore una pensione di vecchiaia in sostituzione di una pensione di invalidità alla quale l' interessato ha rinunciato per fruire della pensione di vecchiaia a lui più favorevole.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 Le spese sostenute dal governo italiano e dal governo ellenico, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail di Bruxelles, con sentenza, dichiara:

L' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e l' art. 36, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, come modificati e coordinati dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, non ostano a che l' ente di uno Stato membro, al quale l' ente di un altro Stato membro ha trasmesso una domanda di pensione d' invalidità a norma dell' art. 40 del regolamento n. 1408/71, conceda ad un lavoratore una pensione di vecchiaia in sostituzione di una pensione di invalidità alla quale l' interessato ha rinunciato per fruire della pensione di vecchiaia a lui più favorevole.

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