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Document 52022PC0489

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

COM/2022/489 final

Bruxelles, 28.9.2022

COM(2022) 489 final

2022/0298(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

{SEC(2022) 342 final} - {SWD(2022) 310 final} - {SWD(2022) 311 final} - {SWD(2022) 312 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Uno degli obiettivi dell'Unione europea (UE) è promuovere il benessere e lo sviluppo sostenibile, basato su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale 1 . Il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose è sancito dall'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali 2 stabilisce il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Nei suoi orientamenti politici, la presidente von der Leyen si è impegnata a presentare un piano europeo per la lotta contro il cancro, al fine di aiutare gli Stati membri a combattere il cancro più efficacemente e a migliorarne le cure 3 . La presente proposta tiene fede all'impegno assunto nel piano europeo di lotta contro il cancro 4 , nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e nel quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 5 di ridurre ulteriormente l'esposizione dei lavoratori all'amianto, una sostanza cancerogena altamente pericolosa. La proposta, evidenziata come una delle priorità dell'azione 3 — Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione — della Conferenza sul futuro dell'Europa (CoFE) è un risultato fondamentale del programma di lavoro della Commissione per il 2022 6 .

La protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto è una priorità fondamentale anche per il Parlamento europeo. Nella sua risoluzione dell'ottobre 2021 7 , il Parlamento europeo ha definito un approccio globale per affrontare le questioni legate all'amianto. In risposta, la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo Costruire un futuro senza amianto: un approccio europeo nell'affrontare i rischi dell'amianto per la salute 8 . La comunicazione affronta in modo olistico il rischio per la salute pubblica derivante dall'amianto, presentando misure a livello dell'UE per contrastare l'amianto durante tutto il suo ciclo di vita.

I tumori professionali sono la prima causa dei decessi legati al lavoro nell'UE 9 . Sono causati principalmente dall'esposizione a sostanze cancerogene come l'amianto. Ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri è connesso all'amianto 10 . Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare, ad esempio, il mesotelioma 11 e il cancro del polmone, con un tempo di latenza medio tra l'esposizione e i primi segni della malattia di 30 anni. Pertanto, il tumore può svilupparsi decenni dopo l'esposizione professionale, anche quando i lavoratori sono già in pensione. Ciò rende difficile il tracciamento delle esposizioni pregresse e l'individuazione di un nesso causale tra esposizione professionale e tumori. Per questo motivo è possibile che il numero di persone affette da malattie professionali connesse all'amianto sia sottostimato.

Il divieto progressivo dell'uso dell'amianto nell'UE è iniziato nel 1988 con la messa al bando della crocidolite (detta anche amianto blu) 12 ed è stato successivamente esteso ad altri materiali contenenti amianto. Dal 2005 tutte le forme di amianto sono vietate nell'UE 13 .

La prima azione dell'UE volta a proteggere i lavoratori dai rischi specifici derivanti dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro risale al 1983, quando è stata adottata la direttiva 83/477/CEE 14 del Consiglio. Tale direttiva è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese fino alla sua ultima versione codificata, la direttiva 2009/148/CE (direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro) 15 . Inoltre, poiché l'amianto è una sostanza cancerogena, le disposizioni della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro 16 (direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche) si applicano ogniqualvolta siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Ciò include l'obbligo di ridurre al minimo l'esposizione, in quanto non è stato ancora possibile individuare una soglia di esposizione al di sotto della quale l'esposizione all'amianto non comporta rischi di tumore. Pertanto, e in linea con la direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche, i datori di lavoro dovrebbero garantire che il rischio connesso con l'esposizione dei lavoratori all'amianto durante il lavoro sia ridotto al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile.

La direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro protegge i lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro, anche attraverso la prevenzione di tali rischi. Ai sensi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro, per tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto, l'esposizione deve essere ridotta al minimo e comunque al di sotto del limite fisso vincolante di esposizione professionale (OEL) di 0,1 fibre/cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Ciò comprende le situazioni in cui i lavoratori rientrano nel luogo di lavoro dopo aver svolto attività quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria. In caso di superamento del valore limite, devono essere individuate le cause e il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione dei rischi appropriate per ovviare alla situazione prima che il lavoro possa proseguire. Si precisa inoltre che se l'OEL non può essere osservato con altri mezzi, i datori di lavoro devono fornire ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale. Inoltre, ai datori di lavoro si applicano obblighi rigorosi in termini di protezione, pianificazione e formazione.

Sebbene l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione dell'amianto siano vietate, in tutta l'UE sussiste un problema sostanziale pregresso, che rappresenta una sfida per la salute pubblica e sul lavoro, dal momento che l'amianto è ancora presente in molti edifici più vecchi, che probabilmente saranno ristrutturati, adattati o demoliti nei prossimi anni. La strategia "Ondata di ristrutturazioni" 17  nell'ambito del Green Deal europeo mira in particolare ad accelerare il ritmo delle ristrutturazioni degli edifici in tutta l'UE. Poiché il rischio di esposizione all'amianto si verifica principalmente durante i lavori di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, è importante rafforzare le misure preventive per limitare ulteriormente l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Si stima che attualmente siano esposti all'amianto tra i 4,1 e i 7,3 milioni di lavoratori 18 . Il rischio di tale esposizione è legato principalmente alla manipolazione di materiali contenenti amianto e alla dispersione delle fibre di amianto durante i lavori di costruzione, ossia durante la ristrutturazione, la manutenzione, la riparazione e la demolizione degli edifici. Di tutti i lavoratori esposti all'amianto, il 97 % lavora nel settore edile, comprese le professioni tecniche connesse quali quelle relative a copertura, idraulica, carpenteria o posa di pavimenti. L'esposizione all'amianto è presente anche in altri settori economici, ad esempio la gestione dei rifiuti (2 % di tutti i lavoratori esposti), l'industria estrattiva, la lotta antincendio, lo scavo e la manutenzione di gallerie nonché il campionamento e l'analisi dell'amianto. Esiste inoltre un rischio di esposizione in caso di riparazione o smantellamento di navi, piattaforme di perforazione e mezzi di trasporto, come treni e aeromobili con isolamento in amianto.

Per garantire che le misure volte a proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto siano quanto più efficaci possibile, la direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro deve essere mantenuta aggiornata sulla base delle nuove conoscenze scientifiche acquisite dopo l'ultima revisione sostanziale.

L'attuale OEL di 0,1 fibre/cm3 nella direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro è stato fissato nel 2003 sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili all'epoca. La direttiva comporta prescrizioni minime che dovrebbero essere rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della tecnica in questo campo. A seguito dei più recenti sviluppi scientifici e tecnologici, vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto e ridurre così ulteriormente la probabilità che i lavoratori contraggano malattie connesse all'amianto. Inoltre, quattro Stati membri hanno già introdotto OEL più rigidi nella loro legislazione nazionale 19 .

La modifica proposta della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro renderà più efficace l'OEL ai sensi della direttiva aggiornandolo sulla base delle più recenti evidenze scientifiche disponibili. La modifica proposta è sostenuta dall'ultima valutazione approfondita della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro (valutazione ex post 2017 delle direttive dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) 20 ) e dalla più recente valutazione dell'attuazione delle direttive dell'UE in materia di SSL, relativa al periodo dal 2013 al 2017. L'ultima valutazione approfondita della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro ha concluso che la stessa rimane altamente pertinente e che, per aumentarne l'efficacia alla luce dei progressi scientifici, occorre prendere in considerazione l'abbassamento dell'OEL stabilito nella direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro.

La Commissione ha chiesto al comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di valutare la pertinenza scientifica dell'attuale OEL per l'amianto, per orientare la preparazione della proposta di modifica della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro. Il parere scientifico del RAC è stato adottato nel giugno 2021 21 . Esso ha confermato che l'amianto non ha un livello di esposizione sicuro, il che significa che qualsiasi esposizione all'amianto può in ultima analisi provocare malattie. È stata quindi ricavata una relazione tra i livelli di esposizione e il rischio associato (rapporto esposizione/rischio), che esprime l'eccesso di rischio di cancro del polmone e di mortalità da mesotelioma (combinato) in funzione della concentrazione di fibre nell'aria. Inoltre, il comitato tripartito consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) ha convenuto all'unanimità sulla necessità di abbassare l'attuale OEL.

Ridurre l'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro abbassando l'OEL in tutta l'UE contribuisce efficacemente a prevenire casi di tumore e decessi. Di conseguenza, migliora la protezione dei lavoratori aumentando la durata, la qualità e la produttività della vita lavorativa dei lavoratori dell'Unione e garantendo un livello di protezione minimo analogo in tutta l'UE. Crea inoltre condizioni di parità per le imprese, in quanto impedisce alle imprese che non adottano misure adeguate di acquisire un vantaggio competitivo rispetto a quelle che lo fanno.

Se non si intervenisse e dato il periodo di latenza delle conseguenze di una prevenzione inefficace (ossia gli effetti sulla salute), le imprese dovrebbero sostenere costi più elevati in futuro e subire un calo di produttività dovuto alle assenze e alla perdita di competenze. Per gli Stati membri ciò comporterebbe un aumento degli oneri sociali (ad esempio a causa dei costi più elevati per le cure mediche e le prestazioni per inabilità) e la perdita di gettito fiscale.

La revisione dell'OEL ai sensi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro porterà a una maggiore armonizzazione dei valori limite in tutta l'UE, il che dovrebbe creare condizioni di parità per le imprese. Le imprese che intendono operare in più Stati membri beneficeranno inoltre della semplificazione dei valori limite applicabili. Ciò può tradursi in un risparmio, data la possibilità di adottare soluzioni comuni in tutti gli impianti, invece di dover progettare soluzioni specifiche per i singoli siti al fine di soddisfare prescrizioni diverse in materia di OEL.

L'azione a livello dell'UE creerà inoltre condizioni più eque per i lavoratori distaccati, transfrontalieri e mobili esposti all'amianto nel settore edile (in cui un numero significativo di lavoratori distaccati si sposta da un sito all'altro, spesso in più Stati membri) e una più equa distribuzione dei costi sanitari tra gli Stati membri.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente iniziativa è in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare con il suo principio 10 sul diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, e il suo piano d'azione. La revisione dell'OEL per l'amianto contribuisce a conseguire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'iniziativa si basa inoltre sull'impegno assunto dalla Commissione nel quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 e nel piano europeo di lotta contro il cancro di abbassare ulteriormente nel 2022 l'OEL per l'amianto nella direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro.

La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 22 ("direttiva quadro in materia di SSL") e la direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche non hanno alcuna incidenza su norme più rigorose o specifiche ai sensi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il regolamento REACH 23 (in vigore dal 2007) ha creato, tra l'altro, due distinti approcci normativi dell'UE: restrizioni e autorizzazioni.

Dal 1988 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono. L'immissione sul mercato di prodotti contenenti altre forme di amianto è oggetto di restrizioni. Tali disposizioni sono state modificate più volte prima dell'introduzione, nel 2005, del divieto definitivo di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di tutte le forme di amianto, nonché degli articoli e delle miscele che le contengono e ai quali sono state aggiunte intenzionalmente 24 .

Insieme, la direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro e il regolamento REACH sono pertinenti ai fini della protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all'amianto.

La direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro e il regolamento REACH sono giuridicamente complementari. La direttiva quadro in materia di SSL 25 stabilisce i principi fondamentali della prevenzione dei rischi professionali e della protezione della sicurezza e della salute. Si applica a tutti i settori di attività e non incide sulle norme nazionali e dell'UE attuali o future che garantiscono un livello più elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Una serie di direttive particolari nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro (compresa la direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro) è stata adottata sulla base dell'articolo 16 della direttiva quadro in materia di SSL. Il regolamento REACH a sua volta precisa che le sue disposizioni si applicano fatta salva la normativa in materia di protezione dei lavoratori, compresa la direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i) [dell'articolo 153 TFUE], mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese". L'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE stabilisce che l'UE sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore del "miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori".

La direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro è stata adottata in base all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori. La presente proposta mira a rafforzare il livello di protezione della salute dei lavoratori in linea con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE, tramite un limite di esposizione professionale riveduto accompagnato da alcuni adeguamenti tecnici. Pertanto, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE costituisce la base giuridica appropriata sulla quale fondare la proposta della Commissione.

A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, TFUE il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori è un aspetto della politica sociale, in cui l'UE ha competenza concorrente con quella degli Stati membri.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Poiché i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione all'amianto sono sostanzialmente simili in tutta l'UE, appare evidente come all'UE spetti sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali rischi.

I dati raccolti nel corso dei lavori preparatori rivelano differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la fissazione dei valori limite per l'amianto. Di conseguenza, i lavoratori dell'UE godono di livelli di protezione diversi. Tre Stati membri hanno fissato OEL vincolanti inferiori al limite di esposizione professionale dell'UE (Danimarca 26 , Paesi Bassi 27 e Francia 28 ), mentre uno Stato membro (Germania 29 ) ha fissato un valore limite corrispondente a una concentrazione accettabile 30 in aggiunta al valore limite vincolante, prevedendo un approccio più rigoroso rispetto all'uso dell'attuale OEL dell'UE.

Questi quattro Stati membri hanno già abbassato i loro valori limite di esposizione per l'amianto al di sotto dell'OEL sancito dalla legislazione dell'UE, riconoscendo i recenti sviluppi delle conoscenze e delle tecnologie scientifiche in questo ambito.

Aggiornare la direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro è un modo efficace per garantire che le misure preventive siano aggiornate di conseguenza in tutti gli Stati membri. Ciò contribuirà al conseguimento di un livello uniforme di prescrizioni minime volte a garantire un migliore standard di salute e sicurezza, riducendo così al minimo le differenze nella protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori tra gli Stati membri e all'interno del mercato unico dell'UE.

Pertanto, un limite di esposizione professionale dell'UE riveduto contribuisce a una maggiore armonizzazione e a una migliore protezione dei lavoratori e alla parità di condizioni per le imprese in tutta l'UE.

Le imprese che intendono operare in più Stati membri possono inoltre beneficiare della semplificazione dei valori limite applicabili. Ciò può tradursi in un risparmio, data la possibilità di adottare soluzioni comuni in tutti gli impianti, invece di dover progettare soluzioni specifiche per i singoli siti al fine di soddisfare prescrizioni diverse in materia di OEL.

La revisione del valore limite è molto complessa e richiede un elevato livello di competenza scientifica. Un vantaggio significativo della revisione del limite di esposizione professionale dell'UE è che elimina la necessità per gli Stati membri di effettuare una propria analisi scientifica, con la possibilità di risparmi sostanziali sui costi amministrativi. Le risorse risparmiate potrebbero invece essere destinate a migliorare ulteriormente le politiche in materia di SSL in ciascuno Stato membro.

Ne consegue la necessità di un'azione a livello dell'UE per conseguire gli obiettivi della presente proposta, i quali non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, a causa della portata e degli effetti dell'azione proposta. Ciò è in linea con l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). La modifica della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro è possibile soltanto a livello dell'UE e previa consultazione in due fasi delle parti sociali (datori di lavoro e lavoratori), in conformità all'articolo 154 TFUE.

Proporzionalità

La modifica proposta della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro si concentra sui seguenti aspetti: i) rivedere l'OEL relativo all'amianto mediante la modifica dell'articolo 8 della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro sulla base dei dati scientifici e tecnologici disponibili, come previsto dal considerando 3 della stessa direttiva; ii) affrontare alcuni aspetti direttamente connessi all'abbassamento dell'attuale limite di esposizione professionale (come le tecniche di misurazione); e iii) fornire chiarimenti tecnici sul testo della direttiva.

Per quanto concerne il valore limite proposto, dopo approfondite discussioni con tutti i portatori di interessi (rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei governi) sono stati presi in considerazione fattori di fattibilità socioeconomica. L'iniziativa mira a garantire un approccio equilibrato, vale a dire evitare che le imprese subiscano gravi svantaggi economici nel fornire una protezione adeguata ai lavoratori a livello dell'UE. L'iniziativa è considerata equilibrata e giustificata alla luce dei benefici conseguiti e a lungo termine in termini di riduzione dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione dei lavoratori all'amianto e di salvataggio di vite umane, senza gravare in modo sproporzionato sulle imprese dei settori interessati, comprese le microimprese, le piccole e medie imprese.

Conformemente all'articolo 153, paragrafo 4, TFUE, la presente proposta stabilisce prescrizioni minime e non osta a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure più rigorose, compatibili con i trattati, sotto forma ad esempio di valori limite inferiori o altre disposizioni che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori.

Ne consegue che, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta contiene informazioni dettagliate sul rispetto del principio di proporzionalità (punto 8.2).

Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE specifica che le prescrizioni minime in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori possono essere adottate "mediante direttive".

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

L'ultima valutazione approfondita della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro (valutazione ex post 2017 delle direttive dell'UE in materia di SSL 31 ) ha concluso che, in base ai dati disponibili, la direttiva rimane altamente pertinente ed efficace. Allo stesso tempo, lo studio a sostegno di tale valutazione ha concluso che, per aumentare la pertinenza e l'efficacia della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro, occorre prendere in considerazione l'abbassamento dell'OEL per l'amianto. Lo studio indica inoltre che la questione richiede un'analisi più approfondita. La presente proposta tiene conto di tali conclusioni e si basa su un'analisi approfondita delle questioni individuate.

Consultazioni dei portatori di interessi

Consultazione in due fasi delle parti sociali dell'UE, conformemente all'articolo 154 TFUE

Nel 2020 e nel 2021 la Commissione ha svolto una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'UE, a norma dell'articolo 154, paragrafo 2, TFUE. La prima fase della consultazione delle parti sociali si è conclusa l'11 febbraio 2021 e ha confermato il sostegno generale delle parti sociali alla revisione dell'attuale limite di esposizione professionale per l'amianto. La seconda fase della consultazione, incentrata sul contenuto previsto della possibile proposta, si è conclusa il 30 settembre 2021.

La consultazione ha consentito alla Commissione di raccogliere i pareri delle parti sociali dell'UE sul possibile orientamento e contenuto dell'azione dell'Unione di revisione dell'OEL vincolante relativo all'amianto.

I risultati della prima fase della consultazione hanno confermato il sostegno generale delle parti sociali a un approccio europeo agli OEL relativi alle sostanze chimiche pericolose per i lavoratori in tutta l'UE.

Le due associazioni dei lavoratori che hanno risposto alla consultazione 32 hanno riconosciuto l'importanza di rivedere l'attuale limite di esposizione professionale relativo all'amianto e hanno chiesto un ambito di azione più ampio ai sensi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro. Hanno proposto, tra l'altro: i) l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro al fine di includervi un elenco aggiornato di tutte le forme note di fibre con effetti nocivi simili sulla salute umana; ii) la soppressione dei concetti di esposizione sporadica e di esposizione di debole intensità nonché di materiali friabili e non friabili contenenti amianto; e iii) il divieto di incapsulamento e di sigillatura dell'amianto. Hanno inoltre formulato suggerimenti su aspetti tecnici 33 , la maggior parte dei quali sono già oggetto dei termini generali della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro, mentre altri esulano dal suo ambito di applicazione. I loro suggerimenti rispecchiano le proposte della risoluzione del Parlamento europeo 34 . Alcuni vanno al di là dell'ambito di applicazione delle politiche in materia di SSL, come la verifica obbligatoria degli edifici o la creazione di registri nazionali dell'amianto. Altri suggerimenti esulano dalle competenze dell'UE, come una proposta legislativa per il riconoscimento delle malattie professionali, con norme minime per le procedure di riconoscimento e per il risarcimento delle vittime.

Le tre associazioni di datori di lavoro che hanno partecipato alla consultazione 35 hanno appoggiato l'obiettivo di proteggere efficacemente i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose, anche mediante la fissazione di limiti di esposizione professionale a livello dell'UE, se del caso. Ritengono che ciò sia nell'interesse dei lavoratori e delle imprese e contribuisca alla parità di condizioni per queste ultime. Tuttavia, hanno anche espresso alcune preoccupazioni in merito all'approccio adottato per fissare tali valori. Due associazioni di datori di lavoro 36 hanno sottolineato che qualsiasi revisione di un limite di esposizione professionale deve basarsi su solide evidenze scientifiche e su una valutazione approfondita della fattibilità tecnica ed economica e dell'impatto socioeconomico, per cui il ruolo del CCSS è fondamentale.

Nella seconda fase della consultazione, le due associazioni di lavoratori che hanno partecipato alla consultazione 37 hanno riconosciuto l'importanza di migliorare ulteriormente la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto e hanno appoggiato la revisione dell'OEL nella direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro. Entrambe le associazioni di lavoratori hanno ribadito la posizione espressa nella prima fase della consultazione, chiedendo le stesse misure proposte nella risoluzione del Parlamento europeo.

Tre delle quattro associazioni di datori di lavoro che hanno partecipato sia alla prima che alla seconda fase della consultazione 38 hanno ribadito le loro precedenti dichiarazioni. La Shipyards' & Maritime Equipment Association of Europe, che ha partecipato solo alla seconda fase della consultazione, ha indicato l'incapsulamento come il metodo migliore e più sicuro per la gestione dell'amianto nell'industria marittima.

Consultazione del CCSS

Il CCSS tripartito è composto da rappresentanti dei governi nazionali, delle associazioni dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro. È stato consultato in merito alla presente proposta tramite il suo gruppo di lavoro sulle sostanze chimiche, conformemente al mandato del CCSS. Nell'ambito di tale mandato, la Commissione chiede al gruppo di lavoro sulle sostanze chimiche di partecipare attivamente alla raccomandazione di priorità per valutazioni scientifiche nuove o rivedute. Il parere del gruppo di lavoro sulle sostanze chimiche tiene conto del contributo scientifico del RAC e di fattori socioeconomici e di fattibilità.

Il 24 novembre 2021 il CCSS ha adottato un parere 39 su un limite di esposizione professionale vincolante dell'UE ai sensi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro. In tale parere è stato raggiunto un accordo unanime sulla necessità di abbassare sostanzialmente l'attuale limite di esposizione professionale vincolante per una maggiore protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici successivi all'adozione dell'attuale OEL di 0,1 fibre/cm3 nel 2003. Tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo sul valore limite da proporre. Il gruppo d'interesse dei governi e il gruppo d'interesse dei datori di lavoro hanno convenuto che il nuovo valore limite dovrebbe essere fissato a 0,01 fibre/cm3, mentre il gruppo d'interesse dei lavoratori ha indicato la sua preferenza per un nuovo OEL pari a 0,001 fibre/cm3, corrispondente al valore limite indicato nella risoluzione del Parlamento europeo.

Tenendo conto degli sviluppi tecnici, il CCSS ha inoltre suggerito di sostituire la microscopia a contrasto di fase (PCM), il metodo attualmente più utilizzato per misurare le fibre di amianto nell'aria sul luogo di lavoro, con una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica (EM).

A tal riguardo, il gruppo d'interesse dei governi ha sottolineato che, poiché molti Stati membri utilizzano ancora la microscopia a contrasto di fase, sarà necessario un periodo di transizione per consentire ai laboratori di acquisire nuove attrezzature, formare i tecnici e organizzare confronti tra laboratori. Il gruppo d'interesse dei governi ha aggiunto che, sulla base dell'esperienza degli Stati membri che utilizzano la microscopia elettronica, i laboratori avranno bisogno di 2-3 anni per adeguarsi. Inoltre, ha raccomandato che il nuovo OEL sia attuato entro 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva di modifica, mentre il gruppo d'interesse dei datori di lavoro ha proposto un termine più lungo (4-5 anni). Il gruppo d'interesse dei lavoratori ha chiesto che il nuovo OEL sia attuato quanto prima dopo l'entrata in vigore della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro aggiornata.

Assunzione e uso di perizie

Nel rivedere i valori limite vigenti ai sensi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro, la Commissione segue una procedura consolidata che prevede la richiesta di un parere scientifico e la consultazione del CCSS. Una solida base scientifica è indispensabile per sostenere l'intervento in materia di SSL, in particolare per quanto concerne l'amianto. A tal riguardo, la Commissione ha chiesto il parere del RAC.

Il RAC sviluppa conoscenze analitiche comparative di elevata qualità e garantisce che le proposte, le decisioni e la politica della Commissione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori siano basate su evidenze scientifiche solide. I membri del RAC sono esperti indipendenti, altamente qualificati, specializzati e scelti in base a criteri oggettivi. Forniscono alla Commissione pareri utili per lo sviluppo della politica dell'UE in materia di protezione dei lavoratori.

Il parere scientifico del RAC necessario per la revisione dell'OEL relativo all'amianto è stato adottato nel giugno 2021 40 . Secondo tale parere, l'amianto non ha un livello di esposizione sicuro, il che significa che qualsiasi esposizione all'amianto può eventualmente provocare malattie ad esso connesse. Pertanto, è stato calcolato un rapporto esposizione-rischio, rappresentato dalla relazione tra i livelli di esposizione e il rischio associato.

Per questa iniziativa la Commissione si è avvalsa del parere del RAC su una valutazione aggiornata dei rischi per l'amianto. Il parere propone un rapporto esposizione-rischio che esprime l'eccesso di rischio di mortalità per cancro (cancro del polmone e mesotelioma) in relazione a vari livelli di esposizione. Il rapporto tra i vari valori di esposizione e il rischio di contrarre il cancro indica il rischio per i lavoratori esposti a diversi OEL. Ad esempio, per un valore di esposizione equivalente all'OEL attuale, vi è il rischio che 125 lavoratori esposti su 100 000 possano contrarre il cancro del polmone o il mesotelioma.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è sostenuta da una valutazione d'impatto. La relazione sulla valutazione d'impatto è stata suffragata da uno studio che ha raccolto informazioni per analizzare l'impatto sulla salute, socioeconomico e ambientale in relazione a possibili modifiche della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro 41 . Il 27 aprile 2022 la valutazione d'impatto è stata presentata al comitato per il controllo normativo ed è stata esaminata. Ha ricevuto un parere positivo con riserve in data 29 aprile 2022. Le osservazioni del comitato per il controllo normativo sono state affrontate nella relazione finale sulla valutazione d'impatto.

Sono state esaminate le seguenti opzioni relative a vari valori limite per l'amianto:

·uno scenario di riferimento che non prevede nessun intervento dell'UE (opzione 1); e

·opzioni di vari livelli di esposizione professionale, tenendo conto della valutazione scientifica del RAC 42 , del parere del CCSS 43 e degli OEL in vigore negli Stati membri (la valutazione scientifica fornisce un solido approccio basato su dati concreti, mentre il parere del CCSS fornisce informazioni importanti per l'efficace attuazione delle varie opzioni di OEL riveduto).

Diverse altre opzioni sono state scartate in una prima fase in quanto considerate sproporzionate o meno efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente iniziativa. Le opzioni scartate riguardavano il metodo di fissazione dell'OEL, la scelta di un altro strumento o il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI). Le alternative non normative, come i documenti di orientamento o gli esempi di buone pratiche, non sono state considerate sufficientemente efficaci per conseguire gli obiettivi della presente iniziativa in quanto darebbero luogo a disposizioni non vincolanti. Anche l'adozione di una soluzione diversa per le piccole e medie imprese è stata scartata in quanto un numero molto significativo di lavoratori interessati dall'esposizione all'amianto è impiegato nelle PMI e tutti i lavoratori dovrebbero godere dello stesso livello di protezione indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.

La Commissione ha analizzato l'impatto economico, sociale e ambientale delle varie opzioni strategiche. I risultati dell'analisi sono illustrati nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. Le opzioni strategiche sono state confrontate e l'opzione prescelta è stata selezionata sulla base dei seguenti criteri: efficacia, efficienza e coerenza. I costi e i benefici sono stati calcolati su un periodo di 40 anni. I futuri oneri derivanti dalle patologie sono stati stimati sulla stessa durata per tenere nella dovuta considerazione il periodo di latenza del tumore. Tutte le fasi analitiche sono state effettuate in linea con gli orientamenti per legiferare meglio 44 .

La Commissione ha confrontato le opzioni previste e ha tenuto conto delle posizioni dei vari gruppi d'interesse del CCSS. Su tale base, la Commissione ha determinato l'opzione prescelta di fissare un OEL pari a 0,01 fibre/cm3 in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore e lo ha tradotto nella corrispondente disposizione legislativa contenuta nella presente proposta. L'opzione è considerata equilibrata e giustificata alla luce dei benefici conseguiti e a lungo termine in termini di riduzione dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione dei lavoratori all'amianto e di vite umane salvate, senza gravare in modo sproporzionato sulle imprese dei settori interessati, comprese le microimprese, le piccole e medie imprese.

Tenendo conto degli sviluppi tecnici e della necessità di misurare livelli di esposizione molto più bassi per verificare la conformità all'OEL potenzialmente riveduto, tutti i gruppi di interesse del CCSS hanno convenuto che, oltre alla microscopia a contrasto di fase (attuale metodo di riferimento per la quantificazione delle fibre di amianto nell'aria sul luogo di lavoro), potrebbe essere utilizzata, ove possibile, una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica. Il gruppo d'interesse dei governi e il gruppo d'interesse dei datori di lavoro hanno inoltre sottolineato che sarà necessario un certo tempo per attuare la nuova metodologia di misurazione, dal momento che molti Stati membri utilizzano ancora la microscopia a contrasto di fase. Sarà pertanto necessario un periodo di adattamento per consentire ai laboratori di acquisire nuove attrezzature, formare tecnici e organizzare confronti tra laboratori.

Qualora l'UE non intervenga, si stima che i lavoratori esposti all'amianto continueranno ad essere soggetti a un rischio maggiore di contrarre tumori professionali. Secondo uno scenario di riferimento 45 , se non si interviene, nei prossimi 40 anni gli attuali livelli di esposizione provocheranno 884 casi di tumore attribuibili all'esposizione professionale all'amianto 46 nell'UE-27, causando in ultima analisi 707 decessi nello stesso periodo. Secondo lo studio a sostegno della valutazione d'impatto 47 i casi di tumore stimati comporteranno costi sanitari compresi tra 228 e 438 milioni di EUR.

Impatto sui lavoratori

Per quanto riguarda l'impatto sui lavoratori, la presente iniziativa dovrebbe contribuire a evitare casi di tumore legati al lavoro, riducendo nel contempo effetti quali la sofferenza dei lavoratori e delle famiglie che li assistono, la minore qualità della vita o il deterioramento del benessere. Si stima che potrebbe essere possibile prevenire 663 casi di tumore (cancro del polmone, mesotelioma, cancro della laringe e delle ovaie). Il beneficio per la salute monetizzato dell'iniziativa è valutato tra 166 e 323 milioni di EUR. Inoltre, a seguito di un aumento/miglioramento delle misure di gestione dei rischi, il grande pubblico può beneficiare della riduzione della produzione e della diffusione di polveri di amianto nell'ambiente esterno.

Impatto sui datori di lavoro

Per quanto riguarda l'impatto sui datori di lavoro, la presente iniziativa potrebbe comportare costi operativi più elevati per le imprese, che dovranno adeguare le loro prassi di lavoro per conformarsi al nuovo OEL. Tali costi consisteranno in costi incrementali delle misure di gestione dei rischi (compresi i dispositivi di protezione delle vie respiratorie), costi di notifica e sorveglianza medica, costi di monitoraggio e costi di formazione. I possibili costi di misurazioni aggiuntive dovute a un valore limite inferiore comporterebbero un onere amministrativo supplementare molto limitato per le imprese. L'opzione prescelta comporterebbe i costi più bassi per le imprese.

Si stima che solo poche piccole imprese in un numero limitato di settori (ad esempio quello della riparazione di apparecchiature elettriche) dovranno far fronte a un moderato impatto negativo. È probabile che i costi siano, in larga misura, trasferiti ai clienti.

Non si prevede la cessazione dell'attività da parte di un numero significativo di imprese a causa dell'opzione prescelta. Di conseguenza, non si prevede una perdita netta significativa di posti di lavoro 48 . I benefici di un personale più sano potrebbero avere effetti indiretti sulla reputazione delle imprese, in quanto il lavoro con l'amianto potrà essere percepito come un'attività meno rischiosa per quanto riguarda i problemi di salute. Di conseguenza, per le imprese potrà essere più facile assumere e fidelizzare il personale, riducendo i costi di assunzione e aumentando la produttività dei lavoratori.

La proposta non impone alcun obbligo supplementare d'informazione e pertanto non aumenterà gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

Impatto sull'ambiente

I dati misurati relativi all'impatto sull'ambiente sono scarsi. Tuttavia, sulla base delle norme vigenti in materia di residui di amianto e di attività di demolizione o manutenzione inerenti all'amianto negli edifici, si ritiene che le emissioni di amianto siano relativamente basse 49 . Dati i bassi livelli di emissione, si ritiene che l'impatto ambientale dell'amianto sia relativamente basso nonostante la persistenza e la tossicità delle fibre. Ulteriori misure di gestione dei rischi per conformarsi a un OEL più rigido possono anche contribuire a migliorare marginalmente l'esposizione ambientale all'amianto, sebbene sia improbabile che vengano rilevate differenze significative. L'impatto ambientale dell'amianto è ridotto dall'attuale legislazione dell'UE in materia di rifiuti, che disciplina in modo esaustivo la gestione compatibile con l'ambiente dei residui di amianto una volta generati 50 . I residui di amianto sono classificati come rifiuti pericolosi 51 . Pertanto, ai sensi della legislazione dell'UE in materia di rifiuti, alla produzione, al trasporto e alla gestione di tali residui si applicano norme specifiche e più rigorose, compresi obblighi di comunicazione e tracciabilità volti a garantire che i residui siano gestiti in modo da proteggere l'ambiente.

Poiché le imprese potrebbero trasferire ai consumatori i costi aggiuntivi derivanti da OEL più rigorosi, andrebbero considerati potenziali impatti negativi sulla ristrutturazione e sugli obiettivi verdi (ad esempio ristrutturazioni rinviate e risparmi energetici mancati). Più rigido sarà l'OEL, maggiori saranno gli impatti negativi. Gli edifici sono responsabili del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra connesse all'energia. Dato che oltre l'85 % degli edifici attuali sarà ancora in uso nel 2050, le ristrutturazioni imperniate sull'efficienza energetica saranno essenziali per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo 52 . In tale contesto, la strategia "Ondata di ristrutturazioni" 53 mira a raddoppiare il tasso annuo di ristrutturazione energetica entro il 2030. I lavori di ristrutturazione specializzati volti a ridurre il consumo energetico possono aumentare il valore a lungo termine degli immobili e creare posti di lavoro e investimenti, spesso radicati in catene di approvvigionamento locali.

Impatto sui cambiamenti climatici

L'amianto ha la proprietà di assorbire le molecole di anidride carbonica disciolte nell'acqua piovana o disperse nell'aria 54 e può quindi svolgere un ruolo nei cambiamenti climatici. Tuttavia, poiché le emissioni nell'ambiente saranno basse, l'iniziativa non dovrebbe avere impatto sui cambiamenti climatici.

D'altro canto, condizioni meteorologiche estreme dovute ai cambiamenti climatici possono aumentare l'erosione dei materiali contenenti amianto ancora presenti (ad esempio coperture di tetti e altri materiali da costruzione esterni contenenti amianto) e quindi potenzialmente rilasciarli nell'ambiente.

Impatto sugli Stati membri/sulle autorità nazionali

Per quanto riguarda l'impatto sugli Stati membri/sulle autorità nazionali, gli Stati membri dotati di un limite di esposizione professionale relativo all'amianto pari o inferiore al valore limite fissato nella presente iniziativa subiranno minori ripercussioni rispetto agli Stati membri che hanno un OEL più elevato. I costi per le autorità nazionali, stimati a circa 390 migliaia di EUR all'anno per paese, non dovrebbero essere significativi. Tali costi sono riferiti a: i) costi di recepimento per l'adozione di disposizioni nazionali che tengano conto delle modifiche apportate all'OEL; ii) costi per la modifica di orientamenti (comprese le misure raccomandate per garantire concentrazioni di esposizione professionale ben al di sotto dell'OEL); e iii) i costi di applicazione, monitoraggio e risoluzione di controversie. I costi di cui al punto iii) derivano esclusivamente dal trattamento di nuove notifiche 55 e sono stimati tra 650 milioni di EUR e 2,18 miliardi di EUR nell'arco di 40 anni, ossia tra 16,25 milioni di EUR e 54,5 milioni di EUR all'anno.

In base all'esperienza maturata grazie al lavoro del comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (CARIP) e tenendo conto del modo in cui sono organizzate le attività di controllo nei vari Stati membri, è poco probabile che la revisione del valore limite nella direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro avrà un'incidenza sul costo complessivo delle ispezioni. Le ispezioni sono in gran parte pianificate indipendentemente dalla proposta, spesso a seguito di denunce o in linea con la strategia di ispezione di una determinata autorità. Tuttavia, possono interessare le industrie in cui è presente l'amianto.

La presente iniziativa dovrebbe inoltre contribuire a ridurre le perdite finanziarie dei sistemi di sicurezza sociale e assistenza sanitaria degli Stati membri grazie alla prevenzione delle malattie. I benefici stimati per le autorità pubbliche (3,4 milioni di EUR nell'arco di 40 anni) sono inferiori ai costi quantificati (circa 421 milioni di EUR nell'arco di 40 anni).

Per quanto riguarda la semplificazione della legislazione attuale e la sua maggiore efficienza, l'opzione prescelta elimina la necessità per gli Stati membri di effettuare una propria analisi scientifica per rivedere l'OEL. La semplificazione aiuta inoltre i datori di lavoro, in particolare quelli operanti in più Stati membri, a garantire la conformità giuridica.

Contributo allo sviluppo sostenibile

L'iniziativa contribuirà al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) in materia di salute e benessere ( OSS 3 ) e di lavoro dignitoso e crescita economica ( OSS 8 ). Dovrebbe inoltre avere un impatto positivo sugli OSS relativi a industria, innovazione e infrastrutture ( OSS 9 ) e a consumo e produzione responsabili ( OSS 12 ).

Impatto sulla digitalizzazione

Sebbene l'impatto sulla digitalizzazione non sia stato analizzato in dettaglio, si può prevedere che sarà positivo, ad esempio grazie allo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale combinati con tecniche di misurazione per migliorare il conteggio delle fibre o allo sviluppo dell'estrazione robotizzata dell'amianto dagli edifici .

Efficienza normativa e semplificazione

Impatto sulle PMI

La presente proposta non prevede deroghe per le microimprese o PMI. Ai sensi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro, le PMI non sono esentate dall'obbligo di ridurre al minimo, e comunque al di sotto del valore limite di cui all'articolo 8 della direttiva stessa, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro.

La revisione del valore limite relativo all'amianto previsto nella presente proposta non dovrebbe avere alcuna incidenza sulle PMI situate negli Stati membri i cui valori limite nazionali sono uguali o inferiori ai valori proposti. Può però verificarsi un impatto economico sulle PMI e su altre imprese negli Stati membri nei quali gli OEL attualmente vigenti sono più elevati.

Saranno più probabilmente interessate dall'abbassamento dell'OEL relativo all'amianto le piccole imprese, che rappresentano il 99,32 % delle imprese che lavorano con l'amianto in tutti i settori.

I costi dovrebbero avere un impatto modesto (rapporto costi/fatturato compreso tra il 2 e il 4 %) nei settori della riparazione delle apparecchiature elettriche, della riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni e della manutenzione e riparazione degli autoveicoli (lo 0,02 % di tutte le imprese che lavorano con l'amianto). Ad eccezione delle PMI di questi settori, la stragrande maggioranza delle PMI non subirà necessariamente gli effetti degli aumenti dei costi.

Si può pertanto concludere che l'analisi globale presentata nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta abbia tenuto in debita considerazione le specificità, i limiti e le sfide particolari delle PMI.

Impatto sulla competitività dell'UE o sul commercio internazionale

L'iniziativa avrà conseguenze positive sulla concorrenza nel mercato unico: i) riducendo le differenze a livello di concorrenza tra aziende che operano in Stati membri aventi OEL nazionali diversi per l'amianto; e ii) garantendo maggiore certezza riguardo al limite di esposizione applicabile in tutta l'UE.

L'introduzione di un limite di esposizione professionale inferiore avrà un impatto minore sulla competitività delle imprese che sono già più vicine agli OEL in corso di valutazione. Questo vale in particolare per le imprese operanti in Francia, Danimarca, Paesi Bassi e Germania, dove gli OEL sono simili o inferiori all'opzione OEL proposta (0,01 fibre/cm3).

Questo potrebbe rendere tali imprese più competitive in termini di costi rispetto a quelle che operano tradizionalmente in altri paesi dell'UE o al di fuori dell'Unione. Tuttavia, la maggior parte dei lavori inerenti all'amianto sono effettuati in loco (ossia dove ha sede l'edificio). Di conseguenza, le imprese non possono beneficiare di alcun vantaggio competitivo derivante da prescrizioni meno rigorose nel loro paese di origine. Sebbene la maggior parte delle attività connesse all'amianto siano svolte da imprese operanti in un solo Stato membro, le imprese più grandi (e, in misura minore, anche le medie imprese) con strutture in più Stati membri potrebbero beneficiare di una semplificazione amministrativa, grazie a una serie armonizzata di requisiti di conformità.

Diritti fondamentali

L'incidenza sui diritti fondamentali è ritenuta positiva, in particolare in relazione all'articolo 2 (diritto alla vita) e all'articolo 31 (condizioni di lavoro giuste ed eque) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In termini di parità di genere, il 97 % dei lavoratori del settore edile è costituito da uomini 56 .

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non richiede lo stanziamento di ulteriori risorse dal bilancio dell'UE né l'assegnazione di personale agli organismi istituiti dall'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Gli indicatori chiave utilizzati per il monitoraggio degli effetti della presente direttiva sono: i) il numero di malattie professionali e dei casi di tumore legati al lavoro nell'UE; e ii) la riduzione dei costi legati a tali tumori a carico delle imprese e dei sistemi di sicurezza sociale nell'UE.

Il monitoraggio del primo indicatore si basa su: i) i dati disponibili raccolti da Eurostat; ii) i dati comunicati dai datori di lavoro alle autorità nazionali competenti sui casi di tumore, rilevati conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali, derivanti dall'esposizione professionale all'amianto a norma dell'articolo 14, paragrafo 8, della direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche e che possono essere consultati dalla Commissione a norma dell'articolo 18 della stessa direttiva; e iii) i dati trasmessi dagli Stati membri, a norma dell'articolo 22 della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro, sulla presentazione alla Commissione di relazioni sull'attuazione pratica della stessa direttiva, in conformità all'articolo 17 bis della direttiva quadro in materia di SSL.

Il monitoraggio del secondo indicatore richiede il confronto tra i dati stimati dell'onere rappresentato dai tumori professionali in termini di perdite economiche e costi sanitari e i dati raccolti a riguardo dopo l'adozione della revisione. La perdita di produttività e i costi sanitari possono essere calcolati utilizzando il numero di casi di tumore professionale e il numero di decessi per tumore professionale.

La conformità del recepimento delle disposizioni modificate sarà valutata in due fasi (controlli del recepimento e della conformità). La Commissione valuterà l'attuazione pratica della modifica proposta nell'ambito della valutazione periodica che è tenuta a effettuare a norma dell'articolo 17 bis della direttiva quadro in materia di SSL. L'attuazione e l'applicazione saranno monitorate dalle autorità nazionali, in particolare dagli ispettorati del lavoro nazionali.

A livello dell'UE il CARIP informa la Commissione in merito agli eventuali problemi pratici di applicazione della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro, tra cui le difficoltà nel rispettare un valore limite vincolante per l'amianto.

La raccolta di dati affidabili in questo settore è complessa. La Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) si stanno pertanto adoperando attivamente per migliorare la qualità e la disponibilità dei dati, in modo che l'incidenza effettiva dell'iniziativa proposta possa essere valutata con maggiore precisione e possano essere sviluppati indicatori supplementari (ad esempio sulla mortalità causata da tumori professionali).

I progetti in corso che generano dati utili comprendono la cooperazione con le autorità nazionali in merito alla raccolta di dati sulle statistiche europee sulle malattie professionali 57 e l'indagine tra i lavoratori sull'esposizione a fattori di rischio di cancro che verrà realizzata dall'EU-OSHA 58 . All'iniziativa legislativa deve far seguito l'effettiva attuazione delle norme sul luogo di lavoro. Le imprese possono utilizzare l'ampia gamma di strumenti, informazioni e buone pratiche forniti dall'EU-OSHA nell'ambito della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri sulle sostanze pericolose 59 .

La Commissione, in collaborazione con il CCSS, intende inoltre elaborare orientamenti a sostegno dell'applicazione della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro una volta adottata la modifica proposta. Gli orientamenti potrebbero fornire informazioni approfondite sulle disposizioni già incluse nell'attuale versione della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro (ad esempio sulla formazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale). Alcune di queste disposizioni sono di competenza degli Stati membri (come la certificazione delle imprese di rimozione dell'amianto), ma potrebbero essere utili chiarimenti e consigli al riguardo.

È fondamentale promuovere una formazione adeguata per i lavoratori che manipolano l'amianto nell'ambito di lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione. Gli orientamenti potrebbero aiutare gli Stati membri e i datori di lavoro, in particolare le PMI, a garantire che i lavoratori siano consapevoli delle precauzioni da adottare per conseguire il massimo livello di protezione.

Potrebbero inoltre affrontare altre questioni relative alla procedura di decontaminazione, integrando le attuali disposizioni della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro in materia di:

elaborazione di un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi, che, su richiesta delle autorità competenti, deve contenere informazioni sulla protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori (articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto i)); e

formazione dei lavoratori, che consenta loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda le procedure di decontaminazione (articolo 14, paragrafo 2, lettera g)).

Gli orientamenti potrebbero anche riguardare alcune disposizioni che rientrano tra le competenze degli Stati membri (come la certificazione delle imprese di rimozione dell'amianto). Un sostegno supplementare a tali disposizioni potrebbe essere utile. Gli orientamenti potrebbero inoltre fornire informazioni pratiche su concetti relativi all'attuazione della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro, quali l'esposizione sporadica e di debole intensità, la non friabilità, il campionamento, i piani di lavoro, le notifiche alle autorità nazionali, i controlli sull'idoneità dei dispositivi di protezione individuale, la custodia delle cartelle cliniche e dei certificati medici. Se del caso, gli orientamenti comprenderanno risposte specifiche per settore. Ciò consentirebbe a tutte le parti interessate di effettuare il numero previsto di ristrutturazioni, garantendo il massimo livello di protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che recepiscono la direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro e una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva stessa. Sono necessarie informazioni univoche sul recepimento delle nuove disposizioni al fine di garantire la conformità con le prescrizioni minime stabilite nella proposta.

Alla luce di quanto precede, si suggerisce che gli Stati membri notifichino le misure di recepimento alla Commissione fornendo uno o più documenti esplicativi che illustrino la correlazione tra gli elementi costitutivi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1

L'articolo 1 prevede la modifica della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento del valore limite per l'amianto e altri aspetti di minore rilevanza connessi all'abbassamento dell'attuale OEL (ad esempio tecniche di misurazione, chiarimenti tecnici e linguistici e adeguamenti al testo della direttiva).

Si propone pertanto di sostituire l'articolo 8 con un nuovo articolo 8 che imponga ai datori di lavoro di provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre/cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Poiché è possibile misurare un OEL pari a 0,01 fibre/cm³ tramite PCM, non è necessario un periodo transitorio per l'attuazione dell'OEL riveduto.

Tuttavia, sulla base del parere del CCSS, oltre al conteggio delle fibre tramite PCM raccomandato, nell'articolo è esplicitamente menzionato l'uso, ove possibile, di una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica in quanto metodo che offre risultati equivalenti o migliori rispetto alla PCM.

Per evitare ambiguità e interpretazioni divergenti è stata inserita una disposizione esplicita secondo cui l'amianto, ai sensi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro, è cancerogeno e il termine "amianto" indica silicati fibrosi classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 60 .

L'articolo 1 chiarisce inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro, con la precisazione che in ogni caso si deve trattare del più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del valore limite fissato dalla proposta.

L'obbligo dei datori di lavoro di adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione chiedendo informazioni ai proprietari dei locali è esteso ad altre fonti pertinenti di informazione, quali i registri pertinenti.

Articoli da 2 a 4

Gli articoli da 2 a 4 contengono le disposizioni relative al recepimento di una direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri. L'articolo 3 stabilisce la data di entrata in vigore della direttiva proposta.

2022/0298 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 61 ,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 62 ,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 63 ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi connessi con l'esposizione professionale all'amianto. Dette prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione, mentre gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose.

(2)Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 64 .

(3)L'amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso ancora diffuso in diversi settori economici, quali l'edilizia e la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. Le fibre di amianto sono classificate come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 65 . Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l'esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro.

(4)A seguito dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici del settore vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto e ridurre così la probabilità che i lavoratori contraggano malattie connesse all'amianto. Poiché l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Si può invece ricavare un rapporto esposizione/rischio che consente di stabilire un limite di esposizione professionale ("OEL") tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio. È di conseguenza opportuno rivedere l'OEL per l'amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione.

(5)Il piano europeo di lotta contro il cancro 66 supporta la necessità di intervenire nel settore della protezione dei lavoratori contro le sostanze cancerogene. Una migliore protezione dei lavoratori esposti all'amianto sarà importante anche nel contesto della transizione verde e dell'attuazione del Green Deal europeo, compresa in particolare l'ondata di ristrutturazioni per l'Europa 67 . Anche le raccomandazioni dei cittadini nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa 68 hanno sottolineato l'importanza di condizioni di lavoro eque, in particolare tramite la revisione della direttiva 2009/148/CE.

(6)Un valore limite di esposizione professionale vincolante da non superare per l'amianto è un'importante componente delle disposizioni generali per la protezione dei lavoratori stabilite dalla direttiva 2009/148/CE, oltre alle opportune misure di gestione dei rischi (RMM) e alla fornitura di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di altri dispositivi di protezione individuale.

(7)Il valore limite per l'amianto di cui alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere riveduto alla luce delle valutazioni della Commissione e di evidenze scientifiche e dati tecnici recenti. La revisione di tale valore limite è anche un modo efficace per garantire che le misure di prevenzione e protezione siano aggiornate di conseguenza in tutti gli Stati membri.

(8)Nella presente direttiva è opportuno fissare un valore limite riveduto alla luce delle informazioni disponibili, tra cui evidenze scientifiche e dati tecnici aggiornati, sulla base di una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero basarsi sui pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, e sui pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) istituito con decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 69 .

(9)Tenendo conto delle perizie scientifiche pertinenti e di un approccio equilibrato che garantisca un'adeguata protezione dei lavoratori a livello dell'Unione evitando nel contempo svantaggi e oneri economici sproporzionati per gli operatori economici interessati (comprese le PMI), è opportuno stabilire un OEL riveduto pari a 0,01 fibre/cm3, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Questo approccio equilibrato è sostenuto da un obiettivo di salute pubblica volto alla necessaria rimozione sicura dell'amianto. Si è avuta cura anche di proporre un OEL che tenga conto di considerazioni economiche e tecniche volte a consentire una rimozione efficace.

(10)La Commissione ha effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 154 TFUE. Ha inoltre consultato il CCSS, che ha adottato un parere in cui fornisce anche informazioni per l'efficace attuazione delle varie opzioni di OEL riveduto. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione 70 in cui chiede una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE al fine di rafforzare le misure dell'Unione volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell'amianto.

(11)La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili nocive alla salute, è attualmente il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto. Poiché è possibile misurare un OEL pari a 0,01 f/cm³ tramite microscopia a contrasto di fase (PCM), non è necessario un periodo transitorio per l'attuazione dell'OEL riveduto. In linea con il parere del CCSS dovrebbe essere utilizzata una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica, tenendo conto nel contempo della necessità di un periodo adeguato di adattamento e di una maggiore armonizzazione delle diverse metodologie di microscopia elettronica a livello dell'UE.

(12)Tenendo conto dell'obbligo di ridurre al minimo l'esposizione stabilito nella direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i datori di lavoro dovrebbero garantire che il rischio connesso con l'esposizione dei lavoratori all'amianto sul luogo di lavoro sia ridotto al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile.

(13)Sono necessarie speciali misure di controllo e precauzioni per i lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto, ad esempio sottoporre i lavoratori a una procedura di decontaminazione e alla relativa formazione, al fine di contribuire in modo significativo a ridurre i rischi connessi con tale esposizione.

(14)Le misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti, in particolare il proseguimento della sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione.

(15)I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Essi dovrebbero individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività all'interno o all'esterno di essi.

(16)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione all'amianto durante il lavoro, anche attraverso la prevenzione di tali rischi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)Poiché riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, la presente direttiva dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

(18)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/148/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2009/148/CE

La direttiva 2009/148/CE è così modificata:

1)    all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente:

"Quando sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 1).";

2)    l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008*:

* Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

1.a) amianto, actinolite, n. CAS* 77536-66-4;

b) amianto, amosite (grunerite), n. CAS 12172-73-5;

c) amianto, antofillite, n. CAS 77536-67-5;

d) amianto, crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e) amianto, crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f) amianto, tremolite, n. CAS 77536-68-6.

       * N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).";

3)    l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del valore limite fissato all'articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure:

a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;

b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria;

c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto si prestano a essere regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;

d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

e) i residui sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto; questa misura non si applica alle attività estrattive; detti residui sono successivamente trattati a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";

4)    all'articolo 7, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il conteggio delle fibre è effettuato tramite microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997* o, ove possibile, qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o migliori, come un metodo basato sulla microscopia elettronica (EM).

* Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell'aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496 1, OMS, Ginevra 1997.";

5)    l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.";

6)    all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.";

7)    all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro iscrive le informazioni relative ai lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in un registro. Dette informazioni indicano il carattere e la durata dell'attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.".

Articolo 2

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Articolo 3 del trattato sull'Unione europea.
(2)    https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/it/index.html
(3)    https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf
(4)    https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf
(5)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0323&qid=1626089672913#PP1Contents
(6)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF  
(7)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0427_IT.html  
(8)    [riferimento da aggiungere all'adozione].
(9)    Con una percentuale del 52 %, i tumori professionali sono la causa principale dei decessi legati al lavoro nell'UE, davanti alle malattie del sistema circolatorio (24 %), agli infortuni (2 %) e a tutte le altre cause (22 %) (dati del 2017, quindi relativi all'UE e al Regno Unito ( https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/ )).
(10)     https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/european-occupational-diseases-statistics  
(11)    Il mesotelioma è un tipo di tumore che si sviluppa a partire dal sottile strato di tessuto (denominato mesotelio) che ricopre molti organi interni.
(12)    Direttiva 83/478/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 recante quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25).
(13)    L'immissione sul mercato e l'uso dell'amianto è stato vietato nell'UE dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto). Tale direttiva è stata abrogata dal regolamento REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1), cfr. allegato XVII, voce 6, relativa alle fibre di amianto).
(14)    GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.
(15)    Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28).
(16)    GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50 (articolo 1, paragrafo 4).
(17)    Comunicazione della Commissione Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita (COM(2020) 662 final).
(18)    Studio esterno, RPA, 2021. Commissione europea, direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Lassen, C., Christens, F., Vencovska, J., et al., Study on collecting information on substances with the view to analyse health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 98/24/EC (Chemical Agents) and Directive 2009/148/EC (Asbestos): final report for asbestos, Ufficio delle pubblicazioni, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2767/981554 .
(19)    Germania, Danimarca, Francia e Paesi Bassi.
(20)     SWD(2017) 10 final .
(21)    RAC, Parere sulla valutazione scientifica dei limiti di esposizione professionale all'amianto (ECHA/RAC/A77-O-0000006981-66-01/F, solo in EN).
(22)    GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(23)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Consultabile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907 .
(24)    Direttiva 1999/77/CE della Commissione, del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto), abrogata dal regolamento REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1), cfr. allegato XVII, voce 6, relativa alle fibre di amianto).
(25)    Cfr. la nota 22.
(26)    Dal 2022 il valore limite per l'amianto è di 0,003 fibre/cm3 ( https://asbest-huset.dk/graensevaerdi/ ).
(27)    Dal 2017 le fibre di amianto del tipo crisotilo e le fibre di amianto anfibolico, rispettivamente, non dovrebbero superare 0,002 fibre/cm3.
(28)    Dal 2015, l'OEL è di 0,01 fibre/cm3, misurato mediante microscopia elettronica in trasmissione, includendo quindi le "fibre di amianto sottili".
(29)    Benché l'attuale OEL vincolante in Germania sia di 0,1 fibre/cm3, nella pratica gli orientamenti obbligatori richiedono misure che si ritiene portino la concentrazione di esposizione al di sotto del "livello accettabile" (0,01 fibre/cm3).
(30)    Il rischio accettabile è il rischio aggiuntivo di cancro accettato, il che significa che statisticamente 4 persone su 10 000 esposte alla sostanza durante l'intera vita lavorativa contrarranno un tumore. BAuA, National Asbestos Profile for Germany, 2014.
(31)     SWD(2017) 10 final .
(32)    Confederazione europea dei sindacati e Federazione europea dei lavoratori edili e del legno.
(33)    Ad esempio, la definizione di prescrizioni tecniche minime per ridurre la concentrazione di fibre di amianto, il campionamento rappresentativo dell'esposizione personale dei lavoratori e altro ancora.
(34)    Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL)), GU C 184 del 5.5.2022, pag. 45).
(35)    BusinessEurope, SMEunited (organizzazione europea dell'artigianato e delle PMI) e Federazione delle industrie europee del settore edilizio.
(36)    BusinessEurope e SMEunited.
(37)    Confederazione europea dei sindacati e Federazione europea dei lavoratori edili e del legno.
(38)    BusinessEurope, SMEunited, Federazione delle industrie europee del settore edilizio e Shipyards' & Maritime Equipment Association of Europe.
(39)     CCSS, Parere su un valore limite vincolante di esposizione professionale (BOEL) dell'UE per l'amianto ai sensi della direttiva 2009/148/CE sull'esposizione all'amianto durante il lavoro (Doc. 008-21, solo in EN), adottato il 24.11.2021 .
(40)    Parere del RAC. Cfr. la nota 21.
(41)    Cfr. la nota 18.
(42)    Parere del RAC. Cfr. la nota 21.
(43)    Cfr. la nota 39.
(44)    Consultabili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_it .
(45)    Il più vicino possibile alla situazione futura.
(46)    Compresi il mesotelioma e il cancro del polmone, della laringe e delle ovaie.
(47)    Cfr. la nota 18.
(48)    Cfr. la nota 18.
(49)    La direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e la direttiva relativa alle discariche di rifiuti (1999/31/CE), che riguardano la gestione compatibile con l'ambiente dei residui di amianto, e il protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nonché gli orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici, pubblicati dalla Commissione, volti ad assistere le imprese nella rimozione e nella gestione dell'amianto in sicurezza.
(50)    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, gli "edifici collegati permanentemente al terreno" sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in quanto non sono considerati rifiuti.
(51)    Conformemente all'allegato III della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e alla decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti.
(52)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c51fe6d1-5da2-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF  
(53)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0638aa1d-0f02-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
(54)     https://www.technologyreview.com/2020/10/06/1009374/asbestos-could-be-a-powerful-weapon-against-climate-change-you-read-that-right/
(55)    La prevista revisione della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro non modifica il sistema di notifica. L'abbassamento dell'OEL può indirettamente aumentare i costi per gli Stati membri e le imprese qualora aumenti il numero di notifiche. Tale costo sarebbe legato alle correnti modalità di attuazione della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro negli Stati membri (in relazione al sistema di notifica) piuttosto che a un obbligo amministrativo imposto dalla modifica dell'OEL.
(56)     Eurostat, Jobs still split along gender lines .
(57)     https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/european-occupational-diseases-statistics  
(58)     https://osha.europa.eu/it/facts-and-figures/workers-exposure-survey-cancer-risk-factors-europe . L'indagine sarà inizialmente condotta in una selezione ampiamente rappresentativa di 6 Stati membri e riguarderà 24 fattori di rischio di cancro, tra cui l'amianto, con i primi risultati attesi per il 2023.
(59)    La campagna ha perseguito diversi obiettivi, tra cui la sensibilizzazione in merito all'importanza di prevenire i rischi derivanti da sostanze pericolose, la promozione della valutazione dei rischi, l'aumento della consapevolezza dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro o l'aumento della conoscenza del quadro legislativo. È stata condotta nel 2018-2019. Una delle funzionalità è una banca dati di orientamenti e buone pratiche disponibile all'indirizzo https://osha.europa.eu/it/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances .
(60)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(61)    GU C 56 del 16.2.2021, pag. 63.
(62)    Posizione del Parlamento europeo del XXXXX (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del XXXXX.
(63)    Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro(GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28).
(64)    Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).
(65)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006(GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(66)     https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf .
(67)    Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita (COM(2020) 662 final).
(68)    Conferenza sul futuro dell'Europa Relazione sul risultato finale (maggio 2022). https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=it  
(69)    Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).
(70)    Risoluzione del Parlamento europeo, del 20 ottobre 2021, recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL)) (GU C 184 del 5.5.2022, pag. 45).
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