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Document 52021PC0138

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola sull'agevolazione degli investimenti

COM/2021/138 final

Bruxelles, 23.3.2021

COM(2021) 138 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola sull'agevolazione degli investimenti


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 19 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato una decisione 1 che ha modificato le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nella misura in cui rientrano nella competenza dell'Unione ("le direttive di negoziato del 2019"). Tali nuove direttive di negoziato hanno aggiornato l'ampio mandato e le direttive di negoziato impartite dal Consiglio il 12 giugno 2002 (9930/02).

Il punto 6.2, primo comma, delle direttive di negoziato modificate enuncia: "Investimenti. Conformemente all'obiettivo di ridurre e infine eliminare la povertà, in linea con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile (e per quanto riguarda gli articoli 1, 29 e da 75 a 78 e l'allegato II dell'accordo di Cotonou, nonché le pertinenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, quando quest'ultimo diverrà applicabile), le parti convengono di istituire un quadro che faciliti, rafforzi e stimoli gli investimenti sostenibili reciprocamente vantaggiosi tra di esse, tenendo conto delle iniziative multilaterali in materia di agevolazione degli investimenti. Tale quadro si baserà sui principi di non discriminazione, apertura, trasparenza e stabilità. Le parti promuoveranno lo sviluppo di contesti di investimento attraenti e stabili sostenendo norme stabili e trasparenti per gli investitori e cercheranno di migliorare l'inclusione finanziaria e l'accesso ai finanziamenti."

L'Angola non è ancora parte dell'accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il gruppo APE della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe 2 (SADC) e il pertinente accordo non contiene disposizioni sull'agevolazione degli investimenti.

L'8 settembre 2020, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis e il ministro del Commercio e dell'industria dell'Angola Victor Fernandes hanno rilasciato una dichiarazione congiunta 3 che conferma "l'intenzione di avviare discussioni esplorative su un accordo di investimento UE-Angola, oltre all'APE, incentrato sull'agevolazione degli investimenti".

In base alle direttive di negoziato vigenti aggiornate nel 2019, la Commissione è autorizzata dal Consiglio a negoziare con i paesi e le regioni ACP accordi di partenariato economico riguardanti un'ampia gamma di temi, comprese le disposizioni relative all'agevolazione degli investimenti 4 . Alla luce di quanto precede e della volontà dell'Angola di negoziare un accordo con l'UE in materia, la Commissione raccomanda di avviare negoziati con l'Angola per un accordo sull'agevolazione degli investimenti. Al fine di garantire la coerenza con i negoziati sull'agevolazione degli investimenti con altri paesi ACP, i negoziati con l'Angola dovrebbero essere condotti in base alle disposizioni delle direttive di negoziato del 2019 relative all'agevolazione degli investimenti (punto 6.2, primo comma).

L'obiettivo generale dell'accordo sarebbe migliorare il contesto degli investimenti e facilitare la mobilitazione e il mantenimento degli investimenti tra le parti in base a norme, misure e procedure moderne e semplificate in materia di investimenti esteri diretti. In tal modo l'accordo promuoverebbe lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro e rafforzerebbe le relazioni bilaterali in materia di investimenti tra l'UE e l'Angola. Fornirebbe inoltre una solida piattaforma per contribuire alla diversificazione dell'economia dell'Angola e alla sua integrazione nell'economia globale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE) secondo il quale l'UE opera per "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali" 5 .

Gli obiettivi sono inoltre pienamente in linea con gli obiettivi dell'accordo di Cotonou e dell'accordo che lo sostituirà e con i principi generali ivi promossi.

Sono inoltre coerenti con la strategia globale dell'UE per l'Africa 6 , che "propone che l'UE elabori accordi più ambiziosi per agevolare, attrarre e sostenere gli investimenti in Africa".

La presente proposta integrerebbe inoltre i negoziati sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo attualmente in corso in seno all'Organizzazione mondiale del commercio.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli obiettivi sono coerenti con le altre politiche dell'UE, in particolare con la politica di sviluppo dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica procedurale del presente atto è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE. Quando raccomanda di negoziare un accordo internazionale, la Commissione non indica la base giuridica sostanziale.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'oggetto dei negoziati previsti riguarda essenzialmente la politica commerciale comune. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. L'articolo 3 TFUE annovera la politica commerciale comune tra i settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 TFUE.

La raccomandazione della Commissione rispetta il principio di proporzionalità, in quanto la conclusione di un accordo internazionale è lo strumento principale per assumere diritti e obblighi reciproci con un soggetto di diritto internazionale come un paese straniero.

Scelta dell'atto giuridico

Decisione del Consiglio dell'Unione europea.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Da giugno a novembre 2020 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica 7 chiedendo il contributo del Parlamento europeo, degli Stati membri, dei portatori di interessi e della società civile alla revisione della politica commerciale dell'Unione europea, anche sulle modalità per rafforzare le relazioni commerciali e di investimento dell'UE con i paesi vicini e l'Africa.

La Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi, ad esempio nel quadro del gruppo di esperti sugli accordi commerciali 8 e del dialogo con la società civile 9 .

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta si basa su perizie esterne assunte nel contesto di un progetto realizzato dalla Banca mondiale e commissionato dalla Commissione europea. Dalle relazioni è emerso in particolare che gli investitori 10 hanno indicato quali fattori critici che incidono sulle loro decisioni di investimento nei paesi in via di sviluppo la mancanza di trasparenza e prevedibilità nei rapporti con gli organismi pubblici, l'improvviso cambiamento delle disposizioni legislative e regolamentari e i ritardi nell'ottenimento di autorizzazioni e approvazioni da parte dei governi. Si tratta dei settori che sarebbero oggetto della proposta.

Valutazione d'impatto

La decisione del Consiglio sulle direttive di negoziato del 2019 contemplava già l'agevolazione degli investimenti da negoziare con i paesi e le regioni ACP. La presente decisione costituisce un obbligo procedurale che non avrà di per sé un impatto aggiuntivo rispetto alla decisione del Consiglio sulle direttive di negoziato del 2019.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

L'iniziativa rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Aspetti procedurali

La Commissione negozierà a nome dell'UE. Conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, si propone che il Consiglio dell'Unione europea designi un comitato che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Il Parlamento europeo sarà informato in tutte le fasi della procedura, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

La Commissione renderà pubblica la presente raccomandazione immediatamente dopo la sua adozione.

La Commissione raccomanda che l'autorizzazione sia resa pubblica immediatamente dopo la sua adozione da parte del Consiglio.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola sull'agevolazione degli investimenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno avviare negoziati al fine di concludere un accordo sull'agevolazione degli investimenti con l'Angola.

(2)La decisione (UE) 2020/13 del Consiglio 11 ha modificato le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nella misura in cui rientrano nella competenza dell'Unione

(3)Al fine di garantire la coerenza dei negoziati sull'agevolazione degli investimenti con altri paesi ACP, i negoziati con l'Angola dovrebbero essere condotti in base alle direttive di negoziato relative all'agevolazione degli investimenti di cui alla decisione (UE) 2020/13,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo sull'agevolazione degli investimenti con la Repubblica d'Angola.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano al punto 6.2, primo comma, dell'allegato della decisione (UE) 2020/13.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione (UE) 2020/13 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che modifica le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nella misura in cui rientrano nella competenza dell'Unione (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 101).
(2)    L'Angola è in procinto di aderire all'APE esistente tra l'UE e il gruppo APE della SADC (attualmente costituito da Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia e Sudafrica).
(3)    https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84859/5th-angola-eu-ministerial-meeting-joint-way-forward_en
(4)    Negoziati su tale materia sono attualmente in corso con cinque paesi dell'Africa orientale e australe (ESA) nel contesto dell'"approfondimento" dell'attuale accordo di partenariato economico.
(5)    Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.
(6)    Comunicazione congiunta del 2020 "Verso una strategia globale per l'Africa", disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52020JC0004&qid=1615221395005 .
(7)    https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=266
(8)     http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/  
(9)     http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531  
(10)    Cfr. Banca mondiale, Retention and Expansion of Foreign Direct Investment, Political Risk and Policy Responses, disponibile all'indirizzo .
(11)    Decisione (UE) 2020/13 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che modifica le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nella misura in cui rientrano nella competenza dell'Unione (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 101).
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