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Document 52020PC0824

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

COM/2020/824 final

Bruxelles, 15.12.2020

COM(2020) 824 final

2020/0360(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

{SEC(2020) 431 final} - {SWD(2020) 346 final} - {SWD(2020) 347 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nel 2013 è stato istituito un nuovo quadro per la pianificazione delle infrastrutture energetiche transfrontaliere allo scopo di modernizzare e ampliare le infrastrutture energetiche europee e di affrontare la frammentarietà delle interconnessioni tra Stati membri, porre fine al loro isolamento dalle reti di gas ed energia elettrica, garantire e diversificare gli approvvigionamenti energetici, le fonti di energia e le rotte di approvvigionamento, oltre a incrementare l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili. Il regolamento RTE-E ha consentito all'Unione di conseguire i suoi principali obiettivi di politica energetica stabilendo le norme per l'individuazione e lo sviluppo tempestivo di progetti di interesse comune (PIC) che garantiranno l'interoperabilità delle reti transeuropee nel settore dell'energia, il funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e l'integrazione dell'energia rinnovabile. Esso richiede inoltre agli Stati membri di snellire le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune (PIC) e fornisce assistenza normativa, norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi che tengono conto dei rischi, oltre a indicare le condizioni di accesso ai finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (CEF).

La presidente della Commissione ha assegnato al Green Deal europeo la massima priorità politica, con l'obiettivo di trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Il piano degli obiettivi climatici 1 proposto dalla Commissione indirizza l'Europa su un percorso sostenibile per realizzare gli obiettivi e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il Green Deal evidenzia ulteriormente che gli inevitabili cambiamenti climatici avranno ripercussioni significative in Europa nonostante gli sforzi di mitigazione. In questo senso è fondamentale intensificare gli sforzi in materia di resistenza ai cambiamenti climatici e per sviluppare la resilienza, la prevenzione e la preparazione ai disastri.

L'infrastruttura energetica è uno strumento chiave per la transizione energetica, come indicato nella comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo e "Un pianeta pulito per tutti" 2 . L'infrastruttura è un bene a lungo termine e pertanto deve essere coerente con la neutralità climatica e altri obiettivi ambientali, come il principio del "non nuocere" che informa il Green Deal, per consentire una decarbonizzazione rapida ed efficace in termini di costi del sistema energetico e, più in generale, dell'economia. Il regolamento RTE-E è pertanto uno strumento centrale nello sviluppo di un mercato interno dell'energia ed è necessario per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo.

Gli obiettivi climatici ed energetici attuali non sono sufficientemente ambiziosi per realizzare l'obiettivo climatico per il 2030 di ridurre di almeno il 55 % le emissioni di gas a effetto serra, come proposto dalla Commissione 3 nell'ambito degli sforzi volti alla neutralità climatica. Il percorso da compiere per raggiungere questa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra richiede una profonda trasformazione del sistema energetico europeo, sia sul lato della domanda, sia su quello dell'offerta.

L'Unione dovrà incrementare significativamente la produzione di energia elettrica rinnovabile per raggiungere una percentuale superiore all'80 % di produzione da fonti rinnovabili entro il 2050, sempre più di provenienza offshore 4 . Per raggiungere la neutralità climatica, la capacità eolica dell'Europa dovrebbe passare a 300 GW e l'energia oceanica a 40 GW entro il 2050, ossia un aumento di 25 volte rispetto alla situazione attuale 5 ; ciò implica una rilevante necessità di coordinamento nella pianificazione a lungo termine e nello sviluppo di reti elettriche offshore e onshore in linea con la strategia dell'UE per l'energia rinnovabile offshore 6 . L'incremento dell'energia rinnovabile offshore in Europa entro il 2050 ha un costo stimato di 800 miliardi di EUR, di cui due terzi per le relative infrastrutture di rete. Per ridurre il più possibile i costi, è fondamentale concentrarsi sullo sviluppo razionale delle reti.

L'obiettivo, concordato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, che prevede il raggiungimento negli Stati membri di un livello di interconnessioni elettriche pari ad almeno il 10 % della capacità di produzione installata, non è ancora stato conseguito. Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha avallato un obiettivo minimo del 15 % per le interconnessioni elettriche. La comunicazione della Commissione del 23 novembre 2017 dal titolo "Rafforzare le reti energetiche dell'Europa" valuta i progressi verso il conseguimento dell'obiettivo di interconnessione del 10 % e suggerisce modi per rendere operativo l'obiettivo di interconnessione del 15 % per il 2030.

Solo per raggiungere gli obiettivi per il 2030 è necessario un investimento medio annuale stimato di 50,5 miliardi di EUR per le reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Il ruolo rafforzato dell'energia elettrica verrà integrato da un incremento relativo del ruolo dei gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio nel mix energetico decarbonizzato, come indicano tutti gli scenari che definiscono i percorsi verso la neutralità climatica 7 . Rispetto all'attuale basso livello di produzione, trasporto e consumo, si prevede che nel 2050 l'idrogeno rappresenterà il 46-49 % di tutti i gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio. Entro il 2030 gli investimenti totali necessari per gli elettrolizzatori di idrogeno sono stimati tra 24 e 42 miliardi di EUR. Circa 65 miliardi di EUR saranno necessari per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio dell'idrogeno 47 .

Anche se gli obiettivi dell'attuale regolamento restano in gran parte validi, l'attuale quadro RTE-E non riflette ancora pienamente i cambiamenti previsti per il sistema energetico che deriveranno dal nuovo contesto politico e, in particolare, dagli obiettivi aggiornati per il 2030 e dall'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nell'ambito del Green Deal europeo.

In particolare, il tipo e la portata degli sviluppi dell'infrastruttura transfrontaliera apportati dall'attuale regolamento RTE-E sono insufficienti, in quanto non riguardano tutte le categorie di infrastrutture coinvolte nella transizione energetica, né riflettono adeguatamente gli sviluppi tecnologici. Il regolamento RTE-E nella sua versione attuale non è pertanto adeguato a sostenere il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica. Le soluzioni di reti intelligenti, compresa la modulazione dal lato della domanda, hanno registrato uno sviluppo considerevole negli ultimi anni grazie all'accelerazione della trasformazione digitale del settore dell'energia elettrica. L'integrazione dei sistemi intelligenti tra i sistemi elettrici e del gas, oltre che con altri settori come i trasporti e l'industria, offre ulteriori opportunità per la decarbonizzazione della rete del gas e la gestione più efficiente della rete elettrica, ad esempio attraverso la produzione di idrogeno e gas sintetici da fonti di energia rinnovabili. L'attuale pianificazione della rete del sistema è eccessivamente basata su un approccio settoriale e di conseguenza non risponde all'esigenza di integrazione dei sistemi intelligenti, poiché le necessità di investimenti sono valutate per i settori di gas ed energia elettrica nell'ambito di processi diversi. Inoltre, Oltre a ciò, nella pianificazione della rete futura si deve adeguatamente tenere conto della prevista espansione della rete offshore. Anche il livello del sistema di distribuzione svolgerà un ruolo di maggiore importanza nella pianificazione dell'infrastruttura energetica, poiché una parte sostanziale della capacità di produzione di energia rinnovabile è collegata alla rete a bassa e media tensione. La valutazione dell'attuale quadro RTE-E ha inoltre evidenziato ritardi nell'attuazione dei PIC ritenuti necessari al fine di conseguire gli obiettivi climatici e di politica energetica dell'Unione. Nel 2020 il 27 % dei PIC sull'energia elettrica ha subito un ritardo medio di 17 mesi rispetto alla data di messa in servizio inizialmente prevista.

Per questa ragione il regolamento RTE-E riveduto verterà in particolare ai seguenti aspetti:

·consentire l'individuazione dei progetti e degli investimenti transfrontalieri in tutta l'Unione e con i paesi confinanti, necessari per gli obiettivi climatici e di transizione energetica;

·migliorare la pianificazione dell'infrastruttura per l'integrazione del sistema energetico e le reti offshore;

·abbreviare le procedure autorizzative relative ai PIC per evitare ritardi nei progetti che facilitano la transizione energetica;

·garantire l'uso appropriato degli strumenti di ripartizione dei costi e degli incentivi normativi.

Questa iniziativa ha valutato e individuato una serie di misure volte a semplificare e a migliorare l'efficienza del regolamento RTE-E e a ridurre, ove possibile, i costi normativi e di conformità. L'iniziativa consentirà i) di snellire gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio, ii) di derogare ai requisiti di consultazione preliminare se sono già oggetto di norme nazionali con standard uguali o superiori rispetto al regolamento RTE-E e iii) di semplificare l'inclusione dei PIC nel piano decennale di sviluppo della rete. Le misure di semplificazione produrranno vantaggi diretti tramite la riduzione dei costi diretti ricorrenti associati all'onere amministrativo per effetto della diminuzione degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione. Tali vantaggi diretti sono principalmente di natura privata per determinati portatori di interessi, quali i promotori del progetto.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La valutazione del regolamento RTE-E svolta dalla Commissione per fare il punto dei risultati ad oggi ottenuti ha concluso che il quadro attuale non è stato in grado di dimostrare una flessibilità sufficiente per adattarsi all'evoluzione nel tempo degli obiettivi politici dell'Unione. Ciò è particolarmente rilevante alla luce degli sviluppi della politica climatica ed energetica dell'Unione, soprattutto relativamente alla maggiore enfasi e all'innalzato livello di ambizione riguardo agli obiettivi di decarbonizzazione. Per consentire la creazione di un sistema energetico neutro in termini di emissioni di carbonio e completamente integrato entro il 2050, l'accordo di Parigi e il Green Deal europeo richiedono una trasformazione significativa delle infrastrutture energetiche attuali. Nonostante gli obiettivi iniziali del regolamento RTE-E - sicurezza dell'approvvigionamento, integrazione del mercato, concorrenza e sostenibilità - siano ancora pertinenti, il regolamento RTE-E riveduto introduce modifiche che garantiscono la coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e l'allineamento con l'obiettivo di neutralità climatica e con il principio "non arrecare un danno significativo" indicato dal regolamento sulla tassonomia 8 .

I principi generali del regolamento RTE-E riveduto rispondono all'esigenza di coerenza con gli obiettivi e i traguardi definiti nel pacchetto Energia pulita, specialmente nella direttiva e nel regolamento europei sul mercato elettrico, nel regolamento sulla governance e nella direttiva sulle energie rinnovabili, in particolare consentendo la diffusione e l'integrazione su larga scala delle fonti di energia rinnovabile e sostenendo il rafforzamento del ruolo dei gestori dei sistemi di distribuzione.

Il Green Deal e i pertinenti obiettivi di riduzione delle emissioni indirizzano il settore dei trasporti su un percorso più dinamico verso la decarbonizzazione rispetto ai traguardi precedenti. Si prevede pertanto che la domanda di petrolio si ridurrà in maniera drastica e che il consumo che ancora si registra di idrocarburi diminuirà gradualmente. Per questa ragione, in linea con gli obiettivi del Green Deal, le infrastrutture di approvvigionamento petrolifero non sono incluse nel presente regolamento.

Benché la valutazione non abbia evidenziato incoerenze dirette tra il regolamento RTE-E attuale e le misure specifiche contenute nella direttiva sull'efficienza energetica, le disposizioni rivedute rafforzano il principio dell'"efficienza energetica al primo posto" nella pianificazione dell'infrastruttura intersettoriale futura.

Il meccanismo per collegare l'Europa è complementare rispetto al regolamento RTE-E, poiché affronta il divario finanziario dei PIC ad elevato valore socioeconomico e sociale, ma insufficientemente sostenibili a livello commerciale. L'ammissibilità ai fini dell'assistenza finanziaria attraverso il meccanismo per collegare l'Europa è collegata all'ambito delle categorie di infrastrutture trattate nel regolamento RTE-E riveduto, tenendo in considerazione il fatto che lo status di PIC ai sensi del regolamento RTE-E è un presupposto per ottenere il finanziamento dal meccanismo per collegare l'Europa per i progetti di infrastruttura transfrontaliera.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Rafforzando la valutazione esistente di sostenibilità dei PIC nel regolamento RTE-E riveduto, la Commissione mira inoltre a potenziare la coerenza dell'iniziativa con gli aspetti pertinenti della tassonomia dell'Unione per un quadro di investimenti sostenibili. Il regolamento sulla tassonomia 9 fornisce il quadro per la definizione dei criteri che stabiliscono se un'attività economica può essere ritenuta ecosostenibile, imponendo obblighi di informativa alle imprese finanziarie e non finanziarie del settore privato che spostano il flusso di capitali verso attività economiche (più) sostenibili definite in considerazione dei sei obiettivi ambientali.

I progetti di interesse comune seguiranno il principio "non arrecare un danno significativo" espresso nel Green Deal e in linea con l'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia. Per limitare l'impatto sull'ambiente, la pianificazione delle infrastrutture e l'individuazione dei divari infrastrutturali seguiranno il principio dell'"efficienza energetica al primo posto" e, per affrontare i divari individuati sulla base di un ampio processo con i portatori di interessi, considereranno in priorità tutte le soluzioni pertinenti non connesse alle infrastrutture. Durante l'attuazione dei progetti, per garantire che i progetti non arrechino danni significativi all'ambiente, i promotori dovranno inoltre riferire in merito alla conformità con la legislazione ambientale. Questa rendicontazione costituisce un elemento importante del processo di monitoraggio e per l'iscrizione nei successivi elenchi dell'Unione. Il regolamento introduce inoltre l'obbligo di integrazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici nei progetti di interesse comune. L'articolo 171, paragrafo 3, del TFUE, prevede la possibilità per l'Unione di decidere di cooperare con paesi terzi per la promozione di progetti di interesse reciproco 10 e per garantire l'interoperabilità delle reti nel vicinato dell'Unione. Tale cooperazione può contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione e nei paesi terzi, favorendo il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal. L'inclusione dei progetti di interesse reciproco nel regolamento RTE-E riveduto terrà conto del ruolo crescente delle interconnessioni con i paesi terzi e consentirà di estendere la portata dei vantaggi derivanti dall'attuazione del quadro normativo dell'Unione oltre i suoi confini. Debita considerazione deve essere data alla comunicazione della Commissione relativa a un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali 11 .

Il regolamento RTE-E riveduto mira ad affrontare alcuni dei problemi persistenti, come i ritardi nell'attuazione dei progetti e l'accesso al finanziamento per i progetti di infrastruttura transfrontaliera, aggravati dalla crisi sanitaria, dimostrando di essere in linea con gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza. A seconda degli obiettivi degli Stati membri, il finanziamento delle interconnessioni energetiche transfrontaliere intelligenti e sostenibili avverrà solo in misura ridotta nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Talune misure di sostegno specifiche che gli Stati membri potrebbero scegliere di concedere ai PIC potrebbero essere classificate come aiuti di Stato. Tali misure richiedono una valutazione specifica in base alle norme in materia di aiuti di Stato. Lo status di PIC è pertinente nel quadro delle norme in materia di aiuti di Stato, sia del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 12 sia della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 13 . È importante ricordare che le misure nazionali adottate per sostenere i PIC, oltre la ripartizione dei costi su base transfrontaliera e gli incentivi d'investimento di cui al regolamento RTE-E, potrebbero essere considerate aiuti di Stato ed essere soggette a una valutazione in base alle norme in materia di aiuti di Stato. Questo vale in particolare per i progetti di elettrolizzatori e di stoccaggio, che potrebbero avere un impatto più diretto sui mercati di produzione di energia.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 170 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione contribuisca a creare e a sviluppare reti transeuropee, comprese quelle nel settore dell'infrastruttura energetica. L'Unione dovrà promuovere l'interconnessione delle reti nazionali. Il regolamento RTE-E si basa sull'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fornisce la base giuridica per l'adozione degli orientamenti riguardanti gli obiettivi, le priorità e le linee direttrici delle misure previste nella sfera delle reti transeuropee come descritto nell'articolo 171. Gli orientamenti sono volti a individuare i progetti di interesse comune necessari per il raggiungimento degli obiettivi politici delle RTE-E. Gli orientamenti stabiliscono inoltre le condizioni alle quali l'Unione può fornire sostegno finanziario ai PIC.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'infrastruttura di trasmissione dell'energia (inclusa una rete offshore interconnessa e un'infrastruttura di rete intelligente) offre un valore aggiunto europeo a motivo dei suoi effetti transfrontalieri ed è essenziale per ottenere un sistema energetico climaticamente neutro. Il regolamento RTE-E ha apportato valore e ha contribuito al raggiungimento di risultati sotto il profilo dell'integrazione del mercato energetico dell'Unione, la concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento. Per sviluppare un'infrastruttura energetica transfrontaliera è necessario un quadro per la cooperazione regionale tra gli Stati membri. I regolamenti e le azioni dei singoli Stati membri non sono sufficienti per realizzare l'insieme di tali progetti infrastrutturali.

Il mercato energetico interno richiede un'infrastruttura transfrontaliera, per il cui sviluppo è necessaria la cooperazione tra due o più Stati membri, ciascuno con il proprio quadro normativo. Il regolamento RTE-E ha generato un valore aggiunto rispetto ai risultati che sarebbe stato possibile raggiungere esclusivamente a livello nazionale o regionale. Dalla sua entrata in vigore, l'attuazione di oltre 40 progetti di infrastruttura energetica chiave ha aiutato gran parte degli Stati membri a raggiungere l'obiettivo di interconnessione del 10 % per il 2020 e la creazione di una rete del gas adeguatamente interconnessa e resiliente agli shock. Rispetto al 2013 il mercato energetico dell'Unione è più integrato e competitivo e la sicurezza energetica dell'Unione è migliorata. L'accesso ai finanziamenti mirati nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa ha consentito l'attuazione di 95 PIC che altrimenti avrebbero avuto difficoltà ad essere finanziati in base alle regole di mercato.

Solo con l'azione dei singoli Stati membri non sarebbe stato possibile ottenere simili progressi. Diversi portatori di interessi hanno confermato il valore aggiunto apportato dal regolamento RTE-E, sottolineando l'importanza della cooperazione regionale nell'attuazione dei progetti transfrontalieri, nonché la trasparenza, la certezza normativa e l'accesso ai finanziamenti.

Proporzionalità

L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità. Rientra nell'ambito d'azione del settore delle reti transeuropee nel settore dell'energia, definita all'articolo 170 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'intervento politico è proporzionale alla portata e alla natura dei problemi definiti e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

La proposta si limita a quanto necessario per raggiungere l'obiettivo generale perseguito di facilitare lo sviluppo tempestivo di sufficienti infrastrutture energetiche in tutta l'Unione e nel suo vicinato per consentire il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, in particolare i traguardi per il 2030/2050, compreso l'obiettivo della neutralità climatica, la conformità al principio "non arrecare un danno significativo", oltre all'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Sulla base dei risultati della valutazione, la Commissione ha valutato diverse politiche alternative appartenenti a quattro aree di impatto dell'attuale quadro RTE-E, quali ambito di applicazione, governance/pianificazione dell'infrastruttura, rilascio delle autorizzazioni e partecipazione del pubblico e trattamento normativo.

La valutazione e il confronto delle alternative (cfr. in particolare le sezioni 7 e 8 della valutazione d'impatto allegata) indicano che nessuna delle singole opzioni è sufficiente per raggiungere gli obiettivi individuati. L'individuazione del pacchetto di opzioni politiche alternative più adeguato per il raggiungimento degli obiettivi specifici si basa su una valutazione che include il principio di proporzionalità.

Il pacchetto mira a rendere "a prova di futuro" il regolamento RTE-E. Le opzioni per il futuro ambito di applicazione del regolamento prendono in considerazione tutte le tecnologie necessarie per gli obiettivi climatici e di transizione energetica. Le definizioni sono al contempo specifiche e sufficientemente ampie da tenere conto, per quanto possibile, degli sviluppi tecnologici. Il quadro di selezione dei PIC e il nuovo approccio alla pianificazione dell'infrastruttura intersettoriale stabiliscono gli elementi fondamentali in termini di obiettivi e criteri. Il quadro futuro manterrà il ruolo dei gruppi regionali nel processo di selezione per specificare ulteriormente e adeguare gli elementi fondamentali secondo le nuove priorità politiche e gli sviluppi tecnologici, tenendo in considerazione anche il contesto regionale.

Scelta dell'atto giuridico

Sulla base della valutazione complessivamente positiva del regolamento attuale, lo strumento scelto è il regolamento, uno strumento efficace che trova applicazione diretta ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, garantendo uniformità di attuazione e certezza del diritto.

3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel marzo 2019, nell'ambito dell'accordo politico parziale tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2021-2027, i colegislatori hanno convenuto sulla necessità di valutare l'efficacia e la coerenza politica del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento RTE-E) entro il 31 dicembre 2020 14 . Nel dicembre 2019 la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo 15 ha fatto esplicito riferimento alla necessità di una revisione del regolamento RTE-E al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica.

In considerazione della tempistica per la valutazione e la revisione del regolamento RTE-E, la Commissione ha scelto di eseguire la valutazione e la valutazione d'impatto in parallelo (approccio "back-to-back"). La valutazione del regolamento RTE-E è stata svolta tra il gennaio 2019 e il settembre 2020. La valutazione ha esaminato in che misura il regolamento RTE-E ha raggiunto finora gli obiettivi stabiliti, individuando i fattori che ne hanno favorito o ostacolato il conseguimento. Nello specifico ha valutato l'efficacia del regolamento rispetto a un riferimento (ovvero la situazione in assenza del regolamento stesso), per stabilire se il regolamento ha avuto un impatto significativo e se ha generato valore aggiunto.

In breve, la valutazione ha considerato i seguenti aspetti:

• le modalità e le ragioni dell'efficacia o della mancata efficacia del regolamento RTE-E e i fattori che hanno favorito o ostacolato il raggiungimento dei suoi obiettivi;

• l'impatto del regolamento, in particolare in termini di progressi verso il raggiungimento degli obiettivi.

L'approccio "back-to-back" ha permesso di trarre elementi formativi dai risultati della valutazione al fine di stabilire in che misura il regolamento rimarrà adeguato e pertinente in futuro, tenendo conto delle iniziative politiche adottate o pianificate che accelereranno la decarbonizzazione a medio e lungo termine. Gli elementi prospettici hanno esaminato in che modo assicurare l'adozione di infrastrutture energetiche in grado di rispondere ai traguardi più ambiziosi in termini di decarbonizzazione e di diffusione delle energie rinnovabili, oltre a indicare le aree di intervento.

In linea con l'ambito di applicazione e l'applicabilità del regolamento RTE-E, la valutazione ha riguardato tutti gli Stati membri. In conformità agli orientamenti per legiferare meglio, nella valutazione delle performance del regolamento RTE-E sono stati applicati cinque criteri: efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione.

La valutazione ha dimostrato che dal 2013, a seguito dell'attuazione del regolamento RTE-E e dei PIC in tutte le regioni, le interconnessioni energetiche sono aumentate in tutta l'Unione. La maggiore interconnessione ha migliorato significativamente l'integrazione delle reti degli Stati membri, che a loro volta hanno reso il mercato energetico dell'Unione più integrato e competitivo di quanto non fosse prima dell'attuazione del regolamento RTE-E. I prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica hanno registrato una convergenza in quasi tutti gli Stati Membri. Lo stesso vale per i prezzi del gas. Grazie alle nuove interconnessioni e ai terminali di GNL, la sicurezza dell'approvvigionamento di gas è notevolmente migliorata rispetto al 2013. I PIC hanno contribuito al conseguimento degli attuali obiettivi del regolamento RTE-E, come concepito nel 2013. Tuttavia, le categorie infrastrutturali che figurano nell'attuale regolamento RTE-E non rispecchiano i nuovi traguardi climatici più ambiziosi, né l'obiettivo della neutralità climatica, oltre a non considerare i più recenti sviluppi tecnologici. Tali progressi dovrebbero essere presi in considerazione nelle categorie infrastrutturali disciplinate dal regolamento, nei criteri di selezione dei PIC nonché nei corridoi e nelle aree tematiche prioritari.

Il processo di individuazione e di selezione dei PIC nei gruppi regionali è stato ritenuto efficace nel migliorare la cooperazione e nel facilitare le decisioni riguardo a progetti transfrontalieri sulla base di un approccio regionale ed europeo. Il processo relativo al piano decennale di sviluppo della rete si è dimostrato efficace come prima fase dell'individuazione dei PIC. Tuttavia, nonostante il ruolo importante svolto nel processo dalle REGST e dai GST, è necessario incrementare l'inclusività e l'esame dei principali contributi e ipotesi al fine di rafforzare la fiducia nel processo.

Il meccanismo di ripartizione dei costi su base transfrontaliera rappresenta un importante catalizzatore ai fini dell'attuazione dei progetti. Tuttavia, in molti casi la ripartizione dei costi su base transfrontaliera non è riuscita nell'intento previsto di ridurre il divario finanziario del progetto.

Sebbene siano state generalmente abbreviate, in alcuni casi le procedure autorizzative richiedono ancora tempi lunghi; i motivi che ne sono alla base sono comunque principalmente attribuibili al livello nazionale di attuazione e non sono connessi all'ambito di applicazione del regolamento RTE-E.

L'assistenza finanziaria del CEF concessa a 95 progetti è stata un efficace catalizzatore ai fini della loro attuazione. Le sovvenzioni per gli studi hanno reso possibile ridurre i rischi dei progetti nelle prime fasi di sviluppo, mentre le sovvenzioni per i lavori hanno sostenuto i progetti rimediando alle principali strozzature che il finanziamento basato sul mercato non poteva affrontare in modo adeguato.

La valutazione ha rilevato che i vantaggi del regolamento sono superiori ai suoi costi, dimostrandone l'efficienza. Il regolamento RTE-E ha apportato vantaggi socioeconomici attraverso la migliorata sicurezza dell'approvvigionamento e mercati energetici più integrati e competitivi. Il regolamento ha inoltre contribuito a migliorare la disponibilità, il coordinamento e la trasparenza delle informazioni.

Gli obiettivi iniziali del regolamento RTE-E (sicurezza dell'approvvigionamento, integrazione del mercato, concorrenza e sostenibilità) rimangono pertinenti. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e contribuire alla neutralità climatica, i traguardi climatici più ambiziosi assunti con l'accordo di Parigi e il Green Deal europeo richiedono tuttavia un riequilibrio degli obiettivi.

Dalla valutazione sono emerse pochi elementi che avallano le preoccupazioni sulla coerenza interna del regolamento RTE-E, a parte le eventuali modifiche meccanicistiche e una insufficiente flessibilità di adattamento ai settori politici in rapida evoluzione.

Il regolamento RTE-E ha conseguito risultati che non sarebbe stato possibile raggiungere attraverso l'azione a livello di Stati membri, dimostrando il valore aggiunto dell'Unione.

Consultazioni dei portatori di interessi

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio applicabili alle valutazioni eseguite parallelamente alle valutazioni d'impatto, la Commissione ha svolto consultazioni approfondite con i portatori di interessi sulla base di una strategia di consultazione che comprende una serie di metodi e strumenti. La strategia di consultazione era finalizzata ad assicurare che fossero presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti, compresi i dati riguardo a costi, impatto sulla società e potenziali vantaggi dell'iniziativa. La strategia è stata elaborata in linea con la logica di intervento e combinata con elementi retrospettivi e prospettici. Sono stati utilizzati diversi strumenti di consultazione: una consultazione pubblica online, un sondaggio online mirato, interviste approfondite e (quattro) webinar con i portatori di interessi.

La Commissione ha ricevuto 215 risposte alla consultazione pubblica aperta e ai questionari mirati, con ulteriori 169 comunicazioni inviate tramite e-mail, principalmente da cittadini, promotori del progetto e associazioni settoriali. Per ottenere informazioni e dati dettagliati su aspetti fondamentali che non è stato possibile affrontare in maniera esaustiva nel questionario mirato, con il sostegno di un consulente sono state condotte circa 80 interviste approfondite con i principali portatori di interessi del regolamento RTE-E. Quattro webinar con i portatori di interessi a cui hanno preso parte oltre 40 relatori e 300 partecipanti hanno trattato gli elementi fondamentali della revisione.

In generale, i portatori di interessi confermano in larga misura i vantaggi finora apportati dal regolamento RTE-E rispetto agli obiettivi generali: ha contribuito all'integrazione del mercato energetico, ha consentito il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza e ha favorito la competitività nel mercato energetico dell'Unione. Riguardo al contributo alla realizzazione degli obiettivi climatici ed energetici per il 2020, le opinioni si dividono tra la valutazione positiva dei gestori di sistemi di trasmissione e delle autorità nazionali competenti, spesso dell'Europa centrale o orientale, e i pareri negativi espressi da diverse ONG, in particolare sul ruolo del gas.

In generale, i portatori di interessi ritengono che il processo per i PIC consenta la selezione di quelli più adeguati per il conseguimento degli obiettivi delle RTE-E attraverso la cooperazione regionale tra i gruppi regionali. Benché in linea di principio i criteri di selezione siano considerati appropriati, i portatori di interessi hanno invitato ad assicurare la coerenza con i traguardi climatici attraverso una verifica approfondita della sostenibilità. Analogamente alcune ONG e taluni portatori di interessi del settore considerano i criteri troppo restrittivi per i progetti relativi alle reti intelligenti.

I portatori di interessi ritengono che il regolamento RTE-E non affronti appieno questioni fondamentali come la maggiore integrazione delle energie rinnovabili, il miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione dei cambiamenti climatici. Il contributo ha evidenziato alcune incoerenze tra il regolamento RTE-E e altre politiche o iniziative a livello dell'Unione, come il Green Deal europeo e la strategia a lungo termine per la decarbonizzazione. In risposta a tali sfide, sono state ritenute pertinenti ai fini di un successivo inserimento nel quadro RTE-E le categorie infrastrutturali seguenti: infrastrutture per l'idrogeno e reti intelligenti di distribuzione del gas, gas ottenuto dall'energia elettrica, rete energetica di supporto alle infrastrutture di ricarica elettrica/rifornimento di idrogeno e rete energetica nei progetti eolici offshore ibridi. Le infrastrutture specifiche per l'idrogeno, le reti intelligenti per il gas e le tecnologie di conversione dell'energia elettrica in gas hanno tuttavia provocato reazioni contrastanti, specialmente presso le ONG. I portatori di interessi, in particolare la società civile, ONG e le associazioni del settore dell'energia elettrica, hanno espresso un sostegno piuttosto limitato alle reti per il CO2 e, in particolare, per lo stoccaggio del CO2. Un'ulteriore analisi del contributo ricevuto riguardo all'inclusione delle reti di CO2 come categoria di infrastrutture ha tuttavia indicato che gli elementi per l'eliminazione delle reti di CO2 dal regolamento RTE-E sono limitati.

Per quanto riguarda la governance e il ruolo dei diversi soggetti, i portatori di interessi hanno richiesto l'indebolimento del ruolo delle REGST, unitamente al rafforzamento del ruolo dei gestori dei sistemi di distribuzione e di altri portatori di interessi, come le ONG.

Nonostante i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni siano stati abbreviati dall'entrata in vigore del regolamento RTE-E, la loro efficacia dipende in larga misura dall'attuazione nazionale, come indicato da diversi portatori di interessi. Sebbene la persistente complessità delle procedure nazionali sia una delle cause dei lunghi tempi di rilascio delle autorizzazioni, vi concorrono anche le questioni ambientali connesse ai PIC e l'opposizione dell'opinione pubblica che ha portato a lunghi procedimenti giudiziari contro i progetti. I requisiti in materia di consultazione pubblica previste dal regolamento RTE-E sembrano aver accresciuto la consapevolezza riguardo ai progetti PIC, rafforzando la partecipazione del pubblico e la fiducia nel processo. Le disposizioni sembrano tuttavia avere un impatto limitato sulla maggiore accettazione da parte della società, dovuto principalmente alla percepita mancanza di informazioni (aggiornate) sui fabbisogni infrastrutturali e dell'assenza di feedback sulla concezione dei progetti.

L'approccio introdotto nel regolamento RTE-E per condividere i costi tra gli Stati membri al fine di consentire la realizzazione di progetti con vantaggi transfrontalieri, ossia il meccanismo di ripartizione dei costi su base transfrontaliera (CBCA), è stato in larga misura ritenuto efficace nell'affrontare le disparità preesistenti tra costi e benefici. Il meccanismo CBCA si dimostra efficace in alcuni casi, nonostante la valutazione del meccanismo, la complessità nell'ottenimento dei dati, il maggior tempo necessario perché la decisione di investimento possa essere presa e la mancanza di risultati inequivocabili su cui basare la decisione siano fattori che riducono la soddisfazione dei portatori di interessi riguardo al processo.

Esiste ampio consenso fra portatori di interessi sul fatto che il regolamento RTE-E ha un valore aggiunto per l'Unione e che non sarebbe stato possibile conseguire gli stessi risultati con l'azione dei singoli Stati membri. Una maggioranza analoga ha indicato che le questioni affrontate dal regolamento RTE-E continuano a richiedere un'azione a livello dell'Unione. La maggioranza degli intervistati ritiene inoltre che i vantaggi del regolamento RTE-E siano superiori ai suoi costi.

Assunzione e uso di perizie

La proposta e la valutazione d'impatto che ne è alla base si avvalgono della valutazione del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia, del contributo dei portatori di interessi raccolto nelle ampie consultazioni svolte al riguardo, nonché della rassegna della letteratura, dell'analisi e della modellizzazione del portafoglio dei PIC. La rassegna della letteratura pertinente ha incluso i risultati di una serie di studi concernenti elementi fondamentali del regolamento RTE-E, i risultati di una valutazione intermedia del regolamento RTE-E, nonché le valutazioni e gli studi svolti nel quadro di altre iniziative pertinenti della Commissione.

Nell'analisi sono state considerate anche le conclusioni formali adottate nel quadro dei forum dei portatori di interessi per le infrastrutture energetiche e le relative politiche. Sono state inoltre considerate le relazioni di monitoraggio annuali consolidate dell'ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) riguardo i progressi dei PIC in materia di gas ed energia elettrica, i progetti di capacità incrementale e i punti di interconnessione virtuale, nonché altri aggiornamenti sulle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi e sugli incentivi basati sul rischio specifici per i progetti.

Valutazione d'impatto

Conformemente gli orientamenti per legiferare meglio, la Commissione ha svolto una valutazione d'impatto su diverse politiche alternative, sostenuta da una consultazione strutturata all'interno della Commissione mediante un gruppo direttivo interservizi.

La valutazione d'impatto è stata presentata e discussa in sede di comitato per il controllo normativo. Le raccomandazioni dal comitato per il controllo normativo nel primo parere (negativo) del 25 settembre 2020 sono state recepite in particolare come segue: i) chiarendo ulteriormente gli elementi essenziali e di riferimento dell'attuale regolamento RTE-E, ii) ponendo in evidenza le conclusioni principali della valutazione dei successi e delle carenze dell'attuale regolamento RTE-E e collegandoli sistematicamente alla definizione del problema, iii) chiarendo ulteriormente la definizione del problema per spiegare meglio il modo in cui il quadro RTE-E si inserisce nel nuovo contesto politico del Green Deal e il modo in cui gli obiettivi e le opzioni si riferiscono ai problemi e alle motivazioni, iv) spiegando meglio perché il pacchetto delle opzioni politiche alternative prescelte è considerato il più adatto ad affrontare i problemi individuati (e ponendo in evidenza possibili alternative), e v) specificando gli indicatori di risultato. Il secondo parere del comitato per il controllo normativo del 1° dicembre è stato positivo con riserve, che sono state recepite in particolare come segue: i) chiarendo ulteriormente la differenza di ambito di applicazione e scopo tra il regolamento RTE-E e il regolamento sulla tassonomia, ii) spiegando che gli impatti combinati delle modifiche proposte allineeranno la selezione dei PIC con gli obiettivi politici dell'UE, incluso il Green Deal, iii) chiarendo perché il pacchetto delle opzioni politiche alternative prescelte è considerato "a prova di futuro", e iv) spiegando meglio che l'attuazione e l'esecuzione a livello nazionale sono una questione fondamentale per affrontare i ritardi nel rilascio delle autorizzazioni e spiegando in che modo l'opzione prescelta può contribuire all'attuazione tempestiva dei PIC.

Per conseguire gli obiettivi dell'iniziativa, durante l'intero lavoro di valutazione d'impatto sono state considerate diverse misure in tutti i settori per affrontare i problemi individuati e le loro cause. A seguito della valutazione sull'efficacia, l'efficienza, la coerenza e la proporzionalità, un pacchetto di opzioni è stato ritenuto il più adeguato a contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti. Il pacchetto delle opzioni prescelte include le disposizioni principali seguenti:

·aggiornamento dei criteri di ammissibilità per le reti elettriche intelligenti;

·esclusione delle infrastrutture del gas naturale, ma inclusione delle reti intelligenti per idrogeno, gas ottenuto dall'energia elettrica e gas;

·inclusione dei progetti di interesse reciproco;

·piani di sviluppo della rete integrata offshore;

·rafforzamento di governance e sostenibilità;

·accelerazione dell'attuazione dei progetti;

·sportello unico per i progetti di energia rinnovabile offshore per ogni bacino marittimo;

·inclusione di tutti i costi di investimento.

Riguardo l'ambito di applicazione futuro del regolamento RTE-E, una questione cruciale è se mantenere o meno l'infrastruttura del gas naturale come categoria di infrastruttura ammissibile. Sulla base dell'analisi delle sezioni 6 e 7 della valutazione d'impatto, l'esclusione dell'infrastruttura del gas metano appare l'approccio più efficace e coerente. Allo stesso tempo l'inclusione dell'infrastruttura dell'idrogeno nell'ambito di applicazione del quadro RTE-E è apparsa giustificata considerando il ruolo crescente previsto della decarbonizzazione di determinati settori e il potenziale degli scambi transfrontalieri. Nel loro insieme, queste modifiche dovrebbero garantire l'inclusione nel regolamento RTE-E futuro di tutte le categorie di infrastrutture necessarie per realizzare gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, in particolare quelli per il 2030/2050. Per quanto riguarda l'approccio futuro alla pianificazione delle infrastrutture, un cambiamento radicale appare ingiustificato in vista dei limitati vantaggi supplementari e dell'incremento significativo dei costi di transazione che ridurrebbero l'efficienza e potrebbero rendere lo strumento meno efficace rispetto a quanto avverrebbe rafforzando l'approccio attuale. Considerate tuttavia le specificità sia della situazione attuale, sia del contributo previsto degli obiettivi climatici ed energetici a lungo termine, appare giustificato un cambiamento più radicale per le reti offshore.

Le opzioni relative alle "reti offshore" e alla "pianificazione dell'infrastruttura intersettoriale" migliorano la governance e il quadro di pianificazione infrastrutturale per consentire l'individuazione dei progetti necessari ai fini della realizzazione degli obiettivi climatici e di transizione energetica in linea con il potenziale rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, la protezione ambientale e gli altri utilizzi dell'ambiente marino. I miglioramenti principali sono due: in primo luogo l'introduzione di un piano di sviluppo integrato delle reti per le infrastrutture offshore sulla base degli impegni congiunti degli Stati membri riguardo alla quantità di energia rinnovabile prodotta offshore impiegata per ciascun bacino marittimo (approccio "dall'alto verso il basso" per la pianificazione offshore); in secondo luogo gli adeguamenti dei ruoli dei soggetti principali coinvolti nell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete con una rafforzata vigilanza da parte della Commissione e dell'ACER sui REGST. Le opzioni politiche alternative riguardo il "rilascio delle autorizzazioni" e il "trattamento normativo" integreranno questi miglioramenti per facilitare lo sviluppo tempestivo dei PIC individuati: a) l'introduzione di uno "sportello unico" per l'infrastruttura offshore per ciascun bacino marittimo, b) l'accesso a procedimenti giudiziari d'urgenza, ove disponibili, e c) l'inclusione di tutti i costi di investimento nella ripartizione transfrontaliera dei costi. A parte i cambiamenti specifici per le reti offshore, le modifiche si applicheranno all'ambito del regolamento RTE-E riveduto e a tutte le categorie di infrastrutture ammissibili. I vantaggi descritti verranno estesi ai progetti che collegano l'Unione con i paesi terzi (PMI) considerato il loro ruolo crescente previsto nella realizzazione degli obiettivi climatici.

Nel pacchetto di politiche rientrano inoltre diverse opzioni tecniche (cfr. l'allegato 9 della valutazione d'impatto): accelerazione della procedura di autorizzazione, incremento della trasparenza dei PIC, possibilità per i progetti di reti intelligenti di ottenere una CBCA, chiarimento delle disposizioni di CBCA e aggiornamento degli incentivi di investimento. Gli oleodotti e le autostrade elettriche verranno inoltre eliminati dalle categorie di infrastrutture e aree tematiche.

La valutazione degli impatti si basa in larga misura su un approccio qualitativo. Non è stato possibile quantificare gli impatti per tutte le opzioni a motivo della mancanza di dati di progetto specifici, in particolare per le nuove categorie di infrastrutture. In aggiunta, le modifiche proposte sono principalmente miglioramenti graduali al quadro attuale, il cui funzionamento è stato considerato relativamente adeguato.

Adattando l'ambito di applicazione dello strumento secondo il criterio della coerenza delle categorie di infrastrutture rispetto all'obiettivo della neutralità climatica sarà possibile ridurre le emissioni di gas a effetto serra, con il sostegno della pianificazione dell'infrastruttura integrata ottimizzata ed efficiente, che contribuisce a sua volta a ridurre al minimo i potenziali impatti ambientali. Una procedura di autorizzazione accelerata consentirà una più rapida attuazione dei progetti chiave, anticipando i vantaggi ambientali e socioeconomici.

La valutazione d'impatto ha individuato i seguenti gruppi destinatari principali che saranno interessati dall'iniziativa: cittadini e consumatori europei, organizzazioni non governative, regolatori dell'Unione europea, autorità nazionali di regolamentazione, autorità nazionali competenti e loro rappresentanti locali e regionali, Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione (REGST dell'energia elettrica e per il gas), organizzazioni professionali dei gestori dei sistemi di distribuzione, promotori del progetto, inclusi i gestori dei sistemi di trasporto, i produttori/settori energetici, soggetti del mondo accademico ed esperti del settore.

I vantaggi diretti del pacchetto delle alternative politiche prescelte sono principalmente connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e ai miglioramenti dell'efficienza su larga scala attraverso un approccio più coordinato alla pianificazione infrastrutturale a livello europeo e procedimenti di rilascio delle autorizzazioni più snelli per i piani di sviluppo offshore. Questi vantaggi diretti comprendono vantaggi sociali (ad esempio, la società in generale trae vantaggio dalle minori emissioni di gas serra e dal raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica) e vantaggi privati (ad esempio, minori costi amministrativi grazie a procedure di autorizzazione più brevi).

Le misure di semplificazione produrranno vantaggi diretti tramite la riduzione degli attuali costi diretti ricorrenti associati all'onere amministrativo grazie alla diminuzione degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione. Tali vantaggi diretti sono principalmente di natura privata per determinati portatori di interessi, quali i promotori del progetto.

I vantaggi indiretti comprendono i vantaggi settoriali derivanti dalla stimolazione della domanda del mercato per determinate tecnologie innovative e, di conseguenza, dal potenziale aumento dei tassi di occupazione.

La valutazione delle opzioni prescelte ha mostrato impatti positivi sul benessere sociale e in termini economici per diverse categorie di portatori di interessi. Non è stato tuttavia possibile quantificare o monetizzare tale impatto per il pacchetto delle opzioni politiche prescelte, perché sarebbero state necessarie informazioni riguardanti il tasso di diffusione dei PIC futuri o la crescita del mercato per le categorie di infrastrutture nuove o emergenti, dati che non sono disponibili e non possono essere stimati con un livello sufficiente di affidabilità.

È importante sottolineare che un criterio di selezione generale per ciascun progetto di interesse comune è che i potenziali vantaggi complessivi superino i costi, anche a più lungo termine 16 .

Il regolamento RTE-E non introduce oneri normativi, come diritti, imposte, tasse, e così via. Il pacchetto delle opzioni politiche prescelte comporta costi diretti in termini di costi di conformità e oneri amministrativi per le imprese (principalmente i promotori del progetto) e le amministrazioni (autorità nazionali competenti, autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione e l'ACER) al fine di soddisfare gli obblighi e i requisiti sostanziali in esso contenuti. L'applicazione del pacchetto delle opzioni politiche prescelte comporta costi indiretti per i cittadini/consumatori, le imprese e le amministrazioni attraverso l'aumento delle tariffe di rete per finanziare gli investimenti a fini regolatori. L'assistenza finanziaria del CEF può comunque alleviare l'impatto sulle tariffe di rete nel caso in cui un PIC mostri esternalità significative in termini di sicurezza dell'approvvigionamento, solidarietà o innovazione.

In questa fase non è stato possibile stimare tali costi per tutte le azioni, ma sono considerati non significativi. I costi aggiuntivi sarebbero marginali rispetto a quelli attuali 17 . Ulteriori costi di esecuzione a livello nazionale e dell'Unione dipenderanno dall'attuazione.

Efficienza normativa e semplificazione

Il regolamento RTE-E riveduto mirerà a ridurre gli obblighi di rendicontazione, individuando sinergie tra la rendicontazione delle autorità competenti e dei promotori del progetto. Per tutelare la trasparenza e l'accesso dei gruppi regionali alla versione più aggiornata dell'attuazione dei progetti, ottenendo al contempo risparmi nei costi ricorrenti, la relazione annuale delle autorità competenti potrebbe essere integrata nella relazione dei promotori del progetto. In secondo luogo, gli obblighi di monitoraggio dell'ACER saranno ridotti alla rendicontazione biennale in tempo per la valutazione di nuovi PIC candidati 18 , generando vantaggi in termini di efficienza di circa il 20 % del carico di lavoro di ACER sulla rendicontazione, equivalente a risparmi annuali di 60 000 EUR (o 0,4 ETP all'anno). In terzo luogo, il regolamento RTE-E riveduto consentirà di rendere facoltativa la consultazione preliminare all'avvio della procedura di autorizzazione per i PIC, se già previsto da norme nazionali con standard uguali o superiori rispetto al regolamento RTE-E. La partecipazione pubblica e l'impegno presso le comunità locali e i portatori di interessi coinvolti nella costruzione di un PIC verranno tutelati, evitando al contempo obblighi aggiuntivi rispetto alle procedure nazionali. In quarto e ultimo luogo, le nuove disposizioni raccomandano un'inclusione semplificata dei PIC esistenti nei piani decennali di sviluppo della rete, laddove i progetti nell'elenco dell'Unione dei PIC che hanno già fornito i necessari dati tecnici e amministrativi al processo relativo al piano decennale di sviluppo della rete possano trarre vantaggio dall'inclusione automatica nei piani successivi, a condizione che tali dati rimangano invariati.

Non sono stati individuati impatti diretti in termini di costi di conformità o amministrativi per le PMI. Le PMI potrebbero beneficiare di una maggiore competitività in quei settori tecnologici compresi o rafforzati nel quadro RTE-E futuro (ad es. l'industria dell'energia rinnovabile offshore, servizi digitali o idrogeno).

L'iniziativa è coerente con il mercato unico digitale e con la strategia dell'Unione per i dati.

Diritti fondamentali

L'iniziativa non dovrebbe avere alcun impatto sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio della presente proposta attiene alle risorse dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). L'ACER si assumerà ulteriori responsabilità nella vigilanza del piano decennale di sviluppo della rete. Ciò richiede un numero limitato di risorse aggiuntive (1 ETP aggiuntivo, cfr. la Scheda finanziaria legislativa).

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Sulla base dei progetti esistenti per il monitoraggio dei dati da relazioni periodiche elaborate dai promotori del progetto e dai regolatori nazionali, per misurare il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi specifici del regolamento RTE-E riveduto sono stati sviluppati diversi indicatori. Gli impatti effettivi della legislazione verranno monitorati e valutati rispetto a una serie di indicatori adattati agli specifici obiettivi politici da raggiungere con la legislazione. Quattro obiettivi operativi connessi al pacchetto di alternative politiche saranno inoltre misurati rispetto a una serie di indicatori. Tutti i dati verranno monitorati sulla base di relazioni periodiche trasmesse dai promotori del progetto e dai regolatori nazionali.

Una revisione dell'efficacia della nuova legislazione dovrebbe avvenire nel 2026, quando il secondo processo di selezione dei PIC nell'ambito del nuovo quadro dovrebbe essere giunto a compimento.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Il regolamento verrà attuato direttamente e uniformemente negli Stati membri e pertanto non richiede un documento esplicativo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I del regolamento riveduto definisce le disposizioni generali, in particolare l'oggetto e l'ambito di applicazione delle nuove categorie di infrastrutture che sono state rivedute per rispecchiare l'obiettivo generale di facilitare lo sviluppo tempestivo di infrastrutture energetiche adeguate in tutta l'Unione e nel suo vicinato per consentire il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, in particolare quelli per il 2030/2050, compreso l'obiettivo della neutralità climatica, nonché l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento al minor costo per i consumatori e le imprese.

Gli attuali articolo 2, paragrafo 7, articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e articolo 4, paragrafo 4, e gli allegati I, II e IV che definiscono i criteri per le reti elettriche intelligenti sono stati aggiornati per rispecchiare i cambiamenti tecnologici e includere elementi riguardo l'innovazione e gli aspetti digitali che possono essere considerati nelle attrezzature o installazioni di reti intelligenti. L'ampliamento della portata delle reti elettriche intelligenti si è rispecchiato nell'adeguamento dei criteri di selezione. È stato inoltre ulteriormente chiarito il ruolo dei promotori del progetto. Le tecnologie di rete intelligenti dovrebbero aiutare a migliorare il sostegno alla rete energetica per la ricarica transfrontaliera ad alta capacità al fine di contribuire alla decarbonizzazione.

Le disposizioni riguardanti l'inclusione degli elementi relativi al gas naturale nell'ambito di applicazione del regolamento RTE-E, in particolare l'articolo 4 e gli allegati I, II, IV, rispecchiano ora i miglioramenti significativi nella sicurezza dell'approvvigionamento grazie all'attuazione della politica RTE-E fino ad oggi. Entro i primi anni 2020, quando i progetti di interesse comune in materia di gas attualmente in costruzione saranno operativi, l'Europa dovrebbe avere una rete del gas ben interconnessa e resistente agli shock e tutti gli Stati membri potranno accedere ad almeno tre fonti di gas. Considerando che la domanda futura di gas naturale sarà stimata in significativa riduzione in linea con gli obiettivi del Green Deal, le infrastrutture del gas naturale non hanno pertanto più bisogno di sostegno attraverso la politica RTE-E.

D'altro canto, il regolamento RTE-E riveduto rispecchia il cambiamento riguardante il settore del gas con il rafforzamento del ruolo dei gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio, negli articoli 2 e 4 e negli allegati I, II, IV, creando una nuova categoria di infrastrutture per le reti intelligenti del gas. Ciò sosterrebbe gli investimenti a livello di distribuzione e/o trasporto per integrare i gas "verdi" (di norma il biogas e il biometano, ma anche l'idrogeno) nella rete e contribuire a gestire il sistema più complesso che ne consegue, avvalendosi di tecnologie innovative. I progetti candidati consisteranno in una serie di investimenti volti a "rendere intelligente" e decarbonizzare una determinata rete del gas.

Per sostenere le esigenze di decarbonizzazione di alcuni settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, il regolamento RTE-E includerà apposite reti di idrogeno nuove e riconvertite di rilevanza transfrontaliera (compresi i gasdotti di trasporto dell'idrogeno e le relative attrezzature come i compressori, gli impianti di stoccaggio e gli impianti per l'idrogeno liquefatto) e gli impianti di conversione dell'energia elettrica in gas oltre un determinato livello con rilevanza transfrontaliera (ovvero volti ad approvvigionare almeno due Stati membri). Le reti di idrogeno saranno adeguatamente considerate nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione elaborati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.

Nuovi criteri generali di selezione sono aggiunti all'articolo 4, paragrafo 2, per rispecchiare l'inclusione di progetti di interesse reciproco nell'ambito di applicazione del regolamento, se questi sono in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti per almeno due Stati membri e almeno un paese terzo. Tali progetti potrebbero essere inseriti nell'elenco dell'Unione a patto che siano rispettate le condizioni di ravvicinamento del quadro normativo del paese terzo con l'Unione e che si dia prova del contributo agli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e di clima per quanto concerne la sicurezza dell'approvvigionamento e la decarbonizzazione.

Poiché non si allineano agli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine e al Green Deal, gli oleodotti transfrontalieri non saranno più inclusi nel regolamento.

Il capo II definisce le disposizioni riguardanti il processo di preparazione degli elenchi dell'Unione dei progetti di interesse comune all'interno dei gruppi regionali, i criteri di selezione e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti.

I criteri per la selezione dei progetti includono ora un criterio obbligatorio di sostenibilità per tutte le categorie di infrastrutture con almeno un altro criterio (integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza) nella fase di selezione dei progetti per garantire la coerenza dei fabbisogni infrastrutturali dell'Unione e degli obiettivi di decarbonizzazione. Nel processo di selezione dei PIC, il gruppo regionale considererà ora anche i progressi compiuti nell'attuazione del progetto, unitamente alle prove di conformità agli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza.

Le nuove disposizioni contenute nei capi II e IV sono volte a migliorare la pianificazione infrastrutturale per l'integrazione del sistema energetico. A tal fine, il regolamento RTE-E rafforza la governance del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, che è la base per l'individuazione dei progetti di interesse comune nelle categorie dell'energia elettrica e del gas. Sebbene la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di trasporto svolgano un ruolo importante nel processo, per rafforzare la fiducia nello stesso è necessario un esame più approfondito, in particolare per quanto riguarda la definizione degli scenari per il futuro, l'individuazione di strozzature e divari a lungo termine nelle infrastrutture e la valutazione di singoli progetti. Pertanto, a causa della necessità di una valutazione indipendente, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("l'Agenzia") e la Commissione svolgeranno un ruolo più incisivo all'interno del processo.

Le disposizioni contenute nel capo III sono volte ad abbreviare le procedure di autorizzazione relative ai PIC per evitare ritardi nei progetti che facilitano la transizione energetica. Il regolamento RTE-E riveduto stabilisce che le autorità competenti debbano coordinarsi e individuare sinergie con i paesi confinanti per lo sviluppo del manuale di procedure, evitare ulteriori requisiti o modifiche legislative durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e dimostrare flessibilità nell'applicazione delle fasi autorizzative in funzione della categoria di infrastrutture, in modo da accelerare o abbreviare la durata complessiva del procedimento. Il regolamento RTE-E riveduto introduce uno "sportello unico per le reti offshore" per semplificare e accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni delle reti offshore per le energie rinnovabili; tale sportello fungerà da archivio per gli studi e i piani esistenti in materia di bacini marittimi, al fine di agevolare le procedure di autorizzazione dei singoli progetti di interesse comune e l'adozione delle decisioni globali per tali progetti. Al fine di evitare la necessità di svolgere diverse consultazioni nella fase iniziale, la consultazione preliminare dovrebbe essere facoltativa, se già previsto da norme nazionali in base agli stessi standard o a standard più elevati dell'attuale regolamento RTE-E. Ai sensi del regolamento RTE-E riveduto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che ai PIC sia possibile applicare le procedure accelerate per la soluzione dei contenzioni (ove esistenti) siano applicate ai PIC in forza della legislazione nazionale.

Le nuove disposizioni rafforzano parimenti l'obbligo di trasparenza in capo ai promotori del progetto, in qualità di proprietari delle informazioni riguardanti l'attuazione dei PIC, che devono pubblicare e aggiornare le pagine web dedicate in tutte le lingue degli Stati membri attraversati o interessati dai PIC. In aggiunta, il promotore del progetto è obbligato a tenere conto dei pareri espressi nelle consultazioni pubbliche e a dimostrare in che modo ciò è stato fatto.

Il promotore del progetto dovrà pubblicare sul suo sito Internet una relazione che illustra in che modo i pareri espressi nelle consultazioni pubbliche sono stati presi in considerazione, indicando le modifiche apportate alla sede, al percorso e alla concezione del progetto o spiegando per quale motivo non si è tenuto conto di tali pareri.

Le disposizioni contenute nel capo V sostengono la necessità di sviluppo della rete richiesta dalla significativa crescita prevista della produzione di energia elettrica da reti offshore per fonti di energia rinnovabili. Il regolamento RTE-E garantirà la pianificazione e lo sviluppo a lungo termine coordinati di reti elettriche offshore e onshore, rifiutando l'approccio basato sui progetti e riducendo al minimo l'impatto ambientale e climatico.

Al fine di garantire l'uso appropriato degli strumenti di ripartizione dei costi e degli incentivi normativi, il capo VI rivede le disposizioni esistenti per migliorare la chiarezza e la trasparenza della ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e accelerare l'investimento nell'infrastruttura transfrontaliera. Il regolamento RTE-E prevede l'obbligo di inclusione integrale dei costi di investimento nelle tariffe seguita da una valutazione della sostenibilità economica per i consumatori. Per specifici progetti che possono incorrere in rischi più elevati, come le tecnologie di trasmissione innovative per l'energia elettrica che consentono l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione dal lato della domanda nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione, o per i progetti con elevate spese operative, i quadri normativi dovrebbero fornire incentivi proporzionali e appropriati agli investimenti.

Le nuove disposizioni nel capo VII aggiornano l'ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione per le nuove categorie di infrastrutture. Benché i progetti di interesse reciproco siano ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione, solo gli investimenti situati sul territorio dell'UE potranno ricevere l'assistenza finanziaria dell'Unione dal meccanismo per collegare l'Europa sotto forma di sovvenzioni per i lavori in determinate condizioni.



2020/0360 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 19 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 20 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo" 21 la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. La comunicazione della Commissione sul piano degli obiettivi climatici 22 che propone di aumentare il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 - un'ambizione avallata dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020 - e la valutazione d'impatto che ne è alla base confermano che il mix energetico del futuro sarà molto diverso da quello attuale e sostengono la necessità di riesaminare e, se necessario, rivedere la legislazione in campo energetico. Gli attuali investimenti sono chiaramente insufficienti per trasformare e costruire le infrastrutture energetiche del futuro. Ciò implica anche che queste infrastrutture devono essere realizzate per sostenere una transizione energetica europea che comprenda l'elettrificazione rapida, l'incremento delle fonti di energia rinnovabile, un crescente uso di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio, l'integrazione del sistema energetico e una maggiore diffusione di soluzioni innovative.

(2)A seguito delle proposte della Commissione nel quadro del pacchetto "Energia pulita a tutti gli europei", è stato raggiunto un accordo su un obiettivo vincolante a livello di Unione relativo alle energie rinnovabili entro il 2030 pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale e un obiettivo principale a livello di Unione relativo all'efficienza energetica pari ad almeno il 32,5 %.

(3)L'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, seguito dalla 21a Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("l'accordo di Parigi"), fissa l'obiettivo a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura del pianeta ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai suddetti livelli e sottolinea inoltre quanto sia importante rafforzare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

(4)Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , l'attuale regolamento RTE-E, stabilisce le norme per lo sviluppo e l'interoperabilità tempestivi delle reti di energia transeuropee al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e mercati dell'energia competitivi, promuovere l'efficienza energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di forme nuove e rinnovabili di energia nonché promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. Il regolamento (UE) n. 347/2013 istituisce un quadro che consente agli Stati membri e ai portatori di interessi di cooperare in un contesto regionale per sviluppare reti energetiche meglio collegate in modo da connettere regioni attualmente isolate dal mercato europeo dell'energia, di rafforzare le interconnessioni transfrontaliere esistenti e di contribuire all'integrazione dell'energia rinnovabile. Perseguendo tali obiettivi, il regolamento (UE) n. 347/2013 contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta benefici all'insieme dell'Unione in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale.

(5)La valutazione del regolamento (UE) n. 347/2013 ha chiaramente mostrato che il quadro è stato effettivamente in grado di incrementare l'integrazione delle reti degli Stati membri, di stimolare gli scambi di energia e di contribuire quindi alla competitività dell'Unione. I progetti di interesse comune nel settore dell'energia elettrica e del gas hanno contribuito in modo decisivo alla sicurezza degli approvvigionamenti. Per quanto riguarda il gas, l'infrastruttura ora è collegata adeguatamente e la resilienza dell'approvvigionamento è notevolmente migliorata dal 2013. La cooperazione regionale, perseguita in sede di gruppi regionali e attraverso la ripartizione transfrontaliera dei costi, rappresenta uno strumento importante per l'attuazione dei progetti. Tuttavia, in molti casi la ripartizione dei costi su base transfrontaliera non è riuscita nell'intento previsto di ridurre il divario finanziario del progetto. Sebbene la maggior parte delle procedure di autorizzazione sia stata accelerata, il processo richiede ancora in molti casi tempi piuttosto lunghi. L'assistenza finanziaria fornita nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è stata uno strumento importante in quanto le sovvenzioni per gli studi hanno reso possibile la riduzione dei rischi dei progetti nelle prime fasi di sviluppo, mentre le sovvenzioni per i lavori hanno sostenuto i progetti affrontando le principali strozzature che il finanziamento dei mercati non era riuscito a risolvere in modo adeguato.

(6)Il regolamento RTE-E è uno strumento centrale nello sviluppo di un mercato interno dell'energia ed è necessario per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Per conseguire gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e stabilire quote più elevate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, l'Europa avrà bisogno di un sistema energetico più integrato, che si avvalga di un maggior grado di elettrificazione da fonti rinnovabili e della decarbonizzazione del settore del gas. La politica TEN-E può fare in modo che lo sviluppo delle infrastrutture energetiche dell'Unione sostenga la transizione energetica necessaria verso la neutralità climatica in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto.

(7)Anche se gli obiettivi del regolamento (UE) n. 347/2013 restano in gran parte validi, l'attuale quadro RTE-E non rispecchia ancora pienamente i cambiamenti previsti per il sistema energetico che deriveranno dal nuovo contesto politico e, in particolare, dagli obiettivi aggiornati per il 2030 e dall'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nell'ambito del Green Deal europeo. Oltre al nuovo contesto e ai nuovi obiettivi politici, l'ultimo decennio ha assistito a un rapido sviluppo tecnologico. Tale sviluppo dovrebbe essere preso in considerazione nelle categorie di infrastrutture oggetto del presente regolamento, nei criteri di selezione nei progetti di interesse comune nonché nei corridoi e nelle aree tematiche prioritari.

(8)Le direttive (UE) 2019/944 24 e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 forniscono il quadro per un mercato interno dell'energia. Sebbene siano stati compiuti progressi significativi nella realizzazione del mercato interno dell'energia, esistono ancora margini di miglioramento, grazie a un migliore utilizzo delle infrastrutture energetiche esistenti, all'integrazione di una quantità sempre maggiore di energia rinnovabile e all'integrazione del sistema.

(9)È necessario aggiornare le infrastrutture energetiche dell'Unione al fine di evitare disfunzioni tecniche e aumentare la resilienza nei confronti di tali disfunzioni, disastri naturali o provocati dall'uomo, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture europee d'importanza fondamentale come enunciato nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio 26 .

(10)Occorre che le infrastrutture energetiche dell'Unione siano resilienti agli inevitabili impatti previsti dai cambiamenti climatici in Europa nonostante gli sforzi di mitigazione. In questo senso è fondamentale intensificare gli sforzi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e sviluppare la resilienza, la prevenzione e la preparazione.

(11)La sicurezza degli approvvigionamenti, considerata uno dei principali presupposti del regolamento (UE) n. 347/2013, è migliorata considerevolmente grazie ai progetti di interesse comune. La valutazione d'impatto degli obiettivi climatici della Commissione 27 prevede inoltre una significativa riduzione del consumo di gas naturale, poiché il suo protratto utilizzo non è compatibile con la neutralità carbonica. D'altra parte, verso il 2050 il consumo di biogas, di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e di combustibili sintetici in forma gassosa aumenterà in misura significativa. Le infrastrutture del gas naturale non hanno pertanto più bisogno di sostegno in forza del regolamento RTE-E. La pianificazione delle infrastrutture energetiche dovrebbe rispecchiare questo cambiamento riguardante il settore del gas.

(12)L'importanza delle reti elettriche intelligenti per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica dell'Unione è stata riconosciuta nella comunicazione della Commissione sull'integrazione del sistema energetico 28 . I criteri applicabili alla categoria dovrebbero includere gli sviluppi tecnologici riguardanti l'innovazione e gli aspetti digitali. È inoltre opportuno chiarire il ruolo dei promotori di progetti. Considerato l'atteso aumento significativo della domanda di energia elettrica proveniente dal settore dei trasporti, in particolare per i veicoli elettrici lungo le autostrade e nelle aree urbane, le tecnologie di rete intelligenti dovrebbero inoltre aiutare a migliorare il sostegno alla rete energetica per la ricarica transfrontaliera ad alta capacità al fine di contribuire alla decarbonizzazione nel settore dei trasporti.

(13)La comunicazione della Commissione sull'integrazione del sistema energetico sottolinea la necessità di una pianificazione integrata delle infrastrutture energetiche, in tutti i settori relativi a vettori, infrastrutture e consumo in campo energetico. Questa integrazione di sistema inizia, come punto di partenza, dall'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto e dall'adozione di un approccio olistico che va oltre i singoli settori. Risponde inoltre alle esigenze di decarbonizzazione di alcuni settori in cui la riduzione delle emissioni è difficile da realizzare, come nel caso di alcuni comparti industriali o alcune modalità di trasporto, in cui l'elettrificazione diretta rappresenta oggi una sfida sotto il profilo tecnico ed economico. Questi investimenti comprendono l'idrogeno e gli elettrolizzatori, che si avviano verso una diffusione commerciale su larga scala. La strategia per l'idrogeno della Commissione dà priorità alla produzione di idrogeno da fonti di energia elettrica rinnovabili, che rappresenta la soluzione più pulita e maggiormente compatibile con gli obiettivi di neutralità climatica dell'UE. In una fase di transizione sono tuttavia necessarie altre forme di idrogeno da fonti a basso tenore di carbonio per sostituire più rapidamente l'idrogeno esistente e dare impulso alle economie di scala.

(14)La strategia per l'idrogeno della Commissione 29 ha inoltre concluso che, per la necessaria diffusione dell'idrogeno, una rete di infrastrutture su larga scala costituisce un elemento importante che solo l'Unione e il mercato unico possono offrire. Le infrastrutture dedicate al trasporto e al commercio di idrogeno a livello transfrontaliero sono attualmente molto limitate. Queste infrastrutture dovrebbero comprendere una quantità significativa di impianti convertiti dal gas naturale e integrati da nuovi impianti dedicati all'idrogeno. La strategia per l'idrogeno stabilisce inoltre l'obiettivo strategico di aumentare la capacità installata degli elettrolizzatori a 40 GW entro il 2030 al fine di incrementare la produzione di idrogeno rinnovabile e agevolare la decarbonizzazione dei settori dipendenti dai combustibili fossili, come l'industria o i trasporti. Il regolamento RTE-E dovrebbe pertanto includere infrastrutture nuove e riconvertite di trasporto e stoccaggio dell'idrogeno e impianti di elettrolizzatori. Le infrastrutture di trasporto e stoccaggio dell'idrogeno dovrebbero essere inoltre incluse nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione così da consentire una valutazione globale e coerente dei loro costi e benefici per il sistema energetico, compreso il loro contributo all'integrazione e alla decarbonizzazione del settore, al fine di creare una struttura portante per l'idrogeno all'interno dell'Unione.

(15)Per le reti intelligenti del gas dovrebbe inoltre essere creata una nuova categoria di infrastrutture al fine di sostenere gli investimenti che integrano nella rete gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio come biogas, biometano e idrogeno, e che contribuiscono a gestire un sistema più complesso sulla base di tecnologie digitali innovative.

(16)Il regolamento (UE) n. 347/2013 impone che un progetto proposto di interesse comune dimostri di contribuire in maniera significativa ad almeno un criterio tra una serie di criteri nel processo per l'elaborazione dell'elenco dell'Unione, il quale può, ma non deve necessariamente, includere la sostenibilità. Tale requisito, conforme alle specifiche esigenze del mercato interno dell'energia di allora, ha consentito lo sviluppo di progetti di interesse comune intesi ad affrontare esclusivamente i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento senza dimostrare i vantaggi in termini di sostenibilità. Considerata l'evoluzione dei fabbisogni infrastrutturali dell'Unione e degli obiettivi di decarbonizzazione, e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a luglio 2020, secondo cui "[L]e spese dell'UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con il principio del 'non nuocere' del Green Deal europeo", la sostenibilità in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili all'interno della rete o, ove pertinente, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe essere tuttavia valutata al fine di garantire che il regolamento RTE-E sia coerente con gli obiettivi della politica energetica e climatica dell'Unione. Le reti di trasporto di CO2 affrontano la questione della sostenibilità ponendosi come obiettivo quello del trasporto del diossido di carbonio.

(17)L'Unione dovrebbe agevolare i progetti infrastrutturali che collegano le proprie reti energetiche con le reti dei paesi terzi, che sono reciprocamente vantaggiosi e necessari alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici e che soddisfano inoltre i pertinenti criteri delle principali categorie di infrastrutture di cui al presente regolamento, in particolare con i paesi limitrofi e con i paesi con cui l'Unione ha instaurato una cooperazione energetica specifica. Il presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere nel proprio ambito di applicazione progetti di interesse reciproco che siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti per almeno due Stati membri e almeno un paese terzo. Tali progetti potrebbero essere inseriti nell'elenco dell'Unione a patto che siano rispettate le condizioni di ravvicinamento normativo con l'Unione e che sia comprovato il contributo agli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e di clima per quanto concerne la sicurezza dell'approvvigionamento e la decarbonizzazione. Per le parti contraenti dello Spazio economico europeo o della Comunità dell'energia, tale allineamento o tale convergenza normativi dovrebbero presumersi. Inoltre, il paese terzo con cui l'Unione coopera allo sviluppo di progetti di interesse reciproco dovrebbe adoperarsi per garantire una tempistica analoga per un'attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche, come stabilito nel presente regolamento. Nel presente regolamento i progetti di interesse reciproco dovrebbero pertanto essere considerati alla stregua di progetti di interesse comune e tutte le disposizioni relative ai progetti di interesse comune dovrebbero essere egualmente applicabili anche ai progetti di interesse reciproco, se non specificato diversamente.

(18)Per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione entro il 2030 e il 2050, l'Europa deve inoltre aumentare in modo consistente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le categorie di infrastrutture esistenti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica sono cruciali per integrare in misura significativa l'aumento della produzione di energia elettrica rinnovabile nella rete elettrica. Ciò richiede anche un rafforzamento degli investimenti nelle energie rinnovabili offshore 30 . Dovrebbe essere affrontato il coordinamento della pianificazione e dello sviluppo a lungo termine delle reti elettriche offshore e onshore. In particolare, la pianificazione di infrastrutture offshore dovrebbe passare da un approccio basato sui progetti a un approccio coordinato e globale che garantisca lo sviluppo sostenibile delle reti offshore integrate in linea con il potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo, la protezione ambientale e altri utilizzi del mare.

(19)Gli Stati membri interessati dovrebbero essere in grado di valutare i benefici e i costi delle reti offshore dei bacini marittimi afferenti all'energia rinnovabile e di effettuare un'analisi preliminare della ripartizione dei costi a livello di bacino marittimo per sostenere gli impegni politici congiunti volti allo sviluppo di energie rinnovabili offshore. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare principi uniformi per una metodologia di analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete integrata offshore, che permetta agli Stati membri di svolgere una valutazione adeguata.

(20)Il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione come base per l'individuazione di progetti di interesse comune nelle categorie riguardanti l'energia elettrica e il gas si è rivelato efficace. Sebbene la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica e gas (REGST) e i gestori dei sistemi di trasporto svolgano un ruolo determinante nel processo, per rafforzare la fiducia nello stesso è necessario un esame più approfondito, in particolare per quanto riguarda la definizione degli scenari per il futuro, l'individuazione di strozzature e divari a lungo termine nelle infrastrutture e la valutazione di singoli progetti. Pertanto, data la necessità di una convalida indipendente, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("l'Agenzia") e la Commissione dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo all'interno del processo, anche nell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 e del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 .

(21)È importante assicurare che solo i progetti infrastrutturali per cui non esistono soluzioni alternative ragionevoli possano ottenere lo status di progetti di interesse comune. A tal fine l'individuazione dei divari infrastrutturali seguirà il principio dell'efficienza energetica al primo posto e considererà con priorità tutte le soluzioni rilevanti non correlate all'infrastruttura per affrontare i divari individuati. In aggiunta, durante l'attuazione dei progetti, i promotori del progetto dovrebbero riferire sulla conformità alla legislazione ambientale e dimostrare che tali progetti non arrecano danni significativi all'ambiente, come indicato all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 33 . I progetti di interesse comune esistenti che raggiungono un grado di maturità sufficiente saranno presi in considerazione nella selezione dei progetti per il successivo elenco dell'Unione da parte dei gruppi regionali.

(22)Per garantire la stabilità della tensione e della frequenza, è opportuno prestare particolare attenzione alla stabilità delle reti elettriche europee in un contesto di condizioni mutevoli, soprattutto in considerazione delle quote crescenti di energia elettrica da fonti rinnovabili.

(23)A seguito di intense consultazioni con tutti gli Stati membri e con i portatori di interessi, la Commissione ha individuato 13 priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee, la cui attuazione è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi politici energetici e climatici dell'Unione entro il 2030 e il 2050. Queste priorità riguardano diverse regioni geografiche o aree tematiche nel campo della trasmissione e dello stoccaggio di energia elettrica, delle reti offshore per l'energia rinnovabile, della trasmissione e dello stoccaggio dell'idrogeno, degli elettrolizzatori, delle reti intelligenti del gas, delle reti elettriche intelligenti e del trasporto di diossido di carbonio.

(24)È opportuno che i progetti di interesse comune rispettino criteri comuni, trasparenti e obiettivi, visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per poter essere inclusi negli elenchi dell'Unione, è necessario che i progetti relativi all'energia elettrica e all'idrogeno rientrino nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete disponibile a livello dell'Unione. Poiché le infrastrutture dell'idrogeno non sono attualmente incluse nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, per i progetti relativi all'idrogeno tale requisito dovrebbe applicarsi solo a partire dal 1° gennaio 2024 ai fini della compilazione del secondo elenco dell'Unione in conformità del presente regolamento.

(25)È opportuno istituire gruppi regionali incaricati di proporre e riesaminare progetti di interesse comune, al fine di istituire elenchi regionali di tali progetti. Per assicurare un ampio consenso, tali gruppi regionali dovrebbero garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolamentazione nazionali, i promotori dei progetti e i portatori di interessi. Nel quadro di tale cooperazione, è necessario che le autorità di regolamentazione nazionali forniscano, ove necessario, consulenza ai gruppi regionali, anche in merito alla fattibilità degli aspetti regolamentari dei progetti proposti e del calendario suggerito per l'approvazione normativa.

(26)Occorre redigere un nuovo elenco dell'Unione per i progetti di interesse comune ("elenco dell'Unione") ogni due anni. I progetti di interesse comune completati o che non soddisfano più i criteri e i requisiti di cui al presente regolamento non dovrebbero figurare nel successivo elenco dell'Unione. Per tale ragione, i progetti di interesse comune esistenti che saranno inclusi nel successivo elenco dell'Unione dovrebbero essere soggetti allo stesso processo di selezione dei progetti proposti, finalizzato a istituire gli elenchi regionali e l'elenco dell'Unione. Occorre tuttavia cercare di limitare il più possibile l'onere amministrativo risultante, ad esempio utilizzando per quanto possibile le informazioni trasmesse precedentemente o tenendo conto delle relazioni annuali dei promotori del progetto. A tal fine i progetti di interesse comune esistenti che hanno compiuto progressi significativi dovrebbero beneficiare di un processo di inclusione semplificato nel piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione.

(27)I progetti di interesse comune dovrebbero essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati e valutati attentamente, pur mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori del progetto. È opportuno che la Commissione designi dei coordinatori europei per i progetti che incontrano difficoltà particolari. Nel processo di selezione per i successivi elenchi dell'Unione relativi ai rispettivi progetti si dovrebbe tener conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei progetti specifici e dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

(28)La procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe comportare oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni o alla complessità di un progetto, né creare barriere allo sviluppo delle reti transeuropee e all'accesso al mercato.

(29)È necessario coordinare la pianificazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune dell'Unione in materia di infrastrutture energetiche, dei trasporti e delle telecomunicazioni in modo da creare sinergie ogniqualvolta ciò sia fattibile in maniera generale dal punto di vista economico, tecnico, ambientale, climatico o della pianificazione territoriale e tenendo debitamente conto dei pertinenti aspetti di sicurezza. Durante la pianificazione delle diverse reti europee si dovrebbe pertanto prediligere l'integrazione tra reti di trasporto, reti di comunicazione e reti energetiche in modo da mantenere minima l'occupazione del territorio e provvedendo sempre, ove possibile, a riutilizzare i tracciati esistenti o dismessi, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi di natura sociale, economica, ambientale, climatica e finanziaria.

(30)I progetti di interesse comune dovrebbe beneficiare di uno "status prioritario" a livello nazionale al fine di assicurare il loro trattamento amministrativo rapido e dovrebbero essere considerati di interesse pubblico dalle autorità competenti. Qualora esistano motivi di rilevante interesse pubblico, l'autorizzazione a progetti che incidono negativamente sull'ambiente dovrebbe essere rilasciata se sono rispettate tutte le condizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio 34 e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 .

(31)Ai progetti di interesse comune dovrebbe essere inoltre riconosciuto uno "status prioritario" a livello nazionale al fine di assicurare un trattamento d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano.

(32)Per ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, dovrebbero essere designate una o più autorità competenti con il compito di integrare o coordinare tutti i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni ("sportello unico").

(33)Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi delle reti offshore per le energie rinnovabili, gli Stati membri che si affacciano su un determinato bacino marittimo dovrebbero istituire, in considerazione delle specificità regionali e delle caratteristiche geografiche, punti di contatto unici, denominati "sportelli unici per le reti offshore" intesi a facilitare e coordinare la procedura autorizzativa per tali progetti. Inoltre, l'istituzione di uno sportello unico dedicato a ciascun bacino marittimo per le reti offshore per le energie rinnovabili permetterebbe di ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e accelerare la procedura autorizzativa per gli impianti di trasmissione offshore che spesso attraversano molte giurisdizioni.

(34)Nonostante l'esistenza di regole consolidate che garantiscono la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale, e che si applicano pienamente ai progetti di interesse comune, sono necessarie ulteriori misure a norma del presente regolamento per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni importanti relative alla procedura autorizzativa dei progetti di interesse comune. Se già previsto da norme nazionali che impongono standard uguali o superiori a quelli del presente regolamento, la consultazione preliminare alla procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe diventare facoltativa ed evitare la duplicazione dei requisiti legali.

(35)L'attuazione corretta e coordinata delle direttive 2011/92/UE 36 e 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 e, ove applicabile, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata a Aarhus il 25 giugno 1998 38 (la "convenzione di Aarhus") e della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (la "convenzione di Espoo") dovrebbe assicurare l'armonizzazione dei principi di base per la valutazione degli effetti ambientali e climatici, anche in un contesto transfrontaliero. La Commissione ha pubblicato orientamenti non vincolanti per sostenere gli Stati membri nella definizione di misure legislative e non legislative adeguate volte a snellire le procedure di valutazione ambientale per le infrastrutture energetiche e garantirne la coerente applicazione prevista dal diritto dell'Unione per i progetti di interesse comune 39 . Gli Stati membri sono tenuti a coordinare le loro valutazioni per i progetti di interesse comune e a predisporre, se possibile, valutazioni congiunte. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a scambiare le migliori prassi e a sviluppare la loro capacità amministrativa in materia di procedure autorizzative.

(36)È importante snellire e perfezionare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, rispettando al contempo, per quanto possibile tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, le competenze nazionali e le procedure per la costruzione di nuove infrastrutture. Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la semplificazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere corredata di una scadenza chiara per l'adozione della decisione di esecuzione del progetto da parte delle rispettive autorità. Tale limite temporale dovrebbe favorire una definizione e un trattamento più efficienti dei procedimenti e non dovrebbe in alcun caso impedire la partecipazione del pubblico né l'applicazione di standard elevati per la protezione dell'ambiente in conformità alla legislazione in materia ambientale. Il presente regolamento dovrebbe stabilire limiti massimi di tempo; tuttavia, gli Stati membri possono adoperarsi per ridurre, ove possibile, tali termini, in particolare per progetti come le reti intelligenti, che potrebbero richiedere una procedura autorizzativa meno complessa di quella applicabile alle infrastrutture di trasmissione. Le autorità competenti dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto dei limiti temporali.

(37)Qualora lo considerino opportuno, gli Stati membri possono includere nelle decisioni globali eventuali decisioni adottate nei contesti di negoziazioni con singoli proprietari terrieri per la concessione dell'accesso alla proprietà, l'acquisizione della proprietà o un diritto a occupare la proprietà, la pianificazione territoriale che stabilisce la destinazione generale dei terreni di una determinata regione, compresi altri sviluppi quali autostrade, ferrovie, immobili e zone naturali protette, e che non è realizzata ai fini specifici del progetto previsto, nonché la concessione dei permessi di sfruttamento. Nel contesto del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, un progetto di interesse comune può includere infrastrutture collegate nella misura in cui sono essenziali per la costruzione o il funzionamento del progetto. Il presente regolamento, in particolare le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni, sulla partecipazione del pubblico e sull'attuazione di progetti di interesse comune, dovrebbe essere applicato senza pregiudizio del diritto internazionale e dell'Unione, comprese le norme di protezione dell'ambiente e della salute umana e le disposizioni adottate nell'ambito della politica comune della pesca e della politica marittima, in particolare la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 40 .

(38)In generale, i costi di sviluppo, esecuzione, funzionamento e manutenzione di un progetto di interesse comune dovrebbero essere interamente sostenuti dagli utilizzatori dell'infrastruttura. I progetti di interesse comune dovrebbero poter beneficiare di una ripartizione transfrontaliera dei costi qualora una valutazione della domanda di mercato o degli effetti previsti sulle tariffe indichi che i costi non possono presumibilmente essere coperti dalle tariffe pagate dagli utilizzatori dell'infrastruttura.

(39)La discussione sull'adeguata ripartizione dei costi si dovrebbe fondare sull'analisi dei costi e dei benefici di un progetto infrastrutturale, effettuata sulla base di una metodologia analitica armonizzata a livello dell'intero sistema energetico, servendosi dello stesso scenario utilizzato nel momento in cui il progetto è stato incluso nell'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune, nel quadro dei piani decennali di sviluppo della rete elaborati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione a norma del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (CE) n. 715/2009, e rivisti dall'Agenzia. Tale analisi può tenere conto degli indicatori e dei valori di riferimento corrispondenti per confrontare i costi unitari di investimento.

(40)In un mercato interno dell'energia sempre più integrato sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione dei costi tra paesi transfrontalieri al fine di accelerare gli investimenti nell'infrastruttura transfrontaliera. È essenziale garantire un quadro di finanziamento stabile per l'elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo la necessità di sostegno finanziario. Nelle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione ripartiscano i costi di investimento a livello transfrontaliero nella loro totalità, li includano nelle tariffe nazionali e in seguito stabiliscano se il loro impatto su queste tariffe possa rappresentare un onere sproporzionato per i consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero evitare il rischio di fornire doppio sostegno ai progetti, tenendo conto delle spese e delle entrate effettive o stimate. Tali spese ed entrate dovrebbero essere prese in considerazione unicamente nella misura in cui sono collegate ai progetti e destinate a coprire i costi in questione.

(41)La normativa in materia di mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti forniscano incentivi adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune apportino esternalità che non possono essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell'energia, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Ciò dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di trasmissione innovative per l'energia elettrica che consentono l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili situati all'interno di uno Stato membro, o che offrono maggiori benefici per l'Unione. Anche i progetti le cui spese operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In particolare, le reti offshore per l'energia rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di collegare progetti di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi più elevati rispetto a comparabili progetti infrastrutturali sulla terraferma, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi di mercato e rischi relativi all'utilizzo di nuove tecnologie innovative.

(42)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi unicamente al rilascio delle autorizzazioni di progetti di interesse comune, alla partecipazione del pubblico a tali progetti e al loro trattamento normativo. Gli Stati membri possono tuttavia adottare disposizioni nazionali volte ad applicare le medesime norme o norme analoghe ad altri progetti che non godono dello status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento. Per quanto concerne gli incentivi normativi, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali volte ad applicare le medesime norme o norme analoghe a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di stoccaggio dell'energia elettrica.

(43)Gli Stati membri che non attribuiscono lo status di massima importanza possibile a livello nazionale ai progetti di infrastrutture energetiche per quanto riguarda la procedura autorizzativa dovrebbero essere incoraggiati a prevedere tale status nel diritto nazionale, in particolare valutando se ciò consentirebbe di accelerare la procedura autorizzativa.

(44)Gli Stati membri che attualmente non dispongono di procedure giudiziarie accelerate o urgenti applicabili ai progetti di infrastruttura energetica dovrebbero essere incoraggiati a introdurre tali procedure, in particolare valutando se ciò consentirebbe di accelerare la procedura autorizzativa.

(45)Il regolamento (UE) n. 347/2013 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata europea, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato, sotto forma di sovvenzioni e di strumenti finanziari, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per attirare nuovi investitori nei corridoi e nelle aree prioritari dell'infrastruttura energetica, mantenendo al contempo al minimo il contributo del bilancio dell'Unione europea.

(46)I progetti di interesse comune dovrebbero essere ammissibili a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori a norma del regolamento (UE) ... [concernente un meccanismo per collegare l'Europa, come proposto nella comunicazione COM(2018)438] sotto forma di sovvenzioni o di strumenti finanziari innovativi in modo da poter fornire un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune che non sono accettabili in base al quadro normativo vigente e alle condizioni di mercato esistenti. È importante evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in particolare fra progetti che contribuiscono alla realizzazione dello stesso corridoio prioritario dell'Unione. Tale assistenza finanziaria dovrebbe garantire le sinergie necessarie con i fondi strutturali per finanziare le reti intelligenti di distribuzione dell'energia, e con il meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione 41 . Occorre applicare agli investimenti in progetti di interesse comune una logica in tre fasi. In primo luogo, gli investimenti dovrebbero essere realizzati in via prioritaria dal mercato. In secondo luogo, se gli investimenti non sono realizzati dal mercato, è opportuno prevedere soluzioni regolamentari, se necessario adeguando il pertinente quadro normativo e garantendone una corretta applicazione. In terzo luogo, se le prime due fasi non sono sufficienti a garantire gli investimenti necessari nei progetti di interesse comune, dovrebbe essere possibile concedere l'assistenza finanziaria dell'Unione se il progetto di interesse comune soddisfa i criteri di ammissibilità applicabili. I progetti di interesse comune possono inoltre essere ammissibili nell'ambito del programma InvestEU, che integra il finanziamento mediante sovvenzione.

(47)Le sovvenzioni per i lavori relativi a progetti di interesse reciproco dovrebbero essere disponibili solo per gli investimenti situati sul territorio dell'Unione e solo nel caso in cui almeno due Stati membri contribuiscano finanziariamente in modo significativo ai costi di investimento del progetto tenuto conto dei suoi benefici.

(48)I regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 42 e (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(49)È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 347/2013.

(50)Al fine di assicurare che la composizione dei corridoi e delle aree tematiche prioritari rispecchi nel modo migliore lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e che il numero dei progetti candidati in ciascun gruppo rimanga adeguato e ragionevole così da permettere una valutazione completa ed esaustiva e assicurare che l'elenco dei progetti di interesse comune a livello di Unione sia limitato ai progetti che contribuiscono in misura maggiore all'attuazione delle aree tematiche e dei corridoi prioritari per le infrastrutture energetiche strategiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

- per integrare il presente regolamento riesaminando l'ambito di applicazione e la composizione dei corridoi e delle aree tematiche prioritari e adottando nuovi elenchi di corridoi e aree tematiche prioritari;

- per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adottare e rivedere l'elenco dei progetti di interesse comune dell'Unione, pur rispettando il diritto degli Stati membri e dei paesi terzi di approvare i progetti di interesse comune o reciproco concernenti il loro territorio.

Tenendo conto della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, in considerazione del numero di progetti inclusi finora nell'elenco dell'Unione, è opportuno che il numero totale dei progetti di interesse comune rimanga gestibile e non superi pertanto in modo significativo i 220 progetti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora lo ritengano necessario, possono inviare esperti alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati a cui sono invitati esperti degli Stati membri. Le discussioni nei gruppi regionali sono essenziali all'adozione da parte della Commissione degli atti delegati che stabiliscono gli elenchi dei progetti di interesse comune. È pertanto opportuno, per quanto possibile e compatibile con il quadro del presente regolamento, che il Parlamento europeo e il Consiglio siano informati e possano inviare esperti alle riunioni dei gruppi regionali in linea con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016 44 .

(51)Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda le procedure transfrontaliere di ripartizione dei costi e consentire agli Stati membri di valutare i benefici e i costi delle reti offshore dei bacini marittimi afferenti per le energie rinnovabili, tenuto conto anche del mercato e degli accordi finanziari concernenti i siti di produzione, quale il sostegno già concesso, e di effettuare un'analisi preliminare della ripartizione dei costi a livello di bacino marittimo, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 . Per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(52)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'interoperabilità delle reti transeuropee nel settore dell'energia e la connessione a tali reti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea indicati nell'allegato I ("corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica") che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

2. In particolare, il presente regolamento:

a) riguarda l'individuazione di progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di corridoi e aree prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell'energia elettrica, delle reti intelligenti del gas, dell'idrogeno, degli elettrolizzatori e del diossido di carbonio definiti nell'allegato II ("categorie di infrastrutture energetiche");

b) facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e rafforzando la partecipazione del pubblico;

c) stabilisce norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune;

d) determina le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione;

e) riguarda l'individuazione dei progetti di interesse reciproco.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui alle direttive 2009/73/CE, (UE) 2018/2001 46 e (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, e ai regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943, si applicano le definizioni seguenti:

(1)"infrastruttura energetica": qualsiasi attrezzatura fisica o impianto rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche, che sono ubicati all'interno dell'Unione o che collegano l'Unione e uno o più paesi terzi;

(2)"decisione globale": la decisione definitiva o l'insieme di decisioni adottate da una o più autorità di uno Stato membro, esclusi gli organi giurisdizionali, che stabiliscono se un promotore del progetto è autorizzato a costruire l'infrastruttura energetica per realizzare un progetto di interesse comune potendo avviare, o appaltare e avviare, i necessari lavori di costruzione (status "pronto per la costruzione"), senza pregiudicare alcuna decisione adottata nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo;

(3)"progetto": una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche;

(4)"progetto di interesse comune": un progetto necessario per l'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I e che figura nell'elenco di progetti di interesse comune dell'Unione di cui all'articolo 3;

(5)"progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con paesi terzi;

(6)"strozzature nelle infrastrutture energetiche": la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l'altro l'assenza di infrastruttura;

(7)"promotore del progetto":

(a)un gestore del sistema di trasmissione (GST), un gestore del sistema di distribuzione o un altro gestore o investitore che sviluppa un progetto di interesse comune;

(b)se sono presenti più GST, gestori di sistemi di distribuzione, altri gestori, investitori o qualsiasi gruppo degli stessi, l'organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato per accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell'accordo contrattuale;

(8)"rete elettrica intelligente": una rete elettrica in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale delle azioni degli utenti ad essa collegati, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, consumatori e/o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;

(9)"rete intelligente del gas": una rete del gas che utilizza soluzioni digitali innovative per integrare in modo efficiente sotto il profilo dei costi una pluralità di fonti di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio, in conformità con le esigenze dei consumatori e i requisiti di qualità del gas, al fine di ridurre l'impronta di carbonio del relativo consumo di gas, consentire una quota maggiore di gas da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e creare collegamenti con altri vettori e settori energetici;

(10)"autorità interessate": le autorità che, in base al diritto nazionale, sono competenti a rilasciare vari permessi e autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili, comprese le infrastrutture energetiche;

(11)"lavori": l'acquisto, la fornitura e l'introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;

(12)"studi": le attività necessarie per preparare la realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, compresi i software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare completamente un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;

(13) "autorità nazionale di regolamentazione": un'autorità nazionale di regolamentazione designata a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE oppure a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944;

(14) "messa in servizio": la procedura di messa in funzionamento di un progetto, una volta costruito;

(15)"autorità nazionale di regolamentazione competente": l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui il progetto apporta un impatto positivo significativo;

(16) "adattamento ai cambiamenti climatici": un processo volto ad assicurare la resilienza delle infrastrutture energetiche a fronte dei potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento.

CAPO II

PROGETTI D'INTERESSE COMUNE E PROGETTI DI INTERESSE RECIPROCO

Articolo 3

Elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco

1. Sono istituiti gruppi regionali ("gruppi") come stabilito nell'allegato III, sezione 1. L'adesione a ciascun gruppo è basata su ogni corridoio e area prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell'allegato I. I poteri decisionali all'interno dei gruppi sono riservati unicamente agli Stati membri e alla Commissione, i quali sono denominati, a tal fine, "organo decisionale" dei gruppi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per integrare il presente regolamento per quanto concerne l'ambito di applicazione e la composizione dei corridoi e delle aree prioritari.

2. Ciascun gruppo adotta il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato III.

3. L'organo decisionale di ogni gruppo adotta un elenco regionale di progetti di interesse comune proposti, redatto secondo la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 4.

Quando un gruppo redige il suo elenco regionale:

a) ogni singola proposta di progetto di interesse comune richiede l'approvazione degli Stati interessati dal progetto; se uno Stato non concede l'approvazione, presenta al gruppo interessato i fondati motivi di tale decisione;

b) tiene conto del parere della Commissione volto a disporre di un numero totale di progetti di interesse comune che sia gestibile.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 del presente regolamento che modificano gli allegati del presente regolamento per istituire un elenco dell'Unione di progetti di interesse comune ("elenco dell'Unione"), conformemente all'articolo 172, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che l'elenco dell'Unione sia redatto ogni due anni, sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi come stabilito nell'allegato III, sezione 1, punto 2), secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il primo elenco dell'Unione in forza del presente regolamento è adottato entro il 30 novembre 2023.

5. Nell'adottare l'elenco dell'Unione sulla base degli elenchi regionali, la Commissione:

a) assicura che siano inclusi solo i progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4;

b) assicura la coerenza transregionale, tenendo conto del parere dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("l'Agenzia") come stabilito nell'allegato III, sezione 2, punto 12);

c) tiene conto dei pareri degli Stati membri come stabilito nell'allegato III, sezione 2, punto 9);

d) si adopera affinché il numero totale dei progetti di interesse comune nell'elenco dell'Unione sia gestibile.

6. I progetti di interesse comune inclusi nell'elenco dell'Unione a norma del paragrafo 4 del presente articolo nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), diventano parte integrante dei piani regionali di investimento a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 così come dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE e, se del caso, di altri piani nazionali infrastrutturali interessati. A tali progetti è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani. Il presente articolo non si applica ai progetti di interesse reciproco.

Articolo 4

Criteri applicabili ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco

1. I progetti di interesse comune soddisfano i seguenti criteri generali:

a) il progetto è necessario per l'attuazione di almeno un'area e un corridoio prioritari per le infrastrutture energetiche;

b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai rispettivi criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine;

c) il progetto soddisfa uno dei seguenti criteri:

i) coinvolge almeno due Stati membri, in quanto attraversa direttamente la frontiera di due o più Stati membri;

ii) è ubicato sul territorio di uno Stato membro e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all'allegato IV, punto 1).

2. I progetti di interesse reciproco soddisfano i seguenti criteri generali:

(a)il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione e dei paesi terzi e alla sostenibilità, anche tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio; e

(b)i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai rispettivi criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine;

(c)il progetto è ubicato sul territorio di almeno uno Stato membro e sul territorio di almeno un paese terzo e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all'allegato VI, punto 2);

(d)per la parte ubicata sul territorio dell'Unione, il progetto è conforme alle direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944 se rientra nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 1) e 3);

(e)il paese terzo o i paesi terzi coinvolti presentano un livello elevato di allineamento o convergenza normativi al fine di sostenere gli obiettivi politici generali dell'Unione, in particolare per assicurare:

i) un mercato interno dell'energia che funzioni correttamente;

ii) la sicurezza dell'approvvigionamento energetico basata sulla cooperazione e sulla solidarietà;

iii) un sistema energetico - compresa la relativa produzione, trasmissione e distribuzione - orientato alla decarbonizzazione in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell'Unione; e, soprattutto, che prevenga la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

(f)il paese terzo o i paesi terzi coinvolti sostengono lo status prioritario del progetto, come stabilito nell'articolo 7, e si impegnano a rispettare una tempistica analoga per un'attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e normative applicabili ai progetti di interesse comune nell'Unione.

3. I seguenti criteri specifici si applicano ai progetti di interesse comune che rientrano in categorie di infrastrutture energetiche specifiche:

a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, e ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche; concorrenza e flessibilità del sistema;

ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'interoperabilità, la flessibilità del sistema, la cibersicurezza, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema.

b) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera d), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete, e ad almeno due dei seguenti criteri specifici:

i) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'efficienza e l'interoperabilità della trasmissione e della distribuzione dell'energia elettrica nella gestione giornaliera delle reti, prevenzione della congestione e integrazione e coinvolgimento degli utenti delle reti;

ii) integrazione del mercato, anche mediante il funzionamento efficiente del sistema e l'uso di interconnettori;

iii) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all'innovazione in materia di bilanciamento, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori.

c) per i progetti relativi al trasporto di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 5), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i seguenti criteri specifici:

i) prevenzione delle emissioni di diossido di carbonio garantendo al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

ii) aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto di diossido di carbonio;

iii) uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di multiple fonti e siti di stoccaggio di diossido di carbonio tramite un'infrastruttura comune e minimizzando l'onere e i rischi ambientali.

d) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile e apportando soluzioni in materia di flessibilità e/o stoccaggio. I progetti contribuiscono inoltre in modo significativo ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

i) integrazione del mercato, anche collegando le reti di idrogeno esistenti o emergenti degli Stati membri, o contribuendo altrimenti all'emergere di una rete a livello di Unione per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno e garantendo l'interoperabilità dei sistemi connessi;

ii) sicurezza dell'approvvigionamento e flessibilità, anche tramite connessioni adeguate e agevolando il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;

iii) concorrenza, anche garantendo l'accesso a molteplici fonti di approvvigionamento e agli utenti delle reti in modo trasparente e non discriminatorio.

e) per gli elettrolizzatori che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 4), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i seguenti criteri specifici:

i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno rinnovabile;

ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche contribuendo al funzionamento efficiente e affidabile del sistema oppure proponendo soluzioni in materia di stoccaggio e/o flessibilità, quali la modulazione dal lato della domanda e i servizi di bilanciamento;

iii) maggiore integrazione del settore dell'energia intelligente, collegando diversi vettori e settori energetici;

f) per quanto riguarda i progetti relativi alla rete del gas intelligente che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, consentendo e agevolando l'integrazione di gas rinnovabili a basso tenore di carbonio, come il biometano o l'idrogeno rinnovabile, nelle reti di distribuzione e trasmissione del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. I progetti contribuiscono inoltre in modo significativo ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

i) sicurezza della rete e qualità dell'approvvigionamento attraverso il miglioramento dell'efficienza e dell'interoperabilità del trasporto e della distribuzione del gas nella gestione giornaliera delle reti, anche affrontando le sfide dovute all'iniezione di gas di diverse qualità grazie alla diffusione di tecnologie innovative e alla cibersicurezza;

ii) funzionamento del mercato e servizi ai clienti;

iii) agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente mediante la creazione di collegamenti ad altri vettori energetici e settori e favorendo la modulazione dal lato della domanda.

4. Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punti da 1) a 4), il contributo ai criteri elencati al paragrafo 3 del presente articolo è valutato conformemente agli indicatori di cui all'allegato IV, punti da 3) a 7).

5. Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune e che potrebbero essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all'attuazione dello stesso corridoio e/o area prioritari. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. Tale valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. Né l'elenco regionale né l'elenco dell'Unione contiene una classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all'allegato III, sezione 2, punto 14).

Nella valutazione dei progetti, ogni gruppo accorda la dovuta considerazione:

a) all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento;

b) alla sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti;

c) per i progetti proposti che sono, al momento, progetti di interesse comune, ai progressi in materia di attuazione dei progetti e al relativo rispetto degli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza.

Per quanto concerne i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti e alle reti del gas intelligente che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera d) e punto 2), la classificazione è effettuata per i progetti che interessano gli stessi due Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di generazione di energia da risorse di energia detta "non programmabile" nella zona di interesse di quegli utenti.

Articolo 5

Attuazione e monitoraggio

1. I promotori del progetto elaborano un piano di attuazione per i progetti di interesse comune, che include un calendario per ciascuno degli aspetti seguenti:

a) gli studi di fattibilità e la progettazione anche per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e il rispetto della legislazione ambientale e del principio "non arrecare un danno significativo";

b) l'approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità interessata;

c) la costruzione e la messa in servizio;

d) la pianificazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b).

2. I GST, i gestori del sistema di distribuzione e altri gestori cooperano tra loro al fine di agevolare lo sviluppo di progetti di interesse comune in questo settore.

3. L'Agenzia e i gruppi interessati eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell'attuazione dei progetti di interesse comune e, ove necessario, formulano raccomandazioni per agevolare l'attuazione dei progetti di interesse comune. I gruppi possono richiedere che siano fornite informazioni aggiuntive conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno successivo all'anno di inclusione di un progetto di interesse comune nell'elenco dell'Unione conformemente all'articolo 3, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punti da 1 a 4, e all'autorità competente di cui all'articolo 8.

Tale relazione comprende informazioni dettagliate:

a) sui progressi realizzati nello sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e le procedure di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale, nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, e sulle misure adottate in materia di adattamento ai cambiamenti climatici;

b) se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate;

c) se del caso, su un piano riveduto volto a superare i ritardi.

5. Entro il 31 gennaio, ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8 sottopongono all'Agenzia e al rispettivo gruppo la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione dei progetti di interesse comune ubicati nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente indicato come tale e redatto senza modificare il testo introdotto dai promotori del progetto.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell'Unione, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti di interesse comune soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, valutando i progressi compiuti e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta anche, conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/942, l'attuazione uniforme dei piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari delle infrastrutture energetiche.

7. Laddove la messa in servizio di un progetto di interesse comune venga ritardata rispetto al piano di attuazione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al controllo del promotore del progetto, si applicano le seguenti misure:

a) le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la realizzazione dell'investimento, nella misura in cui i provvedimenti di cui all'articolo 51, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva (UE) 2019/944 e di cui all'articolo 22, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva 2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle rispettive norme nazionali;

b) il promotore di tale progetto seleziona un soggetto terzo per finanziare o realizzare l'intero progetto o parte di esso, qualora i provvedimenti delle autorità nazionali di regolamentazione di cui alla lettera a) non siano applicabili. Il promotore del progetto procede in tal senso prima che il ritardo rispetto alla data di messa in servizio nel piano di attuazione sia superiore ai due anni;

c) qualora non venga selezionato un soggetto terzo ai sensi della lettera b), lo Stato membro o, qualora questi abbia così disposto, l'autorità nazionale di regolamentazione può designare, entro due mesi dallo scadere del periodo di cui alla lettera b), un soggetto terzo per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare;

d) qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i due anni e due mesi, la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può presentare un invito ad avanzare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire un promotore del progetto per realizzare il progetto nei tempi concordati;

e) laddove si applichino le lettere c) o d), il gestore del sistema nella cui area è ubicato l'investimento fornisce ai gestori di attuazione, agli investitori o al soggetto terzo tutte le informazioni necessarie per realizzare l'investimento, collega nuovi attivi alla rete di trasmissione e, in genere, fa tutto il possibile per agevolare l'attuazione dell'investimento e il funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente del progetto di interesse comune, come pure la sua manutenzione.

8. Un progetto di interesse comune può essere rimosso dall'elenco dell'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4, se la sua inclusione in detto elenco è stata basata su un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell'Unione.

9. I progetti che non figurano più nell'elenco dell'Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi connessi allo status di progetto di interesse comune derivanti dal presente regolamento.

Tuttavia, un progetto che non figura più nell'elenco dell'Unione, ma il cui fascicolo di domanda è stato ammesso all'esame dall'autorità competente, mantiene i diritti e gli obblighi derivanti dal capo III, salvo nel caso in cui il progetto non figuri più nell'elenco per i motivi di cui al paragrafo 8.

10. Il presente articolo non pregiudica l'eventuale assistenza finanziaria dell'Unione concessa al progetto di interesse comune prima della rimozione dello stesso dall'elenco dell'Unione.

Articolo 6

Coordinatori europei

1. Qualora un progetto di interesse comune incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d'intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

2. Il coordinatore europeo:

a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e tutti i portatori di interessi coinvolti;

b) assiste tutte le parti, come necessario, nella consultazione dei portatori di interessi e nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;

c) ove opportuno, fornisce consulenza ai promotori del progetto sul finanziamento dello stesso;

d) assicura che vengano forniti un sostegno adeguato e una direzione strategica da parte degli Stati membri interessati per la preparazione e l'attuazione dei progetti;

e) presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e ai gruppi interessati.

3. Il coordinatore europeo viene scelto sulla base della sua esperienza in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione.

4. La decisione di nomina del coordinatore europeo specifica le condizioni del mandato, compresi la durata, i compiti specifici con le relative scadenze e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.

5. Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.

CAPO III

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 7

"Status prioritario" dei progetti di interesse comune

1. L'adozione dell'elenco dell'Unione stabilisce, ai fini di una qualsiasi decisione adottata nel corso del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, la necessità di quei progetti dal punto di vista della politica energetica, senza arrecare pregiudizio all'ubicazione esatta, al percorso o alla tecnologia del progetto.

2. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli di domanda relativi ai progetti di interesse comune, i promotori del progetto e tutte le autorità interessate assicurano che tali fascicoli siano trattati nel modo più rapido possibile.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, ai progetti di interesse comune è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, e sono adeguatamente trattati nel corso dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni - nonché nell'assetto territoriale, qualora previsto dalla legislazione nazionale - compresi quelli relativi alle valutazioni ambientali, secondo le modalità previste dal diritto nazionale applicabili al tipo di infrastruttura energetica corrispondente.

4. Tutte le procedure per la soluzione delle controversie, i contenziosi, gli appelli e i ricorsi giurisdizionali in relazione ai progetti di interesse comune dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi nazionali, compresi la mediazione e l'arbitrato, laddove esistano nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, conformemente alle procedure d'urgenza disposte nel diritto nazionale.

5. Tenuto debito conto degli orientamenti esistenti emanati dalla Commissione in materia di snellimento delle procedure di valutazione ambientale per i progetti di interesse comune, gli Stati membri valutano quali misure legislative e non legislative sono necessarie per snellire le procedure di valutazione ambientale e garantirne una coerente applicazione e informano la Commissione del risultato.

6. Entro il [1° settembre 2022] gli Stati membri adottano le misure non legislative individuate ai sensi del paragrafo 5.

7. Entro il [1° gennaio 2023] gli Stati membri adottano le misure legislative individuate ai sensi del paragrafo 5. Tali misure si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

8. In relazione agli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti di interesse comune sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.

Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente alla direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l'autorità competente di cui all'articolo 9 del presente regolamento assicurano che la decisione relativa al rilevante interesse pubblico di un progetto sia adottata entro il termine stabilito nell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

1. Entro il [1° gennaio 2022] ogni Stato membro aggiorna, ove necessario, la nomina di una autorità nazionale competente responsabile di agevolare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune.

2. La responsabilità dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 e/o i compiti che ne derivano possono essere delegati a un'altra autorità o essere eseguiti da un'altra autorità, per ciascun progetto di interesse comune o per ciascuna specifica categoria di progetti di interesse comune, a condizione che:

a) l'autorità competente notifichi tale delega alla Commissione e le relative informazioni siano pubblicate dall'autorità competente stessa o dal promotore del progetto sul sito Internet di cui all'articolo 9, paragrafo 7;

b) una sola autorità sia responsabile del progetto di interesse comune e costituisca l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura volta all'adozione della decisione globale per un dato progetto di interesse comune e coordini la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti.

L'autorità competente può mantenere la responsabilità di stabilire i termini, fatti salvi quelli definiti nell'articolo 10.

3. Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione, l'autorità competente facilita l'adozione della decisione globale. La decisione globale rappresenta la prova definitiva del fatto che il progetto di interesse comune ha ottenuto lo status "pronto per la costruzione" e che non occorre richiedere ulteriori permessi o autorizzazioni a tale riguardo. La decisione globale è emessa entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e conformemente a uno dei regimi seguenti:

a)

regime integrato

:

la decisione globale è emessa dall'autorità competente ed è l'unica decisione legalmente vincolante adottata in esito al procedimento legale di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo al procedimento, di cui l'autorità competente deve tener conto;

b)

regime coordinato

:

la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate, che devono essere coordinate dall'autorità competente. L'autorità competente può istituire un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare un sistema di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e per monitorarne e coordinarne l'attuazione. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini fissati a norma dell'articolo 10. L'autorità competente può adottare una decisione singola per conto di un'altra autorità nazionale interessata, laddove la decisione di quest'ultima non venga emessa entro il termine stabilito e il ritardo non possa essere giustificato adeguatamente; oppure, ove disposto dal diritto nazionale e nella misura compatibile con il diritto dell'Unione, l'autorità competente può considerare che un'altra autorità nazionale interessata abbia già approvato o rifiutato il progetto, se la decisione della suddetta autorità non è emessa entro il termine previsto. Ove disposto dal diritto nazionale, l'autorità competente può ignorare una decisione singola di un'altra autorità nazionale interessata se ritiene che tale decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall'autorità nazionale interessata; in tale contesto, l'autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione;

c)

regime collaborativo

:

la decisione globale è coordinata dall'autorità competente. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini fissati a norma dell'articolo 10. Essa controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate.

La competenza delle autorità interessate potrebbe integrarsi nella competenza dell'autorità nazionale competente nominata in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, oppure tali autorità manterrebbero, entro certi limiti, la propria competenza autonoma in conformità del rispettivo regime autorizzativo scelto dallo Stato membro in conformità del presente paragrafo, per agevolare l'adozione della decisione globale e cooperare di conseguenza con l'autorità nazionale competente.

Qualora un'autorità interessata ritenga di non riuscire ad adottare una decisione singola entro i termini previsti, ne informa immediatamente l'autorità competente giustificando debitamente il ritardo. Successivamente l'autorità competente stabilisce un altro termine entro il quale la decisione singola deve essere emessa, conformemente ai termini generali stabiliti a norma dell'articolo 10.

In considerazione delle specificità nazionali nelle procedure di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, gli Stati membri possono scegliere tra i tre regimi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma per facilitare e coordinare i loro procedimenti e optano per il regime più efficace. Qualora uno Stato membro scelga il regime collaborativo, ne comunica alla Commissione i motivi.

4. Gli Stati membri possono applicare ai progetti onshore e offshore di interesse comune diversi regimi conformemente al paragrafo 3.

5. Laddove un progetto di interesse comune richieda che le decisioni siano adottate in due o più Stati membri, le rispettive autorità competenti assumono tutte le iniziative necessarie per una cooperazione e coordinazione efficienti ed efficaci tra loro, incluse le fasi di cui all'articolo 10, paragrafo 5. Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali.

6. Entro il [31 luglio 2022], e per ciascun gruppo regionale specifico per corridoio prioritario di rete offshore, come definito nell'allegato I, le autorità nazionali competenti negli Stati membri, che appartengono ai rispettivi gruppi, istituiscono congiuntamente sportelli unici, gli "sportelli unici per le reti offshore", per i promotori del progetto, che hanno il compito di agevolare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni alle reti offshore per i progetti di interesse comune in materia di energia rinnovabile, tenendo conto anche della necessità di coordinare il procedimento autorizzativo delle infrastrutture energetiche e quello degli impianti di produzione. Gli sportelli unici per le reti offshore fungono da archivio per gli studi e i piani esistenti in materia di bacini marittimi, al fine di agevolare il procedimento autorizzativo dei progetti individuali di interesse comune, nonché di coordinare le autorità nazionali competenti nell'emissione di decisioni globali per tali progetti. Ciascun gruppo regionale specifico per corridoio prioritario di rete offshore, coadiuvato dalle autorità nazionali competenti negli Stati membri appartenenti al gruppo, istituisce gli sportelli unici per le reti offshore, sulla base delle specificità regionali e delle caratteristiche geografiche e ne definisce l'ubicazione, l'assegnazione delle risorse e le norme specifiche per il funzionamento.

Articolo 9

Trasparenza e partecipazione del pubblico

1. Entro il [1° maggio 2023] lo Stato membro o l'autorità competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma può fare riferimento o citare le pertinenti disposizioni giuridiche. Le autorità nazionali competenti coordinano e individuano le sinergie con i paesi confinanti per lo sviluppo del manuale di procedure.

2. Fatti salvi la legislazione ambientale e i requisiti delle convenzioni di Aarhus ed Espoo e il diritto dell'Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'allegato VI, punto 3).

3. Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), elabora un modello di partecipazione del pubblico e lo sottopone all'autorità competente, seguendo la procedura descritta nel manuale di cui al paragrafo 1 e in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI. L'autorità competente richiede modifiche o approva il modello di partecipazione del pubblico entro tre mesi. In tale contesto, l'autorità competente tiene conto di qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo.

Qualora intenda introdurre modifiche significative a un modello approvato, il promotore del progetto ne informa l'autorità competente. In tal caso l'autorità competente può richiedere che siano apportate modifiche.

4. Laddove non sia già previsto dal diritto nazionale a livelli di standard uguali o superiori, il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda definitivo e completo all'autorità competente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). Tale consultazione pubblica lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa i portatori di interessi indicati all'allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti e i percorsi più adatti, anche in considerazione di adeguate riflessioni per il progetto relative all'adattamento ai cambiamenti climatici, e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. La consultazione pubblica rispetta i requisiti minimi di cui all'allegato VI, punto 5). Il promotore del progetto pubblica sul sito Internet di cui al paragrafo 7 del presente articolo una relazione che illustra il modo in cui i pareri espressi nelle consultazioni pubbliche sono stati presi in considerazione, indicando le modifiche apportate ai siti, al percorso e alla concezione del progetto o spiegando per quale motivo non si è tenuto conto di tali pareri.

Il promotore del progetto redige una relazione che sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della presentazione del fascicolo di domanda, comprese le attività avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

Il promotore del progetto presenta le relazioni di cui al primo e al secondo comma insieme al fascicolo di domanda all'autorità competente. La decisione globale tiene debitamente conto dei risultati di tali relazioni.

5. Per i progetti transfrontalieri che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche a norma del paragrafo 4 condotte in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte entro un periodo di due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica.

6. Per i progetti che potrebbero avere impatti transfrontalieri significativi in uno o più Stati membri confinanti, qualora siano applicabili l'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti sono messe a disposizione dell'autorità competente degli Stati membri confinanti interessati. L'autorità competente degli Stati membri confinanti interessati dichiara, nel corso della notifica se del caso, se desidera partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un'altra autorità interessata desideri farlo.

7. Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito Internet dedicato al progetto, contenente le informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito Internet della Commissione e alla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 23 e soddisfa i requisiti specificati all'allegato VI, punto 6). Le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale sono mantenute riservate.

I promotori del progetto, inoltre, pubblicano le informazioni rilevanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati aperti al pubblico.

Articolo 10

Durata e attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni prevede due procedure:

a) la procedura preliminare alla domanda, che copre il periodo compreso tra l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione da parte dell'autorità competente del fascicolo di domanda presentato, avviene entro un periodo indicativo di due anni.

La procedura preliminare alla domanda comprende la preparazione di eventuali relazioni ambientali da parte dei promotori del progetto, se del caso, compresa la documentazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Allo scopo di stabilire l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, i promotori del progetto notificano per iscritto il progetto all'autorità competente degli Stati membri interessati, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto stesso. Entro al massimo tre mesi dalla ricezione della notifica, l'autorità competente riconosce o, se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge in forma scritta la notifica, anche a nome delle altre autorità interessate. Se respinge la notifica, l'autorità competente motiva la propria decisione, anche a nome delle altre autorità interessate. La data della firma del riconoscimento della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data di accettazione dell'ultima notifica da parte dell'autorità competente interessata segna l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

Per ciascuna categoria di progetti di interesse comune, le autorità competenti assicurano un rilascio accelerato delle autorizzazioni in conformità del presente capo. A tal fine le autorità competenti adattano i propri requisiti relativi all'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e all'accettazione del fascicolo di domanda presentato per quei progetti che, per loro natura o le loro dimensioni ridotte, potrebbero richiedere un numero minore di autorizzazioni e approvazioni per giungere alla fase "pronto per la costruzione" e, pertanto, potrebbero non aver bisogno di beneficiare della procedura preliminare alla domanda. Tali progetti di dimensioni ridotte potrebbero comprendere quelli relativi alle reti elettriche intelligenti, alle reti di gas intelligente e agli elettrolizzatori.

b) la procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, che copre il periodo a decorrere dalla data di accettazione del fascicolo di domanda presentato fino all'adozione di una decisione globale, non supera un anno e sei mesi. Gli Stati membri possono stabilire un termine anticipato, ove lo ritengano opportuno.

2. L'autorità competente assicura che la durata complessiva delle due procedure di cui al paragrafo 1 non superi il periodo di tre anni e sei mesi. Se, tuttavia, considera che una delle due procedure del procedimento di rilascio delle autorizzazioni o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l'autorità competente può decidere, prima della scadenza e caso per caso, di estendere uno o entrambi i termini per un massimo di nove mesi per l'insieme delle due procedure.

In tal caso, l'autorità competente informa il gruppo interessato e gli presenta le misure adottate o da adottare per concludere quanto prima il procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Il gruppo può invitare l'autorità competente a riferire periodicamente in merito ai progressi realizzati a tale riguardo.

3. Tutti gli studi validi effettuati e permessi o autorizzazioni rilasciati per un dato progetto di interesse comune prima dell'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni in linea con il presente articolo sono presi in considerazione dalle autorità competenti nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni e non è più necessario ripresentarli.

4. Negli Stati membri in cui la determinazione di una rotta o ubicazione, effettuata esclusivamente ai fini specifici di un progetto previsto, tra cui anche la pianificazione di specifici corridoi per le infrastrutture della rete, non possa rientrare nel procedimento che porta all'emissione della decisione globale, la decisione corrispondente è adottata entro un periodo distinto di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione da parte del promotore dei documenti definitivi e completi relativi alla domanda.

In tal caso, il periodo di proroga di cui al paragrafo 2 è ridotto a sei mesi, anche per la procedura di cui al presente paragrafo.

5. La procedura preliminare alla domanda comprende i seguenti stadi:

a) in sede di riconoscimento della notifica a norma del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente definisce, sulla base della lista di controllo di cui all'allegato VI, punto 1), lettera e), e in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, e ove opportuno sulla base di una proposta del promotore del progetto, l'ambito di applicazione delle relazioni e dei documenti e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere presentate dal promotore del progetto, nell'ambito del fascicolo di domanda, per richiedere la decisione globale;

b) tenuti in considerazione gli esiti delle attività svolte a norma della lettera a), l'autorità competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI, punto 2).

Per i progetti transfrontalieri che coinvolgono due o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati si coordinano per elaborare un calendario comune, al quale adattano le proprie tempistiche;

c) alla ricezione del progetto di fascicolo di domanda, l'autorità competente, ove necessario, a nome suo e delle altre autorità interessate, richiede al promotore del progetto di presentare le informazioni mancanti relative agli elementi richiesti di cui alla lettera a). Entro tre mesi dalla presentazione delle informazioni mancanti, l'autorità competente ammette la domanda all'esame in forma scritta. È possibile presentare richieste di informazioni aggiuntive soltanto se giustificate da nuove circostanze.

6. Il promotore del progetto verifica che il fascicolo di domanda sia completo e adeguato e richiede il parere dell'autorità competente riguardo a tale questione il più presto possibile durante la procedura preliminare alla domanda. Il promotore del progetto collabora pienamente con l'autorità competente per rispettare le scadenze e conformarsi al calendario comune di cui al paragrafo 5, lettera b).

7. Le autorità competenti provvedono a che le eventuali modifiche legislative introdotte durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni non pregiudichino la durata di eventuali procedimenti di rilascio delle autorizzazioni avviati prima dell'entrata in vigore di tali modifiche.

8. I termini fissati nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati di fronte a giudici o tribunali.

CAPO IV

PIANIFICAZIONE INTERSETTORIALE DELLE INFRASTRUTTURE

Articolo 11

Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

1. Entro il [16 novembre 2022] la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) dell'energia elettrica e la REGST del gas pubblicano le rispettive metodologie e le presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia, compresa la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), e punto 3).

Tali metodologie sono applicate nella preparazione di ciascun piano decennale successivo di sviluppo della rete a livello dell'Unione elaborato dalla REGST dell'energia elettrica o dalla REGST del gas a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. Tali metodologie sono elaborate conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V e sono coerenti con le norme e gli indicatori definiti nell'allegato IV.

Prima di presentare le rispettive metodologie, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas conducono un approfondito processo di consultazione almeno con la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, incluso l'ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'Unione ("EU DSO") e tutti i pertinenti portatori di interessi per il settore dell'idrogeno e, ove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali.

2. Entro tre mesi dalla ricezione delle metodologie, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e a una relazione sul modo in cui questi sono stati presi in considerazione, l'Agenzia presenta un parere alla REGST dell'energia elettrica, alla REGST del gas, agli Stati membri e alla Commissione e lo pubblica sul proprio sito Internet.

3. La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas aggiornano le metodologie tenendo debitamente in considerazione il parere dell'Agenzia, a norma del paragrafo 2, e le presentano alla Commissione per riceverne un parere.

4. Entro tre mesi dal giorno della ricezione delle metodologie aggiornate, la Commissione presenta il proprio parere alla REGST dell'energia elettrica e alla REGST del gas.

5. Entro al massimo tre mesi dalla data di ricezione del parere della Commissione di cui al paragrafo 4, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas adattano le rispettive metodologie tenendo debitamente in considerazione il parere della Commissione, e le presentano alla Commissione per l'approvazione.

6. Laddove si ritenga che le modifiche alle metodologie siano di natura incrementale, senza influire sulla definizione dei vantaggi, dei costi e di altri parametri costi-benefici pertinenti, come definito nella più recente metodologia basata sull'analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico approvata dalla Commissione, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas adattano le rispettive metodologie tenendo debitamente in considerazione il parere dell'Agenzia, come definito nel paragrafo 2, e le presentano all'Agenzia per l'approvazione.

7. Al contempo la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas presentano alla Commissione un documento che giustifichi le ragioni alla base degli aggiornamenti proposti e il motivo per il quale si ritiene che tali aggiornamenti siano di natura incrementale. Laddove reputi che tali aggiornamenti non siano di natura incrementale, la Commissione presenta alla REGST dell'energia elettrica e alla REGST del gas la richiesta scritta di sottoporle le metodologie. In tal caso si applica la procedura descritta nei paragrafi da 2 a 5.

8. Entro due settimane dall'approvazione da parte dell'Agenzia o della Commissione, conformemente ai paragrafi 5 e 6, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas pubblicano le loro metodologie sui rispettivi siti Internet. I dati inseriti corrispondenti e altri dati rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, conformemente alle legislazioni nazionali e agli accordi di riservatezza pertinenti.

9. Le metodologie sono aggiornate e migliorate periodicamente secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 6. Di sua iniziativa o su richiesta debitamente motivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutti i portatori di interessi e la Commissione, l'Agenzia può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti con le dovute motivazioni e scadenze. L'Agenzia pubblica le richieste delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi e tutti i pertinenti documenti che non sono sensibili sotto il profilo commerciale che hanno portato alla richiesta di aggiornamento o miglioramento da parte dell'Agenzia.

10. Ogni tre anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 1) e 3). Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dalla REGST dell'energia elettrica e dalla REGST del gas ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Il primo di tali indicatori è pubblicato entro il [1° novembre 2022].

11. Entro il [31 dicembre 2023] la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas trasmettono congiuntamente alla Commissione e all'Agenzia un modello coerente e interconnesso di mercato e di rete dell'energia, riguardante le infrastrutture di trasmissione di energia elettrica, gas e idrogeno, oltre a quelle per lo stoccaggio, il GNL e gli elettrolizzatori e riguardante i corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica e le relative aree, elaborato conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V.

12. Il modello coerente e interconnesso di cui al paragrafo 11 riguarda almeno le interconnessioni dei rispettivi settori in tutte le fasi della pianificazione delle infrastrutture, segnatamente per quanto riguarda l'individuazione degli scenari e dei divari infrastrutturali in particolare in materia di capacità transfrontaliere e di valutazione dei progetti.

13. Dopo l'approvazione da parte della Commissione del modello coerente e interconnesso di cui al paragrafo 11 conformemente alla procedura definita nei paragrafi da 1 a 6, questo sarà incluso nelle metodologie cui si fa riferimento al paragrafo 1.

Articolo 12

Scenari per i piani decennali di sviluppo della rete

1. Entro il [31 luglio 2022] l'Agenzia, dopo aver condotto un approfondito processo di consultazione almeno con la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, tra cui la REGST dell'energia elettrica, la REGST del gas, l'EU DSO e tutti i pertinenti portatori di interessi del settore dell'idrogeno, pubblica gli orientamenti quadro per gli scenari comuni che la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas sono tenute a sviluppare. Tali orientamenti sono regolarmente aggiornati secondo le necessità.

Gli orientamenti comprendono il principio dell'efficienza energetica al primo posto e garantiscono che gli scenari sottostanti della REGST dell'energia elettrica e della REGST del gas siano pienamente in linea con gli ultimi obiettivi di decarbonizzazione a medio e lungo termine dell'Unione europea e con gli ultimi scenari della Commissione disponibili.

2. Nell'elaborare gli scenari comuni da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas seguono gli orientamenti quadro dell'Agenzia.

3. La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas invitano le organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi l'EU DSO e tutti i pertinenti portatori di interessi per il settore dell'idrogeno, a partecipare al processo di sviluppo degli scenari.

4. La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas pubblicano il progetto di relazione sugli scenari comuni e lo presentano all'Agenzia e alla Commissione per riceverne un parere.

5. Entro tre mesi dalla ricezione del progetto di relazione sugli scenari comuni unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e alla relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l'Agenzia presenta il proprio parere alla REGST dell'energia elettrica, alla REGST del gas e alla Commissione.

6. La Commissione, accordando la dovuta considerazione al parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 5, presenta il proprio parere alla REGST dell'energia elettrica e alla REGST del gas.

7. La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas adattano le proprie relazioni sugli scenari comuni, tenendo debitamente in considerazione il parere dell'Agenzia in linea con il parere della Commissione, e presentano le relazioni aggiornate alla Commissione per riceverne l'approvazione.

8. Entro due settimane dall'approvazione della relazione sugli scenari comuni da parte della Commissione conformemente al paragrafo 7, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas pubblicano la relazione sugli scenari comuni sui loro siti Internet. I dati in entrata e in uscita corrispondenti sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, tenendo debitamente in considerazione le legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti.

Articolo 13

Individuazione dei divari infrastrutturali

1. Ogni due anni la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas pubblicano le relazioni sui divari infrastrutturali elaborate nell'ambito del quadro dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione e le presentano alla Commissione e all'Agenzia.

Nel valutare i divari infrastrutturali, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas attuano il principio dell'efficienza energetica al primo posto e, per colmare i divari individuati, considerano prioritarie tutte le soluzioni pertinenti non correlate alle infrastrutture.

Prima di presentare le rispettive relazioni, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas conducono un approfondito processo di consultazione almeno con la partecipazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, compresa l'EU DSO e tutti i pertinenti portatori di interessi per il settore dell'idrogeno e i rappresentanti di tutti gli Stati membri che fanno parte dei corridoi prioritari definiti all'allegato I.

2. La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas presentano i rispettivi progetti di relazione sui divari infrastrutturali all'Agenzia e alla Commissione per riceverne un parere.

3. Entro tre mesi dalla ricezione delle metodologie, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e a una relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l'Agenzia presenta un parere alla REGST dell'energia elettrica o alla REGST del gas, e alla Commissione.

4. La Commissione, prendendo in considerazione il parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 3, elabora un progetto di parere e lo presenta alla REGST dell'energia elettrica o alla REGST del gas.

5. Prima della pubblicazione delle relazioni finali sui divari infrastrutturali, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas adattano le proprie relazioni sui divari infrastrutturali, tenendo debitamente in considerazione il parere dell'Agenzia in linea con il parere della Commissione.

CAPO V

RETI OFFSHORE PER L'INTEGRAZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Articolo 14

Pianificazione della rete offshore

1. Entro il [31 luglio 2022] gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nell'ambito dei loro specifici corridoi prioritari di rete offshore di cui all'allegato I, punto 2), tenendo conto delle specificità e dello sviluppo in ciascuna regione, determinano congiuntamente e convengono di collaborare sulla quantità di energia rinnovabile prodotta offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2050, con fasi intermedie nel 2030 e nel 2040, alla luce dei loro piani nazionali per l'energia e il clima, del potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo, della protezione dell'ambiente, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e di altri usi del mare, nonché degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione. Tale accordo è redatto per iscritto per quanto concerne ciascun bacino marittimo collegato al territorio dell'Unione.

2. Entro il [31 luglio 2023] la REGST dell'energia elettrica, con il coinvolgimento dei GST pertinenti, delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e in linea con l'accordo di cui al paragrafo 1, elabora e pubblica un piano di sviluppo della rete offshore integrata partendo dagli obiettivi del 2050, con fasi intermedie per il 2030 e il 2040 per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare. Tali piani di sviluppo della rete offshore integrata sono successivamente aggiornati ogni tre anni.

3. I piani di sviluppo della rete offshore integrata sono compatibili con gli ultimi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, al fine di garantire uno sviluppo coerente della pianificazione della rete onshore e offshore.

4. La REGST dell'energia elettrica presenta alla Commissione il progetto dei piani di sviluppo della rete integrata per riceverne un parere.

5. Prima della pubblicazione delle relazioni finali la REGST dell'energia elettrica adatta i piani di sviluppo della rete offshore integrata tenendo debitamente in considerazione il parere della Commissione e li presenta ai pertinenti corridoi prioritari della rete offshore, di cui all'allegato I.

6. Al fine di assicurare lo sviluppo tempestivo delle reti offshore per l'energia rinnovabile, se nel corso del tempo la REGST dell'energia elettrica non elabora i piani di sviluppo della rete offshore integrata di cui al paragrafo 2, sulla base della consulenza degli esperti la Commissione elabora un piano di sviluppo della rete offshore integrata per ogni bacino marittimo e per ciascun corridoio prioritario della rete offshore di cui all'allegato I.

Articolo 15

Reti offshore per la ripartizione transfrontaliera dei costi dell'energia rinnovabile

1. La Commissione elabora, mediante atti di esecuzione, i principi per una specifica metodologia di analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata di cui all'articolo 14, paragrafo 2, conformemente all'accordo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 16, paragrafo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. Entro 12 mesi dalla pubblicazione dei principi di cui al paragrafo 1 la REGST dell'energia elettrica, con il coinvolgimento dei GST pertinenti, delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione, presenta i risultati dell'applicazione della metodologia dei costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore.

3. Entro sei mesi dalla presentazione dei risultati di cui al paragrafo 2, gli Stati membri pertinenti aggiornano il proprio accordo scritto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, con la definizione comune aggiornata della quantità di energia rinnovabile prodotta offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2050, con fasi intermedie nel 2030 e nel 2040, e il pertinente accordo di cooperazione per il conseguimento di tali quantità.

4. Entro sei mesi dall'aggiornamento degli accordi scritti di cui al paragrafo 3 per ciascun bacino marittimo, la REGST dell'energia elettrica aggiorna il piano di sviluppo della rete offshore integrata seguendo la procedura definita all'articolo 14, paragrafi da 2 a 5. Si applica la procedura descritta nell'articolo 14, paragrafo 6.

CAPO VI

QUADRO NORMATIVO

Articolo 16

Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri

1. I costi di investimento sostenuti efficientemente, non comprensivi dei costi di manutenzione, relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), e a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, sono presi in carico dai pertinenti GST o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolamentazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. Ai progetti di interesse comune rientranti nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), ove pertinente, si applica soltanto se è già stata effettuata una valutazione della domanda di mercato secondo la quale i costi di investimento sostenuti efficientemente non possono essere coperti dalle tariffe.

I progetti che rientrano nella categoria definita all'allegato II, punto 1), lettera e), e punto 2), possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo laddove almeno un promotore del progetto ne richieda l'applicazione alle competenti autorità nazionali.

Se un progetto ha più promotori, le competenti autorità nazionali di regolamentazione chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 3.

3. Per un progetto di interesse comune cui si applica il paragrafo 1, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolamentazione competenti regolarmente informate, almeno a cadenza annuale e fino alla messa in servizio del progetto, dei progressi di quel progetto e dell'individuazione dei costi e degli impatti a esso associati.

Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei GST degli Stati membri su cui il progetto esercita un considerevole impatto netto positivo, presentano una richiesta di investimento. Tale richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolamentazione competenti interessate, corredata di:

a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per progetto e coerente con la metodologia elaborata a norma dell'articolo 11 che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere dello Stato membro sul cui territorio il progetto è ubicato, utilizzando lo stesso scenario usato nel processo di selezione per l'elaborazione dell'elenco dell'Unione in cui il progetto di interesse comune è inserito;

b) un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), i risultati della verifica di mercato;

c) in caso di accordo tra i promotori del progetto, una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera.

Laddove un progetto sia promosso da diversi promotori del progetto, questi presentano la loro richiesta di finanziamento congiuntamente.

Le autorità nazionali di regolamentazione, ove necessario, trasmettono immediatamente all'Agenzia una copia di ciascuna richiesta di investimento a fini informativi.

Le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

4. Entro sei mesi dalla data in cui l'ultima richiesta di finanziamento è pervenuta alle autorità nazionali di regolamentazione competenti, dette autorità, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate congiunte sulla ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe. Le autorità nazionali di regolamentazione includono nelle tariffe i costi di investimento sostenuti efficacemente, in linea con la ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto. In seguito le autorità nazionali di regolamentazione valutano, ove opportuno, l'insorgere di problemi legati alla sostenibilità economica, dovuti all'inclusione dei costi di investimento nelle tariffe.

In sede di ripartizione dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli importi effettivi o stimati:

a) dei proventi della congestione o altri oneri,

b) delle entrate derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943.

La ripartizione transfrontaliera dei costi tiene conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e della necessità di garantire un quadro di finanziamento stabile per l'elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo il bisogno di sostegno finanziario.

Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolamentazione competenti, in consultazione con i GST interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). La loro valutazione si basa sullo stesso scenario utilizzato nel processo di selezione per l'elaborazione dell'elenco dell'Unione in cui il progetto di interesse comune è inserito.

Laddove un progetto di interesse comune attenui le esternalità negative, come i flussi di ricircolo, e sia attuato nello Stato membro che ha generato l'esternalità negativa, l'attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai GST degli Stati membri interessati da tali esternalità negative.

5. Sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un GST o da un altro promotore del progetto a seguito degli investimenti al momento della fissazione o dell'approvazione delle tariffe a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile.

Le autorità nazionali di regolamentazione all'Agenzia notificano tempestivamente la decisione di ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla stessa. In particolare la decisione in merito alla ripartizione dei costi illustra i motivi dettagliati alla base della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, costituiti da quanto segue:

a) una valutazione degli effetti individuati su ciascuno degli Stati membri interessati, compreso in merito alle tariffe di rete;

b) una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 3, lettera b);

c) le esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione,

d) il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati.

La decisione di ripartizione dei costi è pubblicata.

6. Qualora le autorità nazionali di regolamentazione competenti non abbiano raggiunto un accordo sulla richiesta di investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'ultima delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, esse ne informano immediatamente l'Agenzia.

In tal caso o su richiesta di almeno una delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, la decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 3, nonché della necessità di includere il costo degli investimenti, nella sua totalità, ripartito a livello transfrontaliero nelle tariffe, è adottata dall'Agenzia entro tre mesi della data in cui è stata interpellata.

Prima di adottare una decisione di questo tipo, l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione competenti e i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete.

La valutazione dell'Agenzia si basa sullo stesso scenario utilizzato nel processo di selezione per l'elaborazione dell'elenco dell'Unione in cui il progetto di interesse comune è inserito.

L'Agenzia lascia alle competenti autorità nazionali la determinazione del modo in cui i costi di investimento sono inclusi nelle tariffe in linea con la ripartizione transfrontaliera dei costi previsti al momento dell'attuazione della decisione, conformemente al diritto nazionale.

La decisione sulla richiesta di investimento che include la ripartizione transfrontaliera dei costi è pubblicata. Si applicano l'articolo 25, paragrafo 3, e gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.

7. Una copia di tutte le decisioni di ripartizione dei costi, corredate di tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, è trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. La Commissione mantiene la riservatezza sulle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

8. Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei GST di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolamentazione di approvarle, a norma dell'articolo 6 della direttiva 2019/944/CE, dell'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 18, paragrafo 1, e paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

9. Il presente articolo non si applica ai progetti di interesse comune che hanno ricevuto una deroga:

a) agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell'articolo 36 di tale direttiva;

b) all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 6, all'articolo 59, paragrafo 7, e all'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;

c) alle norme in materia di separazione o accesso di terzi a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944, o

d) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.

10. Entro il [31 dicembre 2022] la Commissione adotta gli atti di esecuzione contenenti gli orientamenti vincolanti al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo e la ripartizione transfrontaliera dei costi dell'energia rinnovabile delle reti offshore di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Gli orientamenti vertono anche sulla particolare situazione delle reti offshore per i progetti di interesse comune in materia di energia rinnovabile, inserendo principi relativi al modo in cui la ripartizione transfrontaliera dei costi è coordinata con i meccanismi di finanziamento e di mercato e gli accordi politici dei siti di produzione dell'energia offshore connessi a tali costi. Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione consulta l'ACER, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas e, qualora pertinente, altri portatori di interessi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 17

Incentivi

1. Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nella competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, rispetto ai rischi generalmente connessi a un progetto infrastrutturale, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che siano concessi incentivi adeguati a tale progetto, conformemente all'articolo 58, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944, all'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, all'articolo 18, paragrafo 1, e paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Il primo comma non si applica se il progetto di interesse comune ha ottenuto una deroga:

a) agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell'articolo 36 di tale direttiva;

b) all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o una deroga all'articolo 6, all'articolo 59, paragrafo 7, e all'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;

c) a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;

d) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.

2. Nella loro decisione di concedere gli incentivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 11 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e la giustificazione del profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.

3. La decisione tiene conto della natura specifica del rischio affrontato e può concedere incentivi riguardanti, tra l'altro, le seguenti misure:

a) le norme relative agli investimenti a fronte della previsione di necessità future;

b) le norme relative al riconoscimento dei costi sostenuti efficientemente prima della messa in servizio del progetto;

c) le norme relative all'ottenimento di una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto;

d) qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata.

4. Entro il [31 luglio 2022] ogni autorità nazionale di regolamentazione presenta all'Agenzia la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l'energia e i rischi più elevati affrontati, aggiornati in base agli ultimi sviluppi legislativi, politici, tecnologici e di mercato. Tali metodologie e criteri fanno fronte ai rischi specifici sostenuti dalle reti offshore per l'energia rinnovabile di cui all'allegato II, punto 1), lettera e), e dai progetti che, nonostante l'esiguità degli investimenti, sostengono notevoli spese operative.

5. Entro il [31 dicembre 2022], tenendo debitamente conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia facilita la condivisione delle buone prassi e formula raccomandazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/942 riguardanti:

a) gli incentivi di cui al paragrafo 1, sulla base di una valutazione comparativa delle migliori prassi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione;

b) una metodologia comune per valutare i maggiori rischi connessi agli investimenti nei progetti infrastrutturali per l'energia.

6. Entro il [31 marzo 2023] ogni autorità nazionale di regolamentazione pubblica la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l'energia e i rischi più elevati affrontati.

7. Qualora le misure di cui ai paragrafi 5 e 6 non siano sufficienti a garantire l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune, la Commissione può pubblicare orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo.

CAPO VII

FINANZIAMENTI

Articolo 18

Ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) … [concernente un meccanismo per collegare l'Europa, come proposto nella comunicazione COM(2018)438]

1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari.

2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), e all'allegato III, punto 3), a eccezione dei progetti di stoccaggio dell'energia elettrica mediante pompaggio, sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:

a) l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), apporta elementi che comprovano l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione;

b) il progetto è stato oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 16 o, per i progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), laddove non rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e pertanto non siano oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, il progetto mira a fornire servizi su scala transfrontaliera, a introdurre innovazioni tecnologiche e a garantire la sicurezza del funzionamento della rete a livello transfrontaliero;

c) il progetto non è commercialmente sostenibile secondo il piano aziendale e altre valutazioni svolte, in particolare da parte di potenziali investitori o creditori o dell'autorità nazionale di regolamentazione. Nella valutazione di sostenibilità commerciale del progetto è presa in considerazione la decisione sugli incentivi e sulla loro giustificazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

3. I progetti di interesse comune realizzati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera d), sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettera d), e punti 2) e 5), sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori laddove i promotori del progetto interessati possano dimostrare chiaramente esternalità positive notevoli generate dai progetti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione, e dimostrino chiaramente la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente all'analisi dei costi-benefici, al piano aziendale e a valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori o, ove applicabile, da un'autorità nazionale di regolamentazione.

5. I progetti di interesse reciproco sono assimilati ai progetti di interesse comune e sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione. Solo gli investimenti ubicati sul territorio dell'Unione che rientrano nel progetto di interesse reciproco sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e quando la decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 2, lettera b), ripartisce i costi su scala transfrontaliera per almeno due Stati membri in una parte significativa di ciascuno Stato membro.

Articolo 19

Orientamenti per i criteri di concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione

Allo scopo di definire i criteri per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione nel regolamento (UE)... [concernente un meccanismo per collegare l'Europa, come proposto nella comunicazione COM(2018)438] si applicano i criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e i parametri di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal [1° gennaio 2022]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 22

Rendicontazione e valutazione

Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione dei progetti di interesse comune e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione fornisce una valutazione in merito a:

a) i progressi realizzati nella pianificazione, nello sviluppo, nell'esecuzione e nella messa in servizio di progetti di interesse comune selezionati a norma dell'articolo 3 e, se opportuno, i ritardi nell'attuazione e altre difficoltà riscontrate;

b) i fondi impegnati ed erogati dall'Unione per progetti di interesse comune rispetto al valore totale dei progetti di interesse comune finanziati;

c) i progressi realizzati in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la pianificazione, lo sviluppo, l'esecuzione e la messa in servizio di progetti di interesse comune selezionati a norma dell'articolo 3;

d) i progressi realizzati nella pianificazione, nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio di reti offshore per l'energia rinnovabile e nello sviluppo consentito delle energie rinnovabili offshore;

e) per i settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l'evoluzione corrispondente dei prezzi dell'energia e il numero di disfunzioni sistemiche delle reti, le loro cause e il relativo costo economico;

f) il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione del pubblico, in particolare:

i) la durata totale media e massima del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune, compresa la durata di ogni fase della procedura preliminare alla domanda, rispetto ai tempi previsti per gli aspetti principali iniziali di cui all'articolo 10, paragrafo 5;

ii) il livello di opposizione incontrato dai progetti di interesse comune, in particolare il numero delle obiezioni scritte durante il processo di consultazione pubblica e il numero delle azioni legali di ricorso;

iii) una panoramica delle prassi migliori e innovative per quanto concerne il coinvolgimento dei portatori di interessi e l'attenuazione dell'impatto ambientale durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e nel corso dell'attuazione dei progetti, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici;

iv) l'efficacia dei regimi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, in relazione al rispetto delle scadenze stabilite dall'articolo 10;

g) per il trattamento normativo, in particolare:

i) il numero dei progetti di interesse comune oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 16;

ii) il numero e il tipo di progetti di interesse comune che hanno ricevuto incentivi specifici a norma dell'articolo 17;

h) l'efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici entro il 2030, nonché, più a lungo termine, al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

Articolo 23

Informazione e pubblicità

La Commissione istituisce e mantiene una piattaforma per la trasparenza facilmente accessibile al grande pubblico tramite Internet. La piattaforma è regolarmente aggiornata con informazioni tratte dalle relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e dal sito Internet di cui all'articolo 9, paragrafo 7. La piattaforma contiene le informazioni seguenti:

a) informazioni generali, aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto di interesse comune;

b) il piano di attuazione, quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, per ogni progetto di interesse comune, presentato in modo da consentire la valutazione in qualsiasi momento dei progressi compiuti nell'attuazione;

c) i principali benefici attesi e i costi dei progetti, a eccezione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale;

d) l'elenco dell'Unione;

e) i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per ciascun progetto di interesse comune.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non influisce sulla concessione, sulla continuazione o sulla modifica dell'assistenza finanziaria concessa dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 .

Articolo 25

Modifica del regolamento (CE) n. 715/2009

All'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La REGST del gas adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete a livello di Unione di cui al paragrafo 3, lettera b). Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione comprende la modellizzazione della rete integrata, comprese le reti di idrogeno, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema."

Articolo 26

Modifica della direttiva 2009/73/CE

All'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE è aggiunto il punto v):

"v) ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 7, e agli articoli 14, 15, 16 e 17 del [regolamento RTE-E come proposto dalla comunicazione COM(2020)824];"

Articolo 27

Modifica della direttiva (UE) 2019/944

All'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 è aggiunto il punto zz):

"zz) ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 7, e articoli 14, 15, 16 e 17 del [regolamento RTE-E come proposto dalla comunicazione COM(2020)824];"

Articolo 28

Modifiche del regolamento (UE) 2019/943

All'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), comprende la modellizzazione della rete integrata, compresa l'elaborazione di scenari e la valutazione della resilienza del sistema. È pienamente coerente con la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23."

Articolo 29

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

All'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/942, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, all'articolo 11, paragrafi 2, 8, 9 e 10, all'articolo 12, all'articolo 13 e all'articolo 17, paragrafo 5, e al punto 12 dell'allegato III del [regolamento RTE-E come proposto dalla comunicazione COM(2020)824];

d) adotta decisioni sull'approvazione di modifiche incrementali alle metodologie di analisi dei costi-benefici a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, nonché sulle richieste di investimento comprensive della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del [regolamento RTE-E come proposto dalla comunicazione COM(2020)824]."

Articolo 30

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 347/2013 è abrogato a decorrere dal [1° gennaio 2022]. Il presente regolamento non comporta alcun diritto per i progetti elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 347/2013.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [1° gennaio 2022].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il Presidente    Il Presidente

[...]    [...]









SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

1.2.Settore/settori interessati

Settore interessato: I. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

Attività: 02. Investimenti strategici europei

1.3.La proposta riguarda

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 48

 la proroga di un'azione esistente

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale dell'iniziativa è facilitare lo sviluppo tempestivo di un'infrastruttura energetica adeguata in tutta l'Unione e nel suo vicinato per consentire il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, in particolare quelli per il 2030/2050, compreso l'obiettivo della neutralità climatica, nonché l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento al minor costo per i consumatori e le imprese.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivi specifici

1) Consentire l'individuazione dei progetti e degli investimenti transfrontalieri in tutta l'Unione e con i paesi limitrofi necessari per gli obiettivi climatici e di transizione energetica;

2) Migliorare la pianificazione dell'infrastruttura per l'integrazione del sistema energetico e le reti offshore;

3) Abbreviare le procedure di autorizzazione relative ai PIC per evitare ritardi nei progetti che facilitano la transizione energetica;

4) Garantire l'uso appropriato degli strumenti di ripartizione dei costi e degli incentivi normativi.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Obiettivo specifico 1:

Attuazione di PIC che sostengano il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica consentendo l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Obiettivo specifico 2:

Realizzare un aumento significativo nella diffusione delle energie rinnovabili offshore.

Obiettivo specifico 3:

Approccio europeo alla pianificazione delle infrastrutture per le reti di idrogeno.

Obiettivo specifico 4:

Ridurre i ritardi nell'attuazione dei PIC.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Obiettivo specifico 1:

Il numero e il tipo di PIC rientranti nei corridoi prioritari definiti / nelle aree tematiche prioritarie definite: riduzione della limitazione delle energie rinnovabili; raddoppiamento entro il 2026 del numero di progetti di energia elettrica intelligente rispetto ai livelli attuali.

Obiettivo specifico 2:

Numero di PIC: almeno 10 PIC a sostegno della diffusione delle energie rinnovabili offshore entro il 2026.

Obiettivo specifico 3:

Numero di PIC: almeno 5 PIC nel settore dell'idrogeno entro il 2026.

Obiettivo specifico 4:

La durata totale media e massima delle procedure di autorizzazione per i progetti di interesse comune: ridurre la quota di PIC che subiscono ritardi in un determinato anno rispetto alla data di messa in servizio inizialmente prevista.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regolamento sulle reti transeuropee nel settore dell'energia (RTE-E) adottato nel 2013 stabilisce le norme per lo sviluppo e l'interoperabilità tempestivi delle reti di energia transeuropee al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, di promuovere l'efficienza energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di forme nuove e rinnovabili di energia, nonché di promuovere l'interconnessione delle reti di energia. Il regolamento RTE-E istituisce un quadro che consente agli Stati membri e ai portatori di interessi di lavorare insieme in un contesto regionale per sviluppare reti energetiche meglio collegate al fine di collegare le regioni attualmente isolate dai mercati dell'energia europei, di rafforzare le interconnessioni transfrontaliere esistenti e di contribuire all'integrazione dell'energia rinnovabile.

Il regolamento RTE-E è pertanto uno strumento centrale nello sviluppo di un mercato interno dell'energia ed è necessario per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Per conseguire gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e innalzare i livelli di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, l'Europa avrà bisogno di un sistema energetico più integrato, che si avvalga di livelli più elevati di elettrificazione da fonti rinnovabili e della decarbonizzazione del settore del gas. Il regolamento RTE-E può assicurare che lo sviluppo dell'infrastruttura energetica dell'Unione sostenga la necessaria transizione energetica.

Anche se gli obiettivi dell'attuale regolamento restano in gran parte validi, l'attenzione rivolta agli obiettivi 2020/30 deve essere aggiornata per rispecchiare il nuovo contesto politico e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nell'ambito del Green Deal europeo. Oltre al nuovo contesto e ai nuovi obiettivi politici, l'ultimo decennio ha assistito a un rapido sviluppo tecnologico. Tali progressi dovrebbero essere presi in considerazione nelle categorie di infrastrutture disciplinate dal regolamento, nei criteri di selezione dei PIC nonché nei corridoi e nelle aree tematiche prioritari.

Oltre ai compiti che già rientrano nella sua area di competenza ai sensi del regolamento ACER, la presente iniziativa si traduce nel conferimento all'ACER di un mandato per l'assolvimento di compiti supplementari, in particolare:

- elaborare orientamenti quadro volti a definire e guidare la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas nello sviluppo dei propri scenari;

- approvare i miglioramenti incrementali delle metodologie di costi-benefici elaborate dalla REGST dell'energia elettrica e dalla REGST del gas.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

L'infrastruttura di trasmissione dell'energia (inclusa una rete offshore interconnessa e un'infrastruttura di rete intelligente) offre un valore aggiunto europeo a motivo dei suoi effetti transfrontalieri ed è essenziale per ottenere un sistema energetico climaticamente neutro. Per sviluppare un'infrastruttura energetica transfrontaliera è necessario un quadro per la cooperazione regionale tra gli Stati membri. I regolamenti e le azioni dei singoli Stati membri non sono sufficienti per realizzare tali progetti infrastrutturali nel complesso.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Il mercato energetico interno si basa su interconnettori transfrontalieri il cui sviluppo richiede la cooperazione di due o più Stati membri; attraverso la cooperazione, l'iniziativa sosterrà un approccio più efficace ed efficiente in termini di costi per lo sviluppo di un'infrastruttura transfrontaliera adeguata e il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione al minor costo per i consumatori e le imprese.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La valutazione dell'attuale regolamento RTE-E ha dimostrato che esso ha effettivamente migliorato l'integrazione delle reti degli Stati membri e stimolato gli scambi di energia, contribuendo pertanto alla competitività dell'Unione, come evidenziato in relazione agli obiettivi di interconnessione e ai prezzi dell'energia e alla loro convergenza in tutta l'Unione. I PIC nel settore dell'energia elettrica e in particolare del gas hanno contribuito fortemente alla sicurezza degli approvvigionamenti come principale fattore contestuale per la progettazione del regolamento RTE-E. Per quanto riguarda il gas, l'infrastruttura ora è collegata adeguatamente e la resilienza dell'approvvigionamento è notevolmente migliorata dal 2013. La cooperazione regionale nei gruppi regionali e tramite una ripartizione transfrontaliera dei costi rappresenta uno strumento importante per l'attuazione dei progetti. Tuttavia, in molti casi la ripartizione dei costi su base transfrontaliera non è riuscita tuttavia nell'intento previsto di ridurre il divario finanziario del progetto. Sebbene siano state generalmente abbreviate, in alcuni casi le procedure di autorizzazione richiedono ancora tempi lunghi. Nonostante le motivazioni siano attribuibili principalmente all'attuazione nazionale e non rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento RTE-E, alcuni elementi possono essere migliorati. L'assistenza finanziaria del CEF è stata uno strumento importante, le sovvenzioni per studi hanno reso possibile la riduzione dei rischi dei progetti nelle prime fasi di sviluppo, mentre le sovvenzioni per lavori hanno sostenuto i progetti affrontando le principali strozzature che il finanziamento dei mercati non era riuscito a risolvere in modo adeguato.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa contribuirà al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, iniziando con una riduzione del 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, ossia l'obiettivo climatico principale del Green Deal europeo presentato dalla Commissione von der Leyen nel dicembre 2019. Fissando i criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) per i progetti di interesse comune (PIC), l'iniziativa contribuisce agli obiettivi del QFP 2021-2027 anche per l'integrazione delle questioni climatiche.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La grande maggioranza delle incidenze sul bilancio della presente proposta è trattata nell'ambito della scheda finanziaria della proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa. L'incidenza di bilancio specifica di tale iniziativa è limitata alle risorse necessarie all'ACER per adempiere al suo mandato aggiuntivo. Per soddisfare l'obiettivo di una pianificazione infrastrutturale migliorata per l'integrazione del sistema energetico, in sede di valutazione d'impatto sono state prese in considerazione diverse opzioni. L'opzione prescelta è l'approccio più efficace sotto il profilo dei costi.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 49

 Gestione centralizzata da parte della Commissione attraverso

   agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

n.d.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le procedure periodiche in materia di relazioni e monitoraggio già previste dal quadro RTE-E vigente restano invariate, come ad esempio la relazione dell'ACER ai gruppi regionali. L'ACER sta inoltre pubblicando sul suo sito Internet tutti gli esiti dei compiti svolti.

La grande maggioranza delle incidenze sul bilancio della presente proposta è trattata nell'ambito della scheda finanziaria della proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa. In base alla proposta di regolamento CEF, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi del programma e il suo contributo agli obiettivi strategici dell'Unione sarà utilizzato un quadro di riferimento dei risultati riveduto. Nel settore dell'energia gli indicatori con cui monitorare l'attuazione e i progressi del programma faranno riferimento in particolare al contributo all'interconnettività e all'integrazione dei mercati, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e allo sviluppo sostenibile attraverso la decarbonizzazione resa possibile da una maggiore penetrazione delle energie rinnovabili nei sistemi energetici nonché dalla cooperazione transfrontaliera nel settore delle energie rinnovabili.

I compiti aggiuntivi affidati alla gestione dell'ACER contribuiranno a garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa, in particolare la pianificazione infrastrutturale migliorata per l'integrazione del sistema energetico e l'individuazione dei progetti e degli investimenti transfrontalieri in tutta l'Unione e con i paesi limitrofi, necessari per gli obiettivi climatici e di transizione energetica.

Oltre alle procedure di relazione e monitoraggio vigenti specifiche per le RTE-E, tutte le agenzie dell'UE operano nell'ambito di un rigoroso sistema di controllo che include una capacità di audit interno, il servizio di audit interno della Commissione, il consiglio di amministrazione dell'ACER, la Corte dei conti e l'autorità di bilancio. Questo sistema è stato stabilito con il regolamento istitutivo dell'ACER del 2009 e continuerà ad applicarsi.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La grande maggioranza delle incidenze sul bilancio della presente proposta è trattata nell'ambito della scheda finanziaria della proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa. L'attribuzione di compiti supplementari all'ACER richiede tuttavia ulteriori risorse, corrispondenti a 1 ETP. La richiesta è giustificata dal lavoro necessario per elaborare nuovi orientamenti quadro volti a definire e guidare la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas nello sviluppo dei propri scenari e per la valutazione dei miglioramenti incrementali delle metodologie di costi-benefici elaborate dalla REGST dell'energia elettrica e dalla REGST del gas. Questi compiti richiedono l'istituzione e il mantenimento di competenze specifiche all'interno dell'ACER.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi individuati nelle spese effettuate nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e i relativi controlli di attuazione, sono trattati nella scheda finanziaria della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (EU).

In relazione ai compiti supplementari attribuiti all'ACER non è stato individuato alcun rischio specifico. Le ulteriori risorse messe a disposizione dell'ACER saranno coperte dal sistema di controllo interno dell'ACER, il quale è allineato alle pertinenti norme internazionali e comprende controlli specifici per prevenire i conflitti d'interesse e garantire la protezione degli informatori.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

La valutazione del costo del controllo e il rischio di errori riguardo alle spese effettuate nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa sono trattati nella scheda finanziaria della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

La DG ENER attua una strategia di controllo estesa a tutte le attività dell'ACER. I costi del controllo dei compiti supplementari affidati all'ACER saranno valutati a fronte del profilo di rischio dell'Agenzia e a fronte delle necessità di monitoraggio e controllo delle attività dell'Agenzia stessa. La portata limitata di queste attività supplementari non dovrebbe tuttavia avere alcun impatto significativo sul costo del controllo dell'Agenzia. Negli ultimi 5 anni (2015-2019) il costo del controllo dell'ACER rispetto all'importo del contributo dell'Unione è rimasto relativamente stabile, nell'ordine dell'1,2-2 %.

Poiché l'incidenza di bilancio è limitata alla fornitura di risorse aggiuntive, si prevede che il rischio di errore si attesti sotto la soglia del 2 % della spesa totale per l'intera durata del programma.


2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione si adopererà affinché siano adottati provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita.

La DG ENER attua una specifica strategia antifrode che sarà aggiornata entro la fine del 2020, in seguito alla revisione della strategia antifrode della Commissione dell'aprile 2019 (COM(2019) 196).

Le misure adottate per prevenire le frodi e le irregolarità nei progetti finanziati dal meccanismo per collegare l'Europa sono presentate nella scheda finanziaria della proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

L'ACER ha riveduto la sua strategia antifrode sulla base di una valutazione dei rischi a cui potrebbe essere esposta l'Agenzia nell'assolvimento del proprio mandato. L'ACER coopera con i servizi della Commissione sulle questioni attinenti le frodi e le irregolarità. La Commissione si adopererà affinché tale cooperazione prosegua e sia rafforzata. Nel 2018 l'ACER ha inoltre adottato gli orientamenti per la gestione dei conflitti d'interesse.

Le disposizioni concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione sono incluse nell'articolo 26 della proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Contributo

Numero

SD/SND 50

di paesi EFTA 51

di paesi candidati 52

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

I. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

02 10 06 ACER

SD

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Contributo

Numero

SD/SND

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 1A

ACER (solo nuovi compiti)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

0,077

0,156

0,159

0,162

0,166

0,169

0,889

Pagamenti

(2)

0,077

0,156

0,159

0,162

0,166

0,169

0,889

Titolo 2:

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3:

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE degli stanziamenti
per l'ACER

Impegni

=1+1a+3a

0,077

0,156

0,159

0,162

0,166

0,169

0,889

Pagamenti

=2+2a+3b

0,077

0,156

0,159

0,162

0,166

0,169

0,889








Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

DG: ENER
(supervisione solo dei nuovi compiti)

• Risorse umane

0

0

0

0

0

0

0

• Altre spese amministrative

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE DG ENER

Stanziamenti

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0

0

0

0

0

0

0

Mio EUR (al terzo decimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,077

0,156

0,159

0,162

0,166

0,169

0,889

Pagamenti

0,077

0,156

0,159

0,162

0,166

0,169

0,889

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 53

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 54 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane di ACER

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)*

0,077

0,156

0,159

0,162

0,166

0,169

0,889

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,077

0,156

0,159

0,162

0,166

0,169

0,889

* in base al costo medio di 150 000 EUR per agente temporaneo (gradi AD) e al tasso d'inflazione annuo del 2 %

Fabbisogno di personale (lavoratori dipendenti a tempo pieno)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

1

1

1

1

1

1

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

1

1

1

1

1

1

Le assunzioni sono previste per la seconda metà del 2022, al fine di preparare l'attuazione del regolamento, la cui adozione dovrebbe avvenire possibilmente a metà 2022. Per il 2022 si prende pertanto in considerazione solo il 50 % del costo medio.

La compensazione della dotazione di bilancio necessaria per coprire l'aumento di risorse umane sarà effettuata riducendo dello stesso importo il bilancio del programma Energia nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF Energia) nella stessa rubrica.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 55

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 04 aa 56

- In sede 57

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

La proposta non richiede ulteriori risorse umane nella DG. La sua attuazione e il suo monitoraggio saranno effettuati dal personale già assegnato alla politica RTE-E nella DG ENER.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per lavoratore dipendente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

n.d.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale. 58

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

n.d.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 59

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1)    Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa, Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final).
(2)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
(3)    Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa, Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final).
(4)    Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra, COM(2018) 773 final.
(5)    DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE - VALUTAZIONE D'IMPATTO, Stepping up Europe's 2030 climate ambition, SWD(2020) 176 final.
(6)    Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro, COM(2020) 741 final.
(7)    Questi scenari comprendono quelli contenuti nella strategia a lungo termine dell'Unione (2018), gli scenari del piano decennale di sviluppo della rete 2020 elaborato dalle REGST dell'energia elettrica e per il gas (2020), quelli dello studio "Decarbonisation pathways" (2018) di Eurelectric o quelli elaborati per la DG ENER nel quadro dello studio "Impact of the use of the biomethane and hydrogen potential on trans-European infrastructure" (2019).
(8)    Regolamento (UE) 2020/852 che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(9)    Regolamento (UE) 2020/852 che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(10)    Art. 171, paragrafo 3, TFUE: "L'Unione può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti".
(11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali" (SWD(2020) 223 final).
(12)    Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(13)

   Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

(14)     https://www.consilium.europa.eu/media/38507/st07207-re01-en19.pdf http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0420_EN.pdf
(15)    COM(2019) 640.
(16)    Regolamento RTE-E, articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
(17)    Ecorys et al. (2020), Support to the evaluation of Regulation (EU) No 347/2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure, progetto di relazione finale, pag. 122.
(18)    Questa opzione corrisponde al contributo dell'ACER alle consultazioni dei portatori di interessi.
(19)    GU C  del , pag. .
(20)    GU C  del , pag. .
(21)    Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo (COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019).
(22)    Comunicazione della Commissione - Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa, Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM (2020) 562 final del 17 settembre 2020).
(23)    Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(24)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(25)    Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(26)    GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
(27)    SWD (2020) 176 final.
(28)    COM (2020) 299 final.
(29)    Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra (COM (2020) 301 final).
(30)    Comunicazione sulla strategia offshore.
(31)    Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
(32)    Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
(33)    Regolamento (UE) 2020/852 che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(34)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(35)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione dell'Unione in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(36)    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(37)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(38)    GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(39)    Documento di orientamento "Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure 'Projects of Common Interest' (PCIs)"), https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf.
(40)    Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).
(41)    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).
(42)    Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).
(43)    Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
(44)

   Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(45)    GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(46)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(47)    Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
(48)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(49)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(50)    SD = stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non dissociati.
(51)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(52)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(53)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(54)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(55)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(56)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(57)    Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(58)    Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (Unione, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(59)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
Top

Bruxelles, 15.12.2020

COM(2020) 824 final

ALLEGATI

della

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

{SEC(2020) 431 final} - {SWD(2020) 346 final} - {SWD(2020) 347 final}


ALLEGATO I

CORRIDOI E AREE PRIORITARI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA

1. CORRIDOI PRIORITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA

1) Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa occidentale ("NSI West Electricity"): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, segnatamente per integrare l'energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili e rafforzare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione.

Stati membri interessati: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo e Spagna.

2) Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

3) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per l'energia elettrica (Baltic Energy Market Interconnection Plan – "BEMIP energia elettrica"): interconnessioni tra gli Stati membri e linee interne nella regione del Baltico per promuovere l'integrazione del mercato, integrando al contempo quote crescenti di energie rinnovabili nella regione.

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

2. CORRIDOI PRIORITARI DI RETI OFFSHORE

4) Rete offshore nei mari del Nord (Northern Seas offshore grid, "NSOG"): sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar del Nord, nel Mare d'Irlanda, nella Manica e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di energia elettrica transfrontaliero.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

5) Piano di interconnessione del mercato energetico offshore del Baltico (Baltic Energy Market Interconnection Plan – "BEMIP offshore"): sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Baltico e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia elettrica.

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

6) Rete offshore dell'Europa sud-orientale: sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di energia elettrica transfrontaliero.

Stati membri interessati: Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Romania, Slovenia e Spagna.

7) Rete offshore dell'Europa sud-occidentale: sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nelle acque dell'Oceano Atlantico settentrionale per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di energia elettrica transfrontaliero.

Stati membri interessati: Francia, Irlanda, Portogallo e Spagna.

3. CORRIDOI PRIORITARI PER L'IDROGENO E GLI ELETTROLIZZATORI

8) Interconnessioni di idrogeno nell'Europa occidentale ("HI West"): infrastrutture per l'idrogeno che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'UE.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti. Stati membri interessati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

9) Interconnessioni di idrogeno nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("HI East"): infrastrutture per l'idrogeno che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'UE.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti. Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

10) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell'idrogeno ("BEMIP idrogeno"): infrastrutture per l'idrogeno che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'UE.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti. Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

4. AREE TEMATICHE PRIORITARIE

11) Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la modulazione della domanda da parte dei consumatori.

Stati membri interessati: tutti.

12) Rete transfrontaliera per il trasporto di diossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto del diossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti in vista della realizzazione della cattura e dello stoccaggio del diossido di carbonio.

Stati membri interessati: tutti.

13) Reti del gas intelligenti: adozione di tecnologie per le reti del gas intelligenti in tutta l'Unione per integrare efficacemente nella rete del gas una pluralità di fonti di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio, sostenere l'adozione di soluzioni innovative per la gestione della rete e facilitare l'integrazione intelligente nel settore dell'energia e la modulazione della domanda da parte dei consumatori.

Stati membri interessati: tutti.

ALLEGATO II

CATEGORIE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità relative alle infrastrutture energetiche elencate nell'allegato I sono:

1) relativamente all'energia elettrica:

a) linee di trasmissione aeree ad alta tensione, purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV;

b) impianti di stoccaggio di energia elettrica utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;

c) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui alle lettere a) e b) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;

d) sistemi e componenti che integrano le TIC, attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;

e) qualsiasi attrezzatura o installazione che rientri nella categoria di cui alla lettera a) avente doppia funzionalità: l'interconnessione e la trasmissione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore verso due o più paesi, nonché qualsiasi attrezzatura o installazione offshore adiacente essenziale per operare in modo sicuro, sicuro ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo, e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le diverse tecnologie ("reti offshore per l'energia rinnovabile").

2) relativamente alle reti del gas intelligenti:

a) una delle seguenti attrezzature o installazioni volti a consentire e facilitare l'integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio (compreso il biometano o l'idrogeno): sistemi e componenti digitali che integrano le TIC, i sistemi di controllo e le tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, trasmissione, distribuzione e consumo del gas all'interno di una rete del gas. Inoltre, tali progetti possono comprendere anche attrezzature che consentano l'inversione dei flussi dalla distribuzione al livello di trasmissione e i relativi necessari aggiornamenti della rete esistente.

3) relativamente all'idrogeno:

a) le condotte di trasmissione per il trasporto dell'idrogeno, che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria, costituite principalmente da condotte ad alta pressione, escluse le condotte utilizzate per la distribuzione locale di idrogeno;

b) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui alla lettera a);

c) impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per l'idrogeno liquefatto o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete;

d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione.

Gli attivi elencati alle lettere a), b), c) e d) possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno a partire da impianti dedicati per il gas naturale o una combinazione dei due casi.

4) relativamente agli impianti per elettrolizzatori:

a) elettrolizzatori che: i) hanno una capacità minima di 100 MW, ii) la cui produzione rispetta l'obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita del 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento pari a 94 g CO2e/MJ, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 2, e all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 . La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita è calcolata applicando la metodologia di cui all'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o, in alternativa, la norma ISO 14067 o ISO 14064-1. Le riduzioni quantificate delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita sono verificate in conformità dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, ove applicabile, oppure da parte di terzi indipendenti, e iii) hanno anche una funzione attinente alla rete;

b) relative attrezzature.

5) relativamente al diossido di carbonio:

a) condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare il diossido di carbonio antropogenico da più fonti, a esempio installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono diossido di carbonio attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ;

b) impianti per la liquefazione e lo stoccaggio intermedio di diossido di carbonio in vista del suo ulteriore trasporto. Non comprendono l'infrastruttura all'interno di una formazione geologica usata per lo stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio ai sensi della direttiva 2009/31/CE e gli impianti associati di superficie e di iniezione;

c) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.

ALLEGATO III

ELENCHI REGIONALI DI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

1. NORME PER I GRUPPI

1) Per le infrastrutture energetiche di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, ciascun gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione, dei gestori dei sistemi di trasmissione, nonché della Commissione, dell'Agenzia e, a seconda dei casi, della REGST dell'energia elettrica o della REGST del gas.

Per le altre categorie di infrastrutture energetiche, ciascun gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, dei promotori del progetto interessati da ciascuna delle pertinenti priorità indicate nell'allegato I e della Commissione.

2) A seconda del numero di progetti candidati all'elenco dell'Unione, dei divari infrastrutturali regionali e degli sviluppi del mercato, i gruppi e gli organi decisionali dei gruppi possono suddividersi, fondersi o riunirsi in configurazioni diverse, se necessario, per discutere questioni comuni a tutti i gruppi o riguardanti unicamente determinate regioni, quali ad esempio problemi legati alla coerenza transregionale o al numero di progetti proposti e inclusi nei progetti di elenchi regionali che rischiano di diventare ingestibili.

3) Ciascun gruppo organizza il proprio lavoro in linea con le attività di cooperazione regionale conformemente all'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944, all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2019/943 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e di altre strutture per la cooperazione regionale esistenti.

4) Ciascun gruppo invita, se del caso ai fini dell'attuazione della priorità pertinente indicata nell'allegato I, i promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione come progetto di interesse comune nonché i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, delle autorità di regolamentazione e dei gestori dei sistemi di trasmissione di paesi terzi. La decisione di invitare rappresentanti di paesi terzi è basata sul consenso.

5) Ciascun gruppo consulta le organizzazioni che rappresentano i pertinenti portatori di interessi e, se lo ritiene opportuno, i portatori di interessi stessi, inclusi i produttori, i gestori dei sistemi di distribuzione, i fornitori, i consumatori e le organizzazioni per la protezione dell'ambiente. Il gruppo può organizzare udienze o consultazioni laddove pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti a esso spettanti.

6) Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi, la Commissione pubblica, su una piattaforma accessibile ai portatori di interessi, il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sull'andamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni e i verbali delle riunioni, se disponibili. Le deliberazioni degli organi decisionali dei gruppi e la graduatoria dei progetti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, sono riservate.

7) La Commissione, l'Agenzia e i gruppi si adoperano per garantire la coerenza tra i diversi gruppi. A tale scopo la Commissione e l'Agenzia garantiscono, se del caso, lo scambio di informazioni tra i gruppi interessati per tutti i lavori che rappresentano un interesse interregionale.

8) La partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia ai gruppi non pregiudica il conseguimento degli obiettivi e l'osservanza degli obblighi loro imposti dal presente regolamento o dagli articoli 58, 59 e 60 della direttiva (UE) 2019/944 e dagli articoli 40 e 41 della direttiva 2009/73/CE oppure dal regolamento (UE) 2019/942.

2. PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI

1) I promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto di interesse comune che desiderano ottenere il corrispondente status presentano al gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto di interesse comune comprensiva di:

(a)una valutazione del o dei loro progetti riguardo al contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I;

(b)un'analisi riguardante il soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4;

(c)per i progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, un'analisi dei costi-benefici specifici del progetto basata sulle metodologie elaborate dalla REGST dell'energia elettrica e dalla REGST del gas a norma dell'articolo 11;

(d)qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.

2) Tutti i destinatari tutelano la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

3) I progetti di interesse comune proposti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), sono progetti che rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per l'energia elettrica a livello dell'Unione, elaborato dalla REGST dell'energia elettrica a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. I progetti di interesse comune proposti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettera e), sono progetti che derivano dal piano di sviluppo della rete offshore integrata di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e sono coerenti con tale piano.

4) Dal 1° gennaio 2024 i progetti di interesse comune proposti per l'idrogeno che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 3), sono progetti che rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per il gas a livello dell'Unione, elaborato dalla REGST del gas a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

5) Entro il 30 giugno 2022 e successivamente, per ciascun piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas emanano orientamenti aggiornati per l'inclusione dei progetti nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, di cui ai punti 3) e 4), al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza della procedura. Per tutti i progetti inclusi nell'elenco unionale dei progetti di interesse comune in vigore all'epoca, gli orientamenti definiscono una procedura semplificata di inclusione nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione mediante inclusione automatica, tenendo conto della documentazione e dei dati già presentati nel corso delle precedenti procedure di definizione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, a condizione che le informazioni ivi contenute siano tuttora valide.

La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas si consultano con la Commissione e l'Agenzia in merito alle rispettive bozze di orientamenti per l'inclusione dei progetti nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione e tengono debitamente conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione e dall'Agenzia prima della pubblicazione degli orientamenti definitivi.

6) I progetti proposti riguardanti il trasporto di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 5), vengono presentati come parte di un piano, elaborato da almeno due Stati membri, per lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto di diossido di carbonio a livello transfrontaliero, e vengono presentati alla Commissione da parte degli Stati membri o delle entità designate da tali Stati membri.

7) Per i progetti proposti che rientrano nelle loro competenze, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario, l'Agenzia, ove possibile nel contesto della cooperazione regionale a norma dell'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, verificano che i criteri e la metodologia basata sull'analisi dei costi-benefici siano applicati in maniera coerente e ne valutano la rilevanza transfrontaliera per poi presentare la loro valutazione al gruppo.

8) Per tutti gli altri progetti proposti, la Commissione valuta l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4. La Commissione tiene altresì conto della possibilità di una futura estensione per includere altri Stati membri. La Commissione presenta la sua valutazione al gruppo.

9) I singoli Stati membri possono presentare al gruppo un parere per esprimere le loro preoccupazioni in relazione a progetti proposti che, pur non riguardando il loro territorio, possono potenzialmente avere un impatto positivo netto oppure ripercussioni significative ad esempio sull'ambiente o sul funzionamento delle infrastrutture energetiche all'interno del loro territorio.

10) L'organo decisionale del gruppo esamina, su richiesta di uno Stato membro del gruppo, i fondati motivi addotti da uno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, per rifiutare l'approvazione di un progetto di interesse comune riguardante il suo territorio.

11) Il gruppo si riunisce per esaminare e classificare i progetti proposti tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione oppure della valutazione della Commissione per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione.

12) I progetti di elenchi regionali di progetti proposti che rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione elaborati dai gruppi sono presentati all'Agenzia, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 9, sei mesi prima della data di adozione dell'elenco dell'Unione. I progetti di elenchi regionali e i pareri acclusi sono valutati dall'Agenzia entro tre mesi dalla data di ricezione. L'Agenzia fornisce un parere sui progetti di elenchi regionali riguardante, in particolare, la coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni. Il parere dell'Agenzia è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/942.

13) Entro un mese dalla data di ricezione del parere dell'Agenzia, l'organo decisionale di ciascun gruppo adotta il proprio elenco regionale definitivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sulla base della proposta dei gruppi e tenendo conto del parere dell'Agenzia nonché della valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione presentata a norma del punto 7, oppure della valutazione proposta dalla Commissione a norma del punto 8 per progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. I gruppi presentano gli elenchi regionali definitivi alla Commissione, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 9.

14) Laddove, sulla base degli elenchi regionali ricevuti e tenuto conto del parere dell'Agenzia, il numero complessivo di progetti di interesse comune proposti da inserire nell'elenco dell'Unione risulti superiore al quantitativo gestibile, la Commissione valuta l'opportunità, previa consultazione dei singoli gruppi interessati, di non includere nell'elenco dell'Unione i progetti che occupano gli ultimi posti nella classificazione realizzata dal gruppo di riferimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

ALLEGATO IV

NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI DI INTERESSE COMUNE E PER I PROGETTI DI INTERESSE RECIPROCO

1) Un progetto con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto realizzato sul territorio di uno Stato membro, che soddisfa le seguenti condizioni:

a) per la trasmissione di energia elettrica, il progetto incrementa la capacità di trasferimento della rete oppure la capacità disponibile per i flussi commerciali, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, con conseguente aumento della capacità di trasferimento della rete transfrontaliera, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, di almeno 500 MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto;

b) per lo stoccaggio di energia elettrica, il progetto fornisce una capacità installata di almeno 225 MW ed è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di almeno 250 GWh/anno;

c) per le reti intelligenti dell'energia elettrica, il progetto è concepito per attrezzature e installazioni ad alta e media tensione. Coinvolge i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione o i gestori dei sistemi di distribuzione di almeno due Stati membri. I gestori dei sistemi di distribuzione possono essere coinvolti solo con il sostegno dei gestori dei sistemi di trasmissione, di almeno due Stati membri, che siano strettamente associati al progetto e garantiscano l'interoperabilità. Un progetto riguarda almeno 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica in un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, di cui almeno il 20 % proviene da risorse rinnovabili variabili;

d) per il trasporto dell'idrogeno, il progetto consente il trasporto dell'idrogeno attraverso le frontiere degli Stati membri interessati o aumenta la capacità di trasporto transfrontaliero dell'idrogeno esistente a un confine tra due Stati membri di almeno il 10 % rispetto alla situazione precedente alla messa in servizio del progetto, e il progetto dimostra in modo sufficiente che si tratta di una parte essenziale di una rete transfrontaliera di idrogeno pianificata e fornisce prove sufficienti dei piani esistenti e della cooperazione con i paesi vicini e i gestori delle reti;

e) per gli impianti di stoccaggio o di ricezione dell'idrogeno di cui all'allegato II, punto 3), il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri;

f) per gli elettrolizzatori, il progetto fornisce almeno 100 MW di capacità installata e apporta benefici diretti o indiretti ad almeno due Stati membri;

g) per le reti del gas intelligenti, il progetto coinvolge i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione o i gestori dei sistemi di distribuzione di almeno due Stati membri. I gestori dei sistemi di distribuzione possono essere coinvolti solo con il sostegno dei gestori dei sistemi di trasporto, di almeno due Stati membri, che siano strettamente associati al progetto e garantiscano l'interoperabilità.

2) Un progetto di interesse reciproco con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto che soddisfa le seguenti condizioni:

h) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettere a) ed e), il progetto aumenta la capacità di trasferimento della rete, o la capacità disponibile per i flussi commerciali, alla frontiera di tale Stato membro con uno o più paesi terzi e apporta vantaggi significativi, in base ai criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ad almeno due Stati membri. Il calcolo dei benefici per gli Stati membri è effettuato e pubblicato dal REGST dell'energia elettrica nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione;

i) per i progetti di interesse reciproco nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), il progetto relativo all'idrogeno consente il trasporto dell'idrogeno attraverso il confine di uno Stato membro con uno o più paesi terzi e dimostra di apportare benefici significativi, in base ai criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ad almeno due Stati membri. Il calcolo dei benefici per gli Stati membri è effettuato e pubblicato dalla REGST del gas nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione;

j) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 5), il progetto può essere utilizzato per il trasporto di diossido di carbonio di origine antropica da parte di almeno due Stati membri e di un paese terzo.

3) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), b), c) ed e), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

a) l'integrazione nel mercato, la concorrenza e la flessibilità del sistema vengono misurate in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'energia elettrica a livello dell'Unione, in particolare:

i) calcolando, per i progetti transfrontalieri, l'impatto sulla capacità di trasferimento della rete in entrambe le direzioni di flusso, misurata in termini di quantità di energia (in megawatt), e il contributo dei progetti stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di interconnessione minima pari al 15 %, per progetti con un forte impatto transfrontaliero, l'effetto sulla capacità di trasferimento della rete alle frontiere tra gli Stati membri interessati, tra gli Stati membri pertinenti e i paesi terzi oppure all'interno degli Stati membri pertinenti, nonché sul bilanciamento tra domanda-offerta e sulle operazioni di rete negli Stati membri pertinenti;

ii) valutando l'impatto, per la zona di analisi definita all'allegato V, in termini di costi di produzione e trasmissione dell'energia a livello di sistema e di evoluzione nonché di convergenza dei prezzi di mercato secondo diversi scenari di pianificazione, in particolare prendendo in considerazione le variazioni verificatesi nell'ordine di merito;

b) la trasmissione dell'energia rinnovabile verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio misurata in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'energia elettrica disponibile, in particolare:

i) per la trasmissione di energia elettrica, confrontando la quantità di capacità di produzione a partire da fonti di energia rinnovabili (per tecnologia, in megawatt) collegata e trasmessa grazie al progetto, con la quantità di capacità di produzione totale pianificata a partire da detti tipi di fonti di energia rinnovabili nello Stato membro interessato nel 2030 secondo i piani d'azione nazionali per l'energia e il clima presentati da Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ;

ii) per lo stoccaggio di energia elettrica, confrontando la nuova capacità fornita dal progetto con la capacità totale esistente per la stessa tecnologia di stoccaggio nella zona di analisi di cui all'allegato V;

c) la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema misurati in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione nel settore dell'energia elettrica disponibile, valutando in particolare l'impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona di analisi di cui all'allegato V, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi climatici estremi e il loro effetto sulla resilienza dell'infrastruttura. Se dal caso viene quantificato l'impatto del progetto sull'indipendenza e l'affidabilità dei controlli sul funzionamento e i servizi del sistema.

4) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettera d), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

a)

Livello di sostenibilità

:

Questo criterio è misurato valutando la portata della capacità delle reti di collegare e trasportare l'energia da fonti rinnovabili variabili.

b)

Sicurezza dell'approvvigionamen-to

:

Questo criterio è misurato in base al livello di perdite nelle reti di distribuzione e/o di trasmissione, alla percentuale di utilizzo (ossia carico medio) dei componenti della rete elettrica, alla disponibilità di componenti della rete (relativi alla manutenzione programmata e non programmata) e al suo impatto sulle prestazioni della rete, alla durata e alla frequenza delle interruzioni, comprese le perturbazioni legate al clima.

c)

Integrazione del mercato

:

Questo criterio è misurato valutando l'adozione di soluzioni innovative nella gestione e nell'interconnessione del sistema, nonché il livello di integrazione di altri settori e l'agevolazione di nuovi modelli commerciali e strutture di mercato.

d)

Sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamen-to

:

Questo criterio è misurato valutando l'approccio innovativo alla flessibilità del sistema, alla cibersicurezza, all'efficiente operabilità tra gestori dei sistemi di trasmissione e gestori dei sistemi di distribuzione, la capacità di includere la modulazione dal lato della domanda, lo stoccaggio, le misure di efficienza energetica, l'uso efficiente in termini di costi degli strumenti digitali e delle TIC a fini di monitoraggio e controllo, la stabilità del sistema elettrico e le prestazioni di qualità della tensione.

5) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

a) sostenibilità, misurata come contributo di un progetto: alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in diverse applicazioni finali, quali l'industria o i trasporti; alla flessibilità e alle opzioni di stoccaggio stagionale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; o all'integrazione dell'idrogeno rinnovabile;

b) integrazione e interoperabilità del mercato, misurate calcolando il valore aggiunto del progetto per l'integrazione delle aree di mercato e la convergenza dei prezzi, la flessibilità generale del sistema;

c) sicurezza dell'approvvigionamento e flessibilità, misurate calcolando il valore aggiuntivo del progetto in termini di resilienza, diversità e flessibilità dell'approvvigionamento di idrogeno;

d) concorrenza, misurata in base al contributo del progetto alla diversificazione dell'offerta, compresa l'agevolazione dell'accesso alle fonti locali di approvvigionamento di idrogeno.

6) Per quanto riguarda i progetti relativi alle reti del gas intelligenti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 2), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

a) livello di sostenibilità, misurato valutando la quota di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio integrati nella rete del gas, la relativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra verso la decarbonizzazione totale del sistema e l'individuazione adeguata delle perdite:

b) qualità e sicurezza dell'approvvigionamento, misurate valutando il rapporto tra approvvigionamento di gas disponibile in modo affidabile e domanda di picco, la quota delle importazioni sostituita da gas locali rinnovabili e a basso tenore di carbonio, la stabilità del funzionamento del sistema, la durata e la frequenza delle interruzioni per cliente;

c) agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente, misurata valutando i risparmi di costi realizzabili nei settori e nei sistemi energetici connessi, quali il sistema di energia elettrica e termica, i trasporti e l'industria.

7) Per quanto riguarda i progetti di elettrolizzatori che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 4), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

a) sostenibilità, misurata valutando la quota di idrogeno o idrogeno rinnovabile che soddisfa i criteri di cui all'allegato II, punto 4), lettera a), punto ii), integrata nella rete, e la corrispondente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

b) sicurezza dell'approvvigionamento, misurata valutando il suo contributo alla sicurezza, alla stabilità e all'efficienza del funzionamento della rete, anche attraverso la valutazione dell'evitata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

c) agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente, misurata valutando i risparmi di costi generati nei settori e nei sistemi energetici connessi, quali le reti di gas, idrogeno, energia elettrica e di distribuzione di calore, i trasporti e l'industria così come il volume generato dalla modulazione dal lato della domanda.

ALLEGATO V

ANALISI DEI COSTI-BENEFICI A LIVELLO DI SISTEMA ENERGETICO

La metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico per i progetti di interesse comune soddisfa i seguenti principi:

1) l'ambito per l'analisi di un singolo progetto riguarderà tutti gli Stati membri e i paesi terzi sul cui territorio è ubicato il progetto stesso, tutti gli Stati membri limitrofi e tutti gli altri Stati membri sui quali il progetto avrà un impatto significativo. A tal fine, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas cooperano con tutti i pertinenti gestori di sistema nei paesi terzi interessati;

2) ogni analisi dei costi-benefici comprende analisi della sensibilità relative alla serie di dati iniziali, alla data di messa in servizio dei diversi progetti nella stessa area di analisi e ad altri parametri pertinenti;

3) definisce l'analisi da eseguire, in base alla pertinente serie di dati multisettoriali di input, determinando gli impatti in caso di realizzazione e di non realizzazione di ciascun progetto;

4) fornisce orientamenti per lo sviluppo e l'uso della modellizzazione della rete e del mercato necessaria per l'analisi dei costi-benefici. La modellizzazione consente una valutazione completa delle ripercussioni economiche, compresa l'integrazione del mercato, della sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza, le conseguenze sociali, ambientali e climatiche, compreso a livello intersettoriale. La metodologia include informazioni dettagliate su perché, che cosa e come è calcolato ciascuno dei benefici e dei costi;

5) include e spiega in che modo il principio dell'efficienza energetica al primo posto è attuato in tutte le fasi dei piani decennali di sviluppo della rete;

6) assicura l'individuazione degli Stati membri su cui il progetto ha effetti positivi netti (beneficiari) e degli Stati membri su cui il progetto ha un effetto negativo netto (sostenitori dei costi);

7) come minimo, prende in considerazione: la spesa in conto capitale, le spese operative e i costi di manutenzione durante l'intero processo di valutazione del progetto nonché i costi di smantellamento e di gestione dei rifiuti, qualora pertinenti. La metodologia fornisce indicazioni sui tassi di attualizzazione, la durata della valutazione e il valore residuo da utilizzare per i calcoli dei costi e dei benefici;

8) assicura che le misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate per ciascun progetto siano valutate e riflettano il costo delle emissioni di gas a effetto serra in modo coerente con le altre politiche dell'Unione.

ALLEGATO VI

ORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1) Il manuale delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, riporta almeno:

a) precisazioni sui pertinenti atti legislativi su cui si basano le decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune, compresa la normativa in materia ambientale;

b) l'elenco delle decisioni e dei pareri pertinenti che devono essere ottenuti;

c) i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità e dei principali portatori di interessi;

d) il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del procedimento, compresi un calendario indicativo e in sintesi, il processo decisionale per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune;

e) informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo;

f) le fasi e i mezzi di partecipazione del pubblico al procedimento;

g) le modalità con cui l'autorità competente, le altre autorità interessate e il promotore del progetto dimostrano che i pareri espressi nella consultazione pubblica sono stati presi in considerazione, ad esempio indicando le modifiche apportate all'ubicazione e alla concezione del progetto o giustificando i motivi per cui tali pareri non sono stati presi in considerazione;

h) nella misura del possibile, le traduzioni del suo contenuto in tutte le lingue degli Stati membri confinanti da realizzarsi di concerto con i rispettivi Stati membri limitrofi.

2) il calendario dettagliato di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), specifica almeno quanto segue:

a) le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti;

b) le autorità, i portatori di interessi e il pubblico potenzialmente coinvolti;

c) le singole fasi della procedura e la relativa durata;

d) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;

e) le risorse pianificate dalle autorità e l'eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive.

3) Fatti salvi gli obblighi di consultazione pubblica stabiliti dal diritto ambientale, per aumentare la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i seguenti principi:

a) i portatori di interessi, coinvolti in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;

b) le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate, comprese le consultazioni pubbliche già stabilite dal diritto ambientale. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un'unica consultazione pubblica; tuttavia, una singola consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;

c) le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine.

4) Il concetto di «partecipazione» del pubblico comprende almeno le informazioni su:

a) i portatori di interessi coinvolti e interpellati;

b) le misure previste, incluse le date e i luoghi indicativi proposti per lo svolgimento delle apposite riunioni;

c) la tempistica;

d) le risorse umane destinate ai singoli compiti.

5) Nell'ambito della consultazione pubblica da svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda, i portatori di interessi devono almeno:

a) pubblicare un opuscolo informativo non più lungo di 15 pagine, che fornisca, in modo chiaro e conciso, una panoramica della descrizione, della finalità e del calendario preliminare delle fasi di sviluppo del progetto, del piano nazionale di sviluppo della rete, delle rotte alternative considerate, dei tipi e delle caratteristiche dei potenziali impatti, anche transfrontalieri, e delle eventuali misure di mitigazione, che sarà pubblicato prima dell'avvio della consultazione; L'opuscolo informativo elenca inoltre gli indirizzi web del sito web del progetto di interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 7, della piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 23 e del manuale delle procedure di cui al punto 1);

b) pubblicare le informazioni relative alla consultazione sul sito web del progetto di interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 7, sulle bacheche degli uffici delle amministrazioni locali e almeno in due organi di informazione locali;

c) invitare in forma scritta i pertinenti portatori di interessi, associazioni, organizzazioni e gruppi coinvolti ad apposite riunioni dedicate alla trattazione delle questioni fonte di preoccupazione.

6) il sito web del progetto di cui all'articolo 9, paragrafo 7, lettera b), pubblica almeno le seguenti informazioni:

a) la data in cui il sito web del progetto è stato aggiornato per l'ultima volta;

b) le traduzioni del suo contenuto in tutte le lingue degli Stati membri interessati dal progetto o sui quali il progetto ha un impatto transfrontaliero significativo conformemente all'allegato IV, al punto 1);

c) l'opuscolo informativo di cui al punto 5), aggiornato con gli ultimi dati relativi al progetto;

d) una sintesi non tecnica e periodicamente aggiornata sull'attuale stato di avanzamento del progetto, comprese informazioni geografiche, che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche apportate alle versioni precedenti;

e) il piano di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, aggiornato con i dati più recenti relativi al progetto;

f) i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per il progetto;

g) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i temi previsti per queste ultime;

h) le informazioni di contatto da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni o documenti;

   i) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.

(1)    GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
(2)    GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
(3)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
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Bruxelles, 15.12.2020

COM(2020) 824 final

ALLEGATO

della

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga
il regolamento (UE) n. 347/2013

{SEC(2020) 431 final} - {SWD(2020) 346 final} - {SWD(2020) 347 final}


Griglia di valutazione della sussidiarietà

1.L'Unione può agire? Quali sono la base giuridica e la competenza dell'azione che l'Unione intende intraprendere?

1.1 Quali articoli del trattato sono utilizzati a sostegno della proposta legislativa o dell'iniziativa politica?

L'articolo 170 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee, compreso nei settori delle infrastrutture dell'energia. L'Unione promuove l'interconnessione delle reti nazionali. Il regolamento TEN-E si basa sull'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce la base giuridica per l'adozione di orientamenti relativi agli obiettivi, alle priorità e alle grandi linee delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee di cui all'articolo 171.

1.2 La competenza dell'Unione prevista da questo articolo del trattato è di natura esclusiva, concorrente o di sostegno?

Nel caso delle reti transeuropee, la competenza dell'Unione è condivisa. L'articolo 172 dispone che gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.

La sussidiarietà non si applica ai settori d'intervento in cui l'Unione ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 3 del TFUE 1 . Esso costituisce la base giuridica specifica per determinare se la proposta rientri nel meccanismo di controllo della sussidiarietà. L'articolo 4 del TFUE 2 definisce i settori in cui la competenza è concorrente tra l'Unione e gli Stati membri; l'articolo 6 del TFUE 3 definisce i settori in cui l'Unione dispone solamente di una competenza di sostegno nei confronti delle azioni degli Stati membri.

2.Principio di sussidiarietà: perché l'UE dovrebbe agire?

2.1La proposta soddisfa i requisiti procedurali del protocollo n. 2 4 ?

-Prima di proporre l'atto, la Commissione ha effettuato ampie consultazioni?

-Esiste una scheda contenente elementi circostanziati, confortati da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi, che consenta di valutare se l'azione possa essere realizzata nel modo migliore a livello di Unione?

-In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la Commissione ha svolto un'ampia consultazione sulla base di una strategia di consultazione che comprendeva vari metodi e strumenti di consultazione. La strategia è stata concepita in linea con la logica d'intervento, e pone l'accento sulla pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto UE del regolamento TEN-E. La strategia di consultazione mirava a far sì che fossero presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti, compresi i dati sui costi, sull'impatto sociale e sui potenziali benefici dell'iniziativa.

-Una consultazione pubblica online (OPC) tra il 18 maggio e il 13 luglio 2020 ha offerto l'opportunità di contribuire a chiunque sia interessato alla valutazione e alla revisione del regolamento TEN-E. L'indagine UE è stata utilizzata per gestire la consultazione pubblica attraverso un questionario disponibile in 23 lingue ufficiali dell'UE. Il questionario era rivolto principalmente a cittadini e organizzazioni (ad esempio ONG, governi e comunità locali, imprese e associazioni industriali) che non hanno una conoscenza specialistica del regolamento TEN-E, elemento di cui si è tenuto conto ai fini del numero, della struttura e della formulazione del questionario. Le domande della consultazione pubblica aperta miravano a individuare la pertinenza del regolamento TEN-E in termini di obiettivi, categorie di infrastrutture e gli elementi dei progetti di interesse comune ritenuti più importanti dal pubblico. I partecipanti con conoscenze specialistiche del regolamento TEN-E (ad esempio, professionisti che operano per un'autorità nazionale competente/di regolamentazione, gestori di sistemi di trasmissione, gestori di sistemi di distribuzione, promotori di progetti aziendali, produttori di energia, ONG con conoscenze specifiche in materia) sono stati invitati a compilare un'indagine mirata. La consultazione pubblica online è stata accessibile sul sito web della Commissione "Dì la tua", e comprendeva i link ai documenti di riferimento e alle pagine web pertinenti, come quelli dedicati alla politica TEN-E e al Green Deal europeo.

-Sono stati organizzati quattro webinar con i portatori di interessi per garantire un loro maggiore coinvolgimento e creare opportunità di feedback strutturato.

-La relazione e la valutazione d'impatto contengono una sezione relativo al principio di sussidiarietà. Ulteriori informazioni sono disponibili alla domanda 2.2 più sotto.

2.2La relazione e le eventuali valutazioni d'impatto che accompagnano la proposta della Commissione contengono una motivazione adeguata della conformità al principio di sussidiarietà?

La relazione e le eventuali valutazioni d'impatto che accompagnano la proposta della Commissione contengono una motivazione adeguata della conformità al principio di sussidiarietà.

L'infrastruttura di trasmissione dell'energia (compresa una rete offshore interconnessa e un'infrastruttura di reti intelligenti) presenta un valore aggiunto europeo grazie alle sue ripercussioni transfrontaliere ed è essenziale per realizzare un sistema energetico climaticamente neutro. Il regolamento TEN-E ha apportato valore e ha contribuito al conseguimento di risultati in termini di integrazione del mercato dell'energia dell'Unione, concorrenza e sicurezza dell'approvvigionamento. Per sviluppare le infrastrutture energetiche transfrontaliere è necessario instaurare un quadro per la cooperazione regionale tra gli Stati membri. I regolamenti e le azioni dei singoli Stati membri sono insufficienti per realizzare questi progetti infrastrutturali nel loro insieme.

Il mercato interno dell'energia richiede infrastrutture transfrontaliere per il cui sviluppo è necessario avviare una cooperazione di due o più Stati membri, tutti dotati di un proprio quadro normativo.

Il regolamento TEN-E determina un valore aggiunto rispetto a quanto potrebbe essere conseguito al solo livello nazionale o regionale. L'attuazione di oltre 40 progetti fondamentali di infrastrutture energetiche dalla sua entrata in vigore ha aiutato la maggior parte degli Stati membri a raggiungere l'obiettivo di interconnessione del 10 % entro il 2020 e a realizzare una rete del gas ben interconnessa e resiliente agli shock. Il mercato dell'energia dell'Unione è più integrato e competitivo di quanto fosse nel 2013 e la sicurezza energetica dell'Unione è migliorata. L'accesso a finanziamenti mirati nell'ambito del CEF ha consentito l'attuazione di 95 progetti di interesse comune che altrimenti avrebbero incontrato difficoltà ad accedere ai finanziamenti secondo le regole di mercato.

I progressi sopra indicati non avrebbero potuto essere conseguiti solo con l'intervento degli Stati membri. Vari portatori di interessi hanno confermato il valore aggiunto del regolamento TEN-E, sottolineando l'importanza della cooperazione regionale nell'attuazione di progetti transfrontalieri, la trasparenza della certezza normativa e l'accesso ai finanziamenti.

2.3Sulla base delle risposte alle domande seguenti, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere conseguiti in misura sufficiente dall'azione individuale degli Stati membri (necessità dell'azione dell'UE)?

I regolamenti e le azioni dei singoli Stati membri non sono sufficienti per realizzare i progetti prioritari di infrastrutture energetiche necessari per conseguire gli obiettivi dell'iniziativa proposta. In assenza di un'azione a livello dell'UE, gli obiettivi sanciti dal trattato in termini di promozione delle interconnessioni e dell'interoperabilità delle reti nazionali non possono essere conseguiti.

(a)I problemi affrontati presentano significativi/apprezzabili aspetti transnazionali/transfrontalieri? Tali aspetti sono stati quantificati?

La base giuridica delle reti transeuropee (cfr. punto 1.1) stabilisce che la materia ha carattere transfrontaliero. Ciò si riflette anche nell'obiettivo dell'iniziativa: agevolare lo sviluppo di infrastrutture energetiche adeguate in tutta l'UE e nel suo vicinato per consentire di raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima, in particolare gli obiettivi 2030/50, nonché la competitività dell'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento. Più specificamente, l'azione proposta è volta a consentire l'individuazione dei progetti e degli investimenti transfrontalieri in tutta l'UE e con i paesi limitrofi che sono necessari per conseguire gli obiettivi in materia di transizione energetica e clima. Mira inoltre a migliorare la pianificazione transfrontaliera delle infrastrutture per l'integrazione dei sistemi energetici e le reti offshore.

(b)Un'azione nazionale o l'assenza di un'azione a livello UE contrasterebbero con gli obiettivi fondamentali del trattato 5 o danneggerebbero in maniera significativa gli interessi di altri Stati membri?

In assenza di un'azione a livello dell'UE, gli obiettivi di cui all'articolo 170, vale a dire la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture energetiche, non potrebbero essere raggiunti. L'obiettivo è promuovere le interconnessioni e l'interoperabilità delle reti nazionali nonché l'accesso a tali reti. In tale contesto occorre tener conto della necessità di collegare le regioni insulari, senza sbocco sul mare e periferiche con le regioni centrali dell'Unione.

(c)In che misura gli Stati membri hanno la capacità o la possibilità di adottare misure appropriate?

A livello nazionale possono essere attuate misure adeguate per integrare l'azione a livello dell'UE e consentire di raggiungere gli obiettivi in questo settore. Tali misure possono riguardare, tra l'altro, le reti nazionali collegate alle reti transfrontaliere e l'attuazione a livello nazionale di misure, compresa l'autorizzazione di progetti infrastrutturali. Tuttavia, in assenza di un'azione a livello dell'UE per un approccio coordinato alle reti energetiche transeuropee non sarebbe possibile individuare e realizzare le interconnessioni necessarie per la decarbonizzazione del sistema energetico, una migliore integrazione del mercato, la concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento.

(d)In che modo il problema e le sue cause (per esempio esternalità negative, effetti di ricaduta) variano ai diversi livelli (nazionale, regionale e locale) dell'UE?

I due problemi principali affrontati dall'azione proposta riguardano i livelli nazionale, regionale e locale: in primo luogo, il tipo e la portata degli sviluppi infrastrutturali transfrontalieri non sono pienamente allineati agli obiettivi della politica energetica dell'UE, in particolare per quanto riguarda il Green Deal europeo e l'obiettivo della neutralità climatica; in secondo luogo, i ritardi nell'attuazione dei principali progetti infrastrutturali interessano tutti i livelli dell'UE a causa di livelli inferiori di integrazione del mercato, concorrenza e sicurezza dell'approvvigionamento.

(e)Il problema è diffuso in tutta l'Unione europea o è limitato ad alcuni Stati membri?

I problemi descritti nelle precedenti sottosezioni riguardano tutti gli Stati membri e sono diffusi in tutta l'UE. Tutti gli Stati membri devono decarbonizzare ulteriormente i loro sistemi energetici e contribuire al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. In tal modo beneficeranno di livelli più elevati di integrazione del mercato, concorrenza e sicurezza dell'approvvigionamento.

(f)Gli Stati membri hanno difficoltà a raggiungere gli obiettivi della misura pianificata?

Le misure adottate a livello di singoli Stati membri non sarebbero in grado di conseguire gli obiettivi dell'iniziativa proposta. Un approccio coordinato a livello dell'UE alla pianificazione transfrontaliera delle infrastrutture e l'individuazione di progetti infrastrutturali prioritari, basati sulla cooperazione regionale, contribuiranno ad aumentare l'efficienza.

(g)Come differiscono all'interno dell'UE le opinioni/le modalità operative preferite delle autorità nazionali, regionali e locali?

Durante la consultazione dei portatori di interessi da parte delle autorità nazionali, regionali e locali si è registrato un sostegno all'azione a livello dell'UE. 

2.4Sulla base delle risposte alle domande seguenti, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere meglio conseguiti a livello di Unione a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione (valore aggiunto dell'UE)?

Agire a livello dell'UE apporta un chiaro valore aggiunto rispetto alle singole politiche nazionali, come dimostrato dall'attuale regolamento TEN-E e dai benefici ottenuti finora. L'effettivo collegamento delle reti degli Stati membri e l'eliminazione delle strozzature ha migliorato l'integrazione del mercato tra gli Stati membri e la competitività, come dimostra il progresso realizzato verso gli obiettivi di interconnessione e la convergenza dei prezzi dell'energia in tutta l'UE.

(a)L'azione a livello UE comporta benefici evidenti?

Il regolamento TEN-E ha introdotto un nuovo approccio alla pianificazione transfrontaliera delle infrastrutture energetiche. Riunisce i portatori di interessi dei gruppi regionali per individuare e contribuire all'attuazione di progetti di interesse comune (PIC) che contribuiscono allo sviluppo di corridoi e aree tematiche prioritari per le infrastrutture energetiche.

Oltre a un approccio efficace ed efficiente in termini di costi alla pianificazione delle infrastrutture, il regolamento ha migliorato le procedure autorizzative. Esso impone agli Stati membri di garantire una procedura autorizzativa semplificata per i PIC, con una durata complessiva di 3 anni e mezzo per l'adozione della decisione. Tali progetti devono ricevere la massima priorità nazionale ed essere inclusi nei piani nazionali di sviluppo delle reti. Inoltre, il regolamento prevede assistenza regolamentare, norme e orientamenti per la ripartizione transfrontaliera dei costi, nonché incentivi connessi ai rischi e fornisce accesso alle opportunità di finanziamento offerte dal meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF).

Dalla sua adozione nel 2013 le TEN-E hanno consentito l'attuazione di oltre 40 progetti fondamentali per le infrastrutture energetiche e altri 75 dovrebbero essere attuati entro il 2022. Il sostegno finanziario fornito dal CEF per un totale di 4,7 miliardi di EUR ha consentito l'attuazione di 95 progetti di interesse comune. Dal 2014 il CEF ha finanziato 149 azioni, di cui 114 (pari a 519 milioni di EUR) per studi e 35 (pari a 4,2 miliardi di EUR) per lavori. Del bilancio totale di 4,7 miliardi di EUR, 1,5 miliardi di EUR sono stati assegnati a progetti nel settore del gas e 2,8 miliardi di EUR a progetti nel settore dell'energia elettrica. Finora circa un quinto di tutti i PIC ha ricevuto assistenza finanziaria per studi e/o lavori nell'ambito del CEF.

Vi è un ampio consenso tra i portatori di interessi sul valore aggiunto UE del regolamento, conseguito attraverso la cooperazione regionale, l'accesso ai finanziamenti, il miglioramento delle informazioni e della trasparenza e il miglioramento dei processi di pianificazione e autorizzazione.

(b)Vi sono economie di scala? Gli obiettivi possono essere conseguiti in maniera più efficiente a livello UE (maggiori benefici per costo unitario)? Il funzionamento del mercato interno ne sarà migliorato?

La valutazione dell'attuale regolamento TEN-E dimostra che esso ha contribuito efficacemente a collegare le reti degli Stati membri e ad eliminare le strozzature. L'integrazione del mercato tra gli Stati membri e la competitività sono migliorate, come dimostra il progresso verso gli obiettivi di interconnessione e la convergenza dei prezzi dell'energia in tutta l'UE. L'attuazione dei PIC per l'energia elettrica aiuterà la maggior parte degli Stati membri a raggiungere l'obiettivo di interconnessione del 10 % entro il 2020. Di conseguenza, il mercato dell'energia dell'UE è più integrato e competitivo di quanto non lo fosse nel 2013. I progetti consentono inoltre l'integrazione transfrontaliera dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e dello scambio di energia elettrica, riducendo la necessità di un alleggerimento dei consumi.

La sicurezza dell'approvvigionamento, che è uno dei principali motori dell'attuale regolamento TEN‑E, è stata notevolmente migliorata grazie ai PIC. All'inizio del decennio 2020, quando saranno operativi i PIC del gas attualmente in fase di realizzazione, l'Europa dovrebbe disporre di una rete del gas ben interconnessa e resiliente agli shock e tutti gli Stati membri avranno accesso ad almeno tre fonti di gas o al mercato globale del gas naturale liquefatto (GNL), un elemento fondamentale per migliorare la sicurezza energetica dell'Unione attraverso la diversificazione delle fonti di gas.

(c)Quali sono i benefici della sostituzione di politiche e norme nazionali differenti con un approccio politico più omogeneo?

Sulla base dell'attuale regolamento TEN-E, le misure proposte mirano a un approccio più coordinato alla pianificazione transfrontaliera delle infrastrutture, ad accelerare l'attuazione dei progetti e a rendere più coerente il trattamento normativo dei progetti di interesse comune. Ciò consentirà un approccio più efficiente allo sviluppo di progetti infrastrutturali transfrontalieri e un'attuazione più tempestiva di tali progetti.

(d)I benefici dell'azione a livello UE superano la perdita di competenze subita dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali (al di là dei costi e benefici dell'azione a livello nazionale, regionale e locale)?

Accelerare l'attuazione di progetti di infrastrutture energetiche che consentano il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica del Green Deal europeo nonché l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento a costi minimi per i consumatori e le imprese è una priorità assoluta per tutti gli Stati membri. Pertanto, l'azione a livello dell'UE consentirà di sostenere tutti gli Stati membri affinché contribuiscano al conseguimento dei principali obiettivi delle politiche in materia di energia e clima.

(e)Migliorerà la chiarezza giuridica per coloro che devono attuare la legislazione?

La proposta di revisione dell'attuale quadro TEN-E fornirà maggiore chiarezza giuridica ai promotori di progetti e alle autorità nazionali. Ad esempio, saranno chiarite le disposizioni sul trattamento normativo dei progetti di interesse comune.

3. Proporzionalità: come dovrebbe agire l'UE?

3.1 La relazione e le eventuali valutazioni d'impatto che accompagnano la proposta della Commissione contengono una motivazione adeguata della proporzionalità della proposta e una scheda che consenta di valutare la conformità della proposta al principio di proporzionalità?

Sia la relazione che la valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione illustrano una motivazione adeguata della proporzionalità.

L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità. Rientra nell'ambito d'azione del settore delle reti energetiche transeuropee, definite all'articolo 170 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'iniziativa politica è proporzionale alla dimensione e alla natura dei problemi definiti e al conseguimento degli obiettivi fissati.

La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo generale di agevolare lo sviluppo tempestivo di sufficienti infrastrutture energetiche in tutta l'Unione e nel suo vicinato per consentire di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima in linea con il Green Deal europeo; ciò riguarda, in particolare, i traguardi 2030/50, compreso l'obiettivo della neutralità climatica, nonché la competitività del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Sulla scorta degli esiti della valutazione, la Commissione ha esaminato diverse opzioni strategiche relative a quattro settori d'impatto dell'attuale quadro TEN-E: l'ambito di applicazione, la pianificazione della governance/delle infrastrutture, le autorizzazioni e la partecipazione del pubblico, e il trattamento normativo.

La valutazione e il raffronto delle opzioni (cfr. in particolare le sezioni 7 e 8 della valutazione d'impatto allegata) dimostrano che nessuna opzione è sufficiente per conseguire gli obiettivi individuati. L'individuazione del pacchetto di opzioni politiche più idonee a conseguire gli obiettivi specifici si basa su una valutazione che include il principio di proporzionalità.

3.2Sulla base delle risposte alle domande seguenti e delle informazioni ricavate da eventuali valutazioni d'impatto, dalla relazione o da altre fonti, l'azione proposta costituisce una modalità appropriata per conseguire gli obiettivi desiderati?

L'azione proposta include misure proporzionate, adeguate e che non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti dall'iniziativa. Senza l'intervento dell'UE, gli Stati membri non sarebbero in grado di conseguire gli obiettivi in modo soddisfacente. I costi aggiuntivi sono molto limitati e comprendono misure volte a ridurre i costi diretti.

(a)L'iniziativa è limitata agli aspetti che gli Stati membri non possono conseguire da soli in maniera soddisfacente, e in cui l'azione dell'Unione può dare risultati migliori?

In assenza di un'azione a livello dell'UE, gli Stati membri non sarebbero in grado di individuare adeguati progetti infrastrutturali transfrontalieri necessari per conseguire gli obiettivi di politica climatica ed energetica sulla base di una pianificazione infrastrutturale transfrontaliera integrata. Le misure proposte si limitano agli aspetti che gli Stati membri non sono in grado di conseguire in modo soddisfacente da soli.

(b)La forma dell'azione dell'Unione (scelta dello strumento) è motivata, comporta la massima semplicità possibile, ed è coerente con il soddisfacente conseguimento e il rispetto degli obiettivi perseguiti (per esempio scelta fra regolamento, direttiva (quadro), raccomandazione, o metodi normativi alternativi come la coregolamentazione, ecc.)?

L'iniziativa propone la revisione dell'attuale regolamento TEN-E; a tal fine propone di mantenere la scelta dello strumento, che ha dimostrato la sua efficacia nel conseguire gli obiettivi perseguiti in linea con il metodo di regolamentazione (colegislazione) di cui all'articolo 172 del TFUE.

(c)Nel conseguire in maniera soddisfacente gli obiettivi previsti, l'azione dell'Unione lascia il massimo margine di manovra possibile alle decisioni nazionali? (Per esempio è possibile limitare l'azione europea a standard minimi, oppure utilizzare un approccio o uno strumento politico meno rigidi?)

L'articolo 171 del TFUE dispone che l'Unione stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee e che tali orientamenti individuano progetti di interesse comune. Le misure proposte si basano su tali disposizioni per stabilire un quadro a livello dell'UE necessario per conseguire gli obiettivi sanciti dal TFUE.

(d)L'iniziativa comporta costi finanziari o amministrativi per l'Unione, i governi nazionali, gli enti locali o regionali, gli operatori economici o i cittadini? Questi costi sono proporzionati all'obiettivo da conseguire?

Le misure proposte consistono principalmente nel miglioramento dell'attuale quadro TEN-E. La valutazione ha dimostrato che l'attuale regolamento ha funzionato bene. Nel corso della consultazione dei portatori di interessi, la maggior parte dei portatori di interessi ha convenuto che il regolamento è efficace in termini di costi e offre benefici superiori ai costi. L'iniziativa comporta un limitato onere finanziario e amministrativo supplementare per i promotori di progetti, la Commissione e l'ACER. Le misure di semplificazione proposte produrranno benefici diretti grazie alla riduzione dei costi diretti ricorrenti connessi agli oneri amministrativi grazie alla riduzione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione.

(e)Nel rispetto del diritto dell'Unione, sono state prese in considerazione le speciali circostanze che si rilevano nei singoli Stati membri?

Non sono state individuate circostanze particolari nei singoli Stati membri.

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