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Document 52020DC0351

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

COM/2020/351 final

Bruxelles, 3.8.2020

COM(2020) 351 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

1. INTRODUZIONE

La direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , del 25 novembre 2015, ha predisposto un quadro normativo per limitare le emissioni nell'atmosfera di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri originati da impianti di combustione medi al fine di ridurre i relativi rischi per la salute umana e per l'ambiente. La direttiva stabilisce inoltre norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO). L'articolo 13 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le disposizioni in materia di valutazione della conformità di cui all'allegato III, parte 2, punto 2.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è richiesta dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, a norma del quale il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 dicembre 2015 ed è fatto obbligo alla Commissione di elaborare una relazione sulla delega di potere. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, la delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

La Commissione riferisce di non aver adottato atti delegati, tenuto conto i) delle date di applicazione della direttiva (UE) 2015/2193 e ii) dell'assenza di informazioni sul progresso tecnico e scientifico in collegamento con le disposizioni pertinenti della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED), vale a dire l'allegato V, parte 4, punto 1 2 .

In particolare, sebbene si applichi dal 20 dicembre 2018 ai "nuovi" 3 impianti, la direttiva (UE) 2015/2193 sarà applicabile agli impianti "esistenti" 4 soltanto a partire dal 2025 o dal 2030, a seconda della potenza termica nominale. Pertanto, dal momento che le vigenti norme in materia di valutazione della conformità sono state di fatto applicate solo per pochi "nuovi" impianti, vale a dire quelli installati a partire dal 20 dicembre 2018, mancano sull'attuazione delle attuali norme di conformità informazioni sufficienti a consentire di valutare l'eventuale esigenza di un possibile adeguamento delle disposizioni vigenti. 

Inoltre, le disposizioni in materia di valutazione della conformità di cui all'allegato III, parte 2, punto 2, della direttiva (UE) 2015/2193 rimandano alle analoghe disposizioni di cui all'allegato V, parte 4, punto 1 della IED, le quali non sono state tuttavia aggiornate dall'entrata in vigore della IED.

4. CONCLUSIONI

La Commissione non ha esercitato, nel corso degli ultimi cinque anni, i poteri delegati conferitile a norma della direttiva (UE) 2015/2193. Essa invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione. 

(1)

GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1.

(2)

GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(3)

Un "nuovo" impianto di combustione ai sensi della direttiva (UE) 2015/2193 è "un impianto diverso da un impianto di combustione esistente".

(4)

Un impianto di combustione "esistente" ai sensi della direttiva (UE) 2015/2193 è "un impianto di combustione messo in funzione prima del 20 dicembre 2018 o per il quale è stata concessa un'autorizzazione prima del 19 dicembre 2017 conformemente alla legislazione nazionale, a condizione che l'impianto sia messo in funzione non oltre il 20 dicembre 2018".

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