COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.1.2019
COM(2019) 27 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio
L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, dall'altra,
in seguito denominate "parti contraenti",
DESIDEROSE di migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Confederazione svizzera, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale,
CONSIDERANDO che le attuali relazioni fra le parti contraenti, in particolare l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, sono caratterizzate da una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità,
SOTTOLINEANDO il comune interesse delle parti contraenti di garantire che la cooperazione di polizia tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Confederazione svizzera funzioni in modo efficace, rapido e compatibile con i principi fondamentali dei loro sistemi giuridici nazionali e nel rispetto dei diritti individuali e dei principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
CONSAPEVOLI che la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge contiene già norme che consentono alle autorità di contrasto degli Stati membri dell'Unione europea e della Confederazione svizzera di scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti rapidamente ed efficacemente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale,
CONSAPEVOLI che, per stimolare la cooperazione internazionale in questo settore, è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace. Lo scopo è l'introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni. Per l'uso congiunto dei dati, tali procedure dovrebbero stabilire le responsabilità rispettive e prevedere adeguate garanzie dell'esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all'uso delle informazioni scambiate,
PRECISANDO che il presente accordo contiene pertanto disposizioni basate sulle principali disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio e del suo allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio e destinate a migliorare lo scambio di informazioni, che consentono agli Stati membri dell'Unione europea e alla Confederazione svizzera di concedersi reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli. Nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi nazionali di identificazione dattiloscopica, un sistema "hit/no hit" dovrebbe consentire allo Stato che effettua la consultazione di chiedere in un secondo tempo allo Stato che gestisce lo schedario dati personali e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca, comprese quelle adottate ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio,
CONSIDERANDO che tali disposizioni renderebbero notevolmente più rapide le attuali procedure che consentono agli Stati membri e alla Confederazione svizzera di accertare se un altro Stato disponga delle informazioni di cui ha bisogno e, in caso affermativo, quale sia tale Stato,
CONSIDERANDO che il raffronto transfrontaliero dei dati aprirà una nuova dimensione nella lotta alla criminalità. Le informazioni ottenute raffrontando i dati offriranno nuovi approcci alle indagini e svolgeranno dunque un ruolo cruciale nell'assistenza alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie degli Stati membri,
CONSIDERANDO che le norme si basano sul collegamento in rete delle banche dati nazionali degli Stati,
CONSIDERANDO che, nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni al fine di prevenire i reati e di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera,
CONSAPEVOLI che, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (quali pattugliamenti congiunti),
CONSIDERANDO che il sistema "hit/no hit" offre una struttura di raffronto dei profili anonimi, nella quale i dati personali supplementari sono scambiati solo dopo un riscontro positivo e la cui trasmissione e il cui ricevimento sono disciplinati dalla legislazione nazionale, comprese le norme relative all'assistenza giudiziaria. In tal modo si garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, essendo inteso che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente,
CONSIDERANDO che la Confederazione svizzera dovrebbe sostenere le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall’applicazione del presente accordo,
CONSAPEVOLI che l'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è una tappa importante in direzione di uno scambio più sicuro ed efficace delle prove scientifiche, e che alcune disposizioni della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio devono pertanto essere rispettate dalla Confederazione svizzera,
CONSIDERANDO che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità della Confederazione svizzera a fini di prevenzione, accertamento o indagine su reati di terrorismo o altri reati gravi a norma del presente accordo dovrebbe rispettare un livello di protezione dei dati personali, a norma del diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,
BASANDOSI sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Confederazione svizzera nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici,
TENENDO CONTO del fatto che, in base all'accordo tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla cooperazione nel quadro del sistema d'informazione svizzero dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA, i paesi condividono la stessa banca dati e gli stessi sistemi per lo scambio di informazioni, rispettivamente profili del DNA e dati dattiloscopici,
RICONOSCENDO che le disposizioni delle convenzioni bilaterali e multilaterali rimangono applicabili per tutte le questioni non contemplate dal presente accordo,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
Articolo 1
Oggetto e finalità
1.
Fatte salve le disposizioni del presente accordo, il contenuto degli articoli da 1 a 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, degli articoli da 26 a 32 e dell'articolo 34 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, si applica nelle relazioni bilaterali tra la Confederazione svizzera e ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea.
2.
Fatte salve le disposizioni del presente accordo, il contenuto degli articoli da 1 a 19 e dell'articolo 21 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, ad esclusione del capo 4, punto 1 del medesimo, si applica nelle relazioni di cui al paragrafo 1.
3.
Le dichiarazioni formulate dagli Stati membri ai sensi delle decisioni 2008/616/GAI e 2008/615/GAI del Consiglio si applicano anche nelle loro relazioni con la Confederazione svizzera.
4.
Fatte salve le disposizioni del presente accordo, il contenuto degli articoli da 1 a 5 e dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio si applica nelle relazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
Definizioni
1.
Per "parti contraenti" si intendono l'Unione europea e la Confederazione svizzera.
2.
Per "Stato membro" si intende uno Stato membro dell'Unione europea.
3.
Per "Stato" si intende uno Stato membro o la Confederazione svizzera.
Articolo 3
Applicazione e interpretazione uniformi
1.
Le parti contraenti, per realizzare l'obiettivo di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile uniformi delle disposizioni di cui all'articolo 1, si tengono costantemente aggiornate sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di quella dei competenti organi giurisdizionali della Confederazione svizzera, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.
2.
La Confederazione svizzera ha diritto di presentare alla Corte di giustizia memorie o osservazioni scritte quando detta Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1.
Articolo 4
Risoluzione delle controversie
Ogni controversia tra la Confederazione svizzera e uno Stato membro sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo o di una delle disposizioni di cui all'articolo 1 nonché delle modifiche che le riguardino può essere deferita da una delle parti della controversia ai rappresentanti dei governi degli Stati membri e della Confederazione svizzera all'uopo riuniti, ai fini di una sua celere composizione.
Articolo 5
Modifiche
1.
Nel caso in cui si renda necessaria una modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1, l'Unione europea ne informa quanto prima la Confederazione svizzera e ne raccoglie le eventuali osservazioni.
2.
Qualsiasi modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1 è notificata dall'Unione europea, non appena adottata, alla Confederazione svizzera.
La Confederazione svizzera decide autonomamente se accettare il contenuto della modifica e se dargli attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. La decisione è notificata all'Unione europea entro tre mesi dalla data della notifica.
3.
Qualora possa essere vincolata dal contenuto della modifica soltanto dopo che siano stati soddisfatti i requisiti costituzionali, la Confederazione svizzera ne informa l'Unione europea all'atto della notifica. La Confederazione svizzera informa senza indugio e per iscritto l'Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti. Se non è richiesto un referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, la Confederazione svizzera dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica dell'Unione europea. Dalla data di entrata in vigore della modifica per la Confederazione svizzera e fino al momento in cui notifica che i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti la Confederazione svizzera, ove possibile, applica in via provvisoria il contenuto della modifica.
4.
Se la Confederazione svizzera non accetta la modifica, il presente accordo è sospeso. Le parti contraenti convocano una riunione per esaminare ogni possibilità volta a mantenere il funzionamento dell'accordo, compresa la possibilità di tenere conto dell'equivalenza delle normative. La sospensione è revocata non appena la Confederazione svizzera comunica di accettare la modifica o se le parti contraenti convengono di applicare nuovamente il presente accordo.
5.
Se alla scadenza del termine di sei mesi di sospensione le parti contraenti non hanno deciso di applicarlo nuovamente, il presente accordo cessa di applicarsi.
6.
I paragrafi 4 e 5 non si applicano alle modifiche apportate ai capi 3, 4 o 5 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio o all'articolo 17 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio che la Confederazione svizzera ha indicato all'Unione europea come non accettabili, precisandone i motivi. In tal caso, fatto salvo l'articolo 10, il contenuto delle disposizioni pertinenti nella versione precedente la modifica continua ad applicarsi alle relazioni tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri.
Articolo 6
Riesame
Le parti contraenti convengono di procedere ad un riesame comune del presente accordo entro cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il riesame verte in particolare sull'attuazione pratica, sull'interpretazione e sugli sviluppi dell'accordo e include altresì aspetti quali le conseguenze di un'ulteriore evoluzione dell'Unione europea relativa alle materie del presente accordo.
Articolo 7
Relazione con altri strumenti
1.
La Confederazione svizzera può continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri in vigore alla data di conclusione del presente accordo, nella misura in cui tali accordi o intese non siano incompatibili con gli obiettivi del presente accordo. La Confederazione svizzera notifica all'Unione europea gli accordi o le intese che continueranno ad applicarsi.
2.
La Confederazione svizzera può concludere o mettere in vigore altri accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento degli obiettivi del presente accordo. La Confederazione svizzera notifica tali nuovi accordi o intese all'Unione europea entro tre mesi dalla loro firma o, in caso di strumenti firmati prima dell'entrata in vigore del presente accordo, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.
3.
Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono incidere sui rapporti con Stati membri che non ne siano parti.
4.
Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi esistenti in materia di assistenza giudiziaria o di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
Articolo 8
Notifiche, dichiarazioni ed entrata in vigore
1.
Ciascuna parte contraente notifica all'altra la conclusione delle procedure richieste per l'espressione del suo consenso ad essere vincolata dal presente accordo.
2.
L'Unione europea può dare il suo consenso ad essere vincolata dal presente accordo anche qualora le decisioni relative al trattamento di dati personali da trasmettere o già trasmessi a norma della decisione 2008/615/GAI del Consiglio non siano state ancora prese per tutti gli Stati membri.
3.
L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del presente accordo.
4.
Il termine di tre mesi previsto dall'ultima frase dell'articolo 5, paragrafo 2, concernente le modifiche apportate dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore comincia a decorrere il giorno dell'entrata in vigore del presente accordo.
5.
Al momento della notifica di cui al paragrafo 1 o ad una data ulteriore, ove previsto, la Confederazione svizzera presenta le dichiarazioni previste dal presente accordo.
6.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.
7.
La trasmissione di dati personali ai sensi del presente accordo da parte degli Stati membri e della Confederazione svizzera può avvenire solo dopo il recepimento delle disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio nella legislazione nazionale degli Stati interessati da detta trasmissione.
8.
Per accertare se tale sia il caso della Confederazione svizzera, saranno effettuate una visita di valutazione e un'esperienza pilota in base a condizioni e modalità concordate con la Confederazione svizzera e analoghe a quelle cui sono soggetti gli Stati membri a norma del capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio.
Sulla base di una relazione globale di valutazione, e secondo fasi uguali a quelle seguite per l'avvio degli scambi automatizzati di dati negli Stati membri, il Consiglio stabilirà la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri potranno comunicare dati personali alla Confederazione svizzera a norma del presente accordo.
9.
La Confederazione svizzera attua e applica le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Confederazione svizzera comunica alla Commissione europea il testo delle principali disposizioni adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
10.
La Confederazione svizzera attua e applica le disposizioni della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio di cui all'articolo 1, paragrafo 4. La Confederazione svizzera comunica alla Commissione europea il testo delle principali disposizioni adottate nel settore disciplinato dalla decisione quadro del Consiglio.
11.
Le autorità competenti della Confederazione svizzera non possono applicare le disposizioni del capo 2 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio prima che la Confederazione svizzera abbia recepito e applicato le misure di cui ai paragrafi 9 e 10.
Articolo 9
Adesione
L'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea instaura diritti e obblighi ai sensi del presente accordo fra tali nuovi Stati membri e la Confederazione svizzera.
Articolo 10
Denuncia
1.
Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti contraenti.
2.
La denuncia del presente accordo ai sensi del paragrafo 1 ha efficacia sei mesi dopo il deposito della notifica.
Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per l'Unione europea
Per la Confederazione Svizzera
DICHIARAZIONE DA ADOTTARE IN OCCASIONE DELLA FIRMA DELL'ACCORDO
L’Unione europea e la Confederazione svizzera, parti contraenti dell'accordo ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio ("accordo"),
dichiarano che:
Ai fini dell'applicazione dello scambio di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli a norma dell'accordo, la Confederazione svizzera stabilirà connessioni bilaterali con ciascuno degli Stati membri per ciascuna di queste categorie di dati.
Per consentire e favorire tale azione, saranno forniti alla Confederazione svizzera tutta la documentazione, i prodotti di software e gli elenchi di contatti disponibili. La Confederazione svizzera avrà l'opportunità di stabilire un partenariato informale con gli Stati membri che hanno già attuato tale scambio di dati, allo scopo di condividere esperienze e ottenere sostegno pratico e tecnico. I dettagli di tali partenariati devono essere definiti in diretto contatto con gli Stati membri interessati.
Gli esperti svizzeri potranno rivolgersi in qualunque momento alla presidenza del Consiglio, alla Commissione europea o ai principali esperti in tali materie per ottenere informazioni, chiarimenti e altre forme di assistenza. Analogamente la Commissione, quando si rivolge a rappresentanti degli Stati membri nel corso dell'elaborazione di proposte o comunicazioni, potrà avvalersi dell'opportunità di rivolgersi anche ai rappresentanti della Confederazione svizzera.
Gli esperti svizzeri potranno essere invitati a partecipare a riunioni in cui gli esperti degli Stati membri discutono in seno al Consiglio aspetti tecnici di diretta utilità per la corretta applicazione e lo sviluppo del contenuto delle decisioni del Consiglio di cui sopra.
ALLEGATO […]