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Document 52016PC0586

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD

COM/2016/0586 final - 2016/0281 (COD)

Bruxelles, 14.9.2016

COM(2016) 586 final

2016/0281(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 7 giugno 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione 1 . Oltre a una serie di misure proposte per affrontare i bisogni più urgenti dei rifugiati e per sostenere le comunità di accoglienza, la Commissione sollecita una strategia a lungo termine tramite cui l’UE promuova gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e continui quindi ad affrontare le cause profonde della migrazione.

Ciò è coerente anche con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che inserisce sfide quali la migrazione all'interno della politica estera globale dell’UE, assicurando coerenza e sinergie con le politiche europee di sviluppo e di vicinato e con la diplomazia economica europea.

Il Consiglio europeo del 28 giugno 2016 ha invitato la Commissione a presentare entro settembre 2016 una proposta centrata su un ambizioso piano per gli investimenti esterni. Il piano si baserà su tre pilastri interdipendenti: un nuovo fondo di investimento (1° pilastro); assistenza tecnica destinata ad aiutare le autorità e le imprese locali a sviluppare un maggior numero di progetti sostenibili e attirare gli investitori (2º pilastro); una serie di programmi di sviluppo e cooperazione dell'UE su temi specifici, nazionali e regionali, in parallelo con un dialogo politico strutturato volto a migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei paesi interessati (3° pilastro). Il 3° pilastro del piano per gli investimenti esterni costituisce il legame tra il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, in seguito EFSD) e il partenariato di ampia portata tra l'UE e i paesi partner. Questo partenariato si realizza nel dialogo politico e strategico che la Commissione persegue attraverso le delegazioni dell’UE e i contatti politici.

Il 1° pilastro verrà attuato tramite l'EFSD, il cui obiettivo principale sarà fornire un pacchetto finanziario integrato per finanziare investimenti inizialmente destinati a regioni africane e del vicinato 2 .

L'EFSD sarà composto da piattaforme di investimento regionali che assoceranno finanziamenti provenienti da strumenti di finanziamento combinato (blending facilities) 3 esistenti e la garanzia dell'EFSD. Esso fungerà da «sportello unico» per ricevere proposte di finanziamento da istituti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili.

L’obiettivo principale dell'EFSD è fornire un pacchetto finanziario integrato per finanziare investimenti inizialmente destinati sia a regioni africane - per i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 («accordo di Cotonou») 4 - sia ai paesi del vicinato, creando così opportunità in termini di crescita e occupazione, massimizzando l’addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando fondi dal settore privato. Si prevede che entro il 2020 l'EFSD mobiliterà investimenti fino a 44 000 000 000 EUR tramite fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea, oltre a 3 350 000 000 EUR provenienti da altre fonti.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, della politica europea di vicinato riveduta 5 , del consenso europeo sullo sviluppo 6 e del programma di cambiamento 7 , nonché delle loro successive modifiche e integrazioni, uno degli obiettivi primari della cooperazione a norma del presente regolamento dovrebbe essere la riduzione e, a lungo termine, l’eliminazione della povertà in linea con l’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), affrontando in tal modo le cause profonde della migrazione. La cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuirà anche a: promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile e inclusivo, consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, i diritti umani, la parità di genere e i principi del diritto internazionale; attuare un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani in linea con i principi guida (trasparenza, partecipazione, non discriminazione, rendicontabilità) e concretizzare il piano d’azione sulla parità di genere 8 .

L'EFSD mira a sostenere investimenti inizialmente destinati sia a regioni africane per i paesi firmatari dell’accordo di Cotonou sia ai paesi del vicinato, in quanto mezzo per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, affrontando le cause profonde della migrazione e promuovendo il reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei paesi di origine. È pertanto coerente con gli strumenti dell’Unione per il finanziamento delle azioni esterne e con gli attuali strumenti di investimento.

Ponendo l’accento sulla partecipazione del settore privato, l'EFSD promuoverà altresì gli obiettivi illustrati nella comunicazione «Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo» 9 .

Coerenza con le altre normative dell’Unione

Il piano per gli investimenti esterni fa parte del nuovo quadro UE di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione.

Il piano è in linea con la revisione della politica europea di vicinato (PEV) 10 , incentrata sul sostegno allo sviluppo economico nei paesi partner, per giungere progressivamente alla stabilizzazione, passando da interventi di emergenza a interventi strutturali. È inoltre in linea con il programma di azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo.

L'EFSD è coerente con le politiche dell’UE in materia di cambiamenti climatici in quanto contribuirà all’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP21) 11 anche riguardo agli impegni in materia di finanziamenti internazionali per il clima. Come spiegato nella comunicazione della Commissione Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi 12 , il COP21 costituisce un'opportunità di trasformazione economica, crescita e creazione di posti di lavoro Si tratta di un elemento cruciale per la realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro e delle priorità dell’Unione in fatto di investimenti, competitività, economia circolare, ricerca, innovazione e transizione energetica.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Poiché l'EFSD mira a rafforzare gli investimenti sia nei paesi in via di sviluppo sia in altri paesi terzi, la base giuridica per le attività di cooperazione è rappresentata, per i paesi in via di sviluppo, dall’articolo 209, paragrafo 1, e, per gli altri paesi terzi, dall'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) e proporzionalità

In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità definiti dall'articolo 5 del TFUE, gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE. Agire a livello dell’Unione consente di realizzare meglio gli obiettivi perseguiti, a motivo della portata e degli effetti di un'azione a questo livello. Più specificamente, l'intervento a livello dell’UE contribuirà a catalizzare gli investimenti privati provenienti da tutta l’Unione europea e dai paesi terzi, facendo un miglior uso delle istituzioni europee e delle loro competenze e conoscenze a tal fine. L’istituzione del comitato strategico garantirà coerenza e uniformità tra i molteplici programmi e le iniziative a livello europeo. L’effetto moltiplicatore e l'impatto sul territorio saranno quindi molto più incisivi rispetto a quanto potrebbe essere ottenuto attraverso un programma di investimenti da parte di un singolo Stato membro o di un gruppo di Stati membri.

Scelta dell’atto giuridico

Si consiglia di istituire l'EFSD e il suo fondo di garanzia attraverso l’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio nell’ambito della procedura legislativa ordinaria. La costituzione di una garanzia recante passività potenziali per l’Unione deve essere effettuata dal legislatore. La Commissione propone in parallelo una revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E RICORSO AL PARERE DI ESPERTI

Consultazioni dei portatori di interessi

Sono state condotte consultazioni esplorative informali con la Banca europea per gli investimenti (BEI), gli enti finanziari degli Stati membri, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e il Gruppo della Banca mondiale. Sono stati inoltre consultati la piattaforma dell’UE per i finanziamenti combinati nella cooperazione esterna (EU Platform for Blending in External Cooperation, EUBEC), il settore privato e le organizzazioni della società civile.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha una vasta esperienza in materia di strumenti simili, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 13 per le politiche interne dell’UE, nonché vari strumenti finanziari e sovvenzioni strutturate finanziate dai meccanismi di finanziamento combinato per le politiche esterne dell’UE 14 . L’obiettivo è di mobilitare ulteriori investimenti, in particolare da parte di investitori privati, fornendo agli enti finanziari garanzie parziali oppure strumenti per attenuare i rischi sulla base di garanzie di prima perdita o «pari passu»; si tratta, di norma, di enti finanziari pubblici presenti in strumenti di finanziamento combinato dell’UE nell’ambito dell’azione esterna che a loro volta forniscono un sostegno mediante prestiti, garanzie, partecipazioni o prodotti simili.

Diritti fondamentali

I progetti che beneficiano di garanzie a titolo dell'EFSD saranno esaminati relativamente al loro impatto sui diritti fondamentali. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, della politica europea di vicinato riveduta 15 , del consenso europeo sullo sviluppo 16 e del programma di cambiamento 17 , nonché delle loro successive modifiche e integrazioni: a) l'obiettivo primario della cooperazione a norma del presente regolamento è la riduzione e, a lungo termine, l’eliminazione della povertà, affrontando in tal modo le cause profonde della migrazione; b) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuirà anche a: i) promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile e inclusivo; ii) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, i diritti umani, la parità di genere e i principi del diritto internazionale, iii) attuare un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani in linea con i principi guida (trasparenza, partecipazione, non discriminazione, rendicontabilità), iv) concretizzare il piano d'azione sulla parità di genere 18 . La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite degli indicatori pertinenti, tra cui indicatori di sviluppo umano e, in particolare, obiettivi di sviluppo sostenibile e altri indicatori convenuti a livello internazionale dall’Unione e dai suoi Stati membri (ad esempio i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e sui diritti umani).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L’Unione metterà a disposizione un totale di 750 000 000 EUR per la garanzia dell'EFSD fino al 2020, provenienti sia dal bilancio generale dell’Unione sia dall’11º Fondo europeo di sviluppo (FES) 19 . Potrebbero essere previsti ulteriori finanziamenti. La Commissione intende proporre di mobilizzare il margine per imprevisti per un importo pari a 250 000 000 EUR. Sarebbero resi disponibili altri contributi provenienti dal bilancio dell’Unione mediante riassegnazioni o riorientamenti dei fondi programmati. Gli ulteriori finanziamenti potrebbero includere anche contributi provenienti da altri finanziatori, quali gli Stati membri.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

L'EFSD sarà gestito dalla Commissione e attuato attraverso piattaforme di investimento regionali che consentiranno di associare i finanziamenti provenienti da strumenti di finanziamento combinato esistenti per l’Africa e per i paesi del vicinato con la concessione della garanzia dell'EFSD.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'EFSD consisterà in piattaforme di investimento regionali che consentiranno di associare i finanziamenti provenienti da strumenti di finanziamento combinato esistenti per l’Africa e per i paesi del vicinato con la concessione della garanzia dell'EFSD.

Le piattaforme di investimento regionali si impegneranno a portare avanti la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e ad affrontare più efficacemente le cause profonde della migrazione.

Ai fini dell’iniziativa EFSD, il Fondo di investimento per l'Africa 20 e il Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF) 21 riorienteranno i loro obiettivi e verranno ridenominati diventando le nuove rispettive piattaforme di investimento regionali basate sulle strutture esistenti. Ciò avverrà con decisione della Commissione.

Le piattaforme di investimento regionali saranno caratterizzate da strutture identiche a quelle degli strumenti di finanziamento combinato esistenti.

La Commissione sarà assistita da un comitato strategico e da due comitati operativi, uno per ciascuna piattaforma di investimento regionale. La Commissione gestirà la segreteria dell'EFSD che assicurerà lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni necessari per conseguire gli obiettivi del piano per gli investimenti esterni. Il comitato strategico, copresieduto dai rappresentanti della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e composto dagli Stati membri e dalla BEI, fornirà un orientamento strategico, aiutando la Commissione a fissare gli obiettivi generali di investimento per quanto riguarda l’uso della garanzia dell'EFSD, assicurando il coordinamento e la coerenza tra le piattaforme di investimento regionali, nonché con il mandato per i prestiti esterni, l’iniziativa per la resilienza e lo strumento per gli investimenti ACP gestiti dalla BEI. La BEI contribuirà attivamente fungendo da consulente della Commissione per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia.

Saranno garantiti una buona valutazione tecnica e la diligenza dovuta, nonché una rapida attuazione dei singoli progetti. Il rischio e l’attrattiva finanziaria dei progetti saranno valutati dalle controparti ammissibili e verificati da esperti indipendenti per garantire la credibilità nei confronti del settore privato, prima che le proposte di investimento siano approvate dalla Commissione. I dettagli delle modalità pratiche di attuazione della garanzia saranno stabiliti per ciascuno sportello di investimento.

In futuro si potrà prendere in considerazione la creazione di ulteriori piattaforme di investimento.

La garanzia dell'EFSD è una delle componenti del Fondo e intende costituire una capacità di prestito per migliorare il supporto del credito, rivelandosi in definitiva vantaggiosa per gli investimenti finali e permettendo la condivisione del rischio con altri investitori, in particolare del settore privato. La garanzia consentirà di mobilitare finanziamenti aggiuntivi, segnatamente da parte del settore privato, stimolando i principali fattori che attraggono investimenti privati.

Il fondo di garanzia EFSD garantirà liquidità nel caso in cui la garanzia dell'EFSD venga attivata per coprire perdite avvenute nel quadro degli accordi di garanzia. Il fondo di garanzia sarà alimentato dal bilancio dell’UE e dal FES, nonché, eventualmente da altri donatori, e sarà utilizzato per assorbire le perdite potenziali sostenute dalle controparti ammissibili, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le banche di sviluppo e gli investitori del settore privato.

2016/0281 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1, e l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L’ambizioso piano per gli investimenti esterni dell’Unione è necessario per sostenere investimenti inizialmente destinati all'Africa e al vicinato dell’Unione, in quanto strumento per promuovere gli obiettivi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), nonché gli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente, consentendo in tal modo di affrontare le cause profonde della migrazione. Dovrebbe inoltre contribuire all’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21).

(2)Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe includere l’impegno dell’Unione nel quadro del programma d’azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo. Dovrebbe inoltre consentire agli investitori europei e alle imprese private, comprese le piccole e medie imprese, di partecipare in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner.

(3)Ciò è coerente con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che inserisce sfide quali la migrazione e la resilienza all'interno della politica estera globale dell’UE, assicurando coerenza e sinergie con le politiche europee di sviluppo e di vicinato.

(4)Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato per finanziare investimenti inizialmente destinati sia a regioni africane (per i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 22 ) sia ai paesi del vicinato, creando così opportunità in termini di crescita e occupazione, massimizzando l’addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando fondi del settore privato.

(5)Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) dovrebbe essere composto da piattaforme di investimento regionali che assoceranno finanziamenti provenienti da strumenti di finanziamento combinato esistenti e la garanzia dell'EFSD. Gli strumenti di finanziamento combinato esistenti per l’Africa sono istituiti dalla decisione C(2015) 5210 della Commissione, mentre quelli per il vicinato dalla decisione di esecuzione C(2016) 3436 della Commissione. Ogni piattaforma d’investimento regionale dovrebbe essere dotata di un comitato esecutivo incaricato di assistere la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, formulare pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e illustrare l’utilizzo della garanzia dell'EFSD in linea con le finestre di investimento da definire.

(6)Inoltre, l'EFSD dovrebbe fungere da «sportello unico» per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere sostenuta dal fondo di garanzia EFSD. L'EFSD dovrebbe ricorrere a strumenti innovativi per sostenere gli investimenti e coinvolgere il settore privato.

(7)Il comitato strategico dell'EFSD dovrebbe garantire il coordinamento e la coerenza dell'EFSD sia con il mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti (BEI) di cui alla decisione [ancora da adottare], che include l'iniziativa sulla resilienza della BEI, sia con lo strumento per gli investimenti ACP 23 .

(8)Inoltre, il comitato strategico dovrebbe aiutare la Commissione a definire orientamenti strategici e obiettivi di investimento globali, sostenendo altresì il coordinamento e la coerenza tra le piattaforme regionali al fine di assicurare la complementarità dei vari strumenti di azione esterna. Il comitato strategico dovrebbe essere copresieduto dalla Commissione e dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica esterna dell’Unione e con i quadri di partenariato con i paesi terzi.

(9)La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere concessa alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento o per strumenti di garanzia per un periodo di investimento iniziale fino al 31 dicembre 2020.

(10)Al fine di assicurare flessibilità, aumentare l’attrattiva per il settore privato e massimizzare l’impatto degli investimenti, è opportuno prevedere una deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , a norma del quale le controparti ammissibili che sono organismi di diritto privato potrebbero essere anche organismi che non sono incaricati dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato oppure potrebbero anche essere organismi di diritto privato di un paese partner.

(11)La Commissione dovrebbe concludere con le controparti ammissibili accordi di garanzia che fissino le disposizioni specifiche a cui è subordinata la concessione della garanzia dell'EFSD. Questi accordi di garanzia dovrebbero fornire sia la base giuridica per un’adeguata ripartizione dei rischi, offrendo così incentivi alle controparti ammissibili per erogare finanziamenti, sia meccanismi e procedure per eventuali attivazioni della garanzia dell'EFSD.

(12)L’Unione dovrebbe mettere a disposizione una garanzia di 1 500 000 000 EUR per costituire la garanzia dell'EFSD. Gli Stati membri e gli altri donatori sono invitati a contribuire ulteriormente sostenendo il fondo di garanzia EFSD attraverso un sostegno in contanti (Stati membri e altri donatori) oppure attraverso garanzie (Stati membri) al fine di aumentare la riserva di liquidità e consentire così l’aumento del volume totale della garanzia dell'EFSD. L’Unione dovrebbe mettere a disposizione una garanzia di 1 500 000 000 EUR per istituire la garanzia dell'EFSD. Gli Stati membri, gli enti finanziari pubblici e gli altri donatori dovrebbero essere invitati a fornire un finanziamento supplementare al fondo di garanzia EFSD a condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo da concludersi tra la Commissione, a nome dell’Unione europea, e tutti i donatori.

(13)Il fondo di garanzia EFSD dovrebbe essere istituito in quanto riserva di liquidità in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD. Per raggiungere un livello che rifletta adeguatamente le passività finanziarie dell’UE in relazione alla garanzia dell'EFSD, l’Unione dovrebbe mettere a disposizione 750 000 000 EUR.

(14)Al fine di aumentare l’impatto della garanzia dell'EFSD in vista delle esigenze delle regioni interessate, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti. Questi contributi potrebbero essere assegnati per regione, settore o finestra d’investimento.

(15)Poiché i fondi del FES devono essere utilizzati per i paesi ammissibili a titolo dell’11º Fondo europeo di sviluppo (FES) 25 , occorre assegnare un minimo di 400 000 000 EUR di copertura della garanzia dell'EFSD per gli investimenti per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere disponibile soltanto dopo che 400 000 000 EUR provenienti dai fondi dell’11º FES siano stati assegnati al fondo di garanzia EFSD.

(16)La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire una maggiore rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del fondo di garanzia EFSD in modo che siano assicurate rendicontabilità e trasparenza.

(17)Al fine di tenere conto delle lezioni apprese e di consentire l’ulteriore evoluzione dell'EFSD, la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento dell'EFSD nonché l’uso fatto del fondo di garanzia EFSD. L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutata in maniera indipendente per verificare il livello di conformità dell’attuazione con la base giuridica, ma anche per stabilire l’applicabilità e la praticabilità del regolamento rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi.

(18)Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, con l’intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare indagini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 27 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio 28 .

(19)Per contribuire alla lotta internazionale alla frode, all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti e non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa.

(20)Al fine di adempiere agli impegni politici dell’UE in materia di energie rinnovabili e cambiamenti climatici, una quota minima del 20% per i finanziamenti assegnati nell’ambito dell'EFSD dovrebbe essere destinata ad operazioni di finanziamento e di investimento pertinenti a tali settori,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD), la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD.

2. Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento prevede che la Commissione, a nome dell’Unione, concluda accordi di garanzia con le controparti ammissibili di cui all’articolo 10.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) «piattaforme di investimento regionali»: meccanismi di finanziamento combinato in linea con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , e con l’articolo 40 del regolamento (UE) n. 2015/323 del Consiglio 30 , per il contributo dell’11º Fondo europeo di sviluppo (FES) associato alla concessione della garanzia dell'EFSD come previsto all’articolo 6.

(2) «finestra di investimento»: una zona destinataria del sostegno della garanzia dell'EFSD per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici, applicato attraverso le piattaforme di investimento regionali;

(3) «donatore»: uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un’istituzione pubblica di uno Stato membro, un’agenzia pubblica o altri enti che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al fondo di garanzia EFSD;

(4) «paesi partner»: i paesi firmatari dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 31 , i paesi che sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 , nonché i paesi che possono beneficiare della cooperazione geografica a norma del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 ;

(5) «addizionalità»: principio che garantisce non solo che il sostegno della garanzia dell'EFSD non sia inteso a sostituire il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell’Unione, ma anche che il suo fine sia di affrontare i fallimenti del mercato ed evitare l’esclusione di investimenti pubblici e privati.

CAPO II

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 3
Scopo

1. In quanto pacchetto finanziario integrato, l'EFSD si prefigge di promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili.

2. L'EFSD contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, con una particolare attenzione alla crescita sostenibile, alla creazione di posti di lavoro, ai settori socioeconomici e al sostegno delle micro, piccole e medie imprese, al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro paesi di origine, ottimizzando nel contempo l’addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato.

Articolo 4
Struttura dell'EFSD

1. L'EFSD è composto da piattaforme di investimento regionali, dove si associano finanziamenti provenienti da strumenti di finanziamento combinato esistenti e la garanzia dell'EFSD.

2. La gestione dell'EFSD è assicurata dalla Commissione.

Articolo 5
Comitato strategico dell'EFSD

1. Un comitato strategico assiste la Commissione nella gestione dell'EFSD.

Esso fornisce un orientamento strategico e sostiene la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l’uso della garanzia dell'EFSD. Il comitato strategico sostiene inoltre il coordinamento generale e la coerenza tra le piattaforme di investimento regionali e con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza.

2. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Alto rappresentante), degli Stati membri e della BEI. La Commissione può invitare altri donatori a diventare membri del comitato strategico tenendo conto, se del caso, del parere del comitato. I paesi partner e le organizzazioni regionali competenti, le controparti ammissibili e il Parlamento europeo possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall’Alto rappresentante.

Capo III

GARANZIA DELL'EFSD E FONDO DI GARANZIA EFSD

Articolo 6
La garanzia dell'EFSD

1. L’Unione mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato.

2. La garanzia dell'EFSD è concessa sotto forma di garanzia a prima richiesta in relazione agli strumenti di cui all’articolo 9, e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 8.

Articolo 7
Condizioni per l'utilizzo della garanzia dell'EFSD

1. La concessione della garanzia dell'EFSD è subordinata alla conclusione di un accordo al riguardo tra la Commissione, a nome dell’Unione, e la controparte ammissibile.

2. Il periodo iniziale di investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili riguardo la garanzia dell'EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento si estende al 31 dicembre 2020.

3. Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a partire dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia.

Articolo 8
Criteri di ammissibilità per l'uso della garanzia dell'EFSD

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD sono coerenti e in linea con le politiche dell’Unione, in particolare quelle di sviluppo e di vicinato, e con le politiche e le strategie dei paesi partner, e mirano a sostenere i seguenti obiettivi generali:

(a)contribuire allo sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla creazione di posti di lavoro (soprattutto per i giovani e le donne), affrontando in tal modo le cause profonde della migrazione e contribuendo al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro paesi di origine;

(b)puntare ai settori socioeconomici, in particolare le infrastrutture (energia sostenibile, acqua, trasporti, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali e crescita blu, infrastrutture sociali e capitale umano), al fine di migliorare il contesto socioeconomico;

(c)erogare finanziamenti a favore di micro, piccole e medie imprese, con un’attenzione particolare allo sviluppo del settore privato;

(d)fornire strumenti finanziari per affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati, con garanzie di prima perdita in base al portafoglio di garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio;

(e)massimizzare la leva finanziaria del settore privato, affrontando gli ostacoli agli investimenti.

2. La garanzia dell'EFSD va a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che, in particolare:

(a)assicurano addizionalità;

(b)garantiscono l’allineamento degli interessi mediante un’adeguata condivisione dei rischi da parte della rispettiva controparte eleggibile e degli altri partner potenziali;

(c)sono economicamente e finanziariamente sostenibili, tenendo conto anche dell’eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto;

(d)sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale;

(e)sono in grado di ottimizzare la mobilitazione del capitale del settore privato.

3. Caso per caso, la Commissione può consentire di combinare finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione.

4. La Commissione può definire finestre d'investimento per regioni o paesi partner specifici, o per entrambi, oppure per settori specifici, per progetti specifici o per specifiche categorie di beneficiari finali, o per entrambi, da finanziare mediante gli strumenti di cui all’articolo 9 che devono essere coperti dalla garanzia dell'EFSD fino a un importo determinato. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell’ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

Articolo 9
Strumenti ammissibili per la garanzia dell'EFSD

1. La garanzia dell'EFSD è utilizzata per coprire i rischi inerenti ai seguenti strumenti:

(a)prestiti;

(b)garanzie;

(c)controgaranzie;

(d)strumenti del mercato dei capitali;

(e)qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.

2. Gli strumenti elencati al paragrafo 1 possono essere forniti da controparti ammissibili o da donatori, inclusi investitori privati, nell’ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile a beneficio dei paesi partner, che possono essere paesi fragili e colpiti da conflitti, e delle istituzioni nazionali di questi paesi partner, comprese banche locali pubbliche e private nonché enti finanziari pubblici e privati e soggetti del settore privato.

Articolo 10
Ammissibilità e selezione delle controparti

1. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia dell'EFSD sono:

(a)la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti;

(b)organismi di diritto pubblico;

(c)organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

(d)organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

(e)organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012;

(f)organismi di diritto privato di un paese partner che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012.

2. Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3. La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 11
Copertura e termini degli accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD

1. La garanzia dell'EFSD non supera, in nessun momento, l'importo di 1 500 000 000 EUR, fatto salvo il paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono contribuire in garanzie o in contanti al fondo di garanzia EFSD. Previa approvazione della Commissione, altri donatori possono contribuire in contanti.

L’importo della garanzia che supera l’importo di cui al paragrafo 1 è concesso a nome dell’Unione.

La somma dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'EFSD non supera l'importo di 1 500 000 000 EUR. I pagamenti per le attivazioni della garanzia vengono erogati, se necessario, dagli Stati membri contributori o da altri donatori su una base pari passu con l’Unione, fatto salvo il paragrafo 4.

La Commissione, a nome dell’Unione, e il donatore concludono una convenzione di finanziamento che contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

3. La garanzia dell'EFSD è resa disponibile soltanto dopo la conferma del pagamento di un contributo in contanti di 400 000 000 EUR proveniente dall'11º Fondo europeo di sviluppo (FES) 34 e destinato al bilancio generale dell’Unione.

Gli Stati membri possono contribuire in garanzie o in contanti alla garanzia dell'EFSD.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati.

4. Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti.

Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere destinati all’avvio di progetti in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento.

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica.

5. Un importo pari ad almeno 400 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell’11º FES, per tutto il periodo di attuazione della garanzia dell’EFSD.

Articolo 12
Attuazione degli accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD

1. La Commissione stipula, a nome dell’Unione, accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell’articolo 10 e del paragrafo 4, che riguardano la concessione della garanzia dell'EFSD; la garanzia è incondizionata, irrevocabile e esigibile a prima richiesta, in favore della controparte ammissibile selezionata.

2. Per ciascuna finestra d’investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia dell'EFSD può essere concessa per operazioni di finanziamento o di investimento individuali. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili.

3. Gli accordi di garanzia contengono, in particolare, disposizioni riguardanti:

(a)norme dettagliate sulla prestazione della garanzia dell'EFSD, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti;

(b)la remunerazione della garanzia;

(c)le condizioni per l’uso della garanzia dell'EFSD, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti ad esempio scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e spese di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;

(d)le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti;

(e)le disposizioni relative agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, a norma degli articoli 15 e 16.

4. La Commissione decide se concludere accordi di garanzia con controparti ammissibili tenendo conto dei seguenti elementi:

(a)gli obiettivi della finestra d’investimento;

(b)l’esperienza e la capacità operativa e finanziaria della controparte;

(c)la quantità di risorse proprie che la controparte è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento.

5. L’approvazione delle operazioni di finanziamento e di investimento viene effettuata dalla controparte ammissibile secondo norme e procedure proprie e nel rispetto dei termini dell’accordo di garanzia.

6. La garanzia dell'EFSD può coprire:

(a)per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;

(b)per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;

(c)per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;

(d)tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.

7. Gli accordi di garanzia stabiliscono norme dettagliate per la copertura, gli obblighi, l'ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure.

Articolo 13
Il fondo di garanzia EFSD

1. Il fondo di garanzia EFSD costituisce una riserva di liquidità da corrispondere alle controparti ammissibili in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD a norma del pertinente accordo ad essa relativo.

2. Il fondo di garanzia EFSD è alimentato con:

(a)contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione e altre fonti;

(b)eventuali contributi da parte degli Stati membri e di altri donatori;

(c)rendimenti ottenuti da risorse del fondo di garanzia EFSD investite;

(d)importi recuperati dai debitori inadempienti secondo le disposizioni in merito stabilite negli accordi di garanzia;

(e)entrate e altri pagamenti ricevuti dall'Unione in virtù degli accordi di garanzia.

3. Le entrate del fondo di garanzia EFSD, di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e), costituiscono entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia EFSD, di cui al paragrafo 2, sono gestite direttamente dalla Commissione e investite secondo il principio della sana gestione finanziaria e rispettano norme prudenziali adeguate.

5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia EFSD sono impiegate per raggiungere un livello adeguato di copertura per gli obblighi totali della garanzia dell'EFSD. Il tasso di copertura è pari al 50% degli obblighi totali di garanzia dell'EFSD coperti dal bilancio generale dell’Unione.

6. A seguito di una valutazione dell'adeguatezza del livello del fondo di garanzia EFSD svolta in base alla relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, sono effettuati i seguenti pagamenti:

(a)eventuali eccedenze sono versate nel bilancio generale dell’Unione;

(b)il contributo per ricostituire il fondo di garanzia EFSD è corrisposto in quote annuali nell'arco di un periodo massimo di tre anni, a partire dall'esercizio n+1.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50% del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il fondo di garanzia EFSD.

8. A seguito di un’attivazione della garanzia dell'EFSD, le risorse che alimentano il fondo di garanzia EFSD di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 e che superano le risorse necessarie per raggiungere il tasso di copertura al livello di cui al paragrafo 5 sono impiegate entro i termini del periodo di investimento iniziale di cui all’articolo 7, paragrafo 2, per riportare la garanzia dell'EFSD all’importo iniziale.

Articolo 14
Finanziamento del fondo di garanzia EFSD a carico del bilancio generale dell'Unione

Un contributo di 350 000 000 EUR viene fornito a carico del bilancio generale dell’Unione.

CAPO IV

RENDICONTAZIONE, CONTABILITÀ E VALUTAZIONE

Articolo 15
Rendicontazione e contabilità

1. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è resa pubblica e contiene i seguenti elementi:

(a)una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia dell'EFSD, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento;

(b)una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro;

(c)una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'EFSD e degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;

(d)una valutazione dell’effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD;

(e)l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte;

(f)una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;

(g)informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

(h)le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente.

2. Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione dei suoi obblighi in materia di contabilità, di rendicontazione circa i rischi coperti dalla garanzia dell'EFSD e di gestione del fondo di garanzia EFSD, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia forniscono a scadenza annuale alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente contenenti, tra l’altro, informazioni sui seguenti aspetti:

(a)la valutazione dei rischi delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell’Unione, misurate in conformità con le norme contabili dell’Unione stabilite dal contabile della Commissione sul modello dei principi contabili internazionalmente ammessi per il settore pubblico;

(b)l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia dell'EFSD prestata alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.

Le controparti forniscono su richiesta alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere agli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione, le necessarie informazioni sull'andamento del fondo di garanzia EFSD. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo di garanzia EFSD nell'anno civile precedente, inclusa una valutazione dell'adeguatezza della dotazione e del livello del fondo di garanzia nonché della necessità di ricostituirlo.

La relazione annuale contiene la presentazione della posizione finanziaria del fondo di garanzia EFSD al termine dell'anno civile precedente, i flussi finanziari durante l'anno civile precedente nonché le operazioni rilevanti ed eventuali informazioni pertinenti circa i conti finanziari. La relazione riporta inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente.

Articolo 16
Valutazione e revisione

1. Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione valuta il funzionamento dell'EFSD. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta tempestivamente la relazione nel caso in cui i finanziamenti e le operazioni di investimento approvati assorbano l’intero importo della garanzia dell'EFSD disponibile prima del 30 giugno 2020.

2. Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l’impiego del fondo di garanzia EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito internet le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono all'osservanza degli obblighi da esso stabiliti.

Articolo 18
Revisione contabile della Corte dei conti

1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 19
Misure antifrode

1. La Commissione o la controparte ammissibile informano senza indugio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e forniscono le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività.

Articolo 20
Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione e la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le controparti ammissibili non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in conformità alla loro politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force «Azione finanziaria».

2. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 . Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 37  

01.03 

Attività ABB: Affari economici e finanziari internazionali

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 38  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

L'EFSD sarà composto da piattaforme di investimento regionali che associano gli strumenti di finanziamento combinato esistenti in materia di azione esterna alla nuova garanzia dell'EFSD.

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all’UE come strumento per affrontare le cause profonde della migrazione.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

Fornire un pacchetto integrato di misure volte a finanziare gli investimenti nelle regioni esterne all’UE, creando così opportunità di crescita e di occupazione, massimizzando l’addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato.

Attività ABM/ABB interessate

01 03 Affari economici e finanziari internazionali

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) comprenderà una nuova garanzia che fornisce una gamma di strumenti innovativi per attirare finanziamenti dal settore privato, ad esempio garanzie a copertura di rischi specifici per i progetti infrastrutturali.

La messa a disposizione della garanzia dell'UE dovrebbe produrre un effetto moltiplicatore. Come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e diversi strumenti finanziari sostenuti dagli strumenti di finanziamento combinato dell’UE sin dal 2007, il fondo di garanzia EFSD intende mobilitare investimenti supplementari in particolare da parte di investitori privati. A tal fine, prevede garanzie parziali, sulla base di garanzie di prima perdita o «pari passu», per gli intermediari finanziari (di norma istituzioni finanziarie internazionali) che a loro volta forniscono un sostegno (tramite prestiti, garanzie, partecipazioni o prodotti simili) ai beneficiari a valle. Vi sono quindi due livelli di leva finanziaria tra la garanzia del bilancio dell’UE fornita e il totale degli investimenti mobilitati. Al primo livello, la garanzia dell’UE consente all’intermediario (istituzione finanziaria internazionale) di fornire un certo importo di finanziamenti supplementari (internal leverage). Al secondo livello (external leverage), il finanziamento concesso dall'istituzione finanziaria internazionale mobilita risorse supplementari in fase di progetto.

In tal modo, l’iniziativa globale che comprende le attività di finanziamento combinato dovrebbe contribuire a mobilitare investimenti complessivi fino a 44 miliardi di EUR entro il 2020.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Per le operazioni di finanziamento combinato è stato definito un insieme minimo di indicatori comuni che riflettono le realizzazioni e i risultati attesi a livello di progetti. Gli indicatori possono essere utilizzati per monitorare l’attuazione della garanzia dell'EFSD.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) costituisce lo strumento di attuazione degli obiettivi strategici del piano per gli investimenti esterni (1° pilastro) descritto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con paesi terzi nell'ambito dell’agenda europea sulla migrazione. L'obiettivo principale dell'EFSD è fornire un pacchetto finanziario integrato per finanziare investimenti nelle regioni esterne all'UE. A tal fine occorre mobilitare investimenti pubblici e privati sia in Africa sia nel vicinato.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) mira a promuovere ulteriori e innovative modalità di sostegno, in particolare attraverso la sua nuova garanzia e il supporto del credito. La copertura della nuova garanzia comprenderà strumenti innovativi rivolti in particolare a rimuovere ostacoli agli investimenti privati che il mercato stesso non è stato ancora in grado di affrontare, ad esempio garanzie di prima perdita in base al portafoglio di garanzie per i progetti del settore privato, capitale di rischio, garanzie di prestito a PMI e garanzie a copertura di rischi specifici per i progetti infrastrutturali.

Le operazioni finanziate o garantite attraverso gli strumenti dell'EFSD costituiscono uno strumento di grande efficacia e visibilità a sostegno dell’azione esterna dell’Unione. L'EFSD fornisce il necessario sostegno politico e finanziario dell’UE per il finanziamento di controparti ammissibili nei vari paesi e per progetti di investimento che altrimenti non sarebbero finanziabili a causa dell'elevato livello di rischio.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La Commissione ha maturato valide esperienze nel settore degli strumenti finanziari innovativi.

Dalla loro introduzione, all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, gli strumenti di finanziamento combinato si sono progressivamente trasformati in un mezzo importante a disposizione della cooperazione esterna dell’UE, a complemento di altri metodi. In tutte le regioni della cooperazione esterna dell’UE sono stati introdotti strumenti UE di finanziamento combinato regionali. Alla fine del 2015, il sostegno finanziario approvato nell’ambito degli strumenti provenienti dal bilancio dell’UE e dalle risorse del FES aveva raggiunto un importo pari a circa 2,7 miliardi di EUR, generando circa 50 miliardi di EUR di investimenti totali.

Lo strumento che ha preceduto la piattaforma d’investimento per il vicinato, cioè il Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF), ha registrato risultati positivi: gli stanziamenti a favore del NIF provenienti dal bilancio dell’UE hanno raggiunto dal 2007 un totale di 1,432 miliardi di EUR. Inoltre, gli Stati membri hanno contribuito con più di 80 milioni di EUR al fondo fiduciario del NIF, sostenendo grazie al Fondo l’attuazione di 112 progetti. Il contributo del NIF è riuscito a mobilitare circa 13,83 miliardi di EUR di finanziamenti erogati a partire dal 2008 da istituzioni finanziarie europee e internazionali e un investimento totale pari a circa 28,10 miliardi di EUR, incentivando un incremento circa 20 volte superiore in termini di investimento per ogni euro fornito dal Fondo.

Nel 2007 è stato istituito il Fondo fiduciario dell'UE per le infrastrutture in Africa, che da allora ha fornito sostegno a progetti per un totale di oltre 500 milioni di EUR, prevalentemente nei settori dell’energia, dei trasporti e dell’approvvigionamento idrico. Nel 2015 è stato creato il Fondo d'investimento per l’Africa, mediante decisione C(2015) 5210 39 della Commissione.

Nel periodo 2007-2013, due strumenti sono stati oggetto di una valutazione intermedia: nel 2012, il Fondo fiduciario dell'UE per le infrastrutture in Africa; nel 2013, il Fondo d'investimento per la politica di vicinato. Entrambe le valutazioni hanno concluso che si tratta di strumenti preziosi ed efficaci nel sostenere i rispettivi obiettivi, cioè gli obiettivi dello strumento europeo di vicinato e partenariato e lo sviluppo di infrastrutture in Africa. Sono stati giudicate valide, in particolare, la definizione, la pertinenza e l'elaborazione dei progetti, ed entrambi gli strumenti hanno realizzato l’obiettivo che si proponevano: mobilitare considerevoli risorse finanziarie. La valutazione intermedia ha inoltre sottolineato il notevole contributo apportato allo sviluppo di partenariati e a un coordinamento e una cooperazione più spinti tra le istituzioni finanziarie nonché tra queste e la Commissione. Sono state formulate diverse raccomandazioni, in particolare in termini di miglioramento della struttura decisionale, segnatamente riguardo al ruolo delle delegazioni dell’UE e dei paesi partner, esaminando ulteriormente il coinvolgimento del settore privato nonché l’utilizzo di strumenti finanziari specifici quali gli strumenti di mitigazione del rischio e, infine, l’introduzione di un quadro per la misurazione dei risultati.

I risultati sono stati usati insieme ad altre relazioni dalla piattaforma dell’UE per i finanziamenti combinati nella cooperazione esterna (EUBEC), istituita nel dicembre 2012, per presentare raccomandazioni concrete al fine di aumentare ulteriormente l’efficacia degli aiuti forniti dall’UE attraverso gli strumenti di finanziamento combinato. La Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale sul finanziamento combinato nell'ottobre 2014. Le conclusioni sono risultate perfettamente in linea con quanto sopra esposto: l'associazione delle sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell’UE è risultata in generale efficace e i progetti erano in genere pertinenti. Le raccomandazioni riguardano i seguenti aspetti: garantire una valutazione documentata dell’addizionalità derivante dalla sovvenzione UE; garantire la maturità dei progetti presentati ai comitati esecutivi; elaborare orientamenti per le operazioni di finanziamento combinato dell’UE; garantire un ruolo maggiormente proattivo per le delegazioni dell’UE; semplificare il processo decisionale; migliorare il controllo dei progetti da parte della Commissione; garantire l’adeguata visibilità dei finanziamenti dell’UE.

La maggior parte di queste raccomandazioni è già stata attuata dalla piattaforma EUBEC grazie all'armonizzazione e al miglioramento del modulo di richiesta per il progetto e delle relative linee guida, nonché grazie allo sviluppo di un quadro per la misurazione dei risultati comprendente indicatori standard.

Inoltre, in conformità degli obblighi di cui all’articolo 140 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, applicabile in virtù degli articoli 17 e 40 del regolamento (UE) n. 2015/323 del Consiglio, nel 2014 è stata effettuata una valutazione ex ante del Fondo d'investimento per l'Africa che ha verificato se lo strumento previsto è in linea con i requisiti del regolamento finanziario in merito agli strumenti finanziari. Le raccomandazioni derivanti dalla valutazione sono state prese in considerazione nella gestione del Fondo d'investimento per l'Africa e saranno utili per la piattaforma di investimento per l’Africa dell'UE.

I risultati della valutazione ex ante hanno dimostrato la necessità di un nuovo quadro di finanziamento flessibile per poter affrontare, rispettivamente: i) la natura, l’ampiezza e l'ambito principale dei problemi a cui l'Africa deve far fronte (ad esempio: urbanizzazione, un accesso sempre più difficile ai servizi essenziali, insicurezza alimentare, povertà, impatto dei cambiamenti climatici); ii) gli attuali obiettivi di cooperazione dell’UE e dei paesi partner (ossia sviluppo e crescita sostenibili e inclusivi, integrazione continentale, eliminazione della povertà, cambiamenti climatici); iii) il bisogno di mobilitare ulteriori risorse finanziarie. Tenendo conto di tali risultati e con l’ulteriore obiettivo di affrontare le cause profonde della migrazione, la piattaforma di investimento per l'Africa può fornire un valore aggiunto nei settori dove risiedono le sfide principali che questo continente deve affrontare. Attraverso un ampio ventaglio di forme di assistenza che devono essere calibrate sui rischi presenti nei diversi paesi, sui progetti e sui settori specifici, la piattaforma di investimento per l'Africa contribuirà alla crescita inclusiva e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, affrontando quindi alcune delle cause profonde della migrazione.

Nel portafoglio corrente e previsto del Fondo d'investimento per l'Africa sono compresi progetti che contribuiscono all’obiettivo di affrontare le cause profonde della migrazione. Stante che la creazione di posti di lavoro è al centro dei progetti a sostegno del settore finanziario e delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) tramite banche locali o appositi fondi fiduciari nonché progetti a sostegno dell’agricoltura, delle finanze e dello sviluppo rurale (reti stradali rurali ed elettrificazione), altre opportunità di lavoro possono risultare anche da progetti infrastrutturali nel settore dell’energia (rinnovabile) o nel settore dei trasporti in senso più ampio, che comprende non solo la rete stradale rurale ma anche la costruzione e il ripristino di strade e porti. La creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà sono state indicate come risultati di alcuni progetti energetici elencati nella relazione annuale del Fondo fiduciario UE per le infrastrutture in Africa.

Un’analisi del portafoglio del Fondo fiduciario UE per le infrastrutture in Africa e dei progetti previsti nell'ambito del Fondo d'investimento per l'Africa indica che questi meccanismi di finanziamento combinato contribuiscono all’obiettivo di affrontare le cause profonde della migrazione, mobilitando finanziamenti provenienti dalle istituzioni finanziarie partner coinvolte. Il vaglio dei 150 progetti attualmente previsti a titolo del Fondo d'investimento per l'Africa rivela che per almeno il 30% potrebbero essere utili per affrontare le cause profonde della migrazione. Se gli obiettivi principali di alcuni progetti sono la creazione di posti di lavoro e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese, gli obiettivi della maggior parte dei progetti sono lo sviluppo socioeconomico e la resilienza e, in alcuni casi, anche la creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà come effetto secondario. Dei 23 paesi specifici elencati come ammissibili a titolo dell'EFSD, 18 sono coperti dagli attuali progetti previsti dal Fondo d'investimento per l'Africa per le regioni del Sahel/lago Ciad e del Corno d’Africa.

Il riesame della politica europea di vicinato del 2015 ha ribadito che lo sviluppo economico e sociale dovrebbe essere al centro del contributo dell'UE alla stabilizzazione del vicinato e alla costituzione di partenariati. L’UE dovrebbe intensificare la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, le organizzazioni internazionali dedicate allo sviluppo del settore privato e con le iniziative che promuovono la crescita inclusiva e l’occupazione e migliorano le condizioni di vita. Inoltre, è auspicabile promuovere azioni volte a rafforzare i partenariati con il settore privato e intensificare il ricorso ad approcci innovativi quali la combinazione di sovvenzioni e prestiti, importanti per mobilitare risorse complementari e rafforzare l’impatto dell’aiuto dell'UE. Viene inoltre sottolineata la necessità di concentrare gli sforzi sullo sviluppo delle capacità e delle competenze e sulla creazione di opportunità, in particolare per i giovani e le donne.

Una nuova valutazione dei meccanismi di finanziamento combinato è attualmente in corso e la relazione finale dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2016.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Come indicato nella comunicazione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione propone un ambizioso piano per gli investimenti esterni che permetterebbe di affrontare le cause all’origine della migrazione.

Viene proposto di istituire un nuovo quadro strategico con una nuova struttura di governance, compreso un approccio a «sportello unico» che utilizza una serie di strumenti di finanziamento innovativi per attirare fondi dal settore privato destinati ad affrontare le cause profonde della migrazione, promuovendo investimenti inizialmente destinati a regioni africane e del vicinato dell’UE. Il quadro si basa sull’attuale architettura degli strumenti di finanziamento e delle risorse dell’UE.

Scopo principale della proposta è di fornire tramite l'EFSD un pacchetto integrato di misure per finanziare gli investimenti nelle regioni esterne all’UE, creando così opportunità di crescita e di occupazione, massimizzando l’addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato. Partendo da fondi provenienti dal FES e dal bilancio dell’UE per un importo di 3,35 miliardi di EUR fino al 2020 (di cui 0,75 miliardi di EUR inizialmente destinati al fondo di garanzia EFSD), l'EFSD dovrebbe mobilitare fino a 44 miliardi di EUR di investimenti.

Dalla dotazione di 3,35 miliardi di EUR saranno erogati 2,6 miliardi di EUR per riorientare gli strumenti di finanziamento combinato già esistenti. La presente proposta di regolamento implica la mobilitazione per il fondo di garanzia EFSD di 350 miliardi di EUR dal bilancio dell’UE e di 400 milioni di euro dal FES. Il nucleo del nuovo piano di investimenti è rappresentato dall'EFSD, che costituirà un quadro di riferimento globale basato su tre pilastri: un nuovo fondo di investimento (1° pilastro); assistenza tecnica destinata ad aiutare le autorità locali e le imprese a sviluppare un maggior numero di progetti sostenibili e attirare gli investitori (2° pilastro); una serie di programmi di sviluppo e cooperazione dell'UE tematici, nazionali e regionali, in parallelo con un dialogo politico strutturato volto a migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei paesi interessati (3° pilastro).

Questi tre pilastri sono complementari e costituiscono un approccio ampio e coordinato.

L'EFSD include strumenti di finanziamento combinato riorientati e una nuova garanzia che mette a disposizione una serie di strumenti innovativi per attirare finanziamenti dal settore privato, ad esempio garanzie a copertura di rischi specifici per i progetti infrastrutturali. Le piattaforme di investimento regionali associano gli strumenti di finanziamento combinato esistenti, che funzioneranno come «sportello unico» per ricevere proposte di finanziamento da parte delle istituzioni finanziarie internazionali e da investitori pubblici o privati, e continueranno a fornire un sostegno finanziario ampiamente differenziato agli investimenti ammissibili.

Consentendo operazioni europee a controllo congiunto (che combinano sovvenzioni bilaterali e dell’UE con prestiti delle istituzioni finanziarie ammissibili), la piattaforma di investimento per l'Africa genererà una maggiore coerenza e un miglior coordinamento tra i donatori, conformemente ai principi della dichiarazione di Parigi e al regolamento finanziario dell’UE. Le risorse degli Stati membri rafforzeranno l’impegno dell’UE consolidando inoltre la dimensione europea della cooperazione esterna e accrescendo la visibilità dell’UE.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere, inizialmente, dal 2017 al 2020

Incidenza finanziaria dal 2017 al 2020 con riferimento alla firma di accordi con le controparti ammissibili.    
La durata massima degli accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD in base ai quali è possibile firmare un contratto tra la controparte ammissibile e il beneficiario o l’intermediario finanziario è di quattro anni.

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Periodo indicativo per avviare l'attuazione:

seguito da funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 40  

X Gestione diretta da parte della Commissione (per la gestione del fondo di garanzia EFSD)

X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati (per gli strumenti sostenuti dalla garanzia dell'EFSD):

X a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

X alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

X a organismi di diritto pubblico;

X a organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012;

X a organismi di diritto privato di un paese partner che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012;

X a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La Commissione provvederà direttamente ad alimentare e gestire il fondo di garanzia EFSD, mentre gli strumenti coperti dalla garanzia saranno attuati in regime di gestione indiretta.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è resa pubblica. Essa contiene i seguenti elementi:

a)    una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto coperte dalla garanzia dell'EFSD, per settore, a livello nazionale e regionale, e della loro conformità al presente regolamento, in particolare rispetto al criterio di affrontare le cause profonde della migrazione e sostenere lo sviluppo socioeconomico in vista del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, unitamente a una valutazione della ripartizione dei finanziamenti destinati agli obiettivi generali di cui all’articolo 3;

b)    una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro;

c)    una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 3;

d)        una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'EFSD e degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;

e)        una valutazione dell’effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD;

f)        l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte;

g)        una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato associato a dette operazioni;

h)        informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

i)        le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente.

2. Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione dei suoi obblighi in materia di contabilità, rendicontazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'EFSD e gestione del fondo di garanzia EFSD, le controparti ammissibili con cui è stato firmato un accordo di garanzia forniscono a scadenza annuale alla Commissione e alla Corte dei conti le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l’altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a)        la valutazione dei rischi delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili disciplinate dal presente regolamento, comprese le informazioni sulle passività dell’Unione misurate in conformità con le norme contabili dell’Unione stabilite dal contabile della Commissione sul modello dei principi contabili internazionalmente ammessi per il settore pubblico;

b)        l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia dell'EFSD prestata alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, ripartito per singola operazione.

Le controparti forniscono su richiesta alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere agli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione, le necessarie informazioni sull'andamento del fondo di garanzia EFSD. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo di garanzia EFSD nell'anno civile precedente, inclusa una valutazione dell'adeguatezza della dotazione e del livello del fondo di garanzia nonché della necessità di reintegrarlo. La relazione annuale contiene la presentazione della posizione finanziaria del fondo di garanzia EFSD al termine dell'anno civile precedente, i flussi finanziari durante l'anno civile precedente nonché le operazioni rilevanti ed eventuali informazioni pertinenti circa i conti finanziari. La relazione riporta inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente.

4. Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione valuta il funzionamento dell'EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Entro il 30 giugno 2020, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l’impiego del fondo di garanzia EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

6. Entro il 30 giugno 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta tempestivamente la relazione nel caso in cui i finanziamenti e le operazioni di investimento approvati assorbano l’intero importo della garanzia dell'EFSD disponibile prima del 30 giugno 2020.

2.2.Sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Il rischio per il bilancio dell’UE è collegato alla garanzia di bilancio fornita dall’Unione alla controparte ammissibile per le sue operazioni in paesi terzi. La garanzia fornisce una copertura globale (fino a un massimale specificato di seguito) per tutti i pagamenti non ricevuti dalla controparte ammissibile.

La garanzia dell’Unione è limitata a 1 500 000 000 EUR.

La linea di bilancio ("p.m.") che riflette la garanzia di bilancio sui prestiti concessi dalla controparte ammissibile a paesi terzi sarebbe attivata soltanto nel caso di un effettiva attivazione della garanzia da parte della controparte ammissibile che non possa essere completamente coperto dal fondo di garanzia (finanziato con un importo minimo di 750 000 000 EUR). Il tasso di copertura del 50% è fissato in base all’esperienza già acquisita con i regimi di garanzia gestiti dalla controparti ammissibili, comprese anche le garanzie di prima perdita. Non è mai stata registrata un'attivazione della garanzia superiore al 50% dei finanziamenti forniti. Il tasso di copertura è più elevato rispetto, ad esempio, ad alcuni strumenti interni in quanto il clima per gli investimenti è più rischioso nei paesi partner, e ciò va preso in considerazione.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

La Commissione è responsabile della gestione della garanzia dell’Unione. Le operazioni di finanziamento nel contesto del presente regolamento sono effettuate in base al modello di regolamento interno della controparte ammissibile e a sane pratiche bancarie. La controparte ammissibile e la Commissione concludono un accordo per specificare in dettaglio le disposizioni e le procedure per l’applicazione del presente regolamento. Cfr. anche la sezione precedente "Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni".

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Non applicabile

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

1. La Commissione informa senza indugio l'OLAF e gli fornisce le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbia motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [15], dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio [16] e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio [17], al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Contributo

Numero
Rubrica 04 — l’UE nel mondo

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

4

01 03 07 Garanzia dell’Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)

Non diss.

NO

NO

NO

NO

4

01 03 08 Dotazione del fondo di garanzia EFSD

Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 4 — l’UE nel mondo

DG: XX

Anno
2017 41

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Stanziamenti operativi

01 03 07 Garanzia dell’Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

Impegni

(1)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pagamenti

(2)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

01 03 08 Dotazione del fondo di garanzia EFSD

Impegni

(1a)

275 000

25 000

25 000

25 000

pm

pm

pm

350 000

Pagamenti

(2a)

275 000

25 000

25 000

25 000

pm

pm

pm

350 000

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 42  

-

(3)

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE degli stanziamenti
per la DG XX

Impegni

=1+1a +3

275 000

25 000

25 000

25 000

350 000

Pagamenti

=2+2a

+3

275 000

25 000

25 000

25 000

pm

pm

pm

350 000



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
RUBRICA <4>
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

275 000

25 000

25 000

25 000

pm

pm

pm

350 000

Pagamenti

=5+ 6

275 000

25 000

25 000

25,00

pm

pm

pm

350 000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

•TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: XX

• Risorse umane

3 264 (0,134*16+

0,07*16)

3 264

3 264

3 264

13 056

•Altre spese amministrative

0,5

0,5

0,5

0,5

2 000

TOTALE DG XX

Stanziamenti

3 764

3 764

3 764

3 764

15 056

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

3 764

3 764

3 764

3 764

15 056 43

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

278 764

28 764

28 764

28 746

365 056

Pagamenti

278 764

28 764

28 764

28 764

365 056

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 44

Costo medio

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO:

- Risultato

275 000

25 000

25 000

25 000

350 000

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

COSTO TOTALE

275 000

25 000

25 000

25 000

350 000

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Spese amministrative. Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017 45

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

3 264

3 264

3 264

3 264

13 056

Altre spese amministrative

0,5

0,5

0,5

0,5

2 000

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

3 764

3 764

3 764

3 764

15 056

Esclusa la RUBRICA 5 46
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

3 764

3 764

3 764

3 764

15 056

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG responsabile della gestione integrati dall’eventuale dotazione supplementare ad essa concessa nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

◻ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2017

Anno
2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

16

16

16

16

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 47

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale, nelle sedi 48 )

16

16

16

16

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  49

- nelle sedi

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

32

32

32

32

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG responsabile della gestione integrato dall’eventuale dotazione supplementare ad essa concessa nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Gestione operativa e finanziaria dei compiti connessi a comunicazione e visibilità per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

Personale esterno

Gestione operativa e finanziaria dei compiti connessi a comunicazione e visibilità per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Lo strumento europeo di vicinato (capitolo 22.04) contribuirà con 100 milioni di EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento (25 milioni di EUR all’anno, periodo 2017-2020) alla dotazione del fondo di garanzia EFSD, come indicato nella sezione 3.2.1.

X    La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

La Commissione intende ricorrere al margine per imprevisti ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 1311/2013 per un importo di 250 milioni di EUR nel 2017.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

X La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento - Fondo europeo di sviluppo

150 000

150 000

50 000

50 000

pm

pm

pm

400 000

Stati membri dell’UE e altri donatori

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

150 000

150 000

50 000

50 000

pm

pm

pm

400 000



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

X    sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 50

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Nuovo articolo 635 Contributi al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) — entrate con destinazione specifica

Nuova linea di bilancio 6350 Contributo del FES all'EFSD

pm

150 000

150 000

50 000

50 000

Nuova linea di bilancio 6351 Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie, gli enti o le persone fisiche, al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

pm

pm

pm

pm

pm

Nuova linea di bilancio 6352 Contributi degli Stati terzi, incluse le rispettive agenzie, gli enti o le persone fisiche, al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

pm

pm

pm

pm

pm

Nuova linea di bilancio 6353 Contributi di organizzazioni internazionali al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

pm

pm

pm

pm

pm

Nuova linea di bilancio 836 Garanzia dell'UE per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)

pm

pm

pm

pm

pm

Per quanto riguarda le entrate varie con "destinazione specifica", precisare la o le linee di spesa interessate.

01 03 07 Garanzia dell’Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)

01 03 08 Dotazione del fondo di garanzia EFSD

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Il contributo del FES è una stima iniziale sulla base dell’evoluzione possibile della nuova garanzia dell'EFSD.

(1) COM(2016) 385
(2) Come definito per l’Africa dall’accordo di Cotonou (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3), e per il vicinato dell’UE dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
(3) Per l’Africa: cfr. decisione (UE) C(2015) 5210 della Commissione: per il vicinato, cfr. decisione di esecuzione C(2016) 3436 della Commissione.
(4) GU L 317 del 15.12.2000, modificata da ultimo da GU L 287 del 4.11.2010.
(5) JOIN(2015) 50 final.
(6) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1
(7) COM(2011) 637 definitivo.
(8) SWD(2015) 182 final.
(9) COM(2014) 263 definitivo.
(10) JOIN(2015) 50 final.
(11) COM(2015) 81 final/2.
(12) COM(2016) 110 final.
(13) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
(14) Per l’Africa: cfr. decisione C(2015) 5210 della Commissione; per il vicinato, cfr. decisione di esecuzione C(2016) 3436 della Commissione.
(15) JOIN(2015) 50 final.
(16) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1
(17) COM(2011) 637 definitivo.
(18) SWD(2015) 182 final.
(19) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(20) C(2015) 5210
(21) C(2016) 3436
(22) GU L 317 del 15.12.2000, modificata da ultimo da GU L 287 del 4.11.2010.
(23) Allegato II dell'accordo di Cotonou.
(24) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(25) Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).
(26) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(27) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(28) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(29) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).
(30) Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17).
(31) GU L 317 del 15.12.2000, modificata da ultimo da GU L 287 del 4.11.2010.
(32) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 27).
(33) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 44).
(34) Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).
(35) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(36) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(37) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(38) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(39) C(2015) 5210 final, del 29.7.2015, decisione della Commissione sulla misura individuale «Creazione del Fondo investimenti per l’Africa» nell’ambito dell’11º Fondo europeo di sviluppo.
(40) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(41) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(42) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(43) Un agente contrattuale sarà finanziato dal bilancio del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) per sostenere le funzioni di collegamento riguardo alle politiche.
(44) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(45) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(46) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(47) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(48) Una parte del personale esterno necessario sarà coperta da una riassegnazione interna del personale esterno finanziata dalla linea di sostegno amministrativo ENI / dal FES in proporzione agli stanziamenti operativi riassegnati per l’azione.
(49) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(50) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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