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Document 52016PC0312

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell’Unione per il 2017

COM/2016/0312 final

Bruxelles, 30.6.2016

COM(2016) 312 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell’Unione per il 2017


RELAZIONE

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 1 , in particolare l’articolo 10, consente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, nei limiti di un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (ai prezzi del 2011), oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario.

Il punto 11 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 2 fissa le modalità di mobilizzazione del Fondo.

Le condizioni per beneficiare del Fondo sono specificate nel regolamento (CE) n. 2012/2002, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea 3 , il quale prevede che, per il versamento degli anticipi, sia incluso nel bilancio un importo fino a un massimo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

La Commissione ritiene necessaria detta mobilizzazione al fine di garantire la tempestiva disponibilità delle risorse di bilancio e propone pertanto di iscrivere l’importo indicato nel progetto di bilancio 2017.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell’Unione per il 2017

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea 4 , in particolare l’articolo 4 bis, paragrafo 4,

visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 5 , in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il “Fondo”) è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

(2)Per tale Fondo è fissato un massimale dell’importo pari a 500 000 000 EUR (ai prezzi del 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 6 .

(3)L’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilizzare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell’Unione.

(4)Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell’Unione per il 2017, il Fondo dovrebbe essere mobilizzato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento degli anticipi.

(5)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione fissato per l’esercizio 2017, una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilizzata per il versamento di anticipi a titolo del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Fatto a

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                    Il presidente

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(4) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(5) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(6) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
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