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Document 52016PC0063

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

COM/2016/063 final - 2016/037 (NLE)

Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 63 final

2016/0037(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

·Motivi e obiettivi della proposta

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("APE con gli Stati partner dell'EAC"). Gli Stati partner dell'EAC sono Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda.

I negoziati si sono conclusi a livello di capi negoziatori il 14 ottobre 2014 a Bruxelles. L'accordo è stato siglato il 16 ottobre 2014 a Bruxelles.

Il Kenya beneficia attualmente del regime di cui al regolamento sull'accesso al mercato (MAR). Gli altri paesi della regione beneficiano attualmente dell'iniziativa "Everything but Arms" (Tutto tranne le armi) in quanto classificati tra i paesi meno sviluppati (PMS).

Non appena entrerà in vigore, l'accordo garantirà un regime di accesso uniforme agli Stati partner dell'EAC.

·Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta attua l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro 1 ("accordo di partenariato ACP-CE"), che prevede la conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'OMC.

·Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'APE con gli Stati partner dell'EAC è un accordo commerciale orientato allo sviluppo. Offre agli Stati partner dell'EAC un accesso asimmetrico al mercato, che consente loro di proteggere settori sensibili dalla liberalizzazione; prevede un numero cospicuo di misure di salvaguardia e una clausola a tutela di industrie nascenti, contiene disposizioni in materia di norme di origine che agevolano le esportazioni e abolisce il ricorso alle sovvenzioni all'esportazione negli scambi tra le Parti. Tali disposizioni contribuiscono all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono conformi all'articolo 208, paragrafo 2, del TFUE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

·Base giuridica

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5.

·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione.

·Proporzionalità

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo di partenariato ACP-CE.

·Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

·Valutazioni ex post /Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

·Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

·Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

·Valutazione d'impatto

Tra il 2003 e il 2007 è stata condotta una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) degli accordi di partenariato economico UE-ACP. Il capitolato d'oneri del progetto è stato pubblicato nel 2002 dalla Commissione europea nell'ambito di una gara d'appalto, che si è conclusa con l'aggiudicazione di un contratto quadro della durata di cinque anni a PwC France nell'agosto 2002. Un progetto di relazione finale della SIA è stato presentato ai portatori di interessi europei durante l'incontro nell'ambito del dialogo con la società civile dell'UE, organizzato dalla Commissione europea il 23 marzo 2007 a Bruxelles, Belgio.

·Efficienza normativa e semplificazione

L'APE con gli Stati partner dell'EAC non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

·Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Quattro dei cinque Stati partner dell'EAC sono paesi meno sviluppati beneficiari dell'iniziativa "Tutto tranne le armi", che offre loro un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti. Il Kenya beneficia del regolamento sull'accesso al mercato, che offre anch'esso un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti. Non si avrà pertanto alcuna incidenza sul bilancio, dal momento che l'accordo manterrà il loro accesso al mercato dell'UE alle medesime condizioni.

5.ALTRI ELEMENTI

·Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le disposizioni istituzionali dell'APE con gli Stati partner dell'EAC prevedono l'istituzione di un Consiglio APE, che è responsabile di vigilare sull'attuazione dell'APE. Il Consiglio APE è composto dai rappresentanti delle Parti a livello ministeriale e sarà assistito da un comitato degli alti funzionari.

Un comitato consultivo assisterà il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti della società civile, del settore privato e delle parti economiche e sociali. L'APE con gli Stati partner dell'EAC è infine riesaminato ogni cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

·Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'APE con gli Stati partner dell'EAC contiene disposizioni in materia di scambi di merci, dogane e agevolazione degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie, agricoltura e pesca.

Le disposizioni in materia di cooperazione per l'attuazione della dimensione relativa allo sviluppo fissano i settori prioritari di intervento ai fini dell'attuazione dell'APE con gli Stati partner dell'EAC, definiti nel programma indicativo regionale 2014-2020.

L'APE con gli Stati partner dell'EAC contiene impegni in materia di integrazione regionale, che favoriranno l'attuazione dell'unione doganale dell'EAC.

L'APE con gli Stati partner dell'EAC prevede altresì il proseguimento dei negoziati a livello regionale su servizi, politica della concorrenza, investimenti e sviluppo del settore privato, ambiente e sviluppo sostenibile, diritti di proprietà intellettuale e trasparenza negli appalti pubblici.

2016/0037 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea 2 ,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

(2)I negoziati si sono conclusi e l'accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (Repubblica del Burundi, Repubblica del Kenya, Repubblica del Ruanda, Repubblica unita della Tanzania e Repubblica dell'Uganda), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato siglato il 16 ottobre 2014.

(3)L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro 3 , prevede la conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'OMC.

(4)L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(5)Alla luce dell'articolo 139, paragrafo 4, dell'accordo, che prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore, l'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a firmare, a nome dell'Unione, l'accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con riserva della conclusione di detto accordo in una fase successiva.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore.

Articolo 3

1.L'accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 139, paragrafo 4, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione.

2.La seguente disposizione dell'accordo non è applicata a titolo provvisorio dall'Unione:

articolo 102, paragrafo 3.

3.La Commissione pubblica un avviso indicante la data di applicazione provvisoria dell'accordo.

Articolo 4

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1.TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

2.LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2014: 16 185 600 000 EUR

3.INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

4.MISURE ANTIFRODE

Per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea l'accordo contiene disposizioni dirette ad assicurare la corretta applicazione, da parte del paese partner, delle condizioni stabilite per l'applicazione delle concessioni commerciali di cui al punto 3 ("Incidenza finanziaria"), in particolare all'articolo 16 sulle disposizioni speciali in materia di cooperazione amministrativa (la cosiddetta "clausola OLAF"), nel protocollo 1 relativo alle norme di origine e nel protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Queste disposizioni completano la legislazione doganale dell'Unione europea applicabile a tutte le merci importate (in particolare il codice doganale dell'Unione europea e relative disposizioni di applicazione) e le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il controllo delle risorse proprie [in particolare il regolamento (CE) n. 1150/2000 del Consiglio].

(1)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3, accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(2)    GU C […] del […], pag. […].
(3)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3, accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
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Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 63 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra


ALLEGATO

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO

TRA GLI STATI PARTNER DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DA UNA PARTE, E L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,

DALL'ALTRA

PARTI DELL'ACCORDO

LA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

LA REPUBBLICA DEL KENYA,

LA REPUBBLICA DEL RUANDA,

LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

LA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

(di seguito denominati "gli Stati partner dell'EAC"),

da una parte, e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

L'UNIONE EUROPEA,

(di seguito denominati "l'UE"),

dall'altra,

RICORDANDO gli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominati "accordo OMC";

VISTO l'accordo che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) firmato a Georgetown il 6 giugno 1975;

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010, di seguito denominato "l'accordo di Cotonou";

VISTO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato ad Arusha il 30 novembre 1999, e il protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;

RINNOVANDO l'auspicio di una maggiore unità dell'Africa e del conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica africana;

VISTO il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

CONSIDERANDO che gli Stati partner dell'EAC e l'UE e i suoi Stati membri hanno convenuto che l'obiettivo della loro cooperazione commerciale ed economica è la promozione della graduale e armoniosa integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale nel rispetto delle loro scelte politiche, del loro livello di sviluppo e delle loro priorità di sviluppo, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire all'eliminazione della povertà negli Stati dell'EAC;

RIAFFERMANDO inoltre che l'accordo di partenariato economico (APE) deve essere coerente con gli obiettivi e i principi dell'accordo di Cotonou, in particolare con le disposizioni della parte 3, titolo II, in materia di cooperazione economica e commerciale;

RIAFFERMANDO che l'APE deve fungere da strumento di sviluppo, promuovere una crescita sostenuta, far aumentare la produzione e la capacità di offerta degli Stati partner dell'EAC, favorire la trasformazione strutturale delle economie degli Stati partner dell'EAC e la loro diversificazione e competitività, determinare lo sviluppo degli scambi commerciali, l'afflusso di investimenti e tecnologie e portare alla creazione di posti di lavoro negli Stati partner dell'EAC;

RIBADENDO la necessità di prestare particolare attenzione all'integrazione regionale e di assicurare un trattamento speciale e differenziato a tutti gli Stati partner dell'EAC mantenendo nel contempo il trattamento speciale per gli Stati partner dell'EAC meno sviluppati;

RICONOSCENDO la necessità di massicci investimenti ai fini dell'innalzamento del tenore di vita negli Stati partner dell'EAC;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione dell'accordo

Le Parti istituiscono un accordo di partenariato economico (APE). Il presente accordo contempla:

a)disposizioni generali;

b)lo scambio di merci;

c)la pesca;

d)l'agricoltura;

e)la cooperazione economica e allo sviluppo;

f)disposizioni istituzionali;

g)la prevenzione e la risoluzione delle controversie;

h)eccezioni generali;

i)disposizioni generali e finali;

j)allegati e protocolli relativi alle materie di cui sopra.

ARTICOLO 2

Obiettivi

1.Il presente accordo si propone i seguenti obiettivi:

a)contribuire alla crescita economica e allo sviluppo mediante l'istituzione di un partenariato strategico rafforzato nel campo degli scambi commerciali e dello sviluppo, che sia coerente con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

b)promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nell'EAC;

c)promuovere la graduale integrazione dell'EAC nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;

d)favorire la trasformazione strutturale delle economie dell'EAC, la loro diversificazione e competitività attraverso un incremento della capacità di produzione, fornitura e scambio;

e)migliorare la capacità dell'EAC in materia di politica commerciale e di questioni connesse agli scambi;

f)istituire e attuare un quadro di regolamentazione regionale efficace, prevedibile e trasparente nel campo degli scambi commerciali e degli investimenti negli Stati partner dell'EAC, così da favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato; e

g)rafforzare le attuali relazioni tra le Parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine il presente accordo, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, sostiene una nuova dinamica commerciale tra le Parti mediante la progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci, e rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti.

2.Coerentemente con quanto stabiliscono gli articoli 34 e 35 dell'accordo di Cotonou, il presente accordo si propone inoltre di:

a)istituire un accordo compatibile con l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994");

b)facilitare la prosecuzione degli scambi commerciali degli Stati partner dell'EAC a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dall'accordo di Cotonou;

c)stabilire il quadro e la portata di possibili negoziati su altri temi, compresi gli scambi di servizi, le questioni connesse agli scambi identificate nell'accordo di Cotonou e ogni altra questione di interesse per entrambe le Parti.

ARTICOLO 3

Clausola di revisione a tempo

Le Parti si impegnano a concludere i negoziati sui temi elencati di seguito, entro cinque (5) anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:

a)gli scambi di servizi;

b)le questioni connesse agli scambi, in particolare:

i)la politica della concorrenza;

ii)gli investimenti e lo sviluppo del settore privato;

iii)gli scambi, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile;

iv)i diritti di proprietà intellettuale;

v)la trasparenza negli appalti pubblici;

c)qualsiasi altro settore concordato tra le Parti.

ARTICOLO 4

Principi

Il presente accordo si basa sui seguenti principi:

a)l'acquis dell'accordo di Cotonou quale base di partenza;

b)il rafforzamento dell'integrazione nella regione dell'EAC;

c)l'asimmetria a favore degli Stati partner dell'EAC nella liberalizzazione degli scambi e nell'applicazione delle misure di natura commerciale e degli strumenti di difesa commerciale;

d)consentire agli Stati partner dell'EAC di mantenere le preferenze regionali nei confronti di altre regioni e paesi africani senza l'obbligo di estenderle all'UE; e

e)contribuire ad affrontare i temi della capacità di produzione, fornitura e scambio degli Stati partner dell'EAC.

PARTE II: SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 5

Campo di applicazione e obiettivi

1.Le disposizioni della presente parte si applicano a tutte le merci originarie dell'UE e degli Stati partner dell'EAC.

2.Gli obiettivi nel settore degli scambi di merci sono:

a)offrire alle merci originarie degli Stati partner dell'EAC condizioni di accesso al mercato dell'UE in esenzione da ogni dazio e contingente, in una prospettiva sicura, di lungo periodo e prevedibile, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo;

b)liberalizzare progressivamente e gradualmente i mercati degli Stati partner dell'EAC per le merci originarie dell'UE, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo; e

c)mantenere e migliorare le condizioni di accesso al mercato per garantire agli Stati partner dell'EAC di beneficiare pienamente dell'APE.

TITOLO I: DAZI DOGANALI E LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 6

Dazi doganali

1.Per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di merci o ad essa collegato, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate a tale importazione, esclusi:

a)gli oneri, equivalenti a tasse interne, applicati su merci importate e di produzione locale nel rispetto dell'articolo 20;

b)le misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate a norma delle disposizioni di cui al titolo IV; e

c)i diritti o gli altri oneri imposti a norma delle disposizioni di cui all'articolo 8.

2.Il dazio doganale di base al quale si applicano le successive riduzioni è quello indicato nei calendari di liberalizzazione tariffaria di ciascuna Parte per ciascun prodotto.

ARTICOLO 7

Classificazione delle merci

1.Agli scambi di merci disciplinati dal presente accordo si applica la classificazione della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti in conformità alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA").

2.Le Parti, entro tre mesi dal momento dell'introduzione di una modifica tariffaria o del SA, si scambiano tutte le informazioni necessarie sui rispettivi dazi doganali applicati e sulle nomenclature corrispondenti ai prodotti elencati negli allegati I e II.

ARTICOLO 8

Diritti e altri oneri

I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 6, lettera c), il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati, non costituiscono né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né una tassazione delle importazioni a scopi fiscali. Per i servizi consolari non vengono imposti diritti e oneri commerciali.

ARTICOLO 9

Norme di origine

Ai fini della presente parte, per "originario" si intende conforme alle norme di origine di cui al protocollo 1 del presente accordo.

ARTICOLO 10

Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati partner dell'EAC

I prodotti originari degli Stati partner dell'EAC sono importati nell'UE in esenzione dai dazi doganali, alle condizioni definite nell'allegato I.

ARTICOLO 11

Dazi doganali sui prodotti originari dell'UE

I prodotti originari dell'UE sono importati negli Stati partner dell'EAC conformemente alle condizioni fissate nel calendario di liberalizzazione tariffaria di cui all'allegato II.

ARTICOLO 12

Clausola di standstill

1.Le Parti convengono di non incrementare i dazi doganali applicati ai prodotti oggetto di liberalizzazione a norma del presente accordo, ad eccezione delle misure adottate conformemente agli articoli 48, 49 e 50.

2.Al fine di preservare la prospettiva di più ampi processi di integrazione regionale in Africa, le Parti possono decidere in seno al Consiglio APE di modificare il livello dei dazi doganali di cui agli allegati II(a), II(b) e II(c), applicabili a prodotti originari dell'UE all'importazione negli Stati partner dell'EAC. Le Parti garantiscono che tali eventuali modifiche non determinano un'incompatibilità del presente accordo con quanto prescritto dall'articolo XXIV del GATT 1994.

ARTICOLO 13

Circolazione delle merci

1.Sulle merci originarie di una Parte i dazi doganali vengono riscossi una sola volta nel territorio dell'altra Parte.

2.I dazi riscossi all'importazione in uno Stato partner dell'EAC sono integralmente rimborsati per le merci in uscita dallo Stato partner dell'EAC di prima importazione dirette verso un altro Stato partner dell'EAC. Il dazio è corrisposto nello Stato partner dell'EAC in cui le merci sono consumate.

3.Le Parti convengono di cooperare con l'obiettivo di agevolare la circolazione delle merci e semplificare le procedure doganali.

ARTICOLO 14

Dazi e tasse all'esportazione

1.Le Parti non istituiscono, in relazione alle merci esportate nell'altra Parte, nuovi dazi o tasse superiori a quelli istituiti su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.

2.In deroga al paragrafo 1, gli Stati partner dell'EAC possono istituire, dopo averne informato l'UE, dazi o tasse temporanei sulle merci esportate nei seguenti casi:

a)per favorire lo sviluppo dell'industria nazionale;

b)per mantenere la stabilità valutaria qualora l'aumento del prezzo mondiale di un prodotto di base destinato all'esportazione determini il rischio di una sopravvalutazione della moneta; oppure

c)per proteggere le entrate, la sicurezza alimentare e l'ambiente.

3.Tali tasse vanno applicate per un periodo di tempo determinato su un numero limitato di prodotti e sono riesaminate dal Consiglio APE, una volta trascorsi 48 mesi, ai fini del loro rinnovo.

4.Qualsiasi trattamento più favorevole che preveda o riguardi l'applicazione da parte degli Stati partner dell'EAC di tasse all'esportazione su qualsiasi prodotto destinato a una grande economia commerciale viene riconosciuto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ai prodotti simili destinati al territorio dell'UE.

5.Ai fini degli articoli 14 e 15, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 15 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5% l'anno precedente all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 15 1 .

ARTICOLO 15

Trattamento più favorevole derivante da un accordo di libero scambio

1.In relazione alle merci contemplate dalla presente parte, l'UE accorda agli Stati partner dell'EAC qualsiasi trattamento più favorevole applicabile in virtù dell'adesione dell'UE a un accordo di libero scambio con paesi terzi successivamente alla firma del presente accordo.

2.In relazione alle merci contemplate dalla presente parte, gli Stati partner dell'EAC accordano all'UE qualsiasi trattamento più favorevole eventualmente applicabile in virtù della loro adesione a un accordo di libero scambio con una grande economia commerciale successivamente alla firma del presente accordo. A condizione che l'UE possa dimostrare di aver ricevuto un trattamento meno favorevole di quello accordato dagli Stati partner dell'EAC a qualunque altra grande economia commerciale, le Parti si consultano e decidono congiuntamente, per quanto possibile, sul modo più efficace per dare attuazione, caso per caso, alle disposizioni del presente paragrafo.

3.Le disposizioni della presente parte non implicano l'obbligo per le Parti di riservarsi reciprocamente il trattamento preferenziale applicabile in virtù del fatto che una di esse fosse parte di un accordo di libero scambio con soggetti terzi alla data della firma del presente accordo.

4.Il paragrafo 2 non si applica agli accordi commerciali tra gli Stati partner dell'EAC e paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o altri Stati e regioni africani.

5.Ai fini del presente articolo, per "accordo di libero scambio" si intende un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi e che elimina in misura sostanziale le misure discriminatorie e/o vieta nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie tra le Parti al momento dell'entrata in vigore di tale accordo o entro un periodo di tempo ragionevole.

ARTICOLO 16

Disposizioni speciali in materia di cooperazione amministrativa

1.Le Parti, nel riconoscere che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma della presente parte, ribadiscono il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.

2.La Parte che constati, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi può, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati.

3.Ai fini del presente articolo, per "mancata prestazione di cooperazione amministrativa" si intende, tra l'altro:

a)la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b)il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, o un ingiustificato ritardo nell'esecuzione di tali operazioni;

c)il reiterato rifiuto o un ingiustificato ritardo nel vedersi riconosciuta l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione.

4.Una constatazione di irregolarità o frode può essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un aumento repentino delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra Parte, aumento che non trovi spiegazione soddisfacente e sia collegato a dati oggettivi relativi a irregolarità o frodi.

5.L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)la Parte che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato degli alti funzionari e avvia consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e ai dati oggettivi, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le Parti;

b)qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato degli alti funzionari come sopra indicato senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre (3) mesi dalla notifica, la Parte interessata può procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. La sospensione temporanea è notificata senza indugio al Consiglio APE;

c)le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei (6) mesi rinnovabili. Tali sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato degli alti funzionari, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

6.Parallelamente alla notifica al comitato degli alti funzionari a norma del paragrafo 5, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori. Tale avviso precisa che per il prodotto in questione si sono constatate, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

ARTICOLO 17

Gestione degli errori amministrativi

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al comitato degli alti funzionari di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure necessarie per risolvere la situazione.

ARTICOLO 18

Valutazione in dogana

1.Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi tra le Parti si basano sull'articolo VII del GATT 1994 e sull'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994.

2.Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

TITOLO II: MISURE NON TARIFFARIE

ARTICOLO 19

Divieto di restrizioni quantitative

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono soppressi fra le Parti tutti i divieti o tutte le restrizioni all'importazione, all'esportazione o sulle vendite destinate all'esportazione, fatta eccezione per i dazi doganali, le tasse, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 6, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non sono introdotte nuove misure di questo tipo negli scambi tra le Parti. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni del titolo VI della presente parte.

2.Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

a)ai divieti o alle restrizioni all'esportazione applicati temporaneamente per prevenire o alleviare gravi casi di penuria di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte contraente esportatrice;

b)ai divieti o alle restrizioni all'importazione e all'esportazione necessari ai fini dell'applicazione di norme o regolamentazioni concernenti la classificazione, la selezione o la commercializzazione dei prodotti di base nel commercio internazionale.

ARTICOLO 20

Trattamento nazionale in rapporto all'imposizione e alle normative interne

1.Ai prodotti importati originari di una Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte interne o altri oneri interni di alcun tipo superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, sui prodotti nazionali simili dell'altra Parte. Le Parti si astengono inoltre dall'applicare imposte o altri oneri interni a protezione della produzione nazionale.

2.I prodotti importati originari dell'altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili per quanto concerne tutte le disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dall'origine del prodotto.

3.Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso dei prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per la fornitura di determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto delle suddette disposizioni regolamentari. Le Parti si astengono inoltre dall'applicare qualunque regolamento quantitativo interno a protezione della produzione nazionale.

4.Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, quali i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte interne o oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.

5.Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici.

ARTICOLO 21

Buon governo nel settore fiscale

Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione relativa ai principi del buon governo nel settore fiscale per mezzo delle autorità competenti, in linea con le loro disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

TITOLO III: COOPERAZIONE DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 22

Campo di applicazione e obiettivi

1.Le Parti riconoscono l'importanza che le questioni della cooperazione doganale e dell'agevolazione degli scambi commerciali rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale e:

a)convengono di rafforzare la cooperazione e di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, così come la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi;

b)riconoscono che gli Stati partner dell'EAC hanno bisogno di periodi transitori e di rafforzare le proprie capacità al fine di attuare armoniosamente le disposizioni del presente titolo.

2.Gli obiettivi del presente titolo sono:

a)agevolare gli scambi tra le Parti;

b)promuovere l'armonizzazione della legislazione e delle procedure doganali a livello regionale;

c)fornire sostegno agli Stati partner dell'EAC al fine di migliorare l'agevolazione degli scambi;

d)fornire sostegno alle amministrazioni doganali degli Stati partner dell'EAC al fine di dare attuazione al presente accordo e ad altre buone pratiche doganali internazionali;

e)rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali delle Parti e altre pertinenti autorità di frontiera.

ARTICOLO 23

Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca

1.Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo e realizzare efficacemente gli obiettivi di cui all'articolo 22, le Parti:

a)si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

b)adottano iniziative congiunte in settori concordati;

c)cooperano nei seguenti settori:

i)l'ammodernamento dei sistemi e delle procedure doganali e la riduzione dei tempi di sdoganamento;

ii)la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali e delle formalità commerciali, comprese quelle relative all'importazione, all'esportazione e al transito;

iii)il miglioramento dei sistemi di transito regionale;

iv)il miglioramento della trasparenza in conformità all'articolo 24, paragrafo 3;

v)lo sviluppo delle capacità, anche per mezzo dell'assistenza finanziaria e tecnica agli Stati partner dell'EAC;

vi)qualunque altra questione concordata dalle Parti nel settore doganale;

d)definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane e di agevolazione degli scambi, quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD);

e)promuovono il coordinamento, a livello nazionale e transnazionale, di tutte le agenzie correlate.

2.Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, le Parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo 2.

ARTICOLO 24

Legislazione e procedure doganali

1.Le Parti convengono che la loro legislazione e le loro procedure in materia doganale e di scambi si ispirino agli strumenti e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio, tra cui gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali e del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'OMD, il set di dati OMD e la convenzione sul sistema armonizzato (SA).

2.Le Parti decidono di basare le rispettive legislazioni e procedure commerciali e doganali:

a)sulla necessità di tutelare ed agevolare il commercio legittimo mediante un'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione doganale;

b)sulla necessità di evitare che sugli operatori economici gravino ostacoli inutili e discriminatori, sulla necessità di tutela dalla frode e dalla corruzione, e sull'esigenza di agevolare ulteriormente gli operatori che dimostrino elevati livelli di conformità alla legislazione e alle procedure doganali;

c)sulla necessità di utilizzare un unico documento amministrativo o un suo equivalente elettronico ai fini della dichiarazione in dogana rispettivamente nell'UE e negli Stati partner dell'EAC;

d)sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, procedure semplificate di ingresso e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e verifiche contabili;

e)sul progressivo sviluppo di sistemi applicabili alle esportazioni, alle importazioni e al transito, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio di dati tra operatori economici, amministrazioni doganali e altre agenzie;

f)sul principio di proporzionalità delle sanzioni per lievi violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali, la cui applicazione non determini indebiti ritardi dello sdoganamento;

g)su un sistema di pronunce vincolanti su questioni doganali, in particolare per quanto concerne la classificazione tariffaria e le norme di origine, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle legislazioni regionali e/o nazionali;

h)sulla necessità di applicare diritti e oneri proporzionati ai servizi prestati in relazione a qualunque transazione specifica e non calcolati su una base ad valorem. Non sono imposti diritti e oneri per i servizi consolari relativi allo scambio di merci;

i)sulla soppressione dell'obbligo di ispezioni preimbarco, così come definite dall'accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco, o di formalità equivalenti;

j)sull'eliminazione di qualunque prescrizione relativa all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali e su norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per il rilascio delle relative licenze.

3.Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la trasparenza e l'efficienza delle operazioni doganali, le Parti:

a)prendono ulteriori provvedimenti per semplificare e uniformare la documentazione e le formalità commerciali necessarie a consentire lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

b)instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre agenzie, che incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Tali procedure sono facilmente accessibili a tutte le imprese;

c)assicurano il mantenimento dell'integrità mediante l'applicazione di misure ispirate ai principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti.

ARTICOLO 25

Agevolazione delle operazioni di transito

1.Le Parti garantiscono la libertà di transito attraverso i loro territori secondo i percorsi più convenienti. Le restrizioni, i controlli o le prescrizioni devono avere carattere non discriminatorio e proporzionato ed essere applicati in modo uniforme.

2.Una Parte può esigere che il traffico in transito sul suo territorio sia oggetto di una dichiarazione presso l'ufficio doganale pertinente e utilizzi percorsi prestabiliti. La Parte che imponga di utilizzare tali percorsi è tenuta a farlo nel pieno rispetto dell'articolo V, paragrafo 3, del GATT 1994.

3.Fatti salvi i legittimi controlli doganali, le Parti riservano alle merci in transito nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci nazionali.

4.Le Parti istituiscono regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentano il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali o altri oneri aventi effetto equivalente, a condizione che venga fornita una garanzia adeguata in conformità alle legislazioni doganali regionali e/o nazionali.

5.Le Parti promuovono e attuano accordi regionali in materia di transito.

6.Le Parti promuovono il coordinamento tra tutte le agenzie interessate, a livello sia nazionale sia transnazionale.

7.La legislazione delle Parti si ispira agli strumenti e alle norme internazionali pertinenti in materia di transito.

ARTICOLO 26

Rapporti con la comunità imprenditoriale

Le Parti decidono di:

a)adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici o con qualunque altro mezzo appropriato, e siano corredati delle necessarie giustificazioni, nei limiti del possibile;

b)consultare in maniera costante e tempestiva i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure relative a questioni doganali e commerciali;

c)introdurre disposizioni legislative e procedure nuove o modificate in un modo che consenta agli operatori commerciali di essere adeguatamente preparati a conformarvisi;

d)rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura, le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera e i punti di contatto per chiedere informazioni;

e)favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico, quali i memorandum d'intesa fondati su quelli promulgati dall'OMD;

f)garantire che le prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

ARTICOLO 27

Disposizioni transitorie

1.Alla luce della necessità di rafforzare le capacità degli Stati partner dell'EAC nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi, e fatti salvi gli impegni da essi assunti nel quadro dell'OMC, le Parti decidono che gli Stati partner dell'EAC beneficiano di un periodo transitorio di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per conformarsi agli obblighi di cui agli articoli 23, 24 e 25.

2.Tale periodo transitorio può essere ulteriormente prorogato previa autorizzazione del Consiglio APE.

ARTICOLO 28

Armonizzazione delle norme doganali a livello regionale

Le Parti riconoscono l'importanza di consolidare l'armonizzazione delle norme doganali e delle misure di agevolazione degli scambi a livello regionale, compreso l'avvio di riforme nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi ove necessario.

ARTICOLO 29

Comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi

1.Le Parti istituiscono un comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi, composto da loro rappresentanti. Tale comitato:

a)si riunisce alla data e con l'ordine del giorno preventivamente concordati tra le Parti;

b)è presieduto a rotazione dalle Parti;

c)riferisce al Consiglio APE.

2.Il comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi ha tra l'altro il compito di:

a)seguire l'attuazione e la gestione del presente titolo e del protocollo relativo alle norme di origine;

b)costituire una sede di consultazione e discussione su tutti i temi riguardanti le dogane, tra cui le norme di origine, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, la classificazione tariffaria, il transito e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

c)intensificare la cooperazione per la definizione, l'applicazione e il rispetto delle norme di origine e delle relative procedure doganali, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

d)intensificare la cooperazione in materia di sviluppo delle capacità e di assistenza tecnica;

e)affrontare ogni altra questione concordata tra le Parti in relazione al presente titolo.

TITOLO IV: MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 30

Campo di applicazione e definizioni

1.Le disposizioni del presente titolo si applicano alle misure contemplate dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS dell'OMC).

2.Ai fini del presente titolo, salvo altrimenti disposto, si applicano le definizioni dell'accordo SPS dell'OMC, della Commissione del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della convenzione internazionale per la protezione delle piante.

ARTICOLO 31

Obiettivi

Gli obiettivi nel settore dell'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie sono i seguenti:

a)agevolare gli scambi interregionali e intraregionali delle Parti, tutelando nel contempo la salute e la vita di persone, animali e piante conformemente all'accordo SPS dell'OMC;

b)affrontare i problemi derivanti dalle misure SPS in relazione a settori e prodotti prioritari concordati tenendo in debita considerazione l'integrazione regionale;

c)stabilire procedure e modalità per agevolare la cooperazione per quanto concerne le questioni SPS;

d)garantire la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio tra le Parti e nel territorio delle medesime;

e)promuovere l'armonizzazione intraregionale delle misure con le norme internazionali, in conformità all'accordo SPS dell'OMC, e l'elaborazione di politiche e di quadri legislativi, regolamentari e istituzionali adeguati all'interno degli Stati partner dell'EAC;

f)aumentare l'effettiva partecipazione degli Stati partner dell'EAC in seno alla Commissione del Codex Alimentarius, all'Organizzazione mondiale per la salute animale e alla convenzione internazionale per la protezione delle piante;

g)promuovere consultazioni e scambi tra gli Stati partner dell'EAC e le istituzioni e i laboratori dell'UE;

h)agevolare lo sviluppo delle capacità di definizione e attuazione di norme regionali e nazionali in conformità alle prescrizioni internazionali al fine di agevolare l'integrazione regionale;

i)sviluppare e rafforzare la capacità degli Stati partner dell'EAC di attuare e monitorare le misure SPS a norma delle disposizioni della parte V, titolo VI, in materia di cooperazione economica e sviluppo; e

j)promuovere il trasferimento delle tecnologie.

ARTICOLO 32

Diritti e obblighi

1.Le Parti riaffermano i propri diritti ed obblighi derivanti dai
trattati e dagli accordi internazionali relativi al presente titolo di cui esse sono firmatarie.

2.Ciascuna Parte:

a)ha il diritto sovrano di attuare misure sanitarie e fitosanitarie, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC;

b)consulta l'altra Parte prima dell'introduzione di qualunque nuova misura SPS, tramite i meccanismi di notifica previsti nell'accordo SPS dell'OMC e, se e quando opportuno, tramite i punti di contatto delle Parti;

c)sostiene l'altra Parte nel raccogliere le informazioni necessarie per prendere decisioni informate;

d)promuove i contatti, le joint venture, la ricerca e lo sviluppo in comune tra gli Stati partner dell'EAC e le istituzioni e i laboratori dell'UE.

ARTICOLO 33

Giustificazione scientifica delle misure

Nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, le Parti provvedono affinché l'introduzione, la variazione o la modifica di qualsiasi misura SPS nel loro territorio si basi su elementi scientifici e sia conformi all'accordo SPS dell'OMC.

ARTICOLO 34

Armonizzazione

1.Le Parti mirano a conseguire l'armonizzazione delle rispettive regole e procedure per l'elaborazione delle loro misure SPS, comprese le procedure
di ispezione, prova e certificazione, in conformità all'accordo SPS
dell'OMC.

2.Il comitato degli alti funzionari elabora le modalità per assistere e monitorare tale processo di armonizzazione.

ARTICOLO 35

Equivalenza

Le Parti applicano i principi di equivalenza conformemente alle disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC. A tale scopo ciascuna Parte garantisce all'altra Parte che ne faccia richiesta un accesso ragionevole alle proprie procedure per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

ARTICOLO 36

Zonizzazione e compartimentazione

Le Parti riconoscono, caso per caso, determinate zone indenni da organismi nocivi o malattie o specifiche zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, quali fonti potenziali di prodotti di origine vegetale e animale, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC.

ARTICOLO 37

Notifiche, richieste di informazioni e trasparenza

1.Le Parti adottano un comportamento trasparente nell'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie conformemente all'accordo SPS dell'OMC.

2.Le Parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni in materia di misure sanitarie e fitosanitarie conformemente all'accordo SPS dell'OMC.

3.La Parte importatrice informa la Parte esportatrice in merito alle modifiche delle proprie prescrizioni sanitarie e fitosanitarie all'importazione che possano incidere sugli scambi rientranti nel campo di applicazione del presente titolo. Le Parti si impegnano inoltre a istituire meccanismi per lo scambio di tali informazioni.

ARTICOLO 38

Valutazione della conformità

Le Parti, allo scopo di garantire il rispetto delle norme SPS, concordano le procedure di valutazione della conformità.

ARTICOLO 39

Scambio di informazioni e trasparenza delle condizioni commerciali

La collaborazione comprende:

1.lo scambio di informazioni e la consultazione sulle modifiche delle misure SPS che possano incidere sui prodotti le cui esportazioni rivestono un interesse per l'una o l'altra Parte;

2.lo scambio di informazioni su altri settori potenzialmente rilevanti per le relazioni commerciali tra le Parti, anche per quanto riguarda allarmi rapidi, pareri scientifici e eventi su richiesta specifica;

3.il preavviso necessario a garantire che gli Stati partner dell'EAC siano informati delle nuove misure SPS che possono incidere sulle loro esportazioni nell'UE. Tale sistema si basa sui meccanismi in vigore derivanti dagli obblighi assunti nel quadro dell'OMC, in particolare l'articolo 7 dell'accordo SPS dell'OMC;

4.la promozione della trasparenza per quanto riguarda il campionamento, l'analisi e le azioni in seguito ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti dalle Parti.

ARTICOLO 40

Autorità competenti

1.Le rispettive autorità competenti delle Parti in materia di misure SPS sono le autorità responsabili dell'attuazione delle misure di cui al presente titolo negli Stati partner dell'EAC e nell'UE.

2.Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 svolgono le funzioni ad esse conferite a norma dell'accordo SPS dell'OMC.

3.Le Parti si informano reciprocamente circa le rispettive autorità competenti di cui al paragrafo 1 e le eventuali modifiche delle medesime.

TITOLO V: NORME, REGOLAMENTI TECNICI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

ARTICOLO 41

Campo di applicazione e definizioni

1.Le disposizioni del presente titolo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e della valutazione della conformità, quali definiti nell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (accordo TBT).

2.Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di cui all'accordo TBT.

ARTICOLO 42

Diritti e obblighi

1.Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo TBT, tenendo nel contempo in considerazione i loro diritti ed impegni in forza di altri accordi internazionali di cui sia gli Stati partner dell'EAC sia l'UE o i suoi Stati membri siano firmatari, compresi in particolare quelli relativi alla protezione dell'ambiente e della biodiversità.

2.Le Parti provvedono affinché l'elaborazione, l'adozione o l'applicazione dei regolamenti tecnici non abbiano come obiettivo o come effetto la creazione di inutili ostacoli agli scambi tra di loro, in conformità alle disposizioni dell'accordo TBT.

ARTICOLO 43

Accordi di mutuo riconoscimento

Le Parti possono negoziare accordi di mutuo riconoscimento nei settori di reciproco interesse economico.

ARTICOLO 44

Trasparenza e notifica

1.Le Parti riaffermano i loro obblighi in materia di notifica e di scambio di informazioni sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformità, secondo quanto disposto dall'accordo TBT.

2.Le Parti, tramite gli uffici informazioni, si scambiano informazioni su questioni potenzialmente rilevanti per le loro relazioni commerciali, anche in materia di allarmi rapidi, pareri scientifici ed eventi.

3.Le Parti possono cooperare all'istituzione e al mantenimento degli uffici informazioni e di banche dati comuni.

ARTICOLO 45

Armonizzazione

Le Parti si impegnano ad armonizzare le loro norme, i loro regolamenti tecnici e le loro procedure di valutazione della conformità.

ARTICOLO 46

Valutazione della conformità

1.Le Parti riaffermano i loro impegni per quanto concerne la valutazione della conformità secondo quanto previsto dall'accordo TBT.

2.Le Parti, tenendo in considerazione il grado di allineamento dei loro regolamenti tecnici, delle loro norme e della loro infrastruttura di valutazione della conformità, possono valutare la possibilità di negoziare accordi di mutuo riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità.

ARTICOLO 47

Organismi di regolamentazione tecnica

1.Gli organismi di regolamentazione degli Stati partner dell'EAC sono le autorità competenti per l'attuazione delle misure di cui al presente titolo negli Stati partner dell'EAC, autorità che hanno la competenza e la responsabilità di garantire o sorvegliare l'attuazione delle attività di normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità.

2.L'organismo competente per l'attuazione del presente titolo nell'UE è la Commissione europea.

3.Gli Stati partner dell'EAC, in conformità a quanto previsto dal presente accordo, informano l'UE in merito ai
propri organismi di regolamentazione tecnica.

TITOLO VI: MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

ARTICOLO 48

Misure antidumping e compensative

1.Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'UE o gli Stati partner dell'EAC adottino, singolarmente o collettivamente, misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi dell'OMC. Ai fini del presente articolo, l'origine viene stabilita secondo le norme di origine non preferenziali delle Parti.

2.Le Parti, prima di istituire dazi antidumping o compensativi definitivi su prodotti d'importazione originari dell'una o dell'altra Parte, valutano le possibilità di soluzioni costruttive quali previste dai pertinenti accordi OMC.

3.Qualora una misura antidumping o compensativa sia stata istituita dall'una o dall'altra Parte, l'istanza di tutela giurisdizionale è unica anche in sede di appello.

4.Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale e, ove applicabile, a livello nazionale, le Parti garantiscono che tali misure non siano applicate contemporaneamente allo stesso prodotto sia dalle autorità regionali sia dalle autorità nazionali.

5.Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la Parte interessata notifica alla Parte esportatrice di aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata.

6.Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.

7.Alle controversie aventi per oggetto misure antidumping o compensative si applicano le norme dell'OMC in materia di risoluzione delle controversie.

ARTICOLO 49

Misure di salvaguardia multilaterali

1.Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che gli Stati partner dell'EAC e l'UE adottino misure conformi all'articolo XIX del GATT 1994, all'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia e all'articolo 5 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo dell'OMC sull'agricoltura). Ai fini del presente articolo, l'origine viene stabilita secondo le norme di origine non preferenziali delle Parti.

2.Nonostante quanto previsto al paragrafo 1, l'UE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie degli Stati partner dell'EAC, esclude le importazioni da qualunque Stato partner dell'EAC dalle misure adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura.

3.Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Al più tardi centoventi (120) giorni prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio APE procede all'esame del funzionamento di tali disposizioni alla luce delle esigenze di sviluppo degli Stati partner dell'EAC, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo.

4.Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette all'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

ARTICOLO 50

Misure di salvaguardia bilaterali

1.Dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una Parte può applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata in deroga agli articoli 10 e 11.

2.Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle Parti venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

a)un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice, oppure

b)perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della Parte importatrice, oppure

c)perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti 2 o dei meccanismi che regolano tali mercati.

3.Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno al di là di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti al paragrafo 2 e al paragrafo 5, lettera b) o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della Parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:

a)sospensione dell'ulteriore riduzione – prevista dal presente accordo – dell'aliquota del dazio all'importazione applicata al prodotto interessato;

b)aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC, e

c)introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.

4.Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario degli Stati partner dell'EAC venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 in una o più regioni ultraperiferiche dell'UE, quest'ultima può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

5.a)Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3, ove un prodotto originario dell'UE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 negli Stati partner dell'EAC, questi ultimi possono adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

b)Gli Stati partner dell'EAC possono adottare misure di salvaguardia secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9 qualora, a seguito della riduzione dei dazi, un prodotto originario dell'UE sia importato nel loro territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale disposizione è applicabile unicamente per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale periodo può essere prorogato dal Consiglio APE per un periodo massimo di cinque (5) anni.

6.a)Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio.

b)Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a due (2) anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due (2) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Qualora gli Stati partner dell'EAC applichino una misura di salvaguardia, oppure qualora l'UE applichi una misura di salvaguardia limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche, tali misure possono comunque essere applicate per un periodo non superiore a quattro (4) anni, prorogabile per altri quattro (4) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.

c)Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore a un (1) anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito.

d)Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto già assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un (1) anno dalla loro scadenza.

7.Ai fini dell'attuazione dei paragrafi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a)la Parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 e/o 5 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato degli alti funzionari;

b)il comitato degli alti funzionari può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate. Se il comitato degli alti funzionari non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate, oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato degli alti funzionari, la Parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo;

c)prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati partner dell'EAC forniscono al comitato degli alti funzionari tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le Parti interessate;

d)nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo, devono essere privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo;

e)le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo vengono immediatamente notificate per iscritto al comitato degli alti funzionari e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

8.Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Parte importatrice interessata può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Tali interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta (180) giorni nel caso di misure prese dall'UE e di duecento (200) giorni nel caso di misure prese dagli Stati partner dell'EAC o di misure prese dall'UE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche. La durata di tali misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione di tali misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le Parti coinvolte, compreso il loro livello di sviluppo. La Parte importatrice interessata informa l'altra parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato degli alti funzionari.

9.La parte importatrice che assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa volta a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo ne informa senza indugio il comitato degli alti funzionari.

10.Non può essere invocato l'accordo OMC per impedire a una Parte di adottare misure di salvaguardia conformi a quanto disposto dal presente articolo.

PARTE III: PESCA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 51

Campo d'applicazione e principi

1.La cooperazione nel settore del commercio e dello sviluppo della pesca riguarda la pesca marittima, la pesca nelle acque interne e l'acquacoltura.

2.Le Parti riconoscono che la pesca costituisce una risorsa economica chiave per gli Stati partner dell'EAC, contribuisce in maniera significativa all'economia di tali Stati e ha grandi potenzialità per il futuro sviluppo economico e la riduzione della povertà nella regione. Rappresenta anche un'importante fonte di cibo e di valuta estera.

3.Le Parti, nel riconoscere altresì che le risorse della pesca rivestono anche notevole interesse sia per l'UE sia gli Stati partner dell'EAC, decidono di cooperare per lo sviluppo e la gestione sostenibili del settore della pesca nel loro reciproco interesse, tenendo conto delle ripercussioni economiche, ambientali e sociali.

4.Le Parti convengono che la strategia adeguata per promuovere la crescita economica del settore della pesca e rafforzarne il contributo all'economia degli Stati partner dell'EAC consiste nel potenziare le attività del settore generatrici di valore aggiunto, tenendo presente nel contempo la sostenibilità nel lungo periodo.

ARTICOLO 52

Principi della cooperazione

1.I principi della cooperazione nel settore della pesca comprendono:

a)il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento dell'integrazione regionale;

b)il mantenimento dell'acquis dell'accordo di Cotonou;

c)il riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato;

d)la necessità di tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione delle risorse e della loro gestione;

e)un sistema di monitoraggio efficace delle ripercussioni ambientali, economiche e sociali negli Stati partner dell'EAC;

f)il rispetto delle disposizioni legislative nazionali vigenti e degli strumenti internazionali di settore pertinenti, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e gli accordi regionali e subregionali;

g)la salvaguardia e la considerazione prioritaria delle esigenze specifiche della pesca artigianale/di sussistenza.

2.Questi principi guida dovrebbero contribuire a garantire lo sviluppo sostenibile e responsabile delle risorse biologiche marine, delle acque interne e dell'acquacoltura e ad ottimizzare – mediante maggiori investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato – i benefici di questo settore a vantaggio della generazione attuale e di quelle future.

3.Le Parti cooperano al fine di garantire la prestazione del sostegno, anche di natura finanziaria, necessario per migliorare la competitività e la capacità produttiva delle industrie di trasformazione, promuovere la diversificazione dell'industria della pesca e lo sviluppo e il potenziamento degli impianti portuali negli Stati partner dell'EAC.

4.Gli specifici ambiti di cooperazione sono descritti nella Parte V, Titolo IV, del presente accordo.

TITOLO II: PESCA MARITTIMA

ARTICOLO 53

Campo di applicazione e obiettivi

1.Le disposizioni del presente titolo si applicano all'utilizzo, alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca marittima per ottimizzare i benefici della pesca per gli Stati partner dell'EAC mediante gli investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato.

2.Gli obiettivi della cooperazione sono:

a)la promozione dello sviluppo e della gestione sostenibili della pesca;

b)una cooperazione rafforzata al fine di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse della pesca quale base solida dell'integrazione regionale, dato che gli Stati costieri partner dell'EAC hanno in comune specie migratorie e transzonali e che nessuno Stato partner dell'EAC è in grado, da solo, di assicurare la sostenibilità di queste risorse;

c)una ripartizione più equa dei benefici derivanti dal settore della pesca;

d)l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza necessari a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

e)la promozione dello sfruttamento, della conservazione e della gestione efficaci delle risorse biologiche marine nella zona economica esclusiva (ZEE) e nelle acque sulle quali gli Stati partner dell'EAC esercitano la loro giurisdizione in forza di strumenti internazionali quali la convenzione UNCLOS, nella prospettiva di un beneficio socioeconomico per le Parti;

f)la promozione e lo sviluppo degli scambi regionali e internazionali sulla base delle migliori pratiche;

g)la creazione di un contesto favorevole, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture e capacità, che consenta agli Stati partner dell'EAC di soddisfare le severe esigenze del mercato nei settori della pesca industriale e della piccola pesca;

h)il sostegno alle politiche nazionali e regionali finalizzate a una maggiore produttività e competitività del settore della pesca; e

i)l'instaurazione di collegamenti con altri settori economici.

ARTICOLO 54

Gestione e conservazione delle risorse della pesca

1.Deve essere applicato un approccio precauzionale nello stabilire livelli di cattura sostenibili, la capacità di pesca e altre strategie di gestione per scongiurare o porre fine a esiti indesiderati, quali la sovraccapacità e il sovrasfruttamento delle risorse ittiche, ed effetti indesiderati sugli ecosistemi e sulla pesca artigianale.

2.Ciascuno Stato partner dell'EAC può adottare le misure opportune, tra cui le limitazioni stagionali e all'uso di attrezzi da pesca, per tutelare le proprie acque territoriali e garantire la sostenibilità della pesca artigianale e costiera.

3.Le Parti promuovono l'adesione di tutti gli Stati partner dell'EAC interessati alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e ad altre organizzazioni competenti in materia di pesca. Gli Stati partner dell'EAC interessati coordinano insieme all'UE gli interventi per garantire la gestione e la conservazione di tutte le specie ittiche, compresi i tonnidi e le specie affini, e facilitare le ricerche scientifiche in materia.

4.Qualora l'autorità di gestione competente in ambito nazionale non disponga di dati scientifici sufficienti per stabilire i limiti e i livelli obiettivo delle catture sostenibili in una zona economica esclusiva (ZEE) degli Stati partner dell'EAC, le Parti, in consultazione con l'autorità nazionale competente e l'IOTC e – se del caso – con altre organizzazioni regionali della pesca, sostengono questo tipo di analisi scientifica.

5.Le Parti convengono in merito all'adozione di misure adeguate qualora un aumento dello sforzo di pesca determini livelli di cattura superiori al livello (obiettivo) sostenibile stabilito dall'autorità nazionale competente.

6.Per la conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, l'UE e gli Stati partner dell'EAC garantiscono che le navi battenti le loro bandiere rispettino le misure nazionali, regionali e subregionali di gestione delle risorse ittiche e le disposizioni legislative e regolamentari nazionali correlate.

ARTICOLO 55

Gestione delle navi e disciplina delle fasi successive alla cattura

1.Verrà osservata la disciplina sulla gestione delle navi e sulle fasi successive alla cattura elaborata in sede di IOTC e delle altre organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Gli Stati partner dell'EAC e l'UE stabiliscono modalità e condizioni minime relative al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza dei pescherecci dell'UE che operano nelle acque degli Stati partner dell'EAC, tra l'altro mediante:

a)l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle navi (VMS - Vessel Monitoring System) per gli Stati partner dell'EAC e l'uso di un sistema con esso compatibile da parte di tutti gli Stati partner dell'EAC. Gli Stati partner dell'EAC che non dispongono di un VMS riceveranno l'assistenza dell'UE per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle navi compatibile;

b)la messa a punto da parte di tutti gli Stati costieri partner dell'EAC, in associazione con l'UE, di altri meccanismi a fianco del VMS compatibile e obbligatorio, per garantire l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza; il sostegno dell'UE agli Stati partner dell'EAC all'istituzione di questo sistema concordato e la relativa assistenza attuativa;

c)il diritto dell'UE e degli Stati partner dell'EAC di inviare osservatori nelle acque nazionali o internazionali, previa precisa definizione delle procedure del loro impiego. Gli osservatori dovranno essere retribuiti dai governi nazionali, mentre tutti i costi a bordo saranno a carico dell'armatore. L'UE sosterrà i costi di formazione degli osservatori;

d)la messa punto e l'impiego in tutta la regione di sistemi comuni di comunicazione dei dati sulle attività di pesca, con la definizione dei requisiti minimi della comunicazione;

e)l'obbligo per tutte le navi che effettuano lo sbarco o il trasbordo del pescato in uno Stato partner dell'EAC di effettuare queste operazioni nei porti o negli avamporti. Non sono consentiti trasbordi in mare, salvo che non ricorrano le condizioni particolari previste dalla competente organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP). Le Parti collaborano allo sviluppo e all'ammodernamento delle infrastrutture di sbarco e trasbordo nei porti degli Stati partner dell'EAC, compresa la capacità di valorizzazione dei prodotti ittici;

f)l'obbligo di comunicare i rigetti. La priorità deve risiedere nell'evitare i rigetti mediante l'impiego di metodi di pesca selettivi conformi ai principi dell'IOTC e delle organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Le catture accessorie vanno, per quanto possibile, portate a terra.

2.Le Parti convengono di cooperare alla messa a punto e all'attuazione di programmi di formazione nazionali/regionali destinati ai cittadini di Stati dell'EAC in modo da facilitare il loro efficace coinvolgimento nel settore della pesca. Nel caso di accordi di pesca bilaterali negoziati dall'UE, è incoraggiata l'occupazione di cittadini di Stati dell'EAC. Ai marinai imbarcati su navi europee si applica di diritto la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

3.Le Parti attuano sforzi coordinati per migliorare gli strumenti volti a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN e a tal fine adottano misure adeguate. Le autorità competenti dovrebbero confiscare i pescherecci e perseguire gli armatori coinvolti in attività di pesca INN. A questi ultimi non dovrebbe essere consentito di pescare nuovamente nelle acque degli Stati partner dell'EAC interessati salvo previa autorizzazione dello Stato di bandiera e degli Stati partner dell'EAC interessati nonché, se del caso, della competente ORGP.

TITOLO III: SVILUPPO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E DELL'ACQUACOLTURA

ARTICOLO 56

Campo di applicazione e obiettivi

1.Le disposizioni del presente titolo si applicano allo sviluppo della pesca nelle acque interne, della pesca costiera e dell'acquacoltura negli Stati partner dell'EAC sotto i seguenti profili: sviluppo delle capacità, trasferimento di tecnologie, norme sanitarie e fitosanitarie, investimenti e relativo finanziamento, protezione dell'ambiente e definizione di quadri legislativi e regolamentari.

2.Gli obiettivi della cooperazione in materia di sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura sono i seguenti: la promozione dello sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nelle acque interne, una migliore produzione dell'acquacoltura, l'eliminazione dei vincoli che ostacolano la crescita dell'offerta, il miglioramento della qualità del pesce e dei prodotti ittici in modo che rispettino le norme SPS internazionali, un migliore accesso al mercato dell'UE, l'abbattimento degli ostacoli agli scambi intraregionali, l'attrazione di capitali e di investimenti nel settore, il rafforzamento della capacità e un migliore accesso degli investitori privati al sostegno finanziario per lo sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura.

PARTE IV: AGRICOLTURA

ARTICOLO 57

Campo di applicazione e definizioni

1.Le disposizioni della presente parte si applicano alle colture e al patrimonio zootecnico, compresi gli insetti utili.

2.Ai fini della presente parte e della parte V, titolo II, si applicano le seguenti definizioni:

a)l'agricoltura comprende le colture, il patrimonio zootecnico e gli insetti utili;

b)per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura;

c)per "finanziamento agricolo" si intende l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle attività agricole lungo tutta la catena del valore, ad esempio forniture dei fattori di produzione, servizi agricoli, produzione, immagazzinamento, distribuzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

d)per "fattori di produzione agricoli" si intendono tutte le sostanze o i materiali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la produzione e la lavorazione di prodotti agricoli;

e)per "tecnologia per un'agricoltura sostenibile" si intende qualunque tecnologia concepita con particolare attenzione al suo impatto ambientale, sociale ed economico;

f)per "sicurezza alimentare e nutrizionale" si intende una situazione in cui tutti, in ogni momento, possono accedere, sia fisicamente sia economicamente, ad alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti a soddisfare il loro fabbisogno per una vita sana e produttiva;

g)per "sicurezza dei mezzi di sussistenza" si intende un accesso adeguato e sostenibile a fonti di reddito e risorse per soddisfare le necessità primarie in modo equo (compreso un accesso adeguato ad alimenti, acqua potabile, strutture sanitarie, opportunità di istruzione, alloggi e disponibilità di tempo per partecipare alla vita della comunità ed integrarsi a livello sociale);

h)per "catastrofi naturali" si intendono le conseguenze di calamità naturali, ad esempio siccità, terremoti, frane, eruzioni vulcaniche, inondazioni, organismi nocivi e malattie;

i)per "piccoli agricoltori" si intendono i produttori dotati di risorse limitate proprietari di terreni di superficie inferiore a due (2) ettari, i quali esercitano un'attività su scala troppo ridotta per attrarre la prestazione dei servizi necessari ad aumentare la produttività in modo significativo e sfruttare le opportunità di mercato;

j)per "sviluppo sostenibile", nel contesto della presente parte, si intende anche la gestione e la protezione delle risorse naturali ai fini dello sviluppo economico e sociale in modo tale da soddisfare le necessità dell'uomo a vantaggio della generazione attuale e di quelle future.

ARTICOLO 58

Obiettivi

1.Le Parti convengono che l'obiettivo fondamentale della presente parte è lo sviluppo agricolo sostenibile, che comprende anche la sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, lo sviluppo rurale e la riduzione della povertà nei Paesi partner dell'EAC.

2.Gli obiettivi della presente parte sono:

a)promuovere la cooperazione tra le Parti al fine di creare ricchezza e migliorare la qualità della vita di coloro che esercitano attività agricole mediante un aumento della produzione, della produttività e della quota di mercato;

b)migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale negli Stati partner dell'EAC, promuovendo la creazione di valore aggiunto e aumentando la produzione, la qualità, la sicurezza, l'integrazione dei mercati, il commercio, la disponibilità e l'accessibilità;

c)contribuire alla creazione di posti di lavoro retribuiti lunga tutta la catena del valore in un settore agricolo più moderno;

d)sviluppare industrie moderne e competitive nel settore agricolo;

e)promuovere l'uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali e culturali mediante lo sviluppo di tecnologie sostenibili e rispettose dell'ambiente atte a migliorare la produttività agricola;

f)contribuire alla competitività promuovendo la creazione di valore aggiunto lungo tutta la catena di approvvigionamento ai fini dell'accesso ai mercati;

g)migliorare il reddito dei produttori, potenziando la commercializzazione di prodotti agricoli a maggiore valore aggiunto;

h)agevolare l'adeguamento del settore agricolo e dell'economia rurale per far fronte ai cambiamenti economici globali;

i)mobilitare e aumentare i risultati economici dei piccoli agricoltori sviluppando le capacità delle organizzazioni degli agricoltori;

j)migliorare l'agevolazione degli scambi e dei mercati per i prodotti agricoli al fine di aumentare le entrate in valuta estera;

k)migliorare, all'interno degli Stati partner dell'EAC, le infrastrutture destinate all'aumento della produzione e della produttività e al miglioramento della commercializzazione e della distribuzione dei fattori di produzione e dei prodotti agricoli, con particolare riguardo all'immagazzinamento, alla classificazione, alla lavorazione, all'imballaggio e al trasporto.

ARTICOLO 59

Principi generali

1.Le Parti riconoscono l'importanza dell'agricoltura nelle economie degli Stati partner dell'EAC quale fonte principale di mezzi di sussistenza per la maggior parte della popolazione degli Stati partner dell'EAC, quale fattore essenziale per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, come settore con elevate potenzialità di crescita e di creazione di valore aggiunto e quale fonte di proventi derivanti dalle esportazioni.

2.In considerazione del ruolo polivalente svolto dall'agricoltura nell'economia degli Stati partner dell'EAC, le Parti decidono di adottare un approccio globale all'agricoltura come base per lo sviluppo sostenibile.

3.Le Parti convengono di cooperare per promuovere la crescita sostenibile del settore agricolo, tenendo conto dei suoi molteplici aspetti e della diversità delle caratteristiche economiche, sociali e ambientali e delle strategie di sviluppo degli Stati partner dell'EAC.

4.Le Parti riconoscono che una più profonda integrazione del settore agricolo in tutti gli Stati partner dell'EAC contribuirà all'espansione dei mercati interregionali e aumenterà le opportunità di investimento e di sviluppo del settore privato.

5.Le Parti riconoscono l'importanza di sostenere la produzione agricola, la creazione di valore aggiunto, il commercio agricolo e le iniziative volte allo sviluppo dei mercati mediante strumenti adeguati e la previsione di un quadro normativo appropriato che consenta di adeguarsi all'evoluzione delle condizioni di mercato. A tale riguardo, le Parti decidono di collaborare per attrarre negli Stati membri dell'EAC gli investimenti necessari.

6.Le Parti convengono che le priorità del settore agricolo contemplate nella presente parte devono essere chiaramente collegate al quadro politico generale per la sicurezza alimentare e nutrizionale e per la riduzione della povertà a livello regionale al fine di garantire la coerenza e l'orientamento dell'agenda per lo sviluppo regionale.

ARTICOLO 60

Dialogo globale

1.Le Parti istituiscono un dialogo globale EAC-UE sull'agricoltura e sulla politica di sviluppo rurale ("dialogo sull'agricoltura") riguardante tutte le questioni contemplate nella presente parte. Il dialogo sull'agricoltura segue i progressi compiuti nell'attuazione della presente parte e funge da sede di scambio e di cooperazione in relazione alle rispettive politiche agricole interne delle Parti e, in particolare, al ruolo svolto dall'agricoltura negli Stati partner dell'EAC nell'aumentare i redditi agricoli, la sicurezza alimentare, l'uso sostenibile delle risorse, lo sviluppo rurale e la crescita economica.

2.Il dialogo sull'agricoltura si svolge in seno al comitato degli alti funzionari istituito a norma dell'articolo 106.

3.Le Parti stabiliscono di comune accordo le procedure di lavoro e le modalità per lo svolgimento del dialogo sull'agricoltura.

ARTICOLO 61

Integrazione regionale

Le Parti riconoscono che l'integrazione del settore agricolo nei vari Stati partner dell'EAC, mediante la progressiva eliminazione degli ostacoli e lo sviluppo di un adeguato quadro regolamentare ed istituzionale, l'armonizzazione e la convergenza delle politiche, contribuirà all'approfondimento del processo di integrazione regionale, sostenendo in tal modo l'espansione dei mercati regionali, la quale a sua volta aumenterà le opportunità di investimento e di sviluppo del settore privato.

ARTICOLO 62

Politiche di sostegno

La Parti riconoscono l'importanza di adottare e attuare politiche e riforme istituzionali che rendano possibile e agevolino il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente parte.

ARTICOLO 63

Sviluppo agricolo sostenibile

Le Parti cooperano per realizzare uno sviluppo agricolo sostenibile, con particolare attenzione al sostegno alle popolazioni rurali vulnerabili negli Stati partner dell'EAC alla luce dei cambiamenti dei modelli produttivi e commerciali globali come anche nei gusti e nelle preferenze dei consumatori.

ARTICOLO 64

Sicurezza alimentare e nutrizionale

1.Le Parti convengono che le disposizioni del presente accordo consentono agli Stati partner dell'EAC di attuare misure efficaci per conseguire la sicurezza alimentare e nutrizionale e uno sviluppo agricolo sostenibile, nonché per sviluppare mercati agricoli a livello regionale che consentano di garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale.

2.Le Parti provvedono affinché gli interventi intrapresi a norma della presente parte mirino a migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale e ad evitare l'adozione di misure che possano pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo della sicurezza alimentare e nutrizionale a livello di nucleo familiare, nazionale e regionale.

ARTICOLO 65

Gestione della catena del valore

Le Parti convengono di adottare una strategia regionale per rafforzare la capacità di approvvigionamento nel settore agricolo, identificare i sottosettori agricoli di elevato valore in cui la regione possiede un vantaggio concorrenziale e mettere a frutto gli investimenti che possono agevolare la transizione dai vantaggi comparativi a quelli concorrenziali.

ARTICOLO 66

Sistemi di allarme rapido

Le Parti riconoscono la necessità di istituire, migliorare e potenziare i sistemi di informazione sulla sicurezza alimentare, compresi i sistemi nazionali di allarme rapido, nonché i sistemi di valutazione della vulnerabilità e di monitoraggio, e di attuare interventi di sviluppo delle capacità, attraverso i meccanismi esistenti a livello internazionale e regionale e in sinergia con tali meccanismi.

ARTICOLO 67

Tecnologia

Le Parti riconoscono l'importanza di tecnologie agricole moderne e sostenibili e convengono di sviluppare e promuovere l'uso di tecnologie agricole moderne che comprendano:

a)sistemi di irrigazione e di fertirrigazione sostenibili;

b)colture dei tessuti e micropropagazione;

c)sementi migliorate;

d)inseminazione artificiale;

e)difesa fitosanitaria integrata;

f)imballaggio dei prodotti;

g)trattamento dopo la raccolta;

h)laboratori accreditati;

i)biotecnologie;

j)valutazione e gestione del rischio.

ARTICOLO 68

Misure di politica nazionale

1.Ciascuna Parte garantisce la trasparenza del sostegno all'agricoltura connesso agli scambi di prodotti agricoli. A tal fine, l'UE informa periodicamente gli Stati partner dell'EAC, nel quadro del dialogo sull'agricoltura, in merito alla base giuridica, alla forma e all'entità di tale sostegno. Tali informazioni si intendono trasmesse se sono rese accessibili, dalle Parti o per loro conto, su un sito web pubblico.

2A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE non accorda agli Stati partner dell'EAC sovvenzioni all'esportazione dei prodotti agricoli. Tale divieto è riesaminato dal Consiglio APE dopo 48 mesi.

3.Il comitato degli alti funzionari esamina inoltre le questioni che possono insorgere in relazione all'accesso dei prodotti agricoli di una Parte al mercato dell'altra Parte. Il comitato può rivolgere raccomandazioni al Consiglio APE a norma dell'articolo 107.

ARTICOLO 69

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di base

1.Le Parti riconoscono le difficoltà che gli Stati partner dell'EAC devono affrontare in quanto per ottenere entrate in valuta straniera dipendono dalle esportazioni di prodotti agricoli di base primari, soggetti ad un'elevata volatilità dei prezzi e a un deterioramento delle ragioni di scambio.

2.Le Parti decidono di:

a)rafforzare il partenariato pubblico-privato per gli investimenti destinati alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli di base;

b)cooperare allo sviluppo delle capacità di accesso ai mercati di nicchia e favorire la conformità alle norme applicabili ai prodotti di base al fine di soddisfare le condizioni di tali mercati;

c)sostenere la diversificazione della produzione agricola e dei prodotti di esportazione negli Stati partner dell'EAC;

d)migliorare il reddito dei produttori potenziando la commercializzazione di prodotti agricoli ad alto valore aggiunto.

ARTICOLO 70

Monitoraggio

Le Parti convengono che il Consiglio APE riesamina e controlla l'attuazione dei rispettivi obblighi derivanti dal presente accordo. Il Consiglio APE garantisce una vigilanza efficace dell'adempimento degli obblighi garantendo la trasparenza e dà alle Parti la possibilità di valutare il contributo offerto da tali obblighi alla realizzazione dell'obiettivo a lungo termine, vale a dire l'istituzione di un sistema di commercio agricolo equo e orientato al mercato.

ARTICOLO 71

Paesi importatori netti di prodotti alimentari

1.Le Parti riconoscono l'importanza di dare una risposta alle preoccupazioni degli Stati partner dell'EAC importatori netti di prodotti alimentari. L'obiettivo del presente articolo è quindi assistere i paesi importatori netti di prodotti alimentari a elaborare programmi che garantiscano la sicurezza alimentare.

2.Le Parti decidono di:

a)affrontare i vincoli che limitano la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti alimentari nella regione EAC;

b)far arrivare gli aiuti alimentari dagli Stati partner dell'EAC e dalle altre comunità economiche regionali africane;

c)migliorare il coordinamento degli aiuti alimentari.

3.Le Parti convengono di mantenere un adeguato livello di aiuti alimentari, tenendo conto degli interessi dei beneficiari degli aiuti alimentari, e di garantire che le misure di cui al paragrafo 2 non ostacolino involontariamente la distribuzione degli aiuti alimentari forniti per far fronte a situazioni di emergenza.

4.Le Parti provvedono affinché gli aiuti alimentari siano forniti in piena conformità alle misure intese a evitare distorsioni commerciali, garantendo tra l'altro:

a)che tutte le transazioni relative agli aiuti alimentari rispondano alle necessità e siano interamente a titolo gratuito;

b)che tali transazioni non siano direttamente o indirettamente collegate ad esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi.

ARTICOLO 72

Importanza di determinati settori

1.Le Parti riconoscono che:

a)per garantire la sicurezza dei mezzi di sussistenza delle popolazioni rurali, è importante assicurare un adeguato accesso al cibo, ad acqua potabile sicura e pulita, a strutture sanitarie, ad opportunità di istruzione e ad alloggi e la partecipazione alla vita delle comunità e l'integrazione sociale;

b)lo sviluppo delle infrastrutture agricole, anche per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione, svolge un ruolo essenziale nello sviluppo socioeconomico delle zone rurali e nell'integrazione regionale degli Stati partner dell'EAC;

c)i servizi di supporto tecnico, come la ricerca, la divulgazione e la formazione professionale nel settore agricolo, sono importanti per aumentare la produttività agricola;

d)i finanziamenti agricoli agevolati sono una misura importante per trasformare il settore agricolo negli Stati partner dell'EAC. Sono necessari finanziamenti per lo sviluppo delle tecnologie agricole, per le assicurazioni e i crediti agricoli, per lo sviluppo delle infrastrutture , per i mercati e per la formazione degli agricoltori; e

e)uno sviluppo rurale sostenibile è importante per migliorare il tenore di vita delle popolazioni rurali degli Stati partner dell'EAC.

2.Le Parti convengono di cooperare per quanto concerne la sicurezza dei mezzi di sussistenza, le infrastrutture agricole, i servizi di supporto tecnico i servizi di finanziamento all'agricoltura e lo sviluppo rurale, secondo quanto previsto nella parte V, titolo II.

ARTICOLO 73

Scambio di informazioni e consultazioni

1.Le Parti convengono di scambiarsi esperienze e informazioni sulle migliori pratiche e di consultarsi in merito a tutti i temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Parte.

2.Le Parti decidono di:

a)scambiarsi informazioni sulla produzione, sui consumi e sugli scambi di prodotti agricoli e sull'evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli;

b)scambiarsi informazioni sulle opportunità di investimento e sugli incentivi disponibili nel settore agricolo, anche a livello di attività su piccola scala;

c)scambiarsi informazioni tra loro sulle politiche e sulle disposizioni legislative e regolamentari relative al settore agricolo;

d)discutere i cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione del settore agricolo come pure l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nella prospettiva dell'integrazione regionale;

e)scambiarsi informazioni sulle nuove tecnologie più appropriate nonché sulle politiche e sulle misure riguardanti la qualità dei prodotti agricoli.

ARTICOLO 74

Indicazioni geografiche

1.Le Parti riconoscono l'importanza delle indicazioni geografiche per l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale.

2.Le Parti convengono di collaborare per individuare , riconoscere e registrare i prodotti che potrebbero essere protetti come indicazioni geografiche, e per qualunque altro intervento volto a proteggere i prodotti individuati.

PARTE V: COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLO SVILUPPO

ARTICOLO 75

Disposizioni generali

1.In conformità agli articoli 34 e 35 dell'accordo di partenariato ACP-UE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, nella versione aggiornata ad oggi, le Parti ribadiscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento fondamentale del loro partenariato e un fattore essenziale per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

2.Le Parti convengono di affrontare le esigenze di sviluppo degli Stati partner dell'EAC, aumentando la capacità di produzione e di offerta, favorendo le trasformazioni strutturali e la competitività delle loro economie, migliorando la loro diversificazione economica e aumentando la creazione di valore aggiunto, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e sostenere l'integrazione regionale.

3.Le Parti si impegnano a cooperare in modo da agevolare l'attuazione del presente accordo e sostenere l'integrazione regionale e le strategie di sviluppo. Le Parti concordano che la cooperazione si basa sulla parte relativa alla cooperazione economica e allo sviluppo e sulla matrice di sviluppo dell'APE, nonché sulle strategie di sviluppo regionale e nazionale degli Stati partner dell'EAC. La matrice e i corrispondenti parametri di riferimento, indicatori e obiettivi di base, che riflettono le esigenze individuate dagli Stati partner dell'EAC al momento della firma, sono specificati negli allegati III(a) e III(b) acclusi al presente accordo. Essi sono riesaminati ogni cinque (5) anni. La cooperazione consiste in un sostegno, finanziario e non, agli Stati partner dell'EAC.

4.A tale proposito, il finanziamento della cooperazione allo sviluppo tra gli Stati partner dell'EAC e l'UE per l'attuazione del presente accordo è effettuato nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo e nel quadro dei pertinenti strumenti successivi finanziati dal bilancio generale dell'UE. In tale contesto, tenuto conto delle nuove sfide che derivano dal rafforzamento dell'integrazione regionale e da una maggiore concorrenza sui mercati mondiali, le Parti convengono che una delle priorità consiste nel sostenere l'attuazione del presente accordo. Le Parti convengono di mobilitare gli strumenti finanziari previsti dall'accordo di Cotonou in modo da ottimizzare i previsti vantaggi del presente accordo.

5.Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti si impegnano a mobilitare risorse separatamente e congiuntamente sulla base degli orientamenti forniti dalle disposizioni specifiche di cui al titolo X in materia di mobilitazione delle risorse.

6.In coerenza con la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, adottata nel 2005, le Parti convengono di utilizzare e sostenere adeguatamente i meccanismi di erogazione, i fondi o gli strumenti nazionali e/o regionali per convogliare e coordinare le risorse destinate all'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 76

Obiettivi

La cooperazione economica e allo sviluppo mira a:

a)promuovere la competitività delle economie degli Stati partner dell'EAC;

b)rafforzare la capacità di offerta e consentire l'armoniosa attuazione del presente accordo;

c)trasformare la struttura delle economie degli Stati partner dell'EAC creando una base economica solida, competitiva e diversificata mediante il potenziamento della produzione, della distribuzione, del trasporto e della commercializzazione;

d)sviluppare la capacità commerciale e di attrarre investimenti;

e)rafforzare le politiche e la regolamentazione in materia di scambi e investimenti;

f)approfondire l'integrazione regionale.

ARTICOLO 77

Ambiti di cooperazione

La cooperazione economica e allo sviluppo include i seguenti ambiti:

a)infrastrutture;

b)agricoltura e zootecnia;

c)sviluppo del settore privato;

d)pesca;

e)acqua e ambiente;

f)questioni relative all'accesso al mercato;

i)questioni sanitarie e fitosanitarie;

ii)ostacoli tecnici agli scambi;

iii)dogane e agevolazione degli scambi negli Stati partner dell'EAC;

g)misure di adeguamento all'APE;

h)mobilitazione delle risorse.

TITOLO I: INFRASTRUTTURE

ARTICOLO 78

Campo di applicazione e obiettivi

1.La cooperazione allo sviluppo di infrastrutture fisiche comprende in particolare i trasporti, l'energia e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2.Gli obiettivi in questo ambito sono:

a)promuovere la competitività degli Stati partner dell'EAC;

b)affrontare le restrizioni sul fronte dell'offerta a livello istituzionale, nazionale e regionale; e

c)potenziare lo sviluppo di partenariati pubblico-privati.

ARTICOLO 79

Trasporti

1.La cooperazione nel settore dei trasporti comprende i trasporti stradali, ferroviari, aerei e per vie navigabili.

2.Gli obiettivi in questo ambito sono:

a)migliorare i collegamenti nazionali e regionali per approfondire l'integrazione economica regionale;

b)sviluppare, ristrutturare, ripristinare, potenziare e ammodernare i sistemi di trasporto degli Stati partner dell'EAC al fine di renderli durevoli ed efficienti;

c)migliorare la circolazione delle persone e il flusso delle merci; e

d)fornire un migliore accesso ai mercati attraverso il miglioramento dei trasporti stradali, aerei, marittimi, ferroviari e per vie navigabili interne. 

3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)gestione dei sistemi di trasporto;

b)miglioramento, sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture a ogni livello, compreso lo sviluppo di reti di infrastrutture intermodali;

c)rafforzamento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative degli Stati partner dell'EAC per quanto concerne le attività di normazione, la garanzia della qualità, la metrologia e i servizi di valutazione della conformità;

d)sviluppo e trasferimento di tecnologie, innovazione, scambi di informazioni, reti e marketing;

e)stimolo ai partenariati, ai collegamenti e alle joint venture tra operatori economici;

f)miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei trasporti, anche per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, la gestione delle merci pericolose e la risposta alle emergenze;

g)sviluppo di politiche di trasporto regionale e dei pertinenti quadri normativi.

ARTICOLO 80

Energia

1.La cooperazione nel settore dell'energia comprende la partecipazione dei settori pubblico e privato alla produzione, alla trasmissione, alla distribuzione e agli scambi transfrontalieri di energia.

2.Gli obiettivi in questo ambito sono:

a)sviluppare, rafforzare e ampliare le capacità di produzione di energia della regione;

b)aumentare il numero di fonti alternative di energia;

c)sviluppare, aumentare e ampliare le reti energetiche;

d)sviluppare, potenziare e ampliare la distribuzione e la trasmissione;

e)migliorare l'accesso degli Stati partner dell'EAC a fonti energetiche pulite, moderne, efficienti, affidabili, diversificate, sostenibili e rinnovabili, a prezzi competitivi;

f)migliorare la capacità di produzione, distribuzione e gestione dell'energia a livello nazionale e regionale;

g)promuovere l'interconnessione energetica sia all'interno sia all'esterno degli Stati partner dell'EAC per ottimizzare l'uso dell'energia; e

h)sostenere la creazione di un ambiente idoneo ad attrarre gli investimenti nel settore.

3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)capacità di produzione, trasmissione e distribuzione delle fonti energetiche attuali, in particolare acqua, petrolio e biomassa;

b)diversificazione del mix energetico in modo che esso comprenda altre potenziali fonti di energia, accettabili da un punto di vista sociale e ambientale e in grado di ridurre la dipendenza dal petrolio;

c)sviluppo di infrastrutture energetiche, anche nelle zone rurali;

d)elaborazione di idonee riforme politiche e normative in campo energetico, riguardanti tra l'altro gli aspetti della commercializzazione e della privatizzazione;

e)cooperazione e interconnessione a livello regionale e interregionale nel campo della produzione e della distribuzione di energia;

f)rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, miglioramento gestionale, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;

g)sviluppo e trasferimento di tecnologie, ricerca e sviluppo (R&S), innovazione, scambio di informazioni, sviluppo di banche dati e reti;

h)partenariati, collegamenti e joint venture.

ARTICOLO 81

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

1.La cooperazione nel settore delle TIC comprende: lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la competitività, l'innovazione e una transizione armoniosa verso la società dell'informazione.

2.Gli obiettivi in questo ambito sono:

a)sviluppare il settore delle TIC;

b)migliorare il contributo delle TIC all'agevolazione degli scambi attraverso i servizi elettronici (e-services), il commercio elettronico, la pubblica amministrazione elettronica (e-government), la sanità elettronica, la sicurezza delle transazioni e altri settori socioeconomici.

3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)connettività ed efficacia economica delle TIC a livello nazionale, regionale e mondiale;

b)diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c)sviluppo del quadro giuridico e regolamentare in materia di TIC;

d)sviluppo e trasferimento di tecnologie, applicazioni tecnologiche, R&S, innovazione, scambi di informazioni, reti e marketing;

e)rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;

f)partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;

g)promozione e sostegno dello sviluppo di mercati di nicchia per i servizi basati sulle TIC.

TITOLO II: AGRICOLTURA

ARTICOLO 82

Campo di applicazione e obiettivi

1.La cooperazione prevista dal presente titolo si applica alle colture e al patrimonio zootecnico, compresi gli insetti utili.

2.Le Parti convengono che l'obiettivo principale del presente titolo è lo sviluppo agricolo sostenibile, che comprende anche la sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, lo sviluppo rurale e la riduzione della povertà nei Paesi partner dell'EAC.

3.Gli altri obiettivi del presente titolo sono stabiliti all'articolo 58 della parte IV.

ARTICOLO 83

Ambiti di cooperazione

1.Le Parti riconoscono l'importanza del settore agricolo per le economie degli Stati partner dell'EAC e convengono di cooperare per promuovere la sua trasformazione al fine di aumentarne la competitività, garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale e lo sviluppo rurale e facilitare l'adeguamento dell'agricoltura e dell'economia rurale agli effetti dell'attuazione del presente accordo, con particolare attenzione ai piccoli agricoltori.

2.Le Parti convengono di cooperare nei seguenti settori:

a) Integrazione regionale

Miglioramento dell'accesso ai mercati regionali e internazionali dei prodotti agricoli, compreso lo sviluppo di sistemi di mercato e di strategie di sviluppo del mercato.

b) Politiche di sostegno

i)Sviluppo delle politiche agricole nazionali e regionali e di quadri giuridici e regolamentari, potenziamento delle capacità necessarie e sostegno allo sviluppo istituzionale;

ii)potenziamento delle capacità degli Stati partner dell'EAC di sfruttare pienamente le maggiori opportunità commerciali e ottimizzare i benefici delle riforme del commercio.

c) Sviluppo agricolo sostenibile

i)Svolgimento di attività congiunte su base regionale, anche per quanto concerne la produzione di fertilizzanti e di sementi, lo sviluppo del patrimonio zootecnico e la lotta contro le malattie delle piante e contro le malattie animali;

ii)promozione e rafforzamento delle attività di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e trasporto e di lavorazione di prodotti agricoli;

iii)rafforzamento delle capacità necessarie per conformarsi alle norme internazionali relative alla produzione agricola, all'imballaggio e alle misure SPS.

d) Infrastrutture agricole

i)Sviluppo delle infrastrutture di sostegno all'agricoltura, compresi sistemi di irrigazione sostenibili e sistemi di recupero stoccaggio e gestione delle acque, commercializzazione e classificazione;

ii)sviluppo delle infrastrutture di ricerca e formazione, degli impianti di stoccaggio, delle strade di accesso locali e dei raccordi stradali;

iii)sviluppo di infrastrutture per la trasformazione dei prodotti agricoli;

iv)istituzione di un centro di agrometeorologia negli Stati partner dell'EAC;

v)sviluppo di infrastrutture di mercato moderne per l'espansione dei mercati nazionali e regionali.

e) Sicurezza alimentare e nutrizionale

i)Rafforzamento delle capacità delle comunità rurali e urbane per quanto concerne la promozione di condizioni di vita migliori, l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile;

ii)diversificazione della produzione agricola e sviluppo di prodotti che rispondano alle esigenze di sicurezza alimentare e nutrizionale degli Stati partner dell'EAC;

iii)elaborazione e attuazione di programmi diretti ad aumentare la produzione e la produttività del settore agricolo, con particolare riguardo ai piccoli agricoltori;

iv)sviluppo delle capacità necessarie per garantire l'osservanza delle norme di sicurezza alimentare a livello nazionale e regionale; e

v)elaborazione e attuazione di programmi di adeguamento sociale nelle regioni colpite da catastrofi naturali.

f) Gestione della catena del valore

i)Promozione dell'uso di tecnologie agricole sostenibili e fornitura dei fattori di produzione agricoli necessari;

ii)miglioramento della produzione, della produttività e della competitività del settore agricolo mediante la promozione delle industrie del settore;

iii)maggiore creazione di valore aggiunto lungo tutta la catena di approvvigionamento dei prodotti agricoli al fine di soddisfare le esigenze dei mercati nazionali, regionali e internazionali; e

iv)promozione dello sviluppo di attività riguardanti la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione e il trasporto dei prodotti agricoli.

g) Sistemi di allarme preventivo

i)Sviluppo delle capacità di valutare i probabili effetti di catastrofi imminenti e di diffondere informazioni a tale riguardo con largo anticipo in modo da adottare misure di emergenza e garantire una reazione tempestiva;

ii)sviluppo e gestione di sistemi di informazione nazionali e regionali;

iii)sviluppo, potenziamento e collegamento dei sistemi di allarme preventivo e dei piani e delle strategie di emergenza per la gestione della reazione alle catastrofi a livello nazionale e regionale; e

iv)sostegno alle alternative di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici negli
Stati partner dell'EAC.

h) Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di base

i)Sviluppo delle capacità di accesso ai mercati di nicchia e agevolazione del rispetto delle norme sui prodotti di base al fine di soddisfare i requisiti di tali mercati;

ii)diversificazione della produzione agricola e dei prodotti per l'esportazione negli Stati partner dell'EAC;

iii)sviluppo di infrastrutture di mercato moderne per l'espansione dei mercati nazionali e regionali; e

iv)sviluppo di programmi di imballaggio e di etichettatura dei prodotti che consentano ai produttori degli Stati partner dell'EAC di ottenere prezzi più elevati per le esportazioni dei prodotti di base.

Sviluppo rurale

i)Sviluppo delle capacità dei gruppi di agricoltori lungo tutta la catena del valore in agricoltura;

ii)miglioramento delle strutture di trasporto, di comunicazione e di mercato per la commercializzazione dei fattori di produzione e dei prodotti agricoli;

iii)superamento degli ostacoli socioculturali, quali le differenze linguistiche, i livelli di alfabetizzazione, le discriminazioni di genere, la salute di comunità, che incidono sulla natura dei sistemi agricoli;

iv)miglioramento dell'accesso degli agricoltori ai servizi creditizi e della gestione delle risorse naturali e culturali; e

v)sviluppo delle misure necessarie a sostenere la disponibilità tempestiva di fattori di produzione agricoli adeguati ai piccoli agricoltori.

j) Paesi importatori netti di prodotti alimentari

Affrontare i vincoli che limitano la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti alimentari negli Stati partner dell'EAC.

k) Sicurezza dei mezzi di sussistenza

i)Potenziamento delle capacità inerenti allo sviluppo di servizi sociali per le popolazioni delle zone rurali e periurbane;

ii)aumento del reddito totale delle famiglie derivante dalla produzione agricola anche mediante la diversificazione, l'aggiunta di valore, l'occupazione all'esterno delle aziende agricole e l'adozione di nuove tecnologie agricole sostenibili negli Stati partner dell'EAC;

iii)aumento della produttività del settore agricolo negli Stati partner dell'EAC; e

iv)aumento dell'uso di tecnologie agricole sostenibili.

l) Servizi di supporto tecnico

L'UE si impegna a fornire agli Stati partner dell'EAC risorse adeguate e assistenza tecnica per lo sviluppo delle capacità in forme prevedibili e sostenibili nei seguenti ambiti:

i)potenziamento dell'innovazione e del trasferimento di tecnologie, conoscenze e R&S;

ii)sviluppo e maggior uso della meccanizzazione nel settore agricolo degli Stati partner dell'EAC;

iii)creazione di stabilimenti e di sistemi di distribuzione dei fattori di produzione agricoli negli Stati partner dell'EAC;

iv)promozione e potenziamento degli investimenti in attività di ricerca agricola, servizi di divulgazione, formazione e collegamento tra ricerca, divulgazione e agricoltori;

v)creazione e potenziamento di centri di eccellenza regionali, tra i quali un centro di agrometeorologia, laboratori di biotecnologia, di analisi e diagnostici per le colture, il patrimonio zootecnico e i terreni; e

vi)miglioramento dell'accesso ai servizi nel settore della produzione vegetale e animale, compresi servizi di selezione del bestiame, servizi veterinari e fitosanitari.

m) Servizi di finanziamento all'agricoltura

i)Rafforzamento dei servizi finanziari rurali a favore dei piccoli produttori, trasformatori e commercianti;

ii)sviluppo di meccanismi gestiti a livello regionale o di un fondo per lo sviluppo agricolo e rurale;

iii)creazione di istituzioni di microfinanza e di sistemi assicurativi per l'agricoltura;

iv)agevolazione dell'accesso al credito fornito da banche e da altre istituzioni finanziarie a favore degli agricoltori, dei trasformatori e commercianti agricoli; e

v)sostegno alle istituzioni finanziarie degli Stati partner dell'EAC al servizio del settore agricolo e agevolazione dell'accesso ai mercati dei capitali per consentire al settore privato di finanziarsi sia a breve sia a lungo termine.

n) Indicazioni geografiche 

i)sviluppo di politiche e quadri giuridici sulle indicazioni geografiche;

ii)definizione di norme sulle indicazioni geografiche;

iii)elaborazione di un codice di buone pratiche per la definizione dei prodotti in relazione all'origine;

iv)sostegno alle organizzazioni e alle istituzioni locali nel coordinamento dei soggetti interessati locali in materia di indicazioni geografiche e conformità dei prodotti;

v)sviluppo delle capacità di identificazione, registrazione, commercializzazione, tracciabilità e conformità per quanto concerne i prodotti protetti da indicazioni geografiche; e

vi)sviluppo di qualunque altro settore di cooperazione che possa emergere in futuro nel presente ambito.

TITOLO III: SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO

ARTICOLO 84

Campo di applicazione e obiettivi

1.La cooperazione in materia di sviluppo del settore privato comprende la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese.

2.Gli obiettivi del presente titolo sono:

a)creare un ambiente favorevole alla promozione degli investimenti e delle imprese private, compresi lo sviluppo di nuovi settori, gli investimenti esteri diretti (IED) e i trasferimenti di tecnologie;

b)rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la creazione di valore;

c)migliorare l'accesso ai finanziamenti per investimenti forniti dalle istituzioni finanziarie dell'UE, come la Banca europea per gli investimenti;

d)sviluppare le capacità e fornire sostegno istituzionale a favore delle istituzioni preposte allo sviluppo del settore privato, come le agenzie per la promozione degli investimenti, gli organismi di vertice, le camere di commercio, le associazioni, i punti di contatto e le istituzioni per l'agevolazione degli scambi;

e)sviluppare e/o rafforzare un quadro politico, giuridico e regolamentare che promuova e tuteli gli investimenti;

f)migliorare il sostegno e i meccanismi di erogazione al settore privato delle istituzioni comuni ACP-UE, compreso il centro per lo sviluppo dell'agricoltura, al fine di promuovere gli investimenti negli Stati partner dell'EAC; e

g)creare e potenziare partenariati, joint venture, subappalti nonché l'esternalizzazione e i collegamenti.

ARTICOLO 85

Promozione degli investimenti

Le Parti convengono di promuovere gli investimenti negli Stati partner dell'EAC nei seguenti ambiti:

a)sostegno alle riforme delle politiche e dei quadri giuridici e regolamentari;

b)sostegno allo sviluppo delle capacità istituzionali, in particolare delle capacità delle agenzie per la promozione degli investimenti degli Stati partner dell'EAC e delle istituzioni attive nella promozione e nell'agevolazione degli investimenti esteri e locali;

c)sostegno alla creazione di strutture amministrative adeguate, compresi gli sportelli unici, per l'ammissione e la realizzazione degli investimenti;

d)sostegno alla creazione e al mantenimento nel tempo di un ambiente prevedibile e sicuro per gli investimenti;

e)sostegno agli sforzi degli Stati partner dell'EAC diretti a concepire strumenti generatori di entrate al fine di mobilitare risorse per gli investimenti;

f)iniziative volte a creare e sostenere sistemi di assicurazione contro i rischi che fungano da meccanismi di attenuazione dei rischi volti a stimolare la fiducia degli investitori negli Stati partner dell'EAC;

g)sostegno alla creazione di meccanismi per lo scambio di informazioni tra le agenzie per gli investimenti degli Stati partner dell'EAC e le loro controparti nell'UE;

h)promozione degli investimenti del settore privato dell'UE negli Stati partner dell'EAC;

i)sostegno alla creazione di quadri e di strumenti finanziari adeguati alle esigenze di investimento delle PMI; e

j)agevolazione dei partenariati mediante joint venture e finanziamenti in conto capitale.

ARTICOLO 86

Sviluppo delle imprese

Le Parti convengono di collaborare allo sviluppo delle imprese negli Stati partner dell'EAC sostenendo:

a)la promozione del dialogo, della cooperazione e di partenariati commerciali EAC-UE nel settore privato;

b)gli sforzi volti a promuovere ed integrare le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI) nelle attività commerciali generali;

c)la promozione dell'efficienza nella produzione e nella commercializzazione da parte delle aziende degli Stati partner dell'EAC;

d)l'attuazione di strategie di sviluppo del settore privato da parte degli Stati partner dell'EAC;

e)la promozione di un ambiente favorevole allo sviluppo e alla crescita delle MPMI;

f)la capacità delle organizzazioni del settore privato di conformarsi alle norme internazionali;

g)la protezione dell'innovazione dalla pirateria; e

h)le capacità degli Stati partner dell'EAC di prospezione, sfruttamento e commercializzazione delle risorse naturali.

TITOLO IV: PESCA

ARTICOLO 87

Ambito della cooperazione

La cooperazione nel settore della pesca riguarda la pesca marittima, la pesca nelle acque interne e l'acquacoltura.

ARTICOLO 88

Settori di cooperazione nella pesca marittima

1.La cooperazione nel settore della pesca marittima comprende:

a)la gestione e la conservazione delle risorse della pesca;

b)la gestione delle navi e la disciplina delle fasi successive alla cattura;

c)le misure finanziarie e commerciali; e

d)lo sviluppo della pesca e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura marina.

2.L'UE contribuisce a mobilitare le risorse per attuare la cooperazione a livello nazionale e regionale negli ambiti individuati, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità regionali.

3.Nel rispetto di quanto disposto dalla parte III del presente accordo e dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)sviluppo e miglioramento delle infrastrutture per lo stoccaggio, la commercializzazione e la distribuzione del pesce e dei prodotti della pesca;

b)sviluppo di capacità a livello nazionale e regionale per soddisfare i requisiti tecnici SPS/TBT/HACCP (analisi di rischio e punti critici di controllo), sviluppo di sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle zone economiche esclusive degli Stati partner dell'EAC, introduzione e gestione di sistemi di certificazione di specifici tipi di pesca marina;

c)investimenti e trasferimenti di tecnologia nei settori dell'esercizio della pesca, della trasformazione del pescato, dei servizi portuali, dello sviluppo e del miglioramento delle strutture portuali, della diversificazione della pesca in modo da sfruttare le specie diverse dai tonnidi attualmente non utilizzate o sottoutilizzate;

d)joint venture e collegamenti in particolare con le MPMI e le attività di pesca artigianale all'interno della catena di approvvigionamento della pesca;

e)creazione di valore in relazione al pesce; e

f)R&S in merito alla valutazione degli stock ittici e ai livelli di sostenibilità.

4.Le Parti si impegnano a cooperare per promuovere la costituzione di joint venture impegnate nell'esercizio della pesca, nella trasformazione del pescato, nei servizi portuali, nell'aumento della capacità di produzione, nel potenziamento della competitività della pesca e delle attività e dei servizi correlati, nella trasformazione a valle, nello sviluppo e nel potenziamento delle strutture portuali, nella diversificazione della pesca in modo da sfruttare le specie diverse dai tonnidi attualmente non utilizzate o sottoutilizzate.

ARTICOLO 89

Sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura

La cooperazione allo sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura comprende i contributi dell'UE nei seguenti ambiti:

a)il rafforzamento delle capacità e sviluppo dei mercati di esportazione mediante:

i)il rafforzamento delle capacità per quanto concerne la produzione industriale e artigianale, la trasformazione e la diversificazione dei prodotti così da rafforzare la competitività della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura nella regione. Questi risultati potrebbero essere conseguiti, ad esempio, mediante l'istituzione di centri di ricerca e sviluppo (R&S) impegnati anche nello sviluppo dell'acquacoltura per le aziende di allevamento ittico a carattere commerciale;

ii)lo sviluppo di competenze per la gestione delle filiere dei mercati di esportazione, comprese l'introduzione e la gestione di sistemi di certificazione di particolari linee di prodotti, la promozione commerciale, la creazione di valore aggiunto e la riduzione delle perdite di prodotti della pesca successivamente alla cattura;

iii)l'innalzamento delle capacità regionali, ad esempio attraverso un potenziamento delle autorità competenti in materia di pesca, delle associazioni dei pescatori e degli operatori commerciali, in modo che possano partecipare agli scambi dei prodotti della pesca con la parte UE e ai programmi di formazione sullo sviluppo e sulla definizione dell'immagine (branding) dei prodotti;

b)il potenziamento delle infrastrutture mediante:

i)lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture per la pesca nelle acque interne e per l'acquacoltura;

ii)l'agevolazione dell'accesso ai finanziamenti per le infrastrutture, compreso ogni tipo di attrezzatura;

c)il miglioramento delle tecnologie mediante:

i)lo sviluppo delle capacità tecniche, compresa la promozione della tecnologia che genera valore aggiunto, ad esempio attraverso il trasferimento di tecnologie della pesca dall'UE agli Stati partner dell'EAC;

ii)il rafforzamento della capacità di gestione della pesca nella regione, ad esempio mediante la ricerca e sistemi di raccolta di dati e mediante il sostegno a tecnologie adeguate per la gestione della fase della cattura e di quelle successive;

d)lo sviluppo di quadri normativi e regolamentari mediante:

i)l'elaborazione di disposizioni regolamentari sulla pesca nelle acque interne e sull'acquacoltura e di sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza;

ii)lo sviluppo di strumenti giuridici e regolamentari adeguati in materia di diritti di proprietà intellettuale e il rafforzamento delle capacità per attuare tali strumenti nel commercio internazionale;

iii)la protezione dei marchi di qualità ecologica e della proprietà intellettuale;

e)investimenti e finanziamenti mediante:

i)la promozione di joint venture e di altre forme di investimenti misti tra soggetti interessati delle Parti, ad esempio per stabilire modalità di individuazione degli investitori per le joint venture nei settori della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura;

ii)l'accesso alle agevolazioni creditizie per lo sviluppo – nel settore della pesca nelle acque interne – di piccole e medie imprese e di imprese su scala industriale;

f)conservazione dell'ambiente e degli stock ittici nel settore della pesca mediante:

i)misure volte a garantire che il commercio ittico favorisca la conservazione dell'ambiente, preservi gli stock dal depauperamento, assicuri il mantenimento della biodiversità e l'introduzione prudente di specie esotiche in acquacoltura - introduzione che deve avvenire con prudenza solo in spazi controllati/chiusi, sentiti tutti i paesi vicini interessati;

g)misure socioeconomiche e di riduzione della povertà mediante:

i)la promozione delle piccole e medie imprese operanti nei settori della pesca, della trasformazione del pescato e del commercio ittico, attraverso un rafforzamento della capacità degli Stati partner dell'EAC di effettuare scambi commerciali con l'UE;

ii) la partecipazione dei gruppi marginali alle attività del settore della pesca, ad esempio mediante la promozione della parità tra i generi nella pesca e in particolare attraverso la qualificazione di operatrici commerciali impegnate nel settore in questione e intenzionate a operare in tale settore. Verranno coinvolti in questi processi anche altri gruppi svantaggiati che hanno le potenzialità per operare nel settore della pesca nella prospettiva di uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

TITOLO V: ACQUA E AMBIENTE

ARTICOLO 90

Campo di applicazione e obiettivi

1.La cooperazione di cui al presente titolo comprende le risorse naturali, in particolare l'acqua, l'ambiente e la biodiversità.

2.Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:

a)potenziare i collegamenti tra il commercio e l'ambiente;

b)sostenere l'attuazione di accordi, convenzioni e trattati internazionali in materia di ambiente;

c)garantire l'equilibrio tra la gestione ambientale e la riduzione della povertà;

d)proteggere l'ambiente e promuovere la conservazione della biodiversità e del patrimonio genetico;

e)promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse naturali;

f)agevolare e incoraggiare l'utilizzo sostenibile delle risorse comuni;

g)promuovere il coinvolgimento del settore pubblico e di quello privato nella gestione delle risorse naturali.

ARTICOLO 91

Risorse idriche

1.La cooperazione nel settore delle risorse idriche comprende l'irrigazione, la produzione di energia idroelettrica, la produzione e l'approvvigionamento di acqua e la protezione dei bacini idrografici.

2.Gli obiettivi di cooperazione in tale settore sono:

a)promuovere un uso e una gestione sostenibili delle risorse idriche negli Stati partner dell'EAC in modo da migliorare le condizioni di vita della popolazione degli Stati partner dell'EAC;

b)favorire la cooperazione regionale per un uso sostenibile delle risorse idriche transfrontaliere;

c)sviluppare infrastrutture di approvvigionamento idrico a fini produttivi.

3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)sviluppo di infrastrutture di approvvigionamento idrico nella regione;

b)elaborazione dei quadri giuridici e regolamentari pertinenti;

c)gestione integrata delle risorse idriche;

d)rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio, miglioramento della gestione delle acque e delle strutture istituzionali;

e)creazione di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;

f)promozione dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie, delle applicazioni tecnologiche, di R&S, dell'innovazione, degli scambi di informazioni e delle reti;

g)potenziamento della lotta contro l'inquinamento idrico, della depurazione e della conservazione delle acque, del trattamento e del recupero delle acque reflue;

h)promozione di sistemi d'irrigazione sostenibili.

ARTICOLO 92

Ambiente

1.La cooperazione in materia ambientale comprende la protezione e la gestione sostenibile dell'ambiente e l'attuazione di politiche ambientali con valenze commerciali.

2.Gli obiettivi di cooperazione in tale settore sono:

a)proteggere, ripristinare e conservare l'ambiente e la biodiversità (la flora, la fauna e il materiale genetico microbico, compresi i loro ecosistemi);

b)sviluppare i settori degli Stati partner dell'EAC che utilizzano tecnologie rispettose dell'ambiente;

c)promuovere lo sviluppo, il trasferimento e l'applicazione di tecnologie, la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e lo scambio di informazioni.

3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)attuazione di accordi, convenzioni e trattati internazionali in materia di ambiente;

b)rafforzamento e promozione dell'uso equo e sostenibile, della conservazione e della gestione dell'ambiente e della biodiversità, comprese le risorse forestali e la flora e fauna selvatica;

c)rafforzamento dei quadri giuridici e istituzionali e della capacità di elaborare, attuare, gestire e applicare disposizioni legislative e regolamentari, norme e politiche in campo ambientale;

d)creazione di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;

e)prevenzione e attenuazione degli effetti delle catastrofi ambientali naturali e della perdita di biodiversità;

f)promozione dello sviluppo, dell'adattamento e del trasferimento delle tecnologie, delle applicazioni tecnologiche, di R&S e dell'innovazione;

g)protezione e gestione delle risorse marine e costiere e delle risorse biologiche e genetiche autoctone, sia domestiche sia selvatiche;

h)sviluppo di attività e modelli di vita alternativi ed ecocompatibili;

i)produzione di beni e servizi per i quali è importante il marchio di qualità ecologica e agevolazione dei relativi scambi;

j)scambio di informazioni e attività di rete per quanto concerne i prodotti e le prescrizioni in materia di processi produttivi, trasporto, commercializzazione ed etichettatura ad essi applicabili;

k)sviluppo di infrastrutture basate su prodotti ecocompatibili;

l)integrazione delle comunità locali nella gestione della biodiversità, delle risorse forestali e della flora e fauna selvatica;

m)potenziamento della gestione dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti tossici e industriali;

n)promozione della partecipazione dei soggetti interessati al dialogo internazionale in materia di ambiente.

TITOLO VI: MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 93

Campo di applicazione e obiettivi

1.La cooperazione di cui al presente titolo comprende il sostegno e lo sviluppo di capacità inerenti all'armonizzazione, alla zonizzazione e compartimentazione, alla valutazione della conformità, allo scambio di informazioni e alla trasparenza delle condizioni commerciali.

2.Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:

a)agevolare gli scambi interregionali e intraregionali delle Parti, tutelando nel contempo la salute e la vita di persone, animali e piante conformemente all'accordo SPS dell'OMC;

b)affrontare i problemi derivanti dalle misure SPS in relazione a settori e prodotti prioritari concordati tenendo in debita considerazione l'integrazione regionale;

c)stabilire procedure e modalità per agevolare la cooperazione per quanto concerne le questioni SPS;

d)garantire la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio tra le Parti e nel territorio delle medesime;

e)promuovere l'armonizzazione intraregionale delle misure con le norme internazionali, in conformità all'accordo SPS dell'OMC, e l'elaborazione di politiche e di quadri legislativi, regolamentari e istituzionali adeguati all'interno degli Stati partner dell'EAC;

f)aumentare la partecipazione effettiva degli Stati partner dell'EAC alla Commissione del Codex Alimentarius, all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e alla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC);

g)promuovere consultazioni e scambi tra istituzioni e laboratori dell'EAC e dell'UE;

h)agevolare lo sviluppo delle capacità di definizione e attuazione di norme regionali e nazionali in conformità alle prescrizioni internazionali al fine di agevolare l'integrazione regionale;

i)istituire e rafforzare la capacità degli Stati partner dell'EAC di attuare e monitorare le misure SPS a norma del presente articolo; e

j)promuovere il trasferimento delle tecnologie.

3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)sostenere gli Stati partner dell'EAC per consentire loro di conformarsi alle misure SPS, compresi lo sviluppo di quadri normativi adeguati, le politiche, le questioni riguardanti il lavoro dei pertinenti organismi di normazione internazionali, la formazione, l'organizzazione di eventi informativi, lo sviluppo delle competenze e l'assistenza tecnica;

b)sostegno all'armonizzazione delle misure SPS negli Stati partner dell'EAC, istituzione di comitati di coordinamento SPS nazionali e sviluppo delle capacità dei settori pubblico e privato in materia di controllo sanitario. Gli ambiti prioritari comprendono lo sviluppo e l'attuazione di un programma di qualità, la formazione, l'organizzazione di eventi informativi e la creazione, il potenziamento, l'ammodernamento e l'accreditamento di laboratori;

c)sostegno su questioni riguardanti i lavori dei pertinenti organismi di normazione internazionali. Tale cooperazione può includere corsi di formazione, eventi informativi, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica;

d)sostegno al settore della pesca allo scopo di elaborare norme regionali armonizzate e di sviluppare la legislazione e le norme relative ai prodotti ittici al fine di promuovere gli scambi tra le Parti e all'interno della regione EAC;

e)sostegno finalizzato a promuovere la cooperazione tra le istituzioni degli Stati partner dell'EAC che si occupano di misure SPS e le corrispondenti istituzioni dell'UE;

f)sostegno all'attuazione dell'accordo SPS, in particolare per rafforzare le autorità competenti e gli uffici informazioni e notifiche degli Stati partner dell'EAC;

g)sostegno alla condivisione e allo scambio di informazioni.

ARTICOLO 94

Armonizzazione

1.Le Parti mirano a conseguire l'armonizzazione delle rispettive regole e procedure per l'elaborazione delle loro misure SPS, comprese le procedure di ispezione, prova e certificazione, in conformità all'accordo SPS dell'OMC.

2.Gli Stati partner dell'EAC, con il sostegno dell'UE, elaboreranno un programma e un calendario per l'armonizzazione delle proprie norme SPS.

3.Ove opportuno, il comitato degli alti funzionari elabora le modalità per coadiuvare e monitorare tale processo di armonizzazione all'interno delle regioni.

ARTICOLO 95

Zonizzazione e compartimentazione

Le Parti riconoscono, caso per caso, determinate zone indenni da organismi nocivi o malattie o specifiche zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie quali fonti potenziali di prodotti di origine vegetale e animale, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC.

ARTICOLO 96

Trattamento speciale e differenziato e assistenza tecnica

1.L'UE si impegna a fornire assistenza tecnica e un trattamento speciale e differenziato in conformità agli articoli 9 e 10 dell'accordo SPS dell'OMC.

2.Le Parti cooperano per rispondere alle particolari esigenze degli Stati partner dell'EAC derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo.

3.Le Parti convengono sul carattere prioritario dei seguenti ambiti per l'assistenza tecnica:

a)lo sviluppo di capacità tecniche nei settori pubblico e privato degli Stati partner dell'EAC in modo da rendere possibile i controlli sanitari e fitosanitari, prevedendo anche attività di formazione e informazione in materia di ispezioni, certificazione, sorveglianza e controllo;

b)il rafforzamento delle capacità tecniche per l'attuazione e il monitoraggio delle misure SPS, compresa la promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali;

c)lo sviluppo di capacità in materia di analisi dei rischi, armonizzazione, rispetto delle norme, prove, certificazione, sorveglianza dei residui, tracciabilità e accreditamento, anche attraverso il potenziamento o l'istituzione di laboratori e altri impianti, in modo da aiutare gli Stati partner dell'EAC a rispettare le norme internazionali;

d)il sostegno alla partecipazione degli Stati partner dell'EAC al lavoro dei pertinenti organismi di normazione internazionali;

e)lo sviluppo delle capacità degli Stati partner dell'EAC di partecipare efficacemente ai processi di notifica.

TITOLO VII: OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 97

Campo di applicazione e obiettivi

1.La cooperazione di cui al presente titolo comprende l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT dell'OMC).

2.Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:

a)eliminare progressivamente gli ostacoli tecnici agli scambi al fine di agevolare il commercio tra le Parti e all'interno degli Stati partner dell'EAC;

b)rafforzare l'integrazione regionale tra gli Stati partner dell'EAC, tramite l'armonizzazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità applicati negli Stati partner dell'EAC, in conformità all'accordo TBT dell'OMC;

c)promuovere un maggiore uso dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità internazionali, comprese misure settoriali specifiche;

d)sviluppare collegamenti funzionali, joint venture e attività di ricerca e sviluppo in comune tra gli Stati partner dell'EAC e l'UE in materia di normazione, valutazione della conformità e istituzioni di regolamentazione;

e)potenziare l'accesso al mercato per i prodotti originari degli Stati partner dell'EAC migliorando la sicurezza, la qualità e la competitività dei loro prodotti;

f)promuovere un maggior uso delle migliori pratiche internazionali in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità internazionali;

g)garantire che l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme e dei regolamenti tecnici siano trasparenti e non creino inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT dell'OMC;

h)sostenere lo sviluppo, all'interno degli Stati partner dell'EAC, di un quadro normativo adeguato e di politiche e riforme rispondenti alle pratiche accettate a livello internazionale;

i)assistere gli Stati partner dell'EAC per consentire loro di dare attuazione all'accordo TBT dell'OMC e di conformarsi alle prescrizioni dei loro partner commerciali in materia di ostacoli tecnici agli scambi nel contesto dell'accordo TBT dell'OMC.

3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)sostegno alla promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali, ai regolamenti tecnici e alle valutazioni della conformità, anche in relazione a misure settoriali specifiche nel territorio delle Parti;

b)sviluppo delle capacità degli Stati partner dell'EAC in materia di normazione, metrologia, accreditamento e procedure di valutazione della conformità, compreso il sostegno finalizzato all'istituzione e al potenziamento dei laboratori e delle istituzioni competenti e l'acquisto delle attrezzature necessarie;

c)sostegno alla gestione e alla garanzia della qualità in settori selezionati di rilievo per gli Stati partner dell'EAC;

d)sostegno alla piena partecipazione degli organismi di normazione e di altri organismi tecnici di regolamentazione degli Stati partner dell'EAC agli organismi di normazione internazionali; potenziamento del ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici;

e)sostegno agli sforzi degli organismi di valutazione della conformità degli Stati partner dell'EAC per ottenere l'accreditamento internazionale;

f)sviluppo di collegamenti funzionali tra le istituzioni di normazione, valutazione della conformità e certificazione delle Parti;

g)sostegno all'elaborazione di una visione comune delle buone pratiche normative, che comprenda:

i)la trasparenza nella preparazione, nell'adozione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;

ii)la necessità e la proporzionalità delle misure regolamentari e delle relative procedure di valutazione della conformità, che possono comprendere l'uso della dichiarazione di conformità dei fornitori;

iii)il ricorso alle norme internazionali come base per l'elaborazione dei regolamenti tecnici, tranne quando dette norme siano inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti;

iv)l'applicazione dei regolamenti tecnici e le attività di sorveglianza del mercato; e

v)l'elaborazione di metodi e meccanismi per il riesame dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;

h)individuazione delle infrastrutture tecniche necessarie, definizione di un loro ordine prioritario e sostegno al loro sviluppo; trasferimento delle relative tecnologie in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento a sostegno dei regolamenti tecnici;

i)rafforzamento della cooperazione in materia regolamentare e in campo tecnico e scientifico mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati, al fine di migliorare la qualità e il livello dei loro regolamenti tecnici e di sfruttare in modo efficiente le risorse esistenti in campo regolamentare;

j)promozione della compatibilità e della convergenza dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità;

k)promozione e incoraggiamento della cooperazione bilaterale tra le rispettive organizzazioni competenti in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento;

l)promozione della cooperazione tra le Parti e tra gli Stati partner dell'EAC per quanto riguarda le attività delle competenti istituzioni e organizzazioni internazionali e dei consessi che si occupano di questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi.

TITOLO VIII: DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 98

Campo di applicazione e obiettivi

1.Le Parti riconoscono l'importanza che la cooperazione nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi commerciali riveste nell'evoluzione del contesto commerciale mondiale.

2.Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione con l'obiettivo di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, così come la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi.

3.Le Parti riconoscono la necessità di un'adeguata capacità amministrativa per il conseguimento di tali obiettivi. Le Parti riconoscono che gli Stati partner dell'EAC avranno bisogno di periodi transitori e di rafforzare le proprie capacità al fine di attuare armoniosamente le disposizioni del presente titolo.

4.Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:

a)agevolare gli scambi tra le Parti;

b)promuovere l'armonizzazione della legislazione e delle procedure doganali a livello regionale;

c)fornire sostegno agli Stati partner dell'EAC al fine di migliorare l'agevolazione degli scambi;

d)fornire sostegno alle amministrazioni doganali degli Stati partner dell'EAC al fine di dare attuazione al presente accordo e ad altre buone pratiche internazionali in materia doganale;

e)rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali delle Parti e altre pertinenti autorità di frontiera.

5.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

b)elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;

c)sostegno alle seguenti iniziative:

i)ammodernamento dei sistemi e delle procedure doganali e riduzione dei tempi di sdoganamento;

ii)semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali e delle formalità commerciali, comprese quelle relative all'importazione, all'esportazione e al transito;

iii)miglioramento dei sistemi di transito regionale;

iv)miglioramento della trasparenza in conformità all'articolo 134;

v)sviluppo delle capacità, compresa l'assistenza finanziaria e tecnica agli Stati partner dell'EAC in tale settore; e

vi)qualunque altra questione eventualmente concordata dalle Parti nel settore doganale;

d)definizione, per quanto possibile, di posizioni comuni in materia doganale in seno ad organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'OMD, l'ONU e l'UNCTAD;

e)promozione del coordinamento di tutte le agenzie correlate, a livello sia interno sia transfrontaliero.

6.Le Parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo 1 sulle norme di origine, nei seguenti ambiti:

a)introduzione di procedure e pratiche basate sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell'agevolazione degli scambi, comprese le regole dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD;

b)esecuzione di attività volte a consolidare l'armonizzazione delle norme doganali e delle misure di agevolazione degli scambi;

c)applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, pronunce vincolanti, procedure semplificate, controlli a posteriori e metodi di verifica contabile;

d)automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali, compreso lo scambio elettronico di informazioni doganali e commerciali;

e)formazione dei funzionari doganali e di altri funzionari pubblici e operatori privati competenti in materia di dogane e agevolazione degli scambi; e

f)eventuali altri ambiti che possano essere individuati dalle Parti.

TITOLO IX: MISURE DI ADEGUAMENTO ALL'APE

ARTICOLO 99

Campo di applicazione e obiettivi

1.Le Parti riconoscono che la soppressione e/o la riduzione sostanziale dei dazi doganali secondo quanto previsto dal presente accordo rappresenterà una sfida per gli Stati partner dell'EAC. Le Parti convengono di affrontare questa sfida concreta mediante l'istituzione di un regime compensativo.

2.Le Parti riconoscono inoltre che l'attuazione del presente accordo può dar luogo, tra l'altro, a sfide potenziali in campo sociale, economico e ambientale per le economie degli Stati partner dell'EAC. Le Parti convengono che tali sfide devono essere affrontate mediante interventi di cooperazione economica e allo sviluppo.

3.La cooperazione nell'ambito del presente titolo mira ad affrontare i problemi di adeguamento effettivi e potenziali derivanti dall'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 100

Ambiti di cooperazione

1.Per quanto riguarda la riduzione delle entrate connessa alla riduzione dei dazi doganali, l'UE:

a)avvia un dialogo rafforzato sulle misure e sulle riforme di adeguamento fiscale; 

b)definisce modalità di cooperazione a sostegno della riforma fiscale;

c)fornisce risorse finanziarie per coprire, in via transitoria, la riduzione concordata delle entrate pubbliche derivante dalla soppressione o dalla riduzione sostanziale dei dazi doganali.

2.Per garantire che le economie degli Stati partner dell'EAC beneficino appieno del presente accordo, l'UE si impegna a collaborare con gli Stati partner dell'EAC al fine di intraprendere attività di cooperazione appropriate con l'obiettivo di:

a)migliorare la competitività dei settori produttivi all'interno degli Stati partner dell'EAC;

b)migliorare le capacità produttive e professionali della forza lavoro degli Stati partner dell'EAC, anche formando i lavoratori rimasti disoccupati a seguito della chiusura di imprese o facendo acquisire loro le abilità richieste per svolgere nuove attività;

c)sostenere misure a favore della sostenibilità ambientale;

d)sviluppare le capacità necessarie a rafforzare la disciplina macroeconomica;

e)attenuare negli Stati partner dell'EAC i possibili effetti sulla sicurezza alimentare e nutrizionale, sullo sviluppo rurale, sulla sicurezza dei mezzi di sussistenza e sui proventi derivanti dalle esportazioni;

f)trattare altri possibili ambiti di cooperazione relativi alle sfide derivanti dall'attuazione del presente accordo.

TITOLO X: MOBILITAZIONE DELLE RISORSE

ARTICOLO 101

Principi e obiettivi

1.Le Parti riconoscono l'impegno dell'UE a sostenere l'attuazione del presente accordo e gli sforzi degli Stati partner dell'EAC volti a finanziare le loro esigenze di sviluppo e convengono di lavorare sia congiuntamente sia in modo indipendente per mobilitare le risorse finanziarie a sostegno dell'attuazione del presente accordo, dell'integrazione regionale e delle strategie di sviluppo degli Stati partner dell'EAC.

2.La mobilitazione delle risorse comuni ha l'obiettivo di integrare, sostenere e promuovere, in uno spirito di interdipendenza, gli sforzi degli Stati partner dell'EAC volti ad ottenere fonti alternative di finanziamento per sostenere l'integrazione regionale e le strategie di sviluppo contenute nel presente accordo, in particolare la matrice di sviluppo dell'APE.

ARTICOLO 102

Obblighi

1.Gli Stati partner dell'EAC:

a)impegnano risorse dei loro meccanismi di finanziamento in modo tempestivo e prevedibile per sostenere l'integrazione regionale e le strategie e i progetti di sviluppo connessi all'APE quali contemplati nella matrice di sviluppo dell'APE;

b)elaborano le loro strategie di sviluppo tenendo debitamente conto del diritto degli Stati partner dell'EAC di determinare l'indirizzo e l'ordine delle loro priorità e strategie di sviluppo;

c)istituiscono un Fondo APE per convogliare le risorse connesse all'APE;

d)integrano nelle strategie regionali e nazionali le priorità stabilite dalla matrice di sviluppo dell'APE.

2.Gli Stati partner dell'EAC elaborano norme e regolamenti per la gestione del Fondo al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e l'ottimizzazione dell'uso di tali risorse. Fatti salvi i contributi di altri partner al Fondo APE dell'EAC, le risorse dell'UE verranno rese disponibili una volta conclusasi con esito positivo la valutazione delle procedure operative del Fondo da parte dell'UE.

3.L'UE impegna le proprie risorse in modo tempestivo e prevedibile, tenendo conto, in particolare, dei vincoli degli Stati partner dell'EAC sul fronte dell'offerta relativi all'attuazione del presente accordo, compresi i deficit di finanziamento identificati nella matrice di sviluppo dell'APE, mediante:

a)il Fondo europeo di sviluppo (FES) (strumenti nazionali e regionali);

b)il bilancio dell'UE;

c)qualsiasi altro strumento usato per attuare l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE.

L'UE si adopera inoltre per mobilitare le risorse provenienti dai suoi Stati membri in modo tempestivo e prevedibile.

4.Le Parti si impegnano congiuntamente ad adoperarsi per mobilitare le seguenti risorse:

a)fondi di altri donatori (donatori bilaterali e multilaterali);

b)sovvenzioni, prestiti agevolati, partenariati pubblico-privati e strumenti specializzati;

c)qualsiasi altra risorsa messa a disposizione dai partner per lo sviluppo nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

PARTE VI: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 103

Campo di applicazione e obiettivo

1.Le disposizioni della presente parte si applicano al Consiglio APE, al comitato degli alti funzionari, al comitato consultivo e alle istituzioni e ai comitati che possono essere istituiti in forza del presente accordo. 

2.L'obiettivo della presente parte è creare istituzioni che agevoleranno il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 104

Consiglio APE

1.È istituito un Consiglio dell'accordo di partenariato economico (Consiglio APE) al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

2.Il Consiglio APE è composto dai rappresentanti delle Parti a livello ministeriale.

3.Il Consiglio APE adotta il proprio regolamento interno entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

4.Il Consiglio APE è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle Parti secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

5.Il Consiglio APE si riunisce periodicamente – a intervalli non superiori a due (2) anni – e anche in seduta straordinaria, con l'accordo delle Parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

6.Il Consiglio APE:

a)assicura il funzionamento e l'attuazione del presente accordo e controlla la realizzazione dei suoi obiettivi;

b)esamina tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo, nonché qualsiasi altra questione di interesse comune che incida sugli scambi tra le Parti, fatti salvi i diritti conferiti nella parte VII; e

c)esamina le proposte e le raccomandazioni delle Parti relative al riesame e alla modifica del presente accordo.

ARTICOLO 105

Poteri del Consiglio APE

1.Il Consiglio APE ha il potere di prendere decisioni e può adottare le raccomandazioni formulate dal comitato degli alti funzionari per iscritto mediante reciproco consenso.

2.Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione conformemente alle rispettive norme interne.

3.Entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio APE stabilisce e adotta il regolamento interno necessario per la costituzione del collegio arbitrale.

4.Per le questioni in cui uno Stato partner dell'EAC agisca a titolo individuale l'adozione di tali decisioni da parte del Consiglio APE richiede l'accordo dello Stato partner dell'EAC interessato.

ARTICOLO 106

Comitato degli alti funzionari

1.È istituito un comitato degli alti funzionari al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

2.Esso è composto, a seconda dei casi, da segretari permanenti o segretari principali degli Stati partner dell'EAC e da rappresentanti dell'UE a livello di alti funzionari.

3.Fatte salve eventuali indicazioni fornite dal Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari si riunisce almeno una volta all'anno e può tenere riunioni straordinarie ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, in qualsiasi momento concordato dalle Parti. Il comitato degli alti funzionari si riunisce inoltre prima di ogni riunione del Consiglio APE.

4.Il comitato è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle Parti.

5.Il comitato degli alti funzionari:

a)assiste il Consiglio APE nell'esercizio delle sue funzioni;

b)riceve ed esamina le relazioni dei comitati specializzati, dei gruppi di lavoro, delle task force o di qualunque altro organismo istituito dal comitato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, e ne coordina le attività, oltre a formulare raccomandazioni da sottoporre all'esame del Consiglio APE;

c)presenta al Consiglio APE relazioni e raccomandazioni sull'attuazione del presente accordo di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio APE o di una delle Parti;

d)in materia di scambi commerciali:

i)ha la competenza ed esercita la vigilanza per quanto attiene all'attuazione e all'adeguata applicazione delle disposizioni del presente accordo; a tale proposito il comitato discute e raccomanda gli ambiti di cooperazione;

ii)interviene, conformemente a quanto previsto dalla parte VII, titolo I, per prevenire e risolvere le controversie che possano insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo;

iii)assiste il Consiglio APE nello svolgimento delle sue funzioni, compresa la presentazione di raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese dal Consiglio APE;

iv)segue l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le Parti;

v)controlla e valuta l'incidenza che l'attuazione del presente accordo ha sullo sviluppo sostenibile delle Parti;

vi)discute e realizza interventi che possono agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità imprenditoriali tra le Parti; e

vii)discute qualsiasi materia attinente al presente accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il raggiungimento dei suoi obiettivi;

e)in materia di sviluppo:

i)assiste il Consiglio APE nell'esercizio delle sue funzioni per quanto attiene alle questioni riguardanti la cooperazione allo sviluppo contemplate dal presente accordo;

ii)segue l'attuazione delle disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione e coordina tale attività con donatori terzi;

iii)formula raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le Parti;

iv)riesamina periodicamente gli ambiti di cooperazione contemplati dal presente accordo e, all'occorrenza, formula raccomandazioni relative all'inclusione di nuove priorità; e

v)esamina e discute gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 107

Poteri del comitato degli alti funzionari

1.Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato degli alti funzionari:

a)ove opportuno, istituisce, impartisce istruzioni e sovrintende a qualunque comitato specializzato, gruppo di lavoro, task force od organismo per affrontare le questioni che rientrano nel suo ambito di competenza, e ne determina la composizione, le funzioni e il regolamento interno, salvo diversamente disposto nel presente accordo;

b)prende decisioni o adotta raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo; nei casi in cui il Consiglio APE abbia delegato al comitato degli alti funzionari tali competenze di esecuzione, il comitato prende decisioni o adotta raccomandazioni in conformità alle condizioni stabilite dall'articolo 105; e

c)esamina qualsiasi questione rientrante nel presente accordo e adotta i provvedimenti del caso nell'esercizio delle sue funzioni.

2.Il comitato organizza sessioni di lavoro specifiche per l'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.Il Comitato adotta il proprio regolamento interno entro (3) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 108

Comitato consultivo APE

1.È istituito un comitato consultivo APE incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutte le questioni contemplate dal presente accordo che si manifestino nel corso dell'attuazione del presente accordo.

2.La partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate.

3.Il comitato consultivo APE svolge la sua attività previa consultazione del comitato degli alti funzionari oppure di propria iniziativa e rivolge raccomandazioni al comitato degli alti funzionari. Rappresentanti delle Parti partecipano alle riunioni del comitato consultivo APE.

4.Il comitato consultivo APE adotta il proprio regolamento interno entro tre (3) mesi dalla sua istituzione di concerto con il comitato degli alti funzionari.

PARTE VII: PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 109

Campo di applicazione e obiettivo

1.La presente parte si applica, salvo diversa indicazione, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

2.L'obiettivo della presente parte è prevenire e risolvere le controversie tra le Parti concernenti l'interpretazione e l'applicazione in buona fede del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

TITOLO I: PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 110

Consultazioni

1.Le Parti avviano consultazioni e si adoperano per risolvere le controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2.Una Parte chiede per iscritto all'altra Parte, con copia al comitato degli alti funzionari, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.

3.Salvo diversa decisione delle Parti, le consultazioni si svolgono nel territorio della Parte convenuta e si tengono entro venti (20) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la richiesta, a meno che le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4.Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono appena possibile e comunque entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e si considerano concluse entro trenta (30) giorni dalla medesima data, a meno che le Parti non decidano di proseguirle.

5.Se la Parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che sia stato raggiunto un consenso su una soluzione concordata, ciascuna Parte può richiedere la risoluzione della controversia mediante la procedura di arbitrato a norma dell'articolo 112.

6.Le Parti possono decidere di modificare i termini di cui ai paragrafi da 3 a 5, in funzione delle difficoltà incontrate dall'una o dall'altra Parte o della complessità del caso.

ARTICOLO 111

Mediazione

1.Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le Parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le Parti, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni.

2.Ciascuna Parte può procedere all'arbitrato a norma dell'articolo 112 senza previo ricorso alla mediazione.

3.A meno che le Parti non giungano ad un accordo sulla scelta di un mediatore entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stato concordato il ricorso alla mediazione, il presidente del comitato degli alti funzionari o un suo delegato designa un mediatore estraendolo a sorte tra i nominativi delle persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 125, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte. La selezione viene effettuata entro venticinque (25) giorni dalla data in cui è stato comunicato l'accordo delle Parti al ricorso alla mediazione, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte. Il mediatore convoca una riunione delle Parti entro trenta (30) giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle Parti almeno quindici (15) giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque (45) giorni dalla sua designazione.

4.Il parere del mediatore può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia in conformità alle disposizioni del presente accordo. Il parere del mediatore non è vincolante.

5.Le Parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 3. Anche il mediatore può decidere di modificare tali termini su istanza di una delle Parti o di propria iniziativa, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla Parte interessata o della complessità del caso.

6.Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti nel corso di tale procedimento, rimangono riservati.

TITOLO II: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 112

Avvio della procedura di arbitrato

1.Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 110, la Parte attrice può notificare un avviso di avvio della procedura per la costituzione di un collegio arbitrale, che viene costituito in conformità all'articolo 113.

2.La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato degli alti funzionari. La Parte attrice precisa nella sua richiesta le specifiche misure contestate e spiega chiaramente come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 113

Costituzione del collegio arbitrale

1.Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.Entro dieci (10) giorni dalla data in cui l'avviso di costituzione del collegio arbitrale è stato comunicato al comitato degli alti funzionari, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

3.Se le Parti non riescono a concordare la composizione del collegio arbitrale entro il termine stabilito al paragrafo 2, ciascuna Parte, entro cinque (5) giorni, seleziona un arbitro scegliendolo tra i nominativi dell'elenco degli arbitri istituito a norma dell'articolo 125. Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, su richiesta dell'altra Parte il presidente del comitato degli alti funzionari, o il suo delegato, seleziona tale arbitro estraendolo a sorte dal sottoelenco di tale Parte istituito a norma dell'articolo 125.

4.Se le Parti non raggiungono un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, i due arbitri, entro cinque (5) giorni dalla loro nomina, selezionano un terzo arbitro dall'elenco istituito a norma dell'articolo 125 e lo nominano presidente del collegio arbitrale provvedendo a informare il Comitato degli alti funzionari di tale nomina. In caso di mancata nomina del presidente del collegio, ciascuna Parte può chiedere al presidente del comitato di alti funzionari o al suo delegato di nominare, entro cinque (5) giorni, il presidente del collegio arbitrale estraendolo a sorte dal sottoelenco di presidenti che figura nell'elenco istituito a norma dell'articolo 125.

5.La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui tutti i tre arbitri sono stati scelti e hanno accettato la nomina conformemente al regolamento interno.

ARTICOLO 114

Relazione intermedia del collegio arbitrale

1.Di norma il collegio arbitrale notifica alle Parti una relazione intermedia contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro novanta (90) giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato degli alti funzionari, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione intermedia. La relazione intermedia deve comunque essere notificata entro centoventi (120) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su aspetti specifici della relazione intermedia entro quindici (15) giorni dalla data della sua notifica.

2.Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o stagionali, il collegio arbitrale fa il possibile per produrre la relazione intermedia entro trenta (30) giorni dalla data della sua costituzione, e in ogni caso non oltre quarantacinque (45) giorni dalla medesima data. Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti specifici della relazione intermedia entro sette (7) giorni dalla data della sua notifica.

3.Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione intermedia, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Il lodo definitivo del collegio arbitrale comprende una discussione delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle Parti.

ARTICOLO 115

Lodo del collegio arbitrale

1.Il collegio arbitrale:

a)notifica il lodo alle Parti e al comitato degli alti funzionari entro centoventi (120) giorni dalla data della sua costituzione;

b)nonostante quanto disposto alla lettera a), il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato degli alti funzionari, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di notificare il lodo definitivo. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta (150) giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2.Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale:

a)notifica il proprio lodo entro sessanta (60) giorni dalla data della sua costituzione;

b)può pronunciarsi in via preliminare, appena possibile e in ogni caso entro sette (7) giorni dalla sua costituzione, per confermare se ritiene che il caso sia urgente.

3.Il collegio arbitrale formula raccomandazioni su come la Parte convenuta possa rendersi adempiente.

4.Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi da 6 a 10 sul periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio arbitrale.

5.Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, le Parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione al lodo arbitrale. In tal caso, entro ventuno (21) giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta informa la Parte attrice e il comitato degli alti funzionari del periodo di tempo di cui avrà bisogno per dare esecuzione al lodo.

6.In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice, entro quattordici (14) giorni dalla notifica effettuata a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto al collegio arbitrale di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato degli alti funzionari entro ventuno (21) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

7.Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. Il termine per la notifica del lodo è di trentacinque (35) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 6.

8.Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla Parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo tale Parte sono necessarie per assicurare l'esecuzione del lodo; il collegio arbitrale tiene conto in particolare delle difficoltà che gli Stati partner dell'EAC possono incontrare a causa della mancanza delle capacità necessarie.

9.Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle Parti.

ARTICOLO 116

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1.Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2.Se alla scadenza del periodo di tempo ragionevole la Parte convenuta non si è conformata al disposto del paragrafo 1, la Parte attrice, previa notifica all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari, può adottare le misure appropriate conformemente all'articolo 118, paragrafo 2.

3.Qualora le Parti siano in disaccordo sulla questione se la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte può richiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega con chiarezza le ragioni della sua compatibilità o incompatibilità con le disposizioni del presente accordo e con il lodo del collegio arbitrale.

4.Il collegio arbitrale si adopera per notificare il proprio lodo entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro trenta (30) giorni dalla presentazione della richiesta.

5.Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario entro quindici (15) giorni, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. In tali casi, il termine per la notifica del lodo è di ottanta (80) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.

ARTICOLO 117

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.Se la Parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 116, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della Parte convenuta a norma delle disposizioni del presente accordo, la Parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica all'altra Parte.

2.Nell'adottare tali misure, la Parte attrice si adopera per scegliere quelle che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia della Parte convenuta. Inoltre, qualora il diritto di adottare tali misure sia stato riconosciuto all'UE, quest'ultima sceglie misure intese specificamente ad ottenere l'adempimento da parte degli Stati partner dell'EAC le cui misure siano state giudicate in contrasto con il presente accordo.

3.In qualunque momento dopo la scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte attrice può chiedere alla Parte convenuta di presentare un'offerta di compensazione temporanea; in tal caso la Parte convenuta presenta la suddetta offerta.

4.La compensazione o eventuali misure di ritorsione sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle citate disposizioni o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

ARTICOLO 118

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure opportune

1.La Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari le misure da essa adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale come pure la sua richiesta affinché la Parte attrice ponga fine all'applicazione delle misure appropriate.

2.Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni del presente accordo entro trenta (30) giorni dalla notifica, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato alle Parti e al comitato degli alti funzionari entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.Qualora stabilisca la non conformità di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo, il collegio arbitrale decide se la parte attrice può continuare ad applicare le misure appropriate. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione è conforme al presente accordo, le misure appropriate sono revocate immediatamente dopo la data del lodo.

4.Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. Il termine per la notifica del lodo è di sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

TITOLO III: DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 119

Soluzione concordata

Le Parti possono in qualunque momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia a norma della presente parte; in tal caso le Parti informano il comitato degli alti funzionari di tale soluzione. Se la soluzione deve essere approvata in base alle pertinenti procedure interne dell'una o dell'altra Parte, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento è sospeso. Qualora tale approvazione non sia necessaria, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento è concluso.

ARTICOLO 120

Regolamento interno

Le procedure di risoluzione delle controversie sono disciplinate dal regolamento interno che il Consiglio APE è tenuto ad adottare entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 121

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta dell'una o dell'altra Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le Parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti ed altri soggetti terzi sono autorizzati a presentare al collegio arbitrale memorie a titolo di amicus curiae conformemente al regolamento interno. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle Parti, che possono formulare osservazioni.

ARTICOLO 122

Lingua delle comunicazioni

1.Le comunicazioni scritte e orali delle Parti vengono formulate in una delle lingue ufficiali delle Parti.

2.Le Parti si adoperano per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune per ogni specifico procedimento disciplinato dalla presente parte. Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo sull'uso di una lingua di lavoro comune, ciascuna delle Parti provvede, sostenendone i relativi costi, alla traduzione delle sue comunicazioni scritte e all'interpretazione in sede di udienza nella lingua scelta dalla Parte convenuta, a meno che quest'ultima lingua non sia una lingua ufficiale di tale Parte 3 .

ARTICOLO 123

Norme di interpretazione

1.I collegi arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

2.I lodi e le interpretazioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 124

Procedura decisionale del collegio arbitrale

1.Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza.

2.Il lodo del collegio arbitrale espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni a sostegno di tutte le risultanze e di tutte le raccomandazioni e conclusioni formulate. Il comitato degli alti funzionari mette a disposizione del pubblico i lodi del collegio arbitrale.

3.Il lodo del collegio arbitrale è definitivo e vincolante per le Parti.

ARTICOLO 125

Elenco degli arbitri

1.Il comitato degli alti funzionari compila, entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici (15) persone idonee e disposte ad esercitare le funzioni di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte, contenente nominativi di persone proposte per l'esercizio delle funzioni di arbitro; un sottoelenco di nominativi di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque (5) persone. Il comitato degli alti funzionari provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello, in conformità al regolamento interno.

2.Qualora al momento in cui viene comunicato un avviso a norma dell'articolo 113, paragrafo 2, uno dei sottoelenchi non sia stato compilato o non contenga un numero sufficiente di nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi delle persone che sono state formalmente proposte da una o da entrambe le Parti per i rispettivi sottoelenchi. Qualora soltanto una delle Parti abbia proposto i nominativi degli arbitri richiesti, i tre arbitri sono estratti a sorte tra tali nominativi.

3.Qualora non sia stato istituito alcun elenco di arbitri a norma del paragrafo 1 o non sia stato proposto alcun nominativo a norma del paragrafo 2, la Parte che avvia il procedimento di arbitrato chiede al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di esercitare le funzioni di autorità con potere di nomina.

4.Gli arbitri vantano conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento interno che deve essere adottato dal Consiglio APE entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 126

Relazione con la procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC

1.I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dagli accordi OMC.

2.Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La Parte che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo o dell'accordo OMC non può tuttavia avviare un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura nell'altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Le Parti non possono inoltre denunciare in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.

3.Una Parte può, in relazione ad una misura specifica, avviare un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente parte o dell'accordo OMC:

a)i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della presente parte si considerano avviati quando una Parte ha chiesto la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 112, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato degli alti funzionari a norma dell'articolo 115 oppure quando è stata raggiunta una soluzione concordata a norma dell'articolo 119;

b)i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una Parte ha chiesto la costituzione di un collegio (panel) a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, e si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa sulla risoluzione delle controversie.

4.Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non impedisce a una Parte di sospendere obblighi a norma del presente accordo.

ARTICOLO 127

Termini

1.Tutti i termini fissati nella presente parte, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

2.I termini citati nella presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.

PARTE VIII: ECCEZIONI GENERALI

ARTICOLO 128

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure che seguono in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in presenza di condizioni analoghe, oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come ostativa a che l'UE o gli Stati partner dell'EAC adottino o applichino misure:

a)necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico;

b)necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c)connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;

d)necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative all'applicazione della normativa doganale, al mantenimento in vigore dei monopoli conformemente all'articolo II, paragrafo 4, e all'articolo XVII del GATT, alla tutela dei brevetti, dei marchi e dei diritti di autore, e alla prevenzione delle pratiche ingannevoli;

e)connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni;

f)necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

g)relative alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali;

h)adottate in ottemperanza ad obblighi assunti in virtù di un accordo intergovernativo sui prodotti di base che sia conforme ai criteri sottoposti alle parti contraenti del GATT e da queste non respinti o di un accordo sottoposto alle parti contraenti del GATT e da queste non respinto 4 ;

i)che comportino restrizioni all'esportazione di materie prime interne necessarie per assicurare a un'industria interna di trasformazione le quantità indispensabili di tali materie prime in periodi in cui il loro prezzo interno è mantenuto a un livello inferiore a quello del prezzo mondiale nel quadro di un piano governativo di stabilizzazione. Tali misure non devono tuttavia comportare l'aumento delle esportazioni o il rafforzamento della protezione concessa a tale industria interna, né devono essere contrarie alle disposizioni del presente accordo in materia di non discriminazione;

j)essenziali per l'acquisto o la distribuzione di prodotti che risultano scarsi in generale o in loco, purché tali misure siano compatibili con il principio secondo cui l'UE o gli Stati partner dell'EAC hanno diritto a una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purché tali misure, incompatibili con altre disposizioni del presente accordo, siano revocate non appena cessino le condizioni che le hanno determinate.

ARTICOLO 129

Eccezioni relative alla sicurezza

1.Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a)imporre all'UE o agli Stati partner dell'EAC di fornire informazioni la cui divulgazione essi ritengano contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza; o

b)impedire all'UE o agli Stati partner dell'EAC di intraprendere qualsiasi azione da essi ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:

i)in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati;

ii)in relazione al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una installazione militare;

iii)nell'ambito di appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;

iv)adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c)impedire all'UE o agli Stati partner dell'EAC di intraprendere qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere gli obblighi assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale in virtù della Carta delle Nazioni Unite. 

2.Il comitato degli alti funzionari è informato nella più ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

ARTICOLO 130

Fiscalità

1.Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come ostativa a che le Parti, nell'applicare le pertinenti disposizioni delle loro legislazioni fiscali, distinguano tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.

2.Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come ostativa all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in forza delle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione tributaria nazionale.

3.Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.

PARTE IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 131

Difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti

1.La Parte che incontri o rischi di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci.

2.Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1.

3.Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non andare al di là di quanto necessario per ovviare alle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero. Tali misure devono essere conformi alle condizioni stabilite negli accordi dell'OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale (FMI), laddove applicabili.

4.La Parte che abbia adottato, mantenga in vigore o modifichi misure restrittive le notifica sollecitamente all'altra Parte e al Consiglio APE e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

5.In seno al Consiglio APE sono avviate tempestive consultazioni al fine di valutare la situazione relativa alla bilancia dei pagamenti della Parte interessata e le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, fra l'altro, di fattori quali:

a)la natura e la portata delle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero;

b)l'ambiente economico e commerciale esterno;

c)le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.

6.Nel corso delle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo dà della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della Parte interessata che adotta o mantiene in vigore la misura in questione.

ARTICOLO 132

Definizione delle Parti e adempimento degli obblighi

1.Le Parti contraenti del presente accordo sono le Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'Africa orientale (qui denominati "Stati partner dell'EAC"), da una parte, e l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qui denominati "UE", dall'altra.

2.Ai fini del presente accordo per "Parte" si intendono, a seconda dei casi, gli Stati partner dell'EAC che agiscono collettivamente o l'UE. Il termine "Parti" si riferisce agli Stati partner dell'EAC che agiscono collettivamente e all'UE.

3.Gli Stati partner dell'EAC possono incaricare uno dei loro rappresentanti di agire per loro conto in tutte le materie disciplinate dal presente accordo nelle quali hanno deciso di agire collettivamente.

4.Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e ne garantiscono la conformità agli obiettivi in esso previsti.

ARTICOLO 133

Punti di contatto

1.Per agevolare le comunicazioni connesse a un'efficace attuazione del presente accordo, le Parti designano un punto di contatto per lo scambio di informazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La designazione di un punto di contatto per lo scambio di informazioni non pregiudica la designazione specifica di autorità competenti a norma di specifiche disposizioni del presente accordo.

2.Su richiesta dei punti di contatto per lo scambio di informazioni, ciascuna Parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente accordo e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.

3.Ove necessario ciascuna Parte, su richiesta dell'altra Parte e nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, fornisce informazioni e risponde sollecitamente alle domande dell'altra Parte relative ad una misura proposta o in vigore che può incidere sugli scambi tra le Parti.

ARTICOLO 134

Trasparenza e riservatezza

1.Ciascuna Parte provvede a pubblicare o a rendere noti al pubblico e a segnalare all'altra Parte in modo tempestivo le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale nonché gli impegni internazionali riguardanti qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente accordo.

2.Senza pregiudizio delle specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente articolo si presumono fornite quando siano state rese disponibili al Segretariato della Comunità dell'Africa orientale e alla Commissione europea, o all'OMC, oppure quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale delle Parti.

3.Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della parte VII del presente accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio costituito a norma dell'articolo 113 della parte VII, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.

ARTICOLO 135

Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea

1.Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione e gli Stati partner dell'EAC e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e gli Stati partner dell'EAC, le Parti si adoperano per facilitare la cooperazione in tutti gli ambiti contemplati dal presente accordo tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e gli Stati partner dell'EAC.

2.Ogniqualvolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati partner dell'EAC e delle regioni ultraperiferiche dell'UE ai programmi quadro e ai programmi specifici dell'UE riguardanti gli ambiti contemplati dal presente accordo.

3.L'UE si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo dell'UE al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati partner dell'EAC e le regioni ultraperiferiche dell'UE negli ambiti contemplati dal presente accordo.

4.Nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'UE applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle sue regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ARTICOLO 136

Rapporti con altri accordi

1.Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo.

2.Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da impedire alle Parti di adottare misure adeguate compatibili con il presente accordo e in applicazione dell'accordo di Cotonou.

ARTICOLO 137

Rapporti con gli accordi dell'OMC

Le Parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.

ARTICOLO 138

Notifiche

Le notifiche prescritte a norma del presente accordo sono presentate per iscritto e inviate al Segretariato della Comunità dell'Africa orientale o alla Commissione europea, a seconda dei casi.

ARTICOLO 139

Entrata in vigore

1.Il presente accordo viene firmato e ratificato o approvato secondo le norme e procedure costituzionali o interne applicabili delle Parti.

2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.

3.Le notifiche relative all'entrata in vigore sono inviate, nel caso degli Stati partner dell'EAC, al Segretario generale della Comunità dell'Africa orientale e, nel caso della Parte UE, al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositari congiunti del presente accordo. Ciascun depositario informa l'altro del ricevimento del deposito dell'ultimo strumento di ratifica che indica l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne ai fini dell'entrata in vigore del presente accordo.

4.In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati partner dell'EAC e l'UE possono applicare a titolo provvisorio le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito delle loro rispettive competenze. Ciò può avvenire mediante applicazione provvisoria, ove possibile, oppure mediante ratifica dell'accordo.

5.L'applicazione provvisoria è notificata ai depositari. L'accordo si applica in via provvisoria dal decimo giorno successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.

6.Quando una disposizione del presente accordo è applicata conformemente al paragrafo 4, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le Parti decidono di applicare tale disposizione conformemente al paragrafo 4.

7.Nonostante quanto previsto al paragrafo 4, gli Stati partner dell'EAC e l'UE possono adottare unilateralmente iniziative volte ad applicare il presente accordo prima della sua applicazione provvisoria, per quanto possibile.

ARTICOLO 140

Denuncia

1.Ciascuna Parte del presente accordo può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

2.La denuncia ha effetto trascorso un anno dalla notifica.

ARTICOLO 141

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altra, ai territori degli Stati partner dell'EAC. I riferimenti al termine "territorio" contenuti nel presente accordo vanno interpretati in tal senso.

ARTICOLO 142

Clausola di riesame

1.Il presente accordo è riesaminato ogni cinque (5) anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2.Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, ciascuna Parte può formulare suggerimenti volti a mettere a punto la cooperazione commerciale tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione del presente accordo.

3.Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, le Parti convengono che il presente accordo può essere rivisto alla luce della scadenza dell'accordo di Cotonou.

ARTICOLO 143

Clausola di modifica

1.Le Parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Ciascuna Parte può sottoporre all'esame del Consiglio APE proposte di modifica del presente accordo. L'altra Parte può presentare osservazioni sulle proposte di modifica entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della proposta.

2.Qualora il Consiglio APE adotti modifiche del presente accordo, queste ultime sono sottoposte alle Parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione nel rispetto delle rispettive norme costituzionali o prescrizioni giuridiche interne.

3.Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti giuridici alla data convenuta dalle Parti.

ARTICOLO 144

Adesione di nuovi membri alla Comunità dell'Africa orientale

1.Ogni nuovo Stato partner dell'EAC aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'EAC mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'EAC non prevede l'adesione automatica al presente accordo dello Stato partner dell'EAC interessato, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretario generale della Comunità dell'Africa orientale, che ne trasmette una copia autenticata all'UE.

2.Le Parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione di nuovi Stati partner dell'EAC. Il Consiglio APE può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

ARTICOLO 145

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1.Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'UE non prevede l'adesione automatica al presente accordo dello Stato membro dell'UE interessato, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata agli Stati partner dell'EAC.

2.Le Parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il Consiglio APE può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

ARTICOLO 146

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, kiswahili, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 147

Allegati

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Allegato I

Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati partner dell'EAC

Allegato II

Dazi doganali sui prodotti originari dell'UE

Allegato III(a)

Matrice di sviluppo dell'APE dell'EAC

Allegato III(b)

Parametri, obiettivi e indicatori di sviluppo

Allegato IV

Dichiarazione comune sui paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea

Protocollo n. 1

Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 2

Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

(1)    Tale calcolo si basa sui dati ufficiali dell'OMC riguardanti i principali esportatori nel commercio internazionale (escludendo gli scambi intra-UE).
(2)    Ai fini del presente articolo, per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.
(3)    Ai fini del presente articolo, le lingue ufficiali sono quelle elencate all'articolo 146.
(4)    L'eccezione di cui alla presente lettera si applica anche a qualsiasi accordo su prodotti di base che sia conforme ai principi approvati dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione n. 30 (IV) del 28 marzo 1947.
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Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 63 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra


ALLEGATO I

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI PARTNER DELL'EAC

1.Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono interamente soppressi i dazi doganali dell'UE (di seguito "dazi doganali dell'UE") su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di uno Stato partner dell'EAC. Per i prodotti compresi nel capitolo 93, l'UE continua ad applicare l'aliquota del dazio della nazione più favorita (di seguito "aliquota del dazio NPF") in vigore.

2.All'importazione dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato partner dell'EAC riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 51 1 .

3.A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 50, si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato dello zucchero bianco nell'UE è inferiore per due mesi consecutivi all'80% del prezzo di mercato dello zucchero bianco nell'UE constatato nella campagna di commercializzazione precedente.

4.Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti compresi nelle voci tariffarie 1701 e 0803 0019 originari degli Stati partner dell'EAC e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. La disposizione è applicabile per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale periodo è prorogato per altri dieci (10) anni, a meno che le Parti non decidano diversamente.

(1)    A tal fine e in deroga all'articolo 50, singoli Stati riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati possono essere soggetti a misure di salvaguardia.
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Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 63 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra


ALLEGATO II – PARTE 1

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

1.Per le merci elencate nell'allegato II(a), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio degli Stati partner dell'EAC sono soppressi al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

2.Per le merci elencate nell'allegato II(b), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio degli Stati partner dell'EAC sono soppressi progressivamente secondo il seguente calendario:

sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;

otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;

nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;

dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;

undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;

dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base;

tredici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;

quattordici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base;

quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui sono soppressi.

3.Per le merci elencate nell'allegato II(c), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio degli Stati partner dell'EAC sono soppressi progressivamente secondo il seguente calendario:

dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 95% del dazio di base;

tredici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 90% del dazio di base;

quattordici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'85% del dazio di base;

quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;

sedici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;

diciassette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 65% del dazio di base;

diciotto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;

diciannove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 55% del dazio di base;

venti anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;

ventuno anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;

ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base;

ventitré anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;

ventiquattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base;

venticinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui sono soppressi.

4.Per le merci elencate nell'allegato II(d), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio degli Stati partner dell'EAC sono esclusi da qualsiasi forma di soppressione progressiva dei dazi prevista dal presente allegato.

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Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 63 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra


ALLEGATO II a) – PARTE 2

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

Codice SA a 8 cifre

Codice SA a 6 cifre

Descrizione

Aliquota del dazio

Anno dell'impegno nei confronti dell'UE

01012100

010121

-- riproduttori di razza pura

0%

T0

01013010

010130

--- riproduttori di razza pura

0%

T0

01022100

010221

-- riproduttori di razza pura

0%

T0

01023100

010231

-- riproduttori di razza pura

0%

T0

01029010

010290

-- riproduttori di razza pura

0%

T0

01031000

010310

- riproduttori di razza pura

0%

T0

01041010

010410

--- riproduttori di razza pura

0%

T0

01042010

010420

--- riproduttori di razza pura

0%

T0

05111000

051110

- Sperma di tori

0%

T0

05119110

051191

--- Uova e lattimi di pesci

0%

T0

05119120

051191

--- Rifiuti di pesce

0%

T0

05119910

051199

--- Seme animale diverso da quello di tori

0%

T0

06011000

060110

- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

0%

T0

06012000

060120

- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria

0%

T0

06021000

060210

- Talee senza radici e marze

0%

T0

06022000

060220

- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

0%

T0

06023000

060230

- Rododendri e azalee, anche innestati

0%

T0

06024000

060240

- Rosai, anche innestati

0%

T0

06029000

060290

- altri

0%

T0

10011100

100111

-- destinato alla semina

0%

T0

10011900

100119

-- altro

0%

T0

10019100

100191

-- destinato alla semina

0%

T0

10021000

100210

- destinata alla semina

0%

T0

10029000

100290

- altra

0%

T0

10031000

100310

- destinato alla semina

0%

T0

10041000

100410

- destinata alla semina

0%

T0

10049000

100490

- altra

0%

T0

12091000

120910

- Semi di barbabietole da zucchero

0%

T0

12092100

120921

-- di erba medica

0%

T0

12092200

120922

-- di trifoglio (Trifolium spp.)

0%

T0

12092300

120923

-- di festuca

0%

T0

12092400

120924

-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

0%

T0

12092500

120925

-- di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

0%

T0

12092900

120929

-- altri

0%

T0

12093000

120930

- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

0%

T0

12099100

120991

-- Semi di ortaggi

0%

T0

12099900

120999

-- altri

0%

T0

12101000

121010

- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

0%

T0

12102000

121020

- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

0%

T0

12119010

121190

-- per usi farmaceutici, ad esempio cortecce di china

0%

T0

13012000

130120

- Gomma arabica

0%

T0

13019000

130190

- altri

0%

T0

13021100

130211

-- Oppio

0%

T0

13021200

130212

-- di liquirizia

0%

T0

13021300

130213

-- di luppolo

0%

T0

13021900

130219

-- altri

0%

T0

13022000

130220

- Sostanze pectiche, pectinati e pectati

0%

T0

13023100

130231

-- Agar-agar

0%

T0

13023200

130232

-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

0%

T0

13023900

130239

-- altri

0%

T0

15029000

150290

- altri

0%

T0

15050000

150500

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

0%

T0

15071000

150710

- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini

0%

T0

15081000

150810

- Olio greggio

0%

T0

15091000

150910

- vergini

0%

T0

15111000

151110

- Olio greggio

0%

T0

15131100

151311

-- Olio greggio

0%

T0

15132100

151321

-- Olio greggio

0%

T0

15141100

151411

-- Olio greggio

0%

T0

15149100

151491

-- Olio greggio

0%

T0

15151100

151511

-- Olio greggio

0%

T0

15200000

152000

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0%

T0

15220000

152200

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

0%

T0

18031000

180310

- non sgrassata

0%

T0

18032000

180320

- completamente o parzialmente sgrassata

0%

T0

18040000

180400

Burro, grasso e olio di cacao

0%

T0

18050000

180500

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0%

T0

19053210

190532

--- Ostie

0%

T0

19059010

190590

--- Capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti

0%

T0

25020000

250200

Piriti di ferro non arrostite

0%

T0

25030000

250300

Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

0%

T0

25041000

250410

- in polvere o in scaglie

0%

T0

25049000

250490

- altra

0%

T0

25051000

250510

- Sabbie silicee e sabbie quarzose

0%

T0

25059000

250590

- altre sabbie

0%

T0

25061000

250610

- Quarzi

0%

T0

25062000

250620

- Quarzite

0%

T0

25081000

250810

- Bentonite

0%

T0

25083000

250830

- Argille refrattarie

0%

T0

25084000

250840

- altre argille

0%

T0

25085000

250850

- Andalusite, cianite e sillimanite

0%

T0

25086000

250860

- Mullite

0%

T0

25087000

250870

- Terre di chamotte o di dinas

0%

T0

25090000

250900

Creta

0%

T0

25101000

251010

- non macinati

0%

T0

25102000

251020

- macinati

0%

T0

25111000

251110

- Solfato di bario naturale (baritina)

0%

T0

25112000

251120

- Carbonato di bario naturale (witherite)

0%

T0

25120000

251200

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

0%

T0

25131000

251310

- Pietra pomice

0%

T0

25132000

251320

- Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali

0%

T0

25140000

251400

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

0%

T0

25151100

251511

-- greggi o sgrossati

0%

T0

25151200

251512

-- semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

0%

T0

25152000

251520

- Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

0%

T0

25161100

251611

-- greggio o sgrossato

0%

T0

25161200

251612

-- semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

0%

T0

25162000

251620

- Arenaria

0%

T0

25169000

251690

- altre pietre da taglio o da costruzione

0%

T0

25201000

252010

- Pietra da gesso; anidrite

0%

T0

25202000

252020

- Gessi

0%

T0

26011100

260111

-- non agglomerati

0%

T0

26011200

260112

-- agglomerati

0%

T0

26012000

260120

- Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

0%

T0

26020000

260200

Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20% o più, sul prodotto secco

0%

T0

26030000

260300

Minerali di rame e loro concentrati

0%

T0

26040000

260400

Minerali di nichel e loro concentrati

0%

T0

26050000

260500

Minerali di cobalto e loro concentrati

0%

T0

26060000

260600

Minerali di alluminio e loro concentrati

0%

T0

26070000

260700

Minerali di piombo e loro concentrati

0%

T0

26080000

260800

Minerali di zinco e loro concentrati

0%

T0

26090000

260900

Minerali di stagno e loro concentrati

0%

T0

26100000

261000

Minerali di cromo e loro concentrati

0%

T0

26110000

261100

Minerali di tungsteno e loro concentrati

0%

T0

26121000

261210

- Minerali di uranio e loro concentrati

0%

T0

26122000

261220

- Minerali di torio e loro concentrati

0%

T0

26131000

261310

- arrostiti

0%

T0

26139000

261390

- altri

0%

T0

26140000

261400

Minerali di titanio e loro concentrati

0%

T0

26151000

261510

- Minerali di zirconio e loro concentrati

0%

T0

26159000

261590

- altri

0%

T0

26161000

261610

- Minerali di argento e loro concentrati

0%

T0

26169000

261690

- altri

0%

T0

26171000

261710

- Minerali di antimonio e loro concentrati

0%

T0

26179000

261790

- altri

0%

T0

26180000

261800

Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

0%

T0

26190000

261900

Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

0%

T0

26201100

262011

-- metalline di galvanizzazione

0%

T0

26201900

262019

-- altri

0%

T0

26202100

262021

-- Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo

0%

T0

26202900

262029

-- altri

0%

T0

26203000

262030

- contenenti principalmente rame

0%

T0

26204000

262040

- contenenti principalmente alluminio

0%

T0

26206000

262060

- contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici

0%

T0

26209100

262091

-- contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli

0%

T0

26209900

262099

-- altri

0%

T0

26211000

262110

- Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

0%

T0

26219000

262190

- altri

0%

T0

27090000

270900

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

0%

T0

27101210

271012

--- Benzine per motori, normali

0%

T0

27101220

271012

--- Benzine per motori, super

0%

T0

27101230

271012

--- Benzine avio

0%

T0

27101240

271012

--- Carboturbi tipo benzina

0%

T0

27101250

271012

--- Benzine speciali e acqua ragia minerale ("white spirit")

0%

T0

27101290

271012

--- Altri oli leggeri e preparazioni

0%

T0

27101910

271019

--- parzialmente raffinati, compresi gli oli greggi che hanno subito una distillazione primaria (topping)

0%

T0

27101921

271019

---- Carboturbo

0%

T0

27101922

271019

---- Petrolio lampante

0%

T0

27101929

271019

---- altri oli medi e preparazioni

0%

T0

27101931

271019

---- Gasolio (da autotrazione, leggero, di colore ambrato, per motori veloci)

0%

T0

27101932

271019

---- Olio diesel (industriale pesante, di colore nero, per motori marini e stazionari a bassa velocità)

0%

T0

27101939

271019

---- altri gasoli

0%

T0

27101941

271019

---- Oli combustibili residui (marini, pesanti e oli combustibili simili), aventi viscosità cinematica di 125 centistoke

0%

T0

27101942

271019

---- Oli combustibili residui (marini, bunker e oli combustibili simili), aventi viscosità cinematica di 180 centistoke

0%

T0

27101943

271019

---- Oli combustibili residui (marini, bunker e oli combustibili simili), aventi viscosità cinematica di 280 centistoke

0%

T0

27101949

271019

---- altri combustibili residui

0%

T0

27101955

271019

---- Oli per trasformatori

0%

T0

27101957

271019

---- Olio bianco - di grado tecnico

0%

T0

27102000

271020

- Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenti biodiesel, diversi dai residui di oli

0%

T0

27122000

271220

- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio

0%

T0

27129000

271290

- altri

0%

T0

27131200

271312

-- calcinato

0%

T0

28011000

280110

- Cloro

0%

T0

28012000

280120

- Iodio

0%

T0

28013000

280130

- Fluoro; bromo

0%

T0

28020000

280200

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

0%

T0

28030000

280300

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

0%

T0

28041000

280410

- Idrogeno

0%

T0

28042100

280421

-- Argo

0%

T0

28042900

280429

-- altri

0%

T0

28043000

280430

- Azoto

0%

T0

28045000

280450

- Boro; tellurio

0%

T0

28046100

280461

-- contenente, in peso, almeno 99,99% di silicio

0%

T0

28046900

280469

-- altro

0%

T0

28047000

280470

- Fosforo

0%

T0

28048000

280480

- Arsenico

0%

T0

28049000

280490

- Selenio

0%

T0

28051100

280511

-- Sodio

0%

T0

28051200

280512

-- Calcio

0%

T0

28051900

280519

-- altri

0%

T0

28053000

280530

- Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro

0%

T0

28054000

280540

- Mercurio

0%

T0

28061000

280610

- Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

0%

T0

28062000

280620

- Acido clorosolforico

0%

T0

28080000

280800

Acido nitrico; acidi solfonitrici

0%

T0

28091000

280910

- Pentaossido di difosforo

0%

T0

28092000

280920

- Acido fosforico e acidi polifosforici

0%

T0

28100000

281000

Ossidi di boro; acidi borici

0%

T0

28112200

281122

-- Diossido di silicio

0%

T0

28112900

281129

-- altri

0%

T0

28121000

281210

- Cloruri e ossicloruri

0%

T0

28129000

281290

- altri

0%

T0

28131000

281310

- Disolfuro di carbonio

0%

T0

28139000

281390

- altri

0%

T0

28141000

281410

- Ammoniaca anidra

0%

T0

28142000

281420

- Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

0%

T0

28151100

281511

-- solido

0%

T0

28151200

281512

-- in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

0%

T0

28152000

281520

- Idrossido di potassio (potassa caustica)

0%

T0

28153000

281530

- Perossidi di sodio o di potassio

0%

T0

28161000

281610

- Idrossido e perossido di magnesio

0%

T0

28164000

281640

- Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario

0%

T0

28170010

281700

--- Ossido di zinco

0%

T0

28170020

281700

--- Perossido di zinco

0%

T0

28181000

281810

- Corindone artificiale, anche definito chimicamente

0%

T0

28182000

281820

- Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

0%

T0

28183000

281830

- Idrossido di alluminio

0%

T0

28191000

281910

- Triossido di cromo

0%

T0

28199000

281990

- altri

0%

T0

28201000

282010

- Diossido di manganese

0%

T0

28209000

282090

- altri

0%

T0

28211000

282110

- Ossidi e idrossidi di ferro

0%

T0

28212000

282120

- Terre coloranti

0%

T0

28220000

282200

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

0%

T0

28230000

282300

Ossidi di titanio

0%

T0

28241000

282410

- Monossido di piombo (litargirio, massicot)

0%

T0

28249000

282490

- altri

0%

T0

28251000

282510

- Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

0%

T0

28252000

282520

- Ossido e idrossido di litio

0%

T0

28253000

282530

- Ossidi e idrossidi di vanadio

0%

T0

28254000

282540

- Ossidi e idrossidi di nichel

0%

T0

28255000

282550

- Ossidi e idrossidi di rame

0%

T0

28256000

282560

- Ossidi di germanio e diossido di zirconio

0%

T0

28257000

282570

- Ossidi e idrossidi di molibdeno

0%

T0

28258000

282580

- Ossidi di antimonio

0%

T0

28259000

282590

- altri

0%

T0

28261200

282612

-- di alluminio

0%

T0

28261900

282619

-- altri

0%

T0

28263000

282630

- Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

0%

T0

28269000

282690

- altri

0%

T0

28271000

282710

- Cloruro di ammonio

0%

T0

28272000

282720

- Cloruro di calcio

0%

T0

28273100

282731

-- di magnesio

0%

T0

28273200

282732

-- di alluminio

0%

T0

28273500

282735

-- di nichel

0%

T0

28273900

282739

-- altri

0%

T0

28274100

282741

-- di rame

0%

T0

28274900

282749

-- altri

0%

T0

28275100

282751

-- Bromuri di sodio o di potassio

0%

T0

28275900

282759

-- altri

0%

T0

28276000

282760

- Ioduri e ossiioduri

0%

T0

28281000

282810

- Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio

0%

T0

28289000

282890

- altri

0%

T0

28291100

282911

-- di sodio

0%

T0

28291900

282919

-- altri

0%

T0

28299000

282990

- altri

0%

T0

28301000

283010

- Solfuri di sodio

0%

T0

28309000

283090

- altri

0%

T0

28311000

283110

- di sodio

0%

T0

28319000

283190

- altri

0%

T0

28321000

283210

- Solfiti di sodio

0%

T0

28322000

283220

- altri solfiti

0%

T0

28323000

283230

- Tiosolfati

0%

T0

28331100

283311

-- Solfato di disodio

0%

T0

28331900

283319

-- altri

0%

T0

28332100

283321

-- di magnesio

0%

T0

28332200

283322

-- di alluminio

0%

T0

28332400

283324

-- di nichel

0%

T0

28332500

283325

-- di rame

0%

T0

28332700

283327

-- di bario

0%

T0

28332900

283329

-- altri

0%

T0

28333000

283330

- Allumi

0%

T0

28334000

283340

- Perossolfati (persolfati)

0%

T0

28341000

283410

- Nitriti

0%

T0

28342100

283421

-- di potassio

0%

T0

28342900

283429

-- altri

0%

T0

28351000

283510

- Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

0%

T0

28352200

283522

-- di mono o di disodio

0%

T0

28352400

283524

-- di potassio

0%

T0

28352500

283525

-- Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)

0%

T0

28352600

283526

-- altri fosfati di calcio

0%

T0

28352900

283529

-- altri

0%

T0

28353100

283531

-- Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)

0%

T0

28353900

283539

-- altri

0%

T0

28362000

283620

- Carbonato di disodio

0%

T0

28363000

283630

- Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

0%

T0

28364000

283640

- Carbonati di potassio

0%

T0

28365000

283650

- Carbonato di calcio

0%

T0

28366000

283660

- Carbonato di bario

0%

T0

28369100

283691

-- Carbonati di litio

0%

T0

28369200

283692

-- Carbonato di stronzio

0%

T0

28369900

283699

-- altri

0%

T0

28371100

283711

-- di sodio

0%

T0

28371900

283719

-- altri

0%

T0

28372000

283720

- Cianuri complessi

0%

T0

28391100

283911

-- Metasilicati

0%

T0

28391900

283919

-- altri

0%

T0

28399000

283990

- altri

0%

T0

28401100

284011

-- anidro

0%

T0

28401900

284019

-- altro

0%

T0

28402000

284020

- altri borati

0%

T0

28403000

284030

- Perossoborati (perborati)

0%

T0

28413000

284130

- Dicromato di sodio

0%

T0

28415000

284150

- altri cromati e dicromati; perossocromati

0%

T0

28416100

284161

-- Permanganato di potassio

0%

T0

28416900

284169

-- altri

0%

T0

28417000

284170

- Molibdati

0%

T0

28418000

284180

- Tungstati (volframati)

0%

T0

28419000

284190

- altri

0%

T0

28421000

284210

- Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no

0%

T0

28429000

284290

- altri

0%

T0

28431000

284310

- Metalli preziosi allo stato colloidale

0%

T0

28432100

284321

-- Nitrato d'argento

0%

T0

28432900

284329

-- altri

0%

T0

28433000

284330

- Composti d'oro

0%

T0

28439000

284390

- altri composti; amalgami

0%

T0

28441000

284410

- Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale

0%

T0

28442000

284420

- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti

0%

T0

28443000

284430

- Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti

0%

T0

28444000

284440

- Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 284410, 284420 o 284430; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi

0%

T0

28445000

284450

- Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)

0%

T0

28451000

284510

- Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)

0%

T0

28459000

284590

- altri

0%

T0

28461000

284610

- Composti del cerio

0%

T0

28469000

284690

- altri

0%

T0

28470000

284700

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

0%

T0

28480000

284800

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

0%

T0

28491000

284910

- di calcio

0%

T0

28492000

284920

- di silicio

0%

T0

28499000

284990

- altri

0%

T0

28500000

285000

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

0%

T0

28521000

285210

- chimicamente definiti

0%

T0

28529000

285290

- altri

0%

T0

28530000

285300

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

0%

T0

29011000

290110

- saturi

0%

T0

29012100

290121

-- Etilene

0%

T0

29012200

290122

-- Propene (propilene)

0%

T0

29012300

290123

-- Butene (butilene) e suoi isomeri

0%

T0

29012400

290124

-- Buta-1,3-diene e isoprene

0%

T0

29012900

290129

-- altri

0%

T0

29021100

290211

-- Cicloesano

0%

T0

29021900

290219

-- altri

0%

T0

29022000

290220

- Benzene

0%

T0

29023000

290230

- Toluene

0%

T0

29024100

290241

-- o-Xilene

0%

T0

29024200

290242

-- m-Xilene

0%

T0

29024300

290243

-- p-Xilene

0%

T0

29024400

290244

-- Miscele di isomeri dello xilene

0%

T0

29025000

290250

- Stirene

0%

T0

29026000

290260

- Etilbenzene

0%

T0

29027000

290270

- Cumene

0%

T0

29029000

290290

- altri

0%

T0

29031100

290311

-- Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

0%

T0

29031200

290312

-- Diclorometano (cloruro di metilene)

0%

T0

29031300

290313

-- Cloroformio (triclorometano)

0%

T0

29031400

290314

-- Tetracloruro di carbonio

0%

T0

29031500

290315

-- Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)

0%

T0

29031910

290319

- - - 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

0%

T0

29031990

290319

- - - altri

0%

T0

29032100

290321

-- Cloruro di vinile (cloroetilene)

0%

T0

29032200

290322

-- Tricloroetilene

0%

T0

29032300

290323

-- Tetracloroetilene (percloroetilene)

0%

T0

29032900

290329

-- altri

0%

T0

29033100

290331

-- Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)

0%

T0

29033910

290339

- - - Bromometano (bromuro di metile)

0%

T0

29033990

290339

- - - altri

0%

T0

29037100

290371

-- Clorodifluorometano

0%

T0

29037200

290372

-- Diclorotrifluoroetano

0%

T0

29037300

290373

-- Diclorofluoroetano

0%

T0

29037400

290374

-- Clorodifluoroetano

0%

T0

29037500

290375

-- Dicloropentafluoropropano

0%

T0

29037600

290376

-- Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani

0%

T0

29037700

290377

-- altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro

0%

T0

29037800

290378

-- altri derivati peralogenati

0%

T0

29037900

290379

-- altri

0%

T0

29038100

290381

-- 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)

0%

T0

29038200

290382

-- Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)

0%

T0

29038900

290389

-- altri

0%

T0

29039100

290391

-- Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

0%

T0

29039200

290392

-- Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]

0%

T0

29039900

290399

-- altri

0%

T0

29041000

290410

- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

0%

T0

29042000

290420

- Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

0%

T0

29049000

290490

- altri

0%

T0

29051100

290511

-- Metanolo (alcole metilico)

0%

T0

29051200

290512

-- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

0%

T0

29051300

290513

-- Butan-1-olo (alcole n-butilico)

0%

T0

29051400

290514

-- altri butanoli

0%

T0

29051600

290516

-- Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

0%

T0

29051700

290517

-- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)

0%

T0

29051900

290519

-- altri

0%

T0

29052200

290522

-- Alcoli terpenici aciclici

0%

T0

29052900

290529

-- altri

0%

T0

29053100

290531

-- Glicole etilenico (etandiolo)

0%

T0

29053200

290532

-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)

0%

T0

29053900

290539

-- altri

0%

T0

29054100

290541

-- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

0%

T0

29054200

290542

-- Pentaeritritolo (pentaeritrite)

0%

T0

29054300

290543

-- Mannitolo

0%

T0

29054400

290544

-- D-glucitolo (sorbitolo)

0%

T0

29054500

290545

-- Glicerolo (glicerina)

0%

T0

29054900

290549

-- altri

0%

T0

29055100

290551

-- Etclorvinolo (DCI)

0%

T0

29055900

290559

-- altri

0%

T0

29061100

290611

-- Mentolo

0%

T0

29061200

290612

-- Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli

0%

T0

29061300

290613

-- Steroli e inositoli

0%

T0

29061900

290619

-- altri

0%

T0

29062100

290621

-- Alcole benzilico

0%

T0

29062900

290629

-- altri

0%

T0

29071100

290711

-- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali

0%

T0

29071200

290712

-- Cresoli e loro sali

0%

T0

29071300

290713

-- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

0%

T0

29071500

290715

-- Naftoli e loro sali

0%

T0

29071900

290719

-- altri

0%

T0

29072100

290721

-- Resorcinolo e suoi sali

0%

T0

29072200

290722

-- Idrochinone e suoi sali

0%

T0

29072300

290723

-- 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali

0%

T0

29072900

290729

-- altri

0%

T0

29081100

290811

-- Pentaclorofenolo (ISO)

0%

T0

29081900

290819

-- altri

0%

T0

29089100

290891

-- Dinoseb (ISO) e suoi sali

0%

T0

29089200

290892

-- 4,6-Dinitro-o-cresolo (DNOC (ISO)) e suoi sali

0%

T0

29089900

290899

-- altri

0%

T0

29091100

290911

-- Etere dietilico (ossido di dietile)

0%

T0

29091900

290919

-- altri

0%

T0

29092000

290920

- Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0%

T0

29093000

290930

- Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0%

T0

29094100

290941

-- 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)

0%

T0

29094300

290943

-- Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

0%

T0

29094400

290944

-- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

0%

T0

29094900

290949

-- altri

0%

T0

29095000

290950

- Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0%

T0

29096000

290960

- Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0%

T0

29101000

291010

- Ossirano (ossido di etilene)

0%

T0

29102000

291020

- Metilossirano (ossido di propilene)

0%

T0

29103000

291030

- 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)

0%

T0

29104000

291040

- Dieldrina (ISO, DCI)

0%

T0

29109000

291090

- altri

0%

T0

29110000

291100

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0%

T0

29121100

291211

-- Metanale (formaldeide)

0%

T0

29121200

291212

-- Etanale (acetaldeide)

0%

T0

29121900

291219

-- altre

0%

T0

29122100

291221

-- Benzaldeide (aldeide benzoica)

0%

T0

29122900

291229

-- altre

0%

T0

29124100

291241

-- Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

0%

T0

29124200

291242

-- Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)

0%

T0

29124900

291249

-- altre

0%

T0

29125000

291250

- Polimeri ciclici delle aldeidi

0%

T0

29126000

291260

- Paraformaldeide

0%

T0

29130000

291300

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

0%

T0

29141100

291411

-- Acetone

0%

T0

29141200

291412

-- Butanone (metiletilchetone)

0%

T0

29141300

291413

-- 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)

0%

T0

29141900

291419

-- altri

0%

T0

29142200

291422

-- Cicloesanone e metilcicloesanoni

0%

T0

29142300

291423

-- Iononi e metiliononi

0%

T0

29142900

291429

-- altri

0%

T0

29143100

291431

-- Fenilacetone (fenilpropano-2-one)

0%

T0

29143900

291439

-- altri

0%

T0

29144000

291440

- Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi

0%

T0

29145000

291450

- Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate

0%

T0

29146100

291461

-- Antrachinone

0%

T0

29146900

291469

-- altri

0%

T0

29147000

291470

- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0%

T0

29151100

291511

-- Acido formico

0%

T0

29151200

291512

-- Sali dell'acido formico

0%

T0

29151300

291513

-- Esteri dell'acido formico

0%

T0

29152100

291521

-- Acido acetico

0%

T0

29152400

291524

-- Anidride acetica

0%

T0

29152900

291529

-- altri

0%

T0

29153100

291531

-- Acetato di etile

0%

T0

29153200

291532

-- Acetato di vinile

0%

T0

29153300

291533

-- Acetato di n-butile

0%

T0

29153600

291536

-- Acetato di dinoseb (ISO)

0%

T0

29153900

291539

-- altri

0%

T0

29154000

291540

- Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri

0%

T0

29155000

291550

- Acido propionico, suoi sali e suoi esteri

0%

T0

29156000

291560

- Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

0%

T0

29157000

291570

- Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri

0%

T0

29159000

291590

- altri

0%

T0

29161100

291611

-- Acido acrilico e suoi sali

0%

T0

29161200

291612

-- Esteri dell'acido acrilico

0%

T0

29161300

291613

-- Acido metacrilico e suoi sali

0%

T0

29161400

291614

-- Esteri dell'acido metacrilico

0%

T0

29161500

291615

-- Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri

0%

T0

29161600

291616

-- Binapacril (ISO)

0%

T0

29161900

291619

-- altri

0%

T0

29162000

291620

- Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

0%

T0

29163100

291631

-- Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri

0%

T0

29163200

291632

-- Perossido di benzoile e cloruro di benzoile

0%

T0

29163400

291634

-- Acido fenilacetico e suoi sali

0%

T0

29163900

291639

-- altri

0%

T0

29171100

291711

-- Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

0%

T0

29171200

291712

-- Acido adipico, suoi sali e suoi esteri

0%

T0

29171300

291713

-- Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri

0%

T0

29171400

291714

-- Anidride maleica

0%

T0

29171900

291719

-- altri

0%

T0

29172000

291720

- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

0%

T0

29173200

291732

-- Ortoftalati di diottile

0%

T0

29173300

291733

-- Ortoftalati di dinonile o di didecile

0%

T0

29173400

291734

-- altri esteri dell'acido ortoftalico

0%

T0

29173500

291735

-- Anidride ftalica

0%

T0

29173600

291736

-- Acido tereftalico e suoi sali

0%

T0

29173700

291737

-- Tereftalato di dimetile

0%

T0

29173900

291739

-- altri

0%

T0

29181100

291811

-- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri

0%

T0

29181200

291812

-- Acido tartarico

0%

T0

29181300

291813

-- Sali ed esteri dell'acido tartarico

0%

T0

29181400

291814

-- Acido citrico

0%

T0

29181500

291815

-- Sali ed esteri dell'acido citrico

0%

T0

29181600

291816

-- Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri

0%

T0

29181800

291818

-- Clorobenzilato (ISO)

0%

T0

29181900

291819

-- altri

0%

T0

29182100

291821

-- Acido salicilico e suoi sali

0%

T0

29182200

291822

-- Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

0%

T0

29182300

291823

-- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali

0%

T0

29182900

291829

-- altri

0%

T0

29183000

291830

- Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

0%

T0

29189100

291891

-- 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri

0%

T0

29189900

291899

-- altri

0%

T0

29191000

291910

- fosfato di tris(2,3-dibromopropile)

0%

T0

29199000

291990

- altri

0%

T0

29201100

292011

-- Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)

0%

T0

29201900

292019

-- altri

0%

T0

29209000

292090

- altri

0%

T0

29211100

292111

-- Mono-, di- o trimetilammina e loro sali

0%

T0

29211900

292119

-- altri

0%

T0

29212100

292121

-- Etilendiammina e suoi sali

0%

T0

29212200

292122

-- Esametilendiammina e suoi sali

0%

T0

29212900

292129

-- altri

0%

T0

29213000

292130

- Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti

0%

T0

29214100

292141

-- Anilina e suoi sali

0%

T0

29214200

292142

-- Derivati dell'anilina e loro sali

0%

T0

29214300

292143

-- Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti

0%

T0

29214400

292144

-- Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti

0%

T0

29214500

292145

-- 1-Naftilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

0%

T0

29214600

292146

-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti

0%

T0

29214900

292149

-- altri

0%

T0

29215100

292151

-- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti

0%

T0

29215900

292159

-- altri

0%

T0

29221100

292211

-- Monoetanolammina e suoi sali

0%

T0

29221200

292212

-- Dietanolammina e suoi sali

0%

T0

29221300

292213

-- Trietanolammina e suoi sali

0%

T0

29221400

292214

-- Destropropoxifene (DCI) e suoi sali

0%

T0

29221900

292219

-- altri

0%

T0

29222100

292221

-- Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali

0%

T0

29222900

292229

-- altri

0%

T0

29223100

292231

-- Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti

0%

T0

29223900

292239

-- altri

0%

T0

29224100

292241

-- Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

0%

T0

29224200

292242

-- Acido glutammico e suoi sali

0%

T0

29224300

292243

-- Acido antranilico e suoi sali

0%

T0

29224400

292244

-- Tilidina (DCI) e suoi sali

0%

T0

29224900

292249

-- altri

0%

T0

29225000

292250

- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate

0%

T0

29231000

292310

- Colina e suoi sali

0%

T0

29232000

292320

- Lecitine ed altri fosfoamminolipidi

0%

T0

29239000

292390

- altri

0%

T0

29241100

292411

-- Meprobamato (DCI)

0%

T0

29241200

292412

-- Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)

0%

T0

29241900

292419

-- altri

0%

T0

29242100

292421

-- Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti

0%

T0

29242300

292423

-- Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

0%

T0

29242400

292424

-- Etinamato (DCI)

0%

T0

29242900

292429

-- altri

0%

T0

29251100

292511

-- Saccarina e suoi sali

0%

T0

29251200

292512

-- Glutetimide (DCI)

0%

T0

29251900

292519

-- altri

0%

T0

29252100

292521

-- Clordimeforme (ISO)

0%

T0

29252900

292529

-- altri

0%

T0

29261000

292610

- Acrilonitrile

0%

T0

29262000

292620

- 1-Cianoguanidina (diciandiammide)

0%

T0

29263000

292630

- Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)

0%

T0

29269000

292690

- altri

0%

T0

29270000

292700

Composti a funzione diazo, azo o azossi

0%

T0

29280000

292800

Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina

0%

T0

29291000

292910

- Isocianati

0%

T0

29299000

292990

- altri

0%

T0

29302000

293020

- Tiocarbammati e ditiocarbammati

0%

T0

29303000

293030

- Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame

0%

T0

29304000

293040

- Metionina

0%

T0

29305000

293050

- Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)

0%

T0

29309000

293090

- altri

0%

T0

29311000

293110

- Piombo tetrametile e piombo tetraetile

0%

T0

29312000

293120

- Composti di tributilstagno

0%

T0

29319000

293190

- altri

0%

T0

29321100

293211

-- Tetraidrofurano

0%

T0

29321200

293212

-- 2-Furaldeide (furfurale)

0%

T0

29321300

293213

-- Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

0%

T0

29321900

293219

-- altri

0%

T0

29322000

293220

- Lattoni

0%

T0

29329100

293291

-- Isosafrolo

0%

T0

29329200

293292

-- 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one

0%

T0

29329300

293293

-- Piperonale

0%

T0

29329400

293294

-- Safrolo

0%

T0

29329500

293295

-- Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)

0%

T0

29329900

293299

-- altri

0%

T0

29331100

293311

-- Fenazone (antipirina) e suoi derivati

0%

T0

29331900

293319

-- altri

0%

T0

29332100

293321

-- Idantoina e suoi derivati

0%

T0

29332900

293329

-- altri

0%

T0

29333100

293331

-- Piridina e suoi sali

0%

T0

29333200

293332

-- Piperidina e suoi sali

0%

T0

29333300

293333

-- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti

0%

T0

29333900

293339

-- altri

0%

T0

29334100

293341

-- Levorfanolo (DCI) e suoi sali

0%

T0

29334900

293349

-- altri

0%

T0

29335200

293352

-- Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali

0%

T0

29335300

293353

-- Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti

0%

T0

29335400

293354

-- altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

0%

T0

29335500

293355

-- Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti

0%

T0

29335900

293359

-- altri

0%

T0

29336100

293361

-- Melamina

0%

T0

29336900

293369

-- altri

0%

T0

29337100

293371

-- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

0%

T0

29337200

293372

-- Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)

0%

T0

29337900

293379

-- altri lattami

0%

T0

29339100

293391

-- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti

0%

T0

29339900

293399

-- altri

0%

T0

29341000

293410

- Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato

0%

T0

29342000

293420

- Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni

0%

T0

29343000

293430

- Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni

0%

T0

29349100

293491

-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti

0%

T0

29349900

293499

-- altri

0%

T0

29350000

293500

Solfonammidi

0%

T0

29362100

293621

-- Vitamine A e loro derivati

0%

T0

29362200

293622

-- Vitamina B1 e suoi derivati

0%

T0

29362300

293623

-- Vitamina B2 e suoi derivati

0%

T0

29362400

293624

-- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati

0%

T0

29362500

293625

-- Vitamina B6 e suoi derivati

0%

T0

29362600

293626

-- Vitamina B12 e suoi derivati

0%

T0

29362700

293627

-- Vitamina C e suoi derivati

0%

T0

29362800

293628

-- Vitamina E e suoi derivati

0%

T0

29362900

293629

-- altre vitamine e loro derivati

0%

T0

29369000

293690

- altre, compresi i concentrati naturali

0%

T0

29371100

293711

-- Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali

0%

T0

29371200

293712

-- Insulina e suoi sali

0%

T0

29371900

293719

-- altri

0%

T0

29372100

293721

-- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)

0%

T0

29372200

293722

-- Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei

0%

T0

29372300

293723

-- Estrogeni e progestogeni

0%

T0

29372900

293729

-- altri

0%

T0

29375000

293750

- Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali

0%

T0

29379000

293790

- altri

0%

T0

29381000

293810

- Rutoside (rutina) e suoi derivati

0%

T0

29389000

293890

- altri

0%

T0

29391100

293911

-- Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti

0%

T0

29391900

293919

-- altri

0%

T0

29392000

293920

- Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti

0%

T0

29393000

293930

- Caffeina e suoi sali

0%

T0

29394100

293941

-- Efedrina e suoi sali

0%

T0

29394200

293942

-- Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali

0%

T0

29394300

293943

-- Catina (DCI) e suoi sali

0%

T0

29394400

293944

-- Norefedrina e suoi sali

0%

T0

29394900

293949

-- altri

0%

T0

29395100

293951

-- Fenetillina (DCI) e suoi sali

0%

T0

29395900

293959

-- altri

0%

T0

29396100

293961

-- Ergometrina (DCI) e suoi sali

0%

T0

29396200

293962

-- Ergotamina (DCI) e suoi sali

0%

T0

29396300

293963

-- Acido lisergico e suoi sali

0%

T0

29396900

293969

-- altri

0%

T0

29399100

293991

-- Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti

0%

T0

29399900

293999

-- altri

0%

T0

29400000

294000

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

0%

T0

29411000

294110

- Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti

0%

T0

29412000

294120

- Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti

0%

T0

29413000

294130

- Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti

0%

T0

29414000

294140

- Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti

0%

T0

29415000

294150

- Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti

0%

T0

29419000

294190

- altri

0%

T0

29420000

294200

Altri composti organici

0%

T0

30012000

300120

- Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni

0%

T0

30019000

300190

- altri

0%

T0

30021000

300210

- Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici

0%

T0

30022000

300220

- Vaccini per la medicina umana

0%

T0

30023000

300230

- Vaccini per la medicina veterinaria

0%

T0

30029000

300290

- altri

0%

T0

30031000

300310

- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

0%

T0

30032000

300320

- contenenti altri antibiotici

0%

T0

30033100

300331

-- contenenti insulina

0%

T0

30033900

300339

-- altri

0%

T0

30034000

300340

- contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

0%

T0

30039000

300390

- altri

0%

T0

30043100

300431

-- contenenti insulina

0%

T0

30051000

300510

- Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo

0%

T0

30059010

300590

--- Ovatte di cotone idrofilo bianche

0%

T0

30059090

300590

--- altri

0%

T0

30061000

300610

- Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili

0%

T0

30062000

300620

- Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

0%

T0

30063000

300630

- Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente

0%

T0

30064000

300640

- Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea

0%

T0

30066000

300660

- Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi

0%

T0

30067000

300670

- Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici

0%

T0

31010000

310100

Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

0%

T0

31021000

310210

- Urea, anche in soluzione acquosa

0%

T0

31022100

310221

-- Solfato di ammonio

0%

T0

31022900

310229

-- altri

0%

T0

31023000

310230

- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa

0%

T0

31024000

310240

- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

0%

T0

31025000

310250

- Nitrato di sodio

0%

T0

31026000

310260

- Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio

0%

T0

31028000

310280

- Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali

0%

T0

31029000

310290

- altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

0%

T0

31031000

310310

- Perfosfati

0%

T0

31039000

310390

- altri

0%

T0

31042000

310420

- Cloruro di potassio

0%

T0

31043000

310430

- Solfato di potassio

0%

T0

31049000

310490

- altri

0%

T0

31051000

310510

- Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

0%

T0

31052000

310520

- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

0%

T0

31053000

310530

- Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

0%

T0

31054000

310540

- Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)

0%

T0

31055100

310551

-- contenenti nitrati e fosfati

0%

T0

31055900

310559

-- altri

0%

T0

31056000

310560

- Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

0%

T0

31059000

310590

- altri

0%

T0

32011000

320110

- Estratto di quebracho

0%

T0

32012000

320120

- Estratto di mimosa

0%

T0

32019000

320190

- altri

0%

T0

32021000

320210

- Prodotti per concia organici sintetici

0%

T0

32029000

320290

- altri

0%

T0

32030000

320300

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo

0%

T0

32041100

320411

-- Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti

0%

T0

32041200

320412

-- Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti

0%

T0

32041300

320413

-- Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti

0%

T0

32041400

320414

-- Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti

0%

T0

32041500

320415

-- Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti

0%

T0

32041600

320416

-- Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti

0%

T0

32041700

320417

-- Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti

0%

T0

32041900

320419

-- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 320411 a 320419

0%

T0

32042000

320420

- Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio"

0%

T0

32049000

320490

- altri

0%

T0

32050000

320500

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

0%

T0

32061100

320611

-- contenenti, in peso, 80% o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca

0%

T0

32061900

320619

-- altri

0%

T0

32062000

320620

- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

0%

T0

32064100

320641

-- Oltremare e sue preparazioni

0%

T0

32064200

320642

-- Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

0%

T0

32064900

320649

-- altre

0%

T0

32065000

320650

- Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"

0%

T0

32071000

320710

- Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

0%

T0

32072000

320720

- Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili

0%

T0

32073000

320730

- Lustri liquidi e preparazioni simili

0%

T0

32074000

320740

- Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

0%

T0

32159010

321590

--- Inchiostri per penne a sfera

0%

T0

33011200

330112

-- di arancio

0%

T0

33011300

330113

-- di limone

0%

T0

33011900

330119

-- altri

0%

T0

33012400

330124

-- di menta piperita (Mentha piperita)

0%

T0

33012500

330125

-- di altra menta

0%

T0

33012900

330129

-- altri

0%

T0

33013000

330130

- Resinoidi

0%

T0

33019000

330190

- altri

0%

T0

33021000

330210

- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

0%

T0

33029000

330290

- altri

0%

T0

34031100

340311

-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

0%

T0

34031900

340319

-- altri

0%

T0

34039100

340391

-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

0%

T0

34039900

340399

-- altri

0%

T0

34042000

340420

- di poli(ossietilene) (polietilenglicole)

0%

T0

34049000

340490

- altre

0%

T0

35071000

350710

- Presame e suoi concentrati

0%

T0

35079000

350790

- altri

0%

T0

37011000

370110

- per raggi X

0%

T0

37021000

370210

- per raggi X

0%

T0

38011000

380110

- Grafite artificiale

0%

T0

38012000

380120

- Grafite colloidale o semicolloidale

0%

T0

38013000

380130

- Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni

0%

T0

38019000

380190

- altre

0%

T0

38021000

380210

- Carboni attivati

0%

T0

38029000

380290

- altri

0%

T0

38030000

380300

Tallolio, anche raffinato

0%

T0

38040000

380400

Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallolio della voce 3803

0%

T0

38051000

380510

- Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato

0%

T0

38059000

380590

- altri

0%

T0

38061000

380610

- Colofonie ed acidi resinici

0%

T0

38062000

380620

- Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie

0%

T0

38063000

380630

- "Gomme-esteri"

0%

T0

38069000

380690

- altri

0%

T0

38070000

380700

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali

0%

T0

38085000

380850

- Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo

0%

T0

38089191

380891

- - - - contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0%

T0

38089199

380891

- - - - altri

0%

T0

38089210

380892

--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0%

T0

38089290

380892

--- altri

0%

T0

38089310

380893

--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0%

T0

38089390

380893

--- altri

0%

T0

38089410

380894

--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0%

T0

38089490

380894

--- altri

0%

T0

38089910

380899

--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0%

T0

38089990

380899

--- altri

0%

T0

38091000

380910

- a base di sostanze amidacee

0%

T0

38099100

380991

-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili

0%

T0

38099200

380992

-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili

0%

T0

38099300

380993

-- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili

0%

T0

38121000

381210

- Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"

0%

T0

38122000

381220

- Plastificanti composti per gomma o materie plastiche

0%

T0

38123000

381230

- Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

0%

T0

38130010

381300

---contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani

0%

T0

38130020

381300

--- contenenti idrobromofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (HBFC)

0%

T0

38130030

381300

--- contenenti idroclorofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (HCFC)

0%

T0

38130040

381300

--- contenenti bromoclorometano

0%

T0

38130090

381300

--- altre

0%

T0

38140010

381400

---contenenti clorofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC)

0%

T0

38140020

381400

--- contenenti idroclorofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (HCFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC)

0%

T0

38140030

381400

--- contenenti tetracloruro di carbonio, bromoclorometano o 1,1,1-tricloroetano

0%

T0

38140090

381400

--- altre

0%

T0

38160000

381600

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801

0%

T0

38170000

381700

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

0%

T0

38210000

382100

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

0%

T0

38220000

382200

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

0%

T0

38231100

382311

-- Acido stearico

0%

T0

38231200

382312

-- Acido oleico

0%

T0

38231300

382313

-- Acidi grassi del tallolio

0%

T0

38231900

382319

-- altri

0%

T0

38237000

382370

- Alcoli grassi industriali

0%

T0

38241000

382410

- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

0%

T0

38243000

382430

- Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

0%

T0

38244000

382440

- Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

0%

T0

38245000

382450

- Malte e calcestruzzo, non refrattari

0%

T0

38246000

382460

- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 290544

0%

T0

38247100

382471

-- contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

0%

T0

38247200

382472

-- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani

0%

T0

38247300

382473

-- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

0%

T0

38247400

382474

-- contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)

0%

T0

38247500

382475

-- contenenti tetracloruro di carbonio

0%

T0

38247600

382476

-- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

0%

T0

38247700

382477

-- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0%

T0

38247800

382478

-- contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)

0%

T0

38247900

382479

-- altri

0%

T0

38248100

382481

-- contenenti ossirano (ossido di etilene)

0%

T0

38248200

382482

-- contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)

0%

T0

38248300

382483

-- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)

0%

T0

38249010

382490

--- Ossido di piombo e piombo metallico ("ossido grigio" e "ossido nero") ("polvere di piombo")

0%

T0

38249090

382490

--- altri

0%

T0

38260000

382600

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

0%

T0

39011000

390110

- Polietilene di densità inferiore a 0,94

0%

T0

39012000

390120

- Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94

0%

T0

39013000

390130

- Copolimeri di etilene e di acetato di vinile

0%

T0

39019000

390190

- altri

0%

T0

39021000

390210

- Polipropilene

0%

T0

39022000

390220

- Poliisobutilene

0%

T0

39023000

390230

- Copolimeri di propilene

0%

T0

39029000

390290

- altri

0%

T0

39031100

390311

-- espansibile

0%

T0

39031900

390319

-- altro

0%

T0

39032000

390320

- Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)

0%

T0

39033000

390330

- Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

0%

T0

39039000

390390

- altri

0%

T0

39041000

390410

- Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

0%

T0

39042100

390421

-- non plastificato

0%

T0

39042200

390422

-- plastificato

0%

T0

39043000

390430

- Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile

0%

T0

39044000

390440

- altri copolimeri di cloruro di vinile

0%

T0

39045000

390450

- Polimeri di cloruro di vinilidene

0%

T0

39046100

390461

-- Politetrafluoroetilene

0%

T0

39046900

390469

-- altri

0%

T0

39049000

390490

- altri

0%

T0

39071000

390710

- Poliacetali

0%

T0

39072000

390720

- altri polieteri

0%

T0

39073000

390730

- Resine epossidiche

0%

T0

39074000

390740

- Policarbonati

0%

T0

39076000

390760

- Poli(etilene tereftalato)

0%

T0

39081000

390810

- Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12

0%

T0

39089000

390890

- altre

0%

T0

39093000

390930

- altre resine amminiche

0%

T0

39094000

390940

- Resine fenoliche

0%

T0

39100000

391000

Siliconi, in forme primarie

0%

T0

39111000

391110

- Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni

0%

T0

39119000

391190

- altri

0%

T0

39121100

391211

-- non plastificati

0%

T0

39121200

391212

-- plastificati

0%

T0

39122000

391220

- Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)

0%

T0

39123100

391231

-- Carbossimetilcellulosa e suoi sali

0%

T0

39123900

391239

-- altri

0%

T0

39129000

391290

- altri

0%

T0

39131000

391310

- Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

0%

T0

39139000

391390

- altri

0%

T0

39140000

391400

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie

0%

T0

39151000

391510

- di polimeri di etilene

0%

T0

39152000

391520

- di polimeri di stirene

0%

T0

39153000

391530

- di polimeri di cloruro di vinile

0%

T0

39159000

391590

- di altre materie plastiche

0%

T0

39161000

391610

- di polimeri di etilene

0%

T0

39162000

391620

- di polimeri di cloruro di vinile

0%

T0

39169000

391690

- di altre materie plastiche

0%

T0

39171000

391710

- Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

0%

T0

39239010

392390

--- Capsule di gelatina vuote per usi farmaceutici

0%

T0

40011000

400110

- Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato

0%

T0

40012100

400121

-- Fogli affumicati

0%

T0

40012200

400122

-- Gomme tecnicamente specificate (TSNR)

0%

T0

40012900

400129

-- altri

0%

T0

40013000

400130

- Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe

0%

T0

40021100

400211

-- Lattice

0%

T0

40021900

400219

-- altre

0%

T0

40022000

400220

- Gomma butadiene (BR)

0%

T0

40023100

400231

-- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)

0%

T0

40023900

400239

-- altre

0%

T0

40024100

400241

-- Lattice

0%

T0

40024900

400249

-- altre

0%

T0

40025100

400251

-- Lattice

0%

T0

40025900

400259

-- altre

0%

T0

40026000

400260

- Gomma isoprene (IR)

0%

T0

40027000

400270

- Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)

0%

T0

40028000

400280

- Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce

0%

T0

40029100

400291

-- Lattice

0%

T0

40029900

400299

-- altri

0%

T0

40030000

400300

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

0%

T0

40040000

400400

Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

0%

T0

40051000

400510

- Gomma addizionata di nerofumo o di silice

0%

T0

40052000

400520

- Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 400510

0%

T0

40059100

400591

-- Lastre, fogli e nastri

0%

T0

40059900

400599

-- altre

0%

T0

40061000

400610

- Profilati per la ricostruzione di coperture

0%

T0

40070000

400700

Fili e corde di gomma vulcanizzata

0%

T0

40113000

401130

- dei tipi utilizzati per veicoli aerei

0%

T0

40116100

401161

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

0%

T0

40119200

401192

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

0%

T0

40141000

401410

- Preservativi

0%

T0

40149000

401490

- altri

0%

T0

40151100

401511

-- per chirurgia

0%

T0

40170010

401700

--- Cascami e avanzi

0%

T0

43011000

430110

- di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

0%

T0

43013000

430130

- di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

0%

T0

43016000

430160

- di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

0%

T0

43018000

430180

- altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe

0%

T0

43019000

430190

- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

0%

T0

44011000

440110

- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

0%

T0

44012100

440121

-- di conifere

0%

T0

44012200

440122

-- diverso da quello di conifere

0%

T0

44013100

440131

-- Pellet di legno

0%

T0

44013900

440139

-- altri

0%

T0

44021000

440210

- di bambù

0%

T0

44029000

440290

- altro

0%

T0

44031000

440310

- trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

0%

T0

44032000

440320

- altro, di conifere

0%

T0

44034100

440341

-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

0%

T0

44034900

440349

-- altro

0%

T0

44039100

440391

-- di quercia (Quercus spp.)

0%

T0

44039200

440392

-- di faggio (Fagus spp.)

0%

T0

44039900

440399

-- altro

0%

T0

44041000

440410

- di conifere

0%

T0

44042000

440420

- diversi da quelli di conifere

0%

T0

44050000

440500

Lana (paglia) di legno; farina di legno

0%

T0

44061000

440610

- non impregnate

0%

T0

44069000

440690

- altre

0%

T0

45011000

450110

- Sughero naturale greggio o semplicemente preparato

0%

T0

45019000

450190

- altri

0%

T0

45020000

450200

Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)

0%

T0

47010000

470100

Paste meccaniche di legno

0%

T0

47020000

470200

Paste chimiche di legno, per dissoluzione

0%

T0

47031100

470311

-- di conifere

0%

T0

47031900

470319

-- diverse da quelle di conifere

0%

T0

47032100

470321

-- di conifere

0%

T0

47032900

470329

-- diverse da quelle di conifere

0%

T0

47041100

470411

-- di conifere

0%

T0

47041900

470419

-- diverse da quelle di conifere

0%

T0

47042100

470421

-- di conifere

0%

T0

47042900

470429

-- diverse da quelle di conifere

0%

T0

47050000

470500

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

0%

T0

47061000

470610

- Paste di linters di cotone

0%

T0

47062000

470620

- Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)

0%

T0

47063000

470630

- altre, di bambù

0%

T0

47069100

470691

-- meccaniche

0%

T0

47069200

470692

-- chimiche

0%

T0

47069300

470693

-- ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

0%

T0

47071000

470710

- carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

0%

T0

47072000

470720

- altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

0%

T0

47073000

470730

- carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)

0%

T0

47079000

470790

- altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati

0%

T0

48041910

480419

--- "Kraftliner" per batterie a secco

0%

T0

48114110

481141

--- non stampati

0%

T0

48115910

481159

--- per l'etichettatura di pile e batterie a secco

0%

T0

48116010

481160

--- non stampati

0%

T0

48120000

481200

Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta

0%

T0

48131000

481310

- in blocchetti o in tubetti

0%

T0

48132000

481320

- in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm

0%

T0

48139000

481390

- altra

0%

T0

49011000

490110

- in fogli sciolti, anche piegati

0%

T0

49019100

490191

-- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli

0%

T0

49019900

490199

-- altri

0%

T0

49021000

490210

- con almeno quattro edizioni settimanali

0%

T0

49029000

490290

- altri

0%

T0

49030000

490300

Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

0%

T0

49040000

490400

Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata

0%

T0

49051000

490510

- Globi

0%

T0

49059100

490591

-- in forma di libri o di opuscoli

0%

T0

49059900

490599

-- altri

0%

T0

49060000

490600

Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

0%

T0

49070090

490700

--- altri

0%

T0

49119910

491199

--- Tavole per l'insegnamento

0%

T0

49119920

491199

--- Questionari per prove d'esame

0%

T0

50010000

500100

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

0%

T0

50020000

500200

Seta greggia (non torta)

0%

T0

50030000

500300

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

0%

T0

51011100

510111

-- Lane di tosatura

0%

T0

51011900

510119

-- altre

0%

T0

51012100

510121

-- Lane di tosatura

0%

T0

51012900

510129

-- altre

0%

T0

51013000

510130

- carbonizzate

0%

T0

51021100

510211

-- di capra del Cachemir

0%

T0

51021900

510219

-- altri

0%

T0

51022000

510220

- Peli grossolani

0%

T0

51031000

510310

- Pettinacce di lana o di peli fini

0%

T0

51032000

510320

- altri cascami di lana o di peli fini

0%

T0

51033000

510330

- Cascami di peli grossolani

0%

T0

51040000

510400

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

0%

T0

51051000

510510

- Lana cardata

0%

T0

51052100

510521

-- "Lana pettinata alla rinfusa"

0%

T0

51052900

510529

-- altra

0%

T0

51053100

510531

-- di capra del Cachemir

0%

T0

51053900

510539

-- altri

0%

T0

51054000

510540

- Peli grossolani, cardati o pettinati

0%

T0

52010000

520100

Cotone, non cardato né pettinato

0%

T0

52021000

520210

- Cascami di filati

0%

T0

52029100

520291

-- sfilacciati

0%

T0

52029900

520299

-- altri

0%

T0

52030000

520300

Cotone, cardato o pettinato

0%

T0

53011000

530110

- Lino greggio o macerato

0%

T0

53012100

530121

-- maciullato o stigliato

0%

T0

53012900

530129

-- altro

0%

T0

53013000

530130

- Stoppe e cascami di lino

0%

T0

53021000

530210

- Canapa greggia o macerata

0%

T0

53029000

530290

- altri

0%

T0

53031000

530310

- Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate

0%

T0

53039000

530390

- altri

0%

T0

53050000

530500

Cocco, abaca (canapa di Manila o "Musa textilis Nee"), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

0%

T0

55011000

550110

- di nylon o di altre poliammidi

0%

T0

55012000

550120

- di poliesteri

0%

T0

55013000

550130

- acrilici o modacrilici

0%

T0

55014000

550140

- di polipropilene

0%

T0

55019000

550190

- altri

0%

T0

55020000

550200

Fasci di filamenti artificiali

0%

T0

55031100

550311

-- di aramidi

0%

T0

55031900

550319

-- altre

0%

T0

55032000

550320

- di poliesteri

0%

T0

55033000

550330

- acriliche o modacriliche

0%

T0

55034000

550340

- di polipropilene

0%

T0

55039000

550390

- altre

0%

T0

55041000

550410

- di rayon viscosa

0%

T0

55049000

550490

- altre

0%

T0

55051000

550510

- di fibre sintetiche

0%

T0

55052000

550520

- di fibre artificiali

0%

T0

55061000

550610

- di nylon o di altre poliammidi

0%

T0

55062000

550620

- di poliesteri

0%

T0

55063000

550630

- acriliche o modacriliche

0%

T0

55069000

550690

- altre

0%

T0

55070000

550700

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

0%

T0

59021000

590210

- di nylon o di altre poliammidi

0%

T0

59022000

590220

- di poliesteri

0%

T0

59029000

590290

- altri

0%

T0

59114000

591140

- Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

0%

T0

63049110

630491

--- Zanzariere

0%

T0

63072000

630720

- Cinture e giubbotti di salvataggio

0%

T0

65061000

650610

- Copricapo di sicurezza

0%

T0

69021000

690210

- contenenti, in peso, più di 50% di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3)

0%

T0

69022000

690220

- contenenti, in peso, più di 50% di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti

0%

T0

69029000

690290

- altri

0%

T0

69091100

690911

-- di porcellana

0%

T0

69091200

690912

-- Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

0%

T0

69091900

690919

-- altri

0%

T0

69099000

690990

- altri

0%

T0

70010000

700100

Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa

0%

T0

70101010

701010

--- per prodotti farmaceutici

0%

T0

70151000

701510

- Vetri da occhialeria medica

0%

T0

70171000

701710

- di quarzo o di altra silice fusi

0%

T0

70172000

701720

- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

0%

T0

70179000

701790

- altre

0%

T0

71031010

710310

--- Tanzanite

0%

T0

71031020

710310

--- Alessandrite

0%

T0

71039910

710399

--- Tanzanite

0%

T0

71039920

710399

--- Alessandrite

0%

T0

71082000

710820

- per uso monetario

0%

T0

71189000

711890

- altre

0%

T0

72011000

720110

- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5% o meno di fosforo

0%

T0

72012000

720120

- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5% di fosforo

0%

T0

72015000

720150

- Ghise gregge legate; ghise specolari

0%

T0

72021100

720211

-- contenente, in peso, più di 2% di carbonio

0%

T0

72021900

720219

-- altro

0%

T0

72022100

720221

-- contente, in peso, più di 55% di silicio

0%

T0

72022900

720229

-- altro

0%

T0

72023000

720230

- Ferro-silico-manganese

0%

T0

72024100

720241

-- contenente, in peso, più di 4% di carbonio

0%

T0

72024900

720249

-- altro

0%

T0

72025000

720250

- Ferro-silico-cromo

0%

T0

72026000

720260

- Ferro-nichel

0%

T0

72027000

720270

- Ferro-molibdeno

0%

T0

72028000

720280

- Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

0%

T0

72029100

720291

-- Ferro-titanio e ferro-silico-titanio

0%

T0

72029200

720292

-- Ferro-vanadio

0%

T0

72029300

720293

-- Ferro-niobio

0%

T0

72029900

720299

-- altre

0%

T0

72031000

720310

- Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro

0%

T0

72039000

720390

- altri

0%

T0

72041000

720410

- Cascami ed avanzi di ghisa

0%

T0

72042100

720421

-- di acciai inossidabili

0%

T0

72042900

720429

-- altri

0%

T0

72043000

720430

- Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

0%

T0

72044100

720441

-- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

0%

T0

72044900

720449

-- altri

0%

T0

72045000

720450

- Cascami lingottati

0%

T0

72051000

720510

- Graniglie

0%

T0

72052100

720521

-- di acciai legati

0%

T0

72052900

720529

-- altre

0%

T0

72061000

720610

- Lingotti

0%

T0

72069000

720690

- altri

0%

T0

72071100

720711

-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

0%

T0

72071200

720712

-- altri, di sezione trasversale rettangolare

0%

T0

72071900

720719

-- altri

0%

T0

72072000

720720

- contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio

0%

T0

72081000

720810

- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

0%

T0

72082500

720825

-- di spessore di 4,75 mm o più

0%

T0

72082600

720826

-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

0%

T0

72082700

720827

-- di spessore inferiore a 3 mm

0%

T0

72083600

720836

-- di spessore superiore a 10 mm

0%

T0

72083700

720837

-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

0%

T0

72083800

720838

-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

0%

T0

72083900

720839

-- di spessore inferiore a 3 mm

0%

T0

72084000

720840

- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

0%

T0

72085100

720851

-- di spessore superiore a 10 mm

0%

T0

72085200

720852

-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

0%

T0

72085300

720853

-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

0%

T0

72085400

720854

-- di spessore inferiore a 3 mm

0%

T0

72089000

720890

- altri

0%

T0

72101200

721012

-- di spessore inferiore a 0,5 mm

0%

T0

72105000

721050

- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

0%

T0

72139100

721391

-- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm

0%

T0

72139900

721399

-- altri

0%

T0

72172000

721720

- zincati

0%

T0

72173010

721730

--- dei tipi utilizzati per la fabbricazione di pneumatici

0%

T0

72181000

721810

- Lingotti e altre forme primarie

0%

T0

72189100

721891

-- di sezione trasversale rettangolare

0%

T0

72189900

721899

-- altri

0%

T0

72191100

721911

-- di spessore superiore a 10 mm

0%

T0

72191200

721912

-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm

0%

T0

72191300

721913

-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

0%

T0

72191400

721914

-- di spessore inferiore a 3 mm

0%

T0

72192100

721921

-- di spessore superiore a 10 mm

0%

T0

72192200

721922

-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm

0%

T0

72192300

721923

-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

0%

T0

72192400

721924

-- di spessore inferiore a 3 mm

0%

T0

72193100

721931

-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

0%

T0

72193200

721932

-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

0%

T0

72193300

721933

-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

0%

T0

72193400

721934

-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm

0%

T0

72193500

721935

-- di spessore inferiore a 0,5 mm

0%

T0

72199000

721990

- altri

0%

T0

72241000

722410

- Lingotti e altre forme primarie

0%

T0

72249000

722490

- altri

0%

T0

73021000

730210

- Rotaie

0%

T0

73023000

730230

- Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi

0%

T0

73024000

730240

- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

0%

T0

73029000

730290

- altri

0%

T0

73041100

730411

-- di acciai inossidabili

0%

T0

73041900

730419

-- altri

0%

T0

73042200

730422

-- Aste di perforazione di acciai inossidabili

0%

T0

73042300

730423

-- altre aste di perforazione

0%

T0

73042400

730424

-- altri, di acciai inossidabili

0%

T0

73042900

730429

-- altri

0%

T0

73051100

730511

-- saldati longitudinalmente ad arco sommerso

0%

T0

73051200

730512

-- saldati longitudinalmente, altri

0%

T0

73051900

730519

-- altri

0%

T0

73052000

730520

- Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

0%

T0

73061100

730611

-- saldati, di acciai inossidabili

0%

T0

73061900

730619

-- altri

0%

T0

73062100

730621

-- saldati, di acciai inossidabili

0%

T0

73062900

730629

-- altri

0%

T0

73081000

730810

- Ponti ed elementi di ponti

0%

T0

73082000

730820

- Torri e piloni

0%

T0

73084000

730840

- Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature

0%

T0

73102920

731029

--- Lattine e coperchi per bevande

0%

T0

73259100

732591

-- Palle ed oggetti simili per mulini

0%

T0

73261100

732611

-- Palle ed oggetti simili per mulini

0%

T0

73269010

732690

--- Trappole e lacci per la distruzione degli organismi nocivi

0%

T0

73269020

732690

--- Bobine per manichette antincendio

0%

T0

74010000

740100

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

0%

T0

74020000

740200

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

0%

T0

74040000

740400

Cascami ed avanzi di rame

0%

T0

74071000

740710

- di rame raffinato

0%

T0

74081100

740811

-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

0%

T0

74082200

740822

-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

0%

T0

75011000

750110

- Metalline di nichel

0%

T0

75012000

750120

- "Sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

0%

T0

75021000

750210

- Nichel non legato

0%

T0

75022000

750220

- Leghe di nichel

0%

T0

75030000

750300

Cascami ed avanzi rottami di nichel

0%

T0

75040000

750400

Polveri e pagliette di nichel

0%

T0

76011000

760110

- Alluminio non legato

0%

T0

76012000

760120

- Leghe di alluminio

0%

T0

76020000

760200

Cascami ed avanzi di alluminio

0%

T0

76031000

760310

- Polveri a struttura non lamellare

0%

T0

76032000

760320

- Polveri a struttura lamellare; pagliette

0%

T0

76109000

761090

- altri

0%

T0

76129010

761290

---Lattine e coperchi per bevande

0%

T0

78011000

780110

- Piombo raffinato

0%

T0

78019100

780191

-- contenente antimonio come altro elemento predominante in peso

0%

T0

78019900

780199

-- altro

0%

T0

78020000

780200

Cascami ed avanzi di piombo

0%

T0

78042000

780420

- Polveri e pagliette

0%

T0

79011100

790111

-- contenente, in peso, 99,99% o più di zinco

0%

T0

79011200

790112

-- contenente, in peso, meno di 99,99% di zinco

0%

T0

79012000

790120

- Leghe di zinco

0%

T0

79020000

790200

Cascami ed avanzi di zinco

0%

T0

79031000

790310

- Zinco polverizzato

0%

T0

79039000

790390

- altri

0%

T0

80011000

800110

- Stagno non legato

0%

T0

80012000

800120

- Leghe di stagno

0%

T0

80020000

800200

Cascami ed avanzi di stagno

0%

T0

81011000

810110

- Polveri

0%

T0

81019400

810194

-- Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

0%

T0

81019600

810196

-- Fili

0%

T0

81019700

810197

-- Cascami e avanzi

0%

T0

81019900

810199

-- altri

0%

T0

81021000

810210

- Polveri

0%

T0

81029400

810294

-- Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

0%

T0

81029500

810295

-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

0%

T0

81029600

810296

-- Fili

0%

T0

81029700

810297

-- Cascami e avanzi

0%

T0

81029900

810299

-- altri

0%

T0

81032000

810320

- Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

0%

T0

81033000

810330

- Cascami e avanzi

0%

T0

81039000

810390

- altri

0%

T0

81041100

810411

-- contenente almeno 99,8%, in peso, di magnesio

0%

T0

81041900

810419

-- altri

0%

T0

81042000

810420

- Cascami e avanzi

0%

T0

81043000

810430

- Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri

0%

T0

81049000

810490

- altri

0%

T0

81052000

810520

- Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri

0%

T0

81053000

810530

- Cascami e avanzi

0%

T0

81059000

810590

- altri

0%

T0

81060000

810600

Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi

0%

T0

81072000

810720

- Cadmio greggio; polveri

0%

T0

81073000

810730

- Cascami e avanzi

0%

T0

81079000

810790

- altri

0%

T0

81082000

810820

- Titanio greggio; polveri

0%

T0

81083000

810830

- Cascami e avanzi

0%

T0

81089000

810890

- altri

0%

T0

81092000

810920

- Zirconio greggio; polveri

0%

T0

81093000

810930

- Cascami e avanzi

0%

T0

81099000

810990

- altri

0%

T0

81101000

811010

- Antimonio greggio; polveri

0%

T0

81102000

811020

- Cascami e avanzi

0%

T0

81109000

811090

- altri

0%

T0

81110000

811100

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

0%

T0

81121200

811212

-- greggio; polveri

0%

T0

81121300

811213

-- Cascami e avanzi

0%

T0

81121900

811219

-- altri

0%

T0

81122100

811221

-- greggio; polveri

0%

T0

81122200

811222

-- Cascami e avanzi

0%

T0

81122900

811229

-- altri

0%

T0

81125100

811251

-- greggio; polveri

0%

T0

81125200

811252

-- Cascami e avanzi

0%

T0

81125900

811259

-- altri

0%

T0

81129200

811292

-- greggi; cascami e avanzi; polveri

0%

T0

81129900

811299

-- altri

0%

T0

81130000

811300

Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi

0%

T0

82084000

820840

- per macchine agricole, orticole o forestali

0%

T0

84011000

840110

- Reattori nucleari (Euratom)

0%

T0

84012000

840120

- Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)

0%

T0

84013000

840130

- Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)

0%

T0

84014000

840140

- Parti di reattori nucleari (Euratom)

0%

T0

84021100

840211

-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

0%

T0

84021200

840212

-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

0%

T0

84021900

840219

-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

0%

T0

84022000

840220

- Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"

0%

T0

84029000

840290

- Parti

0%

T0

84031000

840310

- Caldaie

0%

T0

84039000

840390

- Parti

0%

T0

84041000

840410

- Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403

0%

T0

84042000

840420

- Condensatori per macchine a vapore

0%

T0

84049000

840490

- Parti

0%

T0

84051000

840510

- Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

0%

T0

84059000

840590

- Parti

0%

T0

84061000

840610

- Turbine per la propulsione di navi

0%

T0

84068100

840681

-- di potenza superiore a 40 MW

0%

T0

84068200

840682

-- di potenza inferiore o uguale a 40 MW

0%

T0

84069000

840690

- Parti

0%

T0

84071000

840710

- Motori per l'aviazione

0%

T0

84072100

840721

-- di tipo fuoribordo

0%

T0

84079010

840790

--- destinati all'industria, all'agricoltura, all'approvvigionamento idrico, alla rete fognaria e al drenaggio

0%

T0

84081000

840810

- Motori per la propulsione di navi

0%

T0

84089010

840890

--- destinati all'industria, all'agricoltura, all'approvvigionamento idrico, alla rete fognaria e al drenaggio

0%

T0

84101100

841011

-- di potenza inferiore o uguale a 1000 kW

0%

T0

84101200

841012

-- di potenza superiore a 1000 kW ma inferiore o uguale a 10000 kW

0%

T0

84101300

841013

-- di potenza superiore a 10000 kW

0%

T0

84109000

841090

- Parti, compresi i regolatori

0%

T0

84111100

841111

-- di spinta inferiore o uguale a 25 kN

0%

T0

84111200

841112

-- di spinta superiore a 25 kN

0%

T0

84112100

841121

-- di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW

0%

T0

84112200

841122

-- di potenza superiore a 1 100 kW

0%

T0

84118100

841181

-- di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW

0%

T0

84118200

841182

-- di potenza superiore a 5 000 kW

0%

T0

84119100

841191

-- di turboreattori o di turbopropulsori

0%

T0

84119900

841199

-- altre

0%

T0

84121000

841210

- Propulsori a reazione diversi dai turboreattori

0%

T0

84122100

841221

-- a movimento rettilineo (cilindri)

0%

T0

84122900

841229

-- altri

0%

T0

84123100

841231

-- a movimento rettilineo (cilindri)

0%

T0

84123900

841239

-- altri

0%

T0

84128000

841280

- altri

0%

T0

84129000

841290

- Parti

0%

T0

84132000

841320

- Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 841311 o 841319

0%

T0

84134000

841340

- Pompe per calcestruzzo

0%

T0

84135000

841350

- altre pompe volumetriche alternative

0%

T0

84136000

841360

- altre pompe volumetriche rotative

0%

T0

84137000

841370

- altre pompe centrifughe

0%

T0

84138100

841381

-- Pompe

0%

T0

84138200

841382

-- Elevatori per liquidi

0%

T0

84139100

841391

-- di pompe

0%

T0

84139200

841392

-- di elevatori per liquidi

0%

T0

84161000

841610

- Bruciatori a combustibili liquidi

0%

T0

84162000

841620

- altri bruciatori, compresi i bruciatori misti

0%

T0

84163000

841630

- Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

0%

T0

84169000

841690

- Parti

0%

T0

84171000

841710

- Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

0%

T0

84172000

841720

- Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria

0%

T0

84178000

841780

- altri

0%

T0

84179000

841790

- Parti

0%

T0

84186110

841861

--- per l'industria lattiero-casearia o la pesca

0%

T0

84186120

841861

--- per usi industriali

0%

T0

84186910

841869

--- per l'industria lattiero-casearia o la pesca

0%

T0

84186920

841869

--- per usi industriali

0%

T0

84191100

841911

-- a riscaldamento immediato, a gas

0%

T0

84191900

841919

-- altri

0%

T0

84192000

841920

- Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

0%

T0

84193100

841931

-- per prodotti agricoli

0%

T0

84193200

841932

-- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni

0%

T0

84193900

841939

-- altri

0%

T0

84194000

841940

- Apparecchi di distillazione o di rettificazione

0%

T0

84195000

841950

- Scambiatori di calore

0%

T0

84196000

841960

- Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

0%

T0

84198100

841981

-- per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

0%

T0

84198900

841989

-- altri

0%

T0

84199000

841990

- Parti

0%

T0

84201000

842010

- Calandre e laminatoi

0%

T0

84209100

842091

-- Cilindri

0%

T0

84209900

842099

-- altri

0%

T0

84211100

842111

-- Scrematrici

0%

T0

84212100

842121

-- per filtrare o depurare l'acqua

0%

T0

84212200

842122

-- per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua

0%

T0

84221900

842219

-- altri

0%

T0

84222000

842220

- Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

0%

T0

84223000

842230

- Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande

0%

T0

84224000

842240

- altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)

0%

T0

84232000

842320

- Basculle per la pesatura continua su trasportatori

0%

T0

84233000

842330

- Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

0%

T0

84238200

842382

-- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5000 kg

0%

T0

84241000

842410

- Estintori, anche carichi

0%

T0

84242000

842420

- Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

0%

T0

84243000

842430

- Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

0%

T0

84248100

842481

-- per l'agricoltura o l'orticoltura

0%

T0

84248900

842489

-- altri

0%

T0

84261100

842611

-- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi

0%

T0

84261200

842612

-- Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers"

0%

T0

84261900

842619

-- altri

0%

T0

84262000

842620

- Gru a torre

0%

T0

84263000

842630

- Gru a portale

0%

T0

84264100

842641

-- su pneumatici

0%

T0

84264900

842649

-- altri

0%

T0

84269100

842691

-- costruiti per essere montati su un veicolo stradale

0%

T0

84269900

842699

-- altri

0%

T0

84271000

842710

- Carrelli semoventi a motore elettrico

0%

T0

84272000

842720

- altri carrelli semoventi

0%

T0

84279000

842790

- altri carrelli

0%

T0

84281000

842810

- Ascensori e montacarichi

0%

T0

84282000

842820

- Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

0%

T0

84283100

842831

-- appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

0%

T0

84283200

842832

-- altri, a benna

0%

T0

84283300

842833

-- altri, a nastro o a cinghia

0%

T0

84283900

842839

-- altri

0%

T0

84284000

842840

- Scale meccaniche e marciapiedi mobili

0%

T0

84286000

842860

- Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

0%

T0

84289000

842890

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

84291100

842911

-- su cingoli

0%

T0

84291900

842919

-- altri

0%

T0

84292000

842920

- Livellatrici

0%

T0

84293000

842930

- Ruspe spianatrici

0%

T0

84294000

842940

- Compattatori e rulli compressori

0%

T0

84295100

842951

-- Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale

0%

T0

84295200

842952

-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°

0%

T0

84295900

842959

-- altri

0%

T0

84301000

843010

- Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

0%

T0

84302000

843020

- Spazzaneve

0%

T0

84303100

843031

-- semoventi

0%

T0

84303900

843039

-- altre

0%

T0

84304100

843041

-- semoventi

0%

T0

84304900

843049

-- altre

0%

T0

84305000

843050

- altre macchine ed apparecchi, semoventi

0%

T0

84306100

843061

-- Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

0%

T0

84306900

843069

-- altri

0%

T0

84321000

843210

- Aratri

0%

T0

84322100

843221

-- Erpici a dischi (polverizzatori)

0%

T0

84322900

843229

-- altri

0%

T0

84323000

843230

- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici

0%

T0

84324000

843240

- Spanditori di letame e distributori di concimi

0%

T0

84328000

843280

- altre macchine, apparecchi e congegni

0%

T0

84329000

843290

- Parti

0%

T0

84332000

843320

- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

0%

T0

84333000

843330

- altre macchine ed apparecchi da fienagione

0%

T0

84334000

843340

- Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici

0%

T0

84335100

843351

-- Mietitrici-trebbiatrici

0%

T0

84335200

843352

-- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura

0%

T0

84335300

843353

-- Macchine per la raccolta di radici o tuberi

0%

T0

84335900

843359

-- altre

0%

T0

84336000

843360

- Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli

0%

T0

84339000

843390

- Parti

0%

T0

84341000

843410

- Mungitrici

0%

T0

84342000

843420

- Macchine ed apparecchi per l'industria del latte

0%

T0

84349000

843490

- Parti

0%

T0

84351000

843510

- Macchine ed apparecchi

0%

T0

84359000

843590

- Parti

0%

T0

84361000

843610

- Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali

0%

T0

84362100

843621

-- Incubatrici ed allevatrici

0%

T0

84362900

843629

-- altri

0%

T0

84368000

843680

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

84369100

843691

-- di macchine o apparecchi per l'avicoltura

0%

T0

84369900

843699

-- altre

0%

T0

84371000

843710

- Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

0%

T0

84378000

843780

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

84379000

843790

- Parti

0%

T0

84381000

843810

- Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari

0%

T0

84382000

843820

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata

0%

T0

84383000

843830

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero

0%

T0

84384000

843840

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra

0%

T0

84385000

843850

- Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni

0%

T0

84386000

843860

- Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi

0%

T0

84388000

843880

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

84389000

843890

- Parti

0%

T0

84391000

843910

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

0%

T0

84392000

843920

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone

0%

T0

84393000

843930

- Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone

0%

T0

84399100

843991

-- di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

0%

T0

84399900

843999

-- altre

0%

T0

84401000

844010

- Macchine ed apparecchi

0%

T0

84409000

844090

- Parti

0%

T0

84411000

844110

- Tagliatrici

0%

T0

84412000

844120

- Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste

0%

T0

84413000

844130

- Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

0%

T0

84414000

844140

- Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone

0%

T0

84418000

844180

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

84419000

844190

- Parti

0%

T0

84423000

844230

- Macchine, apparecchi e materiale

0%

T0

84424000

844240

- Parti di macchine, apparecchi e materiale

0%

T0

84425000

844250

- Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

0%

T0

84431100

844311

-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine

0%

T0

84431200

844312

-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato

0%

T0

84431300

844313

-- altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset

0%

T0

84431400

844314

-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)

0%

T0

84431500

844315

-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)

0%

T0

84431600

844316

-- Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici

0%

T0

84431700

844317

-- Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici

0%

T0

84431900

844319

-- altri

0%

T0

84433100

844331

-- Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

0%

T0

84433200

844332

-- altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

0%

T0

84439100

844391

-- Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

0%

T0

84440000

844400

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

0%

T0

84451100

844511

-- Carde

0%

T0

84451200

844512

-- Pettinatrici

0%

T0

84451300

844513

-- Banchi a fusi

0%

T0

84451900

844519

-- altre

0%

T0

84452000

844520

- Macchine per la filatura delle materie tessili

0%

T0

84453000

844530

- Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili

0%

T0

84454000

844540

- Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili

0%

T0

84459000

844590

- altre

0%

T0

84461000

844610

- per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

0%

T0

84462100

844621

-- a motore

0%

T0

84462900

844629

-- altri

0%

T0

84463000

844630

- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta

0%

T0

84471100

844711

-- con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm

0%

T0

84471200

844712

-- con cilindro di diametro superiore a 165 mm

0%

T0

84472000

844720

- Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

0%

T0

84479000

844790

- altri

0%

T0

84481100

844811

-- Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni

0%

T0

84481900

844819

-- altri

0%

T0

84482000

844820

- Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

0%

T0

84483100

844831

-- Guarniture per carde

0%

T0

84483200

844832

-- di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde

0%

T0

84483300

844833

-- Fusi e loro alette, anelli e cursori

0%

T0

84483900

844839

-- altri

0%

T0

84484200

844842

-- Pettini, licci e quadri di licci

0%

T0

84484900

844849

-- altri

0%

T0

84485100

844851

-- Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie

0%

T0

84485900

844859

-- altri

0%

T0

84490000

844900

Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

0%

T0

84511000

845110

- Macchine per pulire a secco

0%

T0

84512100

845121

-- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

0%

T0

84512900

845129

-- altre

0%

T0

84513000

845130

- Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

0%

T0

84514000

845140

- Macchine per lavare, imbianchire o tingere

0%

T0

84515000

845150

- Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

0%

T0

84518000

845180

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

84519000

845190

- Parti

0%

T0

84521000

845210

- Macchine per cucire di tipo domestico

0%

T0

84522100

845221

-- Unità automatiche

0%

T0

84522900

845229

-- altre

0%

T0

84523000

845230

- Aghi per macchine per cucire

0%

T0

84529000

845290

- Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire

0%

T0

84531000

845310

- Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli

0%

T0

84532000

845320

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature

0%

T0

84538000

845380

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

84539000

845390

- Parti

0%

T0

84541000

845410

- Convertitori

0%

T0

84542000

845420

- Lingottiere e secchie di colata

0%

T0

84543000

845430

- Macchine per colare (gettare)

0%

T0

84549000

845490

- Parti

0%

T0

84551000

845510

- Laminatoi per tubi

0%

T0

84552100

845521

-- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo

0%

T0

84552200

845522

-- Laminatoi a freddo

0%

T0

84553000

845530

- Cilindri di laminatoi

0%

T0

84559000

845590

- altre parti

0%

T0

84561000

845610

- operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni

0%

T0

84562000

845620

- operanti con ultrasuoni

0%

T0

84563000

845630

- operanti per elettroerosione

0%

T0

84569000

845690

- altre

0%

T0

84571000

845710

- Centri di lavorazione

0%

T0

84572000

845720

- Macchine a posto fisso

0%

T0

84573000

845730

- Macchine a stazioni multiple

0%

T0

84581100

845811

-- a comando numerico

0%

T0

84581900

845819

-- altri

0%

T0

84589100

845891

-- a comando numerico

0%

T0

84589900

845899

-- altri

0%

T0

84591000

845910

- Unità di lavorazione con guida di scorrimento

0%

T0

84592100

845921

-- a comando numerico

0%

T0

84592900

845929

-- altre

0%

T0

84593100

845931

-- a comando numerico

0%

T0

84593900

845939

-- altre

0%

T0

84594000

845940

- altre alesatrici

0%

T0

84595100

845951

-- a comando numerico

0%

T0

84595900

845959

-- altre

0%

T0

84596100

845961

-- a comando numerico

0%

T0

84596900

845969

-- altre

0%

T0

84597000

845970

- Filettatrici o maschiatrici

0%

T0

84601100

846011

-- a comando numerico

0%

T0

84601900

846019

-- altre

0%

T0

84602100

846021

-- a comando numerico

0%

T0

84602900

846029

-- altre

0%

T0

84603100

846031

-- a comando numerico

0%

T0

84603900

846039

-- altre

0%

T0

84604000

846040

- Macchine per levigare o smerigliare

0%

T0

84609000

846090

- altre

0%

T0

84612000

846120

- Macchine per limare e per sbozzare

0%

T0

84613000

846130

- Macchine per brocciare

0%

T0

84614000

846140

- Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi

0%

T0

84615000

846150

- Macchine per segare o troncare

0%

T0

84619000

846190

- altre

0%

T0

84621000

846210

- Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli

0%

T0

84622100

846221

-- a comando numerico

0%

T0

84622900

846229

-- altre

0%

T0

84623100

846231

-- a comando numerico

0%

T0

84623900

846239

-- altre

0%

T0

84624100

846241

-- a comando numerico

0%

T0

84624900

846249

-- altre

0%

T0

84629100

846291

-- Presse idrauliche

0%

T0

84629900

846299

-- altre

0%

T0

84631000

846310

- Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili

0%

T0

84632000

846320

- Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura

0%

T0

84633000

846330

- Macchine per la lavorazione dei metalli in fili

0%

T0

84639000

846390

- altre

0%

T0

84641000

846410

- Macchine per segare

0%

T0

84642000

846420

- Macchine per molare o levigare

0%

T0

84649000

846490

- altre

0%

T0

84651000

846510

- Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni

0%

T0

84659100

846591

-- Macchine per segare

0%

T0

84659200

846592

-- Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

0%

T0

84659300

846593

-- Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

0%

T0

84659400

846594

-- Macchine per curvare o montare

0%

T0

84659500

846595

-- Foratrici o mortasatrici

0%

T0

84659600

846596

-- Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

0%

T0

84659900

846599

-- altre

0%

T0

84661000

846610

- Portautensili e filiere a scatto automatico

0%

T0

84662000

846620

- Portapezzi

0%

T0

84663000

846630

- Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili

0%

T0

84669100

846691

-- per macchine della voce 8464

0%

T0

84669200

846692

-- per macchine della voce 8465

0%

T0

84669300

846693

-- per macchine delle voci da 8456 a 8461

0%

T0

84669400

846694

-- per macchine delle voci 8462 o 8463

0%

T0

84671100

846711

-- rotativi (anche a percussione)

0%

T0

84671900

846719

-- altri

0%

T0

84672100

846721

-- Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative

0%

T0

84672200

846722

-- Seghe e troncatrici

0%

T0

84672900

846729

-- altri

0%

T0

84678100

846781

-- Troncatrici a catena

0%

T0

84678900

846789

-- altri

0%

T0

84679100

846791

-- di troncatrici a catena

0%

T0

84679200

846792

-- di utensili pneumatici

0%

T0

84679900

846799

-- altre

0%

T0

84681000

846810

- Cannelli a mano

0%

T0

84682000

846820

- altre macchine ed apparecchi a gas

0%

T0

84688000

846880

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

84689000

846890

- Parti

0%

T0

84690000

846900

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi

0%

T0

84713000

847130

- Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

0%

T0

84714100

847141

-- che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita

0%

T0

84714900

847149

-- altre, presentate in forma di sistemi

0%

T0

84715000

847150

- Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 847141 o 847149, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita

0%

T0

84716000

847160

- Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria

0%

T0

84717000

847170

- Unità di memoria

0%

T0

84718000

847180

- altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione

0%

T0

84719000

847190

- altre

0%

T0

84721000

847210

- Duplicatori

0%

T0

84733000

847330

- Parti ed accessori di macchine della voce 8471

0%

T0

84741000

847410

- Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

0%

T0

84742000

847420

- Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare

0%

T0

84743100

847431

-- Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento

0%

T0

84743200

847432

-- Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

0%

T0

84743900

847439

-- altri

0%

T0

84748000

847480

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

84749000

847490

- Parti

0%

T0

84751000

847510

- Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro

0%

T0

84752100

847521

-- Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

0%

T0

84752900

847529

-- altre

0%

T0

84759000

847590

- Parti

0%

T0

84771000

847710

- Formatrici ad iniezione

0%

T0

84772000

847720

- Estrusori

0%

T0

84773000

847730

- Formatrici per soffiaggio

0%

T0

84774000

847740

- Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici

0%

T0

84775100

847751

-- per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria

0%

T0

84775900

847759

-- altre

0%

T0

84778000

847780

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

84779000

847790

- Parti

0%

T0

84781000

847810

- Macchine ed apparecchi

0%

T0

84789000

847890

- Parti

0%

T0

84791000

847910

- Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

0%

T0

84792000

847920

- Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

0%

T0

84793000

847930

- Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

0%

T0

84794000

847940

- Macchine per fabbricare corde e cavi

0%

T0

84795000

847950

- Robot industriali, non nominati né compresi altrove

0%

T0

84796000

847960

- Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

0%

T0

84797100

847971

-- del tipo utilizzato negli aeroporti

0%

T0

84797900

847979

-- altre

0%

T0

84798100

847981

-- per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici

0%

T0

84798200

847982

-- per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

0%

T0

84798900

847989

-- altri

0%

T0

84799000

847990

- Parti

0%

T0

84801000

848010

- Staffe per fonderia

0%

T0

84802000

848020

- Piastre di fondo per forme

0%

T0

84803000

848030

- Modelli per forme

0%

T0

84804100

848041

-- per formare ad iniezione o per compressione

0%

T0

84804900

848049

-- altre

0%

T0

84805000

848050

- Forme per vetro

0%

T0

84806000

848060

- Forme per materie minerali

0%

T0

84807100

848071

-- per formare ad iniezione o per compressione

0%

T0

84807900

848079

-- altre

0%

T0

84861000

848610

- Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette

0%

T0

84862000

848620

- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

0%

T0

84863000

848630

- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

0%

T0

84864000

848640

- Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo

0%

T0

84869000

848690

- Parti ed accessori

0%

T0

85011000

850110

- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

0%

T0

85012000

850120

- Motori universali di potenza superiore a 37,5 W

0%

T0

85013100

850131

-- di potenza inferiore o uguale a 750 W

0%

T0

85013200

850132

-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

0%

T0

85013300

850133

-- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW

0%

T0

85013400

850134

-- di potenza superiore a 375 kW

0%

T0

85014000

850140

- altri motori a corrente alternata, monofase

0%

T0

85015100

850151

-- di potenza inferiore o uguale a 750 W

0%

T0

85015200

850152

-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

0%

T0

85015300

850153

-- di potenza superiore a 75 kW

0%

T0

85016100

850161

-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

0%

T0

85016200

850162

-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

0%

T0

85016300

850163

-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

0%

T0

85016400

850164

-- di potenza superiore a 750 kVA

0%

T0

85021100

850211

-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

0%

T0

85021200

850212

-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

0%

T0

85021300

850213

-- di potenza superiore a 375 kVA

0%

T0

85022000

850220

- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

0%

T0

85023100

850231

-- ad energia eolica

0%

T0

85023900

850239

-- altri

0%

T0

85024000

850240

- Convertitori rotanti elettrici

0%

T0

85030000

850300

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

0%

T0

85041000

850410

- Ballast per lampade o tubi a scarica

0%

T0

85042100

850421

-- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

0%

T0

85042200

850422

-- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10000 kVA

0%

T0

85042300

850423

-- di potenza superiore a 10 000 kVA

0%

T0

85043300

850433

-- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA

0%

T0

85043400

850434

-- di potenza superiore a 500 kVA

0%

T0

85044000

850440

- Convertitori statici

0%

T0

85045000

850450

- altre bobine di reattanza e di autoinduzione

0%

T0

85049000

850490

- Parti

0%

T0

85051100

850511

-- di metallo

0%

T0

85051900

850519

-- altri

0%

T0

85052000

850520

- Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

0%

T0

85059000

850590

- altri, comprese le parti

0%

T0

85069000

850690

- Parti

0%

T0

85079000

850790

- Parti

0%

T0

85131010

851310

--- Lampade di sicurezza per minatori

0%

T0

85141000

851410

- Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)

0%

T0

85142000

851420

- Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche

0%

T0

85143000

851430

- altri forni

0%

T0

85144000

851440

- altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

0%

T0

85149000

851490

- Parti

0%

T0

85151100

851511

-- Ferri e pistole per brasare

0%

T0

85151900

851519

-- altri

0%

T0

85152100

851521

-- interamente o parzialmente automatici

0%

T0

85152900

851529

-- altri

0%

T0

85153100

851531

-- interamente o parzialmente automatici

0%

T0

85153900

851539

-- altri

0%

T0

85158000

851580

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

85159000

851590

- Parti

0%

T0

85167100

851671

-- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

0%

T0

85167200

851672

-- Tostapane

0%

T0

85171200

851712

-- Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

0%

T0

85176100

851761

-- Stazioni fisse

0%

T0

85255000

852550

- Apparecchi trasmittenti

0%

T0

85256000

852560

- Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

0%

T0

85261000

852610

- Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

0%

T0

85269100

852691

-- Apparecchi di radionavigazione

0%

T0

85269200

852692

-- Apparecchi di radiotelecomando

0%

T0

85284100

852841

-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471

0%

T0

85285100

852851

-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471

0%

T0

85286100

852861

-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471

0%

T0

85301000

853010

- Apparecchi per strade ferrate o simili

0%

T0

85308000

853080

- altri apparecchi

0%

T0

85351000

853510

- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

0%

T0

85352100

853521

-- per una tensione inferiore a 72,5 kV

0%

T0

85352900

853529

-- altri

0%

T0

85353000

853530

- Sezionatori ed interruttori

0%

T0

85354000

853540

- Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

0%

T0

85359000

853590

- altri

0%

T0

85367000

853670

- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

0%

T0

85372000

853720

- per una tensione superiore a 1 000 V

0%

T0

85411000

854110

- Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce

0%

T0

85412100

854121

-- con potere di dissipazione inferiore a 1 W

0%

T0

85412900

854129

-- altri

0%

T0

85413000

854130

- Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili

0%

T0

85414000

854140

- Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce

0%

T0

85415000

854150

- altri dispositivi a semiconduttore

0%

T0

85416000

854160

- Cristalli piezoelettrici montati

0%

T0

85419000

854190

- Parti

0%

T0

85433000

854330

- Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi

0%

T0

85447000

854470

- Cavi di fibre ottiche

0%

T0

85451100

854511

-- dei tipi utilizzati per forni

0%

T0

86011000

860110

- a presa di corrente elettrica esterna

0%

T0

86012000

860120

- ad accumulatori elettrici

0%

T0

86021000

860210

- Locomotive diesel-elettriche

0%

T0

86029000

860290

- altri

0%

T0

86031000

860310

- a presa di corrente elettrica esterna

0%

T0

86039000

860390

- altre

0%

T0

86040000

860400

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

0%

T0

86050000

860500

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

0%

T0

86061000

860610

- Carri cisterna e simili

0%

T0

86063000

860630

- Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 860610

0%

T0

86069100

860691

-- coperti e chiusi

0%

T0

86069200

860692

-- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

0%

T0

86069900

860699

-- altri

0%

T0

86071100

860711

-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione

0%

T0

86071200

860712

-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)

0%

T0

86071900

860719

-- altri, comprese le parti

0%

T0

86072100

860721

-- Freni ad aria compressa e loro parti

0%

T0

86072900

860729

-- altri

0%

T0

86073000

860730

- Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti

0%

T0

86079100

860791

-- di locomotive o di locotrattori

0%

T0

86079900

860799

-- altre

0%

T0

86080000

860800

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

0%

T0

86090000

860900

Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto

0%

T0

87011000

870110

- Motocoltivatori

0%

T0

87012010

870120

--- Non montati

0%

T0

87013000

870130

- Trattori a cingoli

0%

T0

87019000

870190

- altri

0%

T0

87021011

870210

---- Non montati

0%

T0

87021021

870210

---- Non montati

0%

T0

87021091

870210

---- Non montati

0%

T0

87029011

870290

---- Non montati

0%

T0

87029021

870290

---- Non montati

0%

T0

87029091

870290

---- Non montati

0%

T0

87032110

870321

--- Non montati

0%

T0

87032210

870322

--- Non montati

0%

T0

87032310

870323

--- Non montati

0%

T0

87032410

870324

--- Non montati

0%

T0

87033110

870331

--- Non montati

0%

T0

87033210

870332

--- Non montati

0%

T0

87033310

870333

--- Non montati

0%

T0

87039010

870390

--- Ambulanze e carri funebri

0%

T0

87039020

870390

--- Non montati

0%

T0

87041010

870410

--- Non montati

0%

T0

87042110

870421

--- Non montati

0%

T0

87042210

870422

--- Non montati

0%

T0

87042310

870423

--- Non montati

0%

T0

87043110

870431

--- Non montati

0%

T0

87043210

870432

--- Non montati

0%

T0

87049010

870490

--- Non montati

0%

T0

87051000

870510

- Gru-automobili

0%

T0

87052000

870520

- Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

0%

T0

87053000

870530

- Autopompe antincendio

0%

T0

87054000

870540

- Autocarri betoniere

0%

T0

87059000

870590

- altri

0%

T0

87091100

870911

-- elettrici

0%

T0

87091900

870919

-- altri

0%

T0

87099000

870990

- Parti

0%

T0

87100000

871000

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

0%

T0

87131000

871310

- senza meccanismo di propulsione

0%

T0

87139000

871390

- altri

0%

T0

87142000

871420

- di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi

0%

T0

87161010

871610

--- Non montati o smontati

0%

T0

87162010

871620

--- Non montati o smontati

0%

T0

87163110

871631

--- Non montati o smontati

0%

T0

87163910

871639

--- Non montati o smontati

0%

T0

87164010

871640

--- Non montati o smontati

0%

T0

88010000

880100

Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

0%

T0

88021100

880211

-- di peso a vuoto inferiore o uguale a 2000 kg

0%

T0

88021200

880212

-- di peso a vuoto superiore a 2000 kg

0%

T0

88022000

880220

- Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2000 kg

0%

T0

88023000

880230

- Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2000 kg ed inferiore o uguale a 15000 kg

0%

T0

88024000

880240

- Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15000 kg

0%

T0

88026000

880260

- Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

0%

T0

88031000

880310

- Eliche e rotori, e loro parti

0%

T0

88032000

880320

- Carrelli di atterraggio e loro parti

0%

T0

88033000

880330

- altre parti di aeroplani o di elicotteri

0%

T0

88039000

880390

- altre

0%

T0

88040000

880400

Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori

0%

T0

88051000

880510

- Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti

0%

T0

88052100

880521

-- Simulatori di combattimento aereo e loro parti

0%

T0

88052900

880529

-- altri

0%

T0

89011000

890110

- Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

0%

T0

89012000

890120

- Navi cisterna

0%

T0

89013000

890130

- Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 890120

0%

T0

89019000

890190

- altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

0%

T0

89020000

890200

Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca

0%

T0

89040000

890400

Rimorchiatori e spintori

0%

T0

89051000

890510

- Draghe

0%

T0

89052000

890520

- Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

0%

T0

89059000

890590

- altri

0%

T0

89061000

890610

- Navi da guerra

0%

T0

89069000

890690

- altre

0%

T0

89071000

890710

- Zattere gonfiabili

0%

T0

89079000

890790

- altri

0%

T0

89080000

890800

Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione

0%

T0

90011000

900110

- Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche

0%

T0

90012000

900120

- Materie polarizzanti in fogli o in lastre

0%

T0

90013000

900130

- Lenti oftalmiche a contatto

0%

T0

90014000

900140

- Lenti per occhiali, di vetro

0%

T0

90015000

900150

- Lenti per occhiali, di altre materie

0%

T0

90019000

900190

- altri

0%

T0

90049010

900490

--- Per la correzione della vista

0%

T0

90061000

900610

- Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa

0%

T0

90063000

900630

- Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

0%

T0

90111000

901110

- Microscopi stereoscopici

0%

T0

90112000

901120

- altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

0%

T0

90118000

901180

- altri microscopi

0%

T0

90119000

901190

- Parti ed accessori

0%

T0

90121000

901210

- Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

0%

T0

90129000

901290

- Parti ed accessori

0%

T0

90131000

901310

- Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

0%

T0

90132000

901320

- Laser, diversi dai diodi laser

0%

T0

90138000

901380

- altri dispositivi, apparecchi e strumenti

0%

T0

90139000

901390

- Parti ed accessori

0%

T0

90141000

901410

- Bussole, comprese quelle di navigazione

0%

T0

90142000

901420

- Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)

0%

T0

90148000

901480

- altri strumenti ed apparecchi

0%

T0

90149000

901490

- Parti ed accessori

0%

T0

90151000

901510

- Telemetri

0%

T0

90152000

901520

- Teodoliti e tacheometri

0%

T0

90153000

901530

- Livelle

0%

T0

90154000

901540

- Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria

0%

T0

90158000

901580

- altri strumenti ed apparecchi

0%

T0

90159000

901590

- Parti ed accessori

0%

T0

90160000

901600

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

0%

T0

90171000

901710

- Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche

0%

T0

90172000

901720

- altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo

0%

T0

90173000

901730

- Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili

0%

T0

90178000

901780

- altri strumenti

0%

T0

90179000

901790

- Parti ed accessori

0%

T0

90181100

901811

-- Elettrocardiografi

0%

T0

90181200

901812

-- Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

0%

T0

90181300

901813

-- Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

0%

T0

90181400

901814

-- Apparecchi per scintigrafia

0%

T0

90181900

901819

-- altri

0%

T0

90182000

901820

- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

0%

T0

90183100

901831

-- Siringhe, con o senza aghi

0%

T0

90183200

901832

-- Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture

0%

T0

90183900

901839

-- altri

0%

T0

90184100

901841

-- Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti

0%

T0

90184900

901849

-- altri

0%

T0

90185000

901850

- altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia

0%

T0

90189000

901890

- altri strumenti ed apparecchi

0%

T0

90191000

901910

- Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica

0%

T0

90192000

901920

- Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

0%

T0

90200000

902000

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

0%

T0

90211000

902110

- Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture

0%

T0

90212100

902121

-- Denti artificiali

0%

T0

90212900

902129

-- altri

0%

T0

90213100

902131

-- Protesi articolari

0%

T0

90213900

902139

-- altri

0%

T0

90214000

902140

- Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori

0%

T0

90215000

902150

- Stimolatori cardiaci ("pacemakers") escluse le parti ed accessori

0%

T0

90219000

902190

- altri

0%

T0

90221200

902212

-- Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

0%

T0

90221300

902213

-- Apparecchi per uso odontoiatrico

0%

T0

90221400

902214

-- altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

0%

T0

90221900

902219

-- per altri usi

0%

T0

90222100

902221

-- per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

0%

T0

90222900

902229

-- per altri usi

0%

T0

90223000

902230

- Tubi a raggi X

0%

T0

90229000

902290

- altri, comprese le parti ed accessori

0%

T0

90230000

902300

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi

0%

T0

90241000

902410

- Macchine ed apparecchi per prove su metalli

0%

T0

90248000

902480

- altre macchine ed apparecchi

0%

T0

90249000

902490

- Parti ed accessori

0%

T0

90251100

902511

-- a liquido, a lettura diretta

0%

T0

90251900

902519

-- altri

0%

T0

90258000

902580

- altri strumenti

0%

T0

90259000

902590

- Parti ed accessori

0%

T0

90261000

902610

- per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi

0%

T0

90262000

902620

- per la misura o il controllo della pressione

0%

T0

90268000

902680

- altri strumenti ed apparecchi

0%

T0

90269000

902690

- Parti ed accessori

0%

T0

90271000

902710

- Analizzatori di gas o di fumi

0%

T0

90272000

902720

- Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi

0%

T0

90273000

902730

- Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

0%

T0

90275000

902750

- altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

0%

T0

90278000

902780

- altri strumenti ed apparecchi

0%

T0

90279000

902790

- Microtomi; parti ed accessori

0%

T0

90281000

902810

- Contatori di gas

0%

T0

90282000

902820

- Contatori di liquidi

0%

T0

90283000

902830

- Contatori di elettricità

0%

T0

90289000

902890

- Parti ed accessori

0%

T0

90301000

903010

- Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti

0%

T0

90302000

903020

- Oscilloscopi ed oscillografi

0%

T0

90303100

903031

-- Multimetri, senza dispositivo registratore

0%

T0

90303200

903032

-- Multimetri, con dispositivo registratore

0%

T0

90303300

903033

-- altri, senza dispositivo registratore

0%

T0

90303900

903039

-- altri, con dispositivo registratore

0%

T0

90304000

903040

- altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri)

0%

T0

90308200

903082

-- per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore

0%

T0

90308400

903084

-- altri, con dispositivo registratore

0%

T0

90308900

903089

-- altri

0%

T0

90309000

903090

- Parti ed accessori

0%

T0

90311000

903110

- Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche

0%

T0

90312000

903120

- Banchi di prova

0%

T0

90314100

903141

-- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

0%

T0

90314900

903149

-- altri

0%

T0

90318000

903180

- altri strumenti, apparecchi e macchine

0%

T0

90319000

903190

- Parti ed accessori

0%

T0

90321000

903210

- Termostati

0%

T0

90322000

903220

- Manostati (pressostati)

0%

T0

90328100

903281

-- idraulici o pneumatici

0%

T0

90328900

903289

-- altri

0%

T0

90329000

903290

- Parti ed accessori

0%

T0

90330000

903300

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

0%

T0

94021010

940210

--- Poltrone per dentisti e loro parti

0%

T0

94029010

940290

--- Tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici

0%

T0

94060010

940600

--- Serre, celle frigorifere

0%

T0

96089100

960891

-- Pennini da scrivere e punte per pennini

0%

T0

Top

Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 63 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra


ALLEGATO II b) – PARTE 3

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

 

 

 

 

Anno e aliquota applicabile

 

 

 

 

 

Codice SA a 8 cifre

Codice SA a 6 cifre

Descrizione

Aliquota del dazio

T0+7

T0+8

T0+9

T0+10

T0+11

T0+12

T0+13

T0+14

T0+15

05100000

051000

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

08021100

080211

-- con guscio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

08022100

080221

-- con guscio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11081100

110811

-- Amido di frumento (grano)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11081200

110812

-- Amido di granturco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11081300

110813

-- Fecola di patate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11081400

110814

-- Fecola di manioca

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11081900

110819

-- altri amidi e fecole

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11082000

110820

- Inulina

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11090000

110900

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12011000

120110

- destinate alla semina

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12019000

120190

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12023000

120230

- destinate alla semina

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12024100

120241

-- con guscio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12024200

120242

-- sgusciate, anche frantumate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12030000

120300

Copra

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12040000

120400

Semi di lino, anche frantumati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12051000

120510

- Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12059000

120590

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12060000

120600

Semi di girasole, anche frantumati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12071000

120710

- Noci e mandorle di palmisti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12072100

120721

-- destinate alla semina

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12072900

120729

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12073000

120730

- Semi di ricino

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12074000

120740

- Semi di sesamo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12075000

120750

- Semi di senape

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12076000

120760

- Semi di cartamo (Carthamus tinctorius)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12077000

120770

- Semi di melone

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12079100

120791

-- Semi di papavero nero o bianco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12079900

120799

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12081000

120810

- di fave di soia

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12089000

120890

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12112000

121120

- Radici di ginseng

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12113000

121130

- Coca (foglie di)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12114000

121140

- Paglia di papavero

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12119020

121190

-- Piretro

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12119090

121190

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12122100

121221

-- destinate al consumo umano

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12122900

121229

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12129100

121291

-- Barbabietole da zucchero

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12129200

121292

-- Carrube

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12129300

121293

-- Canne da zucchero

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12129400

121294

-- Radici di cicoria

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12129900

121299

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12130000

121300

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12141000

121410

- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12149000

121490

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

14011000

140110

- Bambù

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

14012000

140120

- Canne d'India

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

14019000

140190

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

14042000

140420

- Linters di cotone

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15011000

150110

- Strutto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15012000

150120

- Altri grassi di maiale

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15019000

150190

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15021000

150210

- Sego

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15030000

150300

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15041000

150410

- Oli di fegato di pesci e loro frazioni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15042000

150420

- Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15043000

150430

- Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15060000

150600

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15121100

151211

-- Oli greggi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15122100

151221

-- Olio greggio, anche depurato del gossipolo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15153000

151530

- Olio di ricino e sue frazioni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15211000

152110

- Cere vegetali

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15219000

152190

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

18010000

180100

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

18020000

180200

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23011000

230110

- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23012000

230120

- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23021000

230210

- di granturco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23024000

230240

- di altri cereali

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23025000

230250

- di legumi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23031000

230310

- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23032000

230320

- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23033000

230330

- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23040000

230400

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23050000

230500

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23061000

230610

- di semi di cotone

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23062000

230620

- di semi di lino

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23063000

230630

- di semi di girasole

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23064100

230641

-- di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23064900

230649

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23065000

230650

- di noce di cocco o di copra

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23066000

230660

- di noci o di mandorle di palmisti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23069000

230690

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23070000

230700

Fecce di vino; tartaro greggio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23080000

230800

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23099010

230990

- - - Premiscele utilizzate nella fabbricazione di alimenti per animali e per pollame

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23099090

230990

- - - altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25070000

250700

Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25171000

251710

- Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25172000

251720

- Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 251710

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25173000

251730

- Tarmacadam

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25174100

251741

-- di marmo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25174900

251749

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25181000

251810

- Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda"

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25182000

251820

- Dolomite calcinata o sinterizzata

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25183000

251830

- Pigiata di dolomite

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25191000

251910

- Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25199000

251990

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25210000

252100

Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25221000

252210

- Calce viva

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25222000

252220

- Calce spenta

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25223000

252230

- Calce idraulica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25251000

252510

- Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25252000

252520

- Mica in polvere

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25253000

252530

- Cascami di mica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25261000

252610

- non frantumati né polverizzati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25262000

252620

- frantumati o polverizzati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25280000

252800

Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85% di H3BO3 sul prodotto secco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25291000

252910

- Feldspato

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25292100

252921

-- contenente, in peso, 97% o meno di fluoruro di calcio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25292200

252922

-- contenente, in peso, più di 97% di fluoruro di calcio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25293000

252930

- Leucite; nefelina e sienite-nefelinica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25301000

253010

- Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25302000

253020

- Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25309000

253090

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27011100

270111

-- Antracite

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27011200

270112

-- Carbon fossile bituminoso

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27011900

270119

-- altri carboni fossili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27012000

270120

- Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27021000

270210

- Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27022000

270220

- Ligniti agglomerate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27030000

270300

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27040000

270400

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27050000

270500

Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27060000

270600

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27071000

270710

- Benzolo (benzene)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27072000

270720

- Toluolo (toluene)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27073000

270730

- Xilolo (xileni)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27074000

270740

- Naftalene

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27075000

270750

- altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65% o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27079100

270791

-- Oli di creosoto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27079900

270799

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27081000

270810

- Pece

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27082000

270820

- Coke di pece

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27101953

271019

---- Oli per sformare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27101956

271019

---- Oli non lubrificanti (oli da taglio, refrigeranti, antiruggine, fluidi per freni e oli simili n.s.a.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27101959

271019

---- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27109100

271091

-- contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27109900

271099

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27131100

271311

-- non calcinato

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27132000

271320

- Bitume di petrolio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27139000

271390

- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27141000

271410

- Scisti e sabbie bituminosi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27149000

271490

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27150000

271500

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27160000

271600

Energia elettrica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

28070000

280700

Acido solforico; oleum

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

28111100

281111

-- Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30041000

300410

- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30042000

300420

- contenenti altri antibiotici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30043200

300432

-- contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30043900

300439

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30044000

300440

- contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30045000

300450

- altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30049000

300490

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30065000

300650

- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32100010

321000

- Pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32110000

321100

Siccativi preparati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32121000

321210

- Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32129010

321290

--- Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32129090

321290

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32151100

321511

-- neri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32151900

321519

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

34070000

340700

Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35011000

350110

- Caseine

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35019000

350190

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35021100

350211

-- essiccata

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35021900

350219

-- altra

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35022000

350220

- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35029000

350290

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35030000

350300

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35040000

350400

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35051000

350510

- Destrina ed altri amidi e fecole modificati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

36010000

360100

Polveri propellenti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

36020000

360200

Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

36030000

360300

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37012000

370120

- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37013000

370130

- altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37019100

370191

-- per la fotografia a colori (policromia)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37019900

370199

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37023100

370231

-- per la fotografia a colori (policromia)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37023200

370232

-- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37023900

370239

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37024100

370241

-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37024200

370242

-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37024300

370243

-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37024400

370244

-- di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37025200

370252

-- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37025300

370253

-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37025400

370254

-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37025500

370255

-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37025600

370256

-- di larghezza superiore a 35 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37029600

370296

-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37029700

370297

-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37029800

370298

-- di larghezza superiore a 35 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37031000

370310

- in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37032000

370320

- altri, per la fotografia a colori (policromia)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37039000

370390

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37040000

370400

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37051000

370510

- per la stampa in offset

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37059000

370590

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37061000

370610

- di larghezza uguale o superiore a 35 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37069000

370690

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37071000

370710

- Emulsioni per sensibilizzare le superfici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37079000

370790

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38089111

380891

- - - - contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38089119

380891

- - - - altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38089121

380891

-- - - contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38089129

380891

- - - - altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38101000

381010

- Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38109000

381090

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38111100

381111

-- a base di composti del piombo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38111900

381119

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38112100

381121

-- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38112900

381129

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38119000

381190

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38151100

381511

-- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38151200

381512

-- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38151900

381519

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38159000

381590

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38180000

381800

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38190000

381900

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38200000

382000

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39069000

390690

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39095000

390950

- Poliuretani

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39199010

391990

--- in rotoli, di larghezza superiore a 100 cm, non stampati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39203010

392030

--- non stampati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39203090

392030

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39206310

392063

--- non stampati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39206390

392063

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39234000

392340

- Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39239020

392390

--- Tubi di materie plastiche per l'imballaggio di dentifrici, cosmetici e prodotti simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40069000

400690

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40081900

400819

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40082100

400821

-- Lastre, fogli e nastri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40091100

400911

-- senza accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40091200

400912

-- con accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40092100

400921

-- senza accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40092200

400922

-- con accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40093100

400931

-- senza accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40093200

400932

-- con accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40094100

400941

-- senza accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40094200

400942

-- con accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40101100

401011

-- rinforzati soltanto di metallo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40101200

401012

-- rinforzati soltanto di materie tessili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40101900

401019

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103100

401031

-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103200

401032

-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103300

401033

-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103400

401034

-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103500

401035

-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103600

401036

-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103900

401039

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40114000

401140

- dei tipi utilizzati per motocicli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40115000

401150

- dei tipi utilizzati per biciclette

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40116200

401162

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40116300

401163

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40116900

401169

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40119300

401193

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40119400

401194

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40119900

401199

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40129010

401290

--- Battistrada per ricostruzione a freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40132000

401320

- dei tipi utilizzati per biciclette

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40151900

401519

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40159000

401590

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40161000

401610

- di gomma alveolare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40169200

401692

-- Gomme per cancellare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40169300

401693

-- Giunti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40169400

401694

-- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40169500

401695

-- altri oggetti gonfiabili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40169900

401699

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41012000

410120

- Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41015000

410150

- Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41019000

410190

- altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41021000

410210

- col vello

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41022100

410221

-- piclate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41022900

410229

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41032000

410320

- di rettili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41033000

410330

- di suini

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41039000

410390

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41041100

410411

-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41041900

410419

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41044100

410441

-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41044900

410449

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41051000

410510

- allo stato umido (compresi i wet-blue)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41053000

410530

- allo stato secco (in crosta)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41062100

410621

-- allo stato umido (compresi i wet-blue)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41062200

410622

-- allo stato secco (in crosta)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41063100

410631

-- allo stato umido (compresi i wet-blue)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41063200

410632

-- allo stato secco (in crosta)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41064000

410640

- di rettili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41069100

410691

-- allo stato umido (compresi i wet-blue)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41069200

410692

-- allo stato secco (in crosta)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41071100

410711

-- pieno fiore, non spaccate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41071200

410712

-- lato fiore

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41071900

410719

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41079100

410791

-- pieno fiore, non spaccati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41079200

410792

-- lato fiore

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41079900

410799

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41120000

411200

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41131000

411310

- di caprini

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41132000

411320

- di suini

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41133000

411330

- di rettili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41139000

411390

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41141000

411410

- Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41142000

411420

- Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41151000

411510

- Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41152000

411520

- Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

43021100

430211

-- di visone

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

43021900

430219

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

43022000

430220

- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

43023000

430230

- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44071000

440710

- di conifere

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072100

440721

-- Mahogany (Swietenia spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072200

440722

-- Virola, Imbuia e Balsa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072500

440725

-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072600

440726

-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072700

440727

-- Sapelli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072800

440728

-- Iroko

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072900

440729

-- altro

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079100

440791

-- di quercia (Quercus spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079200

440792

-- di faggio (Fagus spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079300

440793

-- di acero (Acer spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079400

440794

-- di ciliegio (Prunus spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079500

440795

-- di frassino (Fraxinus spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079900

440799

-- altro

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

45041000

450410

- Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48010010

480100

--- di peso inferiore a 42 g per m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48021000

480210

- Carta e cartone fabbricati a mano

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48022000

480220

- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48024000

480240

- Carta da supporto per carta da parati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48025400

480254

-- di peso inferiore a 40 g per m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48062000

480620

- Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48063000

480630

- Carta da lucido

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48064000

480640

- Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48092000

480920

- Carta detta "autocopiante"

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48102200

481022

-- Carta patinata leggera, detta "L.W.C."

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48102900

481029

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48111000

481110

- Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48115990

481159

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48116090

481160

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48192010

481920

--- Scatole americane e scatole barchetta, in cartone

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

49070010

490700

--- Moduli e/o libretti di assegni bancari

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

49081000

490810

- Decalcomanie vetrificabili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

49089000

490890

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

50040000

500400

Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

50050000

500500

Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

50060000

500600

Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51061000

510610

- contenenti almeno 85%, in peso, di lana

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51062000

510620

- contenenti meno di 85%, in peso, di lana

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51071000

510710

- contenenti almeno 85%, in peso, di lana

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51072000

510720

- contenenti meno di 85%, in peso, di lana

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51081000

510810

- cardati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51082000

510820

- pettinati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51091000

510910

- contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di peli fini

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51099000

510990

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51100000

511000

Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52051100

520511

-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52051200

520512

-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52051300

520513

-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52051400

520514

-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52051500

520515

-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052100

520521

-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052200

520522

-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052300

520523

-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052400

520524

-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052600

520526

-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052700

520527

-- aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052800

520528

-- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52053100

520531

-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52053200

520532

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52053300

520533

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52053400

520534

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52053500

520535

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054100

520541

-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054200

520542

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054300

520543

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054400

520544

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054600

520546

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054700

520547

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054800

520548

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52061100

520611

-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52061200

520612

-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52061300

520613

-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52061400

520614

-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52061500

520615

-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52062100

520621

-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52062200

520622

-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52062300

520623

-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52062400

520624

-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52062500

520625

-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52063100

520631

-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52063200

520632

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52063300

520633

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52063400

520634

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52063500

520635

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52064100

520641

-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52064200

520642

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52064300

520643

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52064400

520644

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52064500

520645

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52071000

520710

- contenenti almeno 85%, in peso, di cotone

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52079000

520790

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53061000

530610

- semplici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53062000

530620

- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53071000

530710

- semplici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53072000

530720

- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53081000

530810

- Filati di cocco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53082000

530820

- Filati di canapa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53089000

530890

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54021100

540211

-- di aramidi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54021900

540219

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54022000

540220

- Filati ad alta tenacità di poliesteri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54023100

540231

-- di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54023200

540232

-- di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54023300

540233

-- di poliesteri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54023400

540234

-- di polipropilene

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54023900

540239

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024400

540244

-- di elastomeri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024500

540245

-- altri, di nylon o di altre poliammidi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024600

540246

-- altri, di poliesteri, parzialmente orientati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024700

540247

-- altri, di poliesteri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024800

540248

-- altri, di polipropilene

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024900

540249

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54025100

540251

-- di nylon o di altre poliammidi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54025200

540252

-- di poliesteri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54025900

540259

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54026100

540261

-- di nylon o di altre poliammidi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54026200

540262

-- di poliesteri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54026900

540269

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54031000

540310

- Filati ad alta tenacità di rayon viscosa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54033100

540331

-- di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54033200

540332

-- di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54033300

540333

-- di acetato di cellulosa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54033900

540339

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54034100

540341

-- di rayon viscosa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54034200

540342

-- di acetato di cellulosa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54034900

540349

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54041100

540411

-- di elastomeri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54041200

540412

-- altri, di polipropilene

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54041900

540419

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54049000

540490

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54050000

540500

Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54060000

540600

Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55091100

550911

-- semplici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55091200

550912

-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55092100

550921

-- semplici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55092200

550922

-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55093100

550931

-- semplici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55093200

550932

-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55094100

550941

-- semplici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55094200

550942

-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55095100

550951

-- misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55095200

550952

-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55095300

550953

-- misti principalmente o unicamente con cotone

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55095900

550959

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55096100

550961

-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55096200

550962

-- misti principalmente o unicamente con cotone

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55096900

550969

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55099100

550991

-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55099200

550992

-- misti principalmente o unicamente con cotone

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55099900

550999

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55101100

551011

-- semplici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55101200

551012

-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55102000

551020

- altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55103000

551030

- altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55109000

551090

- altri filati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55111000

551110

- di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85%, in peso, di tali fibre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55112000

551120

- di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85%, in peso, di tali fibre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55113000

551130

- di fibre artificiali in fiocco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56031100

560311

-- di peso non superiore a 25 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56031200

560312

-- di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56031300

560313

-- di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56031400

560314

-- di peso superiore a 150 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56039100

560391

-- di peso non superiore a 25 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56039200

560392

-- di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56039300

560393

-- di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56039400

560394

-- di peso superiore a 150 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56041000

560410

- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56049000

560490

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56050000

560500

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56060000

560600

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59011000

590110

- Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59019000

590190

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59031000

590310

- con poli(cloruro di vinile)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59032000

590320

- con poliuretano

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59039000

590390

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59080000

590800

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59111000

591110

- Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59112000

591120

- Veli e tele da buratti, anche confezionati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59113100

591131

-- di peso inferiore a 650 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59113200

591132

-- di peso uguale o superiore a 650 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59119000

591190

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

63101000

631010

- selezionati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

63109000

631090

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

64061000

640610

- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

64062000

640620

- Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

64069000

640690

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

65010000

650100

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

65020000

650200

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

65070000

650700

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

66032000

660320

- Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

66039000

660390

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

68109910

681099

--- Parapetti e traverse ferroviarie

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

68128000

681280

- di crocidolite

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

68129100

681291

-- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

68138910

681389

--- Guarnizioni di frizione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

68138990

681389

--- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

69031000

690310

- contenenti, in peso, più di 50% di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

69032000

690320

- contenenti, in peso, più di 50% di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

69039000

690390

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70021000

700210

- Biglie

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70022000

700220

- Barre e bacchette

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70023100

700231

-- di quarzo o di altra silice fusi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70023200

700232

-- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70023900

700239

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70031200

700312

-- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70031900

700319

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70032000

700320

- Lastre e fogli, armati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70033000

700330

- Profilati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70051000

700510

- Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70072900

700729

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70080000

700800

Vetri isolanti a pareti multiple

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70111000

701110

- per l'illuminazione elettrica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70112000

701120

- per tubi catodici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70191100

701911

-- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70191200

701912

-- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70191900

701919

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70193100

701931

-- Feltri (mats)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70193200

701932

-- Veli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70194000

701940

- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70195100

701951

-- di larghezza non superiore a 30 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70195200

701952

-- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m², aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70195900

701959

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70199010

701990

--- Tele in fibra di vetro per la fabbricazione di mole da smeriglio e da taglio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70199090

701990

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70200010

702000

--- Galleggianti per reti da pesca

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70200091

702000

---- Rivestimento interno di vetro per bottiglie isolanti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72091500

720915

-- di spessore di 3 mm o più

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72091600

720916

-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72091700

720917

-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72091800

720918

-- di spessore inferiore a 0,5 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72092500

720925

-- di spessore di 3 mm o più

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72092600

720926

-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72092700

720927

-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72092800

720928

-- di spessore inferiore a 0,5 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72099000

720990

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72111300

721113

-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72111400

721114

-- altri, di spessore di 4,75 mm o più

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72111900

721119

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72112300

721123

-- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72119000

721190

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72121000

721210

- stagnati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72122000

721220

- zincati elettroliticamente

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72123000

721230

- zincati con altri procedimenti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72124000

721240

- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72125000

721250

- altrimenti rivestiti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72126000

721260

- placcati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72131000

721310

- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72132000

721320

- altri, di acciai automatici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72141000

721410

- fucinate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72142000

721420

- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72143000

721430

- altre, di acciai automatici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72149100

721491

-- di sezione trasversale rettangolare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72149900

721499

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72151000

721510

- di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72155000

721550

- altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72159000

721590

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72161000

721610

- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72162100

721621

-- Profilati a L

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72162200

721622

-- Profilati a T

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72163100

721631

-- Profilati ad U

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72163200

721632

-- Profilati ad I

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72163300

721633

-- Profilati ad H

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72164000

721640

- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72165000

721650

- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72166100

721661

-- ottenuti da prodotti laminati piatti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72166900

721669

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72169100

721691

-- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72169900

721699

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72171000

721710

- non rivestiti, anche lucidati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72173090

721730

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72179000

721790

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72201100

722011

-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72201200

722012

-- di spessore inferiore a 4,75 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72202000

722020

- semplicemente laminati a freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72209000

722090

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72210000

722100

Vergella o bordione di acciai inossidabili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72221100

722211

-- di sezione circolare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72221900

722219

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72222000

722220

- Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72223000

722230

- altre barre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72224000

722240

- Profilati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72230000

722300

Fili di acciai inossidabili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72251100

722511

-- a grani orientati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72251900

722519

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72253000

722530

- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72254000

722540

- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72255000

722550

- altri, semplicemente laminati a freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72259100

722591

-- zincati elettroliticamente

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72259200

722592

-- zincati con altri procedimenti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72259900

722599

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72261100

722611

-- a grani orientati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72261900

722619

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72262000

722620

- di acciai rapidi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72269100

722691

-- semplicemente laminati a caldo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72269200

722692

-- semplicemente laminati a freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72269900

722699

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72271000

722710

- di acciai rapidi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72272000

722720

- di acciai silico-manganese

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72279000

722790

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72281000

722810

- Barre di acciai rapidi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72282000

722820

- Barre di acciai silico-manganese

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72283000

722830

- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72284000

722840

- altre barre, semplicemente fucinate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72285000

722850

- altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72286000

722860

- altre barre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72287000

722870

- Profilati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72288000

722880

- Barre forate per la perforazione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72292000

722920

- di acciai silico-manganese

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72299000

722990

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73011000

730110

- Palancole

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73012000

730120

- Profilati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73043100

730431

-- trafilati o laminati a freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73043900

730439

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73044100

730441

-- trafilati o laminati a freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73044900

730449

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73045100

730451

-- trafilati o laminati a freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73045900

730459

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73053100

730531

-- saldati longitudinalmente

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73053900

730539

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73059000

730590

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73102910

731029

--- Recipienti aerosol

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73129000

731290

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73151100

731511

-- Catene a rulli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73151900

731519

-- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73152000

731520

- Catene antisdrucciolevoli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73158100

731581

-- Catene a maglie con traversino

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73158200

731582

-- altre catene, a maglie saldate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73158900

731589

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73159000

731590

- altre parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73160000

731600

Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73181100

731811

-- Tirafondi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73181200

731812

-- altre viti per legno

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73181300

731813

-- Ganci a vite e viti ad occhio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73181400

731814

-- Viti autofilettanti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73181900

731819

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73182100

731821

-- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73182200

731822

-- altre rondelle

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73182300

731823

-- Ribadini

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73182400

731824

-- Copiglie, pernotti e chiavette

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73182900

731829

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73221100

732211

-- di ghisa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73221900

732219

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73229000

732290

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73251000

732510

- di ghisa non malleabile

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73259900

732599

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73261900

732619

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74031100

740311

-- Catodi e sezioni di catodi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74031200

740312

-- Barre da filo (Wire-bars)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74031300

740313

-- Billette

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74031900

740319

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74032100

740321

-- a base di rame-zinco (ottone)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74032200

740322

-- a base di rame-stagno (bronzo)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74032900

740329

-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74050000

740500

Leghe madri di rame

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74061000

740610

- Polveri a struttura non lamellare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74062000

740620

- Polveri a struttura lamellare; pagliette

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74072100

740721

-- a base di rame-zinco (ottone)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74072900

740729

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74081900

740819

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74082100

740821

-- a base di rame-zinco (ottone)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74082900

740829

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74091100

740911

-- arrotolati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74091900

740919

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74092100

740921

-- arrotolati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74092900

740929

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74093100

740931

-- arrotolati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74093900

740939

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74094000

740940

- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74099000

740990

- di altre leghe di rame

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74101100

741011

-- di rame raffinato

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74101200

741012

-- di leghe di rame

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74102100

741021

-- di rame raffinato

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74102200

741022

-- di leghe di rame

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74130090

741300

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75051100

750511

-- di nichel non legato

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75051200

750512

-- di leghe di nichel

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75052100

750521

-- di nichel non legato

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75052200

750522

-- di leghe di nichel

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75061000

750610

- di nichel non legato

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75062000

750620

- di leghe di nichel

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76051100

760511

-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76051900

760519

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76052100

760521

-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76052900

760529

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76061100

760611

-- di alluminio non legato

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76071100

760711

-- semplicemente laminati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76071910

760719

--- Fogli e nastri sottili di alluminio, non stampati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76071990

760719

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76072010

760720

--- Fogli e nastri sottili di alluminio, non stampati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76072090

760720

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76121000

761210

- Astucci tubolari flessibili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76129090

761290

- - - Altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76130000

761300

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76141000

761410

- con anima di acciaio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76149000

761490

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

78041100

780411

-- Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

78041900

780419

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

78060000

780600

Altri lavori di piombo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

79040000

790400

Barre, profilati e fili, di zinco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

79050000

790500

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

79070000

790700

Altri lavori di zinco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

80030000

800300

Barre, profilati e fili, di stagno

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

80070000

800700

Altri lavori di stagno

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82011000

820110

- Vanghe e pale

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82013000

820130

- Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82014000

820140

- Asce, roncole e simili utensili taglienti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82015000

820150

- Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82016000

820160

- Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82019000

820190

- altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82021000

820210

- Seghe a mano

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82022000

820220

- Lame di seghe a nastro

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82023100

820231

-- con parte operante di acciaio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82023900

820239

-- altre, comprese le parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82024000

820240

- Catene di seghe dette "taglienti"

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82029100

820291

-- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82029900

820299

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82031000

820310

- Lime, raspe ed utensili simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82032000

820320

- Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82033000

820330

- Cesoie per metalli ed utensili simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82034000

820340

- Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82041100

820411

-- ad apertura fissa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82041200

820412

-- ad apertura variabile

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82042000

820420

- Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82051000

820510

- Utensili per forare, filettare o maschiare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82052000

820520

- Martelli e mazze

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82053000

820530

- Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82054000

820540

- cacciaviti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82055900

820559

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82056000

820560

- Lampade per saldare e simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82057000

820570

- Morse, sergenti e simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82059000

820590

- altri, comprese le assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82060000

820600

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82071300

820713

-- con parte operante di cermet

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82071900

820719

-- altri, comprese le parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82072000

820720

- Filiere per trafilare o estrudere i metalli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82073000

820730

- Utensili per imbutire, stampare o punzonare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82074000

820740

- Utensili per maschiare o filettare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82075000

820750

- Utensili per forare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82076000

820760

- Utensili per alesare o scanalare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82077000

820770

- Utensili per fresare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82078000

820780

- Utensili per tornire

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82079000

820790

- altri utensili intercambiabili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82081000

820810

- per la lavorazione dei metalli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82082000

820820

- per la lavorazione del legno

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82083000

820830

- per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82089000

820890

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82090000

820900

Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82100000

821000

Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82111000

821110

- Assortimenti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82119100

821191

-- Coltelli da tavola a lama fissa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82119200

821192

-- altri coltelli a lama fissa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82119300

821193

-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82119400

821194

-- Lame

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82119500

821195

-- Manici di metalli comuni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82129000

821290

- altre parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82130000

821300

Forbici a due branche e loro lame

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82141000

821410

- Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82151000

821510

- Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82152000

821520

- altri assortimenti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82159100

821591

-- argentati, dorati o platinati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82159900

821599

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83021000

830210

- Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83022000

830220

- Rotelle

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83024100

830241

-- per edifici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83024200

830242

-- altri, per mobili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83024900

830249

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83051000

830510

- Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83071000

830710

- di ferro o di acciaio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83079000

830790

- di altri metalli comuni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83081000

830810

- Graffette, ganci ed occhielli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83082000

830820

- Rivetti tubolari o a gambo biforcuto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83089000

830890

- altri, comprese le parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83112000

831120

- Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83119000

831190

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84072900

840729

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84073100

840731

-- di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84073200

840732

-- di cilindrata superiore a 50 cm³ ma inferiore o uguale a 250 cm³

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84073300

840733

-- di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 1000 cm³

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84073400

840734

-- di cilindrata superiore a 1 000 cm³

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84079090

840790

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84082000

840820

- Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84089090

840890

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84091000

840910

- di motori per l'aviazione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84099100

840991

-- riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84099900

840999

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84131100

841311

-- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84131900

841319

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84133000

841330

- Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84141000

841410

- Pompe per vuoto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84142000

841420

- Pompe per aria, a mano o a pedale

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84143000

841430

- Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84144000

841440

- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84149000

841490

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84159000

841590

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84185000

841850

- altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84189100

841891

-- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84189900

841899

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84211200

842112

-- Idroestrattori per biancheria

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84211900

842119

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84212300

842123

-- per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84212900

842129

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84213100

842131

-- Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84213910

842139

--- Apparecchi industriali per filtrare o depurare i gas

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84213990

842139

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84219100

842191

-- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84219900

842199

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84229000

842290

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84231000

842310

- Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84238100

842381

-- di portata inferiore o uguale a 30 kg

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84238910

842389

--- Apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 5 000 kg

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84238990

842389

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84239000

842390

- Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84249000

842490

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84251100

842511

-- a motore elettrico

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84251900

842519

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84253100

842531

-- a motore elettrico

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84253900

842539

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84254100

842541

-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84254200

842542

-- altre binde e martinetti, idraulici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84254900

842549

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84311000

843110

- di macchine o apparecchi della voce 8425

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84312000

843120

- di macchine o apparecchi della voce 8427

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84313100

843131

-- di ascensori, montacarichi o scale meccaniche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84313900

843139

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84314100

843141

-- Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84314200

843142

-- Lame di apripista

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84314300

843143

-- Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 843041 o 843049

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84314900

843149

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84433900

844339

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84439900

844399

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84501110

845011

--- Non montate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84501210

845012

--- non montate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84501910

845019

--- non montate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84502010

845020

--- Non montate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84509000

845090

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84701000

847010

- Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84702100

847021

-- con dispositivo stampante

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84702900

847029

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84703000

847030

- altre macchine calcolatrici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84705000

847050

- Registratori di cassa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84709000

847090

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84723000

847230

- Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84729000

847290

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84731000

847310

- Parti ed accessori di macchine della voce 8469

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84732100

847321

-- di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 847010, 847021 o 847029

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84732900

847329

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84734000

847340

- Parti ed accessori di macchine della voce 8472

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84735000

847350

- Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84762100

847621

-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84762900

847629

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84768100

847681

-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84768900

847689

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84769000

847690

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84811000

848110

- Riduttori di pressione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84812000

848120

- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84813000

848130

- Valvole di ritegno

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84814000

848140

- Valvole di troppo pieno o di sicurezza

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84818000

848180

- altri oggetti di rubinetteria e organi simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84819000

848190

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84821000

848210

- Cuscinetti a sfere

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84822000

848220

- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84823000

848230

- Cuscinetti a rulli a botte

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84824000

848240

- Cuscinetti ad aghi (a rullini)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84825000

848250

- Cuscinetti a rulli cilindrici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84828000

848280

- altri, compresi, i cuscinetti combinati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84829100

848291

-- Sfere, cilindri, rulli ed aghi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84829900

848299

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84831000

848310

- Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84832000

848320

- Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84833000

848330

- Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84834000

848340

- Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84835000

848350

- Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84836000

848360

- Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84839000

848390

- Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84841000

848410

- Guarnizioni metalloplastiche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84842000

848420

- Giunti di tenuta stagna meccanici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84849000

848490

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84871000

848710

- Eliche per navi e loro pale

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84879000

848790

- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85043100

850431

-- di potenza inferiore o uguale a 1 kVA

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85043200

850432

-- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85111000

851110

- Candele di accensione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85112000

851120

- Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85113000

851130

- Distributori; bobine di accensione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85114000

851140

- Avviatori, anche funzionanti come generatori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85115000

851150

- altri generatori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85118000

851180

- altri apparecchi e dispositivi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85119000

851190

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85121000

851210

- Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85122000

851220

- altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85123000

851230

- Apparecchi di segnalazione acustica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85124000

851240

- Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85129000

851290

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85131090

851310

--- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85139000

851390

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85163100

851631

-- Asciugacapelli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85163200

851632

-- altri apparecchi per parrucchiere

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85163300

851633

-- Apparecchi per asciugare le mani

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85164000

851640

- Ferri da stiro elettrici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85165000

851650

- Forni a microonde

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85166000

851660

- altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85167900

851679

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85168000

851680

- Resistenze scaldanti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85169000

851690

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85171100

851711

-- Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85171800

851718

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85176200

851762

-- Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85176900

851769

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85177000

851770

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85232110

852321

--- non registrate

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85232910

852329

---non registrati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85235100

852351

-- Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85235200

852352

-- "Schede intelligenti" ("smart cards")

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85235900

852359

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85238010

852380

---Software

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85285910

852859

--- non montati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85287210

852872

--- non montati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85287290

852872

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85287310

852873

--- non montati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85287390

852873

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85311000

853110

- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85312000

853120

- Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85318000

853180

- altri apparecchi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85319000

853190

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85321000

853210

- Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322100

853221

-- di tantalio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322200

853222

-- elettrolitici all'alluminio

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322300

853223

-- a dielettrico di ceramica, ad un solo strato

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322400

853224

-- a dielettrico di ceramica, a più strati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322500

853225

-- a dielettrico di carta o di materie plastiche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322900

853229

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85323000

853230

- Condensatori variabili o regolabili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85329000

853290

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85331000

853310

- Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85332100

853321

-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85332900

853329

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85333100

853331

-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85333900

853339

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85334000

853340

- altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85339000

853390

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85340000

853400

Circuiti stampati

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85361000

853610

- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85362000

853620

- Interruttori automatici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85363000

853630

- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85364100

853641

-- per una tensione inferiore o uguale a 60 V

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85364900

853649

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85365000

853650

- altri interruttori, sezionatori e commutatori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85366100

853661

-- Portalampade

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85366900

853669

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85369000

853690

- altri apparecchi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85371000

853710

- per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85381000

853810

- Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85389000

853890

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85401100

854011

-- a colori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85401200

854012

-- in monocromie

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85402000

854020

- Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85404000

854040

- Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85406000

854060

- altri tubi catodici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85407100

854071

-- Magnetron

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85407900

854079

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85408100

854081

-- Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85408900

854089

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85409100

854091

-- di tubi catodici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85409900

854099

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85423100

854231

-- Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85423200

854232

-- Memorie

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85423300

854233

-- Amplificatori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85423900

854239

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85429000

854290

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85431000

854310

- Acceleratori di particelle

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85432000

854320

- Generatori di segnali

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85437000

854370

- altre macchine ed apparecchi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85439000

854390

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85451900

854519

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85452000

854520

- Spazzole

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85459000

854590

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85461000

854610

- di vetro

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85462000

854620

- di ceramica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85469000

854690

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85471000

854710

- Pezzi isolanti di ceramica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85472000

854720

- Pezzi isolanti di materie plastiche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85479000

854790

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87012090

870120

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87041090

870410

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87049090

870490

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87081000

870810

- Paraurti e loro parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87082100

870821

-- Cinture di sicurezza

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87082900

870829

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87083000

870830

- Freni e servofreni; loro parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87084000

870840

- Cambi di velocità e loro parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87085000

870850

- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87087000

870870

- Ruote, loro parti ed accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87088000

870880

- Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87089300

870893

-- Frizioni e loro parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87089400

870894

-- Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87089500

870895

-- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento ("airbags"); loro parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87089900

870899

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87141000

871410

- di motocicli (compresi i ciclomotori)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149100

871491

-- Telai e forcelle, e loro parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149200

871492

-- Cerchioni e raggi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149300

871493

-- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149400

871494

-- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149500

871495

-- Selle

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149600

871496

-- Pedali e pedaliere, e loro parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149900

871499

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87161090

871610

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87162090

871620

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87163190

871631

--- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87163990

871639

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87164090

871640

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87169000

871690

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90021100

900211

-- per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90021900

900219

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90022000

900220

- Filtri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90029000

900290

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90031100

900311

-- di materie plastiche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90031900

900319

-- di altre materie

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90039000

900390

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90041000

900410

- Occhiali da sole

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90049090

900490

--- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90051000

900510

- Binocoli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90058000

900580

- altri strumenti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90059000

900590

- Parti ed accessori (compresi i sostegni)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90071000

900710

- Cineprese

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90072000

900720

- Proiettori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90079100

900791

-- di cineprese

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90079200

900792

-- di proiettori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90085000

900850

- Proiettori ed apparecchi di ingrandimento o di riduzione

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90089000

900890

- Parti ed accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90101000

901010

- Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90105000

901050

- altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90106000

901060

- Schermi per proiezioni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90109000

901090

- Parti ed accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90291000

902910

- Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90292000

902920

- Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90299000

902990

- Parti ed accessori

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92011000

920110

- Pianoforti verticali

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92012000

920120

- Pianoforti a coda

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92019000

920190

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92021000

920210

- ad arco strofinato, a mezzo di un archetto

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92029000

920290

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92051000

920510

- Strumenti detti "ottoni"

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92059000

920590

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92060000

920600

Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92071000

920710

- Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92079000

920790

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92081000

920810

- Scatole musicali

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92089000

920890

- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92093000

920930

- Corde armoniche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92099100

920991

-- Parti ed accessori di pianoforti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92099200

920992

-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92099400

920994

-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92099900

920999

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

93039000

930390

- altri

25%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

93069000

930690

- altri

25%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

94029090

940290

--- altri

25%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

94038100

940381

-- di bambù o di canna d'India

25%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

94038900

940389

-- altri

25%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

94060090

940600

--- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96061000

960610

- Bottoni a pressione e loro parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96062100

960621

-- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96062200

960622

-- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96062900

960629

-- altri

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96063000

960630

- Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96071100

960711

-- con dentini di metalli comuni

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96071900

960719

-- altre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96072000

960720

- Parti

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96190010

961900

--- Assorbenti e tamponi igienici

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Top

Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 63 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra


ALLEGATO II c) – PARTE 4

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

 

 

 

 

Anno e aliquota applicabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice SA a 8 cifre

Codice SA a 6 cifre

Descrizione

Aliquota del dazio

T0+2

T0+13

T0+14

T0+15

T0+16

T0+17

T0+18

T0+19

T0+20

T0+21

T0+22

T0+23

T0+24

T0+25

01012900

010129

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01013090

010130

--- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01019010

010190

--- riproduttori di razza pura

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01019090

010190

--- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01022900

010229

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01023900

010239

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01029090

010290

--- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01039100

010391

-- di peso inferiore a 50 kg

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01039200

010392

-- di peso uguale o superiore a 50 kg

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01041090

010410

--- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01042090

010420

---altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01051200

010512

-- Tacchine e tacchini

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01051300

010513

-- Anatre

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01051400

010514

-- Oche

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01051500

010515

-- Faraone

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01059400

010594

-- Galli e galline

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01059900

010599

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01061100

010611

-- Primati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01061200

010612

-- Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01061300

010613

-- Cammelli e altri camelidi (Camelidae)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01061400

010614

-- Conigli e lepri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01061900

010619

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01062000

010620

- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01063100

010631

-- Uccelli rapaci

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01063200

010632

-- Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01063300

010633

-- Struzzi; emù (Dromaius novaehollandiae)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01063900

010639

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01064100

010641

-- Api

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01064900

010649

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

01069000

010690

- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02011000

020110

- in carcasse o mezzene

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02021000

020210

- in carcasse o mezzene

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02031100

020311

-- in carcasse o mezzene

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02031900

020319

-- altre

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02032100

020321

-- in carcasse o mezzene

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02041000

020410

- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02042100

020421

-- in carcasse o mezzene

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02043000

020430

- Carcasse e mezzene di agnello, congelate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02044100

020441

-- in carcasse o mezzene

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02050000

020500

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02062100

020621

-- Lingue

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02063000

020630

- della specie suina, fresche o refrigerate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02064100

020641

-- Fegati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02064900

020649

-- altre

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02068000

020680

- altre, fresche o refrigerate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02071300

020713

-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02071400

020714

-- Pezzi e frattaglie, congelati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02072400

020724

-- interi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02072500

020725

-- interi, congelati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02072600

020726

-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02072700

020727

-- Pezzi e frattaglie, congelati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02074100

020741

-- interi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02074200

020742

-- interi, congelati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02074300

020743

-- Fegati grassi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02074400

020744

-- altri, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02074500

020745

-- altri, congelati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02075100

020751

-- interi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02075200

020752

-- interi, congelati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02075300

020753

-- Fegati grassi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02075400

020754

-- altri, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02075500

020755

-- altri, congelati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02076000

020760

- di faraone

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02081000

020810

- di conigli o di lepri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02083000

020830

- di primati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02084000

020840

- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02085000

020850

- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02086000

020860

- di cammelli e altri camelidi (Camelidae)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02089000

020890

- altre

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02091000

020910

- di suini

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02099000

020990

- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02109100

021091

-- di primati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02109200

021092

-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02109300

021093

-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

02109900

021099

-- altre

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03011100

030111

-- di acqua dolce

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03011900

030119

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03019100

030191

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03019200

030192

-- Anguille (Anguilla spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03019300

030193

-- Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03019400

030194

-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03019500

030195

-- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03019900

030199

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03021100

030211

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03021300

030213

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03021400

030214

-- Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03021900

030219

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03022100

030221

-- Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03022200

030222

-- Passere di mare (Pleuronectes platessa)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03022300

030223

-- Sogliole (Solea spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03022400

030224

-- Rombi (Psetta maxima)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03022900

030229

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03023100

030231

-- Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03023200

030232

-- Tonni albacora (Thunnus albacares)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03023300

030233

-- Tonnetti striati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03023400

030234

-- Tonni obesi (Thunnus obesus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03023500

030235

-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03023600

030236

-- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03024100

030241

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03024200

030242

-- Acciughe (Engraulis spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03024300

030243

-- Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03024400

030244

-- Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03024500

030245

-- Suri e sugarelli (Trachurus spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03024600

030246

-- Cobia (Rachycentron canadum)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03024700

030247

-- Pesce spada (Xiphias gladius)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03025100

030251

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03025200

030252

-- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03025300

030253

-- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03025400

030254

-- Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03025500

030255

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03025600

030256

-- Melù e melù australe (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03025900

030259

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03027100

030271

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03027200

030272

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03027300

030273

-- Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03027400

030274

-- Anguille (Anguilla spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

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2,5%

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03027900

030279

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

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7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03028100

030281

-- Squali

25%

23,8%

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21,3%

20,0%

17,5%

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03028200

030282

-- Razze (Rajidae)

25%

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2,5%

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03028300

030283

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

25%

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2,5%

0,0%

03028400

030284

-- Spigole (Dicentrarchus spp.)

25%

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16,3%

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03028500

030285

-- Dentici (Sparidae)

25%

23,8%

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21,3%

20,0%

17,5%

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5,0%

2,5%

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03028900

030289

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

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13,8%

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10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03029000

030290

- Fegati, uova e lattimi

25%

23,8%

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20,0%

17,5%

16,3%

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13,8%

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7,5%

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2,5%

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03031100

030311

-- Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

25%

23,8%

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21,3%

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17,5%

16,3%

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10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03031200

030312

-- Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

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17,5%

16,3%

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13,8%

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2,5%

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03031300

030313

-- Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

25%

23,8%

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10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03031400

030314

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

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0,0%

03031900

030319

-- altri

25%

23,8%

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21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03032300

030323

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03032400

030324

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

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10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03032500

030325

-- Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

25%

23,8%

22,5%

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20,0%

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0,0%

03032600

030326

-- Anguille (Anguilla spp.)

25%

23,8%

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21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

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03032900

030329

-- altri

25%

23,8%

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03033100

030331

-- Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

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03033200

030332

-- Passere di mare (Pleuronectes platessa)

25%

23,8%

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03033300

030333

-- Sogliole (Solea spp.)

25%

23,8%

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03033400

030334

-- Rombi (Psetta maxima)

25%

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03033900

030339

-- altri

25%

23,8%

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03034100

030341

-- Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

25%

23,8%

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03034200

030342

-- Tonni albacora (Thunnus albacares)

25%

23,8%

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17,5%

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03034300

030343

-- Tonnetti striati

25%

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03034400

030344

-- Tonni obesi (Thunnus obesus)

25%

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03034500

030345

-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

25%

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03034600

030346

-- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

25%

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17,5%

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03034900

030349

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

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03035100

030351

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

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0,0%

03035300

030353

-- Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

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03035400

030354

-- Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

25%

23,8%

22,5%

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20,0%

17,5%

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03035500

030355

-- Suri e sugarelli (Trachurus spp.)

25%

23,8%

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03035600

030356

-- Cobia (Rachycentron canadum)

25%

23,8%

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03035700

030357

-- Pesce spada (Xiphias gladius)

25%

23,8%

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03036300

030363

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25%

23,8%

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03036400

030364

-- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

25%

23,8%

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2,5%

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03036500

030365

-- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

25%

23,8%

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20,0%

17,5%

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03036600

030366

-- Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

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7,5%

5,0%

2,5%

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03036700

030367

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

25%

23,8%

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20,0%

17,5%

16,3%

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2,5%

0,0%

03036800

030368

-- Melù e melù australe (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

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03036900

030369

-- altri

25%

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21,3%

20,0%

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03038100

030381

-- Squali

25%

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03038200

030382

-- Razze (Rajidae)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03038300

030383

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03038400

030384

-- Spigole (Dicentrarchus spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

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10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03038900

030389

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

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03039000

030390

- Fegati, uova e lattimi

25%

23,8%

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21,3%

20,0%

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13,8%

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10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03052000

030520

- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

25%

23,8%

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03054100

030541

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03054200

030542

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03055100

030551

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03056100

030561

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03056200

030562

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03056300

030563

-- Acciughe (Engraulis spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03061100

030611

-- Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03061200

030612

-- Astici (Homarus spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03061400

030614

-- Granchi

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03061500

030615

-- Scampi (Nephrops norvegicus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03061600

030616

-- Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03061700

030617

-- Altri gamberetti

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03061900

030619

-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03062100

030621

-- Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03062200

030622

-- Astici (Homarus spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03062400

030624

-- Granchi

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03062500

030625

-- Scampi (Nephrops norvegicus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03062600

030626

-- Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03062700

030627

-- Altri gamberetti

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03062900

030629

-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03071100

030711

-- vive, fresche o refrigerate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03071900

030719

-- altre

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03072100

030721

-- vivi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03072900

030729

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03073100

030731

-- vivi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03073900

030739

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03074100

030741

-- vivi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03074900

030749

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03075100

030751

-- vivi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03075900

030759

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03076000

030760

- Lumache, diverse da quelle di mare

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03077100

030771

-- vivi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03077900

030779

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03078100

030781

-- vivi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03078900

030789

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03079100

030791

-- vivi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03079900

030799

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03081100

030811

-- vive, fresche o refrigerate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03081900

030819

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03082100

030821

-- vivi, freschi o refrigerati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03082900

030829

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03083000

030830

- Meduse (Rhopilema spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

03089000

030890

- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

04081100

040811

-- essiccati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

04089100

040891

-- essiccati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

04100000

041000

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05010000

050100

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05021000

050210

- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05029000

050290

- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05040000

050400

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05051000

050510

- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05059000

050590

- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05061000

050610

- Osseina e ossa acidulate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05069000

050690

- altre

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05071010

050710

--- Zanne di elefante

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05071020

050710

--- Denti di ippopotamo

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05071030

050710

--- Corna di rinoceronte

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05071090

050710

--- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05079000

050790

- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05080000

050800

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05119190

051191

--- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

05119990

051199

--- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

06039000

060390

- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

06042000

060420

- Freschi

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

06049000

060490

- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07011000

070110

- da semina

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07052100

070521

-- Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07052900

070529

-- altre

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07115100

071151

-- Funghi del genere Agaricus

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07123100

071231

-- Funghi del genere Agaricus

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

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7,5%

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2,5%

0,0%

07123200

071232

-- Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

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12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07123300

071233

-- Tremelle (Tremella spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07123900

071239

-- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07141000

071410

- Radici di manioca

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07142000

071420

- Patate dolci

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07143000

071430

- Igname (Dioscorea spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07144000

071440

- Colocasia (Colocasia spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07145000

071450

- Malanga (Xanthosoma spp.)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

07149000

071490

- altri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08011100

080111

-- disseccate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08011200

080112

-- nel guscio interno (endocarpo)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08011900

080119

-- altre

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08012100

080121

-- con guscio

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08012200

080122

-- sgusciate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08021200

080212

-- sgusciate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08022200

080222

-- sgusciate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08023100

080231

-- con guscio

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08023200

080232

-- sgusciate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08024100

080241

-- con guscio

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08024200

080242

-- sgusciate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08025100

080251

-- con guscio

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08025200

080252

-- sgusciate

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08041000

080410

- Datteri

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08042000

080420

- Fichi

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08054000

080540

- Pompelmi e pomeli

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08055000

080550

- Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08061000

080610

- fresche

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08091000

080910

- Albicocche

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08092100

080921

-- Ciliege acide (Prunus cerasus)

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08092900

080929

-- altre

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08101000

081010

- Fragole

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%

08102000

081020

- Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

25%

23,8%

22,5%

21,3%

20,0%

17,5%

16,3%

15,0%

13,8%

12,5%

10,0%

7,5%