COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.2.2016
COM(2016) 63 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
ALLEGATO
ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO
TRA GLI STATI PARTNER DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DA UNA PARTE, E L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DALL'ALTRA
PARTI DELL'ACCORDO
LA REPUBBLICA DEL BURUNDI,
LA REPUBBLICA DEL KENYA,
LA REPUBBLICA DEL RUANDA,
LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
LA REPUBBLICA DELL'UGANDA,
(di seguito denominati "gli Stati partner dell'EAC"),
da una parte, e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
E
L'UNIONE EUROPEA,
(di seguito denominati "l'UE"),
dall'altra,
RICORDANDO gli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominati "accordo OMC";
VISTO l'accordo che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) firmato a Georgetown il 6 giugno 1975;
VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010, di seguito denominato "l'accordo di Cotonou";
VISTO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato ad Arusha il 30 novembre 1999, e il protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;
RINNOVANDO l'auspicio di una maggiore unità dell'Africa e del conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica africana;
VISTO il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
CONSIDERANDO che gli Stati partner dell'EAC e l'UE e i suoi Stati membri hanno convenuto che l'obiettivo della loro cooperazione commerciale ed economica è la promozione della graduale e armoniosa integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale nel rispetto delle loro scelte politiche, del loro livello di sviluppo e delle loro priorità di sviluppo, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire all'eliminazione della povertà negli Stati dell'EAC;
RIAFFERMANDO inoltre che l'accordo di partenariato economico (APE) deve essere coerente con gli obiettivi e i principi dell'accordo di Cotonou, in particolare con le disposizioni della parte 3, titolo II, in materia di cooperazione economica e commerciale;
RIAFFERMANDO che l'APE deve fungere da strumento di sviluppo, promuovere una crescita sostenuta, far aumentare la produzione e la capacità di offerta degli Stati partner dell'EAC, favorire la trasformazione strutturale delle economie degli Stati partner dell'EAC e la loro diversificazione e competitività, determinare lo sviluppo degli scambi commerciali, l'afflusso di investimenti e tecnologie e portare alla creazione di posti di lavoro negli Stati partner dell'EAC;
RIBADENDO la necessità di prestare particolare attenzione all'integrazione regionale e di assicurare un trattamento speciale e differenziato a tutti gli Stati partner dell'EAC mantenendo nel contempo il trattamento speciale per gli Stati partner dell'EAC meno sviluppati;
RICONOSCENDO la necessità di massicci investimenti ai fini dell'innalzamento del tenore di vita negli Stati partner dell'EAC;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione dell'accordo
Le Parti istituiscono un accordo di partenariato economico (APE). Il presente accordo contempla:
a)disposizioni generali;
b)lo scambio di merci;
c)la pesca;
d)l'agricoltura;
e)la cooperazione economica e allo sviluppo;
f)disposizioni istituzionali;
g)la prevenzione e la risoluzione delle controversie;
h)eccezioni generali;
i)disposizioni generali e finali;
j)allegati e protocolli relativi alle materie di cui sopra.
ARTICOLO 2
Obiettivi
1.Il presente accordo si propone i seguenti obiettivi:
a)contribuire alla crescita economica e allo sviluppo mediante l'istituzione di un partenariato strategico rafforzato nel campo degli scambi commerciali e dello sviluppo, che sia coerente con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;
b)promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nell'EAC;
c)promuovere la graduale integrazione dell'EAC nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;
d)favorire la trasformazione strutturale delle economie dell'EAC, la loro diversificazione e competitività attraverso un incremento della capacità di produzione, fornitura e scambio;
e)migliorare la capacità dell'EAC in materia di politica commerciale e di questioni connesse agli scambi;
f)istituire e attuare un quadro di regolamentazione regionale efficace, prevedibile e trasparente nel campo degli scambi commerciali e degli investimenti negli Stati partner dell'EAC, così da favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato; e
g)rafforzare le attuali relazioni tra le Parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine il presente accordo, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, sostiene una nuova dinamica commerciale tra le Parti mediante la progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci, e rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti.
2.Coerentemente con quanto stabiliscono gli articoli 34 e 35 dell'accordo di Cotonou, il presente accordo si propone inoltre di:
a)istituire un accordo compatibile con l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994");
b)facilitare la prosecuzione degli scambi commerciali degli Stati partner dell'EAC a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dall'accordo di Cotonou;
c)stabilire il quadro e la portata di possibili negoziati su altri temi, compresi gli scambi di servizi, le questioni connesse agli scambi identificate nell'accordo di Cotonou e ogni altra questione di interesse per entrambe le Parti.
ARTICOLO 3
Clausola di revisione a tempo
Le Parti si impegnano a concludere i negoziati sui temi elencati di seguito, entro cinque (5) anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:
a)gli scambi di servizi;
b)le questioni connesse agli scambi, in particolare:
i)la politica della concorrenza;
ii)gli investimenti e lo sviluppo del settore privato;
iii)gli scambi, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile;
iv)i diritti di proprietà intellettuale;
v)la trasparenza negli appalti pubblici;
c)qualsiasi altro settore concordato tra le Parti.
ARTICOLO 4
Principi
Il presente accordo si basa sui seguenti principi:
a)l'acquis dell'accordo di Cotonou quale base di partenza;
b)il rafforzamento dell'integrazione nella regione dell'EAC;
c)l'asimmetria a favore degli Stati partner dell'EAC nella liberalizzazione degli scambi e nell'applicazione delle misure di natura commerciale e degli strumenti di difesa commerciale;
d)consentire agli Stati partner dell'EAC di mantenere le preferenze regionali nei confronti di altre regioni e paesi africani senza l'obbligo di estenderle all'UE; e
e)contribuire ad affrontare i temi della capacità di produzione, fornitura e scambio degli Stati partner dell'EAC.
PARTE II: SCAMBI DI MERCI
ARTICOLO 5
Campo di applicazione e obiettivi
1.Le disposizioni della presente parte si applicano a tutte le merci originarie dell'UE e degli Stati partner dell'EAC.
2.Gli obiettivi nel settore degli scambi di merci sono:
a)offrire alle merci originarie degli Stati partner dell'EAC condizioni di accesso al mercato dell'UE in esenzione da ogni dazio e contingente, in una prospettiva sicura, di lungo periodo e prevedibile, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo;
b)liberalizzare progressivamente e gradualmente i mercati degli Stati partner dell'EAC per le merci originarie dell'UE, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo; e
c)mantenere e migliorare le condizioni di accesso al mercato per garantire agli Stati partner dell'EAC di beneficiare pienamente dell'APE.
TITOLO I: DAZI DOGANALI E LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 6
Dazi doganali
1.Per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di merci o ad essa collegato, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate a tale importazione, esclusi:
a)gli oneri, equivalenti a tasse interne, applicati su merci importate e di produzione locale nel rispetto dell'articolo 20;
b)le misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate a norma delle disposizioni di cui al titolo IV; e
c)i diritti o gli altri oneri imposti a norma delle disposizioni di cui all'articolo 8.
2.Il dazio doganale di base al quale si applicano le successive riduzioni è quello indicato nei calendari di liberalizzazione tariffaria di ciascuna Parte per ciascun prodotto.
ARTICOLO 7
Classificazione delle merci
1.Agli scambi di merci disciplinati dal presente accordo si applica la classificazione della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti in conformità alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA").
2.Le Parti, entro tre mesi dal momento dell'introduzione di una modifica tariffaria o del SA, si scambiano tutte le informazioni necessarie sui rispettivi dazi doganali applicati e sulle nomenclature corrispondenti ai prodotti elencati negli allegati I e II.
ARTICOLO 8
Diritti e altri oneri
I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 6, lettera c), il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati, non costituiscono né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né una tassazione delle importazioni a scopi fiscali. Per i servizi consolari non vengono imposti diritti e oneri commerciali.
ARTICOLO 9
Norme di origine
Ai fini della presente parte, per "originario" si intende conforme alle norme di origine di cui al protocollo 1 del presente accordo.
ARTICOLO 10
Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati partner dell'EAC
I prodotti originari degli Stati partner dell'EAC sono importati nell'UE in esenzione dai dazi doganali, alle condizioni definite nell'allegato I.
ARTICOLO 11
Dazi doganali sui prodotti originari dell'UE
I prodotti originari dell'UE sono importati negli Stati partner dell'EAC conformemente alle condizioni fissate nel calendario di liberalizzazione tariffaria di cui all'allegato II.
ARTICOLO 12
Clausola di standstill
1.Le Parti convengono di non incrementare i dazi doganali applicati ai prodotti oggetto di liberalizzazione a norma del presente accordo, ad eccezione delle misure adottate conformemente agli articoli 48, 49 e 50.
2.Al fine di preservare la prospettiva di più ampi processi di integrazione regionale in Africa, le Parti possono decidere in seno al Consiglio APE di modificare il livello dei dazi doganali di cui agli allegati II(a), II(b) e II(c), applicabili a prodotti originari dell'UE all'importazione negli Stati partner dell'EAC. Le Parti garantiscono che tali eventuali modifiche non determinano un'incompatibilità del presente accordo con quanto prescritto dall'articolo XXIV del GATT 1994.
ARTICOLO 13
Circolazione delle merci
1.Sulle merci originarie di una Parte i dazi doganali vengono riscossi una sola volta nel territorio dell'altra Parte.
2.I dazi riscossi all'importazione in uno Stato partner dell'EAC sono integralmente rimborsati per le merci in uscita dallo Stato partner dell'EAC di prima importazione dirette verso un altro Stato partner dell'EAC. Il dazio è corrisposto nello Stato partner dell'EAC in cui le merci sono consumate.
3.Le Parti convengono di cooperare con l'obiettivo di agevolare la circolazione delle merci e semplificare le procedure doganali.
ARTICOLO 14
Dazi e tasse all'esportazione
1.Le Parti non istituiscono, in relazione alle merci esportate nell'altra Parte, nuovi dazi o tasse superiori a quelli istituiti su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.
2.In deroga al paragrafo 1, gli Stati partner dell'EAC possono istituire, dopo averne informato l'UE, dazi o tasse temporanei sulle merci esportate nei seguenti casi:
a)per favorire lo sviluppo dell'industria nazionale;
b)per mantenere la stabilità valutaria qualora l'aumento del prezzo mondiale di un prodotto di base destinato all'esportazione determini il rischio di una sopravvalutazione della moneta; oppure
c)per proteggere le entrate, la sicurezza alimentare e l'ambiente.
3.Tali tasse vanno applicate per un periodo di tempo determinato su un numero limitato di prodotti e sono riesaminate dal Consiglio APE, una volta trascorsi 48 mesi, ai fini del loro rinnovo.
4.Qualsiasi trattamento più favorevole che preveda o riguardi l'applicazione da parte degli Stati partner dell'EAC di tasse all'esportazione su qualsiasi prodotto destinato a una grande economia commerciale viene riconosciuto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ai prodotti simili destinati al territorio dell'UE.
5.Ai fini degli articoli 14 e 15, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 15 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5% l'anno precedente all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 15.
ARTICOLO 15
Trattamento più favorevole derivante da un accordo di libero scambio
1.In relazione alle merci contemplate dalla presente parte, l'UE accorda agli Stati partner dell'EAC qualsiasi trattamento più favorevole applicabile in virtù dell'adesione dell'UE a un accordo di libero scambio con paesi terzi successivamente alla firma del presente accordo.
2.In relazione alle merci contemplate dalla presente parte, gli Stati partner dell'EAC accordano all'UE qualsiasi trattamento più favorevole eventualmente applicabile in virtù della loro adesione a un accordo di libero scambio con una grande economia commerciale successivamente alla firma del presente accordo. A condizione che l'UE possa dimostrare di aver ricevuto un trattamento meno favorevole di quello accordato dagli Stati partner dell'EAC a qualunque altra grande economia commerciale, le Parti si consultano e decidono congiuntamente, per quanto possibile, sul modo più efficace per dare attuazione, caso per caso, alle disposizioni del presente paragrafo.
3.Le disposizioni della presente parte non implicano l'obbligo per le Parti di riservarsi reciprocamente il trattamento preferenziale applicabile in virtù del fatto che una di esse fosse parte di un accordo di libero scambio con soggetti terzi alla data della firma del presente accordo.
4.Il paragrafo 2 non si applica agli accordi commerciali tra gli Stati partner dell'EAC e paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o altri Stati e regioni africani.
5.Ai fini del presente articolo, per "accordo di libero scambio" si intende un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi e che elimina in misura sostanziale le misure discriminatorie e/o vieta nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie tra le Parti al momento dell'entrata in vigore di tale accordo o entro un periodo di tempo ragionevole.
ARTICOLO 16
Disposizioni speciali in materia di cooperazione amministrativa
1.Le Parti, nel riconoscere che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma della presente parte, ribadiscono il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.
2.La Parte che constati, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi può, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati.
3.Ai fini del presente articolo, per "mancata prestazione di cooperazione amministrativa" si intende, tra l'altro:
a)la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
b)il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, o un ingiustificato ritardo nell'esecuzione di tali operazioni;
c)il reiterato rifiuto o un ingiustificato ritardo nel vedersi riconosciuta l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione.
4.Una constatazione di irregolarità o frode può essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un aumento repentino delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra Parte, aumento che non trovi spiegazione soddisfacente e sia collegato a dati oggettivi relativi a irregolarità o frodi.
5.L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
a)la Parte che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato degli alti funzionari e avvia consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e ai dati oggettivi, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le Parti;
b)qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato degli alti funzionari come sopra indicato senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre (3) mesi dalla notifica, la Parte interessata può procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. La sospensione temporanea è notificata senza indugio al Consiglio APE;
c)le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei (6) mesi rinnovabili. Tali sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato degli alti funzionari, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.
6.Parallelamente alla notifica al comitato degli alti funzionari a norma del paragrafo 5, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori. Tale avviso precisa che per il prodotto in questione si sono constatate, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.
ARTICOLO 17
Gestione degli errori amministrativi
Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al comitato degli alti funzionari di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure necessarie per risolvere la situazione.
ARTICOLO 18
Valutazione in dogana
1.Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi tra le Parti si basano sull'articolo VII del GATT 1994 e sull'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994.
2.Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.
TITOLO II: MISURE NON TARIFFARIE
ARTICOLO 19
Divieto di restrizioni quantitative
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono soppressi fra le Parti tutti i divieti o tutte le restrizioni all'importazione, all'esportazione o sulle vendite destinate all'esportazione, fatta eccezione per i dazi doganali, le tasse, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 6, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non sono introdotte nuove misure di questo tipo negli scambi tra le Parti. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni del titolo VI della presente parte.
2.Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
a)ai divieti o alle restrizioni all'esportazione applicati temporaneamente per prevenire o alleviare gravi casi di penuria di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte contraente esportatrice;
b)ai divieti o alle restrizioni all'importazione e all'esportazione necessari ai fini dell'applicazione di norme o regolamentazioni concernenti la classificazione, la selezione o la commercializzazione dei prodotti di base nel commercio internazionale.
ARTICOLO 20
Trattamento nazionale in rapporto all'imposizione e alle normative interne
1.Ai prodotti importati originari di una Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte interne o altri oneri interni di alcun tipo superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, sui prodotti nazionali simili dell'altra Parte. Le Parti si astengono inoltre dall'applicare imposte o altri oneri interni a protezione della produzione nazionale.
2.I prodotti importati originari dell'altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili per quanto concerne tutte le disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dall'origine del prodotto.
3.Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso dei prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per la fornitura di determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto delle suddette disposizioni regolamentari. Le Parti si astengono inoltre dall'applicare qualunque regolamento quantitativo interno a protezione della produzione nazionale.
4.Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, quali i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte interne o oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.
5.Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici.
ARTICOLO 21
Buon governo nel settore fiscale
Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione relativa ai principi del buon governo nel settore fiscale per mezzo delle autorità competenti, in linea con le loro disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
TITOLO III: COOPERAZIONE DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
ARTICOLO 22
Campo di applicazione e obiettivi
1.Le Parti riconoscono l'importanza che le questioni della cooperazione doganale e dell'agevolazione degli scambi commerciali rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale e:
a)convengono di rafforzare la cooperazione e di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, così come la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi;
b)riconoscono che gli Stati partner dell'EAC hanno bisogno di periodi transitori e di rafforzare le proprie capacità al fine di attuare armoniosamente le disposizioni del presente titolo.
2.Gli obiettivi del presente titolo sono:
a)agevolare gli scambi tra le Parti;
b)promuovere l'armonizzazione della legislazione e delle procedure doganali a livello regionale;
c)fornire sostegno agli Stati partner dell'EAC al fine di migliorare l'agevolazione degli scambi;
d)fornire sostegno alle amministrazioni doganali degli Stati partner dell'EAC al fine di dare attuazione al presente accordo e ad altre buone pratiche doganali internazionali;
e)rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali delle Parti e altre pertinenti autorità di frontiera.
ARTICOLO 23
Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca
1.Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo e realizzare efficacemente gli obiettivi di cui all'articolo 22, le Parti:
a)si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
b)adottano iniziative congiunte in settori concordati;
c)cooperano nei seguenti settori:
i)l'ammodernamento dei sistemi e delle procedure doganali e la riduzione dei tempi di sdoganamento;
ii)la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali e delle formalità commerciali, comprese quelle relative all'importazione, all'esportazione e al transito;
iii)il miglioramento dei sistemi di transito regionale;
iv)il miglioramento della trasparenza in conformità all'articolo 24, paragrafo 3;
v)lo sviluppo delle capacità, anche per mezzo dell'assistenza finanziaria e tecnica agli Stati partner dell'EAC;
vi)qualunque altra questione concordata dalle Parti nel settore doganale;
d)definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane e di agevolazione degli scambi, quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD);
e)promuovono il coordinamento, a livello nazionale e transnazionale, di tutte le agenzie correlate.
2.Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, le Parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo 2.
ARTICOLO 24
Legislazione e procedure doganali
1.Le Parti convengono che la loro legislazione e le loro procedure in materia doganale e di scambi si ispirino agli strumenti e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio, tra cui gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali e del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'OMD, il set di dati OMD e la convenzione sul sistema armonizzato (SA).
2.Le Parti decidono di basare le rispettive legislazioni e procedure commerciali e doganali:
a)sulla necessità di tutelare ed agevolare il commercio legittimo mediante un'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione doganale;
b)sulla necessità di evitare che sugli operatori economici gravino ostacoli inutili e discriminatori, sulla necessità di tutela dalla frode e dalla corruzione, e sull'esigenza di agevolare ulteriormente gli operatori che dimostrino elevati livelli di conformità alla legislazione e alle procedure doganali;
c)sulla necessità di utilizzare un unico documento amministrativo o un suo equivalente elettronico ai fini della dichiarazione in dogana rispettivamente nell'UE e negli Stati partner dell'EAC;
d)sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, procedure semplificate di ingresso e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e verifiche contabili;
e)sul progressivo sviluppo di sistemi applicabili alle esportazioni, alle importazioni e al transito, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio di dati tra operatori economici, amministrazioni doganali e altre agenzie;
f)sul principio di proporzionalità delle sanzioni per lievi violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali, la cui applicazione non determini indebiti ritardi dello sdoganamento;
g)su un sistema di pronunce vincolanti su questioni doganali, in particolare per quanto concerne la classificazione tariffaria e le norme di origine, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle legislazioni regionali e/o nazionali;
h)sulla necessità di applicare diritti e oneri proporzionati ai servizi prestati in relazione a qualunque transazione specifica e non calcolati su una base ad valorem. Non sono imposti diritti e oneri per i servizi consolari relativi allo scambio di merci;
i)sulla soppressione dell'obbligo di ispezioni preimbarco, così come definite dall'accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco, o di formalità equivalenti;
j)sull'eliminazione di qualunque prescrizione relativa all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali e su norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per il rilascio delle relative licenze.
3.Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la trasparenza e l'efficienza delle operazioni doganali, le Parti:
a)prendono ulteriori provvedimenti per semplificare e uniformare la documentazione e le formalità commerciali necessarie a consentire lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
b)instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre agenzie, che incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Tali procedure sono facilmente accessibili a tutte le imprese;
c)assicurano il mantenimento dell'integrità mediante l'applicazione di misure ispirate ai principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti.
ARTICOLO 25
Agevolazione delle operazioni di transito
1.Le Parti garantiscono la libertà di transito attraverso i loro territori secondo i percorsi più convenienti. Le restrizioni, i controlli o le prescrizioni devono avere carattere non discriminatorio e proporzionato ed essere applicati in modo uniforme.
2.Una Parte può esigere che il traffico in transito sul suo territorio sia oggetto di una dichiarazione presso l'ufficio doganale pertinente e utilizzi percorsi prestabiliti. La Parte che imponga di utilizzare tali percorsi è tenuta a farlo nel pieno rispetto dell'articolo V, paragrafo 3, del GATT 1994.
3.Fatti salvi i legittimi controlli doganali, le Parti riservano alle merci in transito nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci nazionali.
4.Le Parti istituiscono regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentano il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali o altri oneri aventi effetto equivalente, a condizione che venga fornita una garanzia adeguata in conformità alle legislazioni doganali regionali e/o nazionali.
5.Le Parti promuovono e attuano accordi regionali in materia di transito.
6.Le Parti promuovono il coordinamento tra tutte le agenzie interessate, a livello sia nazionale sia transnazionale.
7.La legislazione delle Parti si ispira agli strumenti e alle norme internazionali pertinenti in materia di transito.
ARTICOLO 26
Rapporti con la comunità imprenditoriale
Le Parti decidono di:
a)adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici o con qualunque altro mezzo appropriato, e siano corredati delle necessarie giustificazioni, nei limiti del possibile;
b)consultare in maniera costante e tempestiva i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure relative a questioni doganali e commerciali;
c)introdurre disposizioni legislative e procedure nuove o modificate in un modo che consenta agli operatori commerciali di essere adeguatamente preparati a conformarvisi;
d)rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura, le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera e i punti di contatto per chiedere informazioni;
e)favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico, quali i memorandum d'intesa fondati su quelli promulgati dall'OMD;
f)garantire che le prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.
ARTICOLO 27
Disposizioni transitorie
1.Alla luce della necessità di rafforzare le capacità degli Stati partner dell'EAC nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi, e fatti salvi gli impegni da essi assunti nel quadro dell'OMC, le Parti decidono che gli Stati partner dell'EAC beneficiano di un periodo transitorio di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per conformarsi agli obblighi di cui agli articoli 23, 24 e 25.
2.Tale periodo transitorio può essere ulteriormente prorogato previa autorizzazione del Consiglio APE.
ARTICOLO 28
Armonizzazione delle norme doganali a livello regionale
Le Parti riconoscono l'importanza di consolidare l'armonizzazione delle norme doganali e delle misure di agevolazione degli scambi a livello regionale, compreso l'avvio di riforme nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi ove necessario.
ARTICOLO 29
Comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi
1.Le Parti istituiscono un comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi, composto da loro rappresentanti. Tale comitato:
a)si riunisce alla data e con l'ordine del giorno preventivamente concordati tra le Parti;
b)è presieduto a rotazione dalle Parti;
c)riferisce al Consiglio APE.
2.Il comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi ha tra l'altro il compito di:
a)seguire l'attuazione e la gestione del presente titolo e del protocollo relativo alle norme di origine;
b)costituire una sede di consultazione e discussione su tutti i temi riguardanti le dogane, tra cui le norme di origine, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, la classificazione tariffaria, il transito e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
c)intensificare la cooperazione per la definizione, l'applicazione e il rispetto delle norme di origine e delle relative procedure doganali, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
d)intensificare la cooperazione in materia di sviluppo delle capacità e di assistenza tecnica;
e)affrontare ogni altra questione concordata tra le Parti in relazione al presente titolo.
TITOLO IV: MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
ARTICOLO 30
Campo di applicazione e definizioni
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano alle misure contemplate dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS dell'OMC).
2.Ai fini del presente titolo, salvo altrimenti disposto, si applicano le definizioni dell'accordo SPS dell'OMC, della Commissione del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della convenzione internazionale per la protezione delle piante.
ARTICOLO 31
Obiettivi
Gli obiettivi nel settore dell'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie sono i seguenti:
a)agevolare gli scambi interregionali e intraregionali delle Parti, tutelando nel contempo la salute e la vita di persone, animali e piante conformemente all'accordo SPS dell'OMC;
b)affrontare i problemi derivanti dalle misure SPS in relazione a settori e prodotti prioritari concordati tenendo in debita considerazione l'integrazione regionale;
c)stabilire procedure e modalità per agevolare la cooperazione per quanto concerne le questioni SPS;
d)garantire la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio tra le Parti e nel territorio delle medesime;
e)promuovere l'armonizzazione intraregionale delle misure con le norme internazionali, in conformità all'accordo SPS dell'OMC, e l'elaborazione di politiche e di quadri legislativi, regolamentari e istituzionali adeguati all'interno degli Stati partner dell'EAC;
f)aumentare l'effettiva partecipazione degli Stati partner dell'EAC in seno alla Commissione del Codex Alimentarius, all'Organizzazione mondiale per la salute animale e alla convenzione internazionale per la protezione delle piante;
g)promuovere consultazioni e scambi tra gli Stati partner dell'EAC e le istituzioni e i laboratori dell'UE;
h)agevolare lo sviluppo delle capacità di definizione e attuazione di norme regionali e nazionali in conformità alle prescrizioni internazionali al fine di agevolare l'integrazione regionale;
i)sviluppare e rafforzare la capacità degli Stati partner dell'EAC di attuare e monitorare le misure SPS a norma delle disposizioni della parte V, titolo VI, in materia di cooperazione economica e sviluppo; e
j)promuovere il trasferimento delle tecnologie.
ARTICOLO 32
Diritti e obblighi
1.Le Parti riaffermano i propri diritti ed obblighi derivanti dai
trattati e dagli accordi internazionali relativi al presente titolo di cui esse sono firmatarie.
2.Ciascuna Parte:
a)ha il diritto sovrano di attuare misure sanitarie e fitosanitarie, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC;
b)consulta l'altra Parte prima dell'introduzione di qualunque nuova misura SPS, tramite i meccanismi di notifica previsti nell'accordo SPS dell'OMC e, se e quando opportuno, tramite i punti di contatto delle Parti;
c)sostiene l'altra Parte nel raccogliere le informazioni necessarie per prendere decisioni informate;
d)promuove i contatti, le joint venture, la ricerca e lo sviluppo in comune tra gli Stati partner dell'EAC e le istituzioni e i laboratori dell'UE.
ARTICOLO 33
Giustificazione scientifica delle misure
Nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, le Parti provvedono affinché l'introduzione, la variazione o la modifica di qualsiasi misura SPS nel loro territorio si basi su elementi scientifici e sia conformi all'accordo SPS dell'OMC.
ARTICOLO 34
Armonizzazione
1.Le Parti mirano a conseguire l'armonizzazione delle rispettive regole e procedure per l'elaborazione delle loro misure SPS, comprese le procedure
di ispezione, prova e certificazione, in conformità all'accordo SPS
dell'OMC.
2.Il comitato degli alti funzionari elabora le modalità per assistere e monitorare tale processo di armonizzazione.
ARTICOLO 35
Equivalenza
Le Parti applicano i principi di equivalenza conformemente alle disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC. A tale scopo ciascuna Parte garantisce all'altra Parte che ne faccia richiesta un accesso ragionevole alle proprie procedure per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
ARTICOLO 36
Zonizzazione e compartimentazione
Le Parti riconoscono, caso per caso, determinate zone indenni da organismi nocivi o malattie o specifiche zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, quali fonti potenziali di prodotti di origine vegetale e animale, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC.
ARTICOLO 37
Notifiche, richieste di informazioni e trasparenza
1.Le Parti adottano un comportamento trasparente nell'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie conformemente all'accordo SPS dell'OMC.
2.Le Parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni in materia di misure sanitarie e fitosanitarie conformemente all'accordo SPS dell'OMC.
3.La Parte importatrice informa la Parte esportatrice in merito alle modifiche delle proprie prescrizioni sanitarie e fitosanitarie all'importazione che possano incidere sugli scambi rientranti nel campo di applicazione del presente titolo. Le Parti si impegnano inoltre a istituire meccanismi per lo scambio di tali informazioni.
ARTICOLO 38
Valutazione della conformità
Le Parti, allo scopo di garantire il rispetto delle norme SPS, concordano le procedure di valutazione della conformità.
ARTICOLO 39
Scambio di informazioni e trasparenza delle condizioni commerciali
La collaborazione comprende:
1.lo scambio di informazioni e la consultazione sulle modifiche delle misure SPS che possano incidere sui prodotti le cui esportazioni rivestono un interesse per l'una o l'altra Parte;
2.lo scambio di informazioni su altri settori potenzialmente rilevanti per le relazioni commerciali tra le Parti, anche per quanto riguarda allarmi rapidi, pareri scientifici e eventi su richiesta specifica;
3.il preavviso necessario a garantire che gli Stati partner dell'EAC siano informati delle nuove misure SPS che possono incidere sulle loro esportazioni nell'UE. Tale sistema si basa sui meccanismi in vigore derivanti dagli obblighi assunti nel quadro dell'OMC, in particolare l'articolo 7 dell'accordo SPS dell'OMC;
4.la promozione della trasparenza per quanto riguarda il campionamento, l'analisi e le azioni in seguito ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti dalle Parti.
ARTICOLO 40
Autorità competenti
1.Le rispettive autorità competenti delle Parti in materia di misure SPS sono le autorità responsabili dell'attuazione delle misure di cui al presente titolo negli Stati partner dell'EAC e nell'UE.
2.Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 svolgono le funzioni ad esse conferite a norma dell'accordo SPS dell'OMC.
3.Le Parti si informano reciprocamente circa le rispettive autorità competenti di cui al paragrafo 1 e le eventuali modifiche delle medesime.
TITOLO V: NORME, REGOLAMENTI TECNICI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
ARTICOLO 41
Campo di applicazione e definizioni
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e della valutazione della conformità, quali definiti nell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (accordo TBT).
2.Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di cui all'accordo TBT.
ARTICOLO 42
Diritti e obblighi
1.Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo TBT, tenendo nel contempo in considerazione i loro diritti ed impegni in forza di altri accordi internazionali di cui sia gli Stati partner dell'EAC sia l'UE o i suoi Stati membri siano firmatari, compresi in particolare quelli relativi alla protezione dell'ambiente e della biodiversità.
2.Le Parti provvedono affinché l'elaborazione, l'adozione o l'applicazione dei regolamenti tecnici non abbiano come obiettivo o come effetto la creazione di inutili ostacoli agli scambi tra di loro, in conformità alle disposizioni dell'accordo TBT.
ARTICOLO 43
Accordi di mutuo riconoscimento
Le Parti possono negoziare accordi di mutuo riconoscimento nei settori di reciproco interesse economico.
ARTICOLO 44
Trasparenza e notifica
1.Le Parti riaffermano i loro obblighi in materia di notifica e di scambio di informazioni sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformità, secondo quanto disposto dall'accordo TBT.
2.Le Parti, tramite gli uffici informazioni, si scambiano informazioni su questioni potenzialmente rilevanti per le loro relazioni commerciali, anche in materia di allarmi rapidi, pareri scientifici ed eventi.
3.Le Parti possono cooperare all'istituzione e al mantenimento degli uffici informazioni e di banche dati comuni.
ARTICOLO 45
Armonizzazione
Le Parti si impegnano ad armonizzare le loro norme, i loro regolamenti tecnici e le loro procedure di valutazione della conformità.
ARTICOLO 46
Valutazione della conformità
1.Le Parti riaffermano i loro impegni per quanto concerne la valutazione della conformità secondo quanto previsto dall'accordo TBT.
2.Le Parti, tenendo in considerazione il grado di allineamento dei loro regolamenti tecnici, delle loro norme e della loro infrastruttura di valutazione della conformità, possono valutare la possibilità di negoziare accordi di mutuo riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità.
ARTICOLO 47
Organismi di regolamentazione tecnica
1.Gli organismi di regolamentazione degli Stati partner dell'EAC sono le autorità competenti per l'attuazione delle misure di cui al presente titolo negli Stati partner dell'EAC, autorità che hanno la competenza e la responsabilità di garantire o sorvegliare l'attuazione delle attività di normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità.
2.L'organismo competente per l'attuazione del presente titolo nell'UE è la Commissione europea.
3.Gli Stati partner dell'EAC, in conformità a quanto previsto dal presente accordo, informano l'UE in merito ai
propri organismi di regolamentazione tecnica.
TITOLO VI: MISURE DI DIFESA COMMERCIALE
ARTICOLO 48
Misure antidumping e compensative
1.Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'UE o gli Stati partner dell'EAC adottino, singolarmente o collettivamente, misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi dell'OMC. Ai fini del presente articolo, l'origine viene stabilita secondo le norme di origine non preferenziali delle Parti.
2.Le Parti, prima di istituire dazi antidumping o compensativi definitivi su prodotti d'importazione originari dell'una o dell'altra Parte, valutano le possibilità di soluzioni costruttive quali previste dai pertinenti accordi OMC.
3.Qualora una misura antidumping o compensativa sia stata istituita dall'una o dall'altra Parte, l'istanza di tutela giurisdizionale è unica anche in sede di appello.
4.Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale e, ove applicabile, a livello nazionale, le Parti garantiscono che tali misure non siano applicate contemporaneamente allo stesso prodotto sia dalle autorità regionali sia dalle autorità nazionali.
5.Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la Parte interessata notifica alla Parte esportatrice di aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata.
6.Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.
7.Alle controversie aventi per oggetto misure antidumping o compensative si applicano le norme dell'OMC in materia di risoluzione delle controversie.
ARTICOLO 49
Misure di salvaguardia multilaterali
1.Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che gli Stati partner dell'EAC e l'UE adottino misure conformi all'articolo XIX del GATT 1994, all'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia e all'articolo 5 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo dell'OMC sull'agricoltura). Ai fini del presente articolo, l'origine viene stabilita secondo le norme di origine non preferenziali delle Parti.
2.Nonostante quanto previsto al paragrafo 1, l'UE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie degli Stati partner dell'EAC, esclude le importazioni da qualunque Stato partner dell'EAC dalle misure adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura.
3.Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Al più tardi centoventi (120) giorni prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio APE procede all'esame del funzionamento di tali disposizioni alla luce delle esigenze di sviluppo degli Stati partner dell'EAC, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo.
4.Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette all'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
ARTICOLO 50
Misure di salvaguardia bilaterali
1.Dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una Parte può applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata in deroga agli articoli 10 e 11.
2.Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle Parti venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
a)un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice, oppure
b)perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della Parte importatrice, oppure
c)perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti o dei meccanismi che regolano tali mercati.
3.Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno al di là di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti al paragrafo 2 e al paragrafo 5, lettera b) o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della Parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:
a)sospensione dell'ulteriore riduzione – prevista dal presente accordo – dell'aliquota del dazio all'importazione applicata al prodotto interessato;
b)aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC, e
c)introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.
4.Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario degli Stati partner dell'EAC venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 in una o più regioni ultraperiferiche dell'UE, quest'ultima può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.
5.a)Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3, ove un prodotto originario dell'UE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 negli Stati partner dell'EAC, questi ultimi possono adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.
b)Gli Stati partner dell'EAC possono adottare misure di salvaguardia secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9 qualora, a seguito della riduzione dei dazi, un prodotto originario dell'UE sia importato nel loro territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale disposizione è applicabile unicamente per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale periodo può essere prorogato dal Consiglio APE per un periodo massimo di cinque (5) anni.
6.a)Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio.
b)Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a due (2) anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due (2) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Qualora gli Stati partner dell'EAC applichino una misura di salvaguardia, oppure qualora l'UE applichi una misura di salvaguardia limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche, tali misure possono comunque essere applicate per un periodo non superiore a quattro (4) anni, prorogabile per altri quattro (4) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.
c)Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore a un (1) anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito.
d)Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto già assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un (1) anno dalla loro scadenza.
7.Ai fini dell'attuazione dei paragrafi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:
a)la Parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 e/o 5 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato degli alti funzionari;
b)il comitato degli alti funzionari può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate. Se il comitato degli alti funzionari non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate, oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato degli alti funzionari, la Parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo;
c)prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati partner dell'EAC forniscono al comitato degli alti funzionari tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le Parti interessate;
d)nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo, devono essere privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo;
e)le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo vengono immediatamente notificate per iscritto al comitato degli alti funzionari e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
8.Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Parte importatrice interessata può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Tali interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta (180) giorni nel caso di misure prese dall'UE e di duecento (200) giorni nel caso di misure prese dagli Stati partner dell'EAC o di misure prese dall'UE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche. La durata di tali misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione di tali misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le Parti coinvolte, compreso il loro livello di sviluppo. La Parte importatrice interessata informa l'altra parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato degli alti funzionari.
9.La parte importatrice che assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa volta a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo ne informa senza indugio il comitato degli alti funzionari.
10.Non può essere invocato l'accordo OMC per impedire a una Parte di adottare misure di salvaguardia conformi a quanto disposto dal presente articolo.
PARTE III: PESCA
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 51
Campo d'applicazione e principi
1.La cooperazione nel settore del commercio e dello sviluppo della pesca riguarda la pesca marittima, la pesca nelle acque interne e l'acquacoltura.
2.Le Parti riconoscono che la pesca costituisce una risorsa economica chiave per gli Stati partner dell'EAC, contribuisce in maniera significativa all'economia di tali Stati e ha grandi potenzialità per il futuro sviluppo economico e la riduzione della povertà nella regione. Rappresenta anche un'importante fonte di cibo e di valuta estera.
3.Le Parti, nel riconoscere altresì che le risorse della pesca rivestono anche notevole interesse sia per l'UE sia gli Stati partner dell'EAC, decidono di cooperare per lo sviluppo e la gestione sostenibili del settore della pesca nel loro reciproco interesse, tenendo conto delle ripercussioni economiche, ambientali e sociali.
4.Le Parti convengono che la strategia adeguata per promuovere la crescita economica del settore della pesca e rafforzarne il contributo all'economia degli Stati partner dell'EAC consiste nel potenziare le attività del settore generatrici di valore aggiunto, tenendo presente nel contempo la sostenibilità nel lungo periodo.
ARTICOLO 52
Principi della cooperazione
1.I principi della cooperazione nel settore della pesca comprendono:
a)il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento dell'integrazione regionale;
b)il mantenimento dell'acquis dell'accordo di Cotonou;
c)il riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato;
d)la necessità di tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione delle risorse e della loro gestione;
e)un sistema di monitoraggio efficace delle ripercussioni ambientali, economiche e sociali negli Stati partner dell'EAC;
f)il rispetto delle disposizioni legislative nazionali vigenti e degli strumenti internazionali di settore pertinenti, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e gli accordi regionali e subregionali;
g)la salvaguardia e la considerazione prioritaria delle esigenze specifiche della pesca artigianale/di sussistenza.
2.Questi principi guida dovrebbero contribuire a garantire lo sviluppo sostenibile e responsabile delle risorse biologiche marine, delle acque interne e dell'acquacoltura e ad ottimizzare – mediante maggiori investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato – i benefici di questo settore a vantaggio della generazione attuale e di quelle future.
3.Le Parti cooperano al fine di garantire la prestazione del sostegno, anche di natura finanziaria, necessario per migliorare la competitività e la capacità produttiva delle industrie di trasformazione, promuovere la diversificazione dell'industria della pesca e lo sviluppo e il potenziamento degli impianti portuali negli Stati partner dell'EAC.
4.Gli specifici ambiti di cooperazione sono descritti nella Parte V, Titolo IV, del presente accordo.
TITOLO II: PESCA MARITTIMA
ARTICOLO 53
Campo di applicazione e obiettivi
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano all'utilizzo, alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca marittima per ottimizzare i benefici della pesca per gli Stati partner dell'EAC mediante gli investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato.
2.Gli obiettivi della cooperazione sono:
a)la promozione dello sviluppo e della gestione sostenibili della pesca;
b)una cooperazione rafforzata al fine di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse della pesca quale base solida dell'integrazione regionale, dato che gli Stati costieri partner dell'EAC hanno in comune specie migratorie e transzonali e che nessuno Stato partner dell'EAC è in grado, da solo, di assicurare la sostenibilità di queste risorse;
c)una ripartizione più equa dei benefici derivanti dal settore della pesca;
d)l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza necessari a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);
e)la promozione dello sfruttamento, della conservazione e della gestione efficaci delle risorse biologiche marine nella zona economica esclusiva (ZEE) e nelle acque sulle quali gli Stati partner dell'EAC esercitano la loro giurisdizione in forza di strumenti internazionali quali la convenzione UNCLOS, nella prospettiva di un beneficio socioeconomico per le Parti;
f)la promozione e lo sviluppo degli scambi regionali e internazionali sulla base delle migliori pratiche;
g)la creazione di un contesto favorevole, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture e capacità, che consenta agli Stati partner dell'EAC di soddisfare le severe esigenze del mercato nei settori della pesca industriale e della piccola pesca;
h)il sostegno alle politiche nazionali e regionali finalizzate a una maggiore produttività e competitività del settore della pesca; e
i)l'instaurazione di collegamenti con altri settori economici.
ARTICOLO 54
Gestione e conservazione delle risorse della pesca
1.Deve essere applicato un approccio precauzionale nello stabilire livelli di cattura sostenibili, la capacità di pesca e altre strategie di gestione per scongiurare o porre fine a esiti indesiderati, quali la sovraccapacità e il sovrasfruttamento delle risorse ittiche, ed effetti indesiderati sugli ecosistemi e sulla pesca artigianale.
2.Ciascuno Stato partner dell'EAC può adottare le misure opportune, tra cui le limitazioni stagionali e all'uso di attrezzi da pesca, per tutelare le proprie acque territoriali e garantire la sostenibilità della pesca artigianale e costiera.
3.Le Parti promuovono l'adesione di tutti gli Stati partner dell'EAC interessati alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e ad altre organizzazioni competenti in materia di pesca. Gli Stati partner dell'EAC interessati coordinano insieme all'UE gli interventi per garantire la gestione e la conservazione di tutte le specie ittiche, compresi i tonnidi e le specie affini, e facilitare le ricerche scientifiche in materia.
4.Qualora l'autorità di gestione competente in ambito nazionale non disponga di dati scientifici sufficienti per stabilire i limiti e i livelli obiettivo delle catture sostenibili in una zona economica esclusiva (ZEE) degli Stati partner dell'EAC, le Parti, in consultazione con l'autorità nazionale competente e l'IOTC e – se del caso – con altre organizzazioni regionali della pesca, sostengono questo tipo di analisi scientifica.
5.Le Parti convengono in merito all'adozione di misure adeguate qualora un aumento dello sforzo di pesca determini livelli di cattura superiori al livello (obiettivo) sostenibile stabilito dall'autorità nazionale competente.
6.Per la conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, l'UE e gli Stati partner dell'EAC garantiscono che le navi battenti le loro bandiere rispettino le misure nazionali, regionali e subregionali di gestione delle risorse ittiche e le disposizioni legislative e regolamentari nazionali correlate.
ARTICOLO 55
Gestione delle navi e disciplina delle fasi successive alla cattura
1.Verrà osservata la disciplina sulla gestione delle navi e sulle fasi successive alla cattura elaborata in sede di IOTC e delle altre organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Gli Stati partner dell'EAC e l'UE stabiliscono modalità e condizioni minime relative al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza dei pescherecci dell'UE che operano nelle acque degli Stati partner dell'EAC, tra l'altro mediante:
a)l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle navi (VMS - Vessel Monitoring System) per gli Stati partner dell'EAC e l'uso di un sistema con esso compatibile da parte di tutti gli Stati partner dell'EAC. Gli Stati partner dell'EAC che non dispongono di un VMS riceveranno l'assistenza dell'UE per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle navi compatibile;
b)la messa a punto da parte di tutti gli Stati costieri partner dell'EAC, in associazione con l'UE, di altri meccanismi a fianco del VMS compatibile e obbligatorio, per garantire l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza; il sostegno dell'UE agli Stati partner dell'EAC all'istituzione di questo sistema concordato e la relativa assistenza attuativa;
c)il diritto dell'UE e degli Stati partner dell'EAC di inviare osservatori nelle acque nazionali o internazionali, previa precisa definizione delle procedure del loro impiego. Gli osservatori dovranno essere retribuiti dai governi nazionali, mentre tutti i costi a bordo saranno a carico dell'armatore. L'UE sosterrà i costi di formazione degli osservatori;
d)la messa punto e l'impiego in tutta la regione di sistemi comuni di comunicazione dei dati sulle attività di pesca, con la definizione dei requisiti minimi della comunicazione;
e)l'obbligo per tutte le navi che effettuano lo sbarco o il trasbordo del pescato in uno Stato partner dell'EAC di effettuare queste operazioni nei porti o negli avamporti. Non sono consentiti trasbordi in mare, salvo che non ricorrano le condizioni particolari previste dalla competente organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP). Le Parti collaborano allo sviluppo e all'ammodernamento delle infrastrutture di sbarco e trasbordo nei porti degli Stati partner dell'EAC, compresa la capacità di valorizzazione dei prodotti ittici;
f)l'obbligo di comunicare i rigetti. La priorità deve risiedere nell'evitare i rigetti mediante l'impiego di metodi di pesca selettivi conformi ai principi dell'IOTC e delle organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Le catture accessorie vanno, per quanto possibile, portate a terra.
2.Le Parti convengono di cooperare alla messa a punto e all'attuazione di programmi di formazione nazionali/regionali destinati ai cittadini di Stati dell'EAC in modo da facilitare il loro efficace coinvolgimento nel settore della pesca. Nel caso di accordi di pesca bilaterali negoziati dall'UE, è incoraggiata l'occupazione di cittadini di Stati dell'EAC. Ai marinai imbarcati su navi europee si applica di diritto la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.
3.Le Parti attuano sforzi coordinati per migliorare gli strumenti volti a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN e a tal fine adottano misure adeguate. Le autorità competenti dovrebbero confiscare i pescherecci e perseguire gli armatori coinvolti in attività di pesca INN. A questi ultimi non dovrebbe essere consentito di pescare nuovamente nelle acque degli Stati partner dell'EAC interessati salvo previa autorizzazione dello Stato di bandiera e degli Stati partner dell'EAC interessati nonché, se del caso, della competente ORGP.
TITOLO III: SVILUPPO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E DELL'ACQUACOLTURA
ARTICOLO 56
Campo di applicazione e obiettivi
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano allo sviluppo della pesca nelle acque interne, della pesca costiera e dell'acquacoltura negli Stati partner dell'EAC sotto i seguenti profili: sviluppo delle capacità, trasferimento di tecnologie, norme sanitarie e fitosanitarie, investimenti e relativo finanziamento, protezione dell'ambiente e definizione di quadri legislativi e regolamentari.
2.Gli obiettivi della cooperazione in materia di sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura sono i seguenti: la promozione dello sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nelle acque interne, una migliore produzione dell'acquacoltura, l'eliminazione dei vincoli che ostacolano la crescita dell'offerta, il miglioramento della qualità del pesce e dei prodotti ittici in modo che rispettino le norme SPS internazionali, un migliore accesso al mercato dell'UE, l'abbattimento degli ostacoli agli scambi intraregionali, l'attrazione di capitali e di investimenti nel settore, il rafforzamento della capacità e un migliore accesso degli investitori privati al sostegno finanziario per lo sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura.
PARTE IV: AGRICOLTURA
ARTICOLO 57
Campo di applicazione e definizioni
1.Le disposizioni della presente parte si applicano alle colture e al patrimonio zootecnico, compresi gli insetti utili.
2.Ai fini della presente parte e della parte V, titolo II, si applicano le seguenti definizioni:
a)l'agricoltura comprende le colture, il patrimonio zootecnico e gli insetti utili;
b)per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura;
c)per "finanziamento agricolo" si intende l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle attività agricole lungo tutta la catena del valore, ad esempio forniture dei fattori di produzione, servizi agricoli, produzione, immagazzinamento, distribuzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
d)per "fattori di produzione agricoli" si intendono tutte le sostanze o i materiali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la produzione e la lavorazione di prodotti agricoli;
e)per "tecnologia per un'agricoltura sostenibile" si intende qualunque tecnologia concepita con particolare attenzione al suo impatto ambientale, sociale ed economico;
f)per "sicurezza alimentare e nutrizionale" si intende una situazione in cui tutti, in ogni momento, possono accedere, sia fisicamente sia economicamente, ad alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti a soddisfare il loro fabbisogno per una vita sana e produttiva;
g)per "sicurezza dei mezzi di sussistenza" si intende un accesso adeguato e sostenibile a fonti di reddito e risorse per soddisfare le necessità primarie in modo equo (compreso un accesso adeguato ad alimenti, acqua potabile, strutture sanitarie, opportunità di istruzione, alloggi e disponibilità di tempo per partecipare alla vita della comunità ed integrarsi a livello sociale);
h)per "catastrofi naturali" si intendono le conseguenze di calamità naturali, ad esempio siccità, terremoti, frane, eruzioni vulcaniche, inondazioni, organismi nocivi e malattie;
i)per "piccoli agricoltori" si intendono i produttori dotati di risorse limitate proprietari di terreni di superficie inferiore a due (2) ettari, i quali esercitano un'attività su scala troppo ridotta per attrarre la prestazione dei servizi necessari ad aumentare la produttività in modo significativo e sfruttare le opportunità di mercato;
j)per "sviluppo sostenibile", nel contesto della presente parte, si intende anche la gestione e la protezione delle risorse naturali ai fini dello sviluppo economico e sociale in modo tale da soddisfare le necessità dell'uomo a vantaggio della generazione attuale e di quelle future.
ARTICOLO 58
Obiettivi
1.Le Parti convengono che l'obiettivo fondamentale della presente parte è lo sviluppo agricolo sostenibile, che comprende anche la sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, lo sviluppo rurale e la riduzione della povertà nei Paesi partner dell'EAC.
2.Gli obiettivi della presente parte sono:
a)promuovere la cooperazione tra le Parti al fine di creare ricchezza e migliorare la qualità della vita di coloro che esercitano attività agricole mediante un aumento della produzione, della produttività e della quota di mercato;
b)migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale negli Stati partner dell'EAC, promuovendo la creazione di valore aggiunto e aumentando la produzione, la qualità, la sicurezza, l'integrazione dei mercati, il commercio, la disponibilità e l'accessibilità;
c)contribuire alla creazione di posti di lavoro retribuiti lunga tutta la catena del valore in un settore agricolo più moderno;
d)sviluppare industrie moderne e competitive nel settore agricolo;
e)promuovere l'uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali e culturali mediante lo sviluppo di tecnologie sostenibili e rispettose dell'ambiente atte a migliorare la produttività agricola;
f)contribuire alla competitività promuovendo la creazione di valore aggiunto lungo tutta la catena di approvvigionamento ai fini dell'accesso ai mercati;
g)migliorare il reddito dei produttori, potenziando la commercializzazione di prodotti agricoli a maggiore valore aggiunto;
h)agevolare l'adeguamento del settore agricolo e dell'economia rurale per far fronte ai cambiamenti economici globali;
i)mobilitare e aumentare i risultati economici dei piccoli agricoltori sviluppando le capacità delle organizzazioni degli agricoltori;
j)migliorare l'agevolazione degli scambi e dei mercati per i prodotti agricoli al fine di aumentare le entrate in valuta estera;
k)migliorare, all'interno degli Stati partner dell'EAC, le infrastrutture destinate all'aumento della produzione e della produttività e al miglioramento della commercializzazione e della distribuzione dei fattori di produzione e dei prodotti agricoli, con particolare riguardo all'immagazzinamento, alla classificazione, alla lavorazione, all'imballaggio e al trasporto.
ARTICOLO 59
Principi generali
1.Le Parti riconoscono l'importanza dell'agricoltura nelle economie degli Stati partner dell'EAC quale fonte principale di mezzi di sussistenza per la maggior parte della popolazione degli Stati partner dell'EAC, quale fattore essenziale per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, come settore con elevate potenzialità di crescita e di creazione di valore aggiunto e quale fonte di proventi derivanti dalle esportazioni.
2.In considerazione del ruolo polivalente svolto dall'agricoltura nell'economia degli Stati partner dell'EAC, le Parti decidono di adottare un approccio globale all'agricoltura come base per lo sviluppo sostenibile.
3.Le Parti convengono di cooperare per promuovere la crescita sostenibile del settore agricolo, tenendo conto dei suoi molteplici aspetti e della diversità delle caratteristiche economiche, sociali e ambientali e delle strategie di sviluppo degli Stati partner dell'EAC.
4.Le Parti riconoscono che una più profonda integrazione del settore agricolo in tutti gli Stati partner dell'EAC contribuirà all'espansione dei mercati interregionali e aumenterà le opportunità di investimento e di sviluppo del settore privato.
5.Le Parti riconoscono l'importanza di sostenere la produzione agricola, la creazione di valore aggiunto, il commercio agricolo e le iniziative volte allo sviluppo dei mercati mediante strumenti adeguati e la previsione di un quadro normativo appropriato che consenta di adeguarsi all'evoluzione delle condizioni di mercato. A tale riguardo, le Parti decidono di collaborare per attrarre negli Stati membri dell'EAC gli investimenti necessari.
6.Le Parti convengono che le priorità del settore agricolo contemplate nella presente parte devono essere chiaramente collegate al quadro politico generale per la sicurezza alimentare e nutrizionale e per la riduzione della povertà a livello regionale al fine di garantire la coerenza e l'orientamento dell'agenda per lo sviluppo regionale.
ARTICOLO 60
Dialogo globale
1.Le Parti istituiscono un dialogo globale EAC-UE sull'agricoltura e sulla politica di sviluppo rurale ("dialogo sull'agricoltura") riguardante tutte le questioni contemplate nella presente parte. Il dialogo sull'agricoltura segue i progressi compiuti nell'attuazione della presente parte e funge da sede di scambio e di cooperazione in relazione alle rispettive politiche agricole interne delle Parti e, in particolare, al ruolo svolto dall'agricoltura negli Stati partner dell'EAC nell'aumentare i redditi agricoli, la sicurezza alimentare, l'uso sostenibile delle risorse, lo sviluppo rurale e la crescita economica.
2.Il dialogo sull'agricoltura si svolge in seno al comitato degli alti funzionari istituito a norma dell'articolo 106.
3.Le Parti stabiliscono di comune accordo le procedure di lavoro e le modalità per lo svolgimento del dialogo sull'agricoltura.
ARTICOLO 61
Integrazione regionale
Le Parti riconoscono che l'integrazione del settore agricolo nei vari Stati partner dell'EAC, mediante la progressiva eliminazione degli ostacoli e lo sviluppo di un adeguato quadro regolamentare ed istituzionale, l'armonizzazione e la convergenza delle politiche, contribuirà all'approfondimento del processo di integrazione regionale, sostenendo in tal modo l'espansione dei mercati regionali, la quale a sua volta aumenterà le opportunità di investimento e di sviluppo del settore privato.
ARTICOLO 62
Politiche di sostegno
La Parti riconoscono l'importanza di adottare e attuare politiche e riforme istituzionali che rendano possibile e agevolino il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente parte.
ARTICOLO 63
Sviluppo agricolo sostenibile
Le Parti cooperano per realizzare uno sviluppo agricolo sostenibile, con particolare attenzione al sostegno alle popolazioni rurali vulnerabili negli Stati partner dell'EAC alla luce dei cambiamenti dei modelli produttivi e commerciali globali come anche nei gusti e nelle preferenze dei consumatori.
ARTICOLO 64
Sicurezza alimentare e nutrizionale
1.Le Parti convengono che le disposizioni del presente accordo consentono agli Stati partner dell'EAC di attuare misure efficaci per conseguire la sicurezza alimentare e nutrizionale e uno sviluppo agricolo sostenibile, nonché per sviluppare mercati agricoli a livello regionale che consentano di garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale.
2.Le Parti provvedono affinché gli interventi intrapresi a norma della presente parte mirino a migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale e ad evitare l'adozione di misure che possano pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo della sicurezza alimentare e nutrizionale a livello di nucleo familiare, nazionale e regionale.
ARTICOLO 65
Gestione della catena del valore
Le Parti convengono di adottare una strategia regionale per rafforzare la capacità di approvvigionamento nel settore agricolo, identificare i sottosettori agricoli di elevato valore in cui la regione possiede un vantaggio concorrenziale e mettere a frutto gli investimenti che possono agevolare la transizione dai vantaggi comparativi a quelli concorrenziali.
ARTICOLO 66
Sistemi di allarme rapido
Le Parti riconoscono la necessità di istituire, migliorare e potenziare i sistemi di informazione sulla sicurezza alimentare, compresi i sistemi nazionali di allarme rapido, nonché i sistemi di valutazione della vulnerabilità e di monitoraggio, e di attuare interventi di sviluppo delle capacità, attraverso i meccanismi esistenti a livello internazionale e regionale e in sinergia con tali meccanismi.
ARTICOLO 67
Tecnologia
Le Parti riconoscono l'importanza di tecnologie agricole moderne e sostenibili e convengono di sviluppare e promuovere l'uso di tecnologie agricole moderne che comprendano:
a)sistemi di irrigazione e di fertirrigazione sostenibili;
b)colture dei tessuti e micropropagazione;
c)sementi migliorate;
d)inseminazione artificiale;
e)difesa fitosanitaria integrata;
f)imballaggio dei prodotti;
g)trattamento dopo la raccolta;
h)laboratori accreditati;
i)biotecnologie;
j)valutazione e gestione del rischio.
ARTICOLO 68
Misure di politica nazionale
1.Ciascuna Parte garantisce la trasparenza del sostegno all'agricoltura connesso agli scambi di prodotti agricoli. A tal fine, l'UE informa periodicamente gli Stati partner dell'EAC, nel quadro del dialogo sull'agricoltura, in merito alla base giuridica, alla forma e all'entità di tale sostegno. Tali informazioni si intendono trasmesse se sono rese accessibili, dalle Parti o per loro conto, su un sito web pubblico.
2A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE non accorda agli Stati partner dell'EAC sovvenzioni all'esportazione dei prodotti agricoli. Tale divieto è riesaminato dal Consiglio APE dopo 48 mesi.
3.Il comitato degli alti funzionari esamina inoltre le questioni che possono insorgere in relazione all'accesso dei prodotti agricoli di una Parte al mercato dell'altra Parte. Il comitato può rivolgere raccomandazioni al Consiglio APE a norma dell'articolo 107.
ARTICOLO 69
Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di base
1.Le Parti riconoscono le difficoltà che gli Stati partner dell'EAC devono affrontare in quanto per ottenere entrate in valuta straniera dipendono dalle esportazioni di prodotti agricoli di base primari, soggetti ad un'elevata volatilità dei prezzi e a un deterioramento delle ragioni di scambio.
2.Le Parti decidono di:
a)rafforzare il partenariato pubblico-privato per gli investimenti destinati alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli di base;
b)cooperare allo sviluppo delle capacità di accesso ai mercati di nicchia e favorire la conformità alle norme applicabili ai prodotti di base al fine di soddisfare le condizioni di tali mercati;
c)sostenere la diversificazione della produzione agricola e dei prodotti di esportazione negli Stati partner dell'EAC;
d)migliorare il reddito dei produttori potenziando la commercializzazione di prodotti agricoli ad alto valore aggiunto.
ARTICOLO 70
Monitoraggio
Le Parti convengono che il Consiglio APE riesamina e controlla l'attuazione dei rispettivi obblighi derivanti dal presente accordo. Il Consiglio APE garantisce una vigilanza efficace dell'adempimento degli obblighi garantendo la trasparenza e dà alle Parti la possibilità di valutare il contributo offerto da tali obblighi alla realizzazione dell'obiettivo a lungo termine, vale a dire l'istituzione di un sistema di commercio agricolo equo e orientato al mercato.
ARTICOLO 71
Paesi importatori netti di prodotti alimentari
1.Le Parti riconoscono l'importanza di dare una risposta alle preoccupazioni degli Stati partner dell'EAC importatori netti di prodotti alimentari. L'obiettivo del presente articolo è quindi assistere i paesi importatori netti di prodotti alimentari a elaborare programmi che garantiscano la sicurezza alimentare.
2.Le Parti decidono di:
a)affrontare i vincoli che limitano la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti alimentari nella regione EAC;
b)far arrivare gli aiuti alimentari dagli Stati partner dell'EAC e dalle altre comunità economiche regionali africane;
c)migliorare il coordinamento degli aiuti alimentari.
3.Le Parti convengono di mantenere un adeguato livello di aiuti alimentari, tenendo conto degli interessi dei beneficiari degli aiuti alimentari, e di garantire che le misure di cui al paragrafo 2 non ostacolino involontariamente la distribuzione degli aiuti alimentari forniti per far fronte a situazioni di emergenza.
4.Le Parti provvedono affinché gli aiuti alimentari siano forniti in piena conformità alle misure intese a evitare distorsioni commerciali, garantendo tra l'altro:
a)che tutte le transazioni relative agli aiuti alimentari rispondano alle necessità e siano interamente a titolo gratuito;
b)che tali transazioni non siano direttamente o indirettamente collegate ad esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi.
ARTICOLO 72
Importanza di determinati settori
1.Le Parti riconoscono che:
a)per garantire la sicurezza dei mezzi di sussistenza delle popolazioni rurali, è importante assicurare un adeguato accesso al cibo, ad acqua potabile sicura e pulita, a strutture sanitarie, ad opportunità di istruzione e ad alloggi e la partecipazione alla vita delle comunità e l'integrazione sociale;
b)lo sviluppo delle infrastrutture agricole, anche per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione, svolge un ruolo essenziale nello sviluppo socioeconomico delle zone rurali e nell'integrazione regionale degli Stati partner dell'EAC;
c)i servizi di supporto tecnico, come la ricerca, la divulgazione e la formazione professionale nel settore agricolo, sono importanti per aumentare la produttività agricola;
d)i finanziamenti agricoli agevolati sono una misura importante per trasformare il settore agricolo negli Stati partner dell'EAC. Sono necessari finanziamenti per lo sviluppo delle tecnologie agricole, per le assicurazioni e i crediti agricoli, per lo sviluppo delle infrastrutture , per i mercati e per la formazione degli agricoltori; e
e)uno sviluppo rurale sostenibile è importante per migliorare il tenore di vita delle popolazioni rurali degli Stati partner dell'EAC.
2.Le Parti convengono di cooperare per quanto concerne la sicurezza dei mezzi di sussistenza, le infrastrutture agricole, i servizi di supporto tecnico i servizi di finanziamento all'agricoltura e lo sviluppo rurale, secondo quanto previsto nella parte V, titolo II.
ARTICOLO 73
Scambio di informazioni e consultazioni
1.Le Parti convengono di scambiarsi esperienze e informazioni sulle migliori pratiche e di consultarsi in merito a tutti i temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Parte.
2.Le Parti decidono di:
a)scambiarsi informazioni sulla produzione, sui consumi e sugli scambi di prodotti agricoli e sull'evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli;
b)scambiarsi informazioni sulle opportunità di investimento e sugli incentivi disponibili nel settore agricolo, anche a livello di attività su piccola scala;
c)scambiarsi informazioni tra loro sulle politiche e sulle disposizioni legislative e regolamentari relative al settore agricolo;
d)discutere i cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione del settore agricolo come pure l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nella prospettiva dell'integrazione regionale;
e)scambiarsi informazioni sulle nuove tecnologie più appropriate nonché sulle politiche e sulle misure riguardanti la qualità dei prodotti agricoli.
ARTICOLO 74
Indicazioni geografiche
1.Le Parti riconoscono l'importanza delle indicazioni geografiche per l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale.
2.Le Parti convengono di collaborare per individuare , riconoscere e registrare i prodotti che potrebbero essere protetti come indicazioni geografiche, e per qualunque altro intervento volto a proteggere i prodotti individuati.
PARTE V: COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLO SVILUPPO
ARTICOLO 75
Disposizioni generali
1.In conformità agli articoli 34 e 35 dell'accordo di partenariato ACP-UE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, nella versione aggiornata ad oggi, le Parti ribadiscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento fondamentale del loro partenariato e un fattore essenziale per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
2.Le Parti convengono di affrontare le esigenze di sviluppo degli Stati partner dell'EAC, aumentando la capacità di produzione e di offerta, favorendo le trasformazioni strutturali e la competitività delle loro economie, migliorando la loro diversificazione economica e aumentando la creazione di valore aggiunto, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e sostenere l'integrazione regionale.
3.Le Parti si impegnano a cooperare in modo da agevolare l'attuazione del presente accordo e sostenere l'integrazione regionale e le strategie di sviluppo. Le Parti concordano che la cooperazione si basa sulla parte relativa alla cooperazione economica e allo sviluppo e sulla matrice di sviluppo dell'APE, nonché sulle strategie di sviluppo regionale e nazionale degli Stati partner dell'EAC. La matrice e i corrispondenti parametri di riferimento, indicatori e obiettivi di base, che riflettono le esigenze individuate dagli Stati partner dell'EAC al momento della firma, sono specificati negli allegati III(a) e III(b) acclusi al presente accordo. Essi sono riesaminati ogni cinque (5) anni. La cooperazione consiste in un sostegno, finanziario e non, agli Stati partner dell'EAC.
4.A tale proposito, il finanziamento della cooperazione allo sviluppo tra gli Stati partner dell'EAC e l'UE per l'attuazione del presente accordo è effettuato nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo e nel quadro dei pertinenti strumenti successivi finanziati dal bilancio generale dell'UE. In tale contesto, tenuto conto delle nuove sfide che derivano dal rafforzamento dell'integrazione regionale e da una maggiore concorrenza sui mercati mondiali, le Parti convengono che una delle priorità consiste nel sostenere l'attuazione del presente accordo. Le Parti convengono di mobilitare gli strumenti finanziari previsti dall'accordo di Cotonou in modo da ottimizzare i previsti vantaggi del presente accordo.
5.Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti si impegnano a mobilitare risorse separatamente e congiuntamente sulla base degli orientamenti forniti dalle disposizioni specifiche di cui al titolo X in materia di mobilitazione delle risorse.
6.In coerenza con la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, adottata nel 2005, le Parti convengono di utilizzare e sostenere adeguatamente i meccanismi di erogazione, i fondi o gli strumenti nazionali e/o regionali per convogliare e coordinare le risorse destinate all'attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 76
Obiettivi
La cooperazione economica e allo sviluppo mira a:
a)promuovere la competitività delle economie degli Stati partner dell'EAC;
b)rafforzare la capacità di offerta e consentire l'armoniosa attuazione del presente accordo;
c)trasformare la struttura delle economie degli Stati partner dell'EAC creando una base economica solida, competitiva e diversificata mediante il potenziamento della produzione, della distribuzione, del trasporto e della commercializzazione;
d)sviluppare la capacità commerciale e di attrarre investimenti;
e)rafforzare le politiche e la regolamentazione in materia di scambi e investimenti;
f)approfondire l'integrazione regionale.
ARTICOLO 77
Ambiti di cooperazione
La cooperazione economica e allo sviluppo include i seguenti ambiti:
a)infrastrutture;
b)agricoltura e zootecnia;
c)sviluppo del settore privato;
d)pesca;
e)acqua e ambiente;
f)questioni relative all'accesso al mercato;
i)questioni sanitarie e fitosanitarie;
ii)ostacoli tecnici agli scambi;
iii)dogane e agevolazione degli scambi negli Stati partner dell'EAC;
g)misure di adeguamento all'APE;
h)mobilitazione delle risorse.
TITOLO I: INFRASTRUTTURE
ARTICOLO 78
Campo di applicazione e obiettivi
1.La cooperazione allo sviluppo di infrastrutture fisiche comprende in particolare i trasporti, l'energia e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2.Gli obiettivi in questo ambito sono:
a)promuovere la competitività degli Stati partner dell'EAC;
b)affrontare le restrizioni sul fronte dell'offerta a livello istituzionale, nazionale e regionale; e
c)potenziare lo sviluppo di partenariati pubblico-privati.
ARTICOLO 79
Trasporti
1.La cooperazione nel settore dei trasporti comprende i trasporti stradali, ferroviari, aerei e per vie navigabili.
2.Gli obiettivi in questo ambito sono:
a)migliorare i collegamenti nazionali e regionali per approfondire l'integrazione economica regionale;
b)sviluppare, ristrutturare, ripristinare, potenziare e ammodernare i sistemi di trasporto degli Stati partner dell'EAC al fine di renderli durevoli ed efficienti;
c)migliorare la circolazione delle persone e il flusso delle merci; e
d)fornire un migliore accesso ai mercati attraverso il miglioramento dei trasporti stradali, aerei, marittimi, ferroviari e per vie navigabili interne.
3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:
a)gestione dei sistemi di trasporto;
b)miglioramento, sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture a ogni livello, compreso lo sviluppo di reti di infrastrutture intermodali;
c)rafforzamento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative degli Stati partner dell'EAC per quanto concerne le attività di normazione, la garanzia della qualità, la metrologia e i servizi di valutazione della conformità;
d)sviluppo e trasferimento di tecnologie, innovazione, scambi di informazioni, reti e marketing;
e)stimolo ai partenariati, ai collegamenti e alle joint venture tra operatori economici;
f)miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei trasporti, anche per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, la gestione delle merci pericolose e la risposta alle emergenze;
g)sviluppo di politiche di trasporto regionale e dei pertinenti quadri normativi.
ARTICOLO 80
Energia
1.La cooperazione nel settore dell'energia comprende la partecipazione dei settori pubblico e privato alla produzione, alla trasmissione, alla distribuzione e agli scambi transfrontalieri di energia.
2.Gli obiettivi in questo ambito sono:
a)sviluppare, rafforzare e ampliare le capacità di produzione di energia della regione;
b)aumentare il numero di fonti alternative di energia;
c)sviluppare, aumentare e ampliare le reti energetiche;
d)sviluppare, potenziare e ampliare la distribuzione e la trasmissione;
e)migliorare l'accesso degli Stati partner dell'EAC a fonti energetiche pulite, moderne, efficienti, affidabili, diversificate, sostenibili e rinnovabili, a prezzi competitivi;
f)migliorare la capacità di produzione, distribuzione e gestione dell'energia a livello nazionale e regionale;
g)promuovere l'interconnessione energetica sia all'interno sia all'esterno degli Stati partner dell'EAC per ottimizzare l'uso dell'energia; e
h)sostenere la creazione di un ambiente idoneo ad attrarre gli investimenti nel settore.
3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:
a)capacità di produzione, trasmissione e distribuzione delle fonti energetiche attuali, in particolare acqua, petrolio e biomassa;
b)diversificazione del mix energetico in modo che esso comprenda altre potenziali fonti di energia, accettabili da un punto di vista sociale e ambientale e in grado di ridurre la dipendenza dal petrolio;
c)sviluppo di infrastrutture energetiche, anche nelle zone rurali;
d)elaborazione di idonee riforme politiche e normative in campo energetico, riguardanti tra l'altro gli aspetti della commercializzazione e della privatizzazione;
e)cooperazione e interconnessione a livello regionale e interregionale nel campo della produzione e della distribuzione di energia;
f)rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, miglioramento gestionale, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;
g)sviluppo e trasferimento di tecnologie, ricerca e sviluppo (R&S), innovazione, scambio di informazioni, sviluppo di banche dati e reti;
h)partenariati, collegamenti e joint venture.
ARTICOLO 81
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
1.La cooperazione nel settore delle TIC comprende: lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la competitività, l'innovazione e una transizione armoniosa verso la società dell'informazione.
2.Gli obiettivi in questo ambito sono:
a)sviluppare il settore delle TIC;
b)migliorare il contributo delle TIC all'agevolazione degli scambi attraverso i servizi elettronici (e-services), il commercio elettronico, la pubblica amministrazione elettronica (e-government), la sanità elettronica, la sicurezza delle transazioni e altri settori socioeconomici.
3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:
a)connettività ed efficacia economica delle TIC a livello nazionale, regionale e mondiale;
b)diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
c)sviluppo del quadro giuridico e regolamentare in materia di TIC;
d)sviluppo e trasferimento di tecnologie, applicazioni tecnologiche, R&S, innovazione, scambi di informazioni, reti e marketing;
e)rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;
f)partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;
g)promozione e sostegno dello sviluppo di mercati di nicchia per i servizi basati sulle TIC.
TITOLO II: AGRICOLTURA
ARTICOLO 82
Campo di applicazione e obiettivi
1.La cooperazione prevista dal presente titolo si applica alle colture e al patrimonio zootecnico, compresi gli insetti utili.
2.Le Parti convengono che l'obiettivo principale del presente titolo è lo sviluppo agricolo sostenibile, che comprende anche la sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, lo sviluppo rurale e la riduzione della povertà nei Paesi partner dell'EAC.
3.Gli altri obiettivi del presente titolo sono stabiliti all'articolo 58 della parte IV.
ARTICOLO 83
Ambiti di cooperazione
1.Le Parti riconoscono l'importanza del settore agricolo per le economie degli Stati partner dell'EAC e convengono di cooperare per promuovere la sua trasformazione al fine di aumentarne la competitività, garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale e lo sviluppo rurale e facilitare l'adeguamento dell'agricoltura e dell'economia rurale agli effetti dell'attuazione del presente accordo, con particolare attenzione ai piccoli agricoltori.
2.Le Parti convengono di cooperare nei seguenti settori:
a) Integrazione regionale
Miglioramento dell'accesso ai mercati regionali e internazionali dei prodotti agricoli, compreso lo sviluppo di sistemi di mercato e di strategie di sviluppo del mercato.
b) Politiche di sostegno
i)Sviluppo delle politiche agricole nazionali e regionali e di quadri giuridici e regolamentari, potenziamento delle capacità necessarie e sostegno allo sviluppo istituzionale;
ii)potenziamento delle capacità degli Stati partner dell'EAC di sfruttare pienamente le maggiori opportunità commerciali e ottimizzare i benefici delle riforme del commercio.
c) Sviluppo agricolo sostenibile
i)Svolgimento di attività congiunte su base regionale, anche per quanto concerne la produzione di fertilizzanti e di sementi, lo sviluppo del patrimonio zootecnico e la lotta contro le malattie delle piante e contro le malattie animali;
ii)promozione e rafforzamento delle attività di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e trasporto e di lavorazione di prodotti agricoli;
iii)rafforzamento delle capacità necessarie per conformarsi alle norme internazionali relative alla produzione agricola, all'imballaggio e alle misure SPS.
d) Infrastrutture agricole
i)Sviluppo delle infrastrutture di sostegno all'agricoltura, compresi sistemi di irrigazione sostenibili e sistemi di recupero stoccaggio e gestione delle acque, commercializzazione e classificazione;
ii)sviluppo delle infrastrutture di ricerca e formazione, degli impianti di stoccaggio, delle strade di accesso locali e dei raccordi stradali;
iii)sviluppo di infrastrutture per la trasformazione dei prodotti agricoli;
iv)istituzione di un centro di agrometeorologia negli Stati partner dell'EAC;
v)sviluppo di infrastrutture di mercato moderne per l'espansione dei mercati nazionali e regionali.
e) Sicurezza alimentare e nutrizionale
i)Rafforzamento delle capacità delle comunità rurali e urbane per quanto concerne la promozione di condizioni di vita migliori, l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile;
ii)diversificazione della produzione agricola e sviluppo di prodotti che rispondano alle esigenze di sicurezza alimentare e nutrizionale degli Stati partner dell'EAC;
iii)elaborazione e attuazione di programmi diretti ad aumentare la produzione e la produttività del settore agricolo, con particolare riguardo ai piccoli agricoltori;
iv)sviluppo delle capacità necessarie per garantire l'osservanza delle norme di sicurezza alimentare a livello nazionale e regionale; e
v)elaborazione e attuazione di programmi di adeguamento sociale nelle regioni colpite da catastrofi naturali.
f) Gestione della catena del valore
i)Promozione dell'uso di tecnologie agricole sostenibili e fornitura dei fattori di produzione agricoli necessari;
ii)miglioramento della produzione, della produttività e della competitività del settore agricolo mediante la promozione delle industrie del settore;
iii)maggiore creazione di valore aggiunto lungo tutta la catena di approvvigionamento dei prodotti agricoli al fine di soddisfare le esigenze dei mercati nazionali, regionali e internazionali; e
iv)promozione dello sviluppo di attività riguardanti la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione e il trasporto dei prodotti agricoli.
g) Sistemi di allarme preventivo
i)Sviluppo delle capacità di valutare i probabili effetti di catastrofi imminenti e di diffondere informazioni a tale riguardo con largo anticipo in modo da adottare misure di emergenza e garantire una reazione tempestiva;
ii)sviluppo e gestione di sistemi di informazione nazionali e regionali;
iii)sviluppo, potenziamento e collegamento dei sistemi di allarme preventivo e dei piani e delle strategie di emergenza per la gestione della reazione alle catastrofi a livello nazionale e regionale; e
iv)sostegno alle alternative di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici negli
Stati partner dell'EAC.
h) Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di base
i)Sviluppo delle capacità di accesso ai mercati di nicchia e agevolazione del rispetto delle norme sui prodotti di base al fine di soddisfare i requisiti di tali mercati;
ii)diversificazione della produzione agricola e dei prodotti per l'esportazione negli Stati partner dell'EAC;
iii)sviluppo di infrastrutture di mercato moderne per l'espansione dei mercati nazionali e regionali; e
iv)sviluppo di programmi di imballaggio e di etichettatura dei prodotti che consentano ai produttori degli Stati partner dell'EAC di ottenere prezzi più elevati per le esportazioni dei prodotti di base.
Sviluppo rurale
i)Sviluppo delle capacità dei gruppi di agricoltori lungo tutta la catena del valore in agricoltura;
ii)miglioramento delle strutture di trasporto, di comunicazione e di mercato per la commercializzazione dei fattori di produzione e dei prodotti agricoli;
iii)superamento degli ostacoli socioculturali, quali le differenze linguistiche, i livelli di alfabetizzazione, le discriminazioni di genere, la salute di comunità, che incidono sulla natura dei sistemi agricoli;
iv)miglioramento dell'accesso degli agricoltori ai servizi creditizi e della gestione delle risorse naturali e culturali; e
v)sviluppo delle misure necessarie a sostenere la disponibilità tempestiva di fattori di produzione agricoli adeguati ai piccoli agricoltori.
j) Paesi importatori netti di prodotti alimentari
Affrontare i vincoli che limitano la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti alimentari negli Stati partner dell'EAC.
k) Sicurezza dei mezzi di sussistenza
i)Potenziamento delle capacità inerenti allo sviluppo di servizi sociali per le popolazioni delle zone rurali e periurbane;
ii)aumento del reddito totale delle famiglie derivante dalla produzione agricola anche mediante la diversificazione, l'aggiunta di valore, l'occupazione all'esterno delle aziende agricole e l'adozione di nuove tecnologie agricole sostenibili negli Stati partner dell'EAC;
iii)aumento della produttività del settore agricolo negli Stati partner dell'EAC; e
iv)aumento dell'uso di tecnologie agricole sostenibili.
l) Servizi di supporto tecnico
L'UE si impegna a fornire agli Stati partner dell'EAC risorse adeguate e assistenza tecnica per lo sviluppo delle capacità in forme prevedibili e sostenibili nei seguenti ambiti:
i)potenziamento dell'innovazione e del trasferimento di tecnologie, conoscenze e R&S;
ii)sviluppo e maggior uso della meccanizzazione nel settore agricolo degli Stati partner dell'EAC;
iii)creazione di stabilimenti e di sistemi di distribuzione dei fattori di produzione agricoli negli Stati partner dell'EAC;
iv)promozione e potenziamento degli investimenti in attività di ricerca agricola, servizi di divulgazione, formazione e collegamento tra ricerca, divulgazione e agricoltori;
v)creazione e potenziamento di centri di eccellenza regionali, tra i quali un centro di agrometeorologia, laboratori di biotecnologia, di analisi e diagnostici per le colture, il patrimonio zootecnico e i terreni; e
vi)miglioramento dell'accesso ai servizi nel settore della produzione vegetale e animale, compresi servizi di selezione del bestiame, servizi veterinari e fitosanitari.
m) Servizi di finanziamento all'agricoltura
i)Rafforzamento dei servizi finanziari rurali a favore dei piccoli produttori, trasformatori e commercianti;
ii)sviluppo di meccanismi gestiti a livello regionale o di un fondo per lo sviluppo agricolo e rurale;
iii)creazione di istituzioni di microfinanza e di sistemi assicurativi per l'agricoltura;
iv)agevolazione dell'accesso al credito fornito da banche e da altre istituzioni finanziarie a favore degli agricoltori, dei trasformatori e commercianti agricoli; e
v)sostegno alle istituzioni finanziarie degli Stati partner dell'EAC al servizio del settore agricolo e agevolazione dell'accesso ai mercati dei capitali per consentire al settore privato di finanziarsi sia a breve sia a lungo termine.
n) Indicazioni geografiche
i)sviluppo di politiche e quadri giuridici sulle indicazioni geografiche;
ii)definizione di norme sulle indicazioni geografiche;
iii)elaborazione di un codice di buone pratiche per la definizione dei prodotti in relazione all'origine;
iv)sostegno alle organizzazioni e alle istituzioni locali nel coordinamento dei soggetti interessati locali in materia di indicazioni geografiche e conformità dei prodotti;
v)sviluppo delle capacità di identificazione, registrazione, commercializzazione, tracciabilità e conformità per quanto concerne i prodotti protetti da indicazioni geografiche; e
vi)sviluppo di qualunque altro settore di cooperazione che possa emergere in futuro nel presente ambito.
TITOLO III: SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO
ARTICOLO 84
Campo di applicazione e obiettivi
1.La cooperazione in materia di sviluppo del settore privato comprende la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese.
2.Gli obiettivi del presente titolo sono:
a)creare un ambiente favorevole alla promozione degli investimenti e delle imprese private, compresi lo sviluppo di nuovi settori, gli investimenti esteri diretti (IED) e i trasferimenti di tecnologie;
b)rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la creazione di valore;
c)migliorare l'accesso ai finanziamenti per investimenti forniti dalle istituzioni finanziarie dell'UE, come la Banca europea per gli investimenti;
d)sviluppare le capacità e fornire sostegno istituzionale a favore delle istituzioni preposte allo sviluppo del settore privato, come le agenzie per la promozione degli investimenti, gli organismi di vertice, le camere di commercio, le associazioni, i punti di contatto e le istituzioni per l'agevolazione degli scambi;
e)sviluppare e/o rafforzare un quadro politico, giuridico e regolamentare che promuova e tuteli gli investimenti;
f)migliorare il sostegno e i meccanismi di erogazione al settore privato delle istituzioni comuni ACP-UE, compreso il centro per lo sviluppo dell'agricoltura, al fine di promuovere gli investimenti negli Stati partner dell'EAC; e
g)creare e potenziare partenariati, joint venture, subappalti nonché l'esternalizzazione e i collegamenti.
ARTICOLO 85
Promozione degli investimenti
Le Parti convengono di promuovere gli investimenti negli Stati partner dell'EAC nei seguenti ambiti:
a)sostegno alle riforme delle politiche e dei quadri giuridici e regolamentari;
b)sostegno allo sviluppo delle capacità istituzionali, in particolare delle capacità delle agenzie per la promozione degli investimenti degli Stati partner dell'EAC e delle istituzioni attive nella promozione e nell'agevolazione degli investimenti esteri e locali;
c)sostegno alla creazione di strutture amministrative adeguate, compresi gli sportelli unici, per l'ammissione e la realizzazione degli investimenti;
d)sostegno alla creazione e al mantenimento nel tempo di un ambiente prevedibile e sicuro per gli investimenti;
e)sostegno agli sforzi degli Stati partner dell'EAC diretti a concepire strumenti generatori di entrate al fine di mobilitare risorse per gli investimenti;
f)iniziative volte a creare e sostenere sistemi di assicurazione contro i rischi che fungano da meccanismi di attenuazione dei rischi volti a stimolare la fiducia degli investitori negli Stati partner dell'EAC;
g)sostegno alla creazione di meccanismi per lo scambio di informazioni tra le agenzie per gli investimenti degli Stati partner dell'EAC e le loro controparti nell'UE;
h)promozione degli investimenti del settore privato dell'UE negli Stati partner dell'EAC;
i)sostegno alla creazione di quadri e di strumenti finanziari adeguati alle esigenze di investimento delle PMI; e
j)agevolazione dei partenariati mediante joint venture e finanziamenti in conto capitale.
ARTICOLO 86
Sviluppo delle imprese
Le Parti convengono di collaborare allo sviluppo delle imprese negli Stati partner dell'EAC sostenendo:
a)la promozione del dialogo, della cooperazione e di partenariati commerciali EAC-UE nel settore privato;
b)gli sforzi volti a promuovere ed integrare le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI) nelle attività commerciali generali;
c)la promozione dell'efficienza nella produzione e nella commercializzazione da parte delle aziende degli Stati partner dell'EAC;
d)l'attuazione di strategie di sviluppo del settore privato da parte degli Stati partner dell'EAC;
e)la promozione di un ambiente favorevole allo sviluppo e alla crescita delle MPMI;
f)la capacità delle organizzazioni del settore privato di conformarsi alle norme internazionali;
g)la protezione dell'innovazione dalla pirateria; e
h)le capacità degli Stati partner dell'EAC di prospezione, sfruttamento e commercializzazione delle risorse naturali.
TITOLO IV: PESCA
ARTICOLO 87
Ambito della cooperazione
La cooperazione nel settore della pesca riguarda la pesca marittima, la pesca nelle acque interne e l'acquacoltura.
ARTICOLO 88
Settori di cooperazione nella pesca marittima
1.La cooperazione nel settore della pesca marittima comprende:
a)la gestione e la conservazione delle risorse della pesca;
b)la gestione delle navi e la disciplina delle fasi successive alla cattura;
c)le misure finanziarie e commerciali; e
d)lo sviluppo della pesca e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura marina.
2.L'UE contribuisce a mobilitare le risorse per attuare la cooperazione a livello nazionale e regionale negli ambiti individuati, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità regionali.
3.Nel rispetto di quanto disposto dalla parte III del presente accordo e dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:
a)sviluppo e miglioramento delle infrastrutture per lo stoccaggio, la commercializzazione e la distribuzione del pesce e dei prodotti della pesca;
b)sviluppo di capacità a livello nazionale e regionale per soddisfare i requisiti tecnici SPS/TBT/HACCP (analisi di rischio e punti critici di controllo), sviluppo di sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle zone economiche esclusive degli Stati partner dell'EAC, introduzione e gestione di sistemi di certificazione di specifici tipi di pesca marina;
c)investimenti e trasferimenti di tecnologia nei settori dell'esercizio della pesca, della trasformazione del pescato, dei servizi portuali, dello sviluppo e del miglioramento delle strutture portuali, della diversificazione della pesca in modo da sfruttare le specie diverse dai tonnidi attualmente non utilizzate o sottoutilizzate;
d)joint venture e collegamenti in particolare con le MPMI e le attività di pesca artigianale all'interno della catena di approvvigionamento della pesca;
e)creazione di valore in relazione al pesce; e
f)R&S in merito alla valutazione degli stock ittici e ai livelli di sostenibilità.
4.Le Parti si impegnano a cooperare per promuovere la costituzione di joint venture impegnate nell'esercizio della pesca, nella trasformazione del pescato, nei servizi portuali, nell'aumento della capacità di produzione, nel potenziamento della competitività della pesca e delle attività e dei servizi correlati, nella trasformazione a valle, nello sviluppo e nel potenziamento delle strutture portuali, nella diversificazione della pesca in modo da sfruttare le specie diverse dai tonnidi attualmente non utilizzate o sottoutilizzate.
ARTICOLO 89
Sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura
La cooperazione allo sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura comprende i contributi dell'UE nei seguenti ambiti:
a)il rafforzamento delle capacità e sviluppo dei mercati di esportazione mediante:
i)il rafforzamento delle capacità per quanto concerne la produzione industriale e artigianale, la trasformazione e la diversificazione dei prodotti così da rafforzare la competitività della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura nella regione. Questi risultati potrebbero essere conseguiti, ad esempio, mediante l'istituzione di centri di ricerca e sviluppo (R&S) impegnati anche nello sviluppo dell'acquacoltura per le aziende di allevamento ittico a carattere commerciale;
ii)lo sviluppo di competenze per la gestione delle filiere dei mercati di esportazione, comprese l'introduzione e la gestione di sistemi di certificazione di particolari linee di prodotti, la promozione commerciale, la creazione di valore aggiunto e la riduzione delle perdite di prodotti della pesca successivamente alla cattura;
iii)l'innalzamento delle capacità regionali, ad esempio attraverso un potenziamento delle autorità competenti in materia di pesca, delle associazioni dei pescatori e degli operatori commerciali, in modo che possano partecipare agli scambi dei prodotti della pesca con la parte UE e ai programmi di formazione sullo sviluppo e sulla definizione dell'immagine (branding) dei prodotti;
b)il potenziamento delle infrastrutture mediante:
i)lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture per la pesca nelle acque interne e per l'acquacoltura;
ii)l'agevolazione dell'accesso ai finanziamenti per le infrastrutture, compreso ogni tipo di attrezzatura;
c)il miglioramento delle tecnologie mediante:
i)lo sviluppo delle capacità tecniche, compresa la promozione della tecnologia che genera valore aggiunto, ad esempio attraverso il trasferimento di tecnologie della pesca dall'UE agli Stati partner dell'EAC;
ii)il rafforzamento della capacità di gestione della pesca nella regione, ad esempio mediante la ricerca e sistemi di raccolta di dati e mediante il sostegno a tecnologie adeguate per la gestione della fase della cattura e di quelle successive;
d)lo sviluppo di quadri normativi e regolamentari mediante:
i)l'elaborazione di disposizioni regolamentari sulla pesca nelle acque interne e sull'acquacoltura e di sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza;
ii)lo sviluppo di strumenti giuridici e regolamentari adeguati in materia di diritti di proprietà intellettuale e il rafforzamento delle capacità per attuare tali strumenti nel commercio internazionale;
iii)la protezione dei marchi di qualità ecologica e della proprietà intellettuale;
e)investimenti e finanziamenti mediante:
i)la promozione di joint venture e di altre forme di investimenti misti tra soggetti interessati delle Parti, ad esempio per stabilire modalità di individuazione degli investitori per le joint venture nei settori della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura;
ii)l'accesso alle agevolazioni creditizie per lo sviluppo – nel settore della pesca nelle acque interne – di piccole e medie imprese e di imprese su scala industriale;
f)conservazione dell'ambiente e degli stock ittici nel settore della pesca mediante:
i)misure volte a garantire che il commercio ittico favorisca la conservazione dell'ambiente, preservi gli stock dal depauperamento, assicuri il mantenimento della biodiversità e l'introduzione prudente di specie esotiche in acquacoltura - introduzione che deve avvenire con prudenza solo in spazi controllati/chiusi, sentiti tutti i paesi vicini interessati;
g)misure socioeconomiche e di riduzione della povertà mediante:
i)la promozione delle piccole e medie imprese operanti nei settori della pesca, della trasformazione del pescato e del commercio ittico, attraverso un rafforzamento della capacità degli Stati partner dell'EAC di effettuare scambi commerciali con l'UE;
ii) la partecipazione dei gruppi marginali alle attività del settore della pesca, ad esempio mediante la promozione della parità tra i generi nella pesca e in particolare attraverso la qualificazione di operatrici commerciali impegnate nel settore in questione e intenzionate a operare in tale settore. Verranno coinvolti in questi processi anche altri gruppi svantaggiati che hanno le potenzialità per operare nel settore della pesca nella prospettiva di uno sviluppo socioeconomico sostenibile.
TITOLO V: ACQUA E AMBIENTE
ARTICOLO 90
Campo di applicazione e obiettivi
1.La cooperazione di cui al presente titolo comprende le risorse naturali, in particolare l'acqua, l'ambiente e la biodiversità.
2.Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:
a)potenziare i collegamenti tra il commercio e l'ambiente;
b)sostenere l'attuazione di accordi, convenzioni e trattati internazionali in materia di ambiente;
c)garantire l'equilibrio tra la gestione ambientale e la riduzione della povertà;
d)proteggere l'ambiente e promuovere la conservazione della biodiversità e del patrimonio genetico;
e)promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse naturali;
f)agevolare e incoraggiare l'utilizzo sostenibile delle risorse comuni;
g)promuovere il coinvolgimento del settore pubblico e di quello privato nella gestione delle risorse naturali.
ARTICOLO 91
Risorse idriche
1.La cooperazione nel settore delle risorse idriche comprende l'irrigazione, la produzione di energia idroelettrica, la produzione e l'approvvigionamento di acqua e la protezione dei bacini idrografici.
2.Gli obiettivi di cooperazione in tale settore sono:
a)promuovere un uso e una gestione sostenibili delle risorse idriche negli Stati partner dell'EAC in modo da migliorare le condizioni di vita della popolazione degli Stati partner dell'EAC;
b)favorire la cooperazione regionale per un uso sostenibile delle risorse idriche transfrontaliere;
c)sviluppare infrastrutture di approvvigionamento idrico a fini produttivi.
3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:
a)sviluppo di infrastrutture di approvvigionamento idrico nella regione;
b)elaborazione dei quadri giuridici e regolamentari pertinenti;
c)gestione integrata delle risorse idriche;
d)rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio, miglioramento della gestione delle acque e delle strutture istituzionali;
e)creazione di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;
f)promozione dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie, delle applicazioni tecnologiche, di R&S, dell'innovazione, degli scambi di informazioni e delle reti;
g)potenziamento della lotta contro l'inquinamento idrico, della depurazione e della conservazione delle acque, del trattamento e del recupero delle acque reflue;
h)promozione di sistemi d'irrigazione sostenibili.
ARTICOLO 92
Ambiente
1.La cooperazione in materia ambientale comprende la protezione e la gestione sostenibile dell'ambiente e l'attuazione di politiche ambientali con valenze commerciali.
2.Gli obiettivi di cooperazione in tale settore sono:
a)proteggere, ripristinare e conservare l'ambiente e la biodiversità (la flora, la fauna e il materiale genetico microbico, compresi i loro ecosistemi);
b)sviluppare i settori degli Stati partner dell'EAC che utilizzano tecnologie rispettose dell'ambiente;
c)promuovere lo sviluppo, il trasferimento e l'applicazione di tecnologie, la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e lo scambio di informazioni.
3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:
a)attuazione di accordi, convenzioni e trattati internazionali in materia di ambiente;
b)rafforzamento e promozione dell'uso equo e sostenibile, della conservazione e della gestione dell'ambiente e della biodiversità, comprese le risorse forestali e la flora e fauna selvatica;
c)rafforzamento dei quadri giuridici e istituzionali e della capacità di elaborare, attuare, gestire e applicare disposizioni legislative e regolamentari, norme e politiche in campo ambientale;
d)creazione di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;
e)prevenzione e attenuazione degli effetti delle catastrofi ambientali naturali e della perdita di biodiversità;
f)promozione dello sviluppo, dell'adattamento e del trasferimento delle tecnologie, delle applicazioni tecnologiche, di R&S e dell'innovazione;
g)protezione e gestione delle risorse marine e costiere e delle risorse biologiche e genetiche autoctone, sia domestiche sia selvatiche;
h)sviluppo di attività e modelli di vita alternativi ed ecocompatibili;
i)produzione di beni e servizi per i quali è importante il marchio di qualità ecologica e agevolazione dei relativi scambi;
j)scambio di informazioni e attività di rete per quanto concerne i prodotti e le prescrizioni in materia di processi produttivi, trasporto, commercializzazione ed etichettatura ad essi applicabili;
k)sviluppo di infrastrutture basate su prodotti ecocompatibili;
l)integrazione delle comunità locali nella gestione della biodiversità, delle risorse forestali e della flora e fauna selvatica;
m)potenziamento della gestione dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti tossici e industriali;
n)promozione della partecipazione dei soggetti interessati al dialogo internazionale in materia di ambiente.
TITOLO VI: MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
ARTICOLO 93
Campo di applicazione e obiettivi
1.La cooperazione di cui al presente titolo comprende il sostegno e lo sviluppo di capacità inerenti all'armonizzazione, alla zonizzazione e compartimentazione, alla valutazione della conformità, allo scambio di informazioni e alla trasparenza delle condizioni commerciali.
2.Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:
a)agevolare gli scambi interregionali e intraregionali delle Parti, tutelando nel contempo la salute e la vita di persone, animali e piante conformemente all'accordo SPS dell'OMC;
b)affrontare i problemi derivanti dalle misure SPS in relazione a settori e prodotti prioritari concordati tenendo in debita considerazione l'integrazione regionale;
c)stabilire procedure e modalità per agevolare la cooperazione per quanto concerne le questioni SPS;
d)garantire la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio tra le Parti e nel territorio delle medesime;
e)promuovere l'armonizzazione intraregionale delle misure con le norme internazionali, in conformità all'accordo SPS dell'OMC, e l'elaborazione di politiche e di quadri legislativi, regolamentari e istituzionali adeguati all'interno degli Stati partner dell'EAC;
f)aumentare la partecipazione effettiva degli Stati partner dell'EAC alla Commissione del Codex Alimentarius, all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e alla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC);
g)promuovere consultazioni e scambi tra istituzioni e laboratori dell'EAC e dell'UE;
h)agevolare lo sviluppo delle capacità di definizione e attuazione di norme regionali e nazionali in conformità alle prescrizioni internazionali al fine di agevolare l'integrazione regionale;
i)istituire e rafforzare la capacità degli Stati partner dell'EAC di attuare e monitorare le misure SPS a norma del presente articolo; e
j)promuovere il trasferimento delle tecnologie.
3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:
a)sostenere gli Stati partner dell'EAC per consentire loro di conformarsi alle misure SPS, compresi lo sviluppo di quadri normativi adeguati, le politiche, le questioni riguardanti il lavoro dei pertinenti organismi di normazione internazionali, la formazione, l'organizzazione di eventi informativi, lo sviluppo delle competenze e l'assistenza tecnica;
b)sostegno all'armonizzazione delle misure SPS negli Stati partner dell'EAC, istituzione di comitati di coordinamento SPS nazionali e sviluppo delle capacità dei settori pubblico e privato in materia di controllo sanitario. Gli ambiti prioritari comprendono lo sviluppo e l'attuazione di un programma di qualità, la formazione, l'organizzazione di eventi informativi e la creazione, il potenziamento, l'ammodernamento e l'accreditamento di laboratori;
c)sostegno su questioni riguardanti i lavori dei pertinenti organismi di normazione internazionali. Tale cooperazione può includere corsi di formazione, eventi informativi, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica;
d)sostegno al settore della pesca allo scopo di elaborare norme regionali armonizzate e di sviluppare la legislazione e le norme relative ai prodotti ittici al fine di promuovere gli scambi tra le Parti e all'interno della regione EAC;
e)sostegno finalizzato a promuovere la cooperazione tra le istituzioni degli Stati partner dell'EAC che si occupano di misure SPS e le corrispondenti istituzioni dell'UE;
f)sostegno all'attuazione dell'accordo SPS, in particolare per rafforzare le autorità competenti e gli uffici informazioni e notifiche degli Stati partner dell'EAC;
g)sostegno alla condivisione e allo scambio di informazioni.
ARTICOLO 94
Armonizzazione
1.Le Parti mirano a conseguire l'armonizzazione delle rispettive regole e procedure per l'elaborazione delle loro misure SPS, comprese le procedure di ispezione, prova e certificazione, in conformità all'accordo SPS dell'OMC.
2.Gli Stati partner dell'EAC, con il sostegno dell'UE, elaboreranno un programma e un calendario per l'armonizzazione delle proprie norme SPS.
3.Ove opportuno, il comitato degli alti funzionari elabora le modalità per coadiuvare e monitorare tale processo di armonizzazione all'interno delle regioni.
ARTICOLO 95
Zonizzazione e compartimentazione
Le Parti riconoscono, caso per caso, determinate zone indenni da organismi nocivi o malattie o specifiche zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie quali fonti potenziali di prodotti di origine vegetale e animale, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC.
ARTICOLO 96
Trattamento speciale e differenziato e assistenza tecnica
1.L'UE si impegna a fornire assistenza tecnica e un trattamento speciale e differenziato in conformità agli articoli 9 e 10 dell'accordo SPS dell'OMC.
2.Le Parti cooperano per rispondere alle particolari esigenze degli Stati partner dell'EAC derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo.
3.Le Parti convengono sul carattere prioritario dei seguenti ambiti per l'assistenza tecnica:
a)lo sviluppo di capacità tecniche nei settori pubblico e privato degli Stati partner dell'EAC in modo da rendere possibile i controlli sanitari e fitosanitari, prevedendo anche attività di formazione e informazione in materia di ispezioni, certificazione, sorveglianza e controllo;
b)il rafforzamento delle capacità tecniche per l'attuazione e il monitoraggio delle misure SPS, compresa la promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali;
c)lo sviluppo di capacità in materia di analisi dei rischi, armonizzazione, rispetto delle norme, prove, certificazione, sorveglianza dei residui, tracciabilità e accreditamento, anche attraverso il potenziamento o l'istituzione di laboratori e altri impianti, in modo da aiutare gli Stati partner dell'EAC a rispettare le norme internazionali;
d)il sostegno alla partecipazione degli Stati partner dell'EAC al lavoro dei pertinenti organismi di normazione internazionali;
e)lo sviluppo delle capacità degli Stati partner dell'EAC di partecipare efficacemente ai processi di notifica.
TITOLO VII: OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
ARTICOLO 97
Campo di applicazione e obiettivi
1.La cooperazione di cui al presente titolo comprende l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT dell'OMC).
2.Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:
a)eliminare progressivamente gli ostacoli tecnici agli scambi al fine di agevolare il commercio tra le Parti e all'interno degli Stati partner dell'EAC;
b)rafforzare l'integrazione regionale tra gli Stati partner dell'EAC, tramite l'armonizzazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità applicati negli Stati partner dell'EAC, in conformità all'accordo TBT dell'OMC;
c)promuovere un maggiore uso dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità internazionali, comprese misure settoriali specifiche;
d)sviluppare collegamenti funzionali, joint venture e attività di ricerca e sviluppo in comune tra gli Stati partner dell'EAC e l'UE in materia di normazione, valutazione della conformità e istituzioni di regolamentazione;
e)potenziare l'accesso al mercato per i prodotti originari degli Stati partner dell'EAC migliorando la sicurezza, la qualità e la competitività dei loro prodotti;
f)promuovere un maggior uso delle migliori pratiche internazionali in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità internazionali;
g)garantire che l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme e dei regolamenti tecnici siano trasparenti e non creino inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT dell'OMC;
h)sostenere lo sviluppo, all'interno degli Stati partner dell'EAC, di un quadro normativo adeguato e di politiche e riforme rispondenti alle pratiche accettate a livello internazionale;
i)assistere gli Stati partner dell'EAC per consentire loro di dare attuazione all'accordo TBT dell'OMC e di conformarsi alle prescrizioni dei loro partner commerciali in materia di ostacoli tecnici agli scambi nel contesto dell'accordo TBT dell'OMC.
3.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:
a)sostegno alla promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali, ai regolamenti tecnici e alle valutazioni della conformità, anche in relazione a misure settoriali specifiche nel territorio delle Parti;
b)sviluppo delle capacità degli Stati partner dell'EAC in materia di normazione, metrologia, accreditamento e procedure di valutazione della conformità, compreso il sostegno finalizzato all'istituzione e al potenziamento dei laboratori e delle istituzioni competenti e l'acquisto delle attrezzature necessarie;
c)sostegno alla gestione e alla garanzia della qualità in settori selezionati di rilievo per gli Stati partner dell'EAC;
d)sostegno alla piena partecipazione degli organismi di normazione e di altri organismi tecnici di regolamentazione degli Stati partner dell'EAC agli organismi di normazione internazionali; potenziamento del ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici;
e)sostegno agli sforzi degli organismi di valutazione della conformità degli Stati partner dell'EAC per ottenere l'accreditamento internazionale;
f)sviluppo di collegamenti funzionali tra le istituzioni di normazione, valutazione della conformità e certificazione delle Parti;
g)sostegno all'elaborazione di una visione comune delle buone pratiche normative, che comprenda:
i)la trasparenza nella preparazione, nell'adozione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;
ii)la necessità e la proporzionalità delle misure regolamentari e delle relative procedure di valutazione della conformità, che possono comprendere l'uso della dichiarazione di conformità dei fornitori;
iii)il ricorso alle norme internazionali come base per l'elaborazione dei regolamenti tecnici, tranne quando dette norme siano inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti;
iv)l'applicazione dei regolamenti tecnici e le attività di sorveglianza del mercato; e
v)l'elaborazione di metodi e meccanismi per il riesame dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;
h)individuazione delle infrastrutture tecniche necessarie, definizione di un loro ordine prioritario e sostegno al loro sviluppo; trasferimento delle relative tecnologie in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento a sostegno dei regolamenti tecnici;
i)rafforzamento della cooperazione in materia regolamentare e in campo tecnico e scientifico mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati, al fine di migliorare la qualità e il livello dei loro regolamenti tecnici e di sfruttare in modo efficiente le risorse esistenti in campo regolamentare;
j)promozione della compatibilità e della convergenza dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità;
k)promozione e incoraggiamento della cooperazione bilaterale tra le rispettive organizzazioni competenti in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento;
l)promozione della cooperazione tra le Parti e tra gli Stati partner dell'EAC per quanto riguarda le attività delle competenti istituzioni e organizzazioni internazionali e dei consessi che si occupano di questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi.
TITOLO VIII: DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
ARTICOLO 98
Campo di applicazione e obiettivi
1.Le Parti riconoscono l'importanza che la cooperazione nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi commerciali riveste nell'evoluzione del contesto commerciale mondiale.
2.Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione con l'obiettivo di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, così come la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi.
3.Le Parti riconoscono la necessità di un'adeguata capacità amministrativa per il conseguimento di tali obiettivi. Le Parti riconoscono che gli Stati partner dell'EAC avranno bisogno di periodi transitori e di rafforzare le proprie capacità al fine di attuare armoniosamente le disposizioni del presente titolo.
4.Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:
a)agevolare gli scambi tra le Parti;
b)promuovere l'armonizzazione della legislazione e delle procedure doganali a livello regionale;
c)fornire sostegno agli Stati partner dell'EAC al fine di migliorare l'agevolazione degli scambi;
d)fornire sostegno alle amministrazioni doganali degli Stati partner dell'EAC al fine di dare attuazione al presente accordo e ad altre buone pratiche internazionali in materia doganale;
e)rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali delle Parti e altre pertinenti autorità di frontiera.
5.Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:
a)scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
b)elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;
c)sostegno alle seguenti iniziative:
i)ammodernamento dei sistemi e delle procedure doganali e riduzione dei tempi di sdoganamento;
ii)semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali e delle formalità commerciali, comprese quelle relative all'importazione, all'esportazione e al transito;
iii)miglioramento dei sistemi di transito regionale;
iv)miglioramento della trasparenza in conformità all'articolo 134;
v)sviluppo delle capacità, compresa l'assistenza finanziaria e tecnica agli Stati partner dell'EAC in tale settore; e
vi)qualunque altra questione eventualmente concordata dalle Parti nel settore doganale;
d)definizione, per quanto possibile, di posizioni comuni in materia doganale in seno ad organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'OMD, l'ONU e l'UNCTAD;
e)promozione del coordinamento di tutte le agenzie correlate, a livello sia interno sia transfrontaliero.
6.Le Parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo 1 sulle norme di origine, nei seguenti ambiti:
a)introduzione di procedure e pratiche basate sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell'agevolazione degli scambi, comprese le regole dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD;
b)esecuzione di attività volte a consolidare l'armonizzazione delle norme doganali e delle misure di agevolazione degli scambi;
c)applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, pronunce vincolanti, procedure semplificate, controlli a posteriori e metodi di verifica contabile;
d)automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali, compreso lo scambio elettronico di informazioni doganali e commerciali;
e)formazione dei funzionari doganali e di altri funzionari pubblici e operatori privati competenti in materia di dogane e agevolazione degli scambi; e
f)eventuali altri ambiti che possano essere individuati dalle Parti.
TITOLO IX: MISURE DI ADEGUAMENTO ALL'APE
ARTICOLO 99
Campo di applicazione e obiettivi
1.Le Parti riconoscono che la soppressione e/o la riduzione sostanziale dei dazi doganali secondo quanto previsto dal presente accordo rappresenterà una sfida per gli Stati partner dell'EAC. Le Parti convengono di affrontare questa sfida concreta mediante l'istituzione di un regime compensativo.
2.Le Parti riconoscono inoltre che l'attuazione del presente accordo può dar luogo, tra l'altro, a sfide potenziali in campo sociale, economico e ambientale per le economie degli Stati partner dell'EAC. Le Parti convengono che tali sfide devono essere affrontate mediante interventi di cooperazione economica e allo sviluppo.
3.La cooperazione nell'ambito del presente titolo mira ad affrontare i problemi di adeguamento effettivi e potenziali derivanti dall'attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 100
Ambiti di cooperazione
1.Per quanto riguarda la riduzione delle entrate connessa alla riduzione dei dazi doganali, l'UE:
a)avvia un dialogo rafforzato sulle misure e sulle riforme di adeguamento fiscale;
b)definisce modalità di cooperazione a sostegno della riforma fiscale;
c)fornisce risorse finanziarie per coprire, in via transitoria, la riduzione concordata delle entrate pubbliche derivante dalla soppressione o dalla riduzione sostanziale dei dazi doganali.
2.Per garantire che le economie degli Stati partner dell'EAC beneficino appieno del presente accordo, l'UE si impegna a collaborare con gli Stati partner dell'EAC al fine di intraprendere attività di cooperazione appropriate con l'obiettivo di:
a)migliorare la competitività dei settori produttivi all'interno degli Stati partner dell'EAC;
b)migliorare le capacità produttive e professionali della forza lavoro degli Stati partner dell'EAC, anche formando i lavoratori rimasti disoccupati a seguito della chiusura di imprese o facendo acquisire loro le abilità richieste per svolgere nuove attività;
c)sostenere misure a favore della sostenibilità ambientale;
d)sviluppare le capacità necessarie a rafforzare la disciplina macroeconomica;
e)attenuare negli Stati partner dell'EAC i possibili effetti sulla sicurezza alimentare e nutrizionale, sullo sviluppo rurale, sulla sicurezza dei mezzi di sussistenza e sui proventi derivanti dalle esportazioni;
f)trattare altri possibili ambiti di cooperazione relativi alle sfide derivanti dall'attuazione del presente accordo.
TITOLO X: MOBILITAZIONE DELLE RISORSE
ARTICOLO 101
Principi e obiettivi
1.Le Parti riconoscono l'impegno dell'UE a sostenere l'attuazione del presente accordo e gli sforzi degli Stati partner dell'EAC volti a finanziare le loro esigenze di sviluppo e convengono di lavorare sia congiuntamente sia in modo indipendente per mobilitare le risorse finanziarie a sostegno dell'attuazione del presente accordo, dell'integrazione regionale e delle strategie di sviluppo degli Stati partner dell'EAC.
2.La mobilitazione delle risorse comuni ha l'obiettivo di integrare, sostenere e promuovere, in uno spirito di interdipendenza, gli sforzi degli Stati partner dell'EAC volti ad ottenere fonti alternative di finanziamento per sostenere l'integrazione regionale e le strategie di sviluppo contenute nel presente accordo, in particolare la matrice di sviluppo dell'APE.
ARTICOLO 102
Obblighi
1.Gli Stati partner dell'EAC:
a)impegnano risorse dei loro meccanismi di finanziamento in modo tempestivo e prevedibile per sostenere l'integrazione regionale e le strategie e i progetti di sviluppo connessi all'APE quali contemplati nella matrice di sviluppo dell'APE;
b)elaborano le loro strategie di sviluppo tenendo debitamente conto del diritto degli Stati partner dell'EAC di determinare l'indirizzo e l'ordine delle loro priorità e strategie di sviluppo;
c)istituiscono un Fondo APE per convogliare le risorse connesse all'APE;
d)integrano nelle strategie regionali e nazionali le priorità stabilite dalla matrice di sviluppo dell'APE.
2.Gli Stati partner dell'EAC elaborano norme e regolamenti per la gestione del Fondo al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e l'ottimizzazione dell'uso di tali risorse. Fatti salvi i contributi di altri partner al Fondo APE dell'EAC, le risorse dell'UE verranno rese disponibili una volta conclusasi con esito positivo la valutazione delle procedure operative del Fondo da parte dell'UE.
3.L'UE impegna le proprie risorse in modo tempestivo e prevedibile, tenendo conto, in particolare, dei vincoli degli Stati partner dell'EAC sul fronte dell'offerta relativi all'attuazione del presente accordo, compresi i deficit di finanziamento identificati nella matrice di sviluppo dell'APE, mediante:
a)il Fondo europeo di sviluppo (FES) (strumenti nazionali e regionali);
b)il bilancio dell'UE;
c)qualsiasi altro strumento usato per attuare l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE.
L'UE si adopera inoltre per mobilitare le risorse provenienti dai suoi Stati membri in modo tempestivo e prevedibile.
4.Le Parti si impegnano congiuntamente ad adoperarsi per mobilitare le seguenti risorse:
a)fondi di altri donatori (donatori bilaterali e multilaterali);
b)sovvenzioni, prestiti agevolati, partenariati pubblico-privati e strumenti specializzati;
c)qualsiasi altra risorsa messa a disposizione dai partner per lo sviluppo nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo.
PARTE VI: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 103
Campo di applicazione e obiettivo
1.Le disposizioni della presente parte si applicano al Consiglio APE, al comitato degli alti funzionari, al comitato consultivo e alle istituzioni e ai comitati che possono essere istituiti in forza del presente accordo.
2.L'obiettivo della presente parte è creare istituzioni che agevoleranno il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
ARTICOLO 104
Consiglio APE
1.È istituito un Consiglio dell'accordo di partenariato economico (Consiglio APE) al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
2.Il Consiglio APE è composto dai rappresentanti delle Parti a livello ministeriale.
3.Il Consiglio APE adotta il proprio regolamento interno entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
4.Il Consiglio APE è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle Parti secondo quanto stabilito dal regolamento interno.
5.Il Consiglio APE si riunisce periodicamente – a intervalli non superiori a due (2) anni – e anche in seduta straordinaria, con l'accordo delle Parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.
6.Il Consiglio APE:
a)assicura il funzionamento e l'attuazione del presente accordo e controlla la realizzazione dei suoi obiettivi;
b)esamina tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo, nonché qualsiasi altra questione di interesse comune che incida sugli scambi tra le Parti, fatti salvi i diritti conferiti nella parte VII; e
c)esamina le proposte e le raccomandazioni delle Parti relative al riesame e alla modifica del presente accordo.
ARTICOLO 105
Poteri del Consiglio APE
1.Il Consiglio APE ha il potere di prendere decisioni e può adottare le raccomandazioni formulate dal comitato degli alti funzionari per iscritto mediante reciproco consenso.
2.Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione conformemente alle rispettive norme interne.
3.Entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio APE stabilisce e adotta il regolamento interno necessario per la costituzione del collegio arbitrale.
4.Per le questioni in cui uno Stato partner dell'EAC agisca a titolo individuale l'adozione di tali decisioni da parte del Consiglio APE richiede l'accordo dello Stato partner dell'EAC interessato.
ARTICOLO 106
Comitato degli alti funzionari
1.È istituito un comitato degli alti funzionari al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
2.Esso è composto, a seconda dei casi, da segretari permanenti o segretari principali degli Stati partner dell'EAC e da rappresentanti dell'UE a livello di alti funzionari.
3.Fatte salve eventuali indicazioni fornite dal Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari si riunisce almeno una volta all'anno e può tenere riunioni straordinarie ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, in qualsiasi momento concordato dalle Parti. Il comitato degli alti funzionari si riunisce inoltre prima di ogni riunione del Consiglio APE.
4.Il comitato è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle Parti.
5.Il comitato degli alti funzionari:
a)assiste il Consiglio APE nell'esercizio delle sue funzioni;
b)riceve ed esamina le relazioni dei comitati specializzati, dei gruppi di lavoro, delle task force o di qualunque altro organismo istituito dal comitato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, e ne coordina le attività, oltre a formulare raccomandazioni da sottoporre all'esame del Consiglio APE;
c)presenta al Consiglio APE relazioni e raccomandazioni sull'attuazione del presente accordo di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio APE o di una delle Parti;
d)in materia di scambi commerciali:
i)ha la competenza ed esercita la vigilanza per quanto attiene all'attuazione e all'adeguata applicazione delle disposizioni del presente accordo; a tale proposito il comitato discute e raccomanda gli ambiti di cooperazione;
ii)interviene, conformemente a quanto previsto dalla parte VII, titolo I, per prevenire e risolvere le controversie che possano insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo;
iii)assiste il Consiglio APE nello svolgimento delle sue funzioni, compresa la presentazione di raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese dal Consiglio APE;
iv)segue l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le Parti;
v)controlla e valuta l'incidenza che l'attuazione del presente accordo ha sullo sviluppo sostenibile delle Parti;
vi)discute e realizza interventi che possono agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità imprenditoriali tra le Parti; e
vii)discute qualsiasi materia attinente al presente accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il raggiungimento dei suoi obiettivi;
e)in materia di sviluppo:
i)assiste il Consiglio APE nell'esercizio delle sue funzioni per quanto attiene alle questioni riguardanti la cooperazione allo sviluppo contemplate dal presente accordo;
ii)segue l'attuazione delle disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione e coordina tale attività con donatori terzi;
iii)formula raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le Parti;
iv)riesamina periodicamente gli ambiti di cooperazione contemplati dal presente accordo e, all'occorrenza, formula raccomandazioni relative all'inclusione di nuove priorità; e
v)esamina e discute gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 107
Poteri del comitato degli alti funzionari
1.Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato degli alti funzionari:
a)ove opportuno, istituisce, impartisce istruzioni e sovrintende a qualunque comitato specializzato, gruppo di lavoro, task force od organismo per affrontare le questioni che rientrano nel suo ambito di competenza, e ne determina la composizione, le funzioni e il regolamento interno, salvo diversamente disposto nel presente accordo;
b)prende decisioni o adotta raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo; nei casi in cui il Consiglio APE abbia delegato al comitato degli alti funzionari tali competenze di esecuzione, il comitato prende decisioni o adotta raccomandazioni in conformità alle condizioni stabilite dall'articolo 105; e
c)esamina qualsiasi questione rientrante nel presente accordo e adotta i provvedimenti del caso nell'esercizio delle sue funzioni.
2.Il comitato organizza sessioni di lavoro specifiche per l'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
3.Il Comitato adotta il proprio regolamento interno entro (3) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 108
Comitato consultivo APE
1.È istituito un comitato consultivo APE incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutte le questioni contemplate dal presente accordo che si manifestino nel corso dell'attuazione del presente accordo.
2.La partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate.
3.Il comitato consultivo APE svolge la sua attività previa consultazione del comitato degli alti funzionari oppure di propria iniziativa e rivolge raccomandazioni al comitato degli alti funzionari. Rappresentanti delle Parti partecipano alle riunioni del comitato consultivo APE.
4.Il comitato consultivo APE adotta il proprio regolamento interno entro tre (3) mesi dalla sua istituzione di concerto con il comitato degli alti funzionari.
PARTE VII: PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 109
Campo di applicazione e obiettivo
1.La presente parte si applica, salvo diversa indicazione, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
2.L'obiettivo della presente parte è prevenire e risolvere le controversie tra le Parti concernenti l'interpretazione e l'applicazione in buona fede del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.
TITOLO I: PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 110
Consultazioni
1.Le Parti avviano consultazioni e si adoperano per risolvere le controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2.Una Parte chiede per iscritto all'altra Parte, con copia al comitato degli alti funzionari, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.
3.Salvo diversa decisione delle Parti, le consultazioni si svolgono nel territorio della Parte convenuta e si tengono entro venti (20) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la richiesta, a meno che le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4.Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono appena possibile e comunque entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e si considerano concluse entro trenta (30) giorni dalla medesima data, a meno che le Parti non decidano di proseguirle.
5.Se la Parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che sia stato raggiunto un consenso su una soluzione concordata, ciascuna Parte può richiedere la risoluzione della controversia mediante la procedura di arbitrato a norma dell'articolo 112.
6.Le Parti possono decidere di modificare i termini di cui ai paragrafi da 3 a 5, in funzione delle difficoltà incontrate dall'una o dall'altra Parte o della complessità del caso.
ARTICOLO 111
Mediazione
1.Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le Parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le Parti, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni.
2.Ciascuna Parte può procedere all'arbitrato a norma dell'articolo 112 senza previo ricorso alla mediazione.
3.A meno che le Parti non giungano ad un accordo sulla scelta di un mediatore entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stato concordato il ricorso alla mediazione, il presidente del comitato degli alti funzionari o un suo delegato designa un mediatore estraendolo a sorte tra i nominativi delle persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 125, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte. La selezione viene effettuata entro venticinque (25) giorni dalla data in cui è stato comunicato l'accordo delle Parti al ricorso alla mediazione, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte. Il mediatore convoca una riunione delle Parti entro trenta (30) giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle Parti almeno quindici (15) giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque (45) giorni dalla sua designazione.
4.Il parere del mediatore può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia in conformità alle disposizioni del presente accordo. Il parere del mediatore non è vincolante.
5.Le Parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 3. Anche il mediatore può decidere di modificare tali termini su istanza di una delle Parti o di propria iniziativa, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla Parte interessata o della complessità del caso.
6.Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti nel corso di tale procedimento, rimangono riservati.
TITOLO II: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 112
Avvio della procedura di arbitrato
1.Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 110, la Parte attrice può notificare un avviso di avvio della procedura per la costituzione di un collegio arbitrale, che viene costituito in conformità all'articolo 113.
2.La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato degli alti funzionari. La Parte attrice precisa nella sua richiesta le specifiche misure contestate e spiega chiaramente come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.
ARTICOLO 113
Costituzione del collegio arbitrale
1.Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2.Entro dieci (10) giorni dalla data in cui l'avviso di costituzione del collegio arbitrale è stato comunicato al comitato degli alti funzionari, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3.Se le Parti non riescono a concordare la composizione del collegio arbitrale entro il termine stabilito al paragrafo 2, ciascuna Parte, entro cinque (5) giorni, seleziona un arbitro scegliendolo tra i nominativi dell'elenco degli arbitri istituito a norma dell'articolo 125. Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, su richiesta dell'altra Parte il presidente del comitato degli alti funzionari, o il suo delegato, seleziona tale arbitro estraendolo a sorte dal sottoelenco di tale Parte istituito a norma dell'articolo 125.
4.Se le Parti non raggiungono un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, i due arbitri, entro cinque (5) giorni dalla loro nomina, selezionano un terzo arbitro dall'elenco istituito a norma dell'articolo 125 e lo nominano presidente del collegio arbitrale provvedendo a informare il Comitato degli alti funzionari di tale nomina. In caso di mancata nomina del presidente del collegio, ciascuna Parte può chiedere al presidente del comitato di alti funzionari o al suo delegato di nominare, entro cinque (5) giorni, il presidente del collegio arbitrale estraendolo a sorte dal sottoelenco di presidenti che figura nell'elenco istituito a norma dell'articolo 125.
5.La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui tutti i tre arbitri sono stati scelti e hanno accettato la nomina conformemente al regolamento interno.
ARTICOLO 114
Relazione intermedia del collegio arbitrale
1.Di norma il collegio arbitrale notifica alle Parti una relazione intermedia contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro novanta (90) giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato degli alti funzionari, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione intermedia. La relazione intermedia deve comunque essere notificata entro centoventi (120) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su aspetti specifici della relazione intermedia entro quindici (15) giorni dalla data della sua notifica.
2.Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o stagionali, il collegio arbitrale fa il possibile per produrre la relazione intermedia entro trenta (30) giorni dalla data della sua costituzione, e in ogni caso non oltre quarantacinque (45) giorni dalla medesima data. Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti specifici della relazione intermedia entro sette (7) giorni dalla data della sua notifica.
3.Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione intermedia, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Il lodo definitivo del collegio arbitrale comprende una discussione delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle Parti.
ARTICOLO 115
Lodo del collegio arbitrale
1.Il collegio arbitrale:
a)notifica il lodo alle Parti e al comitato degli alti funzionari entro centoventi (120) giorni dalla data della sua costituzione;
b)nonostante quanto disposto alla lettera a), il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato degli alti funzionari, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di notificare il lodo definitivo. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta (150) giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2.Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale:
a)notifica il proprio lodo entro sessanta (60) giorni dalla data della sua costituzione;
b)può pronunciarsi in via preliminare, appena possibile e in ogni caso entro sette (7) giorni dalla sua costituzione, per confermare se ritiene che il caso sia urgente.
3.Il collegio arbitrale formula raccomandazioni su come la Parte convenuta possa rendersi adempiente.
4.Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi da 6 a 10 sul periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio arbitrale.
5.Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, le Parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione al lodo arbitrale. In tal caso, entro ventuno (21) giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta informa la Parte attrice e il comitato degli alti funzionari del periodo di tempo di cui avrà bisogno per dare esecuzione al lodo.
6.In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice, entro quattordici (14) giorni dalla notifica effettuata a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto al collegio arbitrale di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato degli alti funzionari entro ventuno (21) giorni dalla data di presentazione della richiesta.
7.Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. Il termine per la notifica del lodo è di trentacinque (35) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 6.
8.Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla Parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo tale Parte sono necessarie per assicurare l'esecuzione del lodo; il collegio arbitrale tiene conto in particolare delle difficoltà che gli Stati partner dell'EAC possono incontrare a causa della mancanza delle capacità necessarie.
9.Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle Parti.
ARTICOLO 116
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1.Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2.Se alla scadenza del periodo di tempo ragionevole la Parte convenuta non si è conformata al disposto del paragrafo 1, la Parte attrice, previa notifica all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari, può adottare le misure appropriate conformemente all'articolo 118, paragrafo 2.
3.Qualora le Parti siano in disaccordo sulla questione se la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte può richiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega con chiarezza le ragioni della sua compatibilità o incompatibilità con le disposizioni del presente accordo e con il lodo del collegio arbitrale.
4.Il collegio arbitrale si adopera per notificare il proprio lodo entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro trenta (30) giorni dalla presentazione della richiesta.
5.Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario entro quindici (15) giorni, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. In tali casi, il termine per la notifica del lodo è di ottanta (80) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.
ARTICOLO 117
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1.Se la Parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 116, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della Parte convenuta a norma delle disposizioni del presente accordo, la Parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica all'altra Parte.
2.Nell'adottare tali misure, la Parte attrice si adopera per scegliere quelle che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia della Parte convenuta. Inoltre, qualora il diritto di adottare tali misure sia stato riconosciuto all'UE, quest'ultima sceglie misure intese specificamente ad ottenere l'adempimento da parte degli Stati partner dell'EAC le cui misure siano state giudicate in contrasto con il presente accordo.
3.In qualunque momento dopo la scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte attrice può chiedere alla Parte convenuta di presentare un'offerta di compensazione temporanea; in tal caso la Parte convenuta presenta la suddetta offerta.
4.La compensazione o eventuali misure di ritorsione sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle citate disposizioni o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
ARTICOLO 118
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure opportune
1.La Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari le misure da essa adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale come pure la sua richiesta affinché la Parte attrice ponga fine all'applicazione delle misure appropriate.
2.Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni del presente accordo entro trenta (30) giorni dalla notifica, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato alle Parti e al comitato degli alti funzionari entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3.Qualora stabilisca la non conformità di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo, il collegio arbitrale decide se la parte attrice può continuare ad applicare le misure appropriate. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione è conforme al presente accordo, le misure appropriate sono revocate immediatamente dopo la data del lodo.
4.Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. Il termine per la notifica del lodo è di sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
TITOLO III: DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 119
Soluzione concordata
Le Parti possono in qualunque momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia a norma della presente parte; in tal caso le Parti informano il comitato degli alti funzionari di tale soluzione. Se la soluzione deve essere approvata in base alle pertinenti procedure interne dell'una o dell'altra Parte, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento è sospeso. Qualora tale approvazione non sia necessaria, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento è concluso.
ARTICOLO 120
Regolamento interno
Le procedure di risoluzione delle controversie sono disciplinate dal regolamento interno che il Consiglio APE è tenuto ad adottare entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 121
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta dell'una o dell'altra Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le Parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti ed altri soggetti terzi sono autorizzati a presentare al collegio arbitrale memorie a titolo di amicus curiae conformemente al regolamento interno. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle Parti, che possono formulare osservazioni.
ARTICOLO 122
Lingua delle comunicazioni
1.Le comunicazioni scritte e orali delle Parti vengono formulate in una delle lingue ufficiali delle Parti.
2.Le Parti si adoperano per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune per ogni specifico procedimento disciplinato dalla presente parte. Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo sull'uso di una lingua di lavoro comune, ciascuna delle Parti provvede, sostenendone i relativi costi, alla traduzione delle sue comunicazioni scritte e all'interpretazione in sede di udienza nella lingua scelta dalla Parte convenuta, a meno che quest'ultima lingua non sia una lingua ufficiale di tale Parte.
ARTICOLO 123
Norme di interpretazione
1.I collegi arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
2.I lodi e le interpretazioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni del presente accordo.
ARTICOLO 124
Procedura decisionale del collegio arbitrale
1.Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza.
2.Il lodo del collegio arbitrale espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni a sostegno di tutte le risultanze e di tutte le raccomandazioni e conclusioni formulate. Il comitato degli alti funzionari mette a disposizione del pubblico i lodi del collegio arbitrale.
3.Il lodo del collegio arbitrale è definitivo e vincolante per le Parti.
ARTICOLO 125
Elenco degli arbitri
1.Il comitato degli alti funzionari compila, entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici (15) persone idonee e disposte ad esercitare le funzioni di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte, contenente nominativi di persone proposte per l'esercizio delle funzioni di arbitro; un sottoelenco di nominativi di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque (5) persone. Il comitato degli alti funzionari provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello, in conformità al regolamento interno.
2.Qualora al momento in cui viene comunicato un avviso a norma dell'articolo 113, paragrafo 2, uno dei sottoelenchi non sia stato compilato o non contenga un numero sufficiente di nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi delle persone che sono state formalmente proposte da una o da entrambe le Parti per i rispettivi sottoelenchi. Qualora soltanto una delle Parti abbia proposto i nominativi degli arbitri richiesti, i tre arbitri sono estratti a sorte tra tali nominativi.
3.Qualora non sia stato istituito alcun elenco di arbitri a norma del paragrafo 1 o non sia stato proposto alcun nominativo a norma del paragrafo 2, la Parte che avvia il procedimento di arbitrato chiede al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di esercitare le funzioni di autorità con potere di nomina.
4.Gli arbitri vantano conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento interno che deve essere adottato dal Consiglio APE entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 126
Relazione con la procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC
1.I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dagli accordi OMC.
2.Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La Parte che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo o dell'accordo OMC non può tuttavia avviare un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura nell'altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Le Parti non possono inoltre denunciare in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.
3.Una Parte può, in relazione ad una misura specifica, avviare un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente parte o dell'accordo OMC:
a)i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della presente parte si considerano avviati quando una Parte ha chiesto la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 112, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato degli alti funzionari a norma dell'articolo 115 oppure quando è stata raggiunta una soluzione concordata a norma dell'articolo 119;
b)i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una Parte ha chiesto la costituzione di un collegio (panel) a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, e si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa sulla risoluzione delle controversie.
4.Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non impedisce a una Parte di sospendere obblighi a norma del presente accordo.
ARTICOLO 127
Termini
1.Tutti i termini fissati nella presente parte, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2.I termini citati nella presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.
PARTE VIII: ECCEZIONI GENERALI
ARTICOLO 128
Clausola relativa alle eccezioni generali
Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure che seguono in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in presenza di condizioni analoghe, oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come ostativa a che l'UE o gli Stati partner dell'EAC adottino o applichino misure:
a)necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico;
b)necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
c)connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
d)necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative all'applicazione della normativa doganale, al mantenimento in vigore dei monopoli conformemente all'articolo II, paragrafo 4, e all'articolo XVII del GATT, alla tutela dei brevetti, dei marchi e dei diritti di autore, e alla prevenzione delle pratiche ingannevoli;
e)connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni;
f)necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
g)relative alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali;
h)adottate in ottemperanza ad obblighi assunti in virtù di un accordo intergovernativo sui prodotti di base che sia conforme ai criteri sottoposti alle parti contraenti del GATT e da queste non respinti o di un accordo sottoposto alle parti contraenti del GATT e da queste non respinto;
i)che comportino restrizioni all'esportazione di materie prime interne necessarie per assicurare a un'industria interna di trasformazione le quantità indispensabili di tali materie prime in periodi in cui il loro prezzo interno è mantenuto a un livello inferiore a quello del prezzo mondiale nel quadro di un piano governativo di stabilizzazione. Tali misure non devono tuttavia comportare l'aumento delle esportazioni o il rafforzamento della protezione concessa a tale industria interna, né devono essere contrarie alle disposizioni del presente accordo in materia di non discriminazione;
j)essenziali per l'acquisto o la distribuzione di prodotti che risultano scarsi in generale o in loco, purché tali misure siano compatibili con il principio secondo cui l'UE o gli Stati partner dell'EAC hanno diritto a una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purché tali misure, incompatibili con altre disposizioni del presente accordo, siano revocate non appena cessino le condizioni che le hanno determinate.
ARTICOLO 129
Eccezioni relative alla sicurezza
1.Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
a)imporre all'UE o agli Stati partner dell'EAC di fornire informazioni la cui divulgazione essi ritengano contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza; o
b)impedire all'UE o agli Stati partner dell'EAC di intraprendere qualsiasi azione da essi ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
i)in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati;
ii)in relazione al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una installazione militare;
iii)nell'ambito di appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
iv)adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o
c)impedire all'UE o agli Stati partner dell'EAC di intraprendere qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere gli obblighi assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale in virtù della Carta delle Nazioni Unite.
2.Il comitato degli alti funzionari è informato nella più ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.
ARTICOLO 130
Fiscalità
1.Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come ostativa a che le Parti, nell'applicare le pertinenti disposizioni delle loro legislazioni fiscali, distinguano tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.
2.Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come ostativa all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in forza delle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione tributaria nazionale.
3.Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.
PARTE IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 131
Difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti
1.La Parte che incontri o rischi di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci.
2.Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1.
3.Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non andare al di là di quanto necessario per ovviare alle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero. Tali misure devono essere conformi alle condizioni stabilite negli accordi dell'OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale (FMI), laddove applicabili.
4.La Parte che abbia adottato, mantenga in vigore o modifichi misure restrittive le notifica sollecitamente all'altra Parte e al Consiglio APE e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.
5.In seno al Consiglio APE sono avviate tempestive consultazioni al fine di valutare la situazione relativa alla bilancia dei pagamenti della Parte interessata e le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, fra l'altro, di fattori quali:
a)la natura e la portata delle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero;
b)l'ambiente economico e commerciale esterno;
c)le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.
6.Nel corso delle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo dà della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della Parte interessata che adotta o mantiene in vigore la misura in questione.
ARTICOLO 132
Definizione delle Parti e adempimento degli obblighi
1.Le Parti contraenti del presente accordo sono le Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'Africa orientale (qui denominati "Stati partner dell'EAC"), da una parte, e l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qui denominati "UE", dall'altra.
2.Ai fini del presente accordo per "Parte" si intendono, a seconda dei casi, gli Stati partner dell'EAC che agiscono collettivamente o l'UE. Il termine "Parti" si riferisce agli Stati partner dell'EAC che agiscono collettivamente e all'UE.
3.Gli Stati partner dell'EAC possono incaricare uno dei loro rappresentanti di agire per loro conto in tutte le materie disciplinate dal presente accordo nelle quali hanno deciso di agire collettivamente.
4.Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e ne garantiscono la conformità agli obiettivi in esso previsti.
ARTICOLO 133
Punti di contatto
1.Per agevolare le comunicazioni connesse a un'efficace attuazione del presente accordo, le Parti designano un punto di contatto per lo scambio di informazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La designazione di un punto di contatto per lo scambio di informazioni non pregiudica la designazione specifica di autorità competenti a norma di specifiche disposizioni del presente accordo.
2.Su richiesta dei punti di contatto per lo scambio di informazioni, ciascuna Parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente accordo e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.
3.Ove necessario ciascuna Parte, su richiesta dell'altra Parte e nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, fornisce informazioni e risponde sollecitamente alle domande dell'altra Parte relative ad una misura proposta o in vigore che può incidere sugli scambi tra le Parti.
ARTICOLO 134
Trasparenza e riservatezza
1.Ciascuna Parte provvede a pubblicare o a rendere noti al pubblico e a segnalare all'altra Parte in modo tempestivo le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale nonché gli impegni internazionali riguardanti qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente accordo.
2.Senza pregiudizio delle specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente articolo si presumono fornite quando siano state rese disponibili al Segretariato della Comunità dell'Africa orientale e alla Commissione europea, o all'OMC, oppure quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale delle Parti.
3.Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della parte VII del presente accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio costituito a norma dell'articolo 113 della parte VII, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.
ARTICOLO 135
Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea
1.Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione e gli Stati partner dell'EAC e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e gli Stati partner dell'EAC, le Parti si adoperano per facilitare la cooperazione in tutti gli ambiti contemplati dal presente accordo tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e gli Stati partner dell'EAC.
2.Ogniqualvolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati partner dell'EAC e delle regioni ultraperiferiche dell'UE ai programmi quadro e ai programmi specifici dell'UE riguardanti gli ambiti contemplati dal presente accordo.
3.L'UE si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo dell'UE al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati partner dell'EAC e le regioni ultraperiferiche dell'UE negli ambiti contemplati dal presente accordo.
4.Nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'UE applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle sue regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
ARTICOLO 136
Rapporti con altri accordi
1.Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo.
2.Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da impedire alle Parti di adottare misure adeguate compatibili con il presente accordo e in applicazione dell'accordo di Cotonou.
ARTICOLO 137
Rapporti con gli accordi dell'OMC
Le Parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.
ARTICOLO 138
Notifiche
Le notifiche prescritte a norma del presente accordo sono presentate per iscritto e inviate al Segretariato della Comunità dell'Africa orientale o alla Commissione europea, a seconda dei casi.
ARTICOLO 139
Entrata in vigore
1.Il presente accordo viene firmato e ratificato o approvato secondo le norme e procedure costituzionali o interne applicabili delle Parti.
2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
3.Le notifiche relative all'entrata in vigore sono inviate, nel caso degli Stati partner dell'EAC, al Segretario generale della Comunità dell'Africa orientale e, nel caso della Parte UE, al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositari congiunti del presente accordo. Ciascun depositario informa l'altro del ricevimento del deposito dell'ultimo strumento di ratifica che indica l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne ai fini dell'entrata in vigore del presente accordo.
4.In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati partner dell'EAC e l'UE possono applicare a titolo provvisorio le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito delle loro rispettive competenze. Ciò può avvenire mediante applicazione provvisoria, ove possibile, oppure mediante ratifica dell'accordo.
5.L'applicazione provvisoria è notificata ai depositari. L'accordo si applica in via provvisoria dal decimo giorno successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.
6.Quando una disposizione del presente accordo è applicata conformemente al paragrafo 4, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le Parti decidono di applicare tale disposizione conformemente al paragrafo 4.
7.Nonostante quanto previsto al paragrafo 4, gli Stati partner dell'EAC e l'UE possono adottare unilateralmente iniziative volte ad applicare il presente accordo prima della sua applicazione provvisoria, per quanto possibile.
ARTICOLO 140
Denuncia
1.Ciascuna Parte del presente accordo può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
2.La denuncia ha effetto trascorso un anno dalla notifica.
ARTICOLO 141
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altra, ai territori degli Stati partner dell'EAC. I riferimenti al termine "territorio" contenuti nel presente accordo vanno interpretati in tal senso.
ARTICOLO 142
Clausola di riesame
1.Il presente accordo è riesaminato ogni cinque (5) anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2.Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, ciascuna Parte può formulare suggerimenti volti a mettere a punto la cooperazione commerciale tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione del presente accordo.
3.Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, le Parti convengono che il presente accordo può essere rivisto alla luce della scadenza dell'accordo di Cotonou.
ARTICOLO 143
Clausola di modifica
1.Le Parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Ciascuna Parte può sottoporre all'esame del Consiglio APE proposte di modifica del presente accordo. L'altra Parte può presentare osservazioni sulle proposte di modifica entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della proposta.
2.Qualora il Consiglio APE adotti modifiche del presente accordo, queste ultime sono sottoposte alle Parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione nel rispetto delle rispettive norme costituzionali o prescrizioni giuridiche interne.
3.Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti giuridici alla data convenuta dalle Parti.
ARTICOLO 144
Adesione di nuovi membri alla Comunità dell'Africa orientale
1.Ogni nuovo Stato partner dell'EAC aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'EAC mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'EAC non prevede l'adesione automatica al presente accordo dello Stato partner dell'EAC interessato, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretario generale della Comunità dell'Africa orientale, che ne trasmette una copia autenticata all'UE.
2.Le Parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione di nuovi Stati partner dell'EAC. Il Consiglio APE può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.
ARTICOLO 145
Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea
1.Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'UE non prevede l'adesione automatica al presente accordo dello Stato membro dell'UE interessato, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata agli Stati partner dell'EAC.
2.Le Parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il Consiglio APE può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.
ARTICOLO 146
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, kiswahili, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
ARTICOLO 147
Allegati
Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
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Allegato I
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Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati partner dell'EAC
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Allegato II
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Dazi doganali sui prodotti originari dell'UE
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Allegato III(a)
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Matrice di sviluppo dell'APE dell'EAC
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Allegato III(b)
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Parametri, obiettivi e indicatori di sviluppo
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Allegato IV
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Dichiarazione comune sui paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea
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Protocollo n. 1
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Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
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Protocollo n. 2
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Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
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