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Document 52015PC0129

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio

/* COM/2015/0129 final - 2015/0065 (CNS) */

52015PC0129

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio /* COM/2015/0129 final - 2015/0065 (CNS) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel 2003 il Consiglio ha adottato una direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio percepiti sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito “la direttiva sul risparmio”). Tale direttiva aveva due obiettivi principali: evitare distorsioni dei movimenti di capitali e consentire un’imposizione effettiva sui pagamenti di interessi corrisposti da agenti pagatori stabiliti in uno Stato membro a persone fisiche residenti in un altro Stato membro. La direttiva sul risparmio facilita l’imposizione su questo tipo di pagamento di interessi secondo la legislazione dello Stato membro di residenza della persona che percepisce i redditi da risparmio in quanto prevede uno scambio automatico di informazioni sui pagamenti di interessi corrisposti a tali persone. Le disposizioni della direttiva, entrate in vigore il 1º luglio 2005, sono state estese alla Bulgaria e alla Romania il 1º gennaio 2007 e alla Croazia il 1º luglio 2013 a seguito dell’adesione di tali paesi all’Unione europea.

La direttiva è frutto delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2000, in cui gli Stati membri hanno concordato che, per attuare il principio secondo cui tutti i cittadini dovrebbero pagare l’imposta dovuta su tutti i loro redditi da risparmio, lo scambio di informazioni, “sulla più ampia base possibile”, è l’obiettivo finale dell’UE, conformemente agli sviluppi internazionali.

La direttiva adottata nel 2003 copriva i redditi da risparmio delle persone fisiche derivanti da crediti (redditi da interessi classici o plusvalenze su titoli di debito) percepiti direttamente oppure attraverso fondi di investimento o altre entità intermedie non soggette a tassazione. Essa ha introdotto disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni sui redditi da risparmio corrisposti da agenti pagatori stabiliti in uno Stato membro a persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Tutti gli Stati membri, tranne Belgio, Lussemburgo e Austria, hanno immediatamente istituito sistemi di comunicazione automatica delle informazioni. Belgio, Lussemburgo e Austria sono stati autorizzati, per un periodo transitorio, a prelevare una ritenuta alla fonte anziché comunicare informazioni; tale ritenuta ammontava al 15% nei primi tre anni successivi all’entrata in vigore della direttiva (fino al 30 giugno 2008), al 20% per i tre anni seguenti (fino al 30 giugno 2011) e al 35% successivamente. Le disposizioni prevedevano che il 75% del gettito di tale ritenuta alla fonte fosse trasferito allo Stato membro di residenza dell’investitore. Il Belgio ha deciso di porre fine all’applicazione della ritenuta transitoria alla fonte a decorrere dal 1º gennaio 2010 e di attuare lo scambio di informazioni analogamente agli altri Stati membri. Il Lussemburgo ha fatto altrettanto a partire dal 1º gennaio 2015.

Misure equivalenti a quelle della direttiva sul risparmio sono state applicate, a decorrere dal 1º luglio 2005, in cinque paesi europei non appartenenti all’UE, tra cui la Svizzera, in relazione ai redditi da risparmio versati in tali paesi a persone fisiche residenti nell’UE. Misure identiche a quelle della direttiva sono state applicate, a partire dalla stessa data, in dieci territori dipendenti o associati degli Stati membri dell’UE (dodici a seguito della dissoluzione delle Antille olandesi) sulla base di accordi bilaterali che ciascuna di tali giurisdizioni ha firmato con ciascuno degli Stati membri. In seguito al cambiamento di status di Saint-Barthélemy, la Francia si è impegnata a fare in modo che Saint-Barthélemy applichi le disposizioni attuali e future sia della direttiva sul risparmio che della direttiva sulla cooperazione amministrativa.

A seguito del primo riesame della direttiva sul risparmio, nel novembre 2008 la Commissione ha proposto una serie di modifiche intese a colmare le lacune esistenti e a prevenire più efficacemente l’evasione fiscale. Le modifiche proposte miravano a migliorare la direttiva rafforzando le misure volte a garantire l’imposizione dei pagamenti di interessi. È stato pertanto ampliato il campo di applicazione delle disposizioni sulle strutture intermedie. La proposta estendeva inoltre il campo di applicazione della direttiva ai redditi provenienti da strumenti equivalenti agli strumenti di debito, vale a dire i prodotti finanziari innovativi o determinati prodotti di assicurazione sulla vita. Le modifiche sono state adottate dal Consiglio con la direttiva 2014/48/UE del 24 marzo 2014[1] (di seguito “la direttiva che modifica la direttiva sul risparmio”). L’articolo 2 di tale direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1º gennaio 2016. Gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Il Consiglio europeo del 21 marzo 2014 ha chiesto al Consiglio di procedere all’adozione formale della direttiva che modifica la direttiva sul risparmio e ha stabilito che lo standard globale in fase di sviluppo all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dovrà costituire il metodo applicato dall’Unione europea per lo scambio automatico di informazioni all’interno delle sue frontiere. In tale contesto il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad assicurare che, con l’adozione di un testo modificato della direttiva sulla cooperazione amministrativa entro il 2014, la normativa UE sia completamente allineata al nuovo standard globale.

Il 12 giugno 2013 la Commissione aveva infatti presentato una proposta di modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. L’obiettivo principale della proposta era fornire agli Stati membri una base giuridica adeguata a livello di Unione per l’attuazione dello standard globale sullo scambio automatico di informazioni (di seguito “lo standard globale”) in fase di sviluppo all’OCSE. Il campo di applicazione della direttiva modificativa proposta è molto ampio, in quanto copre tutti i tipi di prodotti finanziari (con determinate esenzioni) detenuti direttamente o indirettamente da persone fisiche o da entità “non pubbliche”. La direttiva modificativa è stata adottata il 9 dicembre 2014 – direttiva 2014/107/UE del Consiglio[2] (di seguito “la direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa”). L’articolo 2 di tale direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2016 e ad avviare lo scambio di informazioni entro settembre 2017. A motivo di differenze strutturali, l’Austria beneficia di una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, che la autorizza a prorogare al massimo di un anno, rispetto agli altri Stati membri, la data di inizio dell’applicazione della direttiva. Al momento dell’adozione della direttiva l’Austria ha annunciato l’intenzione di non fare pieno uso della deroga, precisando che avrebbe dato inizio allo scambio di informazioni entro settembre 2017 per un numero limitato di conti (unicamente i nuovi conti aperti nel periodo dal 1º ottobre 2016 al 31 dicembre 2016) e che si sarebbe avvalsa della deroga per gli altri conti.

L’ultimo comma del nuovo articolo 8, paragrafo 3 bis, introdotto dalla direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa stabilisce chiaramente che le disposizioni contenute in detto paragrafo (il paragrafo 3 bis) prevalgono sulla direttiva riveduta sul risparmio. Poiché esiste una sovrapposizione significativa tra le due direttive, la direttiva riveduta sul risparmio continuerebbe ad applicarsi soltanto in un numero limitato di casi.

Ciò è essenzialmente riconducibile a tre motivi. In primo luogo, la direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa impone obblighi di informativa alle istituzioni finanziarie che sono entità quali definite nella direttiva stessa. Pertanto, a differenza della direttiva sul risparmio, essa non stabilisce obblighi di informativa per le persone fisiche (quali gli intermediari) che possono erogare redditi finanziari. In secondo luogo, la direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa prevede una serie di esenzioni per determinati fondi pensionistici, emittenti di carte di credito, conti regolamentati che beneficiano di agevolazioni fiscali e istituzioni finanziarie e prodotti analoghi che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale. In terzo luogo, l’approccio dell’agente pagatore all’atto del ricevimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul risparmio copre anche gli interessi versati da una giurisdizione non partecipante per il tramite di un agente pagatore all’atto del ricevimento di uno Stato membro. Inoltre, l’approccio della trasparenza di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e l’approccio rafforzato dell’agente pagatore all’atto del ricevimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva riveduta sul risparmio coprono anche i redditi pagati per il tramite di entità non finanziarie “attive”, purché esse siano esenti da imposta. I casi residui sono il risultato di lievi differenze tra gli approcci adottati dalla direttiva sul risparmio e dalla direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa nonché di esenzioni specifiche previste dalle due direttive. Il fatto che essi rientrino o no nella legislazione unionale in questione non ha effetti significativi nel contesto del campo di applicazione generale della direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa. L’applicazione a livello internazionale dello standard globale e il rigoroso controllo esercitato in tal senso dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni consentiranno di ridurre al minimo i rischi connessi a tali casi residui.

Il vantaggio di mantenere entrambi gli strumenti giuridici operanti in parallelo sarebbe pertanto trascurabile. Sebbene l’esclusione prevista dal nuovo articolo 8, paragrafo 3 bis, introdotto dalla direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa avrebbe permesso di evitare nella maggior parte dei casi la comunicazione di informazioni nell’ambito della direttiva sul risparmio, la coesistenza di due strumenti giuridici con un campo di applicazione sostanzialmente simile non risponde ai principi di una migliore regolamentazione e della chiarezza e certezza del diritto. Inoltre, mantenere entrambi i sistemi giuridici operanti in parallelo significherebbe disporre di due serie simili, ma non pienamente allineate, di norme in materia di due diligence della clientela, procedure e sistemi di comunicazione, sia per le comunicazioni delle istituzioni finanziarie alle autorità competenti che per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. Il costo che ne deriverebbe sarebbe di gran lunga superiore al vantaggio offerto dalla copertura supplementare fornita dalla direttiva sul risparmio.

Al fine di garantire che allo scambio automatico di informazioni all’interno dell’UE si applichi un unico standard e di evitare l’applicazione parallela di due standard in determinate situazioni, è opportuno abrogare la direttiva sul risparmio.

Per evitare lacune nella comunicazione, l’abrogazione della direttiva sul risparmio deve essere ben coordinata con il calendario di applicazione della direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa, tenendo conto in particolare della proroga concessa all’Austria.

Poiché l’obiettivo della presente proposta di direttiva, segnatamente l’abrogazione della direttiva sul risparmio con le eccezioni temporanee necessarie per tutelare i diritti acquisiti e per tenere conto della deroga concessa all’Austria a norma della direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia necessarie, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente proposta di direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 marzo 2014 e la dichiarazione del Consiglio Affari economici e finanziari del 9 dicembre 2014 dimostrano una chiara preferenza degli Stati membri a disporre di un unico standard per lo scambio automatico di informazioni sui redditi finanziari. Tale standard è stato nel frattempo pienamente attuato mediante la direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa.

Nelle riunioni del gruppo di esperti della Commissione sulla tassazione dei redditi da risparmio gli esperti hanno sottolineato l’importanza di disporre di un sistema che consenta la comunicazione automatica delle informazioni ai fini dell’imposizione diretta. Gli esperti hanno spiegato che le parti da essi rappresentate (istituzioni finanziarie dell’UE e intermediari) desideravano evitare la duplicazione dei sistemi di comunicazione. Il gruppo di esperti ha inoltre riferito che il settore stava già introducendo nuovi sistemi informatici o adeguando quelli esistenti in vista delle comunicazioni da effettuare a norma della legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) e ha sottolineato la necessità di allineare la futura legislazione unionale sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari allo standard globale dell’OCSE sullo scambio automatico di informazioni (che a sua volta è basato sui principi di due diligence della clientela definiti nella FATCA) al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità.

Come è già stato precisato, l’abrogazione della direttiva sul risparmio non inciderà o inciderà in misura del tutto trascurabile sull’efficacia dello scambio automatico di informazioni a norma della direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa e costituisce sostanzialmente una misura volta a garantire una migliore regolamentazione. Pertanto non è stata elaborata una valutazione d’impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L’articolo 1 abroga la direttiva e coordina l’abrogazione con l’applicazione della direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa da parte degli Stati membri.

L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), comprende i principali obblighi in materia di comunicazione e scambio di informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e, rispettivamente, all’articolo 8 e all’articolo 9 della direttiva sul risparmio.

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), prevede l’obbligo, per gli operatori economici e gli Stati membri in cui questi sono stabiliti, di comunicare e scambiare le informazioni raccolte per il 2015. Tali informazioni si riferiscono agli agenti pagatori all’atto del ricevimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul risparmio stabiliti in altri Stati membri e devono essere comunicate entro lo stesso termine di cui all’articolo 9, vale a dire “entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale”. Tale termine corrisponde al 30 giugno 2016 per la maggior parte degli Stati membri e al 5 ottobre 2016 per il Regno Unito. Il periodo di applicazione è stato pertanto prorogato per ricomprendere anche il termine fissato per il Regno Unito. Il calendario viene lasciato aperto per eventuali aggiornamenti e correzioni successivamente a tale data.

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), prevede l’obbligo, per gli operatori economici e gli agenti pagatori, nonché per gli Stati membri in cui questi sono stabiliti, di comunicare e scambiare le informazioni raccolte per il 2015, come disposto all’articolo 9, “entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale”. Tale termine corrisponde al 30 giugno 2016 per la maggior parte degli Stati membri e al 5 ottobre 2016 per il Regno Unito. Il periodo di applicazione è stato pertanto prorogato al 5 ottobre 2016 per ricomprendere anche il termine fissato per il Regno Unito. Il calendario viene lasciato aperto per eventuali complementi di informazione e correzioni necessari successivamente a tale data.

L’articolo 1, paragrafo 2, contiene disposizioni specifiche che dovranno essere attuate dall’Austria.

L’Austria applicherà la direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa con un anno di ritardo nella maggior parte dei casi. Tuttavia, al momento dell’adozione della direttiva, il 9 dicembre 2014, l’Austria si è impegnata a procedere allo scambio di informazioni sin dal 2017 per un numero limitato di conti (unicamente i nuovi conti aperti nel periodo dal 1º ottobre 2016 al 31 dicembre 2016), specificando che avrebbe continuato ad avvalersi della deroga negli altri casi. Pertanto, in linea generale l’Austria dovrà continuare ad applicare la direttiva sul risparmio per un anno supplementare, tranne per un numero limitato di conti che formeranno oggetto di comunicazione nel 2017 a norma della direttiva sulla cooperazione amministrativa. A differenza del Lussemburgo, l’Austria non ha manifestato l’intenzione di applicare lo scambio automatico di informazioni nel quadro della direttiva sul risparmio prima della fine del periodo transitorio di cui all’articolo 10 della direttiva stessa, né si prevede che le condizioni per la conclusione di tale periodo transitorio saranno soddisfatte entro la data di applicazione della direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa da parte dell’Austria. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, si presume quindi che l’Austria continuerà ad applicare il meccanismo transitorio della ritenuta alla fonte di cui alla direttiva sul risparmio nel corso del 2016, tranne per un numero limitato di conti per i quali tale paese comunicherà informazioni nel 2017 a norma della direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa.

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), contiene pertanto un riferimento agli obblighi dell’Austria e alle obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori stabiliti in tale paese di trasferire la ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi applicata nel 2016, in conformità dell’articolo 12 della direttiva sul risparmio.

L’Austria dovrà inoltre soddisfare i propri obblighi con riguardo alla comunicazione di informazioni da parte dei suoi operatori economici a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva sul risparmio nei casi in cui l’entità che riceve un pagamento di interessi da parte di tali operatori economici e di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della stessa direttiva abbia formalmente accettato che la sua denominazione, il suo indirizzo e l’importo totale degli interessi che le sono pagati o attribuiti siano comunicati a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva. La disposizione a tal fine pertinente è contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della presente proposta.

Inoltre, qualora l’Austria opti per la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sul risparmio, dovranno essere altresì rispettati gli obblighi dell’Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori stabiliti in tale paese di cui al capo II della direttiva sul risparmio. La disposizione a tal fine pertinente è contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della presente proposta.

Tutti gli obblighi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dovranno essere soddisfatti entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale in Austria, vale a dire entro il 30 giugno 2017.

Per il numero limitato di conti che saranno soggetti agli obblighi di due diligence della clientela a partire dal 1º ottobre 2016 e che formeranno oggetto di comunicazione nel 2017 a norma della direttiva sulla cooperazione amministrativa quale modificata, l’articolo 1, paragrafo 3, introduce un’eccezione alla proroga dell’applicazione della direttiva sul risparmio.

I 27 Stati membri che applicheranno la direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa a partire dal 1º gennaio 2016 dovranno continuare a concedere ai beneficiari effettivi residenti nel loro territorio il certificato di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva sul risparmio. Poiché l’ultima data di applicazione di tale certificato corrisponde all’ultima data di applicazione, da parte dell’Austria, della ritenuta alla fonte a norma della direttiva sul risparmio, tale data è fissata all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della presente proposta al 31 dicembre 2016. Poiché il Lussemburgo applicherà la direttiva sul risparmio senza prelevare la ritenuta alla fonte a partire dal 1º gennaio 2015, l’Austria è l’unico Stato membro che applicherà tale ritenuta a norma della direttiva sul risparmio nel 2015 e 2016.

Anche le norme intese a eliminare i casi di doppia imposizione che potrebbero derivare dall’applicazione del meccanismo transitorio di ritenuta alla fonte ai sensi della direttiva sul risparmio dovrebbero essere prorogate oltre la data di applicazione della direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa. Fatte salve le norme nazionali vigenti nello Stato membro che deve accordare il credito o il rimborso ai sensi dell’articolo 14 della direttiva sul risparmio, è possibile che l’applicazione di tale disposizione debba essere prorogata ben oltre l’ultima data in cui sarà applicata la ritenuta alla fonte, vale a dire il 31 dicembre 2016 nel caso della ritenuta alla fonte applicata in Austria (cfr. l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della presente proposta). Si tratta di una misura transitoria intesa a tutelare i diritti acquisiti dei beneficiari effettivi a norma dell’articolo 14 della direttiva sul risparmio in relazione al loro Stato membro di residenza.

L’articolo 2 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio.

2015/0065 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       Sulla base del consenso raggiunto al Consiglio europeo del 20 giugno 2000 circa la necessità di uno scambio di informazioni a fini fiscali quanto più ampio possibile, dal 1º luglio 2005 gli Stati membri applicano la direttiva 2003/48/CE del Consiglio[3] allo scopo di garantire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro siano soggetti a un’imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest’ultimo Stato membro e di eliminare in tal modo le distorsioni dei movimenti di capitali fra Stati membri che sono incompatibili con il mercato interno.

(2)       La dimensione globale delle sfide poste dalla frode e dall’evasione fiscale transfrontaliere costituisce una delle preoccupazioni principali nell’Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. Il 22 maggio 2013 il Consiglio europeo ha accolto con favore gli sforzi compiuti in sede di G8, G 20 e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per elaborare uno standard globale.

(3)       La direttiva 2011/16/UE[4] prevede lo scambio automatico obbligatorio di determinate informazioni tra gli Stati membri e una graduale estensione del suo campo d’applicazione a nuove categorie di reddito e di capitale, ai fini della lotta contro la frode e l’evasione fiscale transfrontaliere.

(4)       Il 9 dicembre 2014, il Consiglio ha adottato la direttiva 2014/107/UE recante modifica della direttiva 2011/16/UE[5], che estende lo scambio automatico di informazioni a un’ampia gamma di redditi secondo lo standard globale pubblicato dal Consiglio dell’OCSE nel luglio 2014 e garantisce un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l’Unione allo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari nel mercato interno.

(5)       La direttiva 2014/107/UE, il cui campo di applicazione è generalmente più ampio di quello della direttiva 2003/48/CE, dispone che, in caso di sovrapposizione, prevale la direttiva 2014/107/UE. In alcuni casi continuerebbe invece ad applicarsi unicamente la direttiva 2003/48/CE. Tali casi residui sono il risultato di lievi differenze di approccio tra le due direttive e di varie esenzioni specifiche. Nei pochi casi in cui il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE esula da quello della direttiva 2014/107/UE continuerebbero ad applicarsi le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/48/CE e coesisterebbero pertanto due standard di comunicazione all’interno dell’Unione. I modesti vantaggi che comporterebbe il fatto di mantenere tale duplice standard non sarebbero commisurati ai costi che ne deriverebbero.

(6)       Il 21 marzo 2014 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad assicurare la piena conformità della pertinente legislazione dell’Unione al nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall’OCSE. Inoltre, all’atto dell’adozione della direttiva 2014/107/UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di abrogazione della direttiva 2003/48/CE e a coordinare l’abrogazione di detta direttiva con la data di applicazione di cui all’articolo 2 della direttiva 2014/107/UE, tenendo in debito conto la deroga da essa istituita per l’Austria. Pertanto, la direttiva 2003/48/CE dovrebbe continuare ad applicarsi in Austria per un ulteriore periodo di un anno. Alla luce della posizione adottata dal Consiglio, sarebbe necessario abrogare la direttiva 2003/48/CE per evitare doppi obblighi di informativa e ridurre i costi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici.

(7)       A norma dell’articolo 2 della direttiva 2014/48/UE che modifica la direttiva 2003/48/CE[6], gli Stati membri sarebbero tenuti ad adottare e a pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1º gennaio 2016. Essi sarebbero tenuti ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2017. Con l’abrogazione della direttiva 2003/48/CE, la direttiva 2014/48/UE non dovrebbe più essere attuata.

(8)       Al fine di garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità della comunicazione automatica delle informazioni relative ai conti finanziari, l’abrogazione della direttiva 2003/48/CE dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della data di applicazione fissata all’articolo 2 della direttiva 2014/107/UE.

(9)       Nonostante l’abrogazione della direttiva 2003/48/CE, è opportuno che le informazioni raccolte da agenti pagatori, da operatori economici e dagli Stati membri fino alla data di abrogazione siano trattate e trasferite come previsto inizialmente e che gli obblighi sorti anteriormente a tale data siano soddisfatti.

(10)     In relazione alla ritenuta alla fonte applicata nel periodo transitorio di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/48/CE, al fine di tutelare i diritti acquisiti dei beneficiari effettivi è opportuno che gli Stati membri continuino ad accordare crediti o rimborsi come previsto inizialmente e a rilasciare su richiesta certificati che consentano ai beneficiari effettivi di garantire che non venga applicata la ritenuta alla fonte.

(11)     È opportuno tenere conto del fatto che, a causa di differenze strutturali, all’Austria è stata concessa una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/107/UE che prevede una proroga massima di un anno. Al momento dell’adozione della direttiva l’Austria ha annunciato l’intenzione di non fare pieno uso della deroga, precisando che avrebbe dato inizio allo scambio di informazioni entro settembre 2017 per un numero limitato di conti e che si sarebbe avvalsa della deroga negli altri casi. È quindi opportuno istituire disposizioni specifiche intese a garantire che l’Austria e gli agenti pagatori e gli operatori economici stabiliti in tale paese continuino ad applicare le disposizioni della direttiva 2003/48/CE durante il periodo di deroga, eccetto per i conti cui si applica la direttiva 2014/107/UE recante modifica della direttiva 2011/16/UE.

(12)     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, e nessuna delle sue disposizioni limita o sopprime tali diritti.

(13)     Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente l’abrogazione della direttiva 2003/48/CE con le eccezioni temporanee necessarie per tutelare i diritti acquisiti e per tenere conto della deroga concessa all’Austria a norma della direttiva 2014/107/UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia necessarie, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)     È quindi opportuno abrogare la direttiva 2003/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.           La direttiva 2003/48/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2016.

Tuttavia, i seguenti obblighi a norma della direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE[7], continuano ad applicarsi:

a) gli obblighi degli Stati membri e degli operatori economici in essi stabiliti, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/48/CE, continuano ad applicarsi fino al 5 ottobre 2016, o fino a quando non siano stati adempiuti;

b) gli obblighi degli agenti pagatori, di cui all’articolo 8, e gli obblighi degli Stati membri degli agenti pagatori, di cui all’articolo 9, continuano ad applicarsi fino al 5 ottobre 2016, o fino a quando non siano stati adempiuti;

c) gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016;

d) gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi, di cui all’articolo 14, con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti, continuano ad applicarsi fino a quando non siano stati adempiuti.

2.           In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE, continua ad applicarsi in tutti i suoi elementi in relazione all’Austria fino al 31 dicembre 2016, tranne per quanto riguarda:

a) gli obblighi dell’Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori e degli operatori economici stabiliti in tale paese, di cui all’articolo 12, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017, o fino a quando non siano stati adempiuti;

b) gli obblighi dell’Austria e degli operatori economici stabiliti in tale paese, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017, o fino a quando non siano stati adempiuti;

c) gli obblighi dell’Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori stabiliti in tale paese, derivanti direttamente o indirettamente dalle procedure di cui all’articolo 13, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017, o fino a quando non siano stati adempiuti.

3.           In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, la direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE, non si applica successivamente al 1º ottobre 2016 ai pagamenti di interessi in relazione ai conti per i quali siano stati soddisfatti gli obblighi di comunicazione e due diligence di cui agli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE e per i quali l’Austria abbia comunicato, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della stessa.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 50).

[2]               Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

[3]               Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).

[4]               Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).

[5]               Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

[6]               Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 50).

[7]               Direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

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