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Document 52013XG0726(02)
Notice for the attention of the ‘Hizballah Military Wing’ (a.k.a. ‘Hezbollah Military Wing’ , a.k.a. ‘Hizbullah Military Wing’ , a.k.a. ‘Hizbollah Military Wing’ , a.k.a. ‘Hezballah Military Wing’ , a.k.a. ‘Hisbollah Military Wing’ , a.k.a. ‘Hizbu'llah Military Wing’ a.k.a. ‘Hizb Allah Military Wing’ , a.k.a. ‘Jihad Council’ (and all units reporting to it, including the External Security Organisation)), included on the list provided for in Article 2(3) of Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism (see Annex I to Council Implementing Regulation (EU) No 714/2013)
Avviso all'attenzione dell' «Ala militare di Hezbollah» ( «Hizballah Military Wing» ) [anche nota come «Hezbollah Military Wing» , anche nota come «Hizbullah Military Wing» , anche nota come «Hizbollah Military Wing» , anche nota come «Hezballah Military Wing» , anche nota come «Hisbollah Military Wing» , anche nota come «Hizbu'llah Military Wing» , anche nota come «Hizb Allah Military Wing» , anche nota come «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)], che figura nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [vedasi l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 del Consiglio]
Avviso all'attenzione dell' «Ala militare di Hezbollah» ( «Hizballah Military Wing» ) [anche nota come «Hezbollah Military Wing» , anche nota come «Hizbullah Military Wing» , anche nota come «Hizbollah Military Wing» , anche nota come «Hezballah Military Wing» , anche nota come «Hisbollah Military Wing» , anche nota come «Hizbu'llah Military Wing» , anche nota come «Hizb Allah Military Wing» , anche nota come «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)], che figura nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [vedasi l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 del Consiglio]
OJ C 212, 26.7.2013, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212/5 |
Avviso all'attenzione dell'«Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [anche nota come «Hezbollah Military Wing», anche nota come «Hizbullah Military Wing», anche nota come «Hizbollah Military Wing», anche nota come «Hezballah Military Wing», anche nota come «Hisbollah Military Wing», anche nota come «Hizbu'llah Military Wing», anche nota come «Hizb Allah Military Wing», anche nota come «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)], che figura nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
[vedasi l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 del Consiglio]
2013/C 212/05
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione dell'«Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [anche nota come «Hezbollah Military Wing», anche nota come «Hizbullah Military Wing», anche nota come «Hizbollah Military Wing», anche nota come «Hezballah Military Wing», anche nota come «Hisbollah Military Wing», anche nota come «Hizbu'llah Military Wing», anche nota come «Hizb Allah Military Wing», anche nota come «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)], elencata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 del Consiglio (1)
Il Consiglio ha deciso di includere il gruppo summenzionato nell'elenco delle persone, gruppi e entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.
Il gruppo in questione può presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla sua inclusione nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale (all'attenzione di: CP 931 designations) |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
o via fax al numero +32 22815375.
Tale richiesta deve essere trasmessa entro tre settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il gruppo in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che la include nell'elenco. Tale richiesta sarà esaminata all'atto del ricevimento.
Si attira l'attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (si veda l'articolo 5 del regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
Si richiama infine l'attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, secondo le condizioni di cui all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, commi quarto e sesto, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 201 del 26.7.2013, pag. 10.