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Document 52013PC0618

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

/* COM/2013/0618 final - 2013/0304 (COD) */

52013PC0618

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti /* COM/2013/0618 final - 2013/0304 (COD) */


IT

|| COMMISSIONE EUROPEA ||

Bruxelles, 17.9.2013

COM(2013) 618 final

2013/0304 (COD)

 

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

{SWD(2013) 319 final}

{SWD(2013) 320 final}

RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.      Contesto generale

Il traffico di stupefacenti e l'abuso di droghe rappresentano gravi minacce alla salute e alla sicurezza degli individui e delle società nell'UE: incidono sul tessuto sociale ed economico e minano la qualità della vita delle persone così come la sicurezza degli Stati membri. Benché il consumo delle sostanze controllate nel quadro delle Convenzioni delle Nazioni Unite sugli stupefacenti[1] (ad es. cocaina, ecstasy o cannabis, le "droghe controllate") sembri essersi stabilizzato negli ultimi anni[2] - anche se a livelli alti – una delle grosse sfide è contrastare il diffondersi delle nuove sostanze che compaiono rapidamente sul mercato.

Nell'Unione europea vi è una disponibilità sempre maggiore di nuove sostanze psicoattive, che imitano gli effetti delle droghe controllate e che sono spesso commercializzate come alternative legali poiché non sono oggetto di misure di controllo simili, e che hanno vari usi nell'industria. Fra il 1997 e il 2012 gli Stati membri hanno segnalato circa 290 sostanze – più di una nuova sostanza notificata ogni settimana nel 2012. Il numero di sostanze segnalato è triplicato fra il 2009 e il 2012 (passando da 24 a 73).

Un numero crescente di persone, soprattutto giovani, assume nuove sostanze psicoattive. Tali sostanze possono nuocere alla salute e alla sicurezza dell'individuo e gravare sulla società tanto quanto le droghe controllate. I rischi che possono causare hanno indotto le autorità nazionali a renderle oggetto di varie misure restrittive, che, tuttavia, hanno efficacia limitata poiché le sostanze in oggetto possono circolare liberamente nel mercato interno (circa l'80% delle sostanze notificate è stato individuato in più di uno Stato membro).

La comunicazione della Commissione "Verso un'azione europea più incisiva nella lotta alla droga"[3], adottata nell'ottobre 2011, ha individuato nelle nuove sostanze psicoattive uno dei problemi che richiedono una ferma reazione a livello dell'UE.

La decisione 2005/387/GAI del Consiglio del 10 maggio 2005[4] introduce un meccanismo di contrasto dei rischi rappresentati dalle nuove sostanze psicoattive, che può portare ad assoggettare le sostanze a misure di controllo e a sanzioni penali in tutta l'Unione. Per affrontare in modo più sostenibile la frequente comparsa di nuove sostanze psicoattive e la loro rapida diffusione nell'Unione, la Commissione ha proposto norme più severe nell'ambito del [regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive].

Per ridurre in modo efficace la disponibilità di nuove sostanze psicoattive nocive che creano gravi rischi in termini di salute e sicurezza, a livello individuale e collettivo, e per impedire il traffico di tali sostanze e il coinvolgimento delle organizzazioni criminali nella loro produzione o distribuzione, oltre alle droghe controllate, è necessario assoggettare le nuove sostanze psicoattive a disposizioni di diritto penale.

La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004[5] fornisce una strategia comune per combattere il traffico illecito di stupefacenti. Contiene norme minime comuni relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni, per evitare che sorgano problemi nella cooperazione fra le autorità giudiziarie e fra i servizi di contrasto degli Stati membri, dovuti al fatto che il reato o i reati interessati non sono punibili ai sensi del diritto sia dello Stato richiedente che dello Stato richiesto. Tuttavia, queste disposizioni si applicano alle sostanze rientranti nell'ambito delle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle droghe sintetiche soggette a controllo nel quadro dell'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997[6], ma non si applicano alle nuove sostanze psicoattive.

Per ottimizzare e chiarire il quadro giuridico applicabile agli stupefacenti, le nuove sostanze psicoattive più nocive dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione delle stesse disposizioni di diritto penale che interessano le sostanze controllate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite.

È pertanto necessario estendere il campo d'applicazione della decisione quadro 2004/757/GAI alle nuove sostanze psicoattive oggetto di misure di controllo ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, così come alle sostanze oggetto di misure di restrizione di mercato permanenti ai sensi del [regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive].

Una proposta legislativa sul traffico illecito di stupefacenti era stata prevista del programma di lavoro della Commissione 2012.

1.2.      Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta modifica la decisione quadro 2004/757/GAI, per includere nel suo campo d'applicazione le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi.

La presente proposta accompagna la proposta di [regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive]. Le due proposte sono collegate, in modo che le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza e che sono quindi oggetto di restrizioni di mercato permanenti ai sensi di tale regolamento siano anche soggette alle disposizioni di diritto penale sul traffico illecito di stupefacenti di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

2.1.        Consultazione delle parti interessate

Il lavoro preparatorio per la presente proposta si è basato su un'ampia consultazione di parti interessate e di esperti e su una consultazione pubblica via Internet.

La Commissione ha consultato tutti gli Stati membri in occasione della valutazione del funzionamento della decisione quadro 2004/757/GAI e della decisione 2005/387/GAI del Consiglio. Inoltre, nell'ambito dello svolgimento di studi esterni sul traffico illecito di stupefacenti e delle nuove sostanze psicoattive, ha raccolto ed esaminato i punti di vista di un'ampia gamma di parti interessate, professionisti ed esperti, inclusi i servizi che intervengono nell'attuazione degli strumenti in oggetto.

La Commissione ha inoltre organizzato quattro riunioni di esperti: due sul traffico illecito di stupefacenti il 10 novembre 2011 e il 29 febbraio 2012, e due sulle nuove sostanze psicoattive, il 15 dicembre 2011 e il 1° marzo 2012. Nel corso di questi incontri, esperti universitari e professionisti hanno sottolineato l'importanza delle disposizioni di diritto penale per contribuire a dare un giro di vite e scoraggiare il traffico illecito di stupefacenti, e per contrastare il diffondersi di nuove sostanze psicoattive dannose. Al tempo stesso, hanno precisato che la legislazione sulle nuove sostanze psicoattive deve essere proporzionata e calibrata sui vari livelli di rischio che esse rappresentano.

Nel 2011 è stato svolto un sondaggio Eurobarometro sul rapporto fra i giovani (fascia d'età 15‑24) e gli stupefacenti ("Youth attitudes on drugs"). Quasi la metà dei partecipanti (47%) era del parere che dovrebbero essere oggetto di restrizioni solo le sostanze di cui è stata dimostrata la rischiosità, mentre il 34% ha sostenuto che le restrizioni andrebbero applicate a tutte le sostanze che imitano gli effetti delle droghe controllate.

2.2.        Valutazione d'impatto

La Commissione ha valutato gli effetti della presente proposta di modifica della decisione quadro 2004/757/GAI in una valutazione d'impatto relativa alle nuove sostanze psicoattive. L'analisi ha concluso che, come nella decisione 2005/387/GAI del Consiglio, le nuove sostanze psicoattive nocive (che pongono seri rischi sociali, di salute e di sicurezza), dovrebbero essere assoggettate a disposizioni di diritto penale. Ha concluso inoltre che dovrebbero quindi essere assoggettate alle disposizioni di diritto penale relative al traffico illecito di stupefacenti. Questo ha costituito parte dell'opzione prescelta, che prevede una serie graduata di misure di restrizione che sono proporzionate al livello di rischi rappresentato dalle nuove sostanze psicoattive e che non ostacolano il commercio legale nel mercato interno.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nella sfera del traffico illecito di stupefacenti, deliberando mediante direttiva secondo la procedura legislativa ordinaria.

3.2.        Sussidiarietà, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali

L'UE è in una posizione migliore, rispetto agli Stati membri, per arginare la disponibilità, sul mercato interno, di nuove sostanze psicoattive nocive per i consumatori, garantendo al tempo stessa che il commercio legale non venga ostacolato.

I singoli Stati membri non possono difatti affrontare in modo efficace e sostenibile la rapida comparsa e diffusione di tali sostanze. Azioni non coordinate a livello nazionale e il proliferare di diversi regimi nazionali sulle nuove sostanze psicoattive possono produrre effetti a catena sugli altri Stati membri (trasferimento delle sostanze dannose) e possono porre problemi nella cooperazione fra le autorità giudiziarie e fra i servizi di contrasto nazionali.

La proposta è proporzionata e non va al di là di quanto necessario per realizzare gli obiettivi prefissati, poiché assoggetta al diritto penale solo le nuove sostanze psicoattive che pongono serie preoccupazioni a livello dell'UE.

Essa ha ripercussioni indirette su alcuni diritti e principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Amplia difatti il campo d'applicazione della decisione quadro 2004/757GAI, le cui disposizioni incidono sui diritti e principi fondamentali seguenti: diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), diritto di proprietà (articolo 17), diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), presunzione di innocenza e diritti della difesa (articolo 48), e principio della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49). Questi diritti e libertà possono essere soggetti a restrizioni, ma solo entro i limiti e le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta UE.

3.3.        Scelta dello strumento

Conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, una direttiva costituisce uno strumento idoneo a garantire un'armonizzazione minima a livello UE nella sfera della lotta al traffico illecito di stupefacenti, lasciando agli Stati membri flessibilità nell'attuare i principi, le norme e le rispettive esenzioni a livello nazionale.

3.4.        Documenti esplicativi che accompagnano la notifica delle misure di recepimento

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati per conformarsi alla presente direttiva.

Gli Stati membri non sono tenuti a presentare alla Commissione documenti esplicativi (fra cui tabelle di concordanza) insieme alla notifica dei provvedimenti nazionali adottati ai fini del recepimento della presente direttiva. Ciò non è necessario in virtù del ridotto ambito della modifica proposta. La richiesta di presentazione di documenti esplicativi supplementari procurerebbe un ulteriore ingiustificato onere alle autorità competenti degli Stati membri.

3.5.        Disposizioni principali

Articolo 1 – Questa disposizione enuncia le modifiche della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio in relazione agli elementi seguenti: la definizione del termine "stupefacenti"; la disposizione che prevede che le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, rientrino nell'ambito del diritto penale; la valutazione, da parte della Commissione, dell'attuazione e dell'impatto della decisione quadro.

Articolo 2 – Questa disposizione stabilisce il termine per il recepimento delle disposizioni della direttiva nella legislazione nazionale.

Articoli 3 e 4 – Queste disposizioni riguardano l'entrata in vigore e i destinatari della direttiva.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2013/0304 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai Parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti[7], prevede una comune strategia intesa a combattere tale traffico, che rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini dell'Unione europea, oltre che per l'economia legale, la stabilità e la sicurezza degli Stati membri. Essa stabilisce norme minime comuni relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni, per evitare che possano sorgere problemi nella cooperazione fra le autorità giudiziarie e fra i servizi di contrasto degli Stati membri, dovuti al fatto che il reato o i reati interessati non sono punibili ai sensi del diritto sia dello Stato richiedente che dello Stato richiesto.

(2)       La decisione quadro 2004/757/GAI si applica alle sostanze contemplate dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti, quale modificata dal protocollo del 1972, e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope (in appresso: "Convenzioni delle Nazioni Unite"), così come alle droghe sintetiche sottoposte a controllo nell'Unione ai sensi dell'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997 riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche[8], che pongono rischi per la salute pubblica comparabili a quelli posti dalle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite.

(3)       Sarebbe opportuno che la decisione quadro 2004/757/GAI si applicasse anche alle sostanze soggette a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive[9] che pongono rischi di salute pubblica comparabili a quelli rappresentati dalle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite.

(4)       Nell'Unione stanno comparendo con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, come indicato dal [regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive]. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle sostanze che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere sostenute da disposizioni di diritto penale.

(5)       Le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive] dovrebbero pertanto rientrare nel campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze di cui alle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. Occorre quindi modificare la definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI.

(6)       Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI a tali nuove sostanze che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza entro dodici mesi dal loro assoggettamento a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive].

(7)       Poiché l'obiettivo della presente direttiva - ossia estendere alle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza il campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione riguardanti il traffico illecito di stupefacenti - non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri da soli, e può quindi essere realizzato meglio a livello dell'Unione, questa può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)       La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fra cui il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato, e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati. .

(9)       [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

E / O

(10)     [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

(11)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(12)     La decisione quadro 2004/757/GAI va pertanto modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La decisione quadro 2004/757/GAI è così modificata:

(1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"'stupefacenti':

(a) tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti (quale modificata dal protocollo del 1972) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;

(b) tutte le sostanze elencate in allegato;

(c) tutte le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive];"

(2) All'articolo 9, sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3.      Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive], gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare ad esse le disposizioni della presente decisione quadro entro 12 mesi dall'entrata in vigore della restrizione permanente di mercato, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente decisione quadro o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.       Entro [5 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni 5 anni], la Commissione valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro e pubblica una relazione."

(3) È aggiunto un allegato, quale quello figurante in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [dodici mesi dalla sua entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore [lo stesso giorno dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive].

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

ALLEGATO

Elenco delle sostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

(a) P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina, di cui alla decisione 1999/615/GAI del Consiglio, del 13 settembre 1999, che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali[10].

(b) Parametossimetilamfetamina o N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano, di cui alla decisione 2002/188/GAI dei Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA[11].

(c) 2,5 dimetossi-4-iodofenetilamina, 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, 2,5 dimetossi‑4-(n)-propiltiofenetilamina e 2,4,5-trimetossianfetamina, di cui alla decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C‑T-7 e TMA-2[12].

(d) 1-benzilpiperazina o 1-benzil-1,4-diazacicloesano o N-benzilpiperazina o benzilpiperazina, di cui alla decisione 2008/206/GAI del Consiglio, del 3 marzo 2008, che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali[13].

(e) 4-methylmethcathinone, di cui alla decisione 2010/759/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull'opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4‑methylmethcathinone (mefedrone)[14].

(f) 4-metilanfetamina, di cui alla decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina[15].

(g) 5-(2-amminopropil)indolo, di cui alla [decisione 2013/…/GAI del Consiglio, del … che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo[16]].

[1]               Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 (quale modificata dal protocollo del 1972), e Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

[2]               Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, The state of the drugs problem in Europe, Annual Report 2012 ("L'evoluzione del fenomeno della droga – Relazione annuale 2012"). http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012

[3]               COM(2011) 689 definitivo

[4]               GU L 127 del 20.5.2005, pag.32.

[5]               GU L 335 dell'11.11.2004, pag.8.

[6]               GU L 167 del 25.6.1997, pag.1.

[7]               GU L 335 dell' 11.11.2004, pag. 8.

[8]               GU L 167 del 25.06.1997, pag. 1.

[9]               GU L 127 del 10.05.2005, pag. 32.

[10]             GU L 244 del 16.09.1999, pag.1.

[11]             GU L 063 del 06.03.2002, pag. 14.

[12]             GU L 321 del 6.12.2003, pag. 64.

[13]             GU L 63 del 7.03.2008, pag. 45.

[14]             GU L 322 del 8.12.2010, pag. 44.

[15]             GU L 72 del 15.03.2013, pag. 11.

[16]             GU L […] del […], pag.. […].

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