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Document 52013DC0587
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the Application of Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on Rail Passengers' Rights and Obligations
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
/* COM/2013/0587 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario /* COM/2013/0587 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO Applicazione del regolamento (CE)
n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario 1. Introduzione 1.1. Contesto Il regolamento sui diritti e gli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario [1]
("il regolamento"),adottato 23 ottobre 2007 per garantire una
tutela di base ai passeggeri del trasporto ferroviario in tutta l'Unione
europea, è entrato in vigore il 3 dicembre 2009 e si applica a tutti i servizi
passeggeri dell'UE (internazionali, nazionali, regionali, urbani e extraurbani)
forniti dalle imprese ferroviarie titolari di una licenza[2]. Gli Stati membri possono
applicare periodi transitori e deroghe a taluni servizi. Poiché la maggior
parte degli Stati membri si è avvalsa di questa possibilità, circa il 61% di
tutti i servizi nazionali sulla lunga distanza e l'83% dei servizi regionali e
extraurbani fruiscono di deroghe. A norma dell'articolo 36 del regolamento, la
Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione e
gli effetti del regolamento. La presente relazione dà seguito alla disposizione
dell'articolo e fornisce elementi sull'adeguatezza della copertura
assicurativa delle imprese ferroviarie in caso di incidente, secondo le
disposizioni dell'articolo 12. Lo studio di un consulente esterno[3] e informazioni da altre fonti,
autorità nazionali, Parlamento europeo e altri portatori d'interesse[4] hanno contribuito notevolmente,
in termini di volume e di qualità, alla presente relazione. 1.2. Il regolamento In generale le imprese ferroviarie hanno applicato
il regolamento in maniera relativamente efficace. Dalle informazioni
disponibili non sono emersi casi di inosservanze sistematiche o ambiguità di
fondo in relazione alle disposizioni, tali da renderne impossibile l'osservanza
da parte degli Stati membri o degli operatori. Inoltre, i passeggeri ferroviari nell'ambito di un
viaggio "tutto compreso" fruiscono di una tutela supplementare a
norma della direttiva sui viaggi "tutto compreso"[5]. 1.3. Il mercato ferroviario L'attuazione del regolamento va considerata nel
contesto dell'evoluzione e del funzionamento complessivi del mercato dei
passeggeri ferroviari, nonché dell'obiettivo iscritto nel Libro bianco del 2011[6] di pervenire ad una più ampia
quota modale del trasporto ferroviario: nel 2010, solo il 7% dei passeggeri che
hanno viaggiato via terra nell'UE ha utilizzato il treno. Secondo il quadro di
valutazione dei mercati dei beni di consumo 2012, i consumatori hanno
attribuito una valutazione scarsa ai servizi ferroviari[7]. Il mercato
internazionale ferroviario rappresenta solo il 6% dell'intero traffico dell'UE.
Il mercato ferroviario nazionale compete con altri modi di trasporto, in
particolare l'aereo e la strada. Fonte: Valutazione d'impatto
della Commissione europea SWD(2013)10 a corredo della proposta del quarto
pacchetto ferroviario sull'apertura del mercato del trasporto nazionale. Per incoraggiare l'innovazione e l'efficienza
anche economica, nel quarto pacchetto ferroviario[8] la Commissione propone di
aprire il mercato del trasporto nazionale di passeggeri a nuovi operatori e
servizi dal dicembre 2019 in modo da incrementare i servizi ferroviari. 2. Valutazione di conformità La relazione valuta la conformità al regolamento
in base ai dieci diritti di base dei passeggeri elencati nella comunicazione
sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto[9]: non discriminazione,
assistenza per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, informazione,
rimborso, trasporto alternativo o cambio di prenotazione, assistenza in caso di
perturbazioni, risarcimento, responsabilità del vettore per i passeggeri e il
loro bagaglio, trattamento dei reclami, piena ed efficace applicazione della
normativa. Individua inoltre i settori che richiedono miglioramenti o
chiarimenti e specifica le azioni da intraprendere. 2.1. Diritto a non essere
discriminati nell'accesso al trasporto 2.1.1. In base alla nazionalità L'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) vieta la discriminazione in base alla nazionalità. Gli sconti
sui prezzi basati sulla nazionalità rappresentano quindi una violazione del
diritto dell'UE. Diverse imprese ferroviarie offrono sconti a determinati
gruppi di persone (ad es. passeggeri con disabilità, terza età, minori).
Nessuno di questi sconti discrimina apertamente in base alla nazionalità; se
però dipendono dalla residenza, e quindi non sono disponibili per i passeggeri
di altri Stati membri, possono essere considerati discriminatori. 2.1.2. In base a disabilità e/o
mobilità ridotta Uno degli obiettivi
del regolamento è offrire alle persone con disabilità e a quelle a mobilità
ridotta pari opportunità di trasporto ferroviario rispetto agli altri
cittadini. Tale principio fondamentale è in linea con gli obblighi dell'UE a
norma della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità[10].
Le imprese ferroviarie non possono rifiutare il trasporto né imporre che una
persona con disabilità sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia
strettamente necessario per conformarsi a norme non discriminatorie di accesso
(articolo 19). Il rifiuto della prenotazione a persone con
disabilità e persone a mobilità ridotta è stato un evento assai raro, come riconosciuto anche dalle organizzazioni del settore. Quando ciò si
è verificato, si trattava di solito di limitazioni di spazio (ad es. poco
spazio per le sedie a rotelle). Le imprese ferroviarie, a quanto risulta, hanno
cercato attivamente alternative laddove il trasporto risultava impossibile. Tuttavia
in alcuni casi gli utenti in sedia a rotelle hanno dovuto acquistare biglietti
di prima classe, il che è patentemente discriminatorio se non sono offerti ad
un prezzo ridotto. 2.2. Diritto alla mobilità:
accessibilità e assistenza per passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta Per offrire a tutti
i passeggeri pari accesso al trasporto, il regolamento impone alcuni obblighi
alle imprese ferroviarie, ai gestori delle stazioni, ai venditori di biglietti
e ai tour operator. Le imprese ferroviarie o i venditori di biglietti
devono fornire prima del viaggio le informazioni minime previste nell'allegato
II (tra l'altro sull'accessibilità, le condizioni di accesso e la disponibilità
a bordo di infrastrutture per le persone con disabilità). La legislazione sulle
specifiche tecniche di interoperabilità (STI) per le applicazioni telematiche[11] specifica quali informazioni
le imprese ferroviarie debbano fornire sui rispettivi siti Internet. In genere
le imprese ferroviarie si conformano ai suddetti requisiti, anche se lo fanno a
livelli diversi e spesso omettono le informazioni sulle dimensioni e il peso
massimi delle sedie a rotelle e sulle apposite strutture a bordo. Ai sensi degli articoli 22 e 23 le imprese
ferroviarie e i gestori delle stazioni forniscono gratuitamente l'assistenza
necessaria per salire o scendere dal treno, e a bordo. L'articolo 24, lettera a) precisa che le esigenze
di assistenza devono essere notificate 48 ore prima del viaggio. Molte imprese
accettano scadenze più brevi, ma alcune applicano scadenze più lunghe o
permettono notifiche anticipate solo nei giorni feriali. I metodi di notifica
anticipata non sono sempre chiari e talvolta sono a pagamento (ad es. tramite
numeri telefonici a pagamento). In generale, l'assistenza è fornita anche
laddove i servizi di trasporto nazionali sono stati esonerati dai pertinenti
articoli. Il regolamento impone ai gestori delle
stazioni di garantire l'assistenza nelle stesse. In pratica la (principale
nazionale) impresa ferroviaria solitamente assicura l'assistenza. In un
ambiente futuro completamente liberalizzato spetterà alle autorità nazionali
competenti intervenire per evitare problemi di competenza tra ferrovie concorrenti
e garantire l'assistenza. L'accessibilità delle infrastrutture e del
materiale rotabile a norma dell'articolo 21 che fa riferimento alle STI per le
persone a mobilità ridotta[12]
varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Le organizzazioni che
tutelano le persone con disabilità ritengono che l'inaccessibilità delle
stazioni sia un importante ostacolo al viaggio per una persona disabile. I
servizi internazionali e i servizi dei nuovi operatori sul mercato con
materiale rotabile più moderno e conforme alle STI per le persone a mobilità
ridotta tendono ad essere più accessibili dei servizi nazionali e attualmente
esistenti. 2.3. Diritto all'informazione 2.3.1. Informazione dei passeggeri
prima e durante il viaggio Ai sensi dell'articolo 8, le imprese ferroviarie e
i venditori di biglietti devono fornire prima del viaggio almeno le
informazioni indicate nell'allegato II del regolamento (tra cui le condizioni
generali del contratto e le informazioni sulle tariffe e sul viaggio). Nel complesso, le condizioni di trasporto
sembrano essere conformi al regolamento, anche se il
regolamento stesso non è specificamente menzionato. La maggior parte delle imprese ferroviarie
fornisce informazioni durante il viaggio (articolo 8 e allegato II, parte 2),
ossia servizi a bordo, prossime fermate e perturbazioni del traffico, tramite
il personale di bordo, gli annunci locali o i teleschermi. Nella sentenza del
22 novembre 2012 relativa alla causa C-136/11, la Corte di giustizia dell'UE ha
precisato che occorre fornire informazioni in tempo reale relativamente alle
principali coincidenze, compresi i ritardi e le soppressioni di tali
coincidenze, indipendentemente dall'impresa ferroviaria che opera il servizio.
Il gestore dell'infrastruttura deve informare le imprese ferroviarie dei
servizi di coincidenza operati da altre imprese[13]. Secondo l'articolo 10, le imprese ferroviarie si
avvalgono del sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il
trasporto ferroviario (CIRSRT) e adattano i loro sistemi TI alle STI delle
applicazioni telematiche per i passeggeri ai fini dello scambio di
informazioni. 2.3.2. Vendita dei biglietti e
prenotazioni Secondo l'articolo 9, paragrafo 1, le imprese
ferroviarie devono offrire, ove disponibili, prenotazioni e biglietti globali[14]. Non vi sono incentivi alla
fornitura di biglietti globali e problemi di ordine pratico o tecnico possono
limitarne l'offerta per i viaggi che implicano una combinazione di biglietti,
ossia biglietti senza prenotazione che possono essere usati su tutti i servizi
e biglietti con prenotazione integrata che sono validi solo su un determinato
servizio. Di conseguenza, la disponibilità dei biglietti globali è
attualmente limitata. In vista di un futuro incremento dei servizi
ferroviari in seguito all'apertura dei mercati grazie ad una maggiore
interconnettività tra i servizi nazionali ma anche tra servizi nazionali e
internazionali, l'efficienza dell'emissione di biglietti globali e delle
sinergie di rete è fondamentale, segnatamente laddove gli Stati membri decidano
di non istituire sistemi integrati di emissione dei biglietti. 2.4. Diritto di rinuncia al
viaggio e di rimborso A norma dell'articolo 16, se il ritardo all'arrivo
è superiore a 60 minuti, i passeggeri hanno diritto di scegliere, a loro
discrezione, tra il rimborso integrale del biglietto e un itinerario
alternativo verso la destinazione finale non appena possibile o a una data
successiva. Nell'insieme le imprese ferroviarie rispettano il requisito del
rimborso. 2.5. Diritto all'esecuzione degli
obblighi del contratto di trasporto in caso di perturbazioni del traffico In caso di perturbazioni del traffico, non
sempre è offerta l'opzione di un itinerario alternativo. Come nel trasporto aereo, molte imprese ferroviarie tendono a
interpretare in modo restrittivo la frase "a condizioni di trasporto
simili" nell'articolo 16, lettera b), e offrono un itinerario alternativo
solo su servizi propri e non su altri (segnatamente treni ad altra velocità) o
con altri modi di trasporto. 2.6. Diritto all'assistenza In base all'articolo 18 le imprese ferroviarie
sono tenute a prestare assistenza[15]
in caso di ritardo pari o superiore a 60 minuti. Più del 40% degli Stati membri
ha esonerato i servizi nazionali, che costituiscono più del 94% del trasporto
ferroviario di passeggeri, dall'articolo in questione. Inoltre alcune imprese ferroviarie limitano l'importo
massimo per la sistemazione, altre non forniscono a bordo le bevande e i pasti
prescritti, adducendo difficoltà organizzative quando il ritardo si verifica
tra le stazioni. Di conseguenza, l'applicazione del diritto di assistenza
lascia a desiderare, in particolare sul versante della proattività dell'esecuzione
da parte delle autorità nazionali. 2.7. Diritto a indennizzo Ai sensi dell'articolo 17, i passeggeri possono
chiedere un indennizzo in percentuale del prezzo del biglietto in caso di gravi
ritardi o di soppressione di servizi. La maggior parte delle imprese ferroviarie
rispetta questo criterio. La legislazione nazionale o la politica del vettore
nei confronti della clientela può tradursi persino in una compensazione più
generosa. Il regolamento non chiarisce se i casi di forza
maggiore possano esonerare i vettori dal pagamento dell'indennizzo (ma non
dagli altri obblighi, ad es. dall'assistenza). Nella causa C-509/11[16] in corso presso la Corte di
giustizia dell'UE, secondo l'avvocato generale un'impresa ferroviaria non può
essere esonerata dall'obbligo di pagare un indennizzo in caso di ritardo all'arrivo
dovuto a circostanze estranee al suo controllo. La Corte non si è ancora
pronunciata in merito. 2.8. Diritto alla responsabilità
del vettore per i passeggeri e il loro bagaglio 2.8.1. Responsabilità per il
trasporto di passeggeri e bagagli L'articolo 11 del regolamento specifica che la
responsabilità per i passeggeri e i bagagli è disciplinata dalle regole
uniformi del CIV[17]
di cui all'allegato I del regolamento stesso. I vettori sono responsabili in
caso di decesso o lesioni personali a meno che l'incidente non sia dovuto a
circostanze eccezionali o sia imputabile al passeggero o a un terzo. In quest'ultimo
caso, il vettore è tenuto responsabile ma può recuperare le somme anticipate ai
passeggeri. Il risarcimento danni è determinato secondo il diritto nazionale.
Il massimale del risarcimento in caso di morte o di lesioni è fissato a 175 000
unità di conto (circa 190 000 euro)[18].
La maggior parte delle imprese ferroviarie ha stabilito risarcimenti per il
bagaglio pari o superiori ai massimali fissati nel regolamento. 2.8.2. Copertura assicurativa Secondo l'articolo 12
del regolamento l'impresa ferroviaria ha l'obbligo di "essere
adeguatamente assicurata o di aver sottoscritto intese equivalenti ai fini
della copertura delle responsabilità". Tali obblighi non sono precisati e
il regolamento non definisce l'"adeguatezza" dell'assicurazione. Non
è specificata quindi alcuna copertura finanziaria minima. A norma della
direttiva che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico[19], "un'impresa ferroviaria
deve essere coperta da idonea assicurazione o assumere adeguate garanzie a
condizioni di mercato". Per essere adeguato, il livello di copertura
necessario deve essere correlato alle responsabilità potenziali delle ferrovie.
Il livello di responsabilità effettivo, la portata dei reclami, e la
responsabilità in caso di lesioni sono disciplinati dalla normativa nazionale.
Nella maggior parte degli Stati membri le disposizioni nazionali definiscono
tale responsabilità. La responsabilità potenziale, con i relativi criteri di
copertura, dipende anche dal livello di reddito dello Stato interessato.
Sebbene un livello basso di copertura non possa di per sé determinare la non
conformità di un'impresa ferroviaria, la copertura non può essere considerata
adeguata laddove i risarcimenti anche solo per un numero modesto di passeggeri
superino il suddetto livello. Soltanto un numero assai limitato di imprese
ferroviarie si trova apparentemente in questa situazione. A quanto risulta la maggior parte delle imprese
ferroviarie ha sottoscritto un'assicurazione a garanzia delle proprie responsabilità
e sembra pertanto adeguatamente coperta. 2.8.3. Attrezzature per la mobilità L'articolo 25 vieta alle imprese ferroviarie di
limitare l'indennizzo in caso di danneggiamento di attrezzature per la mobilità
delle persone con disabilità. Sono assai rare le imprese ferroviarie che non
rispettano questo criterio. 2.9. Diritto ad un trattamento dei
reclami rapido e facilmente accessibile 2.9.1. Trattamento dei reclami A norma dell'articolo 27, le imprese ferroviarie
istituiscono un meccanismo per il trattamento dei reclami e informano i
passeggeri delle modalità di contatto in merito. I passeggeri possono
presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria competente (soprattutto
qualora si siano avvalsi dei servizi di diverse ferrovie nel caso di un unico
viaggio interconnesso) e devono ricevere una risposta entro un periodo da uno a
tre mesi al massimo. La relazione annuale delle ferrovie sulla qualità dei
servizi deve contenere una statistica dei reclami. Le imprese ferroviarie in generale forniscono
informazioni sulle procedure di trattamento dei reclami. La maggior parte di
esse rispetta inoltre le scadenze prescritte. Secondo lo studio di supporto nel 2011 gli
organismi nazionali di attuazione hanno registrato circa 2500 – 3500 reclami
con riferimento diretto al regolamento, ossia meno del 10% dei reclami annuali
che registrano per i diritti del passeggeri aerei. 2.9.2. Norme di qualità del servizio
e relazioni A norma dell'articolo 28, le imprese ferroviarie
sono tenute a definire le norme di qualità del servizio che riguardano almeno
gli elementi di cui all'allegato III del regolamento. Le relazioni annuali
sulle prestazioni in materia di qualità del servizio devono essere pubblicate
sul loro sito Internet e su quello dell'Agenzia ferroviaria europea. Dallo studio risulta una scarsa osservanza
iniziale di questo criterio da parte delle imprese ferroviarie. La Commissione
ha sviluppato linee guida[20]
intese ad agevolare la pubblicazione delle relazioni sulla qualità del servizio
e ad assistere gli organismi nazionali competenti nella verifica della
conformità alle disposizioni. Le ultime pubblicazioni sul sito internet dell'Agenzia
ferroviaria europea indicano che in seguito la situazione è nettamente migliorata[21]. 2.10. Diritto alla piena ed efficace
applicazione della normativa dell'Unione 2.10.1. Deroghe Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri possono
esonerare parzialmente i servizi ferroviari dall'applicazione delle
disposizioni del presente regolamento senza bisogno di giustificazioni. I servizi
ferroviari nazionali possono fruire di una deroga per cinque anni, rinnovabile
due volte; i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri
possono essere esonerati per un periodo imprecisato. I viaggi in cui una parte
significativa sia operata al di fuori del territorio dell'UE possono fruire di
una deroga per un periodo di cinque anni prorogabile. Di conseguenza, i servizi
nazionali su lunga distanza, che rappresentano la metà del mercato ferroviario
nazionale, possono essere esonerati fino a 15 anni. Sebbene diversi Stati membri abbiano scelto
deroghe ampie, queste sono spesso limitate ai servizi regionali e
extraurbani o ad articoli specifici, segnatamente l'articolo 18, paragrafo 2,
relativo all'assistenza nei casi di grave ritardo, in quanto le imprese ne
considerano onerose le disposizioni. La maggior parte degli Stati membri che confinano
con un paese terzo ha accordato deroghe sui servizi ferroviari internazionali
(articolo 2, paragrafo 6), laddove possibile: ciò ha offerto ai nove Stati
membri dell'UE[22]
che sono membri dell'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD), il
margine di tempo necessario per far sì che il futuro allegato della convenzione
OSJD[23]
offra norme analoghe di tutela dei passeggeri dei trasporti ferroviari
internazionali. 2.10.2. Attuazione ed effettiva
applicazione L'articolo 30
impone agli Stati membri di designare un organismo nazionale indipendente
responsabile dell'applicazione del presente regolamento. Sebbene la maggior
parte degli Stati membri abbia rispettato la disposizione, in alcuni tale
organismo risulta parzialmente mancante o non ancora operativo; altri Stati
membri non hanno dotato l'organismo di un effettivo potere esecutivo. Alcuni
organismi non risultano sufficientemente indipendenti. Laddove l'organismo è
anche l'organismo nazionale di regolamentazione del trasporto ferroviario a
norma della direttiva 2012/34/UE (precedentemente direttiva 2001/14/CE),
la sua indipendenza è stata esaminata dalla Commissione. Ove opportuno la Commissione
ha avviato procedimenti di infrazione per inosservanza del criterio d'indipendenza.
L'articolo 32
impone agli Stati membri di adottare sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive in caso d'inosservanza. La maggior parte degli Stati membri
ha ottemperato a questo obbligo, ma alcuni di essi non hanno previsto
sanzioni, o lo hanno fatto limitatamente ad alcuni articoli. In alcuni Stati
membri si possono imporre solo sanzioni condizionali o riparatorie, meno atte a
favorire il rispetto della normativa rispetto a quelle punitive. Il livello delle
sanzioni varia notevolmente e non può essere considerato dissuasivo laddove è
inferiore al costo dell'osservanza normativa. Finora sono state applicate assai
poche sanzioni. È pertanto prematuro valutare se le procedure sanzionatorie
siano sufficientemente solide o se vi possano essere difficoltà nella raccolta
delle sanzioni. Malgrado l'obbligo
di cooperare di cui all'articolo 31, vi sono stati pochi contatti tra gli
organismi responsabili dell'esecuzione del regolamento. Nella misura in cui
solo il 6% del trasporto ferroviario dell'UE è internazionale, la
necessità di cooperare per risolvere le controversie è risultata limitata. 2.10.3. Risarcimento individuale, modi
alternativi di risoluzione delle controversie e relative disposizioni
giuridiche nazionali La maggior parte
degli Stati membri offre meccanismi di risarcimento individuale, compresi modi
alternativi di risoluzione delle controversie e procedure per i reclami di
modesta entità, a titolo gratuito o a basso costo per il consumatore. Laddove
ciò non sia possibile, i passeggeri devono presentare ricorso presso un
tribunale civile. Si tratta di procedure complesse che in genere scoraggiano i
passeggeri dal proseguire la controversia. In diversi Stati le disposizioni nazionali per
tutelare i passeggeri sui servizi ferroviari nazionali sono più rigorose di
quelle del regolamento (ad esempio nelle licenze per le imprese ferroviarie).
Il regolamento non lo vieta purché non siano in conflitto con le disposizioni
del regolamento stesso che non prevedono deroghe. 3. Imprecisioni e difficoltà individuate
nel regolamento La valutazione di cui sopra dimostra che non vi
sono gravi problemi che determinino l'impossibilità di applicare il
regolamento; tuttavia, alcuni chiarimenti nei termini e negli articoli
potrebbero migliorarne l'applicazione. Alcune definizioni mancano (ad esempio "coincidenza
mancata") o sono poco chiare (ad es. "venditore di biglietti", "servizi
ferroviari regionali", "urbani" e "extraurbani") o
incoerenti con le definizioni di altre normative pertinenti. Occorre inoltre
chiarire il concetto di "forza maggiore" e le condizioni di deroga
delle imprese all'obbligo di indennizzo. Per quanto riguarda l'articolo 5 sul trasporto di
biciclette, le organizzazioni dei ciclisti ritengono che sia troppo vago e che
non ne incentivi il trasporto. Sono state sollevate perplessità sulla coerenza
tra il dispositivo del regolamento e gli allegati, in particolare l'allegato I. 4. Conclusioni Nell'insieme, l'applicazione del regolamento è
soddisfacente, considerata l'attuale congiuntura,
anche se non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti (ad esempio aumentare la
quota di mercato del trasporto su rotaia[24]).
L'ulteriore apertura del mercato, proposta nel quarto pacchetto ferroviario,
richiederà tuttavia ulteriori sforzi da parte delle ferrovie e degli Stati
membri per tutelare adeguatamente i passeggeri. In particolare, l'accesso equo
e trasparente alle informazioni prima del viaggio, la disponibilità dei biglietti
e le informazioni su ritardi e soppressioni dei servizi e l'integrazione dei
biglietti svolgono un ruolo importante per garantire che i passeggeri possano
fruire pienamente dell'apertura del mercato. L'esecuzione coerente e attiva da
parte degli organismi nazionali competenti è importante per assicurare
condizioni di parità tra le imprese ferroviarie. Secondo gli organismi nazionali responsabili dell'esecuzione
e le organizzazioni dei consumatori, il settore ferroviario mostra in generale
un approccio positivo verso l'attuazione del regolamento. Non si sono
rilevati esempi d'inosservanza intenzionali, gravi o sistematici. Nonostante il quadro globale positivo, determinati
Stati membri e imprese ferroviarie devono prodigarsi maggiormente per
migliorare l'applicazione e l'esecuzione delle disposizioni. Una delle questioni cruciali del regolamento è la
possibilità data agli Stati membri di esonerare la maggior parte dei servizi
ferroviari dalla maggior parte delle disposizioni. La Commissione ritiene che l'uso intenso delle
deroghe sia un grave ostacolo al conseguimento degli obiettivi del regolamento.
L'applicazione di regimi diversi per i servizi nazionali e per quelli
internazionali interni all'UE è incoerente con l'obiettivo più vasto di uno
spazio ferroviario europeo unico e crea ostacoli agli operatori attivi in
diversi Stati membri. In questo contesto, la Commissione sottolinea che solo i servizi
possono essere (parzialmente) esonerati dal regolamento[25], ma non i viaggi,
soprattutto quelli transfrontalieri[26].
Inoltre, alcuni Stati membri sono in ritardo nell'esecuzione
delle disposizioni del regolamento: non esiste un vero e proprio organismo
nazionale responsabile dell'esecuzione, oppure non dispone ancora di tutti i
poteri necessari, o non è sufficientemente indipendente. Alcuni Stati membri
non hanno ancora definito sanzioni effettive proporzionate e dissuasive. Un altro problema è costituito dall'insufficiente
copertura assicurativa in caso d'incidente in due Stati membri. 5. Azioni successive 5.1. Intervento della Commissione ·
La Commissione valuta attualmente la necessità d'intervenire
laddove manchino l'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione, o il
potere d'esecuzione o sanzioni effettive. Sulla base di casi patenti o qualora
gli organismi nazionali responsabili dell'esecuzione trattino le imprese
ferroviarie in modo diverso, segnatamente nei mercati più liberalizzati, la
Commissione interverrà anche laddove ritenga che un organismo nazionale
competente non sia sufficientemente indipendente. Come primo passo, la
Commissione ha avviato dieci procedimenti di pre-infrazione contro Stati membri
che non risultano rispettare i requisiti di cui trattasi o il cui intervento in
esecuzione delle disposizioni del regolamento debba essere rafforzato sotto
alcuni aspetti, soprattutto nei seguenti settori principali: ·
incapacità dell'organismo nazionale responsabile
dell'esecuzione di far applicare tutti gli articoli del regolamento e mancanza
di sanzioni effettive; ·
copertura assicurativa insufficiente; ·
inosservanza dell'obbligo di erogare un pagamento
anticipato in caso di decesso del passeggero; ·
mancanza di informazioni adeguate ai passeggeri e
mancanza di informazioni e di assistenza e di strumenti adeguati di notifica
anticipata per le persone con disabilità; ·
discriminazioni per vari motivi; ·
mancata assistenza in caso di perturbazioni del
traffico; ·
mancata offerta di risarcimento finanziario per
perdita o danneggiamento del bagaglio registrato o delle attrezzature per la
mobilità; ·
mancata offerta di un itinerario alternativo con
altri mezzi di trasporto simili; ·
mancata pubblicazione delle relazioni sulla qualità
del servizio. ·
A breve termine la
Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, il settore ferroviario e i
portatori d'interesse, valuterà l'eventualità di adottare linee guida
interpretative volte ad agevolare l'applicazione del regolamento e a promuovere
le buone prassi. ·
La Commissione incoraggerà la cooperazione con
altri modi per migliorare la regolarità del trasporto intermodale. ·
La Commissione contatterà i portatori d'interesse
pertinenti per migliorare aspetti quali la pianificazione integrata degli
itinerari di viaggio e dei biglietti globali. ·
A medio termine, per
rafforzare l'attuazione della normativa sui diritti del passeggero ferroviario,
la Commissione prevede di rivedere il regolamento 1371/2007 alla luce
della revisione in corso della direttiva sui viaggi "tutto compreso",
con riferimento ai settori seguenti: ·
deroghe per i servizi nazionali (su lunga distanza)
per allinearsi al quarto pacchetto ferroviario; ·
casi di forza maggiore: per conformarsi agli
obblighi della normativa sui diritti del passeggero in altri modi di trasporto
e in previsione della sentenza pendente della Corte di giustizia europea nella
causa C 509/11, la Commissione valuterà l'eventualità di consentire alle
imprese di non versare un indennizzo in tali situazioni: ·
chiarimento di aspetti ambigui (ad es. riguardo
alla copertura per responsabilità nei confronti del passeggero in modo da
assicurare condizioni di parità tra gli operatori e certezza giuridica per i
passeggeri); ·
applicazione della convenzione dell'ONU sui diritti
delle persone con disabilità: proposta di modificare opportunamente il
regolamento (ad es. definizione di "persona con disabilità o persona a
mobilità ridotta", articolo 21 sull'accessibilità o allegato III); ·
formazione di sensibilizzazione e assistenza per il
personale che si occupa di persone con disabilità per allinearsi alla normativa
sui diritti del passeggero degli altri modi di trasporto; ·
Affissione nelle stazioni ferroviarie, nei locali
dei venditori di biglietti e a bordo dei treni di avvisi che informano i
passeggeri dei loro diritti a norma del regolamento per allinearsi con la
normativa sui diritti del passeggero degli altri modi di trasporto; 5.2. Misure d'esecuzione degli
Stati membri ·
Gli organismi nazionali competenti devono esser più
proattivi nelle misure di esecuzione, ad esempio procedere a un maggior numero
di ispezioni, soprattutto in caso di inosservanza. Occorrono a tal fine risorse
adeguate. ·
Gli organismi nazionali responsabili dell'esecuzione
devono garantire che le imprese ferroviarie istituiscano norme sulla qualità
del servizio e pubblichino relazioni in materia. Tali organismi possono
agevolmente verificare l'osservanza delle disposizioni in questi settori e
intervenire laddove necessario. ·
A norma dell'articolo 31, gli organismi nazionali
responsabili dell'esecuzione devono collaborare meglio tra loro non solo per
risolvere le questioni transfrontaliere ma anche per scambiarsi informazioni e
buone prassi. ·
Tali organismi dovrebbero sensibilizzare i
passeggeri ai loro diritti. ·
La Commissione continuerà a organizzare riunioni
periodiche con gli organismi nazionali responsabili dell'esecuzione per
pervenire ad un'intesa reciproca sugli aspetti pratici dell'attuazione del
regolamento e per consentire ai suddetti organismi di condividere le rispettive
esperienze. 5.3. Altro ·
La Commissione elaborerà misure di
sensibilizzazione e inviterà gli organismi nazionali responsabili dell'esecuzione,
il settore ferroviario e altri portatori d'interesse a cooperare con la
Commissione in questo ambito e/o ad avviare attività analoghe. [1] GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14. [2] Definite nella direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19
giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del
27.6.1995, pag. 70). [3] Steer Davies Gleeve (SDG):
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/studies/doc/2012-07-evaluation-regulation-1371-2007.pdf [4] Settore ferroviario, associazioni degli utenti e dei
consumatori. [5] La direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno
1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158
del 23.6.1990, pag. 59) è in corso di revisione: il 9 luglio 2013 è stata
adottata una nuova proposta, COM(2013)512. [6] COM(2011) 144 del 28.3.2011 [7] http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/cms_en.htm [8] Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda
l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per
ferrovia (COM(2013) 28 del 30/1/2013) e proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico, (COM(2013) 29 del 30/1/2013). [9] COM(2011) 898 del 19.12.2011. Tali diritti sono anche
menzionati nella relazione del PE sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di
trasporto (2012/2067 (INI). [10] Decisione del Consiglio 2010/48/CE, del 26 novembre 2009,
relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, GU L 23 del
27.1.2010, pag. 35. [11] Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5
maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il
sottosistema "applicazioni telematiche per i passeggeri" del sistema
ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11). [12] Decisione 2008/164/CE della Commissione relativa ad una
specifica tecnica di interoperabilità concernente le persone a mobilità ridotta
nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64
del 7.3.2008, pag. 72). [13] Westbahn Management GmbH contro ÖBB-Infrastruktur AG. [14] Secondo la definizione dell'articolo 3, punto 10. [15] Pasti, bevande, sistemazione per la notte. [16] ÖBB-Personenverkehr AG v Schienen-Control Kommission und
Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie [17] contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei
viaggiatori e dei bagagli. [18] Allegato I – articolo 30, paragrafo 2 [19] Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo
unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32). [20] Linee guida sulle norme di qualità del servizio
ferroviario e sulla procedura di pubblicazione e sul contenuto delle relazioni,
elaborate dalla Commissione e trasmesse agli organismi nazionali competenti
dell'esecuzione nel marzo 2012. [21] https://eradis.era.europa.eu/interop_docs/ruSQPreports/default.aspx [22] Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia. [23] Tale allegato, che disciplina il trasporto internazionale
di passeggeri e bagagli per ferrovia, è attualmente allo studio. Il suo ambito
d'applicazione si sovrappone alla normativa UE sui diritti dei passeggeri nel
trasporto ferroviario. [24] Considerando 1. [25] Articolo 2, paragrafi 1, 4 e 5 [26] Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 6, in cui servizi e
viaggi possono usufruire di deroga.