EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013DC0231
GREEN PAPER Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values
LIBRO VERDE Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori
LIBRO VERDE Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori
/* COM/2013/0231 final */
LIBRO VERDE Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori /* COM/2013/0231 final */
INDICE 1........... Introduzione................................................................................................................... 3 2........... Crescita e innovazione.................................................................................................... 4 2.1........ Considerazioni relative al mercato................................................................................... 5 2.2........ Modelli di finanziamento.................................................................................................. 9 2.3........ Interoperabilità della tv connessa................................................................................... 10 2.4........ Infrastruttura e spettro radio.......................................................................................... 11 3........... Valori........................................................................................................................... 12 3.1........ Quadro di regolamentazione.......................................................................................... 12 3.2........ Pluralismo e libertà dei media........................................................................................ 14 3.3........ Comunicazioni commerciali........................................................................................... 16 3.4........ Tutela dei minori........................................................................................................... 17 3.5........ Accessibilità per le persone con
disabilità...................................................................... 18 4........... Prossime tappe............................................................................................................. 18 LIBRO VERDE Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena
convergenza: crescita, creazione e valori 1. Introduzione[1] Il presente libro verde si propone di
suscitare un ampio dibattito pubblico sulle implicazioni delle trasformazioni
in atto nel panorama dei media audiovisivi, dove si assiste a un costante
incremento della convergenza dei servizi di media e delle loro modalità di
offerta e fruizione. La convergenza può essere definita come la
fusione progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza radiotelevisiva e
internet, da cui emergono molteplici possibilità di visione, che vanno dai
televisori a cui è aggiunta la connettività a internet, ai set-top box che
offrono contenuti audiovisivi ‘over-the-top’ (OTT)[2], per arrivare ai servizi di
media audiovisivi forniti da computer, fissi e portatili, tablet e altri
dispositivi mobili. I consumatori usano il tablet o lo smartphone mentre
guardano la tv, ad esempio per cercare ulteriori informazioni su quello che
stanno guardando o connettersi con amici o con il programma televisivo stesso. Sta sfumando rapidamente la linea di
demarcazione tra i modelli di fruizione comuni nel ventesimo secolo, cioè la
trasmissione lineare ricevuta attraverso il televisore, e gli attuali servizi a
richiesta forniti sul computer. Inoltre, poiché qualsiasi smartphone permette
la convergenza tra produzione e fruizione, è ipotizzabile che in futuro si
passerà dalla fruizione passiva alla partecipazione attiva. Si stima che entro il 2016[3] la maggioranza delle famiglie
dell’UE sarà in possesso di una tv dotata di connettività, contro i 40,4
milioni di apparecchi che si contavano alla fine del 2012[4]. Per quanto riguarda l’uso delle funzioni
permesse dalla connettività ad internet aggiunta al televisore, nel 2012 la
percentuale rilevata nel Regno Unito, la più alta nell’UE, ammontava all’11%
della base installata, rispetto al 44% in Cina, al 18% in Corea e al 17% in
India[5].
Negli Stati Uniti, entro il 2016 si prevede un incremento che farà passare dall’attuale
22,5% al 43,1% le famiglie che usano la tv connessa, comprese le connessioni
OTT e le consolle per videogiochi[6]. Se nell’UE si guarda ancora in generale la tv
in modo lineare per circa 4 ore al giorno[7],
l’esperienza della convergenza sta diventando realtà e gli attori del mercato
stanno progressivamente sviluppando e adattando i loro modelli di impresa. Oggi
la tecnologia già permette all’utente di creare, distribuire e accedere a tutti
i tipi di contenuti, indipendentemente dal momento, dal luogo o dal
dispositivo. L’idea della Commissione è cogliere l’opportunità offerta da quest’ambiente
tecnologico in evoluzione per garantire a tutti i cittadini europei un accesso
quanto più ampio possibile a contenuti europei diversificati e la più ampia
scelta di offerte di qualità elevata. La capacità tecnologica di fornire
contenuti legalmente accessibili agli utenti di tutta l’UE può anche
incentivare gli attori del mercato a creare nuovi tipi di contenuti. La necessità, per gli attori economici
privati, di incrementare l’innovazione e, per i politici, di offrire un
contesto adeguato e di riflettere sulle possibili risposte della politica
pubblica suscita i seguenti interrogativi: - come trasformare il processo di convergenza
all’interno di un mercato europeo più ampio in crescita economica e innovazione
imprenditoriale in Europa (capitolo 2)? - quali sono le implicazioni della convergenza
rispetto a valori come il pluralismo dei media, la diversità culturale e la
protezione dei consumatori, in particolare di categorie specifiche come i
minori (capitolo 3)? Dato che nei prossimi decenni diventerà sempre
più tangibile, la convergenza è destinata ad avere ripercussioni in futuro su
una serie di strumenti giuridici, come la direttiva sui servizi di media
audiovisivi[8],
che è al centro del presente libro verde, la direttiva sul commercio
elettronico[9]
e il quadro normativo delle comunicazioni elettroniche[10]. La presente consultazione non
si prefigge di raggiungere un risultato specifico, ma potrà aprire la strada a
possibili risposte a più lungo termine a livello politico e di
regolamentazione, in particolare collegando tra loro iniziative della
Commissione come la coalizione a favore di un’internet migliore per i ragazzi[11], le possibili attività da
intraprendere in risposta alla relazione del Gruppo di alto livello sui mezzi
di informazione e sul pluralismo[12]
e i lavori relativi alle iniziative di autoregolamentazione. 2. Crescita e innovazione Nel 2012 il 22% dei cittadini dell’UE usava un
dispositivo mobile per connettersi a internet[13].
Entro il 2016 si prevede che la maggior parte del traffico internet (in volume)
generato dai consumatori sarà costituito da video e che la maggior parte del
traffico IP sarà veicolato principalmente attraverso dispositivi mobili e
connessioni senza fili[14]. Cifre chiave — Consumo di contenuti audiovisivi in linea In Europa la spesa dei consumatori per video digitali (film e serie televisive diffuse via internet) nel 2011 ha raggiunto i 364,4 Mio EUR (+41,8% rispetto al 2010) su un mercato dei video fisici e digitali del valore di 9 493,8 Mio EUR (-4,6 % rispetto al 2010)[15]. Si stima che la domanda non soddisfatta di servizi di video a richiesta (VoD) proposti da operatori della televisione a pagamento di altri Stati membri oscilli tra 760 e 1 610 Mio EUR all’anno[16]. Si prevede che gli utenti di servizi video via internet passeranno entro il 2016 dai 792 milioni del 2011 a 1,5 miliardi globalmente [17]. Nel terzo trimestre del 2012 esistevano nell’UE 306 servizi di video a richiesta[18]. Ogni minuto si caricano su YouTube 72 ore di video. Per i fabbricanti di apparecchiature e gli
sviluppatori di tecnologia esistono numerose possibilità di rifornire un
mercato in crescita di prodotti innovativi, come interfacce intuitive e
soluzioni di accessibilità. Gli operatori di rete vedranno aumentare la domanda
di larghezza di banda, con impatti positivi sugli investimenti nelle reti ad
alta velocità. I creatori di contenuti potranno trovare modi nuovi di
raggiungere il più vasto pubblico possibile, di monetizzare le loro opere e di
sperimentare modi creativi di produzione e offerta di contenuti. Le emittenti
televisive potranno avvalersi di un maggior numero di piattaforme[19] per distribuire i loro
contenuti e moltiplicare le offerte interattive. I fattori chiave per tradurre in realtà
concreta questo potenziale sono noti: un mercato abbastanza ampio per poter
crescere, un ambiente concorrenziale, la volontà di cambiare modello di
impresa, l’interoperabilità e un’infrastruttura adeguata. Per costruire il
futuro dei media nell’era di internet, l’Europa deve permettere a questi
elementi di concretizzarsi promuovendo nel contempo i valori che stanno alla
base della regolamentazione dei servizi di media audiovisivi. 2.1. Considerazioni
relative al mercato La diversità culturale e linguistica che
caratterizza l’UE rappresenta un potenziale vantaggio competitivo sul mercato
mondiale, ma è stata considerata anche un problema in un ambiente su cui
agiscono effetti di rete. Gli effetti di rete nel mondo dei media e di
internet possono procurare un notevole vantaggio comparativo agli operatori e
ai fornitori che operano legalmente in un mercato senza confini, permettendo
loro di ottenere somme importanti e di sfruttare economie di scala. Gli
entranti che propongono contenuti audiovisivi in linea senza restrizioni territoriali
di accesso possono trasformare gli oltre 368 milioni di internauti dell’UE[20] in potenziali videospettatori,
sfidando in questo modo la posizione occupata dagli attori tradizionali. Questo
è quello che spesso riescono a fare le imprese statunitensi che penetrano con
successo nel mercato frammentato dell’UE. In Europa i consumatori di servizi di media
audiovisivi online spesso hanno a disposizione una scelta limitata e incontrano
divieti di accesso dovuti nella maggior parte dei casi a restrizioni geografiche.
Le applicazioni presenti sui televisori smart spesso sono limitate da
parametri nazionali e dalle impostazioni predefinite dai fabbricanti e molte
volte l’accesso ai contenuti di altri paesi dell’UE risulta bloccato[21]. La tecnologia contribuirà a superare questi
ostacoli. I produttori di contenuti, i fornitori di sottotitoli e i ricercatori
hanno cominciato ad allearsi per condividere le risorse linguistiche (ad es. i corpora
di sottotitoli[22]
in possesso dei produttori) e gli strumenti disponibili[23]. Come sarà il
consumatore del futuro a) Una
studentessa polacca che trascorre un soggiorno Erasmus a Londra potrà accedere
all’offerta audiovisiva di un operatore polacco usando la sua carta di credito
polacca, proprio come faceva a Cracovia, perché i servizi polacchi saranno
forniti a Londra. b) Il suo
compagno di appartamento, che viene dal Regno Unito e scrive una tesi sulle
opere di registi portoghesi, potrà accedere agevolmente ai materiali offerti da
fornitori di contenuti audiovisivi portoghesi. Spesso i due guarderanno in
contemporanea avvenimenti sportivi dei vari paesi dell’UE. Il libro verde sulla
distribuzione online di opere audiovisive ha cercato di far luce su alcuni
aspetti principalmente legati ai diritti d’autore[24]. La
Commissione pubblicherà i risultati di tale consultazione nel 2013. Nel
dicembre 2012[25] la Commissione ha ribadito il proprio impegno a elaborare un quadro
moderno del diritto d’autore ed ha approvato due piste d’azione parallele: un
dialogo strutturato con le parti interessate da tenere nel 2013 per affrontare
una serie di aspetti, come la portabilità dei contenuti oltre i confini
nazionali e l’accesso alle opere audiovisive, in cui occorre compiere
rapidamente progressi, e il completamento degli studi di mercato, delle valutazioni
di impatto e del lavoro di redazione legislativa, per poter adottare nel 2014
una decisione sull’opportunità o meno di proporre una riforma legislativa[26]. Il presente libro verde non approfondisce pertanto le tematiche
connesse al diritto d’autore. Sul fronte dell’offerta, l’odierno mondo dei
media è caratterizzato dalla concorrenza per accaparrarsi l’attenzione dei
consumatori. Gli attori del mercato (ad es. gli operatori della televisione a
pagamento, le emittenti gratuite di servizio pubblico e le emittenti
commerciali, i distributori di video a richiesta e i fabbricanti di
dispositivi) cercano di differenziare l’offerta fornendo contenuti premium (o
di grande richiamo), anche in esclusiva o su interfacce intuitive. Una maggiore
offerta di contenuti in termini di quantità e diversità sta modificando il
panorama dell’intrattenimento. Nel 2009[27]
le emittenti televisive dell’UE hanno investito circa un terzo delle loro
entrate in contenuti. Dei 34,5 miliardi di EUR spesi da tali emittenti per i
programmi, circa 15,6 miliardi sono serviti ad acquistare diritti, di cui
5,8 miliardi per i diritti sulle trasmissioni sportive e 9,8 miliardi per
l’acquisto di film e trasmissioni televisive[28].
I contenuti premium (eventi sportivi e film recenti di grande successo) creano
una forte domanda e procurano considerevoli entrate nel settore dell’audiovisivo.
La partecipazione di BT all’asta di diritti televisivi per la trasmissione
delle partite della Premier League (campionato di calcio inglese di serie A)
per le tre stagioni a partire dal 2013/14 si è conclusa con la cifra record di
3 miliardi di lire sterline, con un aumento del 71% rispetto alla vendita
dei diritti del triennio precedente[29].
Negli Stati Uniti si stima che nel 2011/12 Netflix abbia speso 4,8 miliardi di
dollari per comprare contenuti in streaming. Il successo può dipendere dalla capacità di
offerta costante di tale contenuto al pubblico. Il risvolto negativo dei
contratti esclusivi tra operatori di piattaforme e i fornitori di contenuti,
che sono fondamentali per l’ammortamento degli investimenti realizzati dai
produttori di contenuti, è che questi contratti possono limitare le possibilità
per altri attori sul mercato di fornire lo stesso contenuto al loro pubblico e
possono pertanto ostacolare l’ingresso di nuovi operatori. Inoltre, quando le piattaforme diventano molto
popolari tra gli utenti e si trasformano in un canale privilegiato con cui i
fornitori di contenuti raggiungono il pubblico, c’è da temere che esse
favoriscano certe imprese oppure i loro servizi nel caso delle imprese a
integrazione verticale. In aggiunta, la possibilità per queste piattaforme di
accedere a un’ampia gamma di dati degli utenti può conferire loro un ulteriore
vantaggio competitivo[30].
Alcuni Stati membri, come il Regno Unito, hanno valutato la necessità di
imporre obblighi ex ante per la diffusione di eventi sportivi di alto livello e
delle prime di film hollywoodiani, ritenuti indispensabili per l’operatività
dei concorrenti nel settore. Le regole di concorrenza dell’UE sono applicate
livello nazionale e dell’Unione per rimediare ai possibili abusi di potere di
mercato nei casi in cui un’impresa detenga una posizione dominante su mercato
rilevante. In questo contesto occorre garantire i presupposti perché si possa
creare un mercato rapido ed efficace in un mondo sempre più convergente. La Commissione è già intervenuta in molti casi
per garantire la concorrenza nelle vendite congiunte di diritti di trasmissione
sportiva[31].
Nei casi di concentrazione, essa ha accettato rimedi per garantire che i
diritti cinematografici e sportivi restino accessibili per i contenuti premium[32]. Al riguardo si può segnalare
la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sui rifiuti di
licenza[33].
Il rifiuto, da parte di un’impresa detentrice di una posizione dominante e
titolare di un diritto di autore, di dare accesso ad un prodotto o ad un
servizio indispensabile per esercitare una data attività può essere abusivo se
costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per il quale esiste una
domanda potenziale dei consumatori, se non sia giustificato e se sia idoneo ad
escludere qualsiasi concorrenza su un mercato derivato. Infine, nella causa
relativa alla Premier League, la Corte di giustizia ha statuito che se il
diritto della concorrenza dell’Unione non impedisce a un titolare di diritti di
concedere ad un unico licenziatario il diritto esclusivo di radiodiffusione di
un evento sportivo in uno o più Stati membri, lo stesso titolare di diritti non
può vietare al licenziatario esclusivo di effettuare prestazioni
transfrontaliere di servizi relativi alla trasmissione di tali incontri
sportivi[34].
E questo perché tale divieto permetterebbe al licenziatario di avere un’esclusiva
territoriale assoluta nella zona oggetto della rispettiva licenza, eliminando
in tal modo qualsiasi concorrenza tra i vari enti di radiodiffusione e
determinando un contingentamento del mercato interno in virtù dei diritti di
esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione. Solleva considerazioni legate alla concorrenza
anche il finanziamento delle emittenti radiotelevisive di servizio pubblico. Le
emittenti di servizio pubblico spesso estendono le loro attività al mondo
digitale attraverso applicazioni e siti internet. Se alcuni attori sono a
favore di tale estensione, altri vi riscontrano una concorrenza diretta con le
proprie offerte commerciali che non beneficiano di finanziamenti pubblici. Nel
2009 la Commissione ha adottato una comunicazione sull’applicazione delle norme
sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva alla
luce dei nuovi sviluppi tecnologici, come la moltiplicazione delle piattaforme
e delle tecnologie di distribuzione. La comunicazione richiede l’introduzione
di un test ex ante, che comporta una consultazione pubblica sui nuovi servizi
di portata rilevante avviati dalle emittenti pubbliche e permette agli Stati
membri di valutare l’impatto di un nuovo servizio sul mercato e di bilanciarne
l’effetto in rapporto al suo valore per la società. DOMANDE PER LA
CONSULTAZIONE PUBBLICA (1)
Quali sono i fattori che permettono alle aziende
statunitensi di imporsi sul mercato frammentato dell’UE, nonostante le barriere
linguistiche e culturali, mentre molte imprese dell’UE fanno fatica a
riuscirci? Quali sono i fattori che ostacolano le imprese dell’UE? (2)
Quali sono i fattori che influenzano la
disponibilità di contenuti premium? Esistono attualmente pratiche, a livello di
mercato all’ingrosso dei contenuti premium, che incidono sull’accesso al
mercato e sulla sostenibilità dell’attività delle imprese? In caso affermativo,
quali sono le conseguenze per i consumatori? C’è bisogno di un intervento di
regolamentazione che vada oltre l’applicazione delle regole di concorrenza in
vigore? (3)
Esistono ostacoli che richiedono un intervento di
regolamentazione per l’accesso alle piattaforme? 2.2. Modelli
di finanziamento La convergenza sempre più stretta, la modifica
del comportamento dei consumatori[35]
e l’emergere di nuovi modelli d’impresa hanno un impatto sul finanziamento
della produzione audiovisiva. I formati delle serie e dei programmi
televisivi[36]
sono sempre più venduti in Europa, talora adattati al gusto locale, e sempre
più esportati in altre parti del mondo[37].
Il potenziale per una più stretta cooperazione nelle produzioni sembra essere
maggiore dove le barriere linguistiche sono minori, ad esempio nel caso dei
programmi per bambini o dei documentari. Oltre agli spettacoli televisivi
sviluppati da produttori professionisti, possono raggiungere un pubblico
considerevole anche i contenuti generati dagli utenti, eventualmente integrati
nella programmazione lineare delle emittenti radiotelevisive. Inoltre, gli
operatori OTT potrebbero proporre proprie serie e spettacoli televisivi in
diretta e acquisire diritti per contenuti premium. Gli Stati membri hanno elaborato varie
modalità di promozione delle opere europee, anche per facilitarne la
produzione, il finanziamento e la distribuzione a un pubblico più ampio. La
direttiva sui servizi di media audiovisivi ha fissato le percentuali di opere
europee e indipendenti che le emittenti dell’UE hanno l’obbligo di trasmettere.
Per i servizi di media audiovisivi non lineari l’obbligo di promuovere le opere
europee è formulato in maniera più flessibile e prevede la possibilità di
chiedere un contributo finanziario alle emittenti e ai fornitori di servizi a
richiesta allo scopo di sostenere la produzione di opere europee. Tuttavia,
anche se in generale rispettano gli attuali obblighi regolamentari, gli Stati
membri concentrano i loro sforzi sulle produzioni nazionali. Le opere europee
non nazionali rappresentano solo l’8,1%[38]
delle ore di trasmissione nell’UE. La tendenza delle piattaforme di video a
richiesta di investire in contenuti originali dimostra che questi nuovi attori
sono anche nuovi potenziali investitori in contenuti audiovisivi. Data la
dinamica di incremento dei servizi a richiesta e l’attuale contributo alla
produzione di opere europee richiesto alle emittenti, in alcuni Stati membri si
sta discutendo in merito alla possibilità di chiedere un contributo al finanziamento
dei contenuti alle nuove imprese del web e che sono direttamente coinvolte
nello sfruttamento di tali contenuti. In questa ipotesi potrebbero porsi
problemi specifici per il contributo di attori non europei. DOMANDE PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA (4)
Gli attuali obblighi previsti dalla direttiva sui
servizi di media audiovisivi costituiscono il modo migliore per promuovere la
creazione, la distribuzione, la disponibilità e l’attrattiva commerciale delle
opere europee? (5)
La convergenza e il mutato comportamento dei
consumatori in che modo influenzeranno l’attuale sistema di finanziamento dei
contenuti? I diversi attori della nuova catena del valore in che modo
contribuiscono al finanziamento? 2.3. Interoperabilità
della tv connessa I servizi e i dispositivi televisivi connessi
sono soggetti a una serie di norme specifiche ai settori della radiodiffusione,
delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni[39]. La convergenza ripropone il
dibattito sull’approccio da seguire in fatto di normalizzazione, tenendone
presenti i vantaggi (economie di scala e interoperabilità) e gli svantaggi
(rischio di congelare l’innovazione). La norma
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) è una norma dell’ETSI applicata da un
certo numero di emittenti, fornitori di contenuti, reti e fabbricanti di
dispositivi per i consumatori in Europa[40],
destinata a collegare i contenuti trasmessi attraverso la radiodiffusione e la
banda larga. Una delle funzionalità[41]
della norma HbbTV è mettere a disposizione il contenuto diffuso sulla banda
larga attraverso il segnale di radiodiffusione. Un altro approccio è una
soluzione di piattaforma completa su cui collaborano le emittenti e gli
operatori di rete, come nell’esempio britannico di YouView[42]. In Italia, soprattutto per
motivi storici, per la tv connessa si usa la norma MHP[43]. Spesso succede che non sia possibile
modificare le impostazioni di una tv connessa comprata in uno Stato membro per
poter ricevere servizi forniti da altri Stati membri[44] e che l’apparecchio non
risponda all’impulso nel segnale di radiodiffusione trasmesso legittimamente a
partire da un altro Stato membro. Succede anche che alcuni fabbricanti
configurano i loro dispositivi in modo da limitare la gamma di servizi e
applicazioni a cui si può accedere. Alcuni Stati membri hanno elaborato
specifiche nazionali basate sulla norma HbbTV, ma in certi casi le applicazioni
che seguono queste specifiche nazionali non sono pienamente compatibili con i
dispositivi in altri paesi. In più, in certi casi negli apparecchi sono inseriti
particolari meccanismi tecnici (come la gestione dei diritti digitali - DRM)
destinati a rispondere alle aspettative degli attori nazionali. Per gli
sviluppatori di applicazioni, l’esistenza di norme diverse comporta la
necessità di rielaborare i loro prodotti in funzione dei dispositivi specifici[45]. DOMANDE PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA (6)
È necessario l’intervento dell’Unione europea per
superare la frammentazione effettiva o potenziale e garantire l’interoperabilità
al di là dei confini nazionali? È necessario elaborare nuove norme o aggiornare
le norme in vigore sul mercato? 2.4. Infrastruttura
e spettro radio La fornitura di flussi di contenuti
audiovisivi multipli in definizione alta o ultra alta, compreso l’uso in
parallelo e la 3D, richiederà probabilmente – anche in presenza di una
tecnologia di compressione perfezionata - un aumento della larghezza di banda
necessaria per guardare i contenuti su internet fino a 100 Mbit/s e oltre. Nell’Agenda
digitale europea[46]
la Commissione ha adottato una politica globale per favorire lo sviluppo della
banda larga e ha proposto il Meccanismo per collegare l’Europa destinato a
promuovere investimenti mirati all’infrastruttura a livello europeo[47]. Inoltre, recentemente la
Commissione ha svolto una consultazione pubblica su specifici aspetti legati a
trasparenza, gestione del traffico e passaggio a una Internet aperta[48] e intende fornire ulteriori
orientamenti in materia. Alle emittenti radiotelevisive è stata finora
riservata una porzione specifica di spettro radio che costituisce una preziosa
risorsa pubblica per creare la propria e altrui programmazione. Tuttavia, si è
constatato che la riassegnazione di parte del dividendo digitale realizzata in
seguito all’abbandono della trasmissione del segnale di radiodiffusione analogico,
vale a dire la banda di frequenza a 800 MHz, permette di ottenere un
significativo beneficio netto per sviluppare l’accesso alla banda larga senza
fili nelle regioni periferiche. Questo fatto è stato confermato dal programma
sulla politica dello spettro radio[49]
che ha fissato un obiettivo di 1 200 MHz di frequenze da destinare alla
banda larga senza fili, il che rappresenta una pressione ancora maggiore sulle
risorse di spettro disponibili. Le risorse di spettro possono agevolare la
fornitura di contenuti audiovisivi via satellite e via terrestre, oltre che la
funzionalità interattiva necessaria per la fornitura di contenuti e servizi
supplementari. La convergenza pone ora il problema del ruolo futuro della
radiodiffusione terrestre nella fornitura di tali servizi. Gli operatori del
settore stanno esplorando sempre più modelli ibridi in grado di combinare i
vantaggi della banda larga per rispondere alle richieste individuali di
fornitura di contenuti con l’efficienza dell’emittenza radiotelevisiva nel
rendere i contenuti simultaneamente disponibili per il grande pubblico (ad es.
eventi sportivi o spettacoli in diretta). DOMANDE PER LA
CONSULTAZIONE PUBBLICA (7)
Quale rilevanza hanno le differenze tra singole
piattaforme che offrono contenuti (ad es. radiodiffusione terrestre o via
satellite, banda larga cablata compreso il cavo, banda larga mobile) a livello
di esperienza concreta dei consumatori e di obblighi di servizio pubblico? (8)
Quali modelli di allocazione e condivisione delle
frequenze potrebbero offrire opportunità di sviluppo alla radiodiffusione, alla
banda larga mobile e ad altre applicazioni (come apparecchiature di
programmazione) veicolate nelle stesse bande di frequenza? (9)
Quali sono i bisogni di ricerca specifici da
soddisfare riguardo allo spettro radio per agevolare una simile evoluzione? 3. Valori I valori che ispirano la regolamentazione dei
servizi di media audiovisivi in Europa si sono concretizzati in norme a
sostegno della libertà di espressione e del pluralismo dei media, per la
promozione della diversità culturale[50],
la protezione dei dati personali e la protezione dei consumatori, in
particolare di categorie di vulnerabili come i minori e le persone con
disabilità. La sfida è come adottare le scelte politiche giuste per rafforzare
il rispetto di questi valori in un ambiente convergente. 3.1. Quadro
di regolamentazione Il criterio principale alla base della
regolamentazione dei servizi di media audiovisivi a livello dell’UE è il
mercato interno, in particolare incentrato sul principio del paese di origine
come concetto fondamentale. Questo “mercato unico europeo della televisione”
comporta una serie minima di norme comuni che disciplinano aspetti come la
pubblicità, la protezione dei minori e la promozione di opere audiovisive
europee. La neutralità tecnologica promossa dalla
direttiva sui servizi di media audiovisivi significa che gli stessi servizi
sono regolamentati nello stesso modo indipendentemente dal dispositivo che ne
permette la fruizione. Tuttavia, tale direttiva distingue tra servizi lineari
(trasmissioni televisive) e non lineari (a richiesta)[51], perché nel caso dei servizi a
richiesta il grado di controllo da parte del consumatore è molto più elevato il
che giustifica una regolamentazione meno stringente per certi aspetti. Le disposizioni della direttiva sui servizi di
media audiovisivi si applicano soltanto ai fornitori di servizi di media. La
definizione di questo concetto si basa sulla nozione di responsabilità
editoriale[52].
Finché il fornitore è responsabile della scelta dei contenuti e ne determina le
modalità di organizzazione, i suoi servizi sono soggetti alle disposizioni
della direttiva anche se il contenuto è fornito attraverso internet. È destinata ad aumentare sempre di più la
concorrenza tra servizi lineari e non lineari, che offrono sullo stesso
schermo, o talvolta addirittura attraverso due canali di trasmissione, lo
stesso contenuto allo stesso pubblico. Dato che le nuove forme di contenuto a
richiesta assomigliano sempre di più a un contenuto lineare che non richiede
alcun intervento, la differenza tra servizi lineari e non lineari potrebbe
sfumare agli occhi del consumatore. Se in un mondo convergente si dovesse
considerare che i modi di fornitura lineare e non lineare di contenuti simili
sono legati da un rapporto di concorrenza, le attuali differenze tra i regimi
che li disciplinano potrebbero certamente creare distorsioni in tale rapporto.
D’altro canto, se il grado di controllo esercitato dal consumatore resta una
caratteristica importante per gli utenti, una regolamentazione differenziata
conserverebbe una sua logica. Per questo i decisori politici dovranno
riflettere al modo in cui questi cambiamenti incideranno sia sulla percezione
che il consumatore ha dei servizi ricevuti che sull’efficacia degli strumenti
attuali. La direttiva sui servizi di media audiovisivi
si applica esclusivamente ai fornitori che sono soggetti alla giurisdizione
dell’Unione europea. I servizi di media audiovisivi forniti via satellite sono
soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro se il collegamento
terra-satellite (up-link) è situato in quello Stato membro oppure se la
capacità del satellite utilizzato è "di competenza di tale Stato
membro"[53].
Queste norme non si applicano ai contenuti forniti attraverso internet a
partire da paesi extra UE a destinazione di paesi dell’UE. Dato che è sempre più facile accedere via
internet e via satellite a servizi di media offerti da paesi terzi, per poter
stabilire la giurisdizione cui sono soggetti tali servizi sarà necessario
valutare se e come affrontare il problema della sovrapposizione di competenze.
Lo stesso tipo di problemi si sta discutendo nel campo della protezione dei
dati. La fornitura di servizi non lineari è
affrontata anche dalla direttiva sul commercio elettronico. In un ambiente convergente
il rapporto tra tale direttiva e la direttiva sui servizi di media audiovisivi
emerge con maggiore evidenza[54].
Lo stesso vale anche nel caso della legislazione in materia di protezione dei
dati, perché il trattamento dei dati personali spesso costituisce il
presupposto per il funzionamento di nuovi servizi, nonostante che molto spesso
gli interessati non siano del tutto consapevoli del fatto che i loro dati
personali vengono raccolti e trattati. Poiché i dati generati durante la
fruizione di servizi di media audiovisivi sono riferibili ad una persona fisica
identificata o identificabile, essi costituiscono dati personali e di
conseguenza rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sulla
protezione dei dati (95/46/CE)[55].
Un altro campo pertinente della regolamentazione è costituito dalla protezione
dei consumatori[56].
Date le dimensioni mondiali di internet e la
sua complessità, l’autoregolamentazione appare un idoneo complemento all’approccio
regolamentare. Nel 2012 la Commissione ha avviato un processo[57] con le imprese e altre parti
interessate finalizzato a elaborare un codice di buone pratiche in materia di
autoregolamentazione e coregolamentazione, che è sfociato nell’elaborazione di
principi destinati a migliorare l’efficacia in questo campo[58]. Questi principi dovrebbero essere considerati
un punto di riferimento nei processi di autoregolamentazione e
coregolamentazione già menzionati nella direttiva sui servizi di media
audiovisivi[59].
In un mondo sempre più convergente, l’alfabetizzazione
mediatica assume importanza anche per i vari tipi di pubblico a prescindere
dalla fasce di età. La Commissione ha elaborato varie politiche per l’educazione
ai media, oltre a quelle previste dalla direttiva sui servizi di media
audiovisivi[60].
L’alfabetizzazione ai media è generalmente definita come la capacità di
accedere ai media, di comprendere e valutare criticamente diversi aspetti dei
media e dei loro contenuti e di creare comunicazioni in una varietà di contesti[61]. DOMANDE PER LA
CONSULTAZIONE PUBBLICA (10)
Data la convergenza tra i media, esistono prove di
distorsioni del mercato causate dalla differenza di regolamentazione tra i
servizi lineari e non lineari? In caso affermativo, quale potrebbe essere il
modo migliore per ovviare a tali distorsioni, fermi restando i valori sottesi
al quadro normativo dell’UE sui servizi di media audiovisivi? (11)
È necessario adattare la definizione di fornitori
di servizi di media e/o il campo di applicazione della direttiva sui servizi di
media audiovisivi per assoggettare a tutti o a parte dei suoi obblighi coloro
che adesso ne sono esclusi? Oppure ci sono altri modi di proteggere i valori?
In quali settori si potrebbero considerare prioritarie l’autoregolamentazione o
la coregolamentazione? (12)
Quale sarebbe l’incidenza di un cambiamento di
approccio regolamentare nel settore audiovisivo sul principio del paese di
origine e quindi sul mercato unico? (13)
La convergenza crescente nel panorama audiovisivo
mette alla prova in modi nuovi il rapporto tra le disposizioni della direttiva
sui servizi di media audiovisivi e quelle della direttiva sul commercio
elettronico? In quali settori? Potete indicare esempi concreti? (14)
Quali iniziative a livello europeo potrebbero
contribuire a migliorare il livello della alfabetizzazione mediatica in Europa? 3.2. Pluralismo
e libertà dei media[62] La libertà e pluralismo dei media sono sanciti
dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La
direttiva sui servizi di media audiovisivi[63]
e le regole di concorrenza, a livello nazionale e unionale, contribuiscono a
preservare il pluralismo dei media. Attraverso internet i cittadini hanno accesso
a una quantità ineguagliata di informazioni e contenuti che va ben oltre le
offerte nazionali e possono pertanto partecipare alla formazione dell’opinione
pubblica: questo facilita la libertà di espressione e rafforza la pluralità di
opinioni. Nello stesso tempo, cambiano i modi in cui le
persone si relazionano all’informazione: grazie ai meccanismi di filtraggio, in
particolare la personalizzazione dei risultati di ricerca, è più probabile che
gli utenti ricevano notizie nei settori di loro interesse e da una prospettiva
che condividono. Da un lato, tali meccanismi di personalizzazione e filtraggio
hanno un evidente potenziale di affermazione e coinvolgimento dei cittadini,
perché permettono loro di destreggiarsi nel mare magnum di informazioni che
caratterizza il mondo digitale e di ricevere servizi su misura che
corrispondono alle loro esigenze personali; dall’altro, potrebbe risultarne
indebolito il ruolo dei media in quanto editori nella sfera pubblica e
rafforzato invece il ruolo dei fornitori di piattaforme, ad es. delle imprese
del web. Queste ultime potrebbero non solo stabilire quali contenuti siano
accessibili, ma anche interferire sulle scelte, per es. dando maggiore o minore
rilievo ai contenuti che presentano, limitando la possibilità per l’utente di
cambiare le impostazioni del menu o restringendo determinate applicazioni.
Questo influenzerebbe di fatto la scelta dei cittadini di accedere alle offerte
dei media che rappresentano una pluralità di opinioni e potrebbe condurre ad
una situazione in cui i cittadini si ritrovano in una condizione di
vulnerabilità senza rendersene conto. La disponibilità di varie piattaforme che
offrono contenuti di valore agli utenti e l’apertura di tali piattaforme sono
condizioni importanti per la vivacità del panorama dei media. Per la trasmissione al pubblico di specifici
canali radiofonici e televisivi gli Stati membri possono imporre agli operatori
di rete obblighi di trasmissione ragionevoli, se un numero significativo di
utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di accesso a tali
canali[64].
Nei casi in cui la possibilità di raggiungere il pubblico potrebbe dipendere da
scarse risorse di trasmissione, questo sarebbe un modo per garantire la
fornitura di canali specifici se gli Stati membri ritengono che la
disponibilità di tali contenuti sia necessaria per obiettivi di interesse
generale. In presenza della banda larga, la capacità di trasmissione non
costituisce una limitazione nella scelta dei contenuti a disposizione degli
spettatori. L’accessibilità del “contenuto di interesse
generale”, anche nell’ambiente online, potrebbe essere limitata, nella pratica,
dalle decisioni delle imprese, come ad es. quelle dei fabbricanti di
apparecchiature e/o degli operatori delle piattaforme alle quali danno accesso
tali apparecchiature, oppure degli stessi fornitori di contenuti[65]. Gli Stati membri possono anche specificare i
servizi di radiodiffusione digitale ai quali è obbligatorio garantire l’accesso
e le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori l’obbligo
di fornire l’accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)[66]. Anche nei casi in cui il contenuto sia
accessibile, trovare un “contenuto di interesse generale” in un ambiente
multicanale sofisticato potrebbe risultare difficile per gli spettatori. Per
questo gli Stati membri hanno anche la facoltà di imporre obblighi relativi
alla presentazione delle guide elettroniche ai programmi e di analoghi menu e
interfacce di navigazione[67]. DOMANDE PER LA
CONSULTAZIONE PUBBLICA (15)
La possibilità di predefinire una scelta attraverso
meccanismi di filtraggio, come le funzioni di ricerca, dovrebbe essere
assoggettata ad un intervento pubblico a livello dell’UE ? (16)
In considerazione della sempre maggiore convergenza
tra servizi lineari e non lineari su piattaforme comuni quale dovrebbe essere
il campo di applicazione delle disposizioni attualmente in vigore in materia di
accesso (articolo 6 della direttiva accesso) e di servizio universale (articolo
31 della direttiva servizio universale)? In un ambiente convergente tra banda
larga e radiodiffusione, è necessario garantire in particolare che i contenuti
di interesse generale siano accessibili e facili da trovare e guardare? 3.3. Comunicazioni
commerciali La direttiva sui servizi di media audiovisivi
limita la durata della trasmissione di pubblicità televisiva a 12 minuti all’ora
e stabilisce criteri relativi alla pubblicità di certi prodotti e alla
pubblicità nei confronti dei minori. Le disposizioni qualitative si applicano
sia ai servizi lineari che non lineari, mentre le disposizioni quantitative si
applicano solo ai servizi lineari. Data la crescente concorrenza tra servizi
lineari e non lineari e poiché questi ultimi potrebbero essere forniti da
fornitori non soggetti alla giurisdizione dell’Unione europea, le emittenti
europee temono che tale asimmetria sia per loro pregiudizievole. In un contesto di convergenza, determinate
tecniche pubblicitarie innovative mettono alla prova le norme esistenti. La
Commissione è stata informata delle preoccupazioni suscitate dalle
sovrapposizioni pubblicitarie[68]
che vengono fatte apparire nei servizi lineari di radiodiffusione e le è stato
chiesto se questo fenomeno non potrebbe rimettere in discussione lo scopo
principale della regolamentazione sulla pubblicità e in particolare se sia
possibile far apparire tali sovrapposizioni con o senza il consenso degli
utenti e delle emittenti. Anche le comunicazioni commerciali occulte nell’ambiente
web possono essere problematiche. La personalizzazione delle offerte di
contenuti può essere vantaggiosa sia per i consumatori che per chi inserisce la
pubblicità, ma può dipendere da strumenti problematici in fatto di protezione
dei dati personali. La normativa europea in materia di protezione dei dati[69] può aumentare la fiducia dei
consumatori nei modelli d’impresa innovativi, il che corrisponde all’obiettivo
dichiarato nella proposta della Commissione di riforma del quadro normativo
dell’UE presentata nel gennaio 2012[70].
Il settore della pubblicità ha adottato un sistema di autoregolamentazione[71] per la pubblicità
comportamentale in linea, che in futuro potrebbe essere esteso anche ai video
pubblicitari, oltre ai messaggi pubblicitari che vengono fatti apparire sullo
schermo. Andrebbero prese in considerazione anche le iniziative di
normalizzazione promosse dal settore, come la Do Not Track (DNT)[72]. DOMANDE PER LA
CONSULTAZIONE PUBBLICA (17)
Le norme in vigore della direttiva sui servizi di
media audiovisivi in merito alle comunicazioni commerciali continueranno ad
essere adeguate via via che la convergenza diventerà realtà? Potete fornire
esempi concreti? (18)
Quali potrebbero essere gli strumenti regolamentari
più appropriati per affrontare la rapida evoluzione delle tecniche
pubblicitarie? C’è margine per la autoregolamentazione/coregolamentazione? (19)
Chi dovrebbe avere l’ultima parola quando si tratta
di accettare o no l’apparizione di sovrapposizioni pubblicitarie, o altre
tecniche innovative, sullo schermo? 3.4. Tutela
dei minori La continuità di contenuti trasmessi dai
canali di trasmissione lineari e non lineari, regolamentati in modo diverso tra
loro, indebolisce l’incidenza dell’attuale regime di regolamentazione delle
trasmissioni lineari sull’accesso dei bambini ai contenuti. Rimane infatti
problematica la verifica dell’età effettiva, anche nel caso dell’accesso di
adolescenti ai contenuti. A causa delle differenze nell’approccio regolamentare
ai vari tipi di contenuto presentati sullo schermo, per gli utenti può
risultare difficile stabilire quali sono le autorità presso cui possono
sporgere denuncia[73].
Nella "Strategia europea per un’internet
migliore per i ragazzi" avviata nel maggio 2012[74] la Commissione sostiene che è
necessario elaborare più contenuti di qualità per i ragazzi e proteggerli
quando sono connessi a internet. È stata creata una coalizione, alla quale
hanno aderito 31 imprese leader in tutta la catena del valore, allo scopo di
sviluppare attraverso un processo di autoregolamentazione misure adeguate per
realizzare cinque azioni chiave: i) strumenti di segnalazione semplici e
affidabili per l’utente; ii) impostazioni di privacy adatte all’età; iii)
maggior ricorso alla classificazione dei contenuti; iv) maggior diffusione e
disponibilità dei controlli parentali e v) effettiva rimozione di materiale
riguardante gli abusi perpetrati sui minori. Alcune di queste azioni sono
connesse alla direttiva sui servizi di media audiovisivi e potrebbero essere
sostenute tramite una modifica della legislazione. I risultati collettivi
raggiunti e gli impegni sono stati resi pubblici insieme a raccomandazioni di
buone pratiche e le imprese hanno presentato dichiarazioni individuali in
merito all’attuazione di tali raccomandazioni. La Commissione continuerà a
collaborare con la coalizione come piattaforma di discussione dei progressi
compiuti nel 2013. DOMANDE PER LA
CONSULTAZIONE PUBBLICA (20)
Le disposizioni in vigore della direttiva sui
servizi di media audiovisivi sono adeguate ad affrontare i problemi connessi
alla protezione dei minori in un mondo mediatico convergente? (21)
Finora l’utilizzazione degli strumenti di controllo
parentale appare limitata, benché questo tipo di strumenti siano sempre più
presenti nei dispositivi e nelle piattaforme usate per accedere ai contenuti.
Quali meccanismi sarebbero utili per sensibilizzare i genitori all’esistenza di
questi strumenti? (22)
Quali potrebbero essere le misure adeguate per
verificare l’età effettiva degli utenti di un contenuto audiovisivo in linea? (23)
Sarebbe opportuno modificare la direttiva sui
servizi di media audiovisivi perché contempli in particolare anche temi come il
controllo parentale e la classificazione e la valutazione dei contenuti su
tutti i canali di trasmissione? (24)
Sarebbe opportuno informare meglio gli utenti e
metterli in grado di sapere a chi rivolgersi per esprimere commenti o inviare
denunce in merito ai vari tipi di contenuti? I meccanismi attuali di
trattamento delle denunce sono appropriati? (25)
Le attuali modalità di risposta alle denunce (mezzi
finanziari, regolamentari o di altro tipo) sono adatte a trattare adeguatamente
le segnalazioni di contenuti illeciti o nocivi, in particolare quelli che
coinvolgono bambini? Quali dovrebbero essere le responsabilità/i ruoli
rispettivi delle autorità pubbliche, delle ONG e dei fornitori di prodotti e
servizi nel garantire che sia fornita una risposta adeguata alle denunce e alle
segnalazioni di contenuti illeciti o nocivi ? 3.5. Accessibilità
per le persone con disabilità Oggi più che mai la tecnologia offre
molteplici possibilità di assistere le persone con disabilità visive, uditive o
cognitive, ma queste possibilità rischiano di essere vanificate se non si
produce contenuto accessibile (ad es. sottotitoli, uso della lingua dei segni o
audio descrizione) o non lo si rende disponibile agli utenti finali. La direttiva sui servizi di media audiovisivi
già obbliga gli Stati membri a incoraggiare i fornitori di servizi di media a
rendere tali servizi gradualmente accessibili alle persone con disabilità
visive o uditive. L’attuazione di queste disposizioni è molto diversa nei vari
Stati membri. I servizi di accessibilità potrebbero essere inclusi negli
obblighi di trasmissione imposti dagli Stati membri. La Commissione ha presentato una proposta di
direttiva sull’accessibilità dei siti web[75]
e sta esplorando come sia possibile migliorare ulteriormente la situazione dell’accessibilità
di beni e servizi sul mercato dell’UE; inoltre, fisserà obblighi generali di
accessibilità nell’Atto europeo per l’accessibilità di prossima adozione. Entro
la fine del 2013 è prevista l’adozione di una norma europea che copre anche gli
aspetti audiovisivi legati all’accessibilità. DOMANDE PER LA
CONSULTAZIONE PUBBLICA (26)
Secondo voi è necessaria una maggiore
normalizzazione in questo campo? (27)
Con quali incentivi si potrebbero incoraggiare gli
investimenti in servizi innovativi per le persone con disabilità? 4. Prossime tappe Tutti i soggetti interessati sono invitati a
presentare commenti e osservazioni sulle idee illustrate nel presente libro
verde, inviando le risposte alle domande specifiche in esso contenute al
seguente indirizzo: CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu Commissione europea Direzione generale delle Reti di
comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie Unità G1 Ufficio BU25 05/181 B - 1049 Bruxelles In questo contesto la Commissione può
organizzare riunioni o partecipare a riunioni con le parti interessate, in
particolare imprese, consumatori, investitori, membri del Parlamento europeo e
membri del Consiglio. Invitiamo a trasmettere osservazioni e
commenti entro il 31 agosto 2013. I contributi ricevuti saranno pubblicati sul
sito internet della DG CONNECT salvo espressa richiesta contraria del loro
autore. Per maggiori informazioni sul trattamento riservato ai dati personali e
ai contributi, si prega di leggere l’informativa sul trattamento dei dati
personali allegata alla presente consultazione. [1] Per un glossario trilingue (inglese, francese e tedesco)
dei termini usati si veda http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connectedTV. [2] Gli operatori OTT (over the top) forniscono
contenuti audiovisivi online senza essere essi stessi servizi di comunicazione
elettronica, né fornitori di rete. [3] IHS Screen Digest. [4] IHS Screen Digest. [5] http://www.prnewswire.com/news-releases/western-viewers-fall-behind-in-the-web-connected-tv-revolution-168126616.html . [6] Fonte: e-marketer. [7] Yearbook of the European Audiovisual Observatory,
Volume II, pag. 171. [8] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi
di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). [9] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000,
pag. 1). [10] Ad esempio l’articolo 31 della direttiva servizio
universale, la politica dello spettro radio, l’articolo 6 della direttiva
accesso. [11] http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/creating-better-internet-kids. [12] http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf. [13] Eurostat 2012 Accesso mobile a internet – Privati
(isoc_ci_im_i). [14] http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-481360_ns827_Networking_Solutions_White_Paper.html.
[15] International Video Federation Yearbook 2012. [16] http://ec.europa.eu/internal_market/media/docs/elecpay/plum_tns_final_en.pdf. [17] http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=888280. [18] Osservatorio europeo dell’audiovisivo, considerate tutte
le piattaforme: internet pura, vendita in linea, consolle di videogiochi, cavo,
televisione su protocollo internet (IPTV), set-top box dedicati, smartphone,
smart tv, video a richiesta in modalità push (satellitare, televisione digitale
terrestre) tranne le app su iTunes e su Google Play App Store. Non compresi: archivi,
trailer, serie televisive, programmi per adulti, formazione, cataloghi per i
canali specializzati nella trasmissione di film. [19] Le piattaforme possono essere integrate dal fabbricante
nel dispositivo o fornite da altri attori come gli operatori di comunicazione
elettronica e di diffusione via cavo, operatori OTT o emittenti televisive. [20] http://www.internetworldstats.com/stats9.htm. [21] Studio sul potenziale economico dei servizi di media
audiovisivi transnazionali a pagamento, realizzato per conto della Commissione
europea da TNS opinion, Plum, the futures company nel gennaio 2012, http://ec.europa.eu/internal_market/media/elecpay/index_en.htm#maincontentSec1. [22] Le agenzie di sottotitolaggio o i distributori/produttori
di film detengono vasti corpora (banche dati) di sottotitoli, spesso
parallelamente in varie lingue. Si tratta di un materiale greggio molto
prezioso per sviluppare sistemi di traduzione automatica personalizzati. [23] Ad es. SUMAT (www.sumat-project.eu), SAVAS (www.fp7-savas.eu)
e il programma di lavoro TIC del 2013, pag. 47 http://cordis.europa.eu/fp7/ict/docs/ict-wp2013-10-7-2013-with-cover-issn.pdf. [24] Libro verde sulla distribuzione online di opere
audiovisive nell’Unione europea - Verso un mercato unico del digitale:
opportunità e sfide, COM(2011) 427 final. [25] Comunicazione della Commissione sui contenuti del mercato
unico digitale, COM(2012) 789 final. [26] Saranno affrontati i seguenti aspetti: territorialità nel
mercato interno, armonizzazione, limitazioni e deroghe ai diritti d’autore
nell’era digitale, frammentazione del mercato dei diritti d’autore nell’UE e
come migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione rafforzandone la
legittimità nel più ampio contesto della riforma dei diritti d’autore. [27] Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
- Prima relazione relativa all’applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della
direttiva 2010/13/UE per il periodo 2009-2010: promozione delle opere europee
nei servizi di media audiovisivi programmati o a richiesta, COM/2012/0522. [28] Studio finale sull’attuazione delle disposizioni della
direttiva sui servizi di media audiovisivi in merito alla promozione delle opere
europee nei servizi di media audiovisivi, 13 dicembre 2011. [29] http://www.guardian.co.uk/media/2012/jun/13/premier-league-tv-rights-3-billion-sky-bt. [30] Cfr. anche il punto 3.1 sulla protezione dei dati. [31] Caso COMP/38.173 — Vendita congiunta dei diritti di
trasmissione relativi alla FA Premier League, Caso COMP/C-2/37.214 — Vendita
congiunta dei diritti di trasmissione relativi al campionato di calcio tedesco
(Bundesliga)] e caso COMP/C.2-37.398 – Vendita congiunta dei diritti della UEFA
Champions League. [32] Caso COMP/M.2876 Newscorp//Telepiù. [33] Causa C-418/01, IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC
Health GmbH & Co. KG, [2004] Raccolta, pag. I-5039. [34] Procedimenti riuniti C-403/08 e C-429/08, Football
Association Premier League Ltd & Others c. QC Leisure & Others - Karen
Murphy c. Media Protection Services Ltd, sentenza del 4 ottobre 2011. Si veda anche la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni relativa ad un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato
unico digitale del commercio elettronico e dei servizi online dell’11 gennaio 2012,
pag. 7. [35] La spesa dei consumatori per l’acquisto di DVD è scesa del
7,7% tra il 2010 e il 2011, mentre la spesa per i video a richiesta è salita
del 20,1% per raggiungere 1,2 miliardi di euro (The European Video Yearbook, 2012,
pag. 7). Tra il 2008 e il 2010 il tempo trascorso a guardare video in linea nel
Regno Unito è più che raddoppiato e ha raggiunto i 31 minuti al giorno, mentre
in Francia è aumentato del 104% e ha raggiunto 24 minuti al giorno. Fonte:
Cimscore. [36] Cfr. nota 28: secondo lo studio sull’attuazione della direttiva
sui servizi di media audiovisivi per quanto riguarda la promozione delle opere
europee, nel periodo 2006-2008 l’esportazione di formati dall’Europa a
destinazione dell’America settentrionale e meridionale e dell’Asia rappresenta 5 084
ore di trasmissione e gli scambi intraeuropei di formati equivalgono a 19 995
ore di trasmissione. L’esportazione di formati dall’Europa all’America
settentrionale ha rappresentato 2 213 ore contro 8 363 ore in senso
contrario. [37] Esempi di formati esportati in tutto il mondo e adattati e
al gusto locale sono programmi come “Chi vuol esser milionario?” e “Affari
Tuoi” e le serie “The Killing” e “The Bridge”. [38] Cfr. nota 28. [39] Si tratta delle norme di radiodiffusione DVB e del
protocollo internet di fornitura di contenuti. In futuro potrebbero avere un
ruolo sempre più importante per la presentazione di contenuti altre norme come
MPEG 25 e HTML-5. [40] In base alle informazioni disponibili al momento della
stesura del presente libro verde, la norma HbbTV è già applicata regolarmente
in Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Spagna
e Svizzera, mentre Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Turchia hanno
annunciato che intendono introdurre la norma o che stanno testandola. La norma
suscita interesse anche al di fuori dell’Europa. [41] Ci sono anche portali di operatori di rete e portali di
fabbricanti basati sulla norma HbbTV, oltre che applicazioni indipendenti. [42] YouView è stato lanciato nel luglio 2012 con un proprio
ecosistema formato da varie imprese che lavorano insieme. Come altre
piattaforme di mercato verticali, la sua architettura non è completamente
normalizzata. [43] La MHP, (Multimedia Home Platform) può essere definita
come un insieme di istruzioni che ordinano al sistema operativo di un ricevitore
televisivo digitale come trattare l’applicazione interattiva tv che ha
ricevuto. http://www.dvb.org/technology/fact_sheets/DVB-MHP_Factsheet.pdf. [44] Argomento discusso nelle riunioni con le parti
interessate. [45] Sono molti gli operatori che intendono affrontare il
problema, come ad esempio http://www.smarttv-alliance.org;
Open IPTV Forum. [46] http://ec.europa.eu/digital-agenda [47] https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
[48] http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/line-public-consultation-specific-aspects-transparency-traffic-management-and-switching-open
[49] https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/118
[50] Questo è un valore intrinseco da proteggere in conformità
all’articolo 167 del TFUE. [51] Articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva sui
servizi di media audiovisivi: «servizio di media audiovisivo a richiesta» (vale
a dire un servizio di media audiovisivo non lineare), un servizio di media
audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di
programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un
catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media. [52] Per «fornitore di servizi di media» si intende la persona
fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del
contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le
modalità di organizzazione (articolo 1, paragrafo 1, lettera d) della
direttiva). Sono escluse pertanto le persone fisiche o giuridiche che si
limitano a trasmettere programmi per i quali la responsabilità editoriale
spetta a terzi. [53] Articolo 2, paragrafo 4, della direttiva. [54] Si veda in particolare la "clausola sul mercato
interno" di cui all’articolo 3, e gli articoli 4, 6, 7 e 8. [55] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [56] Ad esempio la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche
commerciali sleali protegge i consumatori nei confronti di pratiche commerciali
ingannevoli o aggressive e garantisce che le allegazioni dei professionisti
dell’Unione siano chiare, esatte e comprovate e la direttiva 2011/83/UE sui
diritti del consumatore disciplina una serie di aspetti dei diritti dei
consumatori procedendo all’armonizzazione di alcuni di essi. Ad esempio, le
informazioni sui prodotti digitali da scaricare o visionare online dovranno
contenere informazioni precise sull’interoperabilità e sulle funzionalità. [57] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
- Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di
responsabilità sociale delle imprese - COM(2011) 681 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF
. [58] https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/principles-better-self-and-co-regulation-and-establishment-community-practice
. [59] Articolo 4, paragrafo 7. [60] Articolo 33. [61] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
“Un approccio europeo all’alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale”
COM(2007) 833 definitivo. [62] Si prega di riferirsi anche alla consultazione pubblica
sulla libertà e il pluralismo nei media in http://ec.europa.eu/digital-agenda.
[63] La direttiva sui servizi di media audiovisivi promuove il
pluralismo dei media in quanto permette la libera circolazione dei servizi di
media audiovisivi nel mercato interno, in conformità al principio del paese di
origine e in particolare in virtù dell’articolo 14. Queste disposizioni,
insieme alle norme specifiche sulla promozione delle opere europee, contribuiscono
a sostenere il pluralismo dei media. [64] Articolo 31 della direttiva servizio universale 2002/22/CE, come modificato dalla cd. direttiva
sui diritti del cittadino 2009/136/CE. [65] Nel caso degli apparecchi televisivi digitali, per
garantire l’interoperabilità potrebbe essere utilizzato l’articolo 24 della
direttiva servizio universale. L’allegato VI garantisce oggi, ad es., che i
dispositivi in grado di ricomporre i segnali scomposti li trasmettano in
chiaro. [66] Articolo 5, paragrafo 1, lettera b, della direttiva
accesso 2002/19/CE, quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE. [67] Articolo 6, paragrafo 4, della direttiva accesso 2002/19/CE,
quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE. [68] Elementi visivi che appaiono sullo schermo nel corso di
una trasmissione. [69] Direttiva sulla protezione dei dati personali e proposta
di regolamento sulla protezione dati personali che modifica la direttiva in
vigore sulla protezione dei dati. [70] COM(2012)11 – Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali
dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). [71] Un quadro di autoregolamentazione paneuropeo per la
pubblicità comportamentale in linea: http://www.iabeurope.eu/news/self-regulation-framework.aspx . [72] Una norma DNT mondiale dovrebbe definire i dettagli
tecnici del “segnale” che gli utenti possono inviare ai fornitori attraverso la
loro apparecchiatura online, compreso il browser. Tale segnale sta a indicare
la preferenza dell’utente in merito alla tracciatura. http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/donottrack . [73] La questione è ad esempio affrontata da ParentPort. [74] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/445 . [75] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web degli enti pubblici, COM(2012)
721 final.